CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 febbraio 2026
Cassazione n. 33966/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GLIANZA di Romavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per la inammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 5 febbraio 2026 il Tribunale di Sorveglianza diRoma ha respinto il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il D.M. diapplicazione del regime differenziato di cui all’art. 41 bis ord.pen. del [OSCURATO:DATA_NASCITA].In motivazione si compie riferimento, quanto alla necessità di imporre leprecauzioni volte ad impedire i contatti del reclamante (in espiazione perassociazione mafiosa ed altro) con l’ambiente criminale di provenienza, a:-la particolare intensità e rilevanza del ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nellaorganizzazione di riferimento, trattandosi di ruolo apicale;- loe condotte tenute in detenzione ordinaria, anche in epoca recente,caratterizzate dal mantenimento dei contatti con i sodali tramite un telefonocellulare abusivamente detenuto;-la permanenza all’esterno del gruppo camorristico e l’assenza di concretisegnali di ravvedimento (si reputa insincera e di comodo la mera dichiarazione dipentimento e dissociazione resa in udienza).2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui sideduce erronea applicazione di legge ed assenza di motivazione su puntiessenziali del reclamo.Secondo la difesa le argomentazioni espresse dal Tribunale si rifannoesclusivamente ai contenuti delle informative degli organi di polizia, senza alcunreale vaglio critico.Inoltre si afferma che non vi è alcun riscontro positivo in tema di pericolositàsociale del ricorrente, essendo stata meramente riproposta la ‘biografiacriminale’ del [OSCURATO:PERSONA]; i fatti cui si riferisce la sentenza in esecuzione risalgonoal 2018 e i contatti telefonici si sono verificati solo durante i primi mesi dicustodia cautelare. Da qui la denunzia di mera apparenza di motivazione circa lanecessità della applicazione del regime differenziato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni che seguono.Come è noto, avverso il provvedimento emesso dal Tribunale diSorveglianza in sede di reclamo circa l'applicazione o la proroga del regimedifferenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. è ammesso ricorso per cassazione inrapporto alla sola violazione di legge (art. 41 bis co. 2 sexies ord.pen.) .Ciò determina la possibilità, per questa Corte, di rilevare solo l'assolutacarenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o comeredazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenzaai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativodella decisione.Vi è omessa motivazione anche quando non vengono esplicitateargomentazioni su specifici argomenti difensivi, in grado potenzialmente diportare a soluzione diversa sa quella adottata.Ma nel caso in esame ciò non può dirsi, posto che il Tribunale hacompiutamente indicato le ragioni per cui si è ritenuto sussistente il «pericolo» dimantenimento di contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il contesto criminale di tipoassociativo nel cui ambito sono maturati i fatti in corso di espiazione.Tale pericolo è stato rapportato, in primis, al ruolo di vertice svoltonell’ambito della organizzazione di cui all’art.416 bis cod.pen., il cui profilooperativo non può dirsi ad oggi neutralizzato, in ragione delle considerazioniespresse dal Tribunale, considerazioni che ben possono riprendere il contenuto diinformative di polizia giudiziaria.A ciò si è aggiunta la considerazione dell’assenza di ‘reali’ indicatori diabbandono di logiche di appartenenza al sodalizio, il che determina – sul pianologico – la persistenza del pericolo di riattivazione di canali di collegamento conl’esterno.Detto pericolo risulta – peraltro – ampiamente dimostrato proprio daicomportamenti tenuti dal [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo di detenzione cautelare(direttive fornite dal carcere mediante un telefono abusivamente detenuto),comportamenti che la difesa tende a minimizzare.Non si versa, pertanto, in ipotesi di «assenza» del percorso argomentativo.2. Va inoltre precisato che la misura «trattamentale» di carattereamministrativo con controllo giurisdizionale differito - di cui all'art. 41 bisord.pen. - realizza finalità preventive (si veda, sul punto, quanto affermato daSez. I n. 52054 del 29.4.2014, rv 261809, in riferimento alla immutata naturapreventiva della misura in parola, pure a seguito delle modifiche apportate conlegge n.94 del 15 luglio 2009), tese alla inibizione di contatti con il contestocriminale di provenienza.La condizione del soggetto detenuto, pertanto, viene sottoposta ad un«aggravamento» del grado di afflizione, già di per sè correlato alla limitazione dilibertà, in virtù della constatazione del livello di pericolosità soggettiva(desumibile dalla natura del reato commesso e da altri indicatori fattuali relativialla personalità) che legittima l'adozione di misure idonee a prevenire ilfenomeno del mantenimento delle capacità di incidenza del soggetto recluso sugliaccadimenti esterni.La natura preventiva della adozione del regime differenziato è stata ribadita– in modo significativo – dalla stessa Corte Edu, nel noto caso Provenzano controItalia (I sezione, sentenza del 25 settembre 2018), lì dove si è affermato (al par.150) che : [..] La Corte riconosce gli argomenti del Governo sulle finalitàpuramente preventive e di sicurezza - piuttosto che punitive – del regimecarcerario speciale in questione, e il suo obiettivo di separare i contatti tradetenuti e le loro reti criminali (vedere paragrafo 143 sopra), nonché gliargomenti addotti in merito alla giustificazione dell'imposizione delle misure (cfr.paragrafo 146 sopra)[..] .Trattasi di finalità di per sè ritenuta – dalla stessa Corte di Strasburgo - nonin contrasto con i diritti fondamentali, lì dove emerga la necessità di particolariforme di inibizione dei contatti tra il soggetto posto in detenzione e il contestocriminale di provenienza. Sempre nella citata decisione Provenzano contro [OSCURATO:PERSONA] ribadisce - al par. 147 della sentenza - la compatibilità tra il modellodifferenziato di trattamento del detenuto portatore di pericolosità accentuata e ilprincipio di cui all’art. 3 Conv., sempre che sia presente adeguata giustificazionecirca le opzioni di applicazione e proroga : [..] La Corte nota in apertura che hagià avuto ampia possibilità di valutare il regime di cui all'art. 41 bis in un grannumero di casi prima di questo, e ha concluso che, secondo le circostanze di talicasi, l'imposizione del regime non dà luogo a problemi ai sensi dell'articolo 3neppure quando è stato imposto per lunghi periodi di tempo (vedi, tra molti altriesempi, Enea, citata sopra; Argenti, citato sopra; Campisi v. Italia, no.24358/02, 11 luglio 2006; e Paolello c. Italia (dec.) n. 37648/02, 24 settembre2015). In tali casi, la Corte ha costantemente affermato che, nel valutare sel'applicazione estesa delle restrizioni di cui alla sezione del regime di cui all'art.41bis raggiunge la soglia minima di gravità necessaria per rientrare nel campo diapplicazione dell'articolo 3, la durata deve essere esaminata alla luce dellecircostanze di ciascun caso, che comporta, tra l'altro, accertare se il rinnovo ol'estensione delle restrizioni contestate era giustificata o no (vedi Enea, citatasopra, § 64; Argenti, citata sopra, § 21; Campisi, sopra citato, § 38, 11 luglio2006; e Paolello, citata sopra, § 27); e, mutatis mutandis, [OSCURATO:PERSONA] c.3. Resta pertanto confermata e condivisa la tesi secondo cui in sede diapplicazione o di proroga del regime differenziato non si richiede unaccertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (datoche ciò presupporrebbe l'individuazione di un effettivo contributo arrecatoall'attività del gruppo medesimo) quanto una verifica della esistenza di elementitali da far ragionevolmente presumere il mantenimento o la ripresa dei contatticon la realtà criminale di provenienza, in ipotesi di sottoposizione al regimeordinario.Ciò corrisponde alla finalità preventiva e al contempo inibitoria insita nellaadozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario.Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto, nell'ambito della qualeindubbiamente incide l'intensità pregressa del ruolo associativo, come più voltesottolineato nella presente sede di legittimità (si veda, tra le altre , Sez. V n.40673 del 30.5.2012, Rv 253713 - 01). Ciò consente di ritenere esistente evalido, rispetto alle finalità della misura, il percorso argomentativo espresso nelladecisione, in ragione della intensità del ruolo svolto dall’attuale ricorrente nelcontesto associativo, in una con l’assenza di concreti indicatori di ravvedimento.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dielementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di unasanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]