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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16580/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio agli effetti penali della sentenza impugnata per essere i reati di cui ai capi c), d), e) estinti per prescrizione, nonchè per l'annullamento senza rinvio della confisca relativa al reato di cui al capo e); ha concluso invece per l'inammissibilità del ricorso sulla confisca urbanistica relativa al reato di cui al capo a) e, infine, per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente alla revoca della condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore del Comune di Napoli relativamente ai reati di cui ai capi a) e b), con rigetto, nel resto, del ricorso a fini civili.

Uditi i difensori: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, difensore della Parte civile Comune di Napoli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso della parte civile, la conferma delle sanzioni sulla confisca urbanistica e ambientale e l'inammissibilità del ricorso presentato dai difensori dell'imputato, depositando conclusioni scritte e nota spese di cui ha chiesto la liquidazione; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, riportandosi a tutti i motivi esposti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Napoli con sentenza del 5 ottobre 2018 condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione per i seguenti reati: reato di lottizzazione abusiva di cui al capo A) articolo 44, lettera c) D.P.R. n. 380/2001, perché quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., su un suolo di 53.000 metri quadri, parte di proprietà della predetta società e parte di terzi, realizzava, previa alterazione delle caratteristiche naturali originarie dei terreni, dei terrazzamenti, delle strade ed una urbanizzazione dell'area, mediante la realizzazione di un complesso immobiliare destinato ad attività turistico-ricettiva denominato Casale dei Paideia; il Tribunale riteneva la condotta limitata ad alcune particelle catastali, giusta indicazione in dispositivo; reati edilizi di cui al capo B) e reato di cui al capo C) in relazione all'art. 181, comma 1 ed 1-bis D.Igs. n. 42 del 2004, trattandosi di urbanizzazione di zona sottoposta a vincolo paesaggistico; fatti commessi fino al 28 novembre 2012.

Il Tribunale riteneva [OSCURATO:PERSONA] colpevole anche del delitto di cui agli artt.81 cpv. e 349, comma 2, cod. pen. (capo D), perché nella qualità di custode delle opere, nominato all'atto del sequestro in data 19 marzo 2009, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, violava i sigilli apposti dall'autorità al fine di assicurare la conservazione e la identità delle opere e di impedirne l'uso, realizzando le opere di completamento descritte al capo A), ossia recinzione con un muratura di tufo ad altezza variabile da 1,50 m a 2,50 m, tre terrazzamenti pianeggianti, sostenuti da muri di contenimento in cemento armato di circa 3 m di altezza con pilastrini, due rampe di scale in cemento armato in collegamento ai terrazzamenti con sottostanti vani di 8 metri quadri e quattro vialetti interni di collegamento tra i terrazzamenti, cinque strutture lignee coperte da parziale vegetazione, accessi carrabili e altri piccoli manufatti. [OSCURATO:PERSONA] era condannato per il reato (capo E) di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, nonché art. 6, comma 1, lett. e) d.l. 6/11/2008, n. 172, per avere realizzato in alcune particelle di terreno una discarica abusiva contenente rifiuti pericolosi e non pericolosi, condotta punita dal 7 novembre 2008 al 31 dicembre 2009 quale contravvenzione e dal 10 gennaio al 31 dicembre 2011 come delitto previsto dall'art.6, comma 1, d.l. n. 172; fatti commessi in Napoli fino al 28 novembre 2019.

In riferimento a questi reati il giudice di primo grado disponeva la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle aree interessate alla discarica abusiva di cui alle particelle indicate in dispositivo facendo salvi gli obblighi di bonifica.2.

La Corte di appello di Napoli, con la sentenza del 30 settembre 2020, in parziale riforma della precedente decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi A) e B), perché estinti per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena inflitta al predetto per i capi C), D) ed E), escludendo per quest'ultimo reato l'esistenza di rifiuti pericolosi, nella misura di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 26.000 di multa, revocando la confisca solo in relazione a due particelle, delle quali disponeva la restituzione al Comune di Napoli (particelle 251 e 455), ha inoltre revocato le statuizioni civili in relazione ai capi A) e B), confermando nel resto la decisione di primo grado.

3. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei propri difensori, presentava ricorso per Cassazione, deducendo diciotto motivi.

3.1. Con il primo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge, contraddittorietà e difetto di contestazione in relazione all'omesso proscioglimento per il reato di cui al capo C).

Si evidenzia che in questo capo di imputazione non è mai stata contestata al [OSCURATO:PERSONA] la diversa condotta di cui alla lett. b) del comma 1-bis dell'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n.56 del 2016, che ha dichiarato l'illegittimità della disposizione della lettera a) dell'articolo 181 comma 1-bis del decreto legislativo 42 del 2004 il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per l'unica fattispecie delittuosa, residua all'esito dell'intervento della Consulta, fattispecie mai contestata, perché mai nella sentenza di primo grado e durante il processo si è fatto cenno all'esecuzione di lavori che abbiano comportato un aumento di volumetria dei manufatti superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria oppure comunque un ampliamento superiore ai 1000 m3, pertanto la condanna per un fatto diverso da quello contestato è nulla e, dovendosi considerare la sola fattispecie contravvenzionale, ne consegue, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale, la declaratoria di estinzione per prescrizione con decorrenza dal 28 settembre 2018.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce l'inosservanza e l'erronea interpretazione del 181, comma 1-bis, lett. b) cit. la perché la Corte di appello di Napoli ha sostenuto di avere accertato la commissione del delitto di cui trattasi rivisitando la relazione del geometra Calcaterra e operando un computo volumetrico.

L'operazione è errata, in quanto il geometra aveva descritto il calcolo con misure planari, quindi in relazione alla strada come realizzata ed indicata nel capo di imputazione, e pertanto non è possibile un computo volumetrico corretto.3.3.

Con il terzo motivo si eccepisce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 159 cod. pen., essendo stato rigettato il motivo d'appello con il quale era stata impugnata l'ordinanza del 6 luglio 2018 del Tribunale di Napoli che a quella udienza aveva disposto il rinvio, sospendendo i termini di decorrenza della prescrizione, ordinanza che sarebbe illegittima per violazione dell'art. 157 cod. pen..

Il Tribunale avrebbe perciò omesso di pronunciare declaratoria di estinzione dei reati contravvenzionali contestati al [OSCURATO:PERSONA] ai capi A), B), C) ed E).

Si sostiene che la trattazione della discussione del processo era stata già calendarizzata in precedenza dal Tribunale di Napoli e che la richiesta di differimento della discussione di uno dei difensori del [OSCURATO:PERSONA], prevista per l'udienza del 6 luglio 2018, e rinviata invece al 21 settembre 2018, non avrebbe procurato alcuna stasi né in quell'udienza, nella quale erano state raccolte le conclusioni della parte civile, né nella programmazione successiva, perché le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA] furono poi raccolte alla successiva udienza del 21 settembre 2018 e non vi sarebbe mai stata, quindi, alcuna sospensione del processo, né rallentamento del dibattimento.

Infatti si deve interpretare restrittivamente l'art. 159 cod. pen., norma derogatoria di sfavore per l'imputato, e non è possibile ritenere che tale tempo possa essere computato quale sospensione del decorso dei termini di prescrizione.

Pertanto avrebbero dovuto essere computati solo due rinvii del processo, esattamente dal 17 aprile al 9 ottobre 2015 e dal 14 luglio al 24 novembre 2017, per cui le quattro contravvenzioni indicate erano già estinte per prescrizione a far data dal 28 settembre 2018 e quindi prima della pronuncia della sentenza di primo grado emessa il 5 ottobre 2018.

3.4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta l'inosservanza delle norme del decreto -legge n. 172 del 2008, vigente in Campania fino al 31 dicembre 2011, in relazione al capo E), con inosservanza dell'art. 157 cod. pen. per omessa declaratoria di estinzione del reato contestato al capo E) ed inosservanza dell'art.521 cod. proc. pen. per difetto di contestazione.

Secondo il capo di imputazione la contravvenzione ascritta al [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe protratta fino al 28 novembre 2012.

Pertanto, pur considerando il periodo di sospensione in grado di appello, dal 6 marzo al 6 maggio 2020, la sentenza d'appello è stata pronunciata il 30 settembre 2020 e quindi la condotta delittuosa ex d.l. n. 172 doveva dirsi esaurita il 31 dicembre 2011 e quindi il delitto doveva dirsi prescritto il 14 luglio 2020, mentre per la condotta punita quale contravvenzione, in relazione al periodo restante - cioè quello dal 31 dicembre 2011 al 28 novembre 2012 - il termine di prescrizione risulterebbe del pari spirato.

3.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge sostanziale e processuale in relazione alla confermata confisca in relazione al reato di cui al capo E) in quanto, dovendosi ritenere il reato di discarica abusiva prescritto all'esito della decisione di secondo grado, non poteva essere disposta la confisca dell'area della discarica abusiva, né a norma del decreto legislativo 152/2006, né a norma dell'art. 240 cod. pen., come da precedenti della giurisprudenza di legittimità, per cui la statuizione sulla confisca deve essere revocata.

3.6. Con il sesto motivo il ricorrente censura il reato di lottizzazione abusiva di cui al capo A) per violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine alla prova della sussistenza degli elementi della lottizzazione, la cui sussistenza sarebbe stata fondata sul travisamento della relazione del tecnico comunale Calcaterra, secondo la sua deposizione in dibattimento.

La valutazione dei giudici sarebbe erronea, quanto alla strada, al terrazzamento ed ai parcheggi ed alle altre opere ed anche per avere ritenuto che il gazebo, la garitta, i volumi di ricavati al di sotto della rampa possano costituire lottizzazione abusiva.

Lo stesso tecnico comunale aveva affermato la necessità di esaminare particella per particella e non già di considerare interamente i terrazzamenti.

Inoltre rimane dubbio su chi abbia realizzato la strada, che era in utilizzo a più fabbricati e si sottolinea il fatto che alcune particelle erano già state oggetto di confisca e mentre su altre non c'era da ravvisare alcuna irregolarità, per cui si censura il fatto che non siano state accertate con precisione le opere realizzate mediante un raffronto con la sentenza del 2010, relativa a fatti di lottizzazione precedenti, passata in giudicato, la quale aveva già effettuato l'accertamento delle pregresse opere abusive realizzate.

3.7. Con il settimo motivo di ricorso si censura la mancanza assoluta di motivazione, l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 30, 31 e 44, lett. c) del DPR 380 del 2001, in particolare quanto alla disposta confisca, confermata dalla sentenza d'appello.

Sul sito oggetto del processo esistono già delle infrastrutture primarie e quindi non ci sarebbe stata alcuna trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, come era stato espressamente indicato nei motivi aggiunti che erano stati presentati innanzi alla Corte d'appello, corredati della relazione di parte del geometra Graus.

3.8. Con l'ottavo motivo di ricorso si censura, sotto il profilo della violazione di legge ed erronea applicazione della stessa e dell'omessa motivazione, ancora il capo della sentenza relativa alla confisca urbanistica e si sviluppa il tema delle dimensioni delle singole opere per sostenere l'insussistenza della lottizzazione contestata.

3.9. Anche con il nono motivo si affronta il tema della confisca sotto l'angolatura della sua proporzionalità alla luce dei principi affermati dalla stessa Corte di Cassazione all'esito appunto degli sviluppi anche dalla giurisprudenza della Corte EDU e si evidenzia il fatto che la confisca incida su una particella nella quale esiste un fabbricato che l'imputato ha acquistato ad un'asta giudiziaria con tanto di concessione sanatoria e si sottolinea come molte delle particelle confiscate sono di natura agricola e boschiva per cui non ci sarebbe proporzionalità nella confisca in relazione appunto alla reale destinazione e natura dei beni confiscati.

3.10. Con il decimo motivo di ricorso si contesta il capo E) di imputazione in relazione alla particella 258, rispetto alla quale è stata contestata la realizzazione della discarica abusiva; di contro la particella era stata acquistata dal [OSCURATO:PERSONA] con l'obbligo di bonificarla, cosa in effetti avvenuta, mentre i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto che nulla fosse avvenuto e che anzi vi fosse stato l'accumulo di quantitativi di materiale di risulta con carattere di definitività.

3.11. Con l'undicesimo motivo di ricorso si eccepisce che il giudice di appello, nel confermare la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 non avrebbe provveduto a ridurre la pena, considerato che nella motivazione era stato specificato che essa concerneva solo rifiuti non pericolosi; la pena base era stata determinata in tre anni di reclusione e nella sentenza d'appello, pur ritenendo necessaria una rideterminazione, la pena era stata confermata, cadendo in un'evidente contraddizione e in violazione dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. 3.12 Con il dodicesimo motivo di ricorso si eccepisce violazione di legge, contraddittorietà per violazione del principio devolutivo d'appello in relazione al capo D), relativo al delitto di violazione dei sigilli.

La sentenza di primo grado aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] stabilendo quale data della consumazione del reato il 15 febbraio 2012, quando era stato redatto il verbale di sequestro sulla zona che riguardava i parcheggi, escludendo la tesi difensiva della retrodatazione al 6 maggio 2011.

Ma la data dell'accertamento non avrebbe potuto essere determinata diversamente, perché il motivo di appello investiva la sola valutazione sulla data in cui potevano ritenersi esegui i nuovi interventi, ma non la data dell'accertamento del reato di violazione di sigilli e pertanto, in presenza di un'incertezza in ordine al momento consumativo del reato, si sarebbe dovuto ritenere estinto il reato per intervenuta prescrizione.

3.13. Con il tredicesimo motivo di ricorso si eccepisce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine alla data di consumazione del reato di violazione di sigilli: secondo la Corte d'appello questo delitto sarebbe stato commesso il 28 novembre del 2012, mentre la contestazione del fatto della quale il tribunale ha tenuto conto prevede la data del 15 febbraio 2012; di conseguenza la diversa ricostruzione dei giudici di appello rappresenta una reformatio in peius.

3.14. Con il quattordicesimo motivo si eccepisce difetto di motivazione e violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione alla disposta confisca per lottizzazione abusiva nonostante la prescrizione del reato.

La Corte d'appello ha stabilito la data del 28 novembre 2012 (data di esecuzione del decreto di sequestro del 5 novembre 2012), quale momento di cessazione dell'attività lottizzatoria, conformemente a quanto rilevato dal Calcaterra e del resto era l'unico punto di riferimento che il tecnico poteva considerare per stabilire se ci fossero state delle variazioni in quanto realizzato, tenuto conto che nei verbali già agli atti e nell'ultimo verbale del 15 febbraio 2012 non erano stata constatata alcuna prosecuzione di interventi edilizi; pertanto la mancanza di specificità del verbale di sopralluogo non consente di ritenere esistenti interventi di lottizzazione successivi al 15 febbraio 2012.

Pertanto una volta che la prescrizione era maturata già alla data dal 15 dicembre 2017, non sarebbe stato possibile continuare in data successiva l'istruttoria per ascoltare il geom.

Graus in data 9 febbraio 2018 e per assumere l'ulteriore teste a discarico in data 13 aprile 2018, ciò in base a quanto affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite Perrone, per cui l'accertamento avrebbe dovuto interrompersi e non avrebbe potuto essere posto a fondamento della confisca dell'area.

3.15. Con il quindicesimo motivo, sempre relazione alla confisca, si lamenta il difetto di motivazione e la violazione dei principi di cui alla sentenza G.M. della Corte EDU, così come interpretati dall'arresto delle Sezioni Unite Perrone.

In particolare si evidenzia che ben 27.232 metri quadri erano di proprietà di terzi e quindi tali soggetti, che sarebbero gli effettivi destinatari della confisca, non sono stati messi in grado di svolgere le loro difese.

3.16. Con il sedicesimo motivo di ricorso si eccepisce il punto relativo all'omessa citazione dei terzi intestatari delle particelle oggetto di confisca ed anche il fatto che si sia stato attribuito a [OSCURATO:PERSONA] la realizzazione di un intervento edilizio su tali cespiti, dovendosi considerare che in realtà non esiste nessun complesso turistico residenziale.

3.17. Con il diciassettesimo motivo di ricorso si eccepisce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione relativa al risarcimento dei danni conseguenti i reati contravvenzionali, i quali devono considerarsi estinti per prescrizione già in primo grado; pertanto, si chiede che la Corte di Cassazione annulli il capo della sentenza che aveva confermato le statuizioni civili con riferimento ai capi A), B) e C) della contestazione.

3.18. Con il diciottesimo, ed ultimo, motivo di ricorso si eccepisce difetto di motivazione e violazione di legge in ordine alla conferma della condanna alla provvisionale in favore del Comune di Napoli, in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto revocare le statuizioni civili e, parimenti, la condanna alla provvisionale o comunque l'avrebbe dovuta ridurre.4.

Anche la parte civile Comune di Napoli, difeso da avvocati del proprio Ufficio legale, ha proposto ricorso in relazione ai capi civili, forte di un unico motivo con il quale si censura la violazione ed erronea applicazione dell'articolo 578 cod. proc. pen. in relazione agli articoli 2043 cod. civ. e 185 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La Corte territoriale ha correttamente confermato le statuizioni civili pronunciate dal giudice di primo grado in favore del Comune di Napoli relativamente ai capi A) e B), cioè il reato di lottizzazione abusiva e gli abusi edilizi, perché il termine di prescrizione, secondo i giudici di appello, non era decorso prima della pronuncia della sentenza di primo grado.

Tanto che, di conseguenza, era stata confermata la condanna alla provvisionale; pertanto, non si comprende tale statuizione, a fronte di un percorso logico ed argomentativo della sentenza impugnata dal quale emerge la convinzione circa l'esistenza della fattispecie lottizzatoria e il maturare del termine prescrizionale successivamente alla pronuncia di primo grado.

Quindi la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata sul punto senza rinvio, non risulta infatti necessario alcun ulteriore accertamento di fatto in relazione alle statuizioni civili; in subordine si chiede l'annullamento con rinvio.

5. All'udienza del 9 settembre 2021 la trattazione veniva rinviata - avendo il Collegio rilevato che l'esame delle questioni sollevate postulava la verifica dei termini di sospensione della prescrizione - in attesa della trasmissione degli atti del fascicolo processuale, già richiesti alla Corte di appello di Napoli. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, relativi al reato paesaggistico contestato al capo C), risultano fondati.

La contestazione è stata formulata in relazione al reato di cui all'art. 181, comma 1 ed 1-bis, lett. a) d.

Igs. 22 gennaio 2004, n. 42, per avere realizzato le opere abusive di cui al capo A) in area compresa nel Parco metropolitano delle Colline di Napoli, istituito con legge regionale nonché nel Piano territoriale di Agnano - Camaldoli, approvato con D.M. 14 dicembre 1995 ed in zona dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 20 maggio 1967 (emesso ex

I. 1497/1939 e come tale vigente ex art. 157 d.lgs. n. 42/2004).

In tema di reati paesaggistici, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 23 marzo 2016, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 181, comma 1-bis, del D.Igs. 22 gennaio 2004, n. 42, integra la contravvenzione prevista dal comma primo di detto articolo ogni intervento abusivo su beni vincolati paesaggisticamente, tanto in via provvedimentale che per legge, configurandosi invece il delitto previsto dal successivo comma 1-bis nella sola ipotesi di lavori che superino i limiti volumetrici ivi indicati " (cfr. per tutte, Sez.3, n. 33047 del 19/04/2016, Mozer e altri, Rv. 268033).

Infatti la Consulta, nel ritenere l'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio disposto dall'art. 181 del d.

Igs. 42/2004 in riferimento a fattispecie analoghe, a seconda che la condotta illecita incidesse su beni sottoposti a vincolo legale (comma 1) ovvero a vincolo provvedimentale (comma 1-bis), attribuendo maggiore gravità alla seconda, ha ritenuto di parificare la risposta sanzionatoria prevedendo solo una fattispecie contravvenzionale nel caso in cui gli abusi non superino le soglie volumetriche.

1.1. Orbene nessun richiamo all'impatto volumetrico della violazione paesaggistica è contenuto nel capo di imputazione, che richiama unicamente le opere di cui al capo A), nessuna delle quali afferisce a volumetria che possa dirsi, seppur a livello ricostruttivo, integrare l'entità richiesta.

Peraltro il dedotto superamento di volumetria sulla base del richiamo della deposizione del geometra Calcaterra risulta argomento del tutto ipotetico e non consente di ritenere soddisfatto il diritto di difesa sul punto, considerata la mancata contestazione della lett. b) dell'art. 181 comma 1-bis d.lgs. n. 42 del 2004, nella sua portata descrittiva, in modo tale da richiamare tale incidenza volumetrica.

È stato infatti chiarito dalla giurisprudenza che in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa (cfr. Sez.1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602 - 01).

1.2. Nel caso di specie la violazione accertata nel corso del giudizio, afferente alla realizzazione, senza autorizzazione paesaggistica, delle opere come descritte nei capi di imputazione, certamente non consistenti sotto il profilo volumetrico, risulta perfettamente correlata alla fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 181 menzionato e, di conseguenza, il fatto contestato come delitto deve essere riqualificato nella contravvenzione di cui al comma 1 dell'art. 181 del D.Igs. n. 42 del 2004, con conseguente presa d'atto che il termine (lungo) di prescrizione risulta spirato nei cinque anni dalla data del fatto accertato (28 novembre 2012) e, pur considerando i periodi di sospensione del dibattimento di primo grado, è spirato, come meglio sarà indicato al paragrafo che segue, in data 2 ottobre 2018.

Pertanto, in accoglimento delle due censure proposte, qualificato il reato di cui al capo C) come contravvenzione di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere detto reato estinto per prescrizione, con conseguente revoca delle statuizioni civili disposte in favore del Comune di Napoli.

2. Venendo all'esame del terzo motivo di ricorso, con il quale è stata eccepita l'erroneità del computo della prescrizione per effetto della illegittima sospensione della decorrenza dei termini, disposta con l'ordinanza del 6 luglio 2018 del Tribunale di Napoli, con conseguente necessità di ritenere estinte per prescrizione tutte le fattispecie contravvenzionali contestate in data antecedente alla sentenza di primo grado, va osservato che i giudici di appello hanno ritenuto che in primo grado vi siano state tre sospensioni del decorso del termini di prescrizione: dal 17 aprile 2015 al 9 ottobre 2015 (per giorni 175), dal 14 luglio 2017 al 24 novembre 2017 (per giorni 133) e dal 6 luglio 2018 al 21 settembre 2018 (per giorni 77) per un totale di 385 giorni.

Ma questo Collegio rileva che l'ordinanza di sospensione del decorso dei termini di prescrizione disposta in data 6 luglio 2018 dal Tribunale di Napoli non risulta corretta e quindi il motivo è fondato.

2.1. Come emerge dagli atti del fascicolo processuale, che questo Collegio è legittimato a consultare essendo stato dedotto un vizio di natura processuale, il 13 aprile 2018 il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, che stava svolgendo l'istruttoria dibattimentale, dopo avere ascoltato un teste e raccolto le conclusioni del pubblico ministero, indicava le seguenti date per il prosieguo della discussione: il 6 luglio 2018 (per difesa parte civile ed uno dei difensori dell'imputato), il 21 settembre 2018 (per il secondo difensore), il 5 ottobre 2018 (per repliche e decisione).

In data 6 luglio, come meglio emerge dal verbale di de-registrazione dell'udienza, il giudice dava atto del deposito di un'istanza di differimento per legittimo impedimento per motivi di salute dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], uno dei difensori di [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva di potere discutere alla diversa data di settembre prevista nella calendarizzazione.

Dopo una discussione con il co-difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] sull'istanza di differimento - a parere della difesa non era una istanza di rinvio, ma di solo differimento della discussione - il giudice disponeva comunque la sospensione dei termini di prescrizione ritenendo che, secondo quanto previsto d'intesa con tutte le parti, all'udienza del 6 luglio 2018 avrebbe dovuto discutere uno dei due difensori, pertanto l'istanza doveva considerarsi a tutti gli effetti un'istanza di rinvio dell'udienza del difensore che avrebbe dovuto concludere, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione (cfr. pagg.17-18 del verbale).

Deve però osservarsi che in realtà la richiesta dell'avvocato di differire la discussione non ha provocato alcuna stasi del processo, atteso che la discussione è stata completata il 21 settembre ed il processo è andato a sentenza il 5 ottobre 2018, come già previsto dal menzionato calendario stabilito alla precedente udienza del 13 aprile 2018.

2.2. Ritiene pertanto il Collegio che non essendo stata correttamente disposta la sospensione dei termini di sospensione, il relativo periodo di giorni settantasette, compreso tra il 6 luglio e 21 settembre 2018, non può essere invece, computato, come ritenuto dal Tribunale di Napoli e confermato dalla Corte d'appello nella sua motivazione (la quale ha peraltro utilizzato un computo frutto di un evidente errore di calcolo, avendo aggiunto trenta giorni a quelli effettivi compresi in detto periodo).

Quindi le contravvenzioni ascritte al [OSCURATO:PERSONA] si sono estinte alcuni giorni prima della decisione di primo grado (del 5 ottobre 2018).

In quanto i termini di prescrizione per la lottizzazione abusiva di cui al capo A) e le contravvenzioni di cui ai capi B) e C), risultano spirati in data 2 ottobre 2018, dovendosi sempre computare il periodo di sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione in giorni e non già in mesi e giorni, come invece fatto dai giudici di merito del presente processo).

Nel prosieguo, in risposta agli specifici motivi proposti, saranno analizzate le diverse conseguenze dell'erroneità di tale ordinanza.

3. Passando ad esaminare le censure relative al reato di cui al capo E), prospettate con il quarto motivo, va evidenziato che, in effetti, i giudici di merito non si sono fatti carico di analizzare il capo di imputazione contestato, sulla base della normativa vigente ratione temporis.

Infatti al [OSCURATO:PERSONA] è addebitata una condotta reiterata, il mantenimento della discarica abusiva, reato permanente, protrattasi secondo il capo di imputazione fino al 28 novembre 2012, che integra due violazioni, la prima una contravvenzione (art. 256 d.lgs. 152/2006, dal 7 novembre 2008 al 31 dicembre 2008), la seconda un delitto, (art. 6 comma 1, lett. e) d.l. 6 novembre 2008, n. 172, dal 10 'gennaio al 31 dicembre 2011).

I giudici di merito hanno ritenuto che dal giorno successivo al dissequestro e restituzione a [OSCURATO:PERSONA] della particella 258, con l'obbligo del predetto di bonificare quanto in realtà riferibile al precedente proprietario, fino al 27 aprile 2011 (data di un successivo sequestro di tale particella, così pag. 102 della sentenza di primo grado), fosse stata realizzata una discarica avente ad oggetto rifiuti, peraltro qualificati dalla Corte di appello non pericolosi, interessanti però anche particelle limitrofe, indicate al capo A), lett. m) - secondo il preciso dispositivo della sentenza del Tribunale - fatto che aveva trovato conferma fino all'ultimo controllo sul sito, effettuato in data 16 giugno 2012 (così pag. 104 sentenza di primo grado e pagg. 20 e 21 sentenza d'appello).

A seguito dello specifico motivo di appello, i giudici si sono limitati a confermare la responsabilità del reato ascritto, ribadendo il tempus commissi delicti, relativo alla permanenza del reato, senza considerare che, successivamente alla data del 31 dicembre 2011, a seguito della cessazione di efficacia della dichiarazione dello stato di emergenza rifiuti, il mantenimento della discarica abusiva "tornava" ad essere una fattispecie di tipo contravvenzionale, per cui per quanto atteneva al segmento di condotta fino al 31 dicembre 2011, era possibile effettuare il computo della prescrizione considerando il termine "lungo" di sette anni e mezzo, oltre alle sospensioni - inclusa quella in grado d'appello dal 6 marzo 2020 al 20 maggio 2020, per complessivi giorni 75 - mentre per il segmento di condotta successivo occorreva considerare il diverso termine (lungo) di cinque anni.

Va precisato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (in tal senso cfr. Sez.3, n. 43597 del 09/09/2015, Fiorentino, Rv. 265261 - 01) nel caso di reato permanente, in caso di successione di regimi sanzionatori diversi nel tempo, dovrebbe essere applicata unicamente la fattispecie vigente al momento della cessazione della permanenza, ma trattandosi di legge incriminatrice a natura eccezionale, ritiene il Collegio che non si possa prescindere dalla natura delittuosa del reato commesso nell'arco temporale, come correttamente delimitato nel capo di imputazione.

3.1. Infatti, in tema di raccolta e trasporto di rifiuti speciali, la previsione incriminatrice dell'art. 6 del D.L. n. 172 del 2008 ("Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania"), conv. in I. n. 210 del 2008, ha natura di norma eccezionale e temporanea e, pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, cod. pen., si applica ai fatti commessi durante il suo periodo di vigenza, anche se sono giudicati quando è cessata la situazione emergenziale da essa presupposta (cfr. Sez.3, n. 40654 del 22/03/2016, Cirlincione, Rv. 267972 - 01).

Per quanto riguarda la Regione Campania, l'originaria previsione di vigenza della legge suddetta (prevista fino al 31 dicembre 2010) è stata prorogata dall'art.1, comma 7 ter d.l. 26 novembre 2010, n.196, conv. nella L. 24.1.2011 n.1, che ha stabilito che, stante l'accertata insufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani nella regione Campania, fino alla data del 31 dicembre 2011, si applica la disciplina di cui all'articolo 6 del d.l. 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.

Pertanto, in conclusione, va rilevato che per quanto attiene alla fattispecie contravvenzionale, pur volendo considerare la data del 28 novembre 2012 quale data di cessazione della permanenza, al termine lungo di cinque anni, va aggiunto il periodo di sospensione dei termini di prescrizione di primo grado (per giorni 385) e quindi il reato contravvenzionale si era prescritto prima della sentenza di appello, precisamente in data 18 dicembre 2018.

Invece, per quanto attiene alla fattispecie ( delittuosa, considerando la data finale dell'ultima condotta così qualificabile nella data di cessazione dello stato di emergenza, ossia il 31 dicembre 2011, va computato il periodo di sospensione dei termini di prescrizione di primo grado (per giorni 308) e del giudizio di secondo grado (per giorni 75), per un totale di 383 giorni, per cui il termine di prescrizione risulta spirato il 18 luglio 2020 e pertanto il delitto doveva considerarsi prescritto già alla data della pronuncia di appello.

3.2. Di conseguenza, in accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato di cui al capo E) estinto per prescrizione, con conseguente revoca della disposta confisca delle particelle interessate dalla realizzazione della accertata discarica, in adesione al principio affermato da questa giurisprudenza di legittimità che ha affermato che non può essere disposta la confisca dell'area adibita a discarica abusiva in caso di estinzione del reato per prescrizione, né a norma dell'art. 256, comma 3 d.lgs. n. 152 del 2006, né a norma dell'art. 240, comma secondo, cod. pen. (cfr. Sez.3, n. 16436 del 21/01/2020, Errico, Rv. 279273 - 01).

Conseguentemente risulta assorbito il quinto motivo di ricorso, relativo, per l'appunto, alla disposta confisca.

4. Dovendo completare le censure proposte in riferimento al capo E), si anticipa la trattazione del decimo ed undicesimo motivo di ricorso.

Con il decimo motivo, si lamenta l'assenza di motivazione in ordine alla sussistenza della discarica sulla particella 258, ma la motivazione della Corte napoletana sul punto è più che esaustiva nell'evidenziare i plurimi accertamenti che hanno condotto a ritenere che anche su tale particella fossero presenti dei materiali di risulta e di movimento terra, effetto dei terrazzamenti, pertanto il motivo risulta manifestamente infondato e, comunque, per effetto dell'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato nessuna emergenza di evidente mancanza di responsabilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] risulta prospettata in maniera specifica.

Quanto all'undicesimo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata rideterminazione della pena da parte dei giudici di appello, della quale avevano fatto menzione nell'esaminare il capo di imputazione e nel ritenere che la discarica avesse ad oggetto rifiuti non pericolosi, il motivo è all'evidenza da considerare assorbito per effetto della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

5. Si passa all'esame dei motivi (dodicesimo e tredicesimo) proposti in relazione al delitto di violazione dei sigilli di cui al capo D), con i quali si contesta la violazione del principio devolutivo in relazione alla individuazione del tempus commissi delicti determinato dalla Corte di appello, innanzi alla quale era stata eccepita con i motivi di appello la prescrizione del reato, in quanto la sentenza di r primo grado aveva fissato quale data della consumazione il 15 febbraio 2012, mentre, secondo la Corte d'appello, il delitto sarebbe stato commesso il 28 novembre del 2012, con evidente reformatio in peius, Orbene va rilevato che i motivi sono infondati.

Come è noto il principio devolutivo definisce l'ambito della cognizione del giudice di appello con riguardo al capo della sentenza appellata, ma non limita il potere di dare al fatto la corretta qualificazione giuridica (in tal senso, ex multis, Sez.1, n. 9427 del 26/09/2017, dep. 01/03/2018, T., Rv. 272486 - 01), sempre che la definizione data al reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e tale diversa qualificazione non abbia determinato in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Così S.U. n.31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01).

5.1. Orbene, effettivamente nella sentenza di primo grado (pagg. 65 e 66) sono state svolte ampie argomentazioni in ordine alla data del commesso reato, la quale è stata individuata in quella del 15 febbraio 2012, e la diversa ricostruzione del fatto da parte dei giudici di secondo grado, sul capo D) della sentenza, in relazione al quale era stata chiesta assoluzione e, in subordine, declaratoria di prescrizione, rientra certamente nell'ambito dei poteri attribuiti ai giudici di appello.

Né può essere rilevata, nel concreto, alcuna reformatio in peius dal punto di vista sanzionatorio, né la difesa può addurre un concreto pregiudizio, trattandosi di tempus commissi delicti indicato nella originaria contestazione.

5.2. Peraltro, atteso che gli esaminati motivi non risultano manifestamente infondati, considerato il termine lungo di prescrizione di sette anni e mezzo, pur volendo far decorrere il termine iniziale al 28 novembre 2012, unitamente ai periodi di sospensione del suo decorsi di primo e secondo grado, per complessivi giorni 383, il termine relativo al delitto di violazione di sigilli deve considerarsi spirato il 16 giugno 2021 e non già alla data indicata dalla Corte di appello nell'argomentazione spesa (pagg. 18,19) per respingere l'eccezione di prescrizione, trattandosi di computo non corretto, in quanto non effettuato a giorni. (cfr. Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015, Richichi, Rv. 263650 - 01).

In conseguenza si deve, perciò procedere all'annullamento della impugnata decisione senza rinvio, per essere il delitto di cui al capo D) estinto per prescrizione.

6. Si devono ora esaminare il sesto motivo, relativo all'accertamento della lottizzazione abusiva di cui al capo A) ed i motivi settimo, ottavo e nono, relativi alla confisca delle aree oggetto di lottizzazione e, a seguire, anche i motivi quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo, che analizzano più specificamente i rapporti tra confisca urbanistica e prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, •n, che sono stati articolati dal ricorrente che ha concluso chiedendo l'annullamento della confisca disposta dal giudice di prime cure, e confermata in appello, in base alla prospettazione della estinzione del reato di lottizzazione abusiva in data anteriore alla decisione di primo grado.

6.1. Quanto al sesto motivo, va osservato che la sentenza impugnata ha fornito ampia e congrua motivazione (pagg. 13 e 14) in ordine alla specificità ed entità delle opere ed interventi edili oggetto del procedimento, diverse da quelle oggetto della precedente sentenza del Tribunale di Napoli dell'8 luglio 2010 - così come confermata in appello e divenuta irrevocabile il 28 novembre 2013 - ed alla riconducibilità di tali realizzazioni alle condotte di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 15), con ciò confermando il giudizio espresso in maniera ancora più dettagliata dal giudice di primo grado.

Nonostante il ricorrente abbia eccepito vizi di violazione di legge e di motivazione, le censure come proposte mirano, nella sostanza, ad introdurre una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482) ed a riproporre un tema sul quale i giudici di merito hanno già fornito ampia risposta con motivazione logica e congrua.

Peraltro quando, come nel caso di specie, le due sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (così, tra le altre, cfr. Sez. 2, n. 30838 del 19/3/2013, Autieri e altri, Rv. 257056) e che tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte in appello con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado.

In particolare i giudici di appello, nel pieno rispetto del consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale nel reato di lottizzazione abusiva, ed in generale nei reati edilizi, la valutazione dell'opera ai fini della individuazione del regime abilitativo necessario deve riguardare la stessa nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i singoli componenti (cfr. per tutte, Sez. 3, n. 5618/2012 del 17/11/2011, Forte, Rv. 252125 - 01), hanno sottolineato la matrice unitaria degli interventi posti in essere, volti a rendere maggiormente fruibile e funzionale la circolazione all'interno dell'area del Casale de Padeira, trasformato in centro residenziale.

Inoltre hanno adempiuto all'onere di valutare approfonditamente il materiale probatorio raccolto all'esito dell'istruttoria di primo grado ai fini della conferma della statuizione di confisca dei terreni abusivamente lottizzati.

Infatti i giudici di appello, pur dichiarando estinto per prescrizione il reato di lottizzazione abusiva, non si sono limitati a considerare l'assenza di elementi che indicassero con evidenza cause di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. 3, n. 12731/21 del 18/12/2020, Ferri, Rv. 281569 - 01), ma hanno compiuto una propria autonoma valutazione, confermando il giudizio già espresso dal Tribunale di Napoli.

6.2. Il sesto ed il settimo motivo sono quindi inammissibili, in quanto, nella sostanza, suggeriscono una nuova lettura delle risultanze processuali, al fine di ottenere un giudizio di insussistenza in ordine agli elementi della lottizzazione abusiva, giudizio di merito non ammissibile nella presente sede.

7. In relazione alla trattazione dell'ottavo e del nono motivo di ricorso, nei quali il tema della confisca è stato affrontato sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità, in considerazione delle singole opere contestate, alcune delle quali avrebbero natura agricola e boschiva, ovvero sarebbero state acquistate a seguito di asta giudiziaria, va ricordato che questa Corte di legittimità ha affermato il principio che in tema di lottizzazione abusiva, è conforme al principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, [OSCURATO:SOCIETA]. contro Italia, la confisca di tutta l'area oggetto della lottizzazione, compresi gli edifici sulla stessa realizzati, laddove la complessiva operazione edilizia realizzata abbia determinato il completo stravolgimento della destinazione urbanistica dei terreni (in tal senso Sez.3, n. 7756/20 del 03/10/2019, Chifari, Rv. 278167 - 01: nella fattispecie esaminata la zona, destinata all'allevamento e all'agricoltura, era stata destinata a finalità residenziali).

7.1. Nel caso di specie i giudici di secondo grado hanno fornito ampia risposta ad analogo motivo formulato in appello (pagg. 28 e 29) concludendo per l'impossibilità di individuare misure alternative al provvedimento ablatorio disposto, ritenendo che il reato abbia provocato una irrimediabile trasformazione della vocazione naturale del territorio; non hanno confermato, invece, la confisca per quanto attiene a due specifiche particelle, in quanto già acquisite al patrimonio comunale, dimostrando, in tal modo, di avere esperito un accurato esame su ciascuna delle singole particelle catastali raggiunte dal provvedimento di confisca.

Per quanto attiene poi alla particella oggetto di aggiudicazione a seguito di asta giudiziaria, la giurisprudenza ha chiarito che la vendita all'asta nell'ambito di una procedura espropriativa non produce alcun effetto sanante degli eventuali illeciti edilizi realizzati e il c.d. effetto purgativo, derivante dalla natura di acquisto a titolo originario del bene, riguarda più propriamente i diritti, i pesi e le limitazioni legali gravanti sul bene, non lo stato di fatto materiale e antigiuridico in cui il bene eventualmente si trovi (in tal senso cfr.

Cons. di Stato n. 1996/2017).

Comunque la eventuale regolarità urbanistica del cespite al momento della sua aggiudicazione non può, per ciò solo, escludere la possibilità che successivamente vengano realizzate su detto cespite condotte riconducibili ad un progetto lottizzatorio, progetto che, nel caso che qui occupa, risulta essere stato iniziato da tempo sull'area sita in località Camaldoli del comune di Napoli.

8. Passando all'esame del quattordicesimo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce il difetto di motivazione in ordine alla violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per mancata declaratoria di prescrizione del reato in epoca antecedente alla sentenza di primo grado, in considerazione della data del commesso reato, da individuarsi in quella del 15 febbraio 2012, per la mancata verifica della prosecuzione dei lavori dopo tale data, va evidenziato che in relazione al reato di lottizzazione abusiva ascritto a [OSCURATO:PERSONA], il decorso dei termini di prescrizione risulta spirato in data 2 ottobre 2018 e quindi prima della pronuncia della sentenza di primo grado, come questa Corte ha già spiegato in accoglimento alla terza censura proposta.

Deve però essere sottolineato come ciò non comporti affatto, nel caso di specie, l'impossibilità di disporre la confisca, considerato che la causa estintiva del reato si è verificata ad istruttoria dibattimentale conclusa.

8.1. Infatti è certamente condivisibile l'assunto che il giudice deve pronunciare con immediatezza la declaratoria delle cause di non punibilità (tra le quali l'estinzione del reato), nel momento in cui le stesse si realizzano ed indipendentemente da quello che sia «lo stato e il grado del processo», emettendo sentenza di proscioglimento (cfr. Sez. 1, n. 33129 del 06/07/2004, Confl. comp. in proc.

Bevilacqua, Rv. 229387; Sez. 5, n. 12174 del 18/02/2002, Vitale, Rv. 221392).

Come è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 13539/2020, Perroni, ha chiarito che la confisca di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 può essere disposta anche in presenza della causa estintiva di prescrizione del reato sempre che sia stata accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa di estinzione, il giudizio non può, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., proseguire al solo fine di compiere il citato accertamento.

La menzionata decisione del [OSCURATO:PERSONA] ha analizzato ampiamente (par. 7.2) i rapporti tra l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e la confisca urbanistica ed ha preso le distanze da un orientamento che si era sviluppato sul punto, con il quale si sosteneva la permanenza dell'obbligo del giudice di primo grado, anche nel caso in cui il reato fosse estinto per intervenuta prescrizione, di accertare comunque i profili oggettivi e soggettivi della lottizzazione abusiva (in tal senso, Sez.3, n. 2292 del 25/10/2019, dep. 22/01/2020, Romano, non mass.; Sez. 3, n. 31282, del 27/3/2019, Grieco, Rv. 277167; Sez. 3, n. 43630 del 25/06/2018, Tammaro, Rv. 274196; Sez. 3, n. 53692 del 13/07/2017, Martino, Rv. 272791).

8.2. Le Sezioni Unite hanno pertanto riaffermato la valenza, rispondente a principi di ordine costituzionale, dell'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato, obbligo per il giudice stabilito dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., unicamente derogabile "in melius, dal comma 2 della stessa norma e, in peius, nel senso, cioè, di consentire ugualmente la prosecuzione del processo ai fini dell'adozione di provvedimenti lato sensu sanzionatori, solo in presenza di norme che espressamente statuiscano in tal senso" ed hanno escluso espressamente che si possa interpretare l'art. 44 del TU edilizia come disposizione istitutiva di un obbligo di compiere comunque l'accertamento della lottizzazione illecita, quando la prescrizione sia già maturata (pag.19).

È stato sottolineato che "il principio di adozione in via immediata del proscioglimento (in esso compreso quello dovuto ad estinzione del reato) va dunque riaffermato, sicché il giudice di primo grado potrà disporre la confisca solo ove, anteriormente al momento di maturazione della prescrizione, sia stato comunque già accertato, nel contraddittorio delle parti, il fatto di lottizzazione nelle sue componenti oggettive e soggettive" (par.

7.6. della sentenza Perroni).

D'altra parte nella motivazione della pronuncia delle Sezioni Unite appena richiamata, stato precisato che la disposizione dell'art. 129 cod. proc. pen., opera con carattere di pregiudizialità nel corso dell'intero iter processuale ed ha la funzione di interrompere definitivamente, allorché emerga una causa di non punibilità, qualsiasi ulteriore attività processuale e di concludere immediatamente il giudizio, anche se fondato su elementi incompleti ai fini di un compiuto accertamento della verità da un punto di vista storico.

Tale principio è, del resto, conforme a quanto affermato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, [OSCURATO:SOCIETA]. contro Italia, che, pur non rilevando ostacoli all'adozione di una confisca urbanistica in caso di declaratoria di estinzione per prescrizione del relativo reato, ha ribadito la natura sanzionatoria della misura ablatoria.

8.3. Nel caso di specie, alla luce di tali principi giurisprudenziali, può dirsi correttamente disposta la confisca delle aree abusivamente lottizzate, come indicate nel dispositivo di primo grado, diverse da quelle già oggetto della precedente condanna del 2010.

Infatti deve essere riaffermato il principio che l'accertamento sostanziale richiesto ai fini dell'irrogazione di tale misura ablativa, pur in presenza di una intervenuta causa estintiva del reato, richiede che sia già stato compiuto l'esame, svolto nel contraddittorio, del compendio probatorio presente agli atti al momento della chiusura formale del dibattimento, intesa quale fase processuale che si pone all'esito dello svolgimento di un'attività istruttoria piena ed esaustiva.

Quindi, questo Collegio rileva che, per effetto del maturarsi della prescrizione del reato in data 2 ottobre 2018, nel corso della già iniziata discussione, che aveva già visto espletata sia la requisitoria del pubblico ministero, che le conclusioni delle parti civili e di entrambi i difensori del ricorrente, quest'ultime svolte all'udienza del 21 settembre 2018, essendovi stato sia il pieno contraddittorio sulle prove, sia il contraddittorio nella discussione delle stesse, il giudice aveva già tutti gli elementi per compiere l'accertamento necessario circa la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di lottizzazione abusiva, per cui la confisca risulta validamente e legittimamente disposta, all'esito della valutazione nel merito dell'intero compendio probatorio.

9. Per quanto attiene al quindicesimo motivo, con il quale ci si duole che alcune delle particelle oggetto di confisca risultino di proprietà di terzi, i quali non avrebbero potuto svolgere le loro difese in relazione alla misura ablativa, va rilevata l'inammissibilità della censura, non sussistendo alcun interesse in capo al ricorrente a far valere una frustrazione dei diritti di difesa dei terzi, i quali, peraltro, possono utilmente esercitarli innanzi al giudice dell'esecuzione (in tal senso sempre S.U. n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 - 04), essendo stato peraltro sottolineato che, in difetto dell'allegazione di uno specifico interesse concreto ed attuale, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato prosciolto per intervenuta prescrizione con il quale è dedotta l'illegittimità della confisca disposta ai sensi dell'art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite appartenenti a terzi (così Sez.3, n. n. 372/2020 del 09/10/2019, Acampora, Rv. 278274 - 01).

Orbene, il ricorrente non ha allegato alcun diretto interesse ad avanzare la doglianza in merito alle particelle appartenenti a terzi, se non dolersi della mancanza di tutela dei predetti in relazione alla confisca.

10. Anche il sedicesimo motivo - strettamente collegato al precedente - risulta inammissibile, perché il ricorrente, nel contestare di avere effettuato interventi edilizi sulle particelle intestate a terzi, sollecita un nuovo, e diverso, accertamento in fatto sulla lottizzazione come verificata dai giudici di merito nei due gradi di giudizio, accertamento di merito non ammissibile nella presente sede.

11. Con il diciassettesimo motivo si eccepisce il vizio di motivazione per la condanna al risarcimento dei danni in favore del Comune di Napoli, quanto alle fattispecie contravvenzionali, in considerazione della prospettata loro estinzione per prescrizione prima della sentenza di primo grado.

Va rilevato che il ricorrente dimentica che la Corte di appello ha revocato le statuizioni civili disposte in relazione ai capi A) e B), anche se su tale capo della sentenza la difesa della parte civile ha proposto ricorso lamentando proprio una omessa motivazione e l'erronea determinazione, considerata la condanna in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] valuta che la revoca delle statuizioni civili effettuata dai giudici di secondo grado trovi legittima giustificazione nella constatata estinzione per prescrizione delle fattispecie contravvenzionali, verificatasi prima della sentenza di primo grado, situazione che consente di ritenere superata, come vedremo, la doglianza proposta dalle parti civili su tale capo della sentenza impugnata.

Infatti è stato precisato che quando i reati erano già estinti per prescrizione al momento della decisione di primo grado non è legittima la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile e pertanto le statuizioni civili relative ai reati di cui ai capi A) e B) avrebbero dovuto essere revocate all'esito della declaratoria di estinzione (cfr. Sez. 4, n. 27393 del 22/03/2018, P.C. in proc.

Fasolino, Rv. 273726 - 01; Sez. 3, n. 15245 del 10/03/2015, P.C. in proc.

C., Rv. 263018 - 01).

Per tale ragione risulta necessario disporre la revoca delle statuizioni civili disposte al giudice di prime cure in relazione al risarcimento dei danni connesso al reato di cui al capo C), per quanto già esposto in relazione allo specifico motivo afferente al reato paesaggistico. 12.

Con l'ultimo motivo si eccepiscono, come già illustrato, vizi motivazionali e violazione di legge in relazione alla conferma della condanna al pagamento della provvisionale, statuizione che, a parere della difesa del ricorrente, la Corte d'appello avrebbe dovuto revocare, unitamente alle statuizioni civili.

La censura è infondata per le ragioni già esposte, e comunque è inammissibile, considerato che la pronuncia circa l'assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito, il quale non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto, per cui il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione in quanto, per sua natura, insuscettibile di passare in giudicato ed è destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (cfr. Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, Farina, Rv. 230105 - 01).

13. Passando ad esaminare i motivi di ricorso della parte civile, Comune di Napoli, questo Collegio ritiene, per quanto appena detto, che gli stessi vadano rigettati.

Infatti, considerata l'estinzione per prescrizione, in data antecedente alla decisione della sentenza di primo grado, dei reati contravvenzionali ascritti ai capi A) e B) (ed anche C), le statuizioni civili avrebbero dovuto essere revocate in conseguenza.

A nulla, quindi, rileva il fatto che la Corte di appello le abbia revocate nel dispositivo, senza specifica motivazione nel corpus della sentenza, pur dopo avere respinto i motivi di appello proposti in ordine alla prescrizione delle fattispecie proposta dal [OSCURATO:PERSONA] in tale sede.

Pertanto il ricorso della parte civile deve essere rigettato con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.

14. In conclusione, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente ai capi C), D) ed E), in quanto dett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio agli effetti penali della sentenza impugnata per essere i reati di cui ai capi c), d), e) estinti per prescrizione, nonchè per l'annullamento senza rinvio della confisca relativa al reato di cui al capo e); ha concluso invece per l'inammissibilità del ricorso sulla confisca urbanistica relativa al reato di cui al capo a) e, infine, per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente alla revoca della condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore del Comune di Napoli relativamente ai reati di cui ai capi a) e b), con rigetto, nel resto, del ricorso a fini civili. Uditi i difensori: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, difensore della Parte civile Comune di Napoli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso della parte civile, la conferma delle sanzioni sulla confisca urbanistica e ambientale e l'inammissibilità del ricorso presentato dai difensori dell'imputato, depositando conclusioni scritte e nota spese di cui ha chiesto la liquidazione; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, riportandosi a tutti i motivi esposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli con sentenza del 5 ottobre 2018 condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione per i seguenti reati: reato di lottizzazione abusiva di cui al capo A) articolo 44, lettera c) D.P.R. n. 380/2001, perché quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., su un suolo di 53.000 metri quadri, parte di proprietà della predetta società e parte di terzi, realizzava, previa alterazione delle caratteristiche naturali originarie dei terreni, dei terrazzamenti, delle strade ed una urbanizzazione dell'area, mediante la realizzazione di un complesso immobiliare destinato ad attività turistico-ricettiva denominato Casale dei Paideia; il Tribunale riteneva la condotta limitata ad alcune particelle catastali, giusta indicazione in dispositivo; reati edilizi di cui al capo B) e reato di cui al capo C) in relazione all'art. 181, comma 1 ed 1-bis D.Igs. n. 42 del 2004, trattandosi di urbanizzazione di zona sottoposta a vincolo paesaggistico; fatti commessi fino al 28 novembre 2012. Il Tribunale riteneva [OSCURATO:PERSONA] colpevole anche del delitto di cui agli artt.81 cpv. e 349, comma 2, cod. pen. (capo D), perché nella qualità di custode delle opere, nominato all'atto del sequestro in data 19 marzo 2009, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, violava i sigilli apposti dall'autorità al fine di assicurare la conservazione e la identità delle opere e di impedirne l'uso, realizzando le opere di completamento descritte al capo A), ossia recinzione con un muratura di tufo ad altezza variabile da 1,50 m a 2,50 m, tre terrazzamenti pianeggianti, sostenuti da muri di contenimento in cemento armato di circa 3 m di altezza con pilastrini, due rampe di scale in cemento armato in collegamento ai terrazzamenti con sottostanti vani di 8 metri quadri e quattro vialetti interni di collegamento tra i terrazzamenti, cinque strutture lignee coperte da parziale vegetazione, accessi carrabili e altri piccoli manufatti. [OSCURATO:PERSONA] era condannato per il reato (capo E) di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, nonché art. 6, comma 1, lett. e) d.l. 6/11/2008, n. 172, per avere realizzato in alcune particelle di terreno una discarica abusiva contenente rifiuti pericolosi e non pericolosi, condotta punita dal 7 novembre 2008 al 31 dicembre 2009 quale contravvenzione e dal 10 gennaio al 31 dicembre 2011 come delitto previsto dall'art.6, comma 1, d.l. n. 172; fatti commessi in Napoli fino al 28 novembre 2019. In riferimento a questi reati il giudice di primo grado disponeva la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle aree interessate alla discarica abusiva di cui alle particelle indicate in dispositivo facendo salvi gli obblighi di bonifica.2. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza del 30 settembre 2020, in parziale riforma della precedente decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi A) e B), perché estinti per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena inflitta al predetto per i capi C), D) ed E), escludendo per quest'ultimo reato l'esistenza di rifiuti pericolosi, nella misura di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 26.000 di multa, revocando la confisca solo in relazione a due particelle, delle quali disponeva la restituzione al Comune di Napoli (particelle 251 e 455), ha inoltre revocato le statuizioni civili in relazione ai capi A) e B), confermando nel resto la decisione di primo grado. 3. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei propri difensori, presentava ricorso per Cassazione, deducendo diciotto motivi. 3.1. Con il primo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge, contraddittorietà e difetto di contestazione in relazione all'omesso proscioglimento per il reato di cui al capo C). Si evidenzia che in questo capo di imputazione non è mai stata contestata al [OSCURATO:PERSONA] la diversa condotta di cui alla lett. b) del comma 1-bis dell'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n.56 del 2016, che ha dichiarato l'illegittimità della disposizione della lettera a) dell'articolo 181 comma 1-bis del decreto legislativo 42 del 2004 il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per l'unica fattispecie delittuosa, residua all'esito dell'intervento della Consulta, fattispecie mai contestata, perché mai nella sentenza di primo grado e durante il processo si è fatto cenno all'esecuzione di lavori che abbiano comportato un aumento di volumetria dei manufatti superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria oppure comunque un ampliamento superiore ai 1000 m3, pertanto la condanna per un fatto diverso da quello contestato è nulla e, dovendosi considerare la sola fattispecie contravvenzionale, ne consegue, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale, la declaratoria di estinzione per prescrizione con decorrenza dal 28 settembre 2018. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce l'inosservanza e l'erronea interpretazione del 181, comma 1-bis, lett. b) cit. la perché la Corte di appello di Napoli ha sostenuto di avere accertato la commissione del delitto di cui trattasi rivisitando la relazione del geometra Calcaterra e operando un computo volumetrico. L'operazione è errata, in quanto il geometra aveva descritto il calcolo con misure planari, quindi in relazione alla strada come realizzata ed indicata nel capo di imputazione, e pertanto non è possibile un computo volumetrico corretto.3.3. Con il terzo motivo si eccepisce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 159 cod. pen., essendo stato rigettato il motivo d'appello con il quale era stata impugnata l'ordinanza del 6 luglio 2018 del Tribunale di Napoli che a quella udienza aveva disposto il rinvio, sospendendo i termini di decorrenza della prescrizione, ordinanza che sarebbe illegittima per violazione dell'art. 157 cod. pen.. Il Tribunale avrebbe perciò omesso di pronunciare declaratoria di estinzione dei reati contravvenzionali contestati al [OSCURATO:PERSONA] ai capi A), B), C) ed E). Si sostiene che la trattazione della discussione del processo era stata già calendarizzata in precedenza dal Tribunale di Napoli e che la richiesta di differimento della discussione di uno dei difensori del [OSCURATO:PERSONA], prevista per l'udienza del 6 luglio 2018, e rinviata invece al 21 settembre 2018, non avrebbe procurato alcuna stasi né in quell'udienza, nella quale erano state raccolte le conclusioni della parte civile, né nella programmazione successiva, perché le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA] furono poi raccolte alla successiva udienza del 21 settembre 2018 e non vi sarebbe mai stata, quindi, alcuna sospensione del processo, né rallentamento del dibattimento. Infatti si deve interpretare restrittivamente l'art. 159 cod. pen., norma derogatoria di sfavore per l'imputato, e non è possibile ritenere che tale tempo possa essere computato quale sospensione del decorso dei termini di prescrizione. Pertanto avrebbero dovuto essere computati solo due rinvii del processo, esattamente dal 17 aprile al 9 ottobre 2015 e dal 14 luglio al 24 novembre 2017, per cui le quattro contravvenzioni indicate erano già estinte per prescrizione a far data dal 28 settembre 2018 e quindi prima della pronuncia della sentenza di primo grado emessa il 5 ottobre 2018. 3.4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta l'inosservanza delle norme del decreto -legge n. 172 del 2008, vigente in Campania fino al 31 dicembre 2011, in relazione al capo E), con inosservanza dell'art. 157 cod. pen. per omessa declaratoria di estinzione del reato contestato al capo E) ed inosservanza dell'art.521 cod. proc. pen. per difetto di contestazione. Secondo il capo di imputazione la contravvenzione ascritta al [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe protratta fino al 28 novembre 2012. Pertanto, pur considerando il periodo di sospensione in grado di appello, dal 6 marzo al 6 maggio 2020, la sentenza d'appello è stata pronunciata il 30 settembre 2020 e quindi la condotta delittuosa ex d.l. n. 172 doveva dirsi esaurita il 31 dicembre 2011 e quindi il delitto doveva dirsi prescritto il 14 luglio 2020, mentre per la condotta punita quale contravvenzione, in relazione al periodo restante - cioè quello dal 31 dicembre 2011 al 28 novembre 2012 - il termine di prescrizione risulterebbe del pari spirato. 3.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge sostanziale e processuale in relazione alla confermata confisca in relazione al reato di cui al capo E) in quanto, dovendosi ritenere il reato di discarica abusiva prescritto all'esito della decisione di secondo grado, non poteva essere disposta la confisca dell'area della discarica abusiva, né a norma del decreto legislativo 152/2006, né a norma dell'art. 240 cod. pen., come da precedenti della giurisprudenza di legittimità, per cui la statuizione sulla confisca deve essere revocata. 3.6. Con il sesto motivo il ricorrente censura il reato di lottizzazione abusiva di cui al capo A) per violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine alla prova della sussistenza degli elementi della lottizzazione, la cui sussistenza sarebbe stata fondata sul travisamento della relazione del tecnico comunale Calcaterra, secondo la sua deposizione in dibattimento. La valutazione dei giudici sarebbe erronea, quanto alla strada, al terrazzamento ed ai parcheggi ed alle altre opere ed anche per avere ritenuto che il gazebo, la garitta, i volumi di ricavati al di sotto della rampa possano costituire lottizzazione abusiva. Lo stesso tecnico comunale aveva affermato la necessità di esaminare particella per particella e non già di considerare interamente i terrazzamenti. Inoltre rimane dubbio su chi abbia realizzato la strada, che era in utilizzo a più fabbricati e si sottolinea il fatto che alcune particelle erano già state oggetto di confisca e mentre su altre non c'era da ravvisare alcuna irregolarità, per cui si censura il fatto che non siano state accertate con precisione le opere realizzate mediante un raffronto con la sentenza del 2010, relativa a fatti di lottizzazione precedenti, passata in giudicato, la quale aveva già effettuato l'accertamento delle pregresse opere abusive realizzate. 3.7. Con il settimo motivo di ricorso si censura la mancanza assoluta di motivazione, l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 30, 31 e 44, lett. c) del DPR 380 del 2001, in particolare quanto alla disposta confisca, confermata dalla sentenza d'appello. Sul sito oggetto del processo esistono già delle infrastrutture primarie e quindi non ci sarebbe stata alcuna trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, come era stato espressamente indicato nei motivi aggiunti che erano stati presentati innanzi alla Corte d'appello, corredati della relazione di parte del geometra Graus. 3.8. Con l'ottavo motivo di ricorso si censura, sotto il profilo della violazione di legge ed erronea applicazione della stessa e dell'omessa motivazione, ancora il capo della sentenza relativa alla confisca urbanistica e si sviluppa il tema delle dimensioni delle singole opere per sostenere l'insussistenza della lottizzazione contestata. 3.9. Anche con il nono motivo si affronta il tema della confisca sotto l'angolatura della sua proporzionalità alla luce dei principi affermati dalla stessa Corte di Cassazione all'esito appunto degli sviluppi anche dalla giurisprudenza della Corte EDU e si evidenzia il fatto che la confisca incida su una particella nella quale esiste un fabbricato che l'imputato ha acquistato ad un'asta giudiziaria con tanto di concessione sanatoria e si sottolinea come molte delle particelle confiscate sono di natura agricola e boschiva per cui non ci sarebbe proporzionalità nella confisca in relazione appunto alla reale destinazione e natura dei beni confiscati. 3.10. Con il decimo motivo di ricorso si contesta il capo E) di imputazione in relazione alla particella 258, rispetto alla quale è stata contestata la realizzazione della discarica abusiva; di contro la particella era stata acquistata dal [OSCURATO:PERSONA] con l'obbligo di bonificarla, cosa in effetti avvenuta, mentre i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto che nulla fosse avvenuto e che anzi vi fosse stato l'accumulo di quantitativi di materiale di risulta con carattere di definitività. 3.11. Con l'undicesimo motivo di ricorso si eccepisce che il giudice di appello, nel confermare la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 non avrebbe provveduto a ridurre la pena, considerato che nella motivazione era stato specificato che essa concerneva solo rifiuti non pericolosi; la pena base era stata determinata in tre anni di reclusione e nella sentenza d'appello, pur ritenendo necessaria una rideterminazione, la pena era stata confermata, cadendo in un'evidente contraddizione e in violazione dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. 3.12 Con il dodicesimo motivo di ricorso si eccepisce violazione di legge, contraddittorietà per violazione del principio devolutivo d'appello in relazione al capo D), relativo al delitto di violazione dei sigilli. La sentenza di primo grado aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] stabilendo quale data della consumazione del reato il 15 febbraio 2012, quando era stato redatto il verbale di sequestro sulla zona che riguardava i parcheggi, escludendo la tesi difensiva della retrodatazione al 6 maggio 2011. Ma la data dell'accertamento non avrebbe potuto essere determinata diversamente, perché il motivo di appello investiva la sola valutazione sulla data in cui potevano ritenersi esegui i nuovi interventi, ma non la data dell'accertamento del reato di violazione di sigilli e pertanto, in presenza di un'incertezza in ordine al momento consumativo del reato, si sarebbe dovuto ritenere estinto il reato per intervenuta prescrizione. 3.13. Con il tredicesimo motivo di ricorso si eccepisce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine alla data di consumazione del reato di violazione di sigilli: secondo la Corte d'appello questo delitto sarebbe stato commesso il 28 novembre del 2012, mentre la contestazione del fatto della quale il tribunale ha tenuto conto prevede la data del 15 febbraio 2012; di conseguenza la diversa ricostruzione dei giudici di appello rappresenta una reformatio in peius. 3.14. Con il quattordicesimo motivo si eccepisce difetto di motivazione e violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione alla disposta confisca per lottizzazione abusiva nonostante la prescrizione del reato. La Corte d'appello ha stabilito la data del 28 novembre 2012 (data di esecuzione del decreto di sequestro del 5 novembre 2012), quale momento di cessazione dell'attività lottizzatoria, conformemente a quanto rilevato dal Calcaterra e del resto era l'unico punto di riferimento che il tecnico poteva considerare per stabilire se ci fossero state delle variazioni in quanto realizzato, tenuto conto che nei verbali già agli atti e nell'ultimo verbale del 15 febbraio 2012 non erano stata constatata alcuna prosecuzione di interventi edilizi; pertanto la mancanza di specificità del verbale di sopralluogo non consente di ritenere esistenti interventi di lottizzazione successivi al 15 febbraio 2012. Pertanto una volta che la prescrizione era maturata già alla data dal 15 dicembre 2017, non sarebbe stato possibile continuare in data successiva l'istruttoria per ascoltare il geom. Graus in data 9 febbraio 2018 e per assumere l'ulteriore teste a discarico in data 13 aprile 2018, ciò in base a quanto affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite Perrone, per cui l'accertamento avrebbe dovuto interrompersi e non avrebbe potuto essere posto a fondamento della confisca dell'area. 3.15. Con il quindicesimo motivo, sempre relazione alla confisca, si lamenta il difetto di motivazione e la violazione dei principi di cui alla sentenza G.M. della Corte EDU, così come interpretati dall'arresto delle Sezioni Unite Perrone. In particolare si evidenzia che ben 27.232 metri quadri erano di proprietà di terzi e quindi tali soggetti, che sarebbero gli effettivi destinatari della confisca, non sono stati messi in grado di svolgere le loro difese. 3.16. Con il sedicesimo motivo di ricorso si eccepisce il punto relativo all'omessa citazione dei terzi intestatari delle particelle oggetto di confisca ed anche il fatto che si sia stato attribuito a [OSCURATO:PERSONA] la realizzazione di un intervento edilizio su tali cespiti, dovendosi considerare che in realtà non esiste nessun complesso turistico residenziale. 3.17. Con il diciassettesimo motivo di ricorso si eccepisce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione relativa al risarcimento dei danni conseguenti i reati contravvenzionali, i quali devono considerarsi estinti per prescrizione già in primo grado; pertanto, si chiede che la Corte di Cassazione annulli il capo della sentenza che aveva confermato le statuizioni civili con riferimento ai capi A), B) e C) della contestazione. 3.18. Con il diciottesimo, ed ultimo, motivo di ricorso si eccepisce difetto di motivazione e violazione di legge in ordine alla conferma della condanna alla provvisionale in favore del Comune di Napoli, in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto revocare le statuizioni civili e, parimenti, la condanna alla provvisionale o comunque l'avrebbe dovuta ridurre.4. Anche la parte civile Comune di Napoli, difeso da avvocati del proprio Ufficio legale, ha proposto ricorso in relazione ai capi civili, forte di un unico motivo con il quale si censura la violazione ed erronea applicazione dell'articolo 578 cod. proc. pen. in relazione agli articoli 2043 cod. civ. e 185 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale ha correttamente confermato le statuizioni civili pronunciate dal giudice di primo grado in favore del Comune di Napoli relativamente ai capi A) e B), cioè il reato di lottizzazione abusiva e gli abusi edilizi, perché il termine di prescrizione, secondo i giudici di appello, non era decorso prima della pronuncia della sentenza di primo grado. Tanto che, di conseguenza, era stata confermata la condanna alla provvisionale; pertanto, non si comprende tale statuizione, a fronte di un percorso logico ed argomentativo della sentenza impugnata dal quale emerge la convinzione circa l'esistenza della fattispecie lottizzatoria e il maturare del termine prescrizionale successivamente alla pronuncia di primo grado. Quindi la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata sul punto senza rinvio, non risulta infatti necessario alcun ulteriore accertamento di fatto in relazione alle statuizioni civili; in subordine si chiede l'annullamento con rinvio. 5. All'udienza del 9 settembre 2021 la trattazione veniva rinviata - avendo il Collegio rilevato che l'esame delle questioni sollevate postulava la verifica dei termini di sospensione della prescrizione - in attesa della trasmissione degli atti del fascicolo processuale, già richiesti alla Corte di appello di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, relativi al reato paesaggistico contestato al capo C), risultano fondati. La contestazione è stata formulata in relazione al reato di cui all'art. 181, comma 1 ed 1-bis, lett. a) d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42, per avere realizzato le opere abusive di cui al capo A) in area compresa nel Parco metropolitano delle Colline di Napoli, istituito con legge regionale nonché nel Piano territoriale di Agnano - Camaldoli, approvato con D.M. 14 dicembre 1995 ed in zona dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 20 maggio 1967 (emesso ex I. 1497/1939 e come tale vigente ex art. 157 d.lgs. n. 42/2004). In tema di reati paesaggistici, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 23 marzo 2016, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 181, comma 1-bis, del D.Igs. 22 gennaio 2004, n. 42, integra la contravvenzione prevista dal comma primo di detto articolo ogni intervento abusivo su beni vincolati paesaggisticamente, tanto in via provvedimentale che per legge, configurandosi invece il delitto previsto dal successivo comma 1-bis nella sola ipotesi di lavori che superino i limiti volumetrici ivi indicati " (cfr. per tutte, Sez.3, n. 33047 del 19/04/2016, Mozer e altri, Rv. 268033). Infatti la Consulta, nel ritenere l'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio disposto dall'art. 181 del d. Igs. 42/2004 in riferimento a fattispecie analoghe, a seconda che la condotta illecita incidesse su beni sottoposti a vincolo legale (comma 1) ovvero a vincolo provvedimentale (comma 1-bis), attribuendo maggiore gravità alla seconda, ha ritenuto di parificare la risposta sanzionatoria prevedendo solo una fattispecie contravvenzionale nel caso in cui gli abusi non superino le soglie volumetriche. 1.1. Orbene nessun richiamo all'impatto volumetrico della violazione paesaggistica è contenuto nel capo di imputazione, che richiama unicamente le opere di cui al capo A), nessuna delle quali afferisce a volumetria che possa dirsi, seppur a livello ricostruttivo, integrare l'entità richiesta. Peraltro il dedotto superamento di volumetria sulla base del richiamo della deposizione del geometra Calcaterra risulta argomento del tutto ipotetico e non consente di ritenere soddisfatto il diritto di difesa sul punto, considerata la mancata contestazione della lett. b) dell'art. 181 comma 1-bis d.lgs. n. 42 del 2004, nella sua portata descrittiva, in modo tale da richiamare tale incidenza volumetrica. È stato infatti chiarito dalla giurisprudenza che in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa (cfr. Sez.1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602 - 01). 1.2. Nel caso di specie la violazione accertata nel corso del giudizio, afferente alla realizzazione, senza autorizzazione paesaggistica, delle opere come descritte nei capi di imputazione, certamente non consistenti sotto il profilo volumetrico, risulta perfettamente correlata alla fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 181 menzionato e, di conseguenza, il fatto contestato come delitto deve essere riqualificato nella contravvenzione di cui al comma 1 dell'art. 181 del D.Igs. n. 42 del 2004, con conseguente presa d'atto che il termine (lungo) di prescrizione risulta spirato nei cinque anni dalla data del fatto accertato (28 novembre 2012) e, pur considerando i periodi di sospensione del dibattimento di primo grado, è spirato, come meglio sarà indicato al paragrafo che segue, in data 2 ottobre 2018. Pertanto, in accoglimento delle due censure proposte, qualificato il reato di cui al capo C) come contravvenzione di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere detto reato estinto per prescrizione, con conseguente revoca delle statuizioni civili disposte in favore del Comune di Napoli. 2. Venendo all'esame del terzo motivo di ricorso, con il quale è stata eccepita l'erroneità del computo della prescrizione per effetto della illegittima sospensione della decorrenza dei termini, disposta con l'ordinanza del 6 luglio 2018 del Tribunale di Napoli, con conseguente necessità di ritenere estinte per prescrizione tutte le fattispecie contravvenzionali contestate in data antecedente alla sentenza di primo grado, va osservato che i giudici di appello hanno ritenuto che in primo grado vi siano state tre sospensioni del decorso del termini di prescrizione: dal 17 aprile 2015 al 9 ottobre 2015 (per giorni 175), dal 14 luglio 2017 al 24 novembre 2017 (per giorni 133) e dal 6 luglio 2018 al 21 settembre 2018 (per giorni 77) per un totale di 385 giorni. Ma questo Collegio rileva che l'ordinanza di sospensione del decorso dei termini di prescrizione disposta in data 6 luglio 2018 dal Tribunale di Napoli non risulta corretta e quindi il motivo è fondato. 2.1. Come emerge dagli atti del fascicolo processuale, che questo Collegio è legittimato a consultare essendo stato dedotto un vizio di natura processuale, il 13 aprile 2018 il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, che stava svolgendo l'istruttoria dibattimentale, dopo avere ascoltato un teste e raccolto le conclusioni del pubblico ministero, indicava le seguenti date per il prosieguo della discussione: il 6 luglio 2018 (per difesa parte civile ed uno dei difensori dell'imputato), il 21 settembre 2018 (per il secondo difensore), il 5 ottobre 2018 (per repliche e decisione). In data 6 luglio, come meglio emerge dal verbale di de-registrazione dell'udienza, il giudice dava atto del deposito di un'istanza di differimento per legittimo impedimento per motivi di salute dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], uno dei difensori di [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva di potere discutere alla diversa data di settembre prevista nella calendarizzazione. Dopo una discussione con il co-difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] sull'istanza di differimento - a parere della difesa non era una istanza di rinvio, ma di solo differimento della discussione - il giudice disponeva comunque la sospensione dei termini di prescrizione ritenendo che, secondo quanto previsto d'intesa con tutte le parti, all'udienza del 6 luglio 2018 avrebbe dovuto discutere uno dei due difensori, pertanto l'istanza doveva considerarsi a tutti gli effetti un'istanza di rinvio dell'udienza del difensore che avrebbe dovuto concludere, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione (cfr. pagg.17-18 del verbale). Deve però osservarsi che in realtà la richiesta dell'avvocato di differire la discussione non ha provocato alcuna stasi del processo, atteso che la discussione è stata completata il 21 settembre ed il processo è andato a sentenza il 5 ottobre 2018, come già previsto dal menzionato calendario stabilito alla precedente udienza del 13 aprile 2018. 2.2. Ritiene pertanto il Collegio che non essendo stata correttamente disposta la sospensione dei termini di sospensione, il relativo periodo di giorni settantasette, compreso tra il 6 luglio e 21 settembre 2018, non può essere invece, computato, come ritenuto dal Tribunale di Napoli e confermato dalla Corte d'appello nella sua motivazione (la quale ha peraltro utilizzato un computo frutto di un evidente errore di calcolo, avendo aggiunto trenta giorni a quelli effettivi compresi in detto periodo). Quindi le contravvenzioni ascritte al [OSCURATO:PERSONA] si sono estinte alcuni giorni prima della decisione di primo grado (del 5 ottobre 2018). In quanto i termini di prescrizione per la lottizzazione abusiva di cui al capo A) e le contravvenzioni di cui ai capi B) e C), risultano spirati in data 2 ottobre 2018, dovendosi sempre computare il periodo di sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione in giorni e non già in mesi e giorni, come invece fatto dai giudici di merito del presente processo). Nel prosieguo, in risposta agli specifici motivi proposti, saranno analizzate le diverse conseguenze dell'erroneità di tale ordinanza. 3. Passando ad esaminare le censure relative al reato di cui al capo E), prospettate con il quarto motivo, va evidenziato che, in effetti, i giudici di merito non si sono fatti carico di analizzare il capo di imputazione contestato, sulla base della normativa vigente ratione temporis. Infatti al [OSCURATO:PERSONA] è addebitata una condotta reiterata, il mantenimento della discarica abusiva, reato permanente, protrattasi secondo il capo di imputazione fino al 28 novembre 2012, che integra due violazioni, la prima una contravvenzione (art. 256 d.lgs. 152/2006, dal 7 novembre 2008 al 31 dicembre 2008), la seconda un delitto, (art. 6 comma 1, lett. e) d.l. 6 novembre 2008, n. 172, dal 10 'gennaio al 31 dicembre 2011). I giudici di merito hanno ritenuto che dal giorno successivo al dissequestro e restituzione a [OSCURATO:PERSONA] della particella 258, con l'obbligo del predetto di bonificare quanto in realtà riferibile al precedente proprietario, fino al 27 aprile 2011 (data di un successivo sequestro di tale particella, così pag. 102 della sentenza di primo grado), fosse stata realizzata una discarica avente ad oggetto rifiuti, peraltro qualificati dalla Corte di appello non pericolosi, interessanti però anche particelle limitrofe, indicate al capo A), lett. m) - secondo il preciso dispositivo della sentenza del Tribunale - fatto che aveva trovato conferma fino all'ultimo controllo sul sito, effettuato in data 16 giugno 2012 (così pag. 104 sentenza di primo grado e pagg. 20 e 21 sentenza d'appello). A seguito dello specifico motivo di appello, i giudici si sono limitati a confermare la responsabilità del reato ascritto, ribadendo il tempus commissi delicti, relativo alla permanenza del reato, senza considerare che, successivamente alla data del 31 dicembre 2011, a seguito della cessazione di efficacia della dichiarazione dello stato di emergenza rifiuti, il mantenimento della discarica abusiva "tornava" ad essere una fattispecie di tipo contravvenzionale, per cui per quanto atteneva al segmento di condotta fino al 31 dicembre 2011, era possibile effettuare il computo della prescrizione considerando il termine "lungo" di sette anni e mezzo, oltre alle sospensioni - inclusa quella in grado d'appello dal 6 marzo 2020 al 20 maggio 2020, per complessivi giorni 75 - mentre per il segmento di condotta successivo occorreva considerare il diverso termine (lungo) di cinque anni. Va precisato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (in tal senso cfr. Sez.3, n. 43597 del 09/09/2015, Fiorentino, Rv. 265261 - 01) nel caso di reato permanente, in caso di successione di regimi sanzionatori diversi nel tempo, dovrebbe essere applicata unicamente la fattispecie vigente al momento della cessazione della permanenza, ma trattandosi di legge incriminatrice a natura eccezionale, ritiene il Collegio che non si possa prescindere dalla natura delittuosa del reato commesso nell'arco temporale, come correttamente delimitato nel capo di imputazione. 3.1. Infatti, in tema di raccolta e trasporto di rifiuti speciali, la previsione incriminatrice dell'art. 6 del D.L. n. 172 del 2008 ("Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania"), conv. in I. n. 210 del 2008, ha natura di norma eccezionale e temporanea e, pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, cod. pen., si applica ai fatti commessi durante il suo periodo di vigenza, anche se sono giudicati quando è cessata la situazione emergenziale da essa presupposta (cfr. Sez.3, n. 40654 del 22/03/2016, Cirlincione, Rv. 267972 - 01). Per quanto riguarda la Regione Campania, l'originaria previsione di vigenza della legge suddetta (prevista fino al 31 dicembre 2010) è stata prorogata dall'art.1, comma 7 ter d.l. 26 novembre 2010, n.196, conv. nella L. 24.1.2011 n.1, che ha stabilito che, stante l'accertata insufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani nella regione Campania, fino alla data del 31 dicembre 2011, si applica la disciplina di cui all'articolo 6 del d.l. 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. Pertanto, in conclusione, va rilevato che per quanto attiene alla fattispecie contravvenzionale, pur volendo considerare la data del 28 novembre 2012 quale data di cessazione della permanenza, al termine lungo di cinque anni, va aggiunto il periodo di sospensione dei termini di prescrizione di primo grado (per giorni 385) e quindi il reato contravvenzionale si era prescritto prima della sentenza di appello, precisamente in data 18 dicembre 2018. Invece, per quanto attiene alla fattispecie ( delittuosa, considerando la data finale dell'ultima condotta così qualificabile nella data di cessazione dello stato di emergenza, ossia il 31 dicembre 2011, va computato il periodo di sospensione dei termini di prescrizione di primo grado (per giorni 308) e del giudizio di secondo grado (per giorni 75), per un totale di 383 giorni, per cui il termine di prescrizione risulta spirato il 18 luglio 2020 e pertanto il delitto doveva considerarsi prescritto già alla data della pronuncia di appello. 3.2. Di conseguenza, in accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato di cui al capo E) estinto per prescrizione, con conseguente revoca della disposta confisca delle particelle interessate dalla realizzazione della accertata discarica, in adesione al principio affermato da questa giurisprudenza di legittimità che ha affermato che non può essere disposta la confisca dell'area adibita a discarica abusiva in caso di estinzione del reato per prescrizione, né a norma dell'art. 256, comma 3 d.lgs. n. 152 del 2006, né a norma dell'art. 240, comma secondo, cod. pen. (cfr. Sez.3, n. 16436 del 21/01/2020, Errico, Rv. 279273 - 01). Conseguentemente risulta assorbito il quinto motivo di ricorso, relativo, per l'appunto, alla disposta confisca. 4. Dovendo completare le censure proposte in riferimento al capo E), si anticipa la trattazione del decimo ed undicesimo motivo di ricorso. Con il decimo motivo, si lamenta l'assenza di motivazione in ordine alla sussistenza della discarica sulla particella 258, ma la motivazione della Corte napoletana sul punto è più che esaustiva nell'evidenziare i plurimi accertamenti che hanno condotto a ritenere che anche su tale particella fossero presenti dei materiali di risulta e di movimento terra, effetto dei terrazzamenti, pertanto il motivo risulta manifestamente infondato e, comunque, per effetto dell'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato nessuna emergenza di evidente mancanza di responsabilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] risulta prospettata in maniera specifica. Quanto all'undicesimo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata rideterminazione della pena da parte dei giudici di appello, della quale avevano fatto menzione nell'esaminare il capo di imputazione e nel ritenere che la discarica avesse ad oggetto rifiuti non pericolosi, il motivo è all'evidenza da considerare assorbito per effetto della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. 5. Si passa all'esame dei motivi (dodicesimo e tredicesimo) proposti in relazione al delitto di violazione dei sigilli di cui al capo D), con i quali si contesta la violazione del principio devolutivo in relazione alla individuazione del tempus commissi delicti determinato dalla Corte di appello, innanzi alla quale era stata eccepita con i motivi di appello la prescrizione del reato, in quanto la sentenza di r primo grado aveva fissato quale data della consumazione il 15 febbraio 2012, mentre, secondo la Corte d'appello, il delitto sarebbe stato commesso il 28 novembre del 2012, con evidente reformatio in peius, Orbene va rilevato che i motivi sono infondati. Come è noto il principio devolutivo definisce l'ambito della cognizione del giudice di appello con riguardo al capo della sentenza appellata, ma non limita il potere di dare al fatto la corretta qualificazione giuridica (in tal senso, ex multis, Sez.1, n. 9427 del 26/09/2017, dep. 01/03/2018, T., Rv. 272486 - 01), sempre che la definizione data al reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e tale diversa qualificazione non abbia determinato in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Così S.U. n.31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01). 5.1. Orbene, effettivamente nella sentenza di primo grado (pagg. 65 e 66) sono state svolte ampie argomentazioni in ordine alla data del commesso reato, la quale è stata individuata in quella del 15 febbraio 2012, e la diversa ricostruzione del fatto da parte dei giudici di secondo grado, sul capo D) della sentenza, in relazione al quale era stata chiesta assoluzione e, in subordine, declaratoria di prescrizione, rientra certamente nell'ambito dei poteri attribuiti ai giudici di appello. Né può essere rilevata, nel concreto, alcuna reformatio in peius dal punto di vista sanzionatorio, né la difesa può addurre un concreto pregiudizio, trattandosi di tempus commissi delicti indicato nella originaria contestazione. 5.2. Peraltro, atteso che gli esaminati motivi non risultano manifestamente infondati, considerato il termine lungo di prescrizione di sette anni e mezzo, pur volendo far decorrere il termine iniziale al 28 novembre 2012, unitamente ai periodi di sospensione del suo decorsi di primo e secondo grado, per complessivi giorni 383, il termine relativo al delitto di violazione di sigilli deve considerarsi spirato il 16 giugno 2021 e non già alla data indicata dalla Corte di appello nell'argomentazione spesa (pagg. 18,19) per respingere l'eccezione di prescrizione, trattandosi di computo non corretto, in quanto non effettuato a giorni. (cfr. Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015, Richichi, Rv. 263650 - 01). In conseguenza si deve, perciò procedere all'annullamento della impugnata decisione senza rinvio, per essere il delitto di cui al capo D) estinto per prescrizione. 6. Si devono ora esaminare il sesto motivo, relativo all'accertamento della lottizzazione abusiva di cui al capo A) ed i motivi settimo, ottavo e nono, relativi alla confisca delle aree oggetto di lottizzazione e, a seguire, anche i motivi quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo, che analizzano più specificamente i rapporti tra confisca urbanistica e prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, •n, che sono stati articolati dal ricorrente che ha concluso chiedendo l'annullamento della confisca disposta dal giudice di prime cure, e confermata in appello, in base alla prospettazione della estinzione del reato di lottizzazione abusiva in data anteriore alla decisione di primo grado. 6.1. Quanto al sesto motivo, va osservato che la sentenza impugnata ha fornito ampia e congrua motivazione (pagg. 13 e 14) in ordine alla specificità ed entità delle opere ed interventi edili oggetto del procedimento, diverse da quelle oggetto della precedente sentenza del Tribunale di Napoli dell'8 luglio 2010 - così come confermata in appello e divenuta irrevocabile il 28 novembre 2013 - ed alla riconducibilità di tali realizzazioni alle condotte di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 15), con ciò confermando il giudizio espresso in maniera ancora più dettagliata dal giudice di primo grado. Nonostante il ricorrente abbia eccepito vizi di violazione di legge e di motivazione, le censure come proposte mirano, nella sostanza, ad introdurre una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482) ed a riproporre un tema sul quale i giudici di merito hanno già fornito ampia risposta con motivazione logica e congrua. Peraltro quando, come nel caso di specie, le due sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (così, tra le altre, cfr. Sez. 2, n. 30838 del 19/3/2013, Autieri e altri, Rv. 257056) e che tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte in appello con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado. In particolare i giudici di appello, nel pieno rispetto del consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale nel reato di lottizzazione abusiva, ed in generale nei reati edilizi, la valutazione dell'opera ai fini della individuazione del regime abilitativo necessario deve riguardare la stessa nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i singoli componenti (cfr. per tutte, Sez. 3, n. 5618/2012 del 17/11/2011, Forte, Rv. 252125 - 01), hanno sottolineato la matrice unitaria degli interventi posti in essere, volti a rendere maggiormente fruibile e funzionale la circolazione all'interno dell'area del Casale de Padeira, trasformato in centro residenziale. Inoltre hanno adempiuto all'onere di valutare approfonditamente il materiale probatorio raccolto all'esito dell'istruttoria di primo grado ai fini della conferma della statuizione di confisca dei terreni abusivamente lottizzati. Infatti i giudici di appello, pur dichiarando estinto per prescrizione il reato di lottizzazione abusiva, non si sono limitati a considerare l'assenza di elementi che indicassero con evidenza cause di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. 3, n. 12731/21 del 18/12/2020, Ferri, Rv. 281569 - 01), ma hanno compiuto una propria autonoma valutazione, confermando il giudizio già espresso dal Tribunale di Napoli. 6.2. Il sesto ed il settimo motivo sono quindi inammissibili, in quanto, nella sostanza, suggeriscono una nuova lettura delle risultanze processuali, al fine di ottenere un giudizio di insussistenza in ordine agli elementi della lottizzazione abusiva, giudizio di merito non ammissibile nella presente sede. 7. In relazione alla trattazione dell'ottavo e del nono motivo di ricorso, nei quali il tema della confisca è stato affrontato sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità, in considerazione delle singole opere contestate, alcune delle quali avrebbero natura agricola e boschiva, ovvero sarebbero state acquistate a seguito di asta giudiziaria, va ricordato che questa Corte di legittimità ha affermato il principio che in tema di lottizzazione abusiva, è conforme al principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, [OSCURATO:SOCIETA]. contro Italia, la confisca di tutta l'area oggetto della lottizzazione, compresi gli edifici sulla stessa realizzati, laddove la complessiva operazione edilizia realizzata abbia determinato il completo stravolgimento della destinazione urbanistica dei terreni (in tal senso Sez.3, n. 7756/20 del 03/10/2019, Chifari, Rv. 278167 - 01: nella fattispecie esaminata la zona, destinata all'allevamento e all'agricoltura, era stata destinata a finalità residenziali). 7.1. Nel caso di specie i giudici di secondo grado hanno fornito ampia risposta ad analogo motivo formulato in appello (pagg. 28 e 29) concludendo per l'impossibilità di individuare misure alternative al provvedimento ablatorio disposto, ritenendo che il reato abbia provocato una irrimediabile trasformazione della vocazione naturale del territorio; non hanno confermato, invece, la confisca per quanto attiene a due specifiche particelle, in quanto già acquisite al patrimonio comunale, dimostrando, in tal modo, di avere esperito un accurato esame su ciascuna delle singole particelle catastali raggiunte dal provvedimento di confisca. Per quanto attiene poi alla particella oggetto di aggiudicazione a seguito di asta giudiziaria, la giurisprudenza ha chiarito che la vendita all'asta nell'ambito di una procedura espropriativa non produce alcun effetto sanante degli eventuali illeciti edilizi realizzati e il c.d. effetto purgativo, derivante dalla natura di acquisto a titolo originario del bene, riguarda più propriamente i diritti, i pesi e le limitazioni legali gravanti sul bene, non lo stato di fatto materiale e antigiuridico in cui il bene eventualmente si trovi (in tal senso cfr. Cons. di Stato n. 1996/2017). Comunque la eventuale regolarità urbanistica del cespite al momento della sua aggiudicazione non può, per ciò solo, escludere la possibilità che successivamente vengano realizzate su detto cespite condotte riconducibili ad un progetto lottizzatorio, progetto che, nel caso che qui occupa, risulta essere stato iniziato da tempo sull'area sita in località Camaldoli del comune di Napoli. 8. Passando all'esame del quattordicesimo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce il difetto di motivazione in ordine alla violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per mancata declaratoria di prescrizione del reato in epoca antecedente alla sentenza di primo grado, in considerazione della data del commesso reato, da individuarsi in quella del 15 febbraio 2012, per la mancata verifica della prosecuzione dei lavori dopo tale data, va evidenziato che in relazione al reato di lottizzazione abusiva ascritto a [OSCURATO:PERSONA], il decorso dei termini di prescrizione risulta spirato in data 2 ottobre 2018 e quindi prima della pronuncia della sentenza di primo grado, come questa Corte ha già spiegato in accoglimento alla terza censura proposta. Deve però essere sottolineato come ciò non comporti affatto, nel caso di specie, l'impossibilità di disporre la confisca, considerato che la causa estintiva del reato si è verificata ad istruttoria dibattimentale conclusa. 8.1. Infatti è certamente condivisibile l'assunto che il giudice deve pronunciare con immediatezza la declaratoria delle cause di non punibilità (tra le quali l'estinzione del reato), nel momento in cui le stesse si realizzano ed indipendentemente da quello che sia «lo stato e il grado del processo», emettendo sentenza di proscioglimento (cfr. Sez. 1, n. 33129 del 06/07/2004, Confl. comp. in proc. Bevilacqua, Rv. 229387; Sez. 5, n. 12174 del 18/02/2002, Vitale, Rv. 221392). Come è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 13539/2020, Perroni, ha chiarito che la confisca di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 può essere disposta anche in presenza della causa estintiva di prescrizione del reato sempre che sia stata accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa di estinzione, il giudizio non può, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., proseguire al solo fine di compiere il citato accertamento. La menzionata decisione del [OSCURATO:PERSONA] ha analizzato ampiamente (par. 7.2) i rapporti tra l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e la confisca urbanistica ed ha preso le distanze da un orientamento che si era sviluppato sul punto, con il quale si sosteneva la permanenza dell'obbligo del giudice di primo grado, anche nel caso in cui il reato fosse estinto per intervenuta prescrizione, di accertare comunque i profili oggettivi e soggettivi della lottizzazione abusiva (in tal senso, Sez.3, n. 2292 del 25/10/2019, dep. 22/01/2020, Romano, non mass.; Sez. 3, n. 31282, del 27/3/2019, Grieco, Rv. 277167; Sez. 3, n. 43630 del 25/06/2018, Tammaro, Rv. 274196; Sez. 3, n. 53692 del 13/07/2017, Martino, Rv. 272791). 8.2. Le Sezioni Unite hanno pertanto riaffermato la valenza, rispondente a principi di ordine costituzionale, dell'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato, obbligo per il giudice stabilito dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., unicamente derogabile "in melius, dal comma 2 della stessa norma e, in peius, nel senso, cioè, di consentire ugualmente la prosecuzione del processo ai fini dell'adozione di provvedimenti lato sensu sanzionatori, solo in presenza di norme che espressamente statuiscano in tal senso" ed hanno escluso espressamente che si possa interpretare l'art. 44 del TU edilizia come disposizione istitutiva di un obbligo di compiere comunque l'accertamento della lottizzazione illecita, quando la prescrizione sia già maturata (pag.19). È stato sottolineato che "il principio di adozione in via immediata del proscioglimento (in esso compreso quello dovuto ad estinzione del reato) va dunque riaffermato, sicché il giudice di primo grado potrà disporre la confisca solo ove, anteriormente al momento di maturazione della prescrizione, sia stato comunque già accertato, nel contraddittorio delle parti, il fatto di lottizzazione nelle sue componenti oggettive e soggettive" (par. 7.6. della sentenza Perroni). D'altra parte nella motivazione della pronuncia delle Sezioni Unite appena richiamata, stato precisato che la disposizione dell'art. 129 cod. proc. pen., opera con carattere di pregiudizialità nel corso dell'intero iter processuale ed ha la funzione di interrompere definitivamente, allorché emerga una causa di non punibilità, qualsiasi ulteriore attività processuale e di concludere immediatamente il giudizio, anche se fondato su elementi incompleti ai fini di un compiuto accertamento della verità da un punto di vista storico. Tale principio è, del resto, conforme a quanto affermato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, [OSCURATO:SOCIETA]. contro Italia, che, pur non rilevando ostacoli all'adozione di una confisca urbanistica in caso di declaratoria di estinzione per prescrizione del relativo reato, ha ribadito la natura sanzionatoria della misura ablatoria. 8.3. Nel caso di specie, alla luce di tali principi giurisprudenziali, può dirsi correttamente disposta la confisca delle aree abusivamente lottizzate, come indicate nel dispositivo di primo grado, diverse da quelle già oggetto della precedente condanna del 2010. Infatti deve essere riaffermato il principio che l'accertamento sostanziale richiesto ai fini dell'irrogazione di tale misura ablativa, pur in presenza di una intervenuta causa estintiva del reato, richiede che sia già stato compiuto l'esame, svolto nel contraddittorio, del compendio probatorio presente agli atti al momento della chiusura formale del dibattimento, intesa quale fase processuale che si pone all'esito dello svolgimento di un'attività istruttoria piena ed esaustiva. Quindi, questo Collegio rileva che, per effetto del maturarsi della prescrizione del reato in data 2 ottobre 2018, nel corso della già iniziata discussione, che aveva già visto espletata sia la requisitoria del pubblico ministero, che le conclusioni delle parti civili e di entrambi i difensori del ricorrente, quest'ultime svolte all'udienza del 21 settembre 2018, essendovi stato sia il pieno contraddittorio sulle prove, sia il contraddittorio nella discussione delle stesse, il giudice aveva già tutti gli elementi per compiere l'accertamento necessario circa la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di lottizzazione abusiva, per cui la confisca risulta validamente e legittimamente disposta, all'esito della valutazione nel merito dell'intero compendio probatorio. 9. Per quanto attiene al quindicesimo motivo, con il quale ci si duole che alcune delle particelle oggetto di confisca risultino di proprietà di terzi, i quali non avrebbero potuto svolgere le loro difese in relazione alla misura ablativa, va rilevata l'inammissibilità della censura, non sussistendo alcun interesse in capo al ricorrente a far valere una frustrazione dei diritti di difesa dei terzi, i quali, peraltro, possono utilmente esercitarli innanzi al giudice dell'esecuzione (in tal senso sempre S.U. n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 - 04), essendo stato peraltro sottolineato che, in difetto dell'allegazione di uno specifico interesse concreto ed attuale, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato prosciolto per intervenuta prescrizione con il quale è dedotta l'illegittimità della confisca disposta ai sensi dell'art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite appartenenti a terzi (così Sez.3, n. n. 372/2020 del 09/10/2019, Acampora, Rv. 278274 - 01). Orbene, il ricorrente non ha allegato alcun diretto interesse ad avanzare la doglianza in merito alle particelle appartenenti a terzi, se non dolersi della mancanza di tutela dei predetti in relazione alla confisca. 10. Anche il sedicesimo motivo - strettamente collegato al precedente - risulta inammissibile, perché il ricorrente, nel contestare di avere effettuato interventi edilizi sulle particelle intestate a terzi, sollecita un nuovo, e diverso, accertamento in fatto sulla lottizzazione come verificata dai giudici di merito nei due gradi di giudizio, accertamento di merito non ammissibile nella presente sede. 11. Con il diciassettesimo motivo si eccepisce il vizio di motivazione per la condanna al risarcimento dei danni in favore del Comune di Napoli, quanto alle fattispecie contravvenzionali, in considerazione della prospettata loro estinzione per prescrizione prima della sentenza di primo grado. Va rilevato che il ricorrente dimentica che la Corte di appello ha revocato le statuizioni civili disposte in relazione ai capi A) e B), anche se su tale capo della sentenza la difesa della parte civile ha proposto ricorso lamentando proprio una omessa motivazione e l'erronea determinazione, considerata la condanna in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] valuta che la revoca delle statuizioni civili effettuata dai giudici di secondo grado trovi legittima giustificazione nella constatata estinzione per prescrizione delle fattispecie contravvenzionali, verificatasi prima della sentenza di primo grado, situazione che consente di ritenere superata, come vedremo, la doglianza proposta dalle parti civili su tale capo della sentenza impugnata. Infatti è stato precisato che quando i reati erano già estinti per prescrizione al momento della decisione di primo grado non è legittima la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile e pertanto le statuizioni civili relative ai reati di cui ai capi A) e B) avrebbero dovuto essere revocate all'esito della declaratoria di estinzione (cfr. Sez. 4, n. 27393 del 22/03/2018, P.C. in proc. Fasolino, Rv. 273726 - 01; Sez. 3, n. 15245 del 10/03/2015, P.C. in proc. C., Rv. 263018 - 01). Per tale ragione risulta necessario disporre la revoca delle statuizioni civili disposte al giudice di prime cure in relazione al risarcimento dei danni connesso al reato di cui al capo C), per quanto già esposto in relazione allo specifico motivo afferente al reato paesaggistico. 12. Con l'ultimo motivo si eccepiscono, come già illustrato, vizi motivazionali e violazione di legge in relazione alla conferma della condanna al pagamento della provvisionale, statuizione che, a parere della difesa del ricorrente, la Corte d'appello avrebbe dovuto revocare, unitamente alle statuizioni civili. La censura è infondata per le ragioni già esposte, e comunque è inammissibile, considerato che la pronuncia circa l'assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito, il quale non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto, per cui il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione in quanto, per sua natura, insuscettibile di passare in giudicato ed è destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (cfr. Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, Farina, Rv. 230105 - 01). 13. Passando ad esaminare i motivi di ricorso della parte civile, Comune di Napoli, questo Collegio ritiene, per quanto appena detto, che gli stessi vadano rigettati. Infatti, considerata l'estinzione per prescrizione, in data antecedente alla decisione della sentenza di primo grado, dei reati contravvenzionali ascritti ai capi A) e B) (ed anche C), le statuizioni civili avrebbero dovuto essere revocate in conseguenza. A nulla, quindi, rileva il fatto che la Corte di appello le abbia revocate nel dispositivo, senza specifica motivazione nel corpus della sentenza, pur dopo avere respinto i motivi di appello proposti in ordine alla prescrizione delle fattispecie proposta dal [OSCURATO:PERSONA] in tale sede. Pertanto il ricorso della parte civile deve essere rigettato con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali. 14. In conclusione, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente ai capi C), D) ed E), in quanto dett
Sentenza Cassazione n. 16580/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris