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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 30774/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

RG 29589-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi da se stessi; - controparti - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n.

RG 303/2018 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], la quale conclude per l'accoglimento dell'istanza di regolamento, sussistendo la competenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] a conoscere della controversia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di liquidare il compenso maturato per l'attività difensiva stragiudiziale e giudiziale svolta a favore di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale - con ordinanza depositata il 15 ottobre 2021 - ha rigettato l'eccezione di incompetenza proposta dal convenuto e, decidendo la causa nel merito, ha liquidato il compenso in euro 1.076,13, condannando il ricorrente a corrispondere tale somma detratto quanto già versato, ossia euro 226,13.

L'eccezione di incompetenza, fondata sul rilievo che il giudice competente andava individuato nel Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], innanzi al quale si era svolta l'attività giudiziale prestata dai due attori, è stata rigettata dal Tribunale in quanto l'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 nel precisare al comma 2 che "il tribunale decide in composizione collegiale" intende che la competenza funzionale per i procedimenti aventi ad oggetto prestazioni svolte innanzi al giudice di pace appartenga necessariamente al tribunale e non all'ufficio del giudice di pace, privo di organi collegiali.

2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per regolamento di competenza.

Ric. 2021 n. 29589 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -2- Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto memoria ex art. 47, ultimo comma c.p.c. (denominata "controricorso"), con cui eccepiscono l'inammissibilità del regolamento essendo il ricorso straordinario per cassazione l'unico rimedio proponibile avverso l'ordinanza, perdipiù idonea a passare in giudicato essendo stata la medesima notificata al difensore del ricorrente senza che questi l'abbia impugnata nel merito, ed essendo il regolamento stato proposto tramite un avvocato che non è abilitato al patrocinio di fronte alla Corte di cassazione.

Memoria ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c. è stata depositata sia dal ricorrente, che contesta la tardività del "controricorso" ai fini della liquidazione delle spese, che dalle controparti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del regolamento. a) Anzitutto, va rilevato che l'impugnabilità dell'ordinanza ex art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 mediante ricorso straordinario per cassazione non osta - come sottolinea \i-L pubblicp il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte - alla proposizione del regolamento di cui all'art. 43 c.p.c., che costituisce l'unico mezzo di impugnazione ammesso avverso la pronuncia sulla competenza, operando in tal caso come un semplice incidente del processo di merito. b) Proprio perché il regolamento di competenza opera come un incidente nel processo di merito, non è necessaria l'abilitazione al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione (cfr. da ultimo Cass. n. 16219/2020). c) Quanto alla idoneità dell'ordinanza impugnata, che disattesa l'eccezione di incompetenza ha deciso il merito della controversia, a passare in cosa giudicata in quanto la Ric. 2021 n. 29589 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -3- medesima è stata notificata al ricorrente il 2 gennaio 2021 senza che via sia stata tempestiva impugnazione, il rilievo non osta - come sottolinea il pubblico il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte - alla ammissibilità del regolamento di competenza.

In base all'art. 43, comma 3 c.p.c., la pendenza del regolamento facoltativo di competenza sospende infatti il termine per la proposizione dell'impugnazione ordinaria, i cui termini riprendono a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza che regola la competenza.

2. Il ricorso lamenta "violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011" perché ai sensi dell'art. 14 "l'unico ufficio giudiziario U competente a conoscere delle controversie in tema di onorari e diritti di avvocato è quello (di merito) adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera" e nel caso di specie l'attività giudiziale degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] si era esaurita dopo due fasi del processo incardinato innanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è fondato.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 "è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera; il tribunale decide in composizione collegiale".

Come evidenzia il pubblico il pubblico ministero nelle sue conclusioni, la prima parte della disposizione indica l'ufficio competente, mantre la seconda proposizione riguarda la composizione che tale ufficio deve assumere ove si tratti del tribunale; diversamente interpretate, le due proposizioni sarebbero tra loro configgenti in quanto la regola della competenza funzionale dell'ufficio di merito ove l'avvocato ha prestato la propria opera sarebbe esclusa per un ufficio di merito, quello del giudice di pace, deroga che avrebbe dovuto essere espressa, non potendo essere desunta in via interpretativa da Ric. 2021 n. 29589 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -4- una disposizione che disciplina la composizione (e non la competenza) di uno specifico ufficio giudiziario.

Tale conclusione si pone d'altro canto in linea con quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 65/2014 ed è fatta propria dalle sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 4247/2020), che hanno osservato come la competenza del giudice di pace per lo speciale procedimento per la liquidazione dei compensi relativi a controversie decise da tale giudice debba considerarsi esistente anche in assenza di collegialità.

Va pertanto dichiarata la competenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], davanti al quale vanno rimesse le parti nei termini di legge; il giudice indicato provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], davanti al quale rimette le parti nei termini di legge; spese al merito.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 29589-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi da se stessi; - controparti - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. RG 303/2018 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], la quale conclude per l'accoglimento dell'istanza di regolamento, sussistendo la competenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] a conoscere della controversia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di liquidare il compenso maturato per l'attività difensiva stragiudiziale e giudiziale svolta a favore di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale - con ordinanza depositata il 15 ottobre 2021 - ha rigettato l'eccezione di incompetenza proposta dal convenuto e, decidendo la causa nel merito, ha liquidato il compenso in euro 1.076,13, condannando il ricorrente a corrispondere tale somma detratto quanto già versato, ossia euro 226,13. L'eccezione di incompetenza, fondata sul rilievo che il giudice competente andava individuato nel Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], innanzi al quale si era svolta l'attività giudiziale prestata dai due attori, è stata rigettata dal Tribunale in quanto l'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 nel precisare al comma 2 che "il tribunale decide in composizione collegiale" intende che la competenza funzionale per i procedimenti aventi ad oggetto prestazioni svolte innanzi al giudice di pace appartenga necessariamente al tribunale e non all'ufficio del giudice di pace, privo di organi collegiali. 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per regolamento di competenza. Ric. 2021 n. 29589 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -2- Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto memoria ex art. 47, ultimo comma c.p.c. (denominata "controricorso"), con cui eccepiscono l'inammissibilità del regolamento essendo il ricorso straordinario per cassazione l'unico rimedio proponibile avverso l'ordinanza, perdipiù idonea a passare in giudicato essendo stata la medesima notificata al difensore del ricorrente senza che questi l'abbia impugnata nel merito, ed essendo il regolamento stato proposto tramite un avvocato che non è abilitato al patrocinio di fronte alla Corte di cassazione. Memoria ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c. è stata depositata sia dal ricorrente, che contesta la tardività del "controricorso" ai fini della liquidazione delle spese, che dalle controparti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del regolamento. a) Anzitutto, va rilevato che l'impugnabilità dell'ordinanza ex art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 mediante ricorso straordinario per cassazione non osta - come sottolinea \i-L pubblicp il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte - alla proposizione del regolamento di cui all'art. 43 c.p.c., che costituisce l'unico mezzo di impugnazione ammesso avverso la pronuncia sulla competenza, operando in tal caso come un semplice incidente del processo di merito. b) Proprio perché il regolamento di competenza opera come un incidente nel processo di merito, non è necessaria l'abilitazione al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione (cfr. da ultimo Cass. n. 16219/2020). c) Quanto alla idoneità dell'ordinanza impugnata, che disattesa l'eccezione di incompetenza ha deciso il merito della controversia, a passare in cosa giudicata in quanto la Ric. 2021 n. 29589 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -3- medesima è stata notificata al ricorrente il 2 gennaio 2021 senza che via sia stata tempestiva impugnazione, il rilievo non osta - come sottolinea il pubblico il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte - alla ammissibilità del regolamento di competenza. In base all'art. 43, comma 3 c.p.c., la pendenza del regolamento facoltativo di competenza sospende infatti il termine per la proposizione dell'impugnazione ordinaria, i cui termini riprendono a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza che regola la competenza. 2. Il ricorso lamenta "violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011" perché ai sensi dell'art. 14 "l'unico ufficio giudiziario U competente a conoscere delle controversie in tema di onorari e diritti di avvocato è quello (di merito) adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera" e nel caso di specie l'attività giudiziale degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] si era esaurita dopo due fasi del processo incardinato innanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è fondato. Ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 "è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera; il tribunale decide in composizione collegiale". Come evidenzia il pubblico il pubblico ministero nelle sue conclusioni, la prima parte della disposizione indica l'ufficio competente, mantre la seconda proposizione riguarda la composizione che tale ufficio deve assumere ove si tratti del tribunale; diversamente interpretate, le due proposizioni sarebbero tra loro configgenti in quanto la regola della competenza funzionale dell'ufficio di merito ove l'avvocato ha prestato la propria opera sarebbe esclusa per un ufficio di merito, quello del giudice di pace, deroga che avrebbe dovuto essere espressa, non potendo essere desunta in via interpretativa da Ric. 2021 n. 29589 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -4- una disposizione che disciplina la composizione (e non la competenza) di uno specifico ufficio giudiziario. Tale conclusione si pone d'altro canto in linea con quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 65/2014 ed è fatta propria dalle sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 4247/2020), che hanno osservato come la competenza del giudice di pace per lo speciale procedimento per la liquidazione dei compensi relativi a controversie decise da tale giudice debba considerarsi esistente anche in assenza di collegialità. Va pertanto dichiarata la competenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], davanti al quale vanno rimesse le parti nei termini di legge; il giudice indicato provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], davanti al quale rimette le parti nei termini di legge; spese al merito. Così
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