Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 febbraio 2024

Cassazione n. 12018/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

guente ORDINANZA sul ricorso n. 30622/2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t., rappresentata e difesa, ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata ope legis presso gli uffici di questa, in Roma, via dei Portoghesi, n.12. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione 2RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio -controricorrente - E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia in Roma, Via G. D’Arezzo, n. 18, giusta procura speciale in calce al controricorso, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni ai propri indirizzi PEC -controricorrenti, ricorrenti in via incidentale- E Italia [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace nel precedente grado, in proprio e quale mandataria della ATI [OSCURATO:PERSONA], composta altresì da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in fallimento e da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., medio tempore cancellata dal registro delle imprese -intimata- avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1236/2019, depositata in data 5marzo 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/2/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 3RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentavano opposizione alla stima dell’indennità di esproprio, nonché di quella di asservimento e dell’indennità di occupazione legittima, relative ad alcuni terreni di loro proprietà, siti nel comune di Casola di Napoli, asserviti alla realizzazione di un’opera pubblica consistente in una condotta fognaria, posta ad una profondità, rispetto alla superficie dei terreni, di circa unmetro.

Le opere erano state realizzate nell’ambito di interventi volti a fronteggiare l’emergenza socio-economico-ambientale, legata al grave stato di inquinamento del bacino idrografico del fiume Sarno.

Sia il decreto di occupazione di urgenza che il successivo decreto di esproprio/asservimento erano stati adottati da soggetti che rivestivano la carica di Commissario delegato del G overno per il superamento di detta emergenza, dichiarata dalla Presidenza del Consiglio dei m inistri con DPCM del 14 maggio 1995, successivamente prorogato da successivi decreti dello stesso Presidentedel Consiglio dei ministri.

Con le successive ordinanze di protezione civile, adottata ai sensi dell’art.5, della legge n. 225 d el 1992, dapprima nella forma dello O.P.C.M. e, in seguito, in quella del D.P.C.M., erano state previste le funzioni del Commissariodelegato, cui erano devolute anche funzioni extra ordinem e potestà amministrative derogatorie rispetto all’ordinamento vigente.

2. Con la sentenza n.1236 del 2019, pubblicata il 5 marzo 2019, la Corte d’appello di Napoli accoglieva la domanda degli attori nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determinando complessivamente, quale indennità di esproprio, asservimento ed occupazione legittima, oltre che per la perdita della proprietà, anche per la diminuzione di valore della proprietà residua, la somma di euro 93.350,83.

Dichiarava, invece, inammissibile la domanda proposta nei confronti del Commissario delegato d ella P.C.M. per il 4RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio superamento dell’emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno.

Rigettava le domande proposte nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], e dell’[OSCURATO:SOCIETA]. , formata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capogruppo e mandataria), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quali mandanti.

Inmotivazione si dava atto della in sussistenza dei presupposti della figura della concessione traslativa dell’esercizio di funzioni pubbliche proprie del concedente, in quanto la regione [OSCURATO:PERSONA], ente in cui favore era stata pronunciata l’espropriazione/asservimento, vi aveva provveduto, ai sensi dell’art. 11 del capitolato speciale di appalto dei lavori, in nome e per conto della amministrazione, non essendo stati trasferiti all’ATI poteri e funzioni espropriativi del Commissariodelegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Lo Stato aveva provveduto a deliberare lo stato di emergenza per gli eventi di cui all’art.2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992, e si era avvalso di C ommissari delegati, nominati dal Presidentedel Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge n. 225 del 1992.

Pertanto, poiché il Commissariodelegato agiva nella veste di organo statale, essendo stato l’unico soggetto titolare della gestione dello s tato emergenziale, ne discendeva che, indipen dentemente dall’ambito territoriale di efficacia, i provvedimenti posti in essere dai commissari dovevano essere considerati atti dell’amministrazione centrale dello Stato, finalizzatia soddisfare interessi che trascendevano quelli delle comunità locali coinvolte nella situazione di emergenza.

Quanto, poi, alla determinazione dell’indennità, il giudice d’appello evidenziava che la CTU aveva fondato le proprie conclusioni su argomentazioni logicamente ineccepibili, né le parti «[avevano] dimostrato né dagli atti si ricava alcun dato o preciso elemento tecnico idoneo di per sé a far pur solo dubitare della esattezza della 5RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio valutazione effettuata dal CTU, anche perché la CTU ha risposto in modo soddisfacente e adeguato alle osservazioni tecniche formulate dalle prime».

In particolare, il CTU aveva proceduto alla analitica descrizione degli immobili oggetto di esproprio e/o asservimento, rilevando la sussistenza, prima dell’occupazione, di una vera e propria “azienda agricola”; aveva esattamente individuato gli immobili oggetto di espropriazione e/o asservimento (4 terreni siti nel comune di Casola di Napoli: foglio 1, particella 11, fabbricato rurale,are 7,64; foglio 1, particella 278, fabbricato rurale, are 0,93; foglio 1, particella 1314 (ex 51), vigneto, cl. 2, ha 3.34.74, r.d. € 622,36; r.a. € 293,89; foglio 1, particella 1306 (ex 10), vigneto, cl. 1, ha 2.52.59, r.d. € 639,21, r.a. € 241,34).

Il CTU aveva determinato la larghezza della fascia di asservimento pari a metri 5 nonché la porzione occupata dal terreno del collettore fognario pari a metri 399, per una superficie complessiva interessata di mq 1995,00, maggiore di quella indicata nel decreto di esproprio pari a metri quadri 1100,91.

Erano poi stati indicati la destinazione urbanistica e l’inquadramento dei terreni, il valore venale degli stessi, il valore dell’azienda agricola, il valore dei fondi edificabili, l’indennità di esproprio e quella di asservimento, oltre all’indennità di occupazione legittima.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri , affidato a due motivi, depositando anche memoria.

4. Ha resistitocon controricorso la regione [OSCURATO:PERSONA].

5. Hanno resistitocon controricorso gli attori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo anche ricorso incidentale condizionatoe depositando memoria. 6RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

6. E’ rimasta intimatala Italia [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria della ATI. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione/falsa applicazione dell’art.1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ratione temporis vigente, in combinato disposto con l’art. 5, commi 2,4,4 - ter e 4 - quater , della legge 24 febbraio 1992, n.225, ratione temporis vigente, così come integrati dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2003, n.3270, 20 giugno 2011, n. 3948, e 22 marzo 2012, n. 4012, e dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 5 aprile2013, n. 75, in una con le leggi regional i della [OSCURATO:PERSONA] n. 1 del 2008 e n.38 del 2016, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».

La Corte d’appello di Napoli sarebbe incorsa in un errore di diritto, in quanto avrebbe dovuto essere affermata la legittimazione passiva esclusiva della regione [OSCURATO:PERSONA].

Sussistevano, infatti, tutti i requisiti di legge per il subentro degli enti territoriali nella posizione precedente occupata dall’organo commissariale.

Una volta terminata la gestione commissariale emergenziale, le potestà e le responsabilità di portare a compimento gli interventi avviati, nonché di far fronte alle conseguenze degli stessi, erano stati trasferiti all’amministrazione ordinariamente competente.

La «successione» trovava la sua regola fondamentale nell’art.1, comma 422, nella legge n. 147 del 2013, come interpretata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 8 del 2016.

Inoltre, le ordinanze della Protezione civile sono «libere», sicché tali provvedimenti, pur non contenendo disposizioni generali ed astratte, dovevano formare oggetto della scienza diretta del giudice, in base al principio «iura novit curia». 7RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 1.1.Il motivo è fondato.

1.2. Invero, va confermata la parte della motivazione della sentenza di appelloche ha evidenziato l’in esistenza dei presupposti della concessione traslativa, nel senso che i poteri espropriativi non erano stati conferiti, per norma di legge o atto amministrativo, all’ATI, costituita dalle società [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria, e dalle società mandanti, Iaboni S cavi, in fallimento, e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

1.3. Infatti, per questa Corte, con orientamento ormai consolidato, l'istituto della concessione di opera pubblica, ove vi sia una espressa previsione normativa, è caratterizzato dal trasferimento, in tutto o in parte, al concessionario delle funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente e necessarie per la realizzazione dell'opera, non avendo il concedente, di regola, alcun potere di ingerenza su di essa e conservando esclusivamente un potere di controllo, nell'interesse pubblico, le cui ripercussioni si esauriscono nel rapporto con il concessionario.

Ne deriva che, subentrando il concessionario al concedente nella titolarità e nella conduzione della procedura ablativa (che compie in nome proprio, sia pure come organo indiretto dell'Amministrazione), è il primo, e non il secondo, il soggetto tenuto a rispondere direttamente ed esclusivamente dei danni cagionati a terzi dall'opera pubblica e delle obbligazioni strumentalmente preordinate alla sua esecuzione, sia che gli stessi derivino da attività legittima, sia (ed a maggior ragione, atteso anche il carattere personale della relativa responsabilità) che derivino da illecito aquiliano (anche se la colpa sia riferibile al concedente nella predisposizione del progetto e nell'imposizione delle direttive, ciò potendo rilevare esclusivamente nei rapporti interni derivanti dalla concessione, ai fini di un'eventuale rivalsa), salvo che l'illecito non sia attribuibile anche a fatti propri 8RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dell'Amministrazione concedente, i quali, però, non possono consistere nella illegittimità (e conseguente annullamento) del decreto di occupazione di urgenza in base al quale il concessionario abbia proceduto alla distruzione o radicale trasformazione del bene occupato, perché l'autorità munita del potere di emettere i provvedimenti ablatori non è parte del procedimento di espropriazione, nell'ambito del quale rientra la pretesa risarcitoria azionata dal proprietario (Cass., sez.un., 28 giugno 2018, n. 17190; Cass., sez. 1, 14 giugno 2016, n. 12260; Cass., sez. un., 23 novembre 2007, n. 24397; Cass., sez. 1, 13 luglio 2004, n. 12958; Cass., sez. 1, 3 aprile 2003, n. 5123). 1.4.Il concessionario, dunque, agisce in nome proprio, in base ad una specifica norma di legge, in attuazione del principio di legalità (Cass., sez. 2, 15 gennaio 2019, n. 815; Cass., sez. 1, 28 ottobre 2011, n. 22523), divenendo unico titolare di tutte le obbligazioni, anche per un principio di «armonizzazione dell’attività materiale e delle attività amministrative» che colora la delega, oltre che per aver perseverato nel conservare il possesso dell’immobile anche dopo la scadenza del termine di occupazione legittima (Cass., sez.un., 23 novembre 2007, n. 24397, in motivazione), mentre il concedente mantiene esclusivamente un potere di controllo sull’attività del concessionario, che risponde dei danni cagionati a terzi sia per attività legittima, sia per illecito aquiliano.

Al contrario, la mera attribuzione ad un soggetto dell’incarico di provvedere, per conto dell’ente pubblicoaffidante, all’espletamento delle procedure amministrative, tecniche e finanziarie per il perfezionamento delle espropriazioni, non è sufficiente a configurare l’istituto della concessione traslativa, essendo necessario, in ogni caso, che l’attribuzione all’affidatario dei poteri espropriativi e l’accollo da parte sua degli obblighi indennitaria siano previsti, in 9RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio osservanza del principio di legalità, da una legge che espressamente permetta un tale trasferimento di poteri, in quanto non è consentito alla PA disporne a sua discrezione e sollevarsi in tal modo dalle responsabilità che l’ordinamento le attribuisce ( Cass., 12 maggio 2017, n. 11917; Cass., 28 maggio 2014, n. 11902). 1.5.È possibile solo un’azione di rivalsa del concessionario nei confronti del concedente, tranne le ipotesi in cui si individui una precisa colpa anche del concedente nella predisposizione del progetto e nell’imposizione delle direttive o anche nell’omesso controllo (Cass., sez. 1, 13 luglio 2004, n. 12958, in motivazione).

1.6. Va anche aggiunto che parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell’indennità verso il proprietario espropriato, e, come tale, legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest’ultimo proposto, è il soggetto espropriante, vale a dire quello a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione, anche nell’ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell’opera pubblica, nella quale deve ugualmente aversi riguardo, a detti fini, esclusivamente a l soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell’espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna, siano stati conferiti il potere ed il compito di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriativi, ed addossati i relativi oneri (Cass., 20 maggio 2016, n. 10530; Cass., 18gennaio 2013, n. 1242).

2. Nella specie, però, la Corte d’appello, con piena valutazione di fatto, ha escluso la sussistenza dei presupposti della concessione traslativa.Il giudice di merito, infatti, ha evidenziato che i lavori sono stati effettuati dall’ATI in nome dell’amministrazione («in particolare, 10RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dell’art.11 [OSCURATO:PERSONA] di Appalto dei predetti lavori di cui al verbale di affidamento degli stessi ad opera della predetta ATI, risulta che quest’ultima provvederà in nome e per conto dell’amministrazione alla occupazione di urgenza e alla espropriazione o asservimento dei cespiti occorrenti per la realizzazione delle opere»).

3. L’errore, cui però è incorsa la Corte territoriale, riguarda l’individuazione della legittimazione passiva, in quanto, proprio tenendo conto della complessa normativa, anche regionale, oltre che di quella relativa alla disciplina della protezione civile, emerge che l’unico soggetto legittimato passivamente è la regione [OSCURATO:PERSONA], e non la Presidenzadel Consiglio dei Ministri o il Commissariodelegato dalla stessa all’espletamento dei lavori urgenti, in quanto tale ultimo organo opera esclusivamente nel periodo che va dalla dichiarazione dello stato emergenza a quello che ne determina la cessazione, subentrando poi le amministrazioni ordinariamente competenti.

4. L’approccio deve muovere dalle disposizioni della allora vigente legge sulla protezione civile n. 225 del 1992, ove sono indicati gli organi preposti alla dichiarazione dello stato di emergenza ed all’espletamento di tutti gli adempimenti necessari per il superamento della stessa.

L’art.2, comma 1, lettera c, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), stabilisce che «ai fini dell’attività di Protezione civile gli eventi si distinguono in: […] c) calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo». 11RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

4.1. L’art. 5 della legge n. 225 del 1992 (Stato di emergenza e potere di ordinanza), prevede, al comma 1,che «[a]l verificarsi degli eventi di cui all’art.2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidentedel Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’art. 1 , comma 2, del Ministro per il coordinamento della Protezione civile, deliberano lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi.

Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti».

Il comma 2 dell’art.5, della legge n. 225 del 1992, così dispone: «Per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguente alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,13,14,15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico».

Ciò che più rileva, però, è il comma 4 dell’art.5 della legge n. 225 del 1992, il quale stabilisce che «il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’art. 1 , comma 2, il Ministroper il coordinamento della Protezione civile, per l’attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo , può avvalersi di commissari delegati.

Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell’incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio», conla precisazione, al comma 5, dell’art. 5, per cui «le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivati».

4.2. Nella versione dell’art. 5, della legge n. 225 del 1992, in vigore dal 14 luglio 2012, si prevede al comma 1-bische «la durata 12RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni».

Allo stesso modo, l’art.5, comma 4, della legge n. 225 del 1992, nella versione successiva a quella originaria, dispone che «il capo del Dipartimento della Protezione civile, per l’attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del servizio nazionale della Protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinando le attività e impartendo specifichedisposizioni operativ e »; prosegue la norma nel senso che «qualora il Capo del dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell’incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell’incarico.

Le funzioni del Commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza.

I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggett i ai controlli previsti dalla normativa vigente».

Si chiarisce dunque che le funzioni del Commissario delegato sono temporanee.

Al comma 4-ter si stabilisce, poi, che «almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il capo del Dipartimento della Protezione civile emana, di concerto con il Ministerodell’economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell’amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all’evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza.

Ferma in ogni caso l’inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di 6 mesi 13RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio non prorogabile e per i soli interventi connessi all’evento, disposizione derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi».

Diventa poi operativa una contabilità speciale, onde assicurare all’amministrazione ordinaria che subentra nei rapporti stipulati dal Commissariodelegato, la necessaria liquidità di spesa.

L’art.5, comma 4-quater , della legge n. 225 del 1992, a tal fine prevede che «con l’ordinanza di cui al comma 4-ter può essere individuato, nell’ambito dell’amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l’emergenza in questione per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo indeterminato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter, e comunque non superiore a 36 mesi»; con la previsione che «per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all’ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione».

Effettivamente, dunque, il Commissariodelegato alla gestione di emergenza di Protezione civile è un organo temporaneo o provvisorio, la cui giuridica esistenza viene meno con la fine dello stato di emergenza anteriormente dichiarato.

Proprio per tale ragione, per consentire alle amministrazioni subentranti di far fronte agli impegni e alle spese derivanti dall’attività svolte e dalle iniziative assunte dal Commissario delegato, l’amministrazione può avvalersi delle risorse relative alla contabilità speciale intestata all’organo commissariale. 14RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

4.3. Quanto appena riportato, trova conforto nell’art.1, comma 422, della legge n.147 del 2013 e nella sua interpretazione fornita dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 8 del 2016.

In particolare, l’art. 1 , comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014 - ), - comma poi abrogato con la legge n. 1 del 2018, che ha istituito la nuova protezione civile - , statuisce che «alla scadenza dello stato di emergenza,le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell’art. 5, commi 4 - ter e 4 - q uater , della legge 24 febbraio 1992, n.225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell’art. 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all’art. 5 - bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell’art.5 della citata legge n. 225 del 1992», con la precisazione che «le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell’art. 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati».

Come si vedrà, i commissari delegati per la gestione del territorio limitrofo al fiume Sarno sono stati scelti d’intesa con la regione [OSCURATO:PERSONA], sicché l’ultima parte della norma sopra indicata, è stata pienamente rispettata.

4.4. L’esatta interpretazione dell’art.1, comma 422, della legge n. 147 del 2013, è stata fornita dalla Corte costituzionale, con la sentenza n.8 del 2016. 15RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] costituzionale ha, infatti , affermato che «con la dichiarata cessazione della emergenza, per un verso, viene effettivamente meno la struttura commissariale che l’ha gestita e, per altro verso, nei rapporti da questa posti in essere, ragionevolmente è chiamato a subentrare l’ente territoriale ordinariamente competente, in virtù di un radicamento sia spaziale che funzionale (alle esigenze dell’ente stesso) dei rapporti in questione».

Ha precisato, infatti, la Cortecostituzionale che «quanto al primo profilo, va rilevato che è pur vero (come deducono le ricorrenti) che gli atti dei commissari delegati a fronteggiare emergenze di Protezione civile “possono qualificarsi come atti dell’amministrazione centrale dello Stato […] finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali” […].

Vero è anche, però, che la funzione statale, che qui viene in rilievo, è una funzione temporanea, che si origina e si elide (nasce e muore) in ragione, rispettivamente, dell’insorgere e del cessare della situazione di emergenza».

Pertanto, prosegue la Corte costituzionale «il venir meno della struttura commissariale, per il cui tramite lo Stato ha in concreto esercitato la funzione emergenziale, integra dunque il presupposto di una necessitata successione nei rapporti da questa posti in essere, che risultino ancora in atto, la cui riconduzione al fenomeno della successione universale èscelta legislativa non incongrua rispetto alle premesse che la sorreggono.

I rapporti implicati da tale successione, infatti, sono correlati all’esercizio di una competenza che si è dispiegata su un tessuto fattuale (sociale ed economico) e giuridico, quello afferente al territorio inciso dalla situazione emergenziale, sul quale - in assenza di detta situazione (e, dunque, non solo in via ordinaria, ma anche a fronte di eventi calamitosi di minor rilevanza: 16RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio lettere a e b del comma 1dell’ art. 2 della legge n. 225 del 1992) - opera l’ente territorialmente competente secondoil normale assetto delle attribuzioni costituzionali (legislative, regolamentari e amministrative).

Ed è perciò ragionevole che le conseguenze (sia fattuali che) giuridiche, che residuano alla cessazione dello stato di emergenza e insistono ancora sull’anzidetto assetto territoriale, siano governate nuovamente in base all’ordinario sistema di competenze».

Del resto, continua la Corte costituzionale «come si evince dal disposto di cui ai commi 4-ter e 4 - quater dell’ art. 5 della legge n. 225 del 1992, il subentro delle regioni ordinariamente competentiin rapporti giuridici sorti nella fase dell’emergenza, e nei processi pendenti ad essi relativi, è accompagnato, infatti, dal parallelo subentro degli stessi enti territoriali nella contabilità speciale, già intestata al Commissario delegato o al soggetto altrimenti individuato (divertente un ruolo di rappresentante) dell’ente subentrante».

5. L’incipitè costituito dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 aprile 1995 (Immediati interventi per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nel bacino idrografico del fiume Sarno), il quale ravvisa l’opportunità «di nominare un commissario delegato cui affidare l’adozione, anche in deroga alle disposizioni vigenti, dei provvedimenti necessari per la realizzazione degli obiettivi citati».

Viene dunque nominato commissario delegato il dott. [OSCURATO:PERSONA], prefetto di Napoli.

Con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2003 n. 3270 (Ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno), «acquisita l’intesa della regione [OSCURATO:PERSONA]», si è 17RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio provveduto alla nomina del generale [OSCURATO:PERSONA] quale commissario-delegato per il superamento dell’emergenza.

Con l’OPCM del 20 giugno 2011, n.3948, si è previsto, all’art. 6, che «a far data dal 1°luglio 2011 il provveditore interregionale per le opere pubbliche per la [OSCURATO:PERSONA] ed il Molise subentra al generale [OSCURATO:PERSONA] nelle funzioni di commissario delegato».

Nel frattempo, l’art. 33 della legge regionale [OSCURATO:PERSONA] del 30 gennaio 2008, n.1, dispone che «in relazione alla cessazione dello stato di emergenza, alla scadenza dei regimi commissariali per l’emergenza idrogeologica e per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque e del fiume Sarno […] le stesse funzioni sono esercitate dall’Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS), istituita con legge regionale 12 novembre 2004, n.8».

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2012, n. 4016, viste «le note del Presidente della regione [OSCURATO:PERSONA] del 2 gennaio 2012 e del commissario delegato del 17 e 27 gennaio ed 8 marzo 2012» si è disposto all’art.2 che «a far data dal 1°gennaio 2012 il commissario dell’Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS) subentra nelle funzioni di commissario delegato al provveditore interregionale alle opere pubbliche per la campagna del Molise».

Con l’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile (Ocdpc) n.75 del 5 aprile 2013 (disposizioni per favorire il subentro dell’agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS) nelle iniziative per il completamento delle attività legate alle criticità socio-economico-ambientale nel bacino del fiume Sarno), si è previsto, «acquisita l’intesa della regione [OSCURATO:PERSONA]» e «vista la nota dell’assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla Protezione civile della regione [OSCURATO:PERSONA]», che «a decorrere dal 1 gennaio 2013, l’Agenzia regionale campana per la difesa del suolo 18RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio (ARCADIS) è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità di natura socio- economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno».

Soprattutto, si è disposto che «per i fini di cui al comma 1, il commissario dell’agenzia regionale campana per la difesa del suolo della regione [OSCURATO:PERSONA] (ARCADIS) è individuatoquale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi, e provvede alla ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla regione [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate».

Ovviamente, anche in tale caso, si prevede una disponibilità finanziaria per l’ARCADIS, sicché all’art.1, comma 5, dell’ordinanza del Capo del dipartimento di Protezione civile n. 75 del 2013, si stabilisce che «al fine di consentire l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza il commissario dell’agenzia regionale campana per la difesa del suolo della regione [OSCURATO:PERSONA] (ARCADIS) provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 3087, che viene allo stesso intestata per 24 mesi […] constatata la necessità del perdurare della contabilità speciale in relazione al crono programma e dello stato di avanzamento degli interventi».

La regione [OSCURATO:PERSONA] è poi subentrata nelle funzioni prima svolte dall’ARCADIS, riacquistando così la propria originaria competenza in materia di governo del territorio di difesa dei suoli.

Ciò emerge dall’art.4, comma 3, della legge regionale [OSCURATO:PERSONA] n. 38 del 2016, ove si sancisce che «a decorrere dalla data del 19RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio provvedimento di cui al comma 5, lettera b), l’agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS), di cui all’art.5, comma 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n.8 […] è soppressa».

A questo punto, l’art.4, comma 5, lettera b, della legge regionale [OSCURATO:PERSONA] del 23 dicembre 2016, n.38, prevede che «con successive delibere, da approvare entro 90 giorni dal provvedimento di cui al comma 4, la giunta regionale: […]b) dispone l’attribuzione delle attività, delle iniziative, dei progetti di cui ARCADIS è titolare e il conseguente trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie di ARCADIS all’ARPAC, all’AcaMIR, ovvero all’amministrazione regionale o ad altri enti strumentali della regione nonché il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi già nella titolarità di ARCADIS».

6. È vero, poi, che l’art. 1 comma 122 della legge n. 147 del 2013, è stato abrogato dal nuovo codice della Protezione civile di cui alla legge 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) , con l’art. 48, comma 1 , lettera n), ma le disposizioni transitorie hanno consentito la prosecuzione di efficacia delle precedenti disposizioni fino all’attuazione della nuova legge(cfr. art. 50 della legge n. 1 del 2018 «1.Fino all’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attività, deliberazioni, atti o provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore»).

Del resto, nella specie, la presa di possesso da parte dell’amministrazione è avvenuta il 10 novembre 2008 e l’emissione del decreto di espropriazione è del20 marzo 2012, quindi ben prima dell’entrata in vigore del nuovo codice della Protezione civile, che non trova qui applicazione. 20RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

7. Risulta, poi,del tutto in termini – sebbene riferita alla Regione Calabria -una recente sentenza di questa Corte con cui si è chiarito che, in tema di successione tra enti pubblici, all'Ufficio del "Commissario delegato per il definitivo superamento del contesto di criticità dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Calabria", già previsto dall'art. 5 della l. n. 225 del 1992 (nel testo ratione temporis vigente) e soppresso in virtù di o.p.c.m. n. 4011 del 2012, è subentrata, in tutti i rapporti sostanziali attivi e passivi già facenti capo alla struttura commissariale, compresi i procedimenti giurisdizionali pendenti, la Regione Calabria, avendo quest'ultima, quale ente territoriale ordinariamente competente, partecipato alla designazione - così soddisfacendo la condizione prevista per il subentro ai sensi dell'art. 1, comma 422, secondo periodo, della l. n. 147 del 2013 - del titolare dell'Ufficio in questione, mediante indicazione dei nominativi dei soggetti ritenuti idonei per lo svolgimento dell'incarico (Cass., sez.

L, 18 ottobre 2023, n. 28970).

Nel caso concreto, la soppressione dell’organo statale, e la nomina di [OSCURATO:PERSONA] delegati di intesa con la regione (come previsto dall’art. 2 della legge n. 225 del 1992), è avvenuta con una serie di O.P.C.M. che hanno sostituito ad esso un organo strumentale della Regione [OSCURATO:PERSONA], e soprattutto con l’O.P.C.M. n. 75/2013, che ha previsto proprio che l’Agenzia regionale ARCADIS avrebbe posto in essere le «iniziative finalizzate al subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi».

Al contrario di quanto affermato dalla Corte d’appello, sussiste quindi, nella specie, la legittimazione passiva esclusiva della Regione [OSCURATO:PERSONA].

8. Con il secondo motivo di ricorso principale la ricorrente deduce la «violazione del combinato disposto degli articoli 195, terzo comma, e 201, primo e secondocomma c.p.c., nonché dell’art. 111, 21RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio secondo comma, costituzione e del generale principio del contraddittorio processuale, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, c.p.c.».

In particolare, il giudice d’appello si è limitato ad aderire alle conclusioni del CTU, senza tenere alcun modo conto dei rilievi specifici che sarebbero stati rivolti alla relazione del CTU dal consulente tecnico di parte convenuta, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna risposta da parte del consulente tecnico d’ufficio.

9. Con il motivo di ricorso incidentale condizionato gli attori controricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno chiesto «in via del tutto subordinata e per la sola denegata ipotesi in cui la Corte di cassazione adita dovesse accogliere il primo motivo del ricorso avverso e dichiarare la carenza di titolarità e/o di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la titolarità e/o la legittimazione passiva della regione [OSCURATO:PERSONA], […] che la stessa Corte di legittimità cassi la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1236/2019 nella parte in cui-al punto 3 del dispositivo (“3.

Rigetta le domande formulate da parte attrice nei confronti della regione [OSCURATO:PERSONA]”), ha respinto le domande dei signori Amendola nei confronti della regione [OSCURATO:PERSONA] e non ha condannato quest’ultima al deposito presso il MEF -servizio depositi (previa detrazione di quanto già eventualmente versato) in favore dei signori Adelaide, Enrico e [OSCURATO:PERSONA] degli importi per i titoli indicati al capo 1 del dispositivo della medesima sentenza impugnata n. 1236/2019 e, dunque, della somma di euro 93.350,83 a titolo di indennità di esproprio, asservimento e occupazione legittima, sia per perdita della proprietà, sia per la diminuzione di valore della proprietàresidua, oltre interessi compensativi al saggio legale sulla maggior somma riconosciuta rispetto alla stima effettuata in sede amministrativa dal giorno dell’espropriazione alla data del deposito, ovvero, in via ulteriormente subordinata, nella 22RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio diversa somma che dovesse risultare dovuta ai signori Amendola per i suddetti titoli».

10. Il secondo motivo di ricorso principale (determinazione dell’indennizzo in favore dei privati) è, di conseguenza, assorbito in quantoalla sua decisione la Presidenza del Consiglio non ha interesse alcuno, stante il riconosciuto difetto della sua legittimazione passiva.

Come pure è assorbito il ricorso incidentale (rigetto della domanda dei privati nei confronti della Regione), dovendo l’accoglimento di tale domanda essere effettuato dal giudice di rinvio, in conseguenza della cassazione della pronuncia di appello, in relazione alla responsabilità dello Stato.

Tale giudice di rinvio dovrà anche determinare,in conseguenza di questa pronuncia rescindente, l’indennizzo da porsi a carico della Regione, tenendo conto delle difese da questa proposte.

Del resto, è significativo che tale ricorso incidentale non rechi l’indicazione di alcun vizio specifico della sentenza, essendo conseguenziale all’accoglimento del ricorso principale in punto di legittimazione, al quale è stato subordinato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso n. 30622/2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t., rappresentata e difesa, ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata ope legis presso gli uffici di questa, in Roma, via dei Portoghesi, n.12. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione 2RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio -controricorrente - E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia in Roma, Via G. D’Arezzo, n. 18, giusta procura speciale in calce al controricorso, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni ai propri indirizzi PEC -controricorrenti, ricorrenti in via incidentale- E Italia [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace nel precedente grado, in proprio e quale mandataria della ATI [OSCURATO:PERSONA], composta altresì da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in fallimento e da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., medio tempore cancellata dal registro delle imprese -intimata- avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1236/2019, depositata in data 5marzo 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/2/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 3RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentavano opposizione alla stima dell’indennità di esproprio, nonché di quella di asservimento e dell’indennità di occupazione legittima, relative ad alcuni terreni di loro proprietà, siti nel comune di Casola di Napoli, asserviti alla realizzazione di un’opera pubblica consistente in una condotta fognaria, posta ad una profondità, rispetto alla superficie dei terreni, di circa unmetro. Le opere erano state realizzate nell’ambito di interventi volti a fronteggiare l’emergenza socio-economico-ambientale, legata al grave stato di inquinamento del bacino idrografico del fiume Sarno. Sia il decreto di occupazione di urgenza che il successivo decreto di esproprio/asservimento erano stati adottati da soggetti che rivestivano la carica di Commissario delegato del G overno per il superamento di detta emergenza, dichiarata dalla Presidenza del Consiglio dei m inistri con DPCM del 14 maggio 1995, successivamente prorogato da successivi decreti dello stesso Presidentedel Consiglio dei ministri. Con le successive ordinanze di protezione civile, adottata ai sensi dell’art.5, della legge n. 225 d el 1992, dapprima nella forma dello O.P.C.M. e, in seguito, in quella del D.P.C.M., erano state previste le funzioni del Commissariodelegato, cui erano devolute anche funzioni extra ordinem e potestà amministrative derogatorie rispetto all’ordinamento vigente. 2. Con la sentenza n.1236 del 2019, pubblicata il 5 marzo 2019, la Corte d’appello di Napoli accoglieva la domanda degli attori nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determinando complessivamente, quale indennità di esproprio, asservimento ed occupazione legittima, oltre che per la perdita della proprietà, anche per la diminuzione di valore della proprietà residua, la somma di euro 93.350,83. Dichiarava, invece, inammissibile la domanda proposta nei confronti del Commissario delegato d ella P.C.M. per il 4RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio superamento dell’emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno. Rigettava le domande proposte nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], e dell’[OSCURATO:SOCIETA]. , formata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capogruppo e mandataria), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quali mandanti. Inmotivazione si dava atto della in sussistenza dei presupposti della figura della concessione traslativa dell’esercizio di funzioni pubbliche proprie del concedente, in quanto la regione [OSCURATO:PERSONA], ente in cui favore era stata pronunciata l’espropriazione/asservimento, vi aveva provveduto, ai sensi dell’art. 11 del capitolato speciale di appalto dei lavori, in nome e per conto della amministrazione, non essendo stati trasferiti all’ATI poteri e funzioni espropriativi del Commissariodelegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo Stato aveva provveduto a deliberare lo stato di emergenza per gli eventi di cui all’art.2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992, e si era avvalso di C ommissari delegati, nominati dal Presidentedel Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge n. 225 del 1992. Pertanto, poiché il Commissariodelegato agiva nella veste di organo statale, essendo stato l’unico soggetto titolare della gestione dello s tato emergenziale, ne discendeva che, indipen dentemente dall’ambito territoriale di efficacia, i provvedimenti posti in essere dai commissari dovevano essere considerati atti dell’amministrazione centrale dello Stato, finalizzatia soddisfare interessi che trascendevano quelli delle comunità locali coinvolte nella situazione di emergenza. Quanto, poi, alla determinazione dell’indennità, il giudice d’appello evidenziava che la CTU aveva fondato le proprie conclusioni su argomentazioni logicamente ineccepibili, né le parti «[avevano] dimostrato né dagli atti si ricava alcun dato o preciso elemento tecnico idoneo di per sé a far pur solo dubitare della esattezza della 5RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio valutazione effettuata dal CTU, anche perché la CTU ha risposto in modo soddisfacente e adeguato alle osservazioni tecniche formulate dalle prime». In particolare, il CTU aveva proceduto alla analitica descrizione degli immobili oggetto di esproprio e/o asservimento, rilevando la sussistenza, prima dell’occupazione, di una vera e propria “azienda agricola”; aveva esattamente individuato gli immobili oggetto di espropriazione e/o asservimento (4 terreni siti nel comune di Casola di Napoli: foglio 1, particella 11, fabbricato rurale,are 7,64; foglio 1, particella 278, fabbricato rurale, are 0,93; foglio 1, particella 1314 (ex 51), vigneto, cl. 2, ha 3.34.74, r.d. € 622,36; r.a. € 293,89; foglio 1, particella 1306 (ex 10), vigneto, cl. 1, ha 2.52.59, r.d. € 639,21, r.a. € 241,34). Il CTU aveva determinato la larghezza della fascia di asservimento pari a metri 5 nonché la porzione occupata dal terreno del collettore fognario pari a metri 399, per una superficie complessiva interessata di mq 1995,00, maggiore di quella indicata nel decreto di esproprio pari a metri quadri 1100,91. Erano poi stati indicati la destinazione urbanistica e l’inquadramento dei terreni, il valore venale degli stessi, il valore dell’azienda agricola, il valore dei fondi edificabili, l’indennità di esproprio e quella di asservimento, oltre all’indennità di occupazione legittima. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri , affidato a due motivi, depositando anche memoria. 4. Ha resistitocon controricorso la regione [OSCURATO:PERSONA]. 5. Hanno resistitocon controricorso gli attori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo anche ricorso incidentale condizionatoe depositando memoria. 6RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 6. E’ rimasta intimatala Italia [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria della ATI. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione/falsa applicazione dell’art.1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ratione temporis vigente, in combinato disposto con l’art. 5, commi 2,4,4 - ter e 4 - quater , della legge 24 febbraio 1992, n.225, ratione temporis vigente, così come integrati dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2003, n.3270, 20 giugno 2011, n. 3948, e 22 marzo 2012, n. 4012, e dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 5 aprile2013, n. 75, in una con le leggi regional i della [OSCURATO:PERSONA] n. 1 del 2008 e n.38 del 2016, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». La Corte d’appello di Napoli sarebbe incorsa in un errore di diritto, in quanto avrebbe dovuto essere affermata la legittimazione passiva esclusiva della regione [OSCURATO:PERSONA]. Sussistevano, infatti, tutti i requisiti di legge per il subentro degli enti territoriali nella posizione precedente occupata dall’organo commissariale. Una volta terminata la gestione commissariale emergenziale, le potestà e le responsabilità di portare a compimento gli interventi avviati, nonché di far fronte alle conseguenze degli stessi, erano stati trasferiti all’amministrazione ordinariamente competente. La «successione» trovava la sua regola fondamentale nell’art.1, comma 422, nella legge n. 147 del 2013, come interpretata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 8 del 2016. Inoltre, le ordinanze della Protezione civile sono «libere», sicché tali provvedimenti, pur non contenendo disposizioni generali ed astratte, dovevano formare oggetto della scienza diretta del giudice, in base al principio «iura novit curia». 7RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 1.1.Il motivo è fondato. 1.2. Invero, va confermata la parte della motivazione della sentenza di appelloche ha evidenziato l’in esistenza dei presupposti della concessione traslativa, nel senso che i poteri espropriativi non erano stati conferiti, per norma di legge o atto amministrativo, all’ATI, costituita dalle società [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria, e dalle società mandanti, Iaboni S cavi, in fallimento, e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 1.3. Infatti, per questa Corte, con orientamento ormai consolidato, l'istituto della concessione di opera pubblica, ove vi sia una espressa previsione normativa, è caratterizzato dal trasferimento, in tutto o in parte, al concessionario delle funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente e necessarie per la realizzazione dell'opera, non avendo il concedente, di regola, alcun potere di ingerenza su di essa e conservando esclusivamente un potere di controllo, nell'interesse pubblico, le cui ripercussioni si esauriscono nel rapporto con il concessionario. Ne deriva che, subentrando il concessionario al concedente nella titolarità e nella conduzione della procedura ablativa (che compie in nome proprio, sia pure come organo indiretto dell'Amministrazione), è il primo, e non il secondo, il soggetto tenuto a rispondere direttamente ed esclusivamente dei danni cagionati a terzi dall'opera pubblica e delle obbligazioni strumentalmente preordinate alla sua esecuzione, sia che gli stessi derivino da attività legittima, sia (ed a maggior ragione, atteso anche il carattere personale della relativa responsabilità) che derivino da illecito aquiliano (anche se la colpa sia riferibile al concedente nella predisposizione del progetto e nell'imposizione delle direttive, ciò potendo rilevare esclusivamente nei rapporti interni derivanti dalla concessione, ai fini di un'eventuale rivalsa), salvo che l'illecito non sia attribuibile anche a fatti propri 8RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dell'Amministrazione concedente, i quali, però, non possono consistere nella illegittimità (e conseguente annullamento) del decreto di occupazione di urgenza in base al quale il concessionario abbia proceduto alla distruzione o radicale trasformazione del bene occupato, perché l'autorità munita del potere di emettere i provvedimenti ablatori non è parte del procedimento di espropriazione, nell'ambito del quale rientra la pretesa risarcitoria azionata dal proprietario (Cass., sez.un., 28 giugno 2018, n. 17190; Cass., sez. 1, 14 giugno 2016, n. 12260; Cass., sez. un., 23 novembre 2007, n. 24397; Cass., sez. 1, 13 luglio 2004, n. 12958; Cass., sez. 1, 3 aprile 2003, n. 5123). 1.4.Il concessionario, dunque, agisce in nome proprio, in base ad una specifica norma di legge, in attuazione del principio di legalità (Cass., sez. 2, 15 gennaio 2019, n. 815; Cass., sez. 1, 28 ottobre 2011, n. 22523), divenendo unico titolare di tutte le obbligazioni, anche per un principio di «armonizzazione dell’attività materiale e delle attività amministrative» che colora la delega, oltre che per aver perseverato nel conservare il possesso dell’immobile anche dopo la scadenza del termine di occupazione legittima (Cass., sez.un., 23 novembre 2007, n. 24397, in motivazione), mentre il concedente mantiene esclusivamente un potere di controllo sull’attività del concessionario, che risponde dei danni cagionati a terzi sia per attività legittima, sia per illecito aquiliano. Al contrario, la mera attribuzione ad un soggetto dell’incarico di provvedere, per conto dell’ente pubblicoaffidante, all’espletamento delle procedure amministrative, tecniche e finanziarie per il perfezionamento delle espropriazioni, non è sufficiente a configurare l’istituto della concessione traslativa, essendo necessario, in ogni caso, che l’attribuzione all’affidatario dei poteri espropriativi e l’accollo da parte sua degli obblighi indennitaria siano previsti, in 9RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio osservanza del principio di legalità, da una legge che espressamente permetta un tale trasferimento di poteri, in quanto non è consentito alla PA disporne a sua discrezione e sollevarsi in tal modo dalle responsabilità che l’ordinamento le attribuisce ( Cass., 12 maggio 2017, n. 11917; Cass., 28 maggio 2014, n. 11902). 1.5.È possibile solo un’azione di rivalsa del concessionario nei confronti del concedente, tranne le ipotesi in cui si individui una precisa colpa anche del concedente nella predisposizione del progetto e nell’imposizione delle direttive o anche nell’omesso controllo (Cass., sez. 1, 13 luglio 2004, n. 12958, in motivazione). 1.6. Va anche aggiunto che parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell’indennità verso il proprietario espropriato, e, come tale, legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest’ultimo proposto, è il soggetto espropriante, vale a dire quello a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione, anche nell’ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell’opera pubblica, nella quale deve ugualmente aversi riguardo, a detti fini, esclusivamente a l soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell’espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna, siano stati conferiti il potere ed il compito di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriativi, ed addossati i relativi oneri (Cass., 20 maggio 2016, n. 10530; Cass., 18gennaio 2013, n. 1242). 2. Nella specie, però, la Corte d’appello, con piena valutazione di fatto, ha escluso la sussistenza dei presupposti della concessione traslativa.Il giudice di merito, infatti, ha evidenziato che i lavori sono stati effettuati dall’ATI in nome dell’amministrazione («in particolare, 10RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dell’art.11 [OSCURATO:PERSONA] di Appalto dei predetti lavori di cui al verbale di affidamento degli stessi ad opera della predetta ATI, risulta che quest’ultima provvederà in nome e per conto dell’amministrazione alla occupazione di urgenza e alla espropriazione o asservimento dei cespiti occorrenti per la realizzazione delle opere»). 3. L’errore, cui però è incorsa la Corte territoriale, riguarda l’individuazione della legittimazione passiva, in quanto, proprio tenendo conto della complessa normativa, anche regionale, oltre che di quella relativa alla disciplina della protezione civile, emerge che l’unico soggetto legittimato passivamente è la regione [OSCURATO:PERSONA], e non la Presidenzadel Consiglio dei Ministri o il Commissariodelegato dalla stessa all’espletamento dei lavori urgenti, in quanto tale ultimo organo opera esclusivamente nel periodo che va dalla dichiarazione dello stato emergenza a quello che ne determina la cessazione, subentrando poi le amministrazioni ordinariamente competenti. 4. L’approccio deve muovere dalle disposizioni della allora vigente legge sulla protezione civile n. 225 del 1992, ove sono indicati gli organi preposti alla dichiarazione dello stato di emergenza ed all’espletamento di tutti gli adempimenti necessari per il superamento della stessa. L’art.2, comma 1, lettera c, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), stabilisce che «ai fini dell’attività di Protezione civile gli eventi si distinguono in: […] c) calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo». 11RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 4.1. L’art. 5 della legge n. 225 del 1992 (Stato di emergenza e potere di ordinanza), prevede, al comma 1,che «[a]l verificarsi degli eventi di cui all’art.2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidentedel Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’art. 1 , comma 2, del Ministro per il coordinamento della Protezione civile, deliberano lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti». Il comma 2 dell’art.5, della legge n. 225 del 1992, così dispone: «Per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguente alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,13,14,15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico». Ciò che più rileva, però, è il comma 4 dell’art.5 della legge n. 225 del 1992, il quale stabilisce che «il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’art. 1 , comma 2, il Ministroper il coordinamento della Protezione civile, per l’attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo , può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell’incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio», conla precisazione, al comma 5, dell’art. 5, per cui «le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivati». 4.2. Nella versione dell’art. 5, della legge n. 225 del 1992, in vigore dal 14 luglio 2012, si prevede al comma 1-bische «la durata 12RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni». Allo stesso modo, l’art.5, comma 4, della legge n. 225 del 1992, nella versione successiva a quella originaria, dispone che «il capo del Dipartimento della Protezione civile, per l’attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del servizio nazionale della Protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinando le attività e impartendo specifichedisposizioni operativ e »; prosegue la norma nel senso che «qualora il Capo del dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell’incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell’incarico. Le funzioni del Commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggett i ai controlli previsti dalla normativa vigente». Si chiarisce dunque che le funzioni del Commissario delegato sono temporanee. Al comma 4-ter si stabilisce, poi, che «almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il capo del Dipartimento della Protezione civile emana, di concerto con il Ministerodell’economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell’amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all’evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l’inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di 6 mesi 13RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio non prorogabile e per i soli interventi connessi all’evento, disposizione derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi». Diventa poi operativa una contabilità speciale, onde assicurare all’amministrazione ordinaria che subentra nei rapporti stipulati dal Commissariodelegato, la necessaria liquidità di spesa. L’art.5, comma 4-quater , della legge n. 225 del 1992, a tal fine prevede che «con l’ordinanza di cui al comma 4-ter può essere individuato, nell’ambito dell’amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l’emergenza in questione per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo indeterminato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter, e comunque non superiore a 36 mesi»; con la previsione che «per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all’ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione». Effettivamente, dunque, il Commissariodelegato alla gestione di emergenza di Protezione civile è un organo temporaneo o provvisorio, la cui giuridica esistenza viene meno con la fine dello stato di emergenza anteriormente dichiarato. Proprio per tale ragione, per consentire alle amministrazioni subentranti di far fronte agli impegni e alle spese derivanti dall’attività svolte e dalle iniziative assunte dal Commissario delegato, l’amministrazione può avvalersi delle risorse relative alla contabilità speciale intestata all’organo commissariale. 14RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 4.3. Quanto appena riportato, trova conforto nell’art.1, comma 422, della legge n.147 del 2013 e nella sua interpretazione fornita dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 8 del 2016. In particolare, l’art. 1 , comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014 - ), - comma poi abrogato con la legge n. 1 del 2018, che ha istituito la nuova protezione civile - , statuisce che «alla scadenza dello stato di emergenza,le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell’art. 5, commi 4 - ter e 4 - q uater , della legge 24 febbraio 1992, n.225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell’art. 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all’art. 5 - bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell’art.5 della citata legge n. 225 del 1992», con la precisazione che «le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell’art. 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati». Come si vedrà, i commissari delegati per la gestione del territorio limitrofo al fiume Sarno sono stati scelti d’intesa con la regione [OSCURATO:PERSONA], sicché l’ultima parte della norma sopra indicata, è stata pienamente rispettata. 4.4. L’esatta interpretazione dell’art.1, comma 422, della legge n. 147 del 2013, è stata fornita dalla Corte costituzionale, con la sentenza n.8 del 2016. 15RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] costituzionale ha, infatti , affermato che «con la dichiarata cessazione della emergenza, per un verso, viene effettivamente meno la struttura commissariale che l’ha gestita e, per altro verso, nei rapporti da questa posti in essere, ragionevolmente è chiamato a subentrare l’ente territoriale ordinariamente competente, in virtù di un radicamento sia spaziale che funzionale (alle esigenze dell’ente stesso) dei rapporti in questione». Ha precisato, infatti, la Cortecostituzionale che «quanto al primo profilo, va rilevato che è pur vero (come deducono le ricorrenti) che gli atti dei commissari delegati a fronteggiare emergenze di Protezione civile “possono qualificarsi come atti dell’amministrazione centrale dello Stato […] finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali” […]. Vero è anche, però, che la funzione statale, che qui viene in rilievo, è una funzione temporanea, che si origina e si elide (nasce e muore) in ragione, rispettivamente, dell’insorgere e del cessare della situazione di emergenza». Pertanto, prosegue la Corte costituzionale «il venir meno della struttura commissariale, per il cui tramite lo Stato ha in concreto esercitato la funzione emergenziale, integra dunque il presupposto di una necessitata successione nei rapporti da questa posti in essere, che risultino ancora in atto, la cui riconduzione al fenomeno della successione universale èscelta legislativa non incongrua rispetto alle premesse che la sorreggono. I rapporti implicati da tale successione, infatti, sono correlati all’esercizio di una competenza che si è dispiegata su un tessuto fattuale (sociale ed economico) e giuridico, quello afferente al territorio inciso dalla situazione emergenziale, sul quale - in assenza di detta situazione (e, dunque, non solo in via ordinaria, ma anche a fronte di eventi calamitosi di minor rilevanza: 16RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio lettere a e b del comma 1dell’ art. 2 della legge n. 225 del 1992) - opera l’ente territorialmente competente secondoil normale assetto delle attribuzioni costituzionali (legislative, regolamentari e amministrative). Ed è perciò ragionevole che le conseguenze (sia fattuali che) giuridiche, che residuano alla cessazione dello stato di emergenza e insistono ancora sull’anzidetto assetto territoriale, siano governate nuovamente in base all’ordinario sistema di competenze». Del resto, continua la Corte costituzionale «come si evince dal disposto di cui ai commi 4-ter e 4 - quater dell’ art. 5 della legge n. 225 del 1992, il subentro delle regioni ordinariamente competentiin rapporti giuridici sorti nella fase dell’emergenza, e nei processi pendenti ad essi relativi, è accompagnato, infatti, dal parallelo subentro degli stessi enti territoriali nella contabilità speciale, già intestata al Commissario delegato o al soggetto altrimenti individuato (divertente un ruolo di rappresentante) dell’ente subentrante». 5. L’incipitè costituito dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 aprile 1995 (Immediati interventi per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nel bacino idrografico del fiume Sarno), il quale ravvisa l’opportunità «di nominare un commissario delegato cui affidare l’adozione, anche in deroga alle disposizioni vigenti, dei provvedimenti necessari per la realizzazione degli obiettivi citati». Viene dunque nominato commissario delegato il dott. [OSCURATO:PERSONA], prefetto di Napoli. Con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2003 n. 3270 (Ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno), «acquisita l’intesa della regione [OSCURATO:PERSONA]», si è 17RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio provveduto alla nomina del generale [OSCURATO:PERSONA] quale commissario-delegato per il superamento dell’emergenza. Con l’OPCM del 20 giugno 2011, n.3948, si è previsto, all’art. 6, che «a far data dal 1°luglio 2011 il provveditore interregionale per le opere pubbliche per la [OSCURATO:PERSONA] ed il Molise subentra al generale [OSCURATO:PERSONA] nelle funzioni di commissario delegato». Nel frattempo, l’art. 33 della legge regionale [OSCURATO:PERSONA] del 30 gennaio 2008, n.1, dispone che «in relazione alla cessazione dello stato di emergenza, alla scadenza dei regimi commissariali per l’emergenza idrogeologica e per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque e del fiume Sarno […] le stesse funzioni sono esercitate dall’Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS), istituita con legge regionale 12 novembre 2004, n.8». Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2012, n. 4016, viste «le note del Presidente della regione [OSCURATO:PERSONA] del 2 gennaio 2012 e del commissario delegato del 17 e 27 gennaio ed 8 marzo 2012» si è disposto all’art.2 che «a far data dal 1°gennaio 2012 il commissario dell’Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS) subentra nelle funzioni di commissario delegato al provveditore interregionale alle opere pubbliche per la campagna del Molise». Con l’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile (Ocdpc) n.75 del 5 aprile 2013 (disposizioni per favorire il subentro dell’agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS) nelle iniziative per il completamento delle attività legate alle criticità socio-economico-ambientale nel bacino del fiume Sarno), si è previsto, «acquisita l’intesa della regione [OSCURATO:PERSONA]» e «vista la nota dell’assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla Protezione civile della regione [OSCURATO:PERSONA]», che «a decorrere dal 1 gennaio 2013, l’Agenzia regionale campana per la difesa del suolo 18RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio (ARCADIS) è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità di natura socio- economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno». Soprattutto, si è disposto che «per i fini di cui al comma 1, il commissario dell’agenzia regionale campana per la difesa del suolo della regione [OSCURATO:PERSONA] (ARCADIS) è individuatoquale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi, e provvede alla ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla regione [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate». Ovviamente, anche in tale caso, si prevede una disponibilità finanziaria per l’ARCADIS, sicché all’art.1, comma 5, dell’ordinanza del Capo del dipartimento di Protezione civile n. 75 del 2013, si stabilisce che «al fine di consentire l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza il commissario dell’agenzia regionale campana per la difesa del suolo della regione [OSCURATO:PERSONA] (ARCADIS) provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 3087, che viene allo stesso intestata per 24 mesi […] constatata la necessità del perdurare della contabilità speciale in relazione al crono programma e dello stato di avanzamento degli interventi». La regione [OSCURATO:PERSONA] è poi subentrata nelle funzioni prima svolte dall’ARCADIS, riacquistando così la propria originaria competenza in materia di governo del territorio di difesa dei suoli. Ciò emerge dall’art.4, comma 3, della legge regionale [OSCURATO:PERSONA] n. 38 del 2016, ove si sancisce che «a decorrere dalla data del 19RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio provvedimento di cui al comma 5, lettera b), l’agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS), di cui all’art.5, comma 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n.8 […] è soppressa». A questo punto, l’art.4, comma 5, lettera b, della legge regionale [OSCURATO:PERSONA] del 23 dicembre 2016, n.38, prevede che «con successive delibere, da approvare entro 90 giorni dal provvedimento di cui al comma 4, la giunta regionale: […]b) dispone l’attribuzione delle attività, delle iniziative, dei progetti di cui ARCADIS è titolare e il conseguente trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie di ARCADIS all’ARPAC, all’AcaMIR, ovvero all’amministrazione regionale o ad altri enti strumentali della regione nonché il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi già nella titolarità di ARCADIS». 6. È vero, poi, che l’art. 1 comma 122 della legge n. 147 del 2013, è stato abrogato dal nuovo codice della Protezione civile di cui alla legge 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) , con l’art. 48, comma 1 , lettera n), ma le disposizioni transitorie hanno consentito la prosecuzione di efficacia delle precedenti disposizioni fino all’attuazione della nuova legge(cfr. art. 50 della legge n. 1 del 2018 «1.Fino all’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attività, deliberazioni, atti o provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore»). Del resto, nella specie, la presa di possesso da parte dell’amministrazione è avvenuta il 10 novembre 2008 e l’emissione del decreto di espropriazione è del20 marzo 2012, quindi ben prima dell’entrata in vigore del nuovo codice della Protezione civile, che non trova qui applicazione. 20RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 7. Risulta, poi,del tutto in termini – sebbene riferita alla Regione Calabria -una recente sentenza di questa Corte con cui si è chiarito che, in tema di successione tra enti pubblici, all'Ufficio del "Commissario delegato per il definitivo superamento del contesto di criticità dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Calabria", già previsto dall'art. 5 della l. n. 225 del 1992 (nel testo ratione temporis vigente) e soppresso in virtù di o.p.c.m. n. 4011 del 2012, è subentrata, in tutti i rapporti sostanziali attivi e passivi già facenti capo alla struttura commissariale, compresi i procedimenti giurisdizionali pendenti, la Regione Calabria, avendo quest'ultima, quale ente territoriale ordinariamente competente, partecipato alla designazione - così soddisfacendo la condizione prevista per il subentro ai sensi dell'art. 1, comma 422, secondo periodo, della l. n. 147 del 2013 - del titolare dell'Ufficio in questione, mediante indicazione dei nominativi dei soggetti ritenuti idonei per lo svolgimento dell'incarico (Cass., sez. L, 18 ottobre 2023, n. 28970). Nel caso concreto, la soppressione dell’organo statale, e la nomina di [OSCURATO:PERSONA] delegati di intesa con la regione (come previsto dall’art. 2 della legge n. 225 del 1992), è avvenuta con una serie di O.P.C.M. che hanno sostituito ad esso un organo strumentale della Regione [OSCURATO:PERSONA], e soprattutto con l’O.P.C.M. n. 75/2013, che ha previsto proprio che l’Agenzia regionale ARCADIS avrebbe posto in essere le «iniziative finalizzate al subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi». Al contrario di quanto affermato dalla Corte d’appello, sussiste quindi, nella specie, la legittimazione passiva esclusiva della Regione [OSCURATO:PERSONA]. 8. Con il secondo motivo di ricorso principale la ricorrente deduce la «violazione del combinato disposto degli articoli 195, terzo comma, e 201, primo e secondocomma c.p.c., nonché dell’art. 111, 21RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio secondo comma, costituzione e del generale principio del contraddittorio processuale, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, c.p.c.». In particolare, il giudice d’appello si è limitato ad aderire alle conclusioni del CTU, senza tenere alcun modo conto dei rilievi specifici che sarebbero stati rivolti alla relazione del CTU dal consulente tecnico di parte convenuta, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna risposta da parte del consulente tecnico d’ufficio. 9. Con il motivo di ricorso incidentale condizionato gli attori controricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno chiesto «in via del tutto subordinata e per la sola denegata ipotesi in cui la Corte di cassazione adita dovesse accogliere il primo motivo del ricorso avverso e dichiarare la carenza di titolarità e/o di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la titolarità e/o la legittimazione passiva della regione [OSCURATO:PERSONA], […] che la stessa Corte di legittimità cassi la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1236/2019 nella parte in cui-al punto 3 del dispositivo (“3. Rigetta le domande formulate da parte attrice nei confronti della regione [OSCURATO:PERSONA]”), ha respinto le domande dei signori Amendola nei confronti della regione [OSCURATO:PERSONA] e non ha condannato quest’ultima al deposito presso il MEF -servizio depositi (previa detrazione di quanto già eventualmente versato) in favore dei signori Adelaide, Enrico e [OSCURATO:PERSONA] degli importi per i titoli indicati al capo 1 del dispositivo della medesima sentenza impugnata n. 1236/2019 e, dunque, della somma di euro 93.350,83 a titolo di indennità di esproprio, asservimento e occupazione legittima, sia per perdita della proprietà, sia per la diminuzione di valore della proprietàresidua, oltre interessi compensativi al saggio legale sulla maggior somma riconosciuta rispetto alla stima effettuata in sede amministrativa dal giorno dell’espropriazione alla data del deposito, ovvero, in via ulteriormente subordinata, nella 22RG 30622/2019 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio diversa somma che dovesse risultare dovuta ai signori Amendola per i suddetti titoli». 10. Il secondo motivo di ricorso principale (determinazione dell’indennizzo in favore dei privati) è, di conseguenza, assorbito in quantoalla sua decisione la Presidenza del Consiglio non ha interesse alcuno, stante il riconosciuto difetto della sua legittimazione passiva. Come pure è assorbito il ricorso incidentale (rigetto della domanda dei privati nei confronti della Regione), dovendo l’accoglimento di tale domanda essere effettuato dal giudice di rinvio, in conseguenza della cassazione della pronuncia di appello, in relazione alla responsabilità dello Stato. Tale giudice di rinvio dovrà anche determinare,in conseguenza di questa pronuncia rescindente, l’indennizzo da porsi a carico della Regione, tenendo conto delle difese da questa proposte. Del resto, è significativo che tale ricorso incidentale non rechi l’indicazione di alcun vizio specifico della sentenza, essendo conseguenziale all’accoglimento del ricorso principale in punto di legittimazione, al quale è stato subordinato
Sentenza Cassazione n. 12018/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris