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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02999/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14405-2020 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 97591110586, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 626/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 05/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 14405 sez.

MT - ud. 16-12-2021 -2- Rg 14405/2020 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 626/2020 la CTR del Lazio ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso promosso dal contribuente contro la cartella di pagamento a quest'ultimo notificata, relativa all'omesso versamento del contributo unificato, in relazione ad un procedimento civile di opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, promosso davanti al giudice di pace di Roma, riguardante il pagamento di sanzioni amministrative.

La CTR aveva ritenuto che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, introdotto sia nella forma del ricorso ex L. n. 698 del 1981 e sia in quella dell'atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, fosse comunque da considerare esente dal pagamento del contributo unificato, essendo la legge istitutiva del contributo unificato non applicabile retroattivamente alla cause già in corso al momento della sua entrata in vigore.

Avverso la sentenza di appello, il Ministero ha proposto ricorso per Cassazione, svolgendo tre motivi di impugnazione.

Il contribuente, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, è rimasto intimato.

Diritto [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, in relazione all'ad. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR ritenuto applicabile l'esenzione prevista per i procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa anche all'opposizione all'esecuzione che riguardi crediti derivanti da sanzioni amministrative.

Con un secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'ad 18 comma secondo lett d) del D.Lgs. n. 546 del 1992 per aver aderito in modo acritico alla decisione di primo grado e per aver ritenuto assorbite le i contestazioni mosse dall'Amministrazione in merito all'indeterminatezza del ricorso per genericità della domanda correlate alla mancata allegazione di copia dell'atto opposto.

Con un terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art 20 D.Lgs. n. 472/1997 per avere la CTR ritenuto prescritto il credito erariale senza considerare che l'obbligo di versamento del contributo unificato è soggetto ad un termine di prescrizione decennale ex art 2946 c.c.

Per priorità logico giuridica deve essere esaminato il secondo motivo di ricorso con cui l'Amministrazione finanziaria si duole della mancata pronuncia in merito ad una questione che era stata espressamente devoluta.

In particolare, l'Amministrazione si lamenta che il giudice di appello non abbia rilevato l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza della domanda e per mancata allegazione del provvedimento impugnato con conseguente limitazione della propria attività difensiva.

La censura è inammissibile per difetto di specificità.

L'amministrazione pur riproducendo il motivo di doglianza fatto valere dinanzi alla CTR non riporta il contenuto del ricorso introduttivo né lo allega onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nella specie, non risulta essere accaduto.

Il primo motivo di ricorso è invece fondato.

Si deve subito precisare che il presente giudizio risulta avere ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento relativa al pagamento del contributo unificato, notificata al contribuente in relazione a un giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, promosso, nel 2009, contro una cartella esattoriale, riguardante importi dovuti a titolo di sanzioni amministrative.

Com'è noto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, comma 1, prevede che "Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura....".

Nel disciplinare il giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 10, inizialmente stabiliva che "Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta".

La L. n. 191 del 2009, art. 2, comma 212 (in vigore dal 01/01/2010) ha, poi, apportato importanti modifiche al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, introducendo, tra l'altro, il comma 6 bis, secondo il quale "Nei procedimenti di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'art. 30 del presente testo unico".

E il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, ha abrogato l'intero L. n. 689 del 1981, art. 23.

A partire dal 2010, dunque, i giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione sono assoggettati al pagamento del contributo unificato.

Alla presente controversia si applica comunque la disciplina previgente, tenuto conto che la fattispecie attiene a un'iscrizione a ruolo effettuata nel corso dell'anno 2009.

Dal combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, comma 1, e della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 10, applicabili ratione temporis, si ricava, dunque, che, al tempo dell'iscrizione a ruolo della causa in questione, il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione non era soggetto al pagamento del contributo unificato.

Secondo la sentenza impugnata, la legge istitutiva del contributo unificato del 23.12.2009 nr 191 art 2 non troverebbe applicazione retroattiva con riferimento alle cause già in corso alla data della sua entrata in vigore.

Nella fattispecie, tuttavia, va applicato il principio affermato da questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 13 novembre 2017, n. 26717; Cass 2018 nr 33113), secondo cui l'esenzione dal contributo unificato per le cause di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, prima della modifica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, con decorrenza dal primo gennaio 2010, con l'introduzione del comma 6 bis ad opera del succitato L. n. 191 del 2009, art. 2, comma 212, lett. b), n. 2, deve intendersi riferita alle cause propriamente concernenti le opposizioni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, in conformità all'indirizzo costante secondo cui le norme tributarie che dispongono agevolazioni o esenzioni sono norme di stretta interpretazione.

Il terzo motivo è parimenti fondato.

Questa Corte (Cass. n. 5994/2012 e n. 9840/2011) ha avuto modo di statuire che il contributo unificato ha natura di "tributo erariale", che la parte è tenuta a versare detto contributo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, per finanziare le spese che l'amministrazione della Giustizia deve sopportare per la trattazione e la decisione della controversia, e che "anche l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 T.U.S.G., comma 1-quater, ha natura di obbligazione tributaria (in questo senso, Cass., Sez. 6 - 1, n. 15166 del 11/06/2018): sia perché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato (c.d.

"doppio contributo") presuppone normativamente l'obbligo di versare il "primo" contributo unificato e, quindi, partecipa della natura di esso; sia perché il versamento di un "ulteriore" importo del contributo unificato assolve la funzione di ristorare l'amministrazione della giustizia dall'aver essa dovuto impegnare le limitate risorse dell'apparato giudiziario nella decisione di una impugnazione non meritevole di accoglimento (ciò non esclude, tuttavia, che l'obbligo di pagamento del doppio contributo abbia altresì una funzione preventivo-deterrente - e, quindi, vagamente sanzionatoria - nei confronti della parte che, avendo già ottenuto la decisione della causa dal giudice di primo grado, non se ne accontenti, ma adisca infondatamente il giudice superiore) (Cass 2020 nr 23882).

Da tali considerazioni discende che l'obbligo di pagamento non può che essere soggetto al termine di prescrizione decennale.In conclusione, in accoglimento del primo e del terzo motivo, inammissibile il secondo, la pronuncia impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente.

In considerazione della peculiarità delle tematiche trattate, le spese di lite dell'intero giudizio vanno integralmente compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso del contribuente.

Compensa le spese dell'i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14405-2020 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 97591110586, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 626/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 05/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 14405 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- Rg 14405/2020 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 626/2020 la CTR del Lazio ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso promosso dal contribuente contro la cartella di pagamento a quest'ultimo notificata, relativa all'omesso versamento del contributo unificato, in relazione ad un procedimento civile di opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, promosso davanti al giudice di pace di Roma, riguardante il pagamento di sanzioni amministrative. La CTR aveva ritenuto che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, introdotto sia nella forma del ricorso ex L. n. 698 del 1981 e sia in quella dell'atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, fosse comunque da considerare esente dal pagamento del contributo unificato, essendo la legge istitutiva del contributo unificato non applicabile retroattivamente alla cause già in corso al momento della sua entrata in vigore. Avverso la sentenza di appello, il Ministero ha proposto ricorso per Cassazione, svolgendo tre motivi di impugnazione. Il contribuente, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, è rimasto intimato. Diritto [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, in relazione all'ad. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR ritenuto applicabile l'esenzione prevista per i procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa anche all'opposizione all'esecuzione che riguardi crediti derivanti da sanzioni amministrative. Con un secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'ad 18 comma secondo lett d) del D.Lgs. n. 546 del 1992 per aver aderito in modo acritico alla decisione di primo grado e per aver ritenuto assorbite le i contestazioni mosse dall'Amministrazione in merito all'indeterminatezza del ricorso per genericità della domanda correlate alla mancata allegazione di copia dell'atto opposto. Con un terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art 20 D.Lgs. n. 472/1997 per avere la CTR ritenuto prescritto il credito erariale senza considerare che l'obbligo di versamento del contributo unificato è soggetto ad un termine di prescrizione decennale ex art 2946 c.c. Per priorità logico giuridica deve essere esaminato il secondo motivo di ricorso con cui l'Amministrazione finanziaria si duole della mancata pronuncia in merito ad una questione che era stata espressamente devoluta. In particolare, l'Amministrazione si lamenta che il giudice di appello non abbia rilevato l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza della domanda e per mancata allegazione del provvedimento impugnato con conseguente limitazione della propria attività difensiva. La censura è inammissibile per difetto di specificità. L'amministrazione pur riproducendo il motivo di doglianza fatto valere dinanzi alla CTR non riporta il contenuto del ricorso introduttivo né lo allega onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nella specie, non risulta essere accaduto. Il primo motivo di ricorso è invece fondato. Si deve subito precisare che il presente giudizio risulta avere ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento relativa al pagamento del contributo unificato, notificata al contribuente in relazione a un giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, promosso, nel 2009, contro una cartella esattoriale, riguardante importi dovuti a titolo di sanzioni amministrative. Com'è noto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, comma 1, prevede che "Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura....". Nel disciplinare il giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 10, inizialmente stabiliva che "Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta". La L. n. 191 del 2009, art. 2, comma 212 (in vigore dal 01/01/2010) ha, poi, apportato importanti modifiche al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, introducendo, tra l'altro, il comma 6 bis, secondo il quale "Nei procedimenti di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'art. 30 del presente testo unico". E il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, ha abrogato l'intero L. n. 689 del 1981, art. 23. A partire dal 2010, dunque, i giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione sono assoggettati al pagamento del contributo unificato. Alla presente controversia si applica comunque la disciplina previgente, tenuto conto che la fattispecie attiene a un'iscrizione a ruolo effettuata nel corso dell'anno 2009. Dal combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, comma 1, e della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 10, applicabili ratione temporis, si ricava, dunque, che, al tempo dell'iscrizione a ruolo della causa in questione, il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione non era soggetto al pagamento del contributo unificato. Secondo la sentenza impugnata, la legge istitutiva del contributo unificato del 23.12.2009 nr 191 art 2 non troverebbe applicazione retroattiva con riferimento alle cause già in corso alla data della sua entrata in vigore. Nella fattispecie, tuttavia, va applicato il principio affermato da questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 13 novembre 2017, n. 26717; Cass 2018 nr 33113), secondo cui l'esenzione dal contributo unificato per le cause di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, prima della modifica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, con decorrenza dal primo gennaio 2010, con l'introduzione del comma 6 bis ad opera del succitato L. n. 191 del 2009, art. 2, comma 212, lett. b), n. 2, deve intendersi riferita alle cause propriamente concernenti le opposizioni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, in conformità all'indirizzo costante secondo cui le norme tributarie che dispongono agevolazioni o esenzioni sono norme di stretta interpretazione. Il terzo motivo è parimenti fondato. Questa Corte (Cass. n. 5994/2012 e n. 9840/2011) ha avuto modo di statuire che il contributo unificato ha natura di "tributo erariale", che la parte è tenuta a versare detto contributo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, per finanziare le spese che l'amministrazione della Giustizia deve sopportare per la trattazione e la decisione della controversia, e che "anche l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 T.U.S.G., comma 1-quater, ha natura di obbligazione tributaria (in questo senso, Cass., Sez. 6 - 1, n. 15166 del 11/06/2018): sia perché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato (c.d. "doppio contributo") presuppone normativamente l'obbligo di versare il "primo" contributo unificato e, quindi, partecipa della natura di esso; sia perché il versamento di un "ulteriore" importo del contributo unificato assolve la funzione di ristorare l'amministrazione della giustizia dall'aver essa dovuto impegnare le limitate risorse dell'apparato giudiziario nella decisione di una impugnazione non meritevole di accoglimento (ciò non esclude, tuttavia, che l'obbligo di pagamento del doppio contributo abbia altresì una funzione preventivo-deterrente - e, quindi, vagamente sanzionatoria - nei confronti della parte che, avendo già ottenuto la decisione della causa dal giudice di primo grado, non se ne accontenti, ma adisca infondatamente il giudice superiore) (Cass 2020 nr 23882). Da tali considerazioni discende che l'obbligo di pagamento non può che essere soggetto al termine di prescrizione decennale.In conclusione, in accoglimento del primo e del terzo motivo, inammissibile il secondo, la pronuncia impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente. In considerazione della peculiarità delle tematiche trattate, le spese di lite dell'intero giudizio vanno integralmente compensate. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso del contribuente. Compensa le spese dell'i
Sentenza Cassazione n. 02999/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris