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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12138/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 18982 del ruolo generale dell'anno 2013, proposto da [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Condojanni, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla piazza di [OSCURATO:PERSONA] in Lucina, n. 26, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Condojanni -ricorrente- contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -controricorrente- RG n. 18982/13 [OSCURATO:PERSONA]-Maria r -nsore per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, depositata in data 15 giugno 2012, n. 19/04/12; udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza dell'8 febbraio 2022, tenutasi con le modalità previste dall'art. 23, comma 8 -bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., con I. 18 dicembre 2020, n. 176, richiamato dall'art. 16, comma 2, del d.l. n. 228/21, dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; lette le considerazioni scritte del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatti di causa Come emerge dagli atti e dalla sentenza impugnata, gli aspetti della lite che conservano interesse riguardano: a.- la contestazione di omessa regolarizzazione dell'acquisto di un'imbarcazione, denominata Dragonera, in relazione alla quale il cedente aveva emesso una fattura qualificando l'operazione come intracomunitaria e la cessionaria [OSCURATO:SOCIETA] aveva applicato il regime dell'inversione contabile; b.- il rilievo concernente l'omessa fatturazione e la conseguente omessa registrazione di un'operazione di vendita di un'imbarcazione alla società Grafinda, che emergeva da un contratto stipulato e registrato nel 2005, a fronte del quale la contribuente deduceva di aver emesso fattura due anni prima, ossia nel 2003, al momento della consegna del bene; c.- la ripresa di maggiore materia imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'iva in relazione all'attività di noleggio di autovetture svolta dalla contribuente, basata essenzialmente sull'affermata antieconomicità della gestione; d.- la deduzione di costi di leasing, e la detrazione dell'iva corrispondente, che a giudizio dell'Agenzia erano indebite, perché le autovetture e le imbarcazioni alle quali si riferivano non RG n. 18982/13 [OSCURATO:PERSONA]- ria o estensore risultavano essere state date a noleggio, né iscritte nel registro dei beni ammortizzabili; e.- la deduzione di quote di ammortamento, che secondo l'Ufficio, era avvenuta in violazione dell'art. 1 del d.P.R. n. 600/73, perché relative a un'imbarcazione che parimenti non era stata data a noleggio, e non poteva essere considerata bene strumentale.

La società impugnò l'avviso di accertamento che era scaturito (anche) dai rilievi in questione, senza successo in primo grado, in relazione ai profili indicati. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sardegna ha accolto l'appello che la contribuente ha successivamente proposto, quanto agli aspetti in esame, limitatamente alla contestazione sub a), ritenendo dovuta la sola sanzione prevista dall'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471/97.

A sostegno della decisione il giudice d'appello ha stabilito che la contribuente aveva precisa consapevolezza della mancanza dei presupposti per la qualificazione dell'operazione di acquisito dell'imbarcazione Dragonera come intracomunitaria, considerata la presenza in Italia della società cedente; che dall'operazione di vendita risultante dal contratto stipulato e registrato nel 2005 non potevano derivare ricavi e poste incidenti sul volume di affari ai fini dell'iva, nonostante la consegna del bene risalisse al 2003, in quanto la forma scritta del contratto era prevista ad substantiam; che la ricostruzione della materia imponibile concernente l'attività di noleggio di autovetture era sorretta dall'antieconomicità della gestione d'impresa; che le autovetture e le imbarcazioni non date a noleggio non potevano considerarsi beni strumentali o comunque inerenti all'attività d'impresa, e ciò sia ai fini della deduzione dei costi e della detrazione dell'iva, sia con riguardo alla deduzione delle quote di ammortamento relative all'acquisto di un natante.

RG n. 18982/13 [OSCURATO:PERSONA] rino estensore [OSCURATO:PERSONA] questa sentenza propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, che affida a otto motivi, e illustra con memoria, cui l'Agenzia delle entrate replica con controricorso.

Ragioni della decisione 1.- Infondato è il primo motivo di ricorso, col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 12, comma 7, e 10 della

I. n. 212/00, 24 della

I. n. 4/29, 51 del d.P.R. n. 633/72, 32 del d.P.R. n. 600/73, e 21 septies della

I. 241/90, perché il giudice d'appello avrebbe trascurato che tra la redazione dell'ultimo verbale di verifica e l'emissione dell'avviso di accertamento sono trascorsi soltanto venti giorni; e ciò in violazione dell'art. 12, comma 7, della

I. n. 212/00.

Il giudice d'appello ha difatti accertato, e l'accertamento non è stato contestato in fatto, che nessun accesso è avvenuto nel caso in esame, poiché l'Agenzia ha svolto la propria attività istruttoria richiedendo l'esibizione di documentazione: manca, quindi, il presupposto di applicazione dell'art. 12, comma 7, dello statuto dei diritti del contribuente (tra varie, si vedano Cass. n. 701/19 e Cass. n. 22644/19). 1.1.- Né, in relazione all'iva, la società ha soddisfatto l'onere, su di essa incombente, secondo cui, in tema di tributi armonizzati, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'amministrazione comporta l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio) si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela RG n. 18982/13 [OSCURATO:PERSONA] rrino estensore dell'interesse sostanziale, per la quale è stato predisposto (per tutte, Cass., sez. un., n. 24823/15).

Quest'onere si sarebbe dovuto soddisfare tempestivamente, in sede d'impugnazione dell'avviso; laddove, nel caso in esame, la società ha calibrato la propria censura sulla diversa questione, rivelatasi infondata, della pretesa inosservanza del termine dilatorio.

Risultano pertanto irrilevanti le considerazioni svolte in memoria concernenti la condotta tenuta dall'Agenzia, che, dopo aver letto le difese svolte in primo grado, ha provveduto ad annullare in via di autotutela alcuni dei rilievi; e l'irrilevanza emerge anche perché le osservazioni si riferiscono a rilievi ormai venuti meno.

Il motivo è respinto. 2.- Inammissibile è il secondo motivo di ricorso, col quale la società denuncia l'omessa o insufficiente motivazione in ordine all'individuazione della normativa applicabile, perché con esso non si deducono fatti storici, ma appunto, una questione di diritto. 3.- Infondato è il terzo motivo di ricorso, col quale si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/73, degli artt. 148 e 149 c.p.c., e della legge n. 890/82, nonché i correlati vizi di omessa o insufficiente motivazione, perché la Commissione tributaria regionale avrebbe trascurato l'inesistenza della notificazione dell'avviso di accertamento per la grave incompletezza della relata.

Anche di là dalla gravità delle lacune della relata di notificazione, difatti, il fatto stesso che l'avviso sia stato consegnato esclude, già in tesi, che si possa configurare l'inesistenza della notificazione (come chiarito da Cass., sez. un., nn. 14916 e 14917/16, che hanno dettato sul punto un principio di chiaro valore generale, applicabile in quanto tale alle notificazioni RG n. 18982/13 [OSCURATO:PERSONA]- aria P - o estensore non soltanto degli atti processuali, ma anche di quelli procedimentali). 3.1.- E l'avvenuta, perdipiù tempestiva, impugnazione dell'avviso ha comportato la sanatoria di qualsiasi nullità, anche se effettivamente sussistente.

Il motivo va quindi respinto. 4.- Col quarto motivo di ricorso, la contribuente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471/97 e la correlativa omessa motivazione, perché, rileva, essa non era nelle condizioni di accertare la presenza di un'effettiva, e non apparente, stabile organizzazione in Italia della società Dragonera, di modo che la possibilità, solo astratta, di conoscere la circostanza non sarebbe sufficiente a fondare il rilievo, in considerazione della propria buona fede.

Il motivo è infondato.

Anzitutto, come precisato in controricorso, l'esame del motivo va circoscritto al solo profilo concernente la sanzione irrogata a norma dell'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471/97, giacché il giudice d'appello in questi limiti ha ritenuto legittima la pretesa dell'Ufficio, escludendo, invece, la possibilità di recuperare l'imposta e di irrogare altre sanzioni.

Il profilo sanzionatorio, che riguarda la cessionaria, quindi, contrariamente a quanto dedotto in memoria, non è quindi assorbito dal venir meno della pretesa impositiva che concerne il cedente (sulla natura sanzionatoria dell'importo, pari all'imposta, previsto prima dall'art. 41, comma 6, del d.P.R. n. 633/72, e poi dall'art 6, comma 8, del d.lgs. n. 471/97, v.

Cass., sez. un., n. 26126/10, seguita, tra varie, da Cass. n. 411/15). 5.1.- In relazione al profilo tuttora rilevante, col motivo si evoca la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, ai fini dell'applicazione della sanzione prevista, nei confronti del cessionario/committente, in caso di mancata regolarizzazione della RG n. 18982/13 Angeln'a-Majia PeiQo estensore fattura viziata da errore, il controllo a lui richiesto è intrinseco alla fattura, in quanto limitato alla sua regolarità formale e, quindi, alla verifica dei requisiti essenziali definiti dall'art. 21 del d.P.R. n. 633/1972; per contro, il destinatario della fattura non è tenuto a effettuare un controllo di natura sostanziale in ordine alla corretta qualificazione fiscale dell'operazione (tra varie, Cass. nn. 26183/14; 14275/20).

Si assume appunto che il cessionario/committente non è soggetto passivo d'imposta, che resta pur sempre il cedente (Cass., sez. un., n. 26126/10, cit.), col quale egli intrattiene il rapporto di diritto civile di rivalsa.

Sicché il cessionario/committente, di là dalle ipotesi di responsabilità solidale espressamente previste, non può essere chiamato a rispondere di inadempimenti dell'obbligazione tributaria del cedente/prestatore, ma può essere chiamato a rispondere soltanto sul piano sanzionatorio per la colpevole inosservanza di obblighi di condotta che, pur riguardando la regolarità formale del rapporto privatistico con il cedente/prestatore, si riverberino, ab externo, sulla corretta attuazione del distinto rapporto tributario.

L'art. 6, comma 8, individua quindi la condotta esigibile dal cessionario/committente, in quanto riconducibile alla sfera di controllo di quest'ultimo; di modo che, si specifica con riferimento alla ricezione di una fattura irregolare, si deve escludere che sia richiesto al soggetto che riceve la fattura anche un controllo di natura sostanziale in ordine alla corretta qualificazione fiscale dell'operazione.

Il riferimento alla «maggiore imposta eventualmente dovuta» richiama l'irregolarità dei dati -che presuppongono l'irregolare " liquidazione, in misura inferiore al dovuto, dell'imposta risultanti dallo stesso documento (aliquota, ammontare dell'imposta, imponibile): e ciò perché la fatturazione propizia il funzionamento del meccanismo dell'iva, in quanto consente al soggetto passivo del tributo di addebitarne il peso RG n. 18982/13 [OSCURATO:PERSONA]-Mari 'errino estensore economico all'acquirente/committente, come stabilisce l'art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 633/72, a norma del quale «il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente», e come conferma il successivo art. 21, comma 2, il quale prescrive che la fattura deve contenere l'indicazione dell'imposta separatamente rispetto a quella del corrispettivo della cessione o della prestazione (sul ruolo fondamentale della fattura nel sistema dell'iva vedi anche Corte cost. n. 95/19, punto 5).

Laddove la circostanza che il legislatore non richieda il pagamento dell'intera imposta non assolta dal cedente/prestatore sarebbe idonea a escludere che il controllo si estenda alla valutazione della qualificazione fiscale dell'operazione. 5.2.- In un caso come quello in esame, tuttavia, la condotta del cessionario/committente non si è soltanto riverberata ab extemo, innestando il solo rapporto di rivalsa, ma ha inciso direttamente sul rapporto tributario (come, d'altronde, questa Corte ha ritenuto nel caso in il cedente stesso non sia in possesso di caratteri esteriori che denotino l'esercizio dell'attività d'impresa editoria!e: Cass. n. 13032/21).

E ciò perché la qualificazione dell'operazione come intracomunitaria, fornita dal cedente, ha innestato la condotta di assolvimento dell'iva mediante il meccanismo dell'inversione contabile, che è appunto in quei caso prescritto.

La cessionaria, dunque, si è comportata come soggetto passivo d'imposta, e non già come partecipe del rapporto di rivalsa, considerato che, in virtù di quel meccanismo, la soggettività passiva si configura appunto in testa al cessionario/committente, e non più in relazione al cedente/prestatore.

RG n. 18982/13 [OSCURATO:PERSONA]-4ara ,feyp estensore In quella veste, allora, la società avrebbe dovuto esercitare il vaglio critico della fattura ricevuta, che dal soggetto passivo è esigibile, secondo gli oneri di diligenza che l'art. 1176, comma 2, c.c., pone all'imprenditore prudente e accorto (sulla stessa falsariga, vedi Cass. nn. 20591/20 e 27648/20, punti 8.1); e, per conseguenza, avrebbe dovuto attivare il meccanismo di regolarizzazione contemplato dall'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471/97 (in termini, al cospetto di un caso, simile a quello in esame, in cui l'operazione era stata contabilizzata dalla cessionaria con emissione di un'autofattura, al di fuori del meccanismo dell'inversione contabile, vedi Cass. n. 12146/21). 5.3.- Nel caso in esame, invece, nessun vaglio critico è stato operato, sebbene il giudice d'appello abbia accertato che «AGF aveva contezza precisa della presenza in Italia, nella via Pa/estro 4 a Firenze, d'una sede di Dragonera SA, che la qualificava soggetto fiscalmente nazionale con [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]», sottolineando, appunto, che la ricorrente «...comunque avrebbe dovuto usare maggiore prudenza ed indagare meglio sulla natura "intracomunitaria" del soggetto da cui stava acquistando visto che il bene era stato costruito in Italia e non s'era mai mosso dal nostro suolo nazionale».

La deduzione del vizio di motivazione formulata in ricorso non è idonea a incrinare quest'accertamento di fatto, poiché la contribuente non contesta di essere a conoscenza che la fornitrice avesse «una sede/recapito a Firenze», ma si limita a valutarne la rilevanza sotto il profilo della conoscibilità dell'insussistenza del presupposto territoriale necessario per la configurazione dell'operazione intracomunitaria. 5.4.- Né miglior sorte arride alle difese della contribuente quanto all'affermata sussistenza della propria buona fede, derivante giustappunto dal contenuto della fattura e del contratto.

RG n. 18982/13 [OSCURATO:PERSONA]- no estensore La giurisprudenza unionale (in particolare, Corte giust., causa C-628/16, Kreuzmayr GmBH), in un'ipotesi speculare, in cui si discuteva se «un operatore, quale la Kreuzmayr, possa nondimeno fidarsi, in forza del principio di tutela del legittimo affidamento, dei soli elementi figuranti sulla fattura fornita dal suo fornitore, che indicano che la cessione è una cessione interna, per avvalersi di un diritto a detrazione dell'IVA», ha appunto escluso che un tale affidamento possa derivare dalla fattura erronea che il fornitore abbia trasmesso a quell'operatore (ad analoghi principi risponde, da ultimo, Corte giust., causa C-156/20, [OSCURATO:PERSONA], punto 34). 6.- Infondata è, infine, la qualificazione come violazione formale (recte, come meramente formale) dell'omessa regolarizzazione, sviluppata in memoria in base alla considerazione che la società ha venduto la medesima imbarcazione ad altra società, ha emesso la relativa fattura e ha computato la relativa iva nella liquidazione di periodo.

Anzitutto, nel caso in esame v'è stato un vulnus all'azione di controllo, giacché il fatto che la contribuente abbia trattato l'operazione come se fosse soggetta a inversione contabile mentre non lo era ha impedito all'amministrazione tributaria di controllare l'applicazione del corretto regime di assolvimento dell'imposta, determinando di per sé un rischio di perdita fiscale dell'erario (Corte giust., causa C-424/12, Fatorie, punto 38; causa C-564/15, Farkas, punto 46; nella giurisprudenza interna, da ultimo, Cass. n. 1690/22). 6.1.- Inoltre, è irrilevante accertare se Viva dovuta sull'operazione di vendita successiva relative ai beni interessati sia stata, o no, assolta, perché l'imposta si applica a ciascuna operazione di produzione o di distribuzione (Corte giust., causa C- 610/19, Vikingo F6véllalkozó, punto 42).

Il motivo va quindi respinto.

RG n. 18982/13 AngelinPorno estensore [OSCURATO:PERSONA] lidi 14 7.- Col quinto motivo di ricorso, la ricorrente, in relazione al rilievo indicato in narrativa sub b), lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 109, del d.P.R. n. 917/86, 6 del d.P.R. n. 633/72, e 1350 c.c., là dove il giudice d'appello ha ravvisato un onere di forma prescritto ad substantiam per il trasferimento dell'imbarcazione alla società Grafinda, ignorando, invece, la rilevanza non solo del contratto, benché privo di forma scritta, stipulato nel 2003, ma anche l'avvenuta consegna dell'imbarcazione sempre nel 2003, che ha reso legittima la fatturazione in quell'anno.

Il motivo è parzialmente fondato.

Esso è senz'altro infondato in relazione alle imposte dirette. 7.1.- Ai fini dell'art. 109 del d.P.R. n. 917/86, difatti, «I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formano nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni».

Ma la certezza dei ricavi derivanti dalla vendita dell'imbarcazione alla società Grafinda è esclusa, per la nullità del titolo giuridico da cui quei ricavi sono scaturiti nel 2003, in base alla prospettazione offerta in ricorso (conf., sull'esclusione del requisito della certezza, in caso di nullità del titolo giuridico, vedi Cass. n. 31720/18).

Ciò perché, a norma dell'art. 249 cod.nav., appunto rubricato Forma degli atti relativi alla proprietà delle navi, «Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi o loro carati devono essere fatti per iscritto a pena di nullità...».

Né la società allega la ricorrenza dei presupposti di applicazione del comma 2 della norma, secondo cui «Le disposizioni RG n. 18982/13 [OSCURATO:PERSONA]- ria eri' o estensore del comma precedente non si applicano alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso». 8.- Quanto all'iva, benché nel 2003 il contratto fosse nullo e improduttivo di effetti, rileva la regola fissata dall'art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633/72, secondo cui «Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento», e in relazione alla quale questa Corte ha affermato il principio in base al quale nel caso di anticipato pagamento, come in quello di anticipata fatturazione dell'acquisto, il contenuto economico dell'operazione si considera già in tutto o in parte realizzato, dando vita al presupposto fiscalmente sufficiente per la sua imponibilità, limitatamente all'importo pagato o fatturato, purché gli elementi rilevanti della futura operazione siano noti al committente e l'operazione nel momento dell'acconto o della fatturazione anticipata sembri certa (tra varie, cfr. Cass. n. 14716/21).

In questi limiti il motivo va quindi accolto, e la sentenza cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, affinché riesamini la fattispecie, attenendosi al principio indicato. 9.- Infondato è anche il sesto motivo di ricorso, col quale la società lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del d.P.R. n. 633/72, 9 del d.P.R. n. 917/86, nonché 23 e 53 Cost., là dove il giudice d'appello ha ritenuto legittima la pretesa impositiva concernente l'attività di noleggio di autovetture basandosi essenzialmente sull'asserita antieconomicità delle operazioni. 9.1.- Indubbiamente, quanto a Wiva, è irrilevante che un'operazione economica sia realizzata a un prezzo superiore o RG n. 18982/13 Angeli M rino estensore o_ inferiore al costo, e, quindi, a un prezzo superiore o inferiore quello normale di mercato, poiché tale circostanza non pregiudica il rapporto diretto tra l'operazione che è stata compiuta e il corrispettivo ricevuto o che lo sarà, il cui importo è determinato a priori e seguendo criteri chiaramente stabiliti (Corte giust., causa C-846/19, Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA).

L'antieconomicità delle operazioni, purché soggette a iva e purché il relativo corrispettivo divenga elemento costitutivo del prezzo destinato a gravare sul consumatore finale, di per sé quindi non rileva (Corte giust., causa C-334/20, [OSCURATO:PERSONA]). 9.2.- Ma se l'Amministrazione finanziaria dimostri l'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, come tale esulante dal normale margine di errore di valutazione economica, ciò può assumere rilievo quale indizio di non verità della fattura, e, dunque, di non verità dell'operazione stessa o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate a iva; in tal caso spetterà all'imprenditore dimostrare che la prestazione del bene o servizio è reale ed inerente all'attività svolta (Cass. n. 27961/21).

Ed è appunto quanto è avvenuto nel caso in esame, in cui la Commissione tributaria regionale ha stabilito che l'Agenzia «...ha dimostrato l'apparente antíeconomicità ed irrazionalità della gestione quali risultano dalle cifre esibite...», mentre la contribuente non ha allegato elementi idonei a fornire la rigorosa prova contraria l'onere relativo alla quale grava su di essa.

E a maggior ragione queste conclusioni valgono in relazione alle imposte dirette.

Il motivo va quindi respinto. 10.- Vanno, invece, accolti il settimo e l'ottavo motivo, da esaminare congiuntamente, perché connessi, con i quali la società denuncia la violazione dell'art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917/86 RG n. 18982/13 [OSCURATO:PERSONA]- o estensore (aggiungendo, col settimo motivo, un profilo concernente il vizio di motivazione ancora in relazione al profilo dell'antieconomicità) perché il giudice d'appello ha escluso l'inerenza rispettivamente dei costi corrispondenti ai canoni di leasing (che si è ripercossa sulla valutazione d'indetraibilità dell'iva relativa) e delle quote di ammortamento concernenti alcune imbarcazione e autovetture, non date a noleggio, né qualificabili come beni strumentali.

In tema di redditi d'impresa, il requisito dell'inerenza dei costi deducibili attiene alla compatibilità, coerenza e correlazione di detti costi non ai ricavi in sé, bensì all'attività imprenditoriale svolta idonea a produrre redditi (tra varie, Cass. n. 902/20); e anche quanto all'iva, occorre pur sempre vagliare l'inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali (tra varie, Cass. n. 7440/21). 10.1.- Non è quindi, dirimente la statuizione su cui si fonda la decisione, data dal fatto che le imbarcazioni e le autovetture di cui si discute non fossero state date a noleggio.

Anche per questi aspetti la sentenza va cassata, con rinvio al giudice di merito, affinché riesamini la fattispecie alla luce del principio indicato. 11.- In definitiva, il ricorso va accolto in relazione al quinto motivo di ricorso, nei limiti specificati, al settimo e all'ottavo motivo di ricorso, con cassazione della sentenza e rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sardegna in diversa composizione.

Per questi motivi accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regiona

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 18982 del ruolo generale dell'anno 2013, proposto da [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Condojanni, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla piazza di [OSCURATO:PERSONA] in Lucina, n. 26, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Condojanni -ricorrente- contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -controricorrente- RG n. 18982/13 [OSCURATO:PERSONA]-Maria r -nsore per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, depositata in data 15 giugno 2012, n. 19/04/12; udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza dell'8 febbraio 2022, tenutasi con le modalità previste dall'art. 23, comma 8 -bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., con I. 18 dicembre 2020, n. 176, richiamato dall'art. 16, comma 2, del d.l. n. 228/21, dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; lette le considerazioni scritte del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatti di causa Come emerge dagli atti e dalla sentenza impugnata, gli aspetti della lite che conservano interesse riguardano: a.- la contestazione di omessa regolarizzazione dell'acquisto di un'imbarcazione, denominata Dragonera, in relazione alla quale il cedente aveva emesso una fattura qualificando l'operazione come intracomunitaria e la cessionaria [OSCURATO:SOCIETA] aveva applicato il regime dell'inversione contabile; b.- il rilievo concernente l'omessa fatturazione e la conseguente omessa registrazione di un'operazione di vendita di un'imbarcazione alla società Grafinda, che emergeva da un contratto stipulato e registrato nel 2005, a fronte del quale la contribuente deduceva di aver emesso fattura due anni prima, ossia nel 2003, al momento della consegna del bene; c.- la ripresa di maggiore materia imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'iva in relazione all'attività di noleggio di autovetture svolta dalla contribuente, basata essenzialmente sull'affermata antieconomicità della gestione; d.- la deduzione di costi di leasing, e la detrazione dell'iva corrispondente, che a giudizio dell'Agenzia erano indebite, perché le autovetture e le imbarcazioni alle quali si riferivano non RG n. 18982/13 [OSCURATO:PERSONA]- ria o estensore risultavano essere state date a noleggio, né iscritte nel registro dei beni ammortizzabili; e.- la deduzione di quote di ammortamento, che secondo l'Ufficio, era avvenuta in violazione dell'art. 1 del d.P.R. n. 600/73, perché relative a un'imbarcazione che parimenti non era stata data a noleggio, e non poteva essere considerata bene strumentale. La società impugnò l'avviso di accertamento che era scaturito (anche) dai rilievi in questione, senza successo in primo grado, in relazione ai profili indicati. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sardegna ha accolto l'appello che la contribuente ha successivamente proposto, quanto agli aspetti in esame, limitatamente alla contestazione sub a), ritenendo dovuta la sola sanzione prevista dall'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471/97. A sostegno della decisione il giudice d'appello ha stabilito che la contribuente aveva precisa consapevolezza della mancanza dei presupposti per la qualificazione dell'operazione di acquisito dell'imbarcazione Dragonera come intracomunitaria, considerata la presenza in Italia della società cedente; che dall'operazione di vendita risultante dal contratto stipulato e registrato nel 2005 non potevano derivare ricavi e poste incidenti sul volume di affari ai fini dell'iva, nonostante la consegna del bene risalisse al 2003, in quanto la forma scritta del contratto era prevista ad substantiam; che la ricostruzione della materia imponibile concernente l'attività di noleggio di autovetture era sorretta dall'antieconomicità della gestione d'impresa; che le autovetture e le imbarcazioni non date a noleggio non potevano considerarsi beni strumentali o comunque inerenti all'attività d'impresa, e ciò sia ai fini della deduzione dei costi e della detrazione dell'iva, sia con riguardo alla deduzione delle quote di ammortamento relative all'acquisto di un natante. RG n. 18982/13 [OSCURATO:PERSONA] rino estensore [OSCURATO:PERSONA] questa sentenza propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, che affida a otto motivi, e illustra con memoria, cui l'Agenzia delle entrate replica con controricorso. Ragioni della decisione 1.- Infondato è il primo motivo di ricorso, col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 12, comma 7, e 10 della I. n. 212/00, 24 della I. n. 4/29, 51 del d.P.R. n. 633/72, 32 del d.P.R. n. 600/73, e 21 septies della I. 241/90, perché il giudice d'appello avrebbe trascurato che tra la redazione dell'ultimo verbale di verifica e l'emissione dell'avviso di accertamento sono trascorsi soltanto venti giorni; e ciò in violazione dell'art. 12, comma 7, della I. n. 212/00. Il giudice d'appello ha difatti accertato, e l'accertamento non è stato contestato in fatto, che nessun accesso è avvenuto nel caso in esame, poiché l'Agenzia ha svolto la propria attività istruttoria richiedendo l'esibizione di documentazione: manca, quindi, il presupposto di applicazione dell'art. 12, comma 7, dello statuto dei diritti del contribuente (tra varie, si vedano Cass. n. 701/19 e Cass. n. 22644/19). 1.1.- Né, in relazione all'iva, la società ha soddisfatto l'onere, su di essa incombente, secondo cui, in tema di tributi armonizzati, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'amministrazione comporta l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio) si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela RG n. 18982/13 [OSCURATO:PERSONA] rrino estensore dell'interesse sostanziale, per la quale è stato predisposto (per tutte, Cass., sez. un., n. 24823/15). Quest'onere si sarebbe dovuto soddisfare tempestivamente, in sede d'impugnazione dell'avviso; laddove, nel caso in esame, la società ha calibrato la propria censura sulla diversa questione, rivelatasi infondata, della pretesa inosservanza del termine dilatorio. Risultano pertanto irrilevanti le considerazioni svolte in memoria concernenti la condotta tenuta dall'Agenzia, che, dopo aver letto le difese svolte in primo grado, ha provveduto ad annullare in via di autotutela alcuni dei rilievi; e l'irrilevanza emerge anche perché le osservazioni si riferiscono a rilievi ormai venuti meno. Il motivo è respinto. 2.- Inammissibile è il secondo motivo di ricorso, col quale la società denuncia l'omessa o insufficiente motivazione in ordine all'individuazione della normativa applicabile, perché con esso non si deducono fatti storici, ma appunto, una questione di diritto. 3.- Infondato è il terzo motivo di ricorso, col quale si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/73, degli artt. 148 e 149 c.p.c., e della legge n. 890/82, nonché i correlati vizi di omessa o insufficiente motivazione, perché la Commissione tributaria regionale avrebbe trascurato l'inesistenza della notificazione dell'avviso di accertamento per la grave incompletezza della relata. Anche di là dalla gravità delle lacune della relata di notificazione, difatti, il fatto stesso che l'avviso sia stato consegnato esclude, già in tesi, che si possa configurare l'inesistenza della notificazione (come chiarito da Cass., sez. un., nn. 14916 e 14917/16, che hanno dettato sul punto un principio di chiaro valore generale, applicabile in quanto tale alle notificazioni RG n. 18982/13 [OSCURATO:PERSONA]- aria P - o estensore non soltanto degli atti processuali, ma anche di quelli procedimentali). 3.1.- E l'avvenuta, perdipiù tempestiva, impugnazione dell'avviso ha comportato la sanatoria di qualsiasi nullità, anche se effettivamente sussistente. Il motivo va quindi respinto. 4.- Col quarto motivo di ricorso, la contribuente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471/97 e la correlativa omessa motivazione, perché, rileva, essa non era nelle condizioni di accertare la presenza di un'effettiva, e non apparente, stabile organizzazione in Italia della società Dragonera, di modo che la possibilità, solo astratta, di conoscere la circostanza non sarebbe sufficiente a fondare il rilievo, in considerazione della propria buona fede. Il motivo è infondato. Anzitutto, come precisato in controricorso, l'esame del motivo va circoscritto al solo profilo concernente la sanzione irrogata a norma dell'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471/97, giacché il giudice d'appello in questi limiti ha ritenuto legittima la pretesa dell'Ufficio, escludendo, invece, la possibilità di recuperare l'imposta e di irrogare altre sanzioni. Il profilo sanzionatorio, che riguarda la cessionaria, quindi, contrariamente a quanto dedotto in memoria, non è quindi assorbito dal venir meno della pretesa impositiva che concerne il cedente (sulla natura sanzionatoria dell'importo, pari all'imposta, previsto prima dall'art. 41, comma 6, del d.P.R. n. 633/72, e poi dall'art 6, comma 8, del d.lgs. n. 471/97, v. Cass., sez. un., n. 26126/10, seguita, tra varie, da Cass. n. 411/15). 5.1.- In relazione al profilo tuttora rilevante, col motivo si evoca la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, ai fini dell'applicazione della sanzione prevista, nei confronti del cessionario/committente, in caso di mancata regolarizzazione della RG n. 18982/13 Angeln'a-Majia PeiQo estensore fattura viziata da errore, il controllo a lui richiesto è intrinseco alla fattura, in quanto limitato alla sua regolarità formale e, quindi, alla verifica dei requisiti essenziali definiti dall'art. 21 del d.P.R. n. 633/1972; per contro, il destinatario della fattura non è tenuto a effettuare un controllo di natura sostanziale in ordine alla corretta qualificazione fiscale dell'operazione (tra varie, Cass. nn. 26183/14; 14275/20). Si assume appunto che il cessionario/committente non è soggetto passivo d'imposta, che resta pur sempre il cedente (Cass., sez. un., n. 26126/10, cit.), col quale egli intrattiene il rapporto di diritto civile di rivalsa. Sicché il cessionario/committente, di là dalle ipotesi di responsabilità solidale espressamente previste, non può essere chiamato a rispondere di inadempimenti dell'obbligazione tributaria del cedente/prestatore, ma può essere chiamato a rispondere soltanto sul piano sanzionatorio per la colpevole inosservanza di obblighi di condotta che, pur riguardando la regolarità formale del rapporto privatistico con il cedente/prestatore, si riverberino, ab externo, sulla corretta attuazione del distinto rapporto tributario. L'art. 6, comma 8, individua quindi la condotta esigibile dal cessionario/committente, in quanto riconducibile alla sfera di controllo di quest'ultimo; di modo che, si specifica con riferimento alla ricezione di una fattura irregolare, si deve escludere che sia richiesto al soggetto che riceve la fattura anche un controllo di natura sostanziale in ordine alla corretta qualificazione fiscale dell'operazione. Il riferimento alla «maggiore imposta eventualmente dovuta» richiama l'irregolarità dei dati -che presuppongono l'irregolare " liquidazione, in misura inferiore al dovuto, dell'imposta risultanti dallo stesso documento (aliquota, ammontare dell'imposta, imponibile): e ciò perché la fatturazione propizia il funzionamento del meccanismo dell'iva, in quanto consente al soggetto passivo del tributo di addebitarne il peso RG n. 18982/13 [OSCURATO:PERSONA]-Mari 'errino estensore economico all'acquirente/committente, come stabilisce l'art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 633/72, a norma del quale «il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente», e come conferma il successivo art. 21, comma 2, il quale prescrive che la fattura deve contenere l'indicazione dell'imposta separatamente rispetto a quella del corrispettivo della cessione o della prestazione (sul ruolo fondamentale della fattura nel sistema dell'iva vedi anche Corte cost. n. 95/19, punto 5). Laddove la circostanza che il legislatore non richieda il pagamento dell'intera imposta non assolta dal cedente/prestatore sarebbe idonea a escludere che il controllo si estenda alla valutazione della qualificazione fiscale dell'operazione. 5.2.- In un caso come quello in esame, tuttavia, la condotta del cessionario/committente non si è soltanto riverberata ab extemo, innestando il solo rapporto di rivalsa, ma ha inciso direttamente sul rapporto tributario (come, d'altronde, questa Corte ha ritenuto nel caso in il cedente stesso non sia in possesso di caratteri esteriori che denotino l'esercizio dell'attività d'impresa editoria!e: Cass. n. 13032/21). E ciò perché la qualificazione dell'operazione come intracomunitaria, fornita dal cedente, ha innestato la condotta di assolvimento dell'iva mediante il meccanismo dell'inversione contabile, che è appunto in quei caso prescritto. La cessionaria, dunque, si è comportata come soggetto passivo d'imposta, e non già come partecipe del rapporto di rivalsa, considerato che, in virtù di quel meccanismo, la soggettività passiva si configura appunto in testa al cessionario/committente, e non più in relazione al cedente/prestatore. RG n. 18982/13 [OSCURATO:PERSONA]-4ara ,feyp estensore In quella veste, allora, la società avrebbe dovuto esercitare il vaglio critico della fattura ricevuta, che dal soggetto passivo è esigibile, secondo gli oneri di diligenza che l'art. 1176, comma 2, c.c., pone all'imprenditore prudente e accorto (sulla stessa falsariga, vedi Cass. nn. 20591/20 e 27648/20, punti 8.1); e, per conseguenza, avrebbe dovuto attivare il meccanismo di regolarizzazione contemplato dall'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471/97 (in termini, al cospetto di un caso, simile a quello in esame, in cui l'operazione era stata contabilizzata dalla cessionaria con emissione di un'autofattura, al di fuori del meccanismo dell'inversione contabile, vedi Cass. n. 12146/21). 5.3.- Nel caso in esame, invece, nessun vaglio critico è stato operato, sebbene il giudice d'appello abbia accertato che «AGF aveva contezza precisa della presenza in Italia, nella via Pa/estro 4 a Firenze, d'una sede di Dragonera SA, che la qualificava soggetto fiscalmente nazionale con [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]», sottolineando, appunto, che la ricorrente «...comunque avrebbe dovuto usare maggiore prudenza ed indagare meglio sulla natura "intracomunitaria" del soggetto da cui stava acquistando visto che il bene era stato costruito in Italia e non s'era mai mosso dal nostro suolo nazionale». La deduzione del vizio di motivazione formulata in ricorso non è idonea a incrinare quest'accertamento di fatto, poiché la contribuente non contesta di essere a conoscenza che la fornitrice avesse «una sede/recapito a Firenze», ma si limita a valutarne la rilevanza sotto il profilo della conoscibilità dell'insussistenza del presupposto territoriale necessario per la configurazione dell'operazione intracomunitaria. 5.4.- Né miglior sorte arride alle difese della contribuente quanto all'affermata sussistenza della propria buona fede, derivante giustappunto dal contenuto della fattura e del contratto. RG n. 18982/13 [OSCURATO:PERSONA]- no estensore La giurisprudenza unionale (in particolare, Corte giust., causa C-628/16, Kreuzmayr GmBH), in un'ipotesi speculare, in cui si discuteva se «un operatore, quale la Kreuzmayr, possa nondimeno fidarsi, in forza del principio di tutela del legittimo affidamento, dei soli elementi figuranti sulla fattura fornita dal suo fornitore, che indicano che la cessione è una cessione interna, per avvalersi di un diritto a detrazione dell'IVA», ha appunto escluso che un tale affidamento possa derivare dalla fattura erronea che il fornitore abbia trasmesso a quell'operatore (ad analoghi principi risponde, da ultimo, Corte giust., causa C-156/20, [OSCURATO:PERSONA], punto 34). 6.- Infondata è, infine, la qualificazione come violazione formale (recte, come meramente formale) dell'omessa regolarizzazione, sviluppata in memoria in base alla considerazione che la società ha venduto la medesima imbarcazione ad altra società, ha emesso la relativa fattura e ha computato la relativa iva nella liquidazione di periodo. Anzitutto, nel caso in esame v'è stato un vulnus all'azione di controllo, giacché il fatto che la contribuente abbia trattato l'operazione come se fosse soggetta a inversione contabile mentre non lo era ha impedito all'amministrazione tributaria di controllare l'applicazione del corretto regime di assolvimento dell'imposta, determinando di per sé un rischio di perdita fiscale dell'erario (Corte giust., causa C-424/12, Fatorie, punto 38; causa C-564/15, Farkas, punto 46; nella giurisprudenza interna, da ultimo, Cass. n. 1690/22). 6.1.- Inoltre, è irrilevante accertare se Viva dovuta sull'operazione di vendita successiva relative ai beni interessati sia stata, o no, assolta, perché l'imposta si applica a ciascuna operazione di produzione o di distribuzione (Corte giust., causa C- 610/19, Vikingo F6véllalkozó, punto 42). Il motivo va quindi respinto. RG n. 18982/13 AngelinPorno estensore [OSCURATO:PERSONA] lidi 14 7.- Col quinto motivo di ricorso, la ricorrente, in relazione al rilievo indicato in narrativa sub b), lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 109, del d.P.R. n. 917/86, 6 del d.P.R. n. 633/72, e 1350 c.c., là dove il giudice d'appello ha ravvisato un onere di forma prescritto ad substantiam per il trasferimento dell'imbarcazione alla società Grafinda, ignorando, invece, la rilevanza non solo del contratto, benché privo di forma scritta, stipulato nel 2003, ma anche l'avvenuta consegna dell'imbarcazione sempre nel 2003, che ha reso legittima la fatturazione in quell'anno. Il motivo è parzialmente fondato. Esso è senz'altro infondato in relazione alle imposte dirette. 7.1.- Ai fini dell'art. 109 del d.P.R. n. 917/86, difatti, «I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formano nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni». Ma la certezza dei ricavi derivanti dalla vendita dell'imbarcazione alla società Grafinda è esclusa, per la nullità del titolo giuridico da cui quei ricavi sono scaturiti nel 2003, in base alla prospettazione offerta in ricorso (conf., sull'esclusione del requisito della certezza, in caso di nullità del titolo giuridico, vedi Cass. n. 31720/18). Ciò perché, a norma dell'art. 249 cod.nav., appunto rubricato Forma degli atti relativi alla proprietà delle navi, «Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi o loro carati devono essere fatti per iscritto a pena di nullità...». Né la società allega la ricorrenza dei presupposti di applicazione del comma 2 della norma, secondo cui «Le disposizioni RG n. 18982/13 [OSCURATO:PERSONA]- ria eri' o estensore del comma precedente non si applicano alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso». 8.- Quanto all'iva, benché nel 2003 il contratto fosse nullo e improduttivo di effetti, rileva la regola fissata dall'art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633/72, secondo cui «Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento», e in relazione alla quale questa Corte ha affermato il principio in base al quale nel caso di anticipato pagamento, come in quello di anticipata fatturazione dell'acquisto, il contenuto economico dell'operazione si considera già in tutto o in parte realizzato, dando vita al presupposto fiscalmente sufficiente per la sua imponibilità, limitatamente all'importo pagato o fatturato, purché gli elementi rilevanti della futura operazione siano noti al committente e l'operazione nel momento dell'acconto o della fatturazione anticipata sembri certa (tra varie, cfr. Cass. n. 14716/21). In questi limiti il motivo va quindi accolto, e la sentenza cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, affinché riesamini la fattispecie, attenendosi al principio indicato. 9.- Infondato è anche il sesto motivo di ricorso, col quale la società lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del d.P.R. n. 633/72, 9 del d.P.R. n. 917/86, nonché 23 e 53 Cost., là dove il giudice d'appello ha ritenuto legittima la pretesa impositiva concernente l'attività di noleggio di autovetture basandosi essenzialmente sull'asserita antieconomicità delle operazioni. 9.1.- Indubbiamente, quanto a Wiva, è irrilevante che un'operazione economica sia realizzata a un prezzo superiore o RG n. 18982/13 Angeli M rino estensore o_ inferiore al costo, e, quindi, a un prezzo superiore o inferiore quello normale di mercato, poiché tale circostanza non pregiudica il rapporto diretto tra l'operazione che è stata compiuta e il corrispettivo ricevuto o che lo sarà, il cui importo è determinato a priori e seguendo criteri chiaramente stabiliti (Corte giust., causa C-846/19, Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA). L'antieconomicità delle operazioni, purché soggette a iva e purché il relativo corrispettivo divenga elemento costitutivo del prezzo destinato a gravare sul consumatore finale, di per sé quindi non rileva (Corte giust., causa C-334/20, [OSCURATO:PERSONA]). 9.2.- Ma se l'Amministrazione finanziaria dimostri l'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, come tale esulante dal normale margine di errore di valutazione economica, ciò può assumere rilievo quale indizio di non verità della fattura, e, dunque, di non verità dell'operazione stessa o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate a iva; in tal caso spetterà all'imprenditore dimostrare che la prestazione del bene o servizio è reale ed inerente all'attività svolta (Cass. n. 27961/21). Ed è appunto quanto è avvenuto nel caso in esame, in cui la Commissione tributaria regionale ha stabilito che l'Agenzia «...ha dimostrato l'apparente antíeconomicità ed irrazionalità della gestione quali risultano dalle cifre esibite...», mentre la contribuente non ha allegato elementi idonei a fornire la rigorosa prova contraria l'onere relativo alla quale grava su di essa. E a maggior ragione queste conclusioni valgono in relazione alle imposte dirette. Il motivo va quindi respinto. 10.- Vanno, invece, accolti il settimo e l'ottavo motivo, da esaminare congiuntamente, perché connessi, con i quali la società denuncia la violazione dell'art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917/86 RG n. 18982/13 [OSCURATO:PERSONA]- o estensore (aggiungendo, col settimo motivo, un profilo concernente il vizio di motivazione ancora in relazione al profilo dell'antieconomicità) perché il giudice d'appello ha escluso l'inerenza rispettivamente dei costi corrispondenti ai canoni di leasing (che si è ripercossa sulla valutazione d'indetraibilità dell'iva relativa) e delle quote di ammortamento concernenti alcune imbarcazione e autovetture, non date a noleggio, né qualificabili come beni strumentali. In tema di redditi d'impresa, il requisito dell'inerenza dei costi deducibili attiene alla compatibilità, coerenza e correlazione di detti costi non ai ricavi in sé, bensì all'attività imprenditoriale svolta idonea a produrre redditi (tra varie, Cass. n. 902/20); e anche quanto all'iva, occorre pur sempre vagliare l'inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali (tra varie, Cass. n. 7440/21). 10.1.- Non è quindi, dirimente la statuizione su cui si fonda la decisione, data dal fatto che le imbarcazioni e le autovetture di cui si discute non fossero state date a noleggio. Anche per questi aspetti la sentenza va cassata, con rinvio al giudice di merito, affinché riesamini la fattispecie alla luce del principio indicato. 11.- In definitiva, il ricorso va accolto in relazione al quinto motivo di ricorso, nei limiti specificati, al settimo e all'ottavo motivo di ricorso, con cassazione della sentenza e rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sardegna in diversa composizione. Per questi motivi accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regiona
Sentenza Cassazione n. 12138/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris