CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33956/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 giugno 1997; avverso la sentenza n. 732/2025 della Corte di appello di Perugia del 14 novembre 2025; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senz a rinvio della sentenza impugnata essendo prescritto il reato contestato. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Perugia, decidendo quale giudice designato dopo che la Corte di cassazione, Sezione IV penale, aveva, con sentenza n. 6816 del 9 gennaio 2025, annullato senza rinvio (ma disponendo la trasmissione degli atti, appunto, alla Corte umbra per l'ulteriore corso), in accoglimento del ricorso presentato dal competente Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, la sentenza predibattimentale emessa in data 17 ottobre 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di appello dorica e con la quale, in riforma della sentenza emessa a carico del medesimo dal Tribunale di Ancona il precedente 7 luglio 2023, era stato dichiarato non doversi procedere in danno del [OSCURATO:PERSONA], essendo il reato a lui contestato estinto per prescrizione, ha confermato la sentenza a suo tempo emessa dal giudice di primo grado e con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186-bis, comma 1, lettera a), del codice della strada, in relazione all'art. 186, commi 2, lettera b), e 2 -sexies, del medesimo testo legislativo, per avere egli condotto, pur essendo "neopatentato", in orario successivo alle ore 22, un autoveicolo in istato di ebbrezza, ed era stato, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia. Avverso la sentenza della Corte perugina ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione; un primo avente ad oggetto l'erronea applicazione della norma giuridica in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel non procedere al proscioglimento del ricorrente stante la intervenuta prescrizione del reato a lui contestato; il secondo riguardante da una parte la erronea applicazione della legge penale in materia di determinazione del trattamento sanzionatorio e da altra parte la omessa motivazione sempre in punto di quantum di pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto. Giova chiarire, ribadita la imputazione mossa al prevenuto e precisato che la stessa ha ad oggetto una condotta realizzatasi in data 27 luglio 2019, che l'annullamento della precedente sentenza di proscioglimento, pronunziata dalla Corte di appello di Ancona in data 17 ottobre 2024, è legato a profili di esclusivo carattere processuale, avendo la Corte di cassazione, Sezione IV penale, rilevato, con la citata sentenza n. 6816 del 2025, che la Corte dorica, 2in riforma della sentenza di primo grado, era pervenuta alla affermazione della intervenuta prescrizione del reato contestato all'imputato in esito a delibazione predibattimentale, senza che fosse stato attivato il necessario contraddittorio fra le parti; siffatto modus procedendi, ha affermato la Corte di cassazione con la citata sentenza, determina l'adozione di un provvedimento decisorio insanabilmente viziato, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lettere b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., avendo la instaurazione del contraddittorio fra le parti rilevanza di rango costituzionale ed essendo presupposto indefettibile di ogni decisione avente contenuto idoneo a porre termine al giudizio. La Corte di cassazione con la citata sentenza ha, altresì, precisato che, risultando in ipotesi commesso il reato in contestazione successivamente al 3 agosto 2017 ma non successivamente al 31 dicembre 2019, ad esso doveva essere applicato il regime della prescrizione scaturito dalla entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. In tale senso essa, infatti, rimanda, oltre che alla prevalente giurisprudenza delle Sezioni semplici di questa Corte, al dictum - dirimente quanto al profilo in discorso - delle Sezioni unite di questa Corte, il cui intervento, va detto, è successivo alla originaria sentenza della Corte di appello di Ancona, secondo il quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 della legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall'I. gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 5 giugno 2025, n. 20989, rv 288175-01). Tale indirizzo interpretativo ha, peraltro, conseguito anche un ulteriore conferma a seguito della sentenza n. 38 del 2026 della Corte costituzionale, con la quale è stato ritenuta non in contrasto coi principi costituzionali la perdurante applicabilità ai fatti di reati commessi nel periodo andante dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, pur successivamente alla entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, dei criteri conformativi dei termini di sospensione della prescrizione dettati, in virtù della temporanea vigenza dell'art. 1 della legge n. 103 del 2017, dal comma secondo dell'art. 159 cod. pen. nella 3versione derivata dalla novella ad esso apportata con la citata legge n. 103 del 2017 Indubbio è, pertanto, che alla fattispecie contestata al [OSCURATO:PERSONA] vada applicato, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente con il primo motivo dì impugnazione, il regime prescrizionale disciplinato dalla versione dell'art. 159 cod. pen. scaturito a seguito della entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. Tanto considerato (e dato atto della circostanza che - essendo stata annullata la sentenza di proscioglimento del [OSCURATO:PERSONA] pronunziata dalla Corte dorica dalla Corte di cassazione con la citata sentenza n. 6816 del 2025 di questa Corte di cassazione - non deve tenersi conto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 159 cod. pen., nel testo risultante a seguito della entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, in relazione alla caducazione dell'effetto sospensivo della prescrizione derivante dalla condanna in primo grado, ove a tale pronunzia abbia fatto seguito una sentenza di appello con la quale l'imputato sia stato prosciolto, considerato che, nel caso ora interessa, l'annullamento disposto da questa Corte della sentenza di proscioglimento pronunziata dalla Corte di appello anconetana ha fatto venire meno anche il descritto effetto di tale sentenza) deve convenirsi con la Corte territoriale umbra sul rilievo che, essendo stato condannato in primo grado dal Tribunale di Ancona in ordine alla contravvenzione a lui ascritta con sentenza del 7 luglio 2023, il termine prescrizionale del reato contestato, secondo quanto previsto dall'art. 159, comma secondo, cod. pen., è rimasto sospeso, a decorrere dalla scadenza del termine, fissato in 60 giorni, per il deposito della sentenza di primo grado, cioè dal 5 settembre 2023 (essendo, pertanto, già maturati, in funzione del dies commissi delicti individuato nel 27 luglio 2019, i primi 4 anni, 1 mese e 9 giorni del complessivo termine prescrizionale) sino al 22 gennaio 2025 (termine massimo di un anno e sei mesi entro il quale doveva intervenire la sentenza in grado di appello affinché non cessasse l'efficacia della causa di sospensione della prescrizione); essendo decorso, pertanto, un ulteriore periodo di maturazione del termine di prescrizione sino al 14 novembre 2025 (data di pronunzia della sentenza ora impugnata) risulta che al momento in cui la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, il termine prescrizionale del reato ascritto al prevenuto, calcolato secondo il criterio dianzi indicato, cioè in base alla disciplina scaturita per effetto della entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, ancora non era integralmente spirato; infatti sommando al periodo già decorso di 4 anni, 1 mese e 9 giorni l'ulteriore periodo, andante dal 22 4gennaio 2025 al 14 novembre 2025, di 9 mesi e 23 giorni, si perviene ad una durata di 4 anni, 11 mesi e 2 giorni; essendo questa inferiore alla durata quinquennale del termine prescrizionale del reato contravvenzionale contestato al [OSCURATO:PERSONA], in presenza di fattori interruttivi del medesimo ma in assenza di altre ragioni che ne avrebbero potuto determinare il differimento ulteriore rispetto all'ordinario, il primo motivo di impugnazione presentato dalla difesa di quest'ultimo è manifestamente infondato. Nondimeno la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere, ad oggi, maturata, sia pure per altra ragione, la prescrizione del citato reato. Va, invero, rilevato che, per come espressamente riportato nella sentenza impugnata (si veda, infatti, il contenuto di pag. 3 della medesima), nel formulare i motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado la difesa dell'imputato aveva contestato anche la quantificazione della pena irrogata dal giudice di prima istanza, sostenendo, in particolare, che il prevenuto sarebbe stato meritevole delle circostanze attenuanti generiche. Al riguardo la Corte di appello perugina non ha speso neppure una parola, lasciando, pertanto, privo di una qualche risposta il motivo di gravame. Una siffatta omissione sarebbe, in linea di principio, idonea a determinare un nuovo annullamento, questa volta con rinvio, della sentenza emessa in sede di gravame, ma una tale decisione deve, nell'occasione, intendersi assorbita dal fatto che, ad oggi, il reato contestato è oramai prescritto. Infatti, pur considerato che, per effetto della avvenuta conferma della sentenza di primo grado intervenuta in esito al giudizio di gravame, dovrebbe computarsi un ulteriore periodo di sospensione del termine prescrizionale, in base alla previsione dettata dall'art. 159, comma secondo, n. 2, cod. pen. nel testo susseguente alla entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, sino alla definitività della sentenza avente una durata massima di un anno e sei mesi, deve considerarsi che siffatto ulteriore periodo inizia a decorrere non dalla data di pronunzia della sentenza di secondo grado, ma dalla scadenza del termine per il tempestivo deposito della motivazione della sentenza; termine che nel nostro caso è stato fissato dalla Corte di appello di Perugia in 90 giorni. 5Tenuto conto che, pertanto, siffatto lasso temporale deve essere considerato integrativo del termine prescrizionale (decorrendo la seconda sospensione disciplinata dalla legge n. 103 del 2017 solo dopo la consumazione del termine indicato per il deposito della motivazione della sentenza del giudice del gravame), esso, sommato ai 4 anni, 11 mesi e 2 giorni già decorsi al momento in cui la Corte di Perugia ha emanato la sentenza ora impugnata, fa sì che, anteriormente alla data in cui sarebbe intervenuta la sospensione del termine prescrizionale di cui all'art. 159, comma secondo, n. 2, cod. pen., nel testo applicabile alla presente fattispecie, il reato già era estinto per la integrale maturazione della durata del termine di prescrizione quinquennale del reato contestato, sicché la successiva causa di sospensione del termine in questione non può considerarsi operativa (nel senso secondo il quale la concreta operatività della sospensione del termine di prescrizione per la durata non superiore a un anno e sei mesi, prevista dall'art. 159, secondo comma, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge n. 103 del 2017, postula che il dies a quo di tale sospensione sopravvenga in un momento in cui il predetto termine prescrizionale non sia ancora interamente spirato, si veda: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 5 giugno 2025, n. 20989, rv 288175-02). La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione. P P.Q.M