CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04982/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso riportandosi alla memoria scritta e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cassino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 27/02/2022 con il quale il G.i.p. del Tribunale di Roma aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di sequestro di persona a scopo di estorsione (in danno di [OSCURATO:PERSONA]) e di tentata estorsione, aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 (in danno di [OSCURATO:PERSONA]). 2. Avverso l'ordinanza collegiale ricorre il difensore dell'Anzaloni sulla base di tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge (artt. 273 e 309 cod. proc. pen., artt. 393, 630 e 605 cod. pen.) nonché il vizio di motivazione, ritenuta mancante ed illogica, circa la conferma della custodia carceraria relativamente al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione. Il tribunale non avrebbe considerato la legittimità della pretesa creditizia fatta valere dall'Anzalone sulla base di un rapporto obbligatorio con la [OSCURATO:SOCIETA]. per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva reso dichiarazioni accusatorie contraddittorie circa l'aggressione subita e l'estraneità all'obbligazione: la somma pretesa per la liberazione di euro 20.400 trovava giustificazione, infatti, nell'esecuzione di lavori commissionati dalla società MKG, tramite il proprio collaboratore Nuti, come poteva evincersi da plurimi elementi di riscontro, non esaminati dal giudice del riesame cautelare, con conseguente qualificazione della condotta ai sensi degli artt. 393 e 605 cod. pen. Inoltre, contraddittorie erano risultate le dichiarazioni accusatorie rese da soggetti ([OSCURATO:PERSONA]Ingiulli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), finalizzate a screditare la legittimità della richiesta di pagamento. 2.2. Con il secondo motivo, il vizio di motivazione e la violazione di legge sono stati riferiti agli artt. 273 e 309 cod. proc. pen. nonché agli artt. 393, 56 - 629 cod. pen., circa la configurabilità del delitto di tentata estorsione. Il tribunale aveva escluso l'esistenza del credito dell'Anzaloni nei confronti della MKG - e, quindi, la possibilità di adire il giudice civile per il pagamento - sul presupposto che il contratto di appalto era privo di forma scritta, requisito non previsto dalla legge, sì che non poteva negarsi il diritto di azione, con conseguente riconducibilità della condotta contestata nell'alveo dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Anche la circostanza aggravante del metodo mafioso era stata affermata in termini apodittici, in quanto nessuna delle espressioni incriminate attestava l'appartenenza ad un'associazione mafiosa, trattandosi di frasi scritte su messaggeria telefonica dal contenuto generico e non evocativo della partecipazione ad un clan. 2.3 Con il terzo motivo, infine, la difesa riferisce la violazione di legge agli artt. 274 lett. a) e c), 275, 275 bis e 284 cod. proc. pen. ed eccepisce a riguardo la mancanza di motivazione. Premesso che la presunzione di adeguatezza della misura carceraria era stata erroneamente riconosciuta anche per la fattispecie aggravata di cui al capo 2) della rubrica provvisoria, le esigenze cautelari si giustificavano con il pericolo di inquinamento delle prove, nonostante il ricorrente avesse ammesso l'aggressione; inoltre, non sussisteva pericolo di recidiva, perché l'Anzaloni, incensurato, era estraneo a contesti criminali e la condotta delittuosa era stata determinata dalle tecniche dilatorie del debitore.Infine, la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, presso un'abitazione distante dalle vittime, anche con l'utilizzo di dispositivo elettronico, era stata negata senza adeguata motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi attinenti al merito cautelare, non consentiti in sede di legittimità (primo e secondo), oltre che reiterativi, senza adeguato confronto critico con le argomentazioni del provvedimento impugnato (terzo motivo). 2. La condotta descritta nei capi d'incolpazione provvisoria non è in sé contestata (il sequestro di [OSCURATO:PERSONA], la richiesta di denaro e l'aggressione - capo 1; le minacce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per costringerlo al versamento della somma pretesa - capo 2), insistendo la difesa del ricorrente, per entrambe le ipotesi delittuose, nella legittimità delle richieste di pagamento, con conseguente diversa qualificazione delle fattispecie, riconducibili all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, oltre che al sequestro di persona ex art. 605 cod. pen., con esclusione, in ogni caso, di qualsiasi finalità estorsiva. 2.1 La questione, riproposta in cassazione, è stata adeguatamente esaminata dal tribunale sulla base di un accertamento avente natura fattuale, ancorato agli atti d'indagine. 2.2. Premesso che il sequestro del Nuti è terminato all'esito delle lesioni e del pagamento delle somme, dopo alcune ore, allorché l'indagato riportò la vittima presso il luogo nel quale si erano inizialmente incontrati, liberandola, nell'ordinanza impugnata si esclude che la persona offesa fosse debitrice dell'Anzaloni, in base al dedotto rapporto obbligatorio. Non soltanto si evidenzia a tal fine l'estraneità del Nuti a tale obbligazione, che riguarderebbe la MGK s.r.I., in mancanza di cariche sociali o di altre situazioni giurìdìcamente rilevanti, idonee a conferire a costui il potere di impegnare la società, ma si sottolinea l'assenza dì riscontri circa l'assunzione del debito. D'altra parte, nella stessa ricostruzione della vicenda contenuta in ricorso, si insiste nell'inadempimento della MGK senza specificare i termini di una manifestazione di volontà negoziale del Nuti; intento che, se è vero che può risultare anche da un comportamento tacito, deve tuttavia essere inequivoco, tale essendo il contegno che nessuno terrebbe se non al fine di riconoscersi debitore. 2.3. Per quanto riguarda la tentata estorsione nei confronti del Pizzoli, responsabile commerciale della società MGK, il tribunale ha del pari escluso la astratta possibilità di azionare la pretesa dell'Anzaloni in giudizio, derivante dall'esecuzione di lavori edili, per una serie di circostanze in fatto: la mancanza di un contratto scritto di appalto, forma che, sebbene non richiesta ad substantiam, costituisce prova dell'esistenza del negozio giuridico; le dichiarazioni rese da persone a conoscenza dei fatti; i documenti contabili, attestanti il pagamento per opere di piccolo importo, eseguite in precedenza; soprattutto, la carenza di riscontri circa l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, peraltro genericamente indicati anche nel ricorso in esame. A ciò si aggiunga che la dedotta qualifica di responsabile commerciale non è di per sé indicativa dell'imputabilità soggettiva della vittima per le obbligazioni sociali, trattandosi peraltro di una società di capitali. 2.4. La diversa lettura delle risultanze investigative, incentrate sulle conversazioni e dichiarazioni riportate a pagina 3 del ricorso, sono inammissibili. È appena il caso di ribadire, infatti, che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Suprema Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Ne consegue che: a) l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; b) il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che - come nel caso di specie - pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). 3. Anche la conferma della circostanza aggravante del metodo mafioso è congruamente motivata, collegata a minacce prive di quella genericità affermata in ricorso, ma al contrario, evocative di rapporti con la criminalità organizzata (in tal senso i messaggi riportati al foglio 5 dell'ordinanza impugnata), sì da creare nella vittima quella condizione di assoggettamento determinata dalla indotta consapevolezza di relazionarsi non solo con l'azione del singolo agente ma anche con l'ulteriore forza intimidatrice data dall'inserimento dello stesso in un contesto criminale organizzato. Conclusione conforme con quanto affermato anche di recente dalla Corte, secondo cui ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027 - 01). 4. Il terzo motivo riguarda le esigenze cautelari, esaminate dal giudice del riesame nel rispetto delle linee normative di riferimento, alla stregua delle risultanze investigative in atti. È stato sottolineato, innanzitutto, il pericolo di inquinamento delle prove per il tentativo dell'Anzalone di fare pressione sulle persone a conoscenza dei fatti, al fine di indurle al silenzio (in tal senso, le conversazioni intercettate fra l'indagato, il Nuti e l'operaio [OSCURATO:PERSONA]), e, quindi, di influire sulla genuinità delle dichiarazioni dei testimoni. In ogni caso, sussistendo i gravi indizi di colpevolezza in ordine anche all'aggravante del metodo mafioso, in relazione al tentativo di estorsione, la presunzione di adeguatezza della misura carceraria non risulta superata da elementi dai quali desumere che non vi siano esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le stesse possano essere soddisfatte con altre misure. Il tribunale ha rilevato, al contrario, l'assoluta mancanza di autocontrollo dell'Anzaloni, desumibile dalle modalità particolarmente aggressive e violente della condotta, così come rivelatasi nei vari frammenti delle azioni delittuose, escludendo pertanto la possibilità di mitigazione della misura, in ambiente esterno al carcere, e ritenendo attuale il pericolo di recidiva. 5. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice dì procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas