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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19149/2026

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DomenicoRusso-ricorrente-controTribunale [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. dell’Abruzzo n. 933/2017depositata il 07/11/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del27/05/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n.933/2017 con la quale la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo,nel riformare la decisione di prime cure, accoglieva il gravame del T.A.R.Numero registro generale 15309/2018Numero sezionale 4586/2026Numero di raccolta generale 19149/2026Data pubblicazione 11/06/2026Abruzzo sul rilievo che, stante l’omessa impugnazione del prodromicoinvito al pagamento notificato regolarmente presso il domicilio eletto dellastessa, ai sensi dell’art. 248 d.P.R. n. 115/2002, la successiva cartellapoteva essere opposta soltanto per vizi propri e non anche per contestarela debenza del tributo.2.

Il T.A.R. resiste con controricorso.3.

Parte ricorrente ha depositato memorie difensive in prossimitàdell’udienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e comunqueviolazione dell’art. 248, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 incombinato disposto con gli artt. 249 e 226 del medesimo decreto ed inrelazione agli artt. 19 e 21 d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546 e 7 e 17 legge27 luglio 2000, n. 212 ; per avere il decidente ritenuto la regolarità dellanotificazione dell’invito al pagamento presso il domicilio eletto dellaricorrente, nonché l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui rimette indiscussione la debenza del tributo, per essere divenuto definitivo ilprodromico invito.

Argomenta la contribuente che l’invito al pagamentonon può essere considerato atto tributario impositivo e non è per questoautonomamente impugnabile.

Si soggiunge che la Corte regionale non haesaminato le doglianze relative alle carenze motivazionali dell’invitomancante dell’indicazione del termine di impugnazione dell’autoritàdinanzi alla quale impugnare l’atto medesimo.2.

La seconda censura denuncia la violazione degli artt. 248, commi 1,214,15 e 219 d.P.R. n. 115/2002 nonché degli artt. 60 d.P.R. 29settembre 1973, n. 600 e 6 legge 27 luglio 2000, n. 212 ; si lamenta chela Corte di merito non abbia considerato che l’invito al pagamento vennenotificato solo in data 18 febbraio 2013 presso il domicilio eletto anzichépresso la residenza del contribuente.

Si assume che la notifica presso ilNumero registro generale 15309/2018Numero sezionale 4586/2026Numero di raccolta generale 19149/2026Data pubblicazione 11/06/2026domicilio eletto presuppone che essa sia disposta entro trenta giorni daldeposito dell’atto a cui si correla il pagamento.3.La terza censura deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, nonché la violazione dell’art. 13, comma 6 -bis, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, in relazione al citato art. 248; per avere la Corte regionaleerroneamente posto a carico della contribuente l’onere del contributounificato, ancorchè la stessa risultasse totalmente vittoriosa nel giudizioamministrativo, nel quale il Comune è stato altresì condannato alle spesedi lite.

Si afferma che se l’integrazione del contributo non venga richiestoalla parte nel corso del processo e nei termini di cui all’art. 248 cit., allorail contributo può essere richiesto solo alla parte definitivamentesoccombente.4.Il quarto mezzo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per omessapronuncia sulla domanda o sul fatto (non debenza della integrazione delcontributo unificato) decisivi per il giudizio, in violazione dell’art. 13 d.P.R.n. 115/2022; per avere il giudicante omesso di pronunciare sullalegittimità della richiesta di integrazione da parte dell’Ufficio dovuta inquanto il ricorso involgeva procedure di espropriazione delle areedestinate alla realizzazione di opere pubbliche.5.

L’ultimo mezzo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 71 d.P.R. n.115/2202, 71 d.P.R. 26 aprile 1981, n. 131, nonché l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio, consistente nella denunciata prescrizione deltributo richiesto.

Si aggiunge di aver eccepito l’omessa notifica dell’invitoal pagamento in relazione alle sanzioni esposte nella cartella esattoriale,come accertato dal primo giudice, sul quale il giudice non si sarebbepronunciato.6.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente,sono destituiti di fondamento.6.1.Il termine di trenta giorni, stabilito dall'art. 248 del d.P.R. n. 115 del2002, in mancanza di una espressa previsione normativa, non puòNumero registro generale 15309/2018Numero sezionale 4586/2026Numero di raccolta generale 19149/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenersi un termine perentorio, bensì meramente acceleratorio; sicchédalla sua inosservanza non discende decadenza alcuna dell'attivitàaccertativa dell'Ente impositore.

In buona sostanza, la disciplinanormativa non prevede conseguenze come la decadenza perl'inosservanza del termine di 30 giorni, dovendo l'iniziativa del T.A.R.essere soggetta solo al termine di prescrizione; la norma che locontempla, l'art. 248 D.P.R. 115/02, non associa, dunque, alla violazionedi detto termine, il quale deve ritenersi meramente ordinatorio, alcunaipotesi di decadenza dell'attività accertativa dell'Ente impositore.6.2.

Costituisce, difatti, principio generale, derivante da quello di legalità,che i termini stabiliti dalla legge sono di principio ordinatori, salvo che lalegge stessa espressamente li dichiari perentori o colleghi esplicitamenteal loro decorso un qualche effetto decadenziale o comunque restrittivo(Cons.

Stato, sez.

VI, 13/3/2013, n. 1511; Cons.

Stato 7/7/2014, n.3431).

Tale principio trova sicura applicazione nel diritto pubblico sianell'ambito dei poteri dell'amministrazione (Cons.

Stato sez.

V,23/4/1982, n. 304, sui poteri sostitutivi in materia urbanistica), sianell'ambito di procedimenti diretti ad ottenere provvedimenti espansivi edaccrescitivi della posizione giuridica del soggetto privato (Cons.

Stato, sez.III, 26/5/2016, n. 2230, in tema di rinnovo del permesso di soggiorno).6.3.

Anche nel diritto tributario, che dal diritto pubblico mutua taluniaspetti regolatori in assenza di specifiche disposizioni, valgono i medesimiprincipi, sia riguardo all'azione del fisco presidiata dai principicostituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione (Cass. sez.V, 5/10/2012, n. 17002 e Cass. 6-5, ord. 27/4/2017, n. 10481, sultermine di permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazionefinanziaria presso la sede del contribuente; Cass. sez.

V, 3/4/2013, n.8055 e Cass. Sez.

U., 12/11/2004, n. 21498, sul termine annuale perrettifica cd. formale; Cass. sez.

V, 30/6/2010, n. 15542 e Cass. sez. 6-5,ord. 19/3/2014, n. 6411, sulla trasmissione del certificato catastaleNumero registro generale 15309/2018Numero sezionale 4586/2026Numero di raccolta generale 19149/2026Data pubblicazione 11/06/2026alla posizione del contribuente.6.4.In conclusione, in materia tributaria, in mancanza di un'esplicitaprevisione, il termine normativamente stabilito per il compimento di uncostituisce un invito a non indugiare, e l'atto può essere compiutodall'interessato o dalla stessa Amministrazione fino a quando ciò nonvenga altrimenti precluso (Cass., sez. 5, 8/05/2013, n. 10761); ciò, inquanto decadenza non può che essere testuale, dovendo essereespressamente sancita dalla legge, ai sensi dell'art. 152 c.p.c., comma 2 (Cass. n. 36390/2021; Cass. n. 2999/2022), con la conseguenza che,avendo il contributo unificato natura di tributo erariale, l’obbligo dipagamento non può che essere soggetto al termine di prescrizionedecennale.6.5.

Inoltre, l'invito al pagamento del contributo unificato deve esserenotificato al contribuente nelle forme di cui all'art. 137 c.p.c. presso ildomicilio eletto, o altrimenti presso l'ufficio (Cass. n. 2642/2022).

Sullaquestione, Corte cost. con sentenza n. 67 del 2019, ha dichiaratoinammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art.248, comma2, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.(Testo A)”, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Messina,in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, affermando che Rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istitutiprocessuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni, con il “limiteinderogabile” di assicurare al contribuente una “effettiva possibilità diconoscenza dell’atto” (sentenza n. 175 del 2018).6.6.

Nel caso in esame la notifica al domicilio eletto – secondo leprescrizioni normative - non viola il fondamentale diritto del destinatariodella notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, conNumero registro generale 15309/2018Numero sezionale 4586/2026Numero di raccolta generale 19149/2026Data pubblicazione 11/06/2026l’ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolarecomplessità, il contenuto dell’atto e l’oggetto della procedura instauratanei suoi confronti (sentenza n. 346 del 1998).6.7.La dichiarazione del destinatario dell’inequivoca volontà di ricevere lenotificazioni per il giudizio in corso presso una persona o un ufficio vieneconfigurata dalla disposizione in esame come il presupposto per fareoperare una presunzione legale non implausibile, perché fondata sullaelevata probabilità che il destinatario abbia conoscenza effettiva degli attia lui notificati presso il domiciliatario di sua fiducia, liberamente scelto.D’altronde l’onere di diligenza e cooperazione che si richiede in capo aldestinatario si concretizza nell’onere di acquisire informazioni daldomiciliatario in ordine al processo e alle incombenze ad esso connesse(compreso dunque l’obbligo di pagare il contributo).In ragione della rituale notifica dell’atto prodromico (invito di pagamento)le suddette censure sono da ritenere prive di pregio alcuno.7.La terza e la quarta censura, che involgono le medesime questioni didiritto, sono prive di pregio.7.1.Il contributo unificato ha natura di entrata tributaria el'invito al pagamento ex art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002, in caso diomesso o insufficiente versamento all'atto di iscrizione della causa,rappresenta l'atto liquidatorio dell'imposta, contro il quale, nei confrontidella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che lo ha emesso, isoggetti tenuti all'effettivo versamento devono necessariamente proporrel'impugnazione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (S.U. n.8810/2025); pertanto, divenuto definitivo l’invito al pagamentocorrettamente notificato presso il domicilio eletto della ricorrente,quest’ultima non può – come correttamente affermato dalla CTR –mettere in discussione la debenza del tributo - ovvero la legittimazionepassiva o la decadenza dall’azione accertativa - ormai cristallizzatanell’invito non opposto.Numero registro generale 15309/2018Numero sezionale 4586/2026Numero di raccolta generale 19149/2026Data pubblicazione 11/06/20267.2.

Ne consegue l’inammissibilità delle censure concernenti la carenza dilegittimazione passiva e la natura della controversia, non dedottemediante l’impugnazione dell’avviso liquidatorio, oramai divenutodefinitivo.8.

L’ultimo motivo di ricorso è infondato, in quanto il termineprescrizionale del contributo unificato è decennale ed alla data di notificadella cartella esattoriale, esso non era ancora perento.8.1.

Questa Corte ha avuto modo di statuire che il contributo unificato hanatura di “tributo erariale”, che la parte è tenuta a versare dettocontributo al momento dell’iscrizione della causa a ruolo, per finanziare lespese che l’amministrazione della Giustizia deve sopportare per latrattazione e la decisione della controversia; da tali considerazionidiscende che l’obbligo di pagamento non può che essere soggetto altermine di prescrizione decennale (Cass. n.. 2999 del 01 febbraio 2022,Cass. 15 aprile 2019, n. 10549).8.2.

Non si ravvisa, poi, il denunciato omesso esame della censura relativaalle sanzioni, avendo la corte d’appello confermato la legittimità dellestesse ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 472/1997.

Del resto, la motivazionegiustificativa dell'irrogazione (anche nella sua entità massima) dellasanzione per l'omesso versamento del contributo unificato può esseredesunta dal precedente invito al pagamento, in ragione della naturaspeciale della procedura di recupero del contributo unificato rispetto allageneralità delle sanzioni tributarie e dell'individuazione, con circolare delMEF del 21 settembre 2011, dei parametri per la determinazionedell'importo della sanzione (Cass. 31/08/2025, n. 24249).8.3.

D’altra parte, la doglianza genericamente formulata dalla ricorrente,denuncia, nella trama illustrativa del motivo, l’omesso esame dellacensura relativa alla motivazione della cartella in punto di sanzioni chetuttavia non deposita e di cui contesta solo genericamente la violazione,sicché deve rimarcarsi che allorquando il ricorrente, in sede di legittimità,Numero registro generale 15309/2018Numero sezionale 4586/2026Numero di raccolta generale 19149/2026Data pubblicazione 11/06/2026denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o dìrisultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente lecircostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascuratood erroneamente interpretato dal giudice di merito, indicandone inoltre,quanto meno, la sua esatta ubicazione all’interno dei fascicoli di causa(Cass. sez. un. 3 novembre 2011 n. 22726), al fine di consentire algiudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e,quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza delricorso per cassazione, questa Corte deve essere in grado di compieresulla base delle deduzioni contenute nell’atto (Cass. ord. 30 luglio 2010 n.17915; Cass. 30410/2022; Cass. 4 luglio 2023, n. 18824).9.

Segue il rigetto del ricorso.9.1.

Le spese seguono l’ordinario criterio della soccombenza, liquidatecome da dispositivo, in considerazione della complessità della controversiain ragione della pluralità di contestazioni oggetto dei motivi di censura.9.2.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensidell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificatodalla L. n. 228 del 2012 per il versamento, a carico della parte ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stessoart.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla refusione dellespese di lite del presente giudizio che liquida in favore della partecontroricorrente in euro 1.000,00 per compensi, oltre spese prenotate adebito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedel ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aNumero registro generale 15309/2018Numero sezionale 4586/2026Numero di raccolta generale 19149/2026Data pubblicazione 11/06/2026quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13,comma 1-bis.Così deciso all’udienza della sezione tributaria della Corte di cassazione del27 maggio 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DomenicoRusso-ricorrente-controTribunale [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. dell’Abruzzo n. 933/2017depositata il 07/11/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del27/05/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n.933/2017 con la quale la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo,nel riformare la decisione di prime cure, accoglieva il gravame del T.A.R.Numero registro generale 15309/2018Numero sezionale 4586/2026Numero di raccolta generale 19149/2026Data pubblicazione 11/06/2026Abruzzo sul rilievo che, stante l’omessa impugnazione del prodromicoinvito al pagamento notificato regolarmente presso il domicilio eletto dellastessa, ai sensi dell’art. 248 d.P.R. n. 115/2002, la successiva cartellapoteva essere opposta soltanto per vizi propri e non anche per contestarela debenza del tributo.2. Il T.A.R. resiste con controricorso.3. Parte ricorrente ha depositato memorie difensive in prossimitàdell’udienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e comunqueviolazione dell’art. 248, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 incombinato disposto con gli artt. 249 e 226 del medesimo decreto ed inrelazione agli artt. 19 e 21 d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546 e 7 e 17 legge27 luglio 2000, n. 212 ; per avere il decidente ritenuto la regolarità dellanotificazione dell’invito al pagamento presso il domicilio eletto dellaricorrente, nonché l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui rimette indiscussione la debenza del tributo, per essere divenuto definitivo ilprodromico invito. Argomenta la contribuente che l’invito al pagamentonon può essere considerato atto tributario impositivo e non è per questoautonomamente impugnabile. Si soggiunge che la Corte regionale non haesaminato le doglianze relative alle carenze motivazionali dell’invitomancante dell’indicazione del termine di impugnazione dell’autoritàdinanzi alla quale impugnare l’atto medesimo.2. La seconda censura denuncia la violazione degli artt. 248, commi 1,214,15 e 219 d.P.R. n. 115/2002 nonché degli artt. 60 d.P.R. 29settembre 1973, n. 600 e 6 legge 27 luglio 2000, n. 212 ; si lamenta chela Corte di merito non abbia considerato che l’invito al pagamento vennenotificato solo in data 18 febbraio 2013 presso il domicilio eletto anzichépresso la residenza del contribuente. Si assume che la notifica presso ilNumero registro generale 15309/2018Numero sezionale 4586/2026Numero di raccolta generale 19149/2026Data pubblicazione 11/06/2026domicilio eletto presuppone che essa sia disposta entro trenta giorni daldeposito dell’atto a cui si correla il pagamento.3.La terza censura deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, nonché la violazione dell’art. 13, comma 6 -bis, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, in relazione al citato art. 248; per avere la Corte regionaleerroneamente posto a carico della contribuente l’onere del contributounificato, ancorchè la stessa risultasse totalmente vittoriosa nel giudizioamministrativo, nel quale il Comune è stato altresì condannato alle spesedi lite. Si afferma che se l’integrazione del contributo non venga richiestoalla parte nel corso del processo e nei termini di cui all’art. 248 cit., allorail contributo può essere richiesto solo alla parte definitivamentesoccombente.4.Il quarto mezzo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per omessapronuncia sulla domanda o sul fatto (non debenza della integrazione delcontributo unificato) decisivi per il giudizio, in violazione dell’art. 13 d.P.R.n. 115/2022; per avere il giudicante omesso di pronunciare sullalegittimità della richiesta di integrazione da parte dell’Ufficio dovuta inquanto il ricorso involgeva procedure di espropriazione delle areedestinate alla realizzazione di opere pubbliche.5. L’ultimo mezzo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 71 d.P.R. n.115/2202, 71 d.P.R. 26 aprile 1981, n. 131, nonché l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio, consistente nella denunciata prescrizione deltributo richiesto. Si aggiunge di aver eccepito l’omessa notifica dell’invitoal pagamento in relazione alle sanzioni esposte nella cartella esattoriale,come accertato dal primo giudice, sul quale il giudice non si sarebbepronunciato.6. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente,sono destituiti di fondamento.6.1.Il termine di trenta giorni, stabilito dall'art. 248 del d.P.R. n. 115 del2002, in mancanza di una espressa previsione normativa, non puòNumero registro generale 15309/2018Numero sezionale 4586/2026Numero di raccolta generale 19149/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenersi un termine perentorio, bensì meramente acceleratorio; sicchédalla sua inosservanza non discende decadenza alcuna dell'attivitàaccertativa dell'Ente impositore. In buona sostanza, la disciplinanormativa non prevede conseguenze come la decadenza perl'inosservanza del termine di 30 giorni, dovendo l'iniziativa del T.A.R.essere soggetta solo al termine di prescrizione; la norma che locontempla, l'art. 248 D.P.R. 115/02, non associa, dunque, alla violazionedi detto termine, il quale deve ritenersi meramente ordinatorio, alcunaipotesi di decadenza dell'attività accertativa dell'Ente impositore.6.2. Costituisce, difatti, principio generale, derivante da quello di legalità,che i termini stabiliti dalla legge sono di principio ordinatori, salvo che lalegge stessa espressamente li dichiari perentori o colleghi esplicitamenteal loro decorso un qualche effetto decadenziale o comunque restrittivo(Cons. Stato, sez. VI, 13/3/2013, n. 1511; Cons. Stato 7/7/2014, n.3431). Tale principio trova sicura applicazione nel diritto pubblico sianell'ambito dei poteri dell'amministrazione (Cons. Stato sez. V,23/4/1982, n. 304, sui poteri sostitutivi in materia urbanistica), sianell'ambito di procedimenti diretti ad ottenere provvedimenti espansivi edaccrescitivi della posizione giuridica del soggetto privato (Cons. Stato, sez.III, 26/5/2016, n. 2230, in tema di rinnovo del permesso di soggiorno).6.3. Anche nel diritto tributario, che dal diritto pubblico mutua taluniaspetti regolatori in assenza di specifiche disposizioni, valgono i medesimiprincipi, sia riguardo all'azione del fisco presidiata dai principicostituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione (Cass. sez.V, 5/10/2012, n. 17002 e Cass. 6-5, ord. 27/4/2017, n. 10481, sultermine di permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazionefinanziaria presso la sede del contribuente; Cass. sez. V, 3/4/2013, n.8055 e Cass. Sez. U., 12/11/2004, n. 21498, sul termine annuale perrettifica cd. formale; Cass. sez. V, 30/6/2010, n. 15542 e Cass. sez. 6-5,ord. 19/3/2014, n. 6411, sulla trasmissione del certificato catastaleNumero registro generale 15309/2018Numero sezionale 4586/2026Numero di raccolta generale 19149/2026Data pubblicazione 11/06/2026alla posizione del contribuente.6.4.In conclusione, in materia tributaria, in mancanza di un'esplicitaprevisione, il termine normativamente stabilito per il compimento di uncostituisce un invito a non indugiare, e l'atto può essere compiutodall'interessato o dalla stessa Amministrazione fino a quando ciò nonvenga altrimenti precluso (Cass., sez. 5, 8/05/2013, n. 10761); ciò, inquanto decadenza non può che essere testuale, dovendo essereespressamente sancita dalla legge, ai sensi dell'art. 152 c.p.c., comma 2 (Cass. n. 36390/2021; Cass. n. 2999/2022), con la conseguenza che,avendo il contributo unificato natura di tributo erariale, l’obbligo dipagamento non può che essere soggetto al termine di prescrizionedecennale.6.5. Inoltre, l'invito al pagamento del contributo unificato deve esserenotificato al contribuente nelle forme di cui all'art. 137 c.p.c. presso ildomicilio eletto, o altrimenti presso l'ufficio (Cass. n. 2642/2022). Sullaquestione, Corte cost. con sentenza n. 67 del 2019, ha dichiaratoinammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art.248, comma2, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.(Testo A)”, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Messina,in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, affermando che Rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istitutiprocessuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni, con il “limiteinderogabile” di assicurare al contribuente una “effettiva possibilità diconoscenza dell’atto” (sentenza n. 175 del 2018).6.6. Nel caso in esame la notifica al domicilio eletto – secondo leprescrizioni normative - non viola il fondamentale diritto del destinatariodella notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, conNumero registro generale 15309/2018Numero sezionale 4586/2026Numero di raccolta generale 19149/2026Data pubblicazione 11/06/2026l’ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolarecomplessità, il contenuto dell’atto e l’oggetto della procedura instauratanei suoi confronti (sentenza n. 346 del 1998).6.7.La dichiarazione del destinatario dell’inequivoca volontà di ricevere lenotificazioni per il giudizio in corso presso una persona o un ufficio vieneconfigurata dalla disposizione in esame come il presupposto per fareoperare una presunzione legale non implausibile, perché fondata sullaelevata probabilità che il destinatario abbia conoscenza effettiva degli attia lui notificati presso il domiciliatario di sua fiducia, liberamente scelto.D’altronde l’onere di diligenza e cooperazione che si richiede in capo aldestinatario si concretizza nell’onere di acquisire informazioni daldomiciliatario in ordine al processo e alle incombenze ad esso connesse(compreso dunque l’obbligo di pagare il contributo).In ragione della rituale notifica dell’atto prodromico (invito di pagamento)le suddette censure sono da ritenere prive di pregio alcuno.7.La terza e la quarta censura, che involgono le medesime questioni didiritto, sono prive di pregio.7.1.Il contributo unificato ha natura di entrata tributaria el'invito al pagamento ex art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002, in caso diomesso o insufficiente versamento all'atto di iscrizione della causa,rappresenta l'atto liquidatorio dell'imposta, contro il quale, nei confrontidella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che lo ha emesso, isoggetti tenuti all'effettivo versamento devono necessariamente proporrel'impugnazione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (S.U. n.8810/2025); pertanto, divenuto definitivo l’invito al pagamentocorrettamente notificato presso il domicilio eletto della ricorrente,quest’ultima non può – come correttamente affermato dalla CTR –mettere in discussione la debenza del tributo - ovvero la legittimazionepassiva o la decadenza dall’azione accertativa - ormai cristallizzatanell’invito non opposto.Numero registro generale 15309/2018Numero sezionale 4586/2026Numero di raccolta generale 19149/2026Data pubblicazione 11/06/20267.2. Ne consegue l’inammissibilità delle censure concernenti la carenza dilegittimazione passiva e la natura della controversia, non dedottemediante l’impugnazione dell’avviso liquidatorio, oramai divenutodefinitivo.8. L’ultimo motivo di ricorso è infondato, in quanto il termineprescrizionale del contributo unificato è decennale ed alla data di notificadella cartella esattoriale, esso non era ancora perento.8.1. Questa Corte ha avuto modo di statuire che il contributo unificato hanatura di “tributo erariale”, che la parte è tenuta a versare dettocontributo al momento dell’iscrizione della causa a ruolo, per finanziare lespese che l’amministrazione della Giustizia deve sopportare per latrattazione e la decisione della controversia; da tali considerazionidiscende che l’obbligo di pagamento non può che essere soggetto altermine di prescrizione decennale (Cass. n.. 2999 del 01 febbraio 2022,Cass. 15 aprile 2019, n. 10549).8.2. Non si ravvisa, poi, il denunciato omesso esame della censura relativaalle sanzioni, avendo la corte d’appello confermato la legittimità dellestesse ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 472/1997. Del resto, la motivazionegiustificativa dell'irrogazione (anche nella sua entità massima) dellasanzione per l'omesso versamento del contributo unificato può esseredesunta dal precedente invito al pagamento, in ragione della naturaspeciale della procedura di recupero del contributo unificato rispetto allageneralità delle sanzioni tributarie e dell'individuazione, con circolare delMEF del 21 settembre 2011, dei parametri per la determinazionedell'importo della sanzione (Cass. 31/08/2025, n. 24249).8.3. D’altra parte, la doglianza genericamente formulata dalla ricorrente,denuncia, nella trama illustrativa del motivo, l’omesso esame dellacensura relativa alla motivazione della cartella in punto di sanzioni chetuttavia non deposita e di cui contesta solo genericamente la violazione,sicché deve rimarcarsi che allorquando il ricorrente, in sede di legittimità,Numero registro generale 15309/2018Numero sezionale 4586/2026Numero di raccolta generale 19149/2026Data pubblicazione 11/06/2026denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o dìrisultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente lecircostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascuratood erroneamente interpretato dal giudice di merito, indicandone inoltre,quanto meno, la sua esatta ubicazione all’interno dei fascicoli di causa(Cass. sez. un. 3 novembre 2011 n. 22726), al fine di consentire algiudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e,quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza delricorso per cassazione, questa Corte deve essere in grado di compieresulla base delle deduzioni contenute nell’atto (Cass. ord. 30 luglio 2010 n.17915; Cass. 30410/2022; Cass. 4 luglio 2023, n. 18824).9. Segue il rigetto del ricorso.9.1. Le spese seguono l’ordinario criterio della soccombenza, liquidatecome da dispositivo, in considerazione della complessità della controversiain ragione della pluralità di contestazioni oggetto dei motivi di censura.9.2. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensidell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificatodalla L. n. 228 del 2012 per il versamento, a carico della parte ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stessoart.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla refusione dellespese di lite del presente giudizio che liquida in favore della partecontroricorrente in euro 1.000,00 per compensi, oltre spese prenotate adebito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedel ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aNumero registro generale 15309/2018Numero sezionale 4586/2026Numero di raccolta generale 19149/2026Data pubblicazione 11/06/2026quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13,comma 1-bis.Così deciso all’udienza della sezione tributaria della Corte di cassazione del27 maggio 2026Il Presidente