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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06816/2025

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12124/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] LECCE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale d ello Stato (ADS80224030587) che larappresenta e difende. -Controricorrente – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 1002/2020 depositata il 20/10/2020.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13marzo 2025.

Sanzioni amministrative [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato il 3 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale “Interplay”, propose, dinanzi al Tribunale di Lecce, opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione del 9 novembre 2017, emessa dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli (ADM) che gli ingiungeva il pagamento della sanzione di euro 20.000,00 per la violazione dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (conv., con modific., nella legge 8 novembre 2012, n. 189) , per avere installato e messo a disposizione del pubblico, nei negozi di gioco sportivo ippico denominato “Scommettendo.it”, sei apparecchi (cinque PC e un video elettronico denominato “Totem”) che consentivanola libera connessione ai siti di gioco on-line.

Il Tribunale di Lecce, nel contraddittorio dell’ADM, con sentenza n. 174 del 2019, in parziale accoglimento dell’opposizione, annullò la sanzione e confermòla confisca del Totem.

2. Interposta impugnazionedall’ ADM, la Corte d’appello di Lecce, nella resistenza della persona sanzionata, ha accolto il gravame e ha respinto l’opposizione di Cipponi.

Per il giudice d’appello, come si evince dal tenore testuale dell’art. 7 comma 3-quater del d.l. n. 158 del 2012, ai fini della configurazione dell’illecito amministrativo è sufficiente che ricorrano (come, nel caso di specie, hanno accertato i verbalizzanti) la mera potenzialità e il pericolo che gli apparecchi messi a disposizione del pubblico possano essere impiegati dagli utenti per la connessione a piattaforme di gioco on-line, senza che rilevi come scriminante il fatto che gli stessi apparecchi siano utilizzabili anche per la libera navigazione su Internet.

Inoltre,il Totem (un terminale dotato di mo nitor, tastiera e dispositivi vari, la cui unica funzione è di consentire agli utenti di accedere alle piattaforme di gioco messe a disposizione dei concessionarion-line) installato presso l’esercizio commerciale gestito da Cipponi era collegato alla rete elettrica, era privo di codice di identificazione e documentazione autorizzative (nulla osta o accertamento di conformità), con la precisazione che era privo di rilievo, ai fini del perfezionamento dell’illecito, che, al momento dell’ispezione, l’apparecchionon fosse collegato alla rete telematica.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 3-quater del d.l. n. 158 del 2012.

Al contrario di quanto afferma la Corte d’appello di Lecce, l’illecito non sarebbe integrato dalla mera messa a disposizione delle apparecchiature che consent o no , in astratto , di giocare sulle piattaforme on-line, dovendosi verificare, in concreto, la finalità di tale messa a disposizione e la concreta idoneità della stessa all’utilizzo per i giochi on-line, sulla base di elementi idonei a “forzare” la scelta dell’utilizzatore, come ad esempio, i cosiddetti “blocchi alla navigazione”.

Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Si sostiene che il giudice d’appello non avrebbe esaminato la perizia giurata, prodotta in giudizio dall’opponente, che attestava che l’apparecchiatura denominata Totem non era funzionante e non poteva essere utilizzata per commettere la contestata violazione.

In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato una memoria.

4. L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli ha resistito con controricorso.

5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso debba essere rinviato a nuovo ruolo dato che questa Corte (con ord. interloc. nn. 20483/2024, 20485/2024) ha rimesso alla Corte costituzionale “ le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater del d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2012 e dell’art. 1, comma 923 della legge 208/2015 [che indica la sanzione per la violazione in esame, n.d.r.] in relazione all’art. 3 Cost., con gli artt. 25, 41, 42 e 117, primo comma Cost., e in relazione all’art. 1 Prot. addiz.

CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, e agli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007”.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in data successiv a alla decisione della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale ad essa rimesse da questa Corte con ord. interloc. nn. 20483/2024, 20485/2024.

Così deciso in Roma, nella c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12124/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] LECCE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale d ello Stato (ADS80224030587) che larappresenta e difende. -Controricorrente – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 1002/2020 depositata il 20/10/2020. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13marzo 2025. Sanzioni amministrative [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 3 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale “Interplay”, propose, dinanzi al Tribunale di Lecce, opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione del 9 novembre 2017, emessa dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli (ADM) che gli ingiungeva il pagamento della sanzione di euro 20.000,00 per la violazione dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (conv., con modific., nella legge 8 novembre 2012, n. 189) , per avere installato e messo a disposizione del pubblico, nei negozi di gioco sportivo ippico denominato “Scommettendo.it”, sei apparecchi (cinque PC e un video elettronico denominato “Totem”) che consentivanola libera connessione ai siti di gioco on-line. Il Tribunale di Lecce, nel contraddittorio dell’ADM, con sentenza n. 174 del 2019, in parziale accoglimento dell’opposizione, annullò la sanzione e confermòla confisca del Totem. 2. Interposta impugnazionedall’ ADM, la Corte d’appello di Lecce, nella resistenza della persona sanzionata, ha accolto il gravame e ha respinto l’opposizione di Cipponi. Per il giudice d’appello, come si evince dal tenore testuale dell’art. 7 comma 3-quater del d.l. n. 158 del 2012, ai fini della configurazione dell’illecito amministrativo è sufficiente che ricorrano (come, nel caso di specie, hanno accertato i verbalizzanti) la mera potenzialità e il pericolo che gli apparecchi messi a disposizione del pubblico possano essere impiegati dagli utenti per la connessione a piattaforme di gioco on-line, senza che rilevi come scriminante il fatto che gli stessi apparecchi siano utilizzabili anche per la libera navigazione su Internet. Inoltre,il Totem (un terminale dotato di mo nitor, tastiera e dispositivi vari, la cui unica funzione è di consentire agli utenti di accedere alle piattaforme di gioco messe a disposizione dei concessionarion-line) installato presso l’esercizio commerciale gestito da Cipponi era collegato alla rete elettrica, era privo di codice di identificazione e documentazione autorizzative (nulla osta o accertamento di conformità), con la precisazione che era privo di rilievo, ai fini del perfezionamento dell’illecito, che, al momento dell’ispezione, l’apparecchionon fosse collegato alla rete telematica. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 3-quater del d.l. n. 158 del 2012. Al contrario di quanto afferma la Corte d’appello di Lecce, l’illecito non sarebbe integrato dalla mera messa a disposizione delle apparecchiature che consent o no , in astratto , di giocare sulle piattaforme on-line, dovendosi verificare, in concreto, la finalità di tale messa a disposizione e la concreta idoneità della stessa all’utilizzo per i giochi on-line, sulla base di elementi idonei a “forzare” la scelta dell’utilizzatore, come ad esempio, i cosiddetti “blocchi alla navigazione”. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Si sostiene che il giudice d’appello non avrebbe esaminato la perizia giurata, prodotta in giudizio dall’opponente, che attestava che l’apparecchiatura denominata Totem non era funzionante e non poteva essere utilizzata per commettere la contestata violazione. In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato una memoria. 4. L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli ha resistito con controricorso. 5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso debba essere rinviato a nuovo ruolo dato che questa Corte (con ord. interloc. nn. 20483/2024, 20485/2024) ha rimesso alla Corte costituzionale “ le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater del d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2012 e dell’art. 1, comma 923 della legge 208/2015 [che indica la sanzione per la violazione in esame, n.d.r.] in relazione all’art. 3 Cost., con gli artt. 25, 41, 42 e 117, primo comma Cost., e in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, e agli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007”. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in data successiv a alla decisione della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale ad essa rimesse da questa Corte con ord. interloc. nn. 20483/2024, 20485/2024. Così deciso in Roma, nella c
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