CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23293/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: [OSCURATO:PERSONA] DE L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale dc$ L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame dt L'Aquila, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha accolto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagata - unitamente ad altri soggetti - per il delitto di tentata estorsione aggravata, annullando l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Sulmona del 15 settembre 2022 con la quale era stata applicata la misura cautelare coercitiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nonché le misure interdittive dall'esercizio della professione di avvocato e dal potere di contrattare con la P.A. La vicenda oggetto di indagini riguardava alcuni incontri, sollecitati dalla proprietaria di un manufatto oggetto di provvedimento amministrativo di demolizione (per il quale era stata condannata in via definitiva in sede penale per occupazione arbitraria di suolo pubblico, con conseguente obbligo di risarcimento del danno alla p.a.), finalizzati a raggiungere un'intesa transattiva nella pendenza del giudizio amministrativo, riguardante l'impugnazione della delibera del Comune che aveva rigettato una precedente proposta di analogo contenuto; in quel contesto alcuni pubblici amministratori, anche con il contributo della ricorrente, avevano condizionato la conclusione dell'accordo transattivo al pagamento delle competenze professionali dovute dal Comune alla Liberatore. Il Tribunale del riesame aveva escluso la gravità indiziaria, risultando dalle indagini che la richiesta era stata formulata per evitare rilievi in sede contabile a carico degli amministratori per la conclusione della transazione e che le modalità degli incontri, uno di essi avvenuto nella sala consiliare, portavano ad escludere alcuna finalità costrittiva illecita, peraltro in difetto di espresse minacce (non rilevando la prospettazione dell'imminente esecuzione dell'ordine di demolizione, legata alle diffide rivolte all'amministrazione da altri proprietari controinteressati); aveva altresì escluso il profilo delle esigenze cautelari in ragione dell'insussistenza di concreti elementi di pericolo di inquinamento probatorio (risultando decisivo il materiale acquisito attraverso registrazioni degli incontri effettuati dalla persona offesa), così come per l'inesistente pericolo di reiterazione criminosa considerate l'incensuratezza della ricorrente, l'assenza di finalità personali di profitto e di concreta capacità di influenza sulle persone offese, oltre che la mancanza di condotte successive al fatto, sintomatiche di una qualche inclinazione a delinquere. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale d$ L'aquila deducendo con il primo motivo, vizio di motivazione, in relazione alla carenza di adeguata motivazione per superare le valutazioni di gravità indiziaria operate dall'ordinanza genetica. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.274 e 275 cod. proc. pen., e vizio della motivazione in relazione alla .dichiarata insussistenza delle esigenze cautelari, in contrasto con gli elementi di fatto della vicenda, espressivi dei pericoli di inquinamento probatorio e reiterazione criminosa. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I.n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, oltre che manifestamente infondati. 1.1. Il primo motivo, pur dichiarando di ispirarsi ai principi che delimitano l'ambito dei motivi di ricorso proponibili in sede di impugnazione dei provvedimenti del Tribunale del riesame, di fatto si traduce in una mera ricostruzione alternativa di singoli aspetti della vicenda, tratta da una diversa lettura degli indizi incentrata, peraltro, su una valutazione in diritto errata. Ritiene, infatti, il P.M. ricorrente che la richiesta della Liberatore e degli amministratori comunali, diretta al pagamento delle somme relative alle spese legali sostenute dall'amministrazione per giungere alla definizione transattiva dei giudizi pendenti, non fosse corrispondente alla pretesa eventualmente azionabile dal titolare di quel credito in quanto certamente esorbitante, rispetto alla misura delle spese liquidate dal giudice penale; ma in tal modo non si tiene conto né del riferimento espresso nell'ambito della proposta transattiva, emergente dalle intercettazioni, ad una pluralità di giudizi, in sede sia penale che amministrativa, né del pacifico principio per cui la misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice, contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese e agli onorari di causa, e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti, in ragione del diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari (che riposa, per il cliente, nel contratto di prestazione d'opera, mentre per la parte soccombente discende dal principio di causalità, considerata altresì l'inefficacia nei confronti dell'avvocato della sentenza che ha provveduto alla liquidazione delle spese, in quanto non parte del giudizio: Sez. civ. 6, n. 25992 del 17/10/2018, Rv. 650879 - 01). 1.2. Il secondo motivo che lamenta l'apparenza della motivazione è formulato in termini del tutto generici e apodittici, poiché non individua né gli elementi di fatto concreti e specifici da cui dovrebbe trarsi l'attualità del pericolo di inquinamento probatorio, né gli aspetti della condotta e della personalità della ricorrente attestanti il pericolo di reiterazione, affidandosi anche in questa sede ad una rivalutazione di singole circostanze fattuali senza alcuna evidenza di prognosi sul rischio di reiterazione, che non supera la valutazione logica condotta dal Tribunale del riesame.