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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026

Cassazione n. 13586/2026

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Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoMassimo Basilavecchia;-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado di Lazio n. 1377/2024, depositata il 27 febbraio 2024.Numero registro generale 9912/2024Numero sezionale 2669/2026Numero di raccolta generale 13586/2026Data pubblicazione 10/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2026e, a seguito di riconvocazione, il 5 maggio 2026 dal ConsigliereGianluca Grasso.1. – Con processo verbale di constatazione consegnato il 10maggio 2018, la Guardia di Finanza contestava a [OSCURATO:SOCIETA]. (RFI), per le annualità 2013–2016, la violazionedell’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997 per omessaregolarizzazione di fatture emesse nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in regime di non imponibilità IVA exart. 8-bis, d.P.R. n. 633 del 1972, ritenuta indebita.

La contestazionetraeva origine da segnalazione dell’Agenzia delle entrate, a seguitodi verifica sulla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la società fornitrice avrebbeerroneamente applicato l’art. 8-bis a cessioni e servizi(service/manutenzione/certificazione, anche su zattere disalvataggio) effettuati verso navi adibite al trasporto passeggeri.

Perl’anno 2014, rilevato un ammontare di operazioni passive fatturatecome “non imponibili” pari a euro 136.063,45, l’Agenzia notificava aRFI l’atto di contestazione n.

TJBCO0100017-2019 (anno d’imposta2014), irrogando la sanzione ex art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del1997 (art. 16, d.lgs. n. 472 del 1997), pari al 100% dell’IVA nonaddebitata, sul presupposto che le prestazioni non potessero fruiredel regime di non imponibilità, perché riferite a navi operanti nelloStretto di Messina (area comunque interna alle 12 miglia e quindinon “alto mare”).RFI impugnava l’atto davanti alla Commissione tributariaprovinciale di Roma.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, Sez. 17, consentenza n. 8769/2021, depositata il 20 luglio 2021, accoglieva ilricorso, ritenendo che l’obbligo di regolarizzazione ex art. 6, commaNumero registro generale 9912/2024Numero sezionale 2669/2026Numero di raccolta generale 13586/2026Data pubblicazione 10/05/20268, d.lgs. n. 471 del 1997 riguardi essenzialmente la regolaritàformale della fattura, non anche il sindacato sulle valutazionigiuridico-fiscali dell’emittente, e valorizzando altresì profili diincertezza interpretativa.2. – L’Agenzia ha proposto appello avverso la pronuncia di primogrado.La contribuente si costituiva in giudizio.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, consentenza n. 1377/2024, depositata il 27 febbraio 2024, rigettaval’appello.3. – L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a un unico motivo.La contribuente si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.La contribuente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997 e dell’art.8-bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 (art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.).

Si deduce, al riguardo, che secondo l’art. 8-bis, d.P.R. n. 633del 1972, sono esenti da IVA le prestazioni relative alla costruzione,manutenzione e allestimento di navi adibite alla navigazione in altomare e destinate ad attività commerciali o di pesca.

Tale articolo èstato modificato nel 2011 per adeguare la normativa italiana alladirettiva europea, in seguito a una procedura d’infrazione avviatadalla Commissione europea.

La non imponibilità IVA vienericonosciuta solo per operazioni effettuate durante la navigazione inalto mare; nel caso in esame, le prestazioni rese da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] S.r.l. su navi operanti nello Stretto diNumero registro generale 9912/2024Numero sezionale 2669/2026Numero di raccolta generale 13586/2026Data pubblicazione 10/05/2026Messina non potrebbero beneficiare dell’esenzione, poiché tali navisvolgerebbero attività di trasporto passeggeri e merci in un tratto dimare interno all’Italia; pertanto le operazioni avrebbero dovutoessere assoggettate ad IVA sin dall’origine e la sentenza d’appellonon avrebbe considerato profili di fondatezza del recupero “amonte”.

Deduce inoltre che il precedente di legittimità richiamato (inparticolare Cass. 26183/2014) non sarebbe pertinente, poichériguarderebbe ipotesi di errore valutativo sul pagamento del tributo,mentre qui si sarebbe verificato un “salto d’imposta” per indebitaapplicazione di un regime derogatorio (esenzione/non imponibilità)in violazione dell’art. 8-bis, con conseguente responsabilità anchedel cessionario quando gli elementi per escludere l’agevolazionesarebbero nella sua disponibilità (navi utilizzate entro le 12 miglia).1.1. – Il motivo è infondato.Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilitàper difetto di autosufficienza e genericità, risultando il contenuto delricorso idoneo a consentire di comprendere i termini delle questioniprospettate in fatto e in diritto.In tema di IVA, l'obbligo del cessionario di un bene, o delcommittente di un servizio, di regolarizzare l'operazione imponibileposta in essere dal cedente/prestatore, previsto dall'art. 6, comma8, del d.lgs. n. 471 del 1997, comporta, in caso di omessa emissionedella fattura o di emissione di fattura irregolare, la necessità per ilsoggetto obbligato di verificare la sola regolarità formaledell'operazione, non essendo tenuto a compiere approfondimenti dimerito per individuare la corretta disciplina applicabile, che sirisolverebbe nell'esercizio, da parte di un soggetto privato, difunzioni investigative e valutative, tipicamente di pertinenzadell'Amministrazione in sede di rettifica della dichiarazione delNumero registro generale 9912/2024Numero sezionale 2669/2026Numero di raccolta generale 13586/2026Data pubblicazione 10/05/2026cedente/prestatore, quale unico ed effettivo debitore d'imposta(Cass. n. 24133/2024).Come chiarito nella giurisprudenza di questa S.C., soggettopassivo d'imposta, nel rapporto contrattuale intercorso tra societàappaltatrice/committente e società subappaltatrice/fornitrice, èquest'ultima, tenuta pertanto ad emettere fattura ove la prestazioneeseguita sia assoggettata ad IVA ovvero sia considerata dalla leggenon imponibile (non venendo in tal caso meno gli "obblighi formali"posti a carico del soggetto passivo: art. 21, comma 6, lett. b), d.P.R.n. 633 del 1972), e - nel primo caso - tenuta anche a versarel'imposta all'Erario, con obbligo di rivalsa (Cass. n. 24133/2024;Cass. n. 26183/2014).Pertanto rispetto al rapporto tributario tra soggetto passivo edErario, il soggetto obbligato in rivalsa è terzo estraneo, venendo adintegrare l'obbligo di rivalsa un rapporto giuridico, di diritto civiledevoluto pertanto alla cognizione del Giudice ordinario, del tuttoautonomo e distinto da quello tributario.

In relazione a taleconfigurazione dei rapporti giuridici tra soggetto passivo, Erario esoggetto obbligato in rivalsa, quest'ultimo non può essere chiamato(escluso il caso di frode) a rispondere personalmente per eventualiinadempimenti della obbligazione tributaria che fa capoesclusivamente al soggetto passivo, ma può essere invece chiamatoa rispondere sul piano sanzionatorio per colpevole inosservanza diobblighi di condotta che, pur attenendo alla regolarità formale delrapporto privatistico con il cedente/prestatore (qual è l'obbligo diemissione della fattura), vengono a riverberare "ab externo" sullacorretta attuazione del distinto rapporto tributario.In tale contesto si colloca il controllo richiesto alcessionario/committente sulla regolarità formale della operazionedallo stesso effettuata con il cedente/prestatore, in relazione allaNumero registro generale 9912/2024Numero sezionale 2669/2026Numero di raccolta generale 13586/2026Data pubblicazione 10/05/2026fattura emessa da quest'ultimo, condotta richiesta alcessionario/committente la cui inosservanza integra illecito tributarioai sensi dell'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997.Tale norma sanzionatoria definisce i limiti oggettivi dellacondotta "esigibile" dal cessionario/committente (in quantoriconducibile alla sfera di controllo di quest'ultimo), configurando duediverse fattispecie.

Fermo l'obbligo ex lege del soggetto passivo diemettere fattura (art. 21, d.P.R. n. 633 del 1972) cui è condizionataanche l'attuazione del rapporto privatistico avente ad oggettol'esercizio del diritto di rivalsa (art. 18, comma 1 e 4, d.P.R. n. 633del 1972, Cass. n. 17876/2013), al cessionario/committente èprescritto di verificare la regolarità formale della operazione inrelazione: a) alla mancata ricezione della fattura nei termini di legge;b) alla ricezione di una fattura "irregolare".

Mentre nella prima delledue ipotesi considerate, la norma presuppone che ilcessionario/committente "nell'esercizio di imprese, arti o professioni,abbia acquistato beni o servizi" (art. 6, comma 8, prima parte, d.lgs.n. 471 del 1997), e cioè presuppone la incontestata riconducibilitàdel rapporto intercorso tra le parti ad una delle operazioni –astrattamente – assoggettabili ad IVA ex art. 1, d.P.R. n. 633 del1972, venendo ad essere in conseguenza limitato il controllo delcessionario/committente alla osservanza da parte delcedente/prestatore del termine entro il quale la fattura deve essererilasciata, come è dato evincere dal riferimento cronologico cheriveste elemento essenziale nella fattispecie omissiva (mancataricezione della fattura "nei termini di legge"), diversamente, nellaseconda ipotesi contemplata dalla norma sanzionatoria, il "controllo"richiesto al cessionario/committente è intrinseco al documento, inquanto limitato alla "regolarità formale" della fattura.

Si deve,pertanto, escludere che sia richiesto al soggetto che riceve la fatturaNumero registro generale 9912/2024Numero sezionale 2669/2026Numero di raccolta generale 13586/2026Data pubblicazione 10/05/2026anche un controllo di natura sostanziale in ordine alla correttaqualificazione fiscale dell'operazione.Diversa è l'ipotesi riferita al meccanismo dell'inversionecontabile, in cui la cessionaria si comporta come soggetto passivod'imposta, e non già come partecipe del rapporto di rivalsa,considerato che, in virtù di quel meccanismo, la soggettività passivasi configura appunto in testa al cessionario/committente, e non piùin relazione al cedente/prestatore (Cass. n. 12138/2022).

In questocaso, il cessionario/committente di beni o servizi la sua condotta nonsi limita ad operare ab externo sul solo rapporto di rivalsa ma incidedirettamente sul rapporto tributario, risultando in tal caso condottaesigibile quella relativa al controllo e al vaglio critico dellaqualificazione fiscale dell'operazione.Risulta pertanto corretta la pronuncia impugnata che, nel casodi specie, ha escluso che sia richiesto al soggetto che riceve la fatturaanche un controllo di natura sostanziale in ordine alla correttaqualificazione fiscale della operazione.2. – Il ricorso va dunque rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dellacontroricorrente in euro 5.500,00 per compensi, oltre euro 200,00per esborsi, alle spese generali nella misura del 15% e agli accessoridi legge.Numero registro generale 9912/2024Numero sezionale 2669/2026Numero di raccolta generale 13586/2026Data pubblicazione 10/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 24 marzo 2026 e, a seguito di riconvocazione, il 5maggio 2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoMassimo Basilavecchia;-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado di Lazio n. 1377/2024, depositata il 27 febbraio 2024.Numero registro generale 9912/2024Numero sezionale 2669/2026Numero di raccolta generale 13586/2026Data pubblicazione 10/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2026e, a seguito di riconvocazione, il 5 maggio 2026 dal ConsigliereGianluca Grasso.1. – Con processo verbale di constatazione consegnato il 10maggio 2018, la Guardia di Finanza contestava a [OSCURATO:SOCIETA]. (RFI), per le annualità 2013–2016, la violazionedell’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997 per omessaregolarizzazione di fatture emesse nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in regime di non imponibilità IVA exart. 8-bis, d.P.R. n. 633 del 1972, ritenuta indebita. La contestazionetraeva origine da segnalazione dell’Agenzia delle entrate, a seguitodi verifica sulla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la società fornitrice avrebbeerroneamente applicato l’art. 8-bis a cessioni e servizi(service/manutenzione/certificazione, anche su zattere disalvataggio) effettuati verso navi adibite al trasporto passeggeri. Perl’anno 2014, rilevato un ammontare di operazioni passive fatturatecome “non imponibili” pari a euro 136.063,45, l’Agenzia notificava aRFI l’atto di contestazione n. TJBCO0100017-2019 (anno d’imposta2014), irrogando la sanzione ex art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del1997 (art. 16, d.lgs. n. 472 del 1997), pari al 100% dell’IVA nonaddebitata, sul presupposto che le prestazioni non potessero fruiredel regime di non imponibilità, perché riferite a navi operanti nelloStretto di Messina (area comunque interna alle 12 miglia e quindinon “alto mare”).RFI impugnava l’atto davanti alla Commissione tributariaprovinciale di Roma.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, Sez. 17, consentenza n. 8769/2021, depositata il 20 luglio 2021, accoglieva ilricorso, ritenendo che l’obbligo di regolarizzazione ex art. 6, commaNumero registro generale 9912/2024Numero sezionale 2669/2026Numero di raccolta generale 13586/2026Data pubblicazione 10/05/20268, d.lgs. n. 471 del 1997 riguardi essenzialmente la regolaritàformale della fattura, non anche il sindacato sulle valutazionigiuridico-fiscali dell’emittente, e valorizzando altresì profili diincertezza interpretativa.2. – L’Agenzia ha proposto appello avverso la pronuncia di primogrado.La contribuente si costituiva in giudizio.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, consentenza n. 1377/2024, depositata il 27 febbraio 2024, rigettaval’appello.3. – L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a un unico motivo.La contribuente si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.La contribuente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997 e dell’art.8-bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 (art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.). Si deduce, al riguardo, che secondo l’art. 8-bis, d.P.R. n. 633del 1972, sono esenti da IVA le prestazioni relative alla costruzione,manutenzione e allestimento di navi adibite alla navigazione in altomare e destinate ad attività commerciali o di pesca. Tale articolo èstato modificato nel 2011 per adeguare la normativa italiana alladirettiva europea, in seguito a una procedura d’infrazione avviatadalla Commissione europea. La non imponibilità IVA vienericonosciuta solo per operazioni effettuate durante la navigazione inalto mare; nel caso in esame, le prestazioni rese da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] S.r.l. su navi operanti nello Stretto diNumero registro generale 9912/2024Numero sezionale 2669/2026Numero di raccolta generale 13586/2026Data pubblicazione 10/05/2026Messina non potrebbero beneficiare dell’esenzione, poiché tali navisvolgerebbero attività di trasporto passeggeri e merci in un tratto dimare interno all’Italia; pertanto le operazioni avrebbero dovutoessere assoggettate ad IVA sin dall’origine e la sentenza d’appellonon avrebbe considerato profili di fondatezza del recupero “amonte”. Deduce inoltre che il precedente di legittimità richiamato (inparticolare Cass. 26183/2014) non sarebbe pertinente, poichériguarderebbe ipotesi di errore valutativo sul pagamento del tributo,mentre qui si sarebbe verificato un “salto d’imposta” per indebitaapplicazione di un regime derogatorio (esenzione/non imponibilità)in violazione dell’art. 8-bis, con conseguente responsabilità anchedel cessionario quando gli elementi per escludere l’agevolazionesarebbero nella sua disponibilità (navi utilizzate entro le 12 miglia).1.1. – Il motivo è infondato.Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilitàper difetto di autosufficienza e genericità, risultando il contenuto delricorso idoneo a consentire di comprendere i termini delle questioniprospettate in fatto e in diritto.In tema di IVA, l'obbligo del cessionario di un bene, o delcommittente di un servizio, di regolarizzare l'operazione imponibileposta in essere dal cedente/prestatore, previsto dall'art. 6, comma8, del d.lgs. n. 471 del 1997, comporta, in caso di omessa emissionedella fattura o di emissione di fattura irregolare, la necessità per ilsoggetto obbligato di verificare la sola regolarità formaledell'operazione, non essendo tenuto a compiere approfondimenti dimerito per individuare la corretta disciplina applicabile, che sirisolverebbe nell'esercizio, da parte di un soggetto privato, difunzioni investigative e valutative, tipicamente di pertinenzadell'Amministrazione in sede di rettifica della dichiarazione delNumero registro generale 9912/2024Numero sezionale 2669/2026Numero di raccolta generale 13586/2026Data pubblicazione 10/05/2026cedente/prestatore, quale unico ed effettivo debitore d'imposta(Cass. n. 24133/2024).Come chiarito nella giurisprudenza di questa S.C., soggettopassivo d'imposta, nel rapporto contrattuale intercorso tra societàappaltatrice/committente e società subappaltatrice/fornitrice, èquest'ultima, tenuta pertanto ad emettere fattura ove la prestazioneeseguita sia assoggettata ad IVA ovvero sia considerata dalla leggenon imponibile (non venendo in tal caso meno gli "obblighi formali"posti a carico del soggetto passivo: art. 21, comma 6, lett. b), d.P.R.n. 633 del 1972), e - nel primo caso - tenuta anche a versarel'imposta all'Erario, con obbligo di rivalsa (Cass. n. 24133/2024;Cass. n. 26183/2014).Pertanto rispetto al rapporto tributario tra soggetto passivo edErario, il soggetto obbligato in rivalsa è terzo estraneo, venendo adintegrare l'obbligo di rivalsa un rapporto giuridico, di diritto civiledevoluto pertanto alla cognizione del Giudice ordinario, del tuttoautonomo e distinto da quello tributario. In relazione a taleconfigurazione dei rapporti giuridici tra soggetto passivo, Erario esoggetto obbligato in rivalsa, quest'ultimo non può essere chiamato(escluso il caso di frode) a rispondere personalmente per eventualiinadempimenti della obbligazione tributaria che fa capoesclusivamente al soggetto passivo, ma può essere invece chiamatoa rispondere sul piano sanzionatorio per colpevole inosservanza diobblighi di condotta che, pur attenendo alla regolarità formale delrapporto privatistico con il cedente/prestatore (qual è l'obbligo diemissione della fattura), vengono a riverberare "ab externo" sullacorretta attuazione del distinto rapporto tributario.In tale contesto si colloca il controllo richiesto alcessionario/committente sulla regolarità formale della operazionedallo stesso effettuata con il cedente/prestatore, in relazione allaNumero registro generale 9912/2024Numero sezionale 2669/2026Numero di raccolta generale 13586/2026Data pubblicazione 10/05/2026fattura emessa da quest'ultimo, condotta richiesta alcessionario/committente la cui inosservanza integra illecito tributarioai sensi dell'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997.Tale norma sanzionatoria definisce i limiti oggettivi dellacondotta "esigibile" dal cessionario/committente (in quantoriconducibile alla sfera di controllo di quest'ultimo), configurando duediverse fattispecie. Fermo l'obbligo ex lege del soggetto passivo diemettere fattura (art. 21, d.P.R. n. 633 del 1972) cui è condizionataanche l'attuazione del rapporto privatistico avente ad oggettol'esercizio del diritto di rivalsa (art. 18, comma 1 e 4, d.P.R. n. 633del 1972, Cass. n. 17876/2013), al cessionario/committente èprescritto di verificare la regolarità formale della operazione inrelazione: a) alla mancata ricezione della fattura nei termini di legge;b) alla ricezione di una fattura "irregolare". Mentre nella prima delledue ipotesi considerate, la norma presuppone che ilcessionario/committente "nell'esercizio di imprese, arti o professioni,abbia acquistato beni o servizi" (art. 6, comma 8, prima parte, d.lgs.n. 471 del 1997), e cioè presuppone la incontestata riconducibilitàdel rapporto intercorso tra le parti ad una delle operazioni –astrattamente – assoggettabili ad IVA ex art. 1, d.P.R. n. 633 del1972, venendo ad essere in conseguenza limitato il controllo delcessionario/committente alla osservanza da parte delcedente/prestatore del termine entro il quale la fattura deve essererilasciata, come è dato evincere dal riferimento cronologico cheriveste elemento essenziale nella fattispecie omissiva (mancataricezione della fattura "nei termini di legge"), diversamente, nellaseconda ipotesi contemplata dalla norma sanzionatoria, il "controllo"richiesto al cessionario/committente è intrinseco al documento, inquanto limitato alla "regolarità formale" della fattura. Si deve,pertanto, escludere che sia richiesto al soggetto che riceve la fatturaNumero registro generale 9912/2024Numero sezionale 2669/2026Numero di raccolta generale 13586/2026Data pubblicazione 10/05/2026anche un controllo di natura sostanziale in ordine alla correttaqualificazione fiscale dell'operazione.Diversa è l'ipotesi riferita al meccanismo dell'inversionecontabile, in cui la cessionaria si comporta come soggetto passivod'imposta, e non già come partecipe del rapporto di rivalsa,considerato che, in virtù di quel meccanismo, la soggettività passivasi configura appunto in testa al cessionario/committente, e non piùin relazione al cedente/prestatore (Cass. n. 12138/2022). In questocaso, il cessionario/committente di beni o servizi la sua condotta nonsi limita ad operare ab externo sul solo rapporto di rivalsa ma incidedirettamente sul rapporto tributario, risultando in tal caso condottaesigibile quella relativa al controllo e al vaglio critico dellaqualificazione fiscale dell'operazione.Risulta pertanto corretta la pronuncia impugnata che, nel casodi specie, ha escluso che sia richiesto al soggetto che riceve la fatturaanche un controllo di natura sostanziale in ordine alla correttaqualificazione fiscale della operazione.2. – Il ricorso va dunque rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dellacontroricorrente in euro 5.500,00 per compensi, oltre euro 200,00per esborsi, alle spese generali nella misura del 15% e agli accessoridi legge.Numero registro generale 9912/2024Numero sezionale 2669/2026Numero di raccolta generale 13586/2026Data pubblicazione 10/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 24 marzo 2026 e, a seguito di riconvocazione, il 5maggio 2026.La PresidenteTania Hmeljak
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