CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2025
Cassazione n. 17997/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 12467-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta ta e dife sa d a gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente– AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata– avverso lasentenzan. 348/2023 della [OSCURATO:PERSONA] GRADO dellaTOSCANA, depositat a il 12/4/2023 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del29/5/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] LaCorte di giustizia tributaria di secondo grado de lla Toscana , con la sentenza indicata in epigrafe,respingeva l'appello del Consorzio di Bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia n. 90 /20 19 della Commissione tributaria provinciale di Sienacon cui era stato accoltoil ricorso di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. avverso cartell a esattorial e per mancato pagamento dei contributi consortili2014. Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale il Consorzio di Bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L . resist e con controricorso , Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo il Consorzio ricorrente denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, e «dei principi sull’onere della prova nella materia della contribuenza di bonifica»per avere i Giudici d’appello ritenuto inutilizzabili i documenti prodotti dal Consorzio in appello ( tra i quali piano di classifica, perimetro di contribuenza, piano di riparto), rilevanti e decisivi per dimostrare la legittimità della pretesa contributiva. 1.2. Le doglianze sono fondate. 1.3. V a premesso che ai sensi dell'articolo 58, co mma 2 , d.lgs. 546/1992, nel giudizio tributario, è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello. 1.4. Questa disposizione è stata fatta oggetto di costante interpretazione da parte di questa Corte di legittimità, la quale ne ha evidenziato la specialità rispetto a quanto diversamente disposto, per il giudizio civile ordinario, dall'ultimo comma dell'articolo 345 del codice di rito. 1.5. Si è così affermato che l'articolo 58 in esame consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza (cfr. Cass. n. 22776/2015; conf. Cass. n. 18907/2011). 1.6. Ciò posto, il giudice di primo grado aveva ritenuto tardivamente costituito in giudizio il Consorzio, rilevando che aveva dunque mancato di produrre la documentazione nel termine minimo di 20 giorni prima dell'udienza fissata (come previsto dall'art. 32 D.Lgs. n. 546/1992). 1.7. I Giudici d’appello hannoquindi confermato la pronuncia sul punto, sancendol'inammissibilità della produzione, anche in appello, dei suddetti documenti 1.8. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, tuttavia, nel processo tributario, i documenti irritualmente prodotti in primo grado possono essere acquisiti nel grado di appello ed esaminati per la decisione se la parte si costituisce tempestivamente e provvede al rinnovo del deposito degli stessi secondo le formalità di legge (cfr. Cass. n n. 9635 / 2024 , 18103/2021,26115/2020) 1.9. Pertanto, i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado, vanno esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale Giudice in quanto prodotti entro il termine perentorio sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, applicabile anche al giudizio di appello. 1.10. Ne consegue che anche l'eventuale irritualità della produzione documentale in prime cure non ne precludeva affatto - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di seconde cure -la successiva produzione nel giudizio di appello. 1.11. Nel caso che occupa, dunque, il Consorzio ben avrebbe potuto produrre la documentazione rivolta a dimostrare l’esistenza e l’approvazione del piano di classifica, del perimetro di contribuenza, del piano di riparto, nonché leattività svolte a beneficio dei terreni dei consorziati. 1.12. Alla luce di quanto precede la Commissione tributaria regionale non ha fatto buon governo dei principi di diritto affermati da questa Corte nella sua consolidata giurisprudenza, rigettando l’appello del Consorzio proprio sul presupposto della mancanza di «prova(per le anzidette ragioni circa l’inutilizzabilità degli atti stante la tardività della costituzione dell’ente impositore ) circa la adozione del piano generale di bonifica e del piano di classifica e del perimetro dicontribuenza, la cui presenza avrebbe legittimato l’inversione dell’onere probatorio». 2. L’accoglimento del primo motivo determina, quindi, l’assorbimento del secondo e del terzo motivo (circa la violazione dei principi sull’onere della prova nella materia della contribuenza di bonifica e l’omesso esame di «documenti e fatti decisivi, come il Piano di Classifica, il Perimetro di Contribuenza, la [OSCURATO:PERSONA] e il Piano delle attività 2014, che avrebbero dimostrato la legittimità della pretesa contributiva»). 3. Il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovoesame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella came