CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34592/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2026 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso la sentenza di condanna alla pena dell'ammenda, emessa dal Tribunale di Salerno in relazione alla sola imputazione di cui al capo 1 della rubrica, relativa a fatti di illecito smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, loro ascritti rispettivamente quanto al [OSCURATO:PERSONA] quale titolare della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - VENDITA E [OSCURATO:PERSONA], esecutrice di lavori edili, e [OSCURATO:PERSONA] quale committente delle opere, fatti contestati come accertati in data 27 ottobre 2010 (data del verbale di sequestro). La Corte di appello di Salerno, ritenuta l'inappellabilità della sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., qualificava l'atto di gravame come ricorso per cassazione e trasmetteva gli atti a questa Corte. L'impugnazione deduce plurimi motivi di censura, sei, comuni ad entrambi gli imputati. 1. Il primo profilo deduce l'erronea qualificazione del materiale oggetto della imputazione e il travisamento della prova sul punto, atteso che il giudice avrebbe erroneamente escluso la natura di sottoprodotto o di materia prima destinata al riutilizzo del materiale rinvenuto dell'area di proprietà dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], omettendo di valutare altresì la produzione dei DDT attestanti l'acquisto del materiale presso un impianto di recupero autorizzato e la loro destinazione al rifacimento del piazzale aziendale. 2. Con altro motivo, i ricorrenti deducono l'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato e la occasionalità della condotta, con conseguente violazione dell'art. 256, comma 1, d. Igs. n. 152/2006. 3. Il terzo motivo di impugnazione deduce l'omessa considerazione delle risultanze istruttorie favorevoli agli imputati, principalmente costituite dalla relazione di consulenza tecnica di parte, avendo il giudice valorizzato esclusivamente la ricostruzione dei fatti contenuta negli atti di polizia giudiziaria. 4. Il quarto motivo di doglianza attiene al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 5. Il quinto motivo censura la determinazione del trattamento sanzionatorio, con richiesta di riduzione della pena al minimo e concessione dei benefici di legge 6. L'ultimo motivo deduce vizio della sentenza di primo grado per l'erronea omessa declaratoria di prescrizione. La Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.3, 1.5 Preliminarmente, si osserva che, stante la proposizione dell'impugnazione con atto di appello, lo stesso risulta articolato, sia nel "petitum" che nella formulazione dei relativi motivi, quale richiesta di svolgimento di nuov 2procedimento di valutazione dei fatti, che pregiudica "in toto" l'ammissibilità, in questa sede, del terzo e del quinto motivo di ricorso. In particolare, rispettivamente il terzo motivo non è consentito dalla legge, in ragione della limitata deducibilità in cassazione della ritenuta omessa considerazione della prova "favorevole", posto che ai sensi dell'art. 606 del codice di rito la deduzione in propositosoggiace o alle stringenti limitazioni di cui alla lett. d), del medesimo art. 606 citato, ovvero alla macroscopica rilevanza dei vizi di motivazione previsti dalla successiva lett. e), non addotti nel caso di specie. Quanto al quinto motivo relativo al trattamento sanzionatorio, con ésso si sollecita una diversa valutazione circa l'entità della pena irrogata: sul punto si osserva che la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato nel caso in esame in assenza di qualsiasi arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142- 01; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01). 1.1 Con riferimento agli ulteriori motivi di ricorso, si osserva che il primo motivo è generico, sia perché non si confronta con la motivazione svolta dal Tribunale in ordine alla circostanza che l'area fosse movimentata in luogo diverso dal cantiere, sia per carenza delli requisiti concernenti la protezione della salute e dell'ambiente, oltreché del Piano di utilizzo: rispetto a tali argomenti motivatori, la allegazione dell'esistenza di DDT comprovanti l'acquisto del materiale (peraltro non allegati all'atto di impugnazione)' non risulta idonea a disarticolare il percorso motivatorio svolto dal giudice. 1.2 Generico anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'assoluta occasionalità della condotta e, per l'effetto, la non configurabilità dell'ipotesi di reato ascritta, atteso che, come valorizzato dal giudice ed evidenziato nella imputazione, il quantitativo del materiale movimentato non poteva considerarsi trascurabile (nella contestazione si legge 1200 mc), dato rispetto al quale le allegazioni difensive meramente negatorie svolte nell'atto di impugnazione nulla deducono. 1.4 Il quarto motivo del ricorso, a fronte della motivazione svolta dal Tribunale (che valorizza per entrambi gli imputati il dato quantitativo dei rifiuti e, in correlazione con esso, il relativo impatto ambientale, nonché per il [OSCURATO:PERSONA] anche l'esistenza di precedenti per reati ambientali) si palesa generico, anche avuto riguardo alla mera prospettazione alternativa della inesistenza di una "danno ambientale concreto".1.6 Quanto al sesto motivo di ricorso, formulato peraltro senza specificazione del computo del relativo termine, si osserva che dalla lettura della sentenza impugnata risultano sospensioni del termine di prescrizione disposti in esito a rinvii dì udienza per complessivi 427 giorni (rinvio dal 14 marzo 2024 al 5 dicembre 2024 per adesione del difensore all'astensione, nonché dall'Il settembre 2025 al 19 febbraio 2026 su richiesta del difensore), pari a un anno, due mesi e due giorni, sicché al momento della pronuncia della sentenza (19 febbraio 2026) non risultava decorso il termine di prescrizione del reato di cui al capo 1) delle imputazioni, contestato come commesso il 27 ottobre 2020, senza che possa rilevare l'ulteriore decorso del tempo, ad oggi, attesa la inammissibilità del ricorso e, per l'effetto, la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 - 01). 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M