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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 aprile 2023

Cassazione n. 09450/2023

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positata il 13/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].È stato proposto ricorso per cassazione contro sentenza delGiudice di pace di Trani, che ha rigettato la domanda propostadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la retribuzione dell’attività di difesa d’ufficio svolta in favoredella convenuta in relazione a decreto penale di condanna, checonteneva la nomina del professionista ricorrente qualedifensore d’ufficio: con la domanda il professionista avevachiesto la condanna della convenuta al pagamento della sommaNumero registro generale 20247/2021Numero sezionale 395/2023Numero di raccolta generale 9450/2023Data pubblicazione 06/04/2023di € 495,00, che il Giudice di pace ha rigettato, ritenendo che ildifensore avesse svolto un’attività precipitosa, mentre avrebbedovuto tempestivamente informare l’assistito della facoltà dinominare il difensore di fiducia.[OSCURATO:PERSONA] di pace ha disatteso l’eccezione della convenuta, diincompetenza del giudice adito in favore del Tribunale ai sensidell’art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011.

Secondo il Giudice dipace la norma, nel prevedere il rito speciale per i pagamenti dionorari professionali, non aveva inciso sulla competenza pervalore.

Ciò posto, ha rigettato la domanda, rilevando chel’attività del professionista era stata inutilmente precipitosa,tenuto conto della facoltà dell’interessato di nominare undifensore di fiducia.Per la cassazione della sentenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso sulla base di un unico motivo, con il quale denuncia laviolazione dell’art. 31 delle disp. atti del c.p.p., secondo il qualel’attività del difensore d’ufficio è comunque retribuita.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso è inammissibile.

Intanto si deve precisare chel’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 riguarda le sole attivitàprofessionali svolte nel processo civile, con esclusione delprocedimento penale, amministrativo o davanti ai giudicispeciali (Cass.

S.U., n. 25938/2018; n. 6817/2021).

Nel caso inesame è pacifico che la domanda fu proposta per il compensorelativo ad attività svolta in un procedimento penale.

Pertanto,il richiamo di tale norma, operato dal giudice di pace, deveritenersi improprio, così come è improprio il riferimento allacompetenza per valore, che è criterio non applicabile nellecontroversie in tema di onorari e diritti di avvocato, per le quali,ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, l'unico ufficio2 di 5Numero registro generale 20247/2021Numero sezionale 395/2023Numero di raccolta generale 9450/2023Data pubblicazione 06/04/2023giudiziario competente è quello (di merito) adito per il processonel quale l'avvocato ha prestato la propria opera ed in tal caso iltribunale decide in composizione collegiale.

È stato chiarito chela competenza del giudice di pace per lo speciale procedimentoper la liquidazione dei compensi relativi a controversie decise datale giudice deve considerarsi esistente anche in assenza dicollegialità (Cass. n. 30774/2022).Ma al di là di tale rilievo, resta il fatto che la sentenza quiimpugnata è stata pronunciata a fronte di una domanda dipagamento per l'importo di € 495,00 rientrante quindi nellaprevisione di cui all’art. 113, comma 2, c.p.c., che impone ladecisione secondo equità.

È noto che, a seguito della riforma dicui alla L. n. 40 del 2006, le sentenze del giudice di pacepronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113 cit. sonoappellabili esclusivamente per violazione delle norme sulprocedimento, per violazione di norme costituzionali ocomunitarie ovvero dei princìpi regolatori della materia (art.339, comma 3, c.p.c.).In una fattispecie analoga a quella oggetto del presente ricorso,questa Corte ha chiarito che, qualora la decisione pronunziatadal giudice di pace secondo equità non sia appellabile, maricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. – tale è l’ipotesidella decisione in materia di onorari di avvocato (v. art. 14 deld. lgs. n. 150 del 2011) - deve tornare in vigore la regola,reiteratamente affermata da questa Corte nel regimeprecedente alla novella di cui al D. Lgs. n. 40 del 2006, secondocui contro le sentenze del giudice di pace in cause di valore nonsuperiore ad Euro 1.100,00, e perciò da decidere secondoequità, il ricorso per cassazione è ammesso (solo per il mancatorispetto delle regole processuali, per violazione di norme3 di 5Numero registro generale 20247/2021Numero sezionale 395/2023Numero di raccolta generale 9450/2023Data pubblicazione 06/04/2023costituzionali e comunitarie (in quanto di rango superiore allalegge ordinaria), ovvero per violazione dei principi informatoridella materia, e per carenza assoluta o mera apparenza dellamotivazione o di radicale ed insanabile contraddittorietà, nonessendo invece ammissibile il ricorso per violazione o falsaapplicazione di legge, a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 3, (Cass.sez. un. 15 ottobre 1999, n. 716, coordinata con la sentenzaadditiva della Corte Cost. 14 luglio 2004, n. 206, nonché exmultis Cass.

S.U. n. 10624/2003).Deriva dalle considerazioni che precedono l'inammissibilitàdell’unico motivo di ricorso, che non risponde ai requisiti impostidalla specificità dell'impugnazione di una pronuncia di equità delgiudice di pace.

Il ricorrente, infatti, denuncia la suppostaviolazione della disposizione di attuazione del codice diprocedura penale, e cioè una mera violazione di legge, che nonintegra alcuna delle ipotesi identificate dalla giurisprudenza dilegittimità sopra richiamate: mancato rispetto delle regoleprocessuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie(in quanto di rango superiore alla legge ordinaria), ovvero perviolazione dei principi informatori della materia, e per carenzaassoluta o mera apparenza della motivazione o di radicale edinsanabile contraddittorietà.Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.Nulla sulle spese.Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma1-quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto".4 di 5Numero registro generale 20247/2021Numero sezionale 395/2023Numero di raccolta generale 9450/2023Data pubblicazione 06/04/2023 P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma delcomma 1-bis, dello stesso articolo 13 .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Secondasezione civile della Suprema Corte di cassazione il 27/01/2023.Il PresidenteLUIGI GIOVANNI LOMBARDO5 di 5Numero registro generale 15455/2025Numero sezionale 2769/2025Numero di raccolta generale 32648/2025Data pubblicazione 15/12/2025LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEcomposta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Oggetto:Correzione erroreALDO [OSCURATO:PERSONA] PresidentematerialeGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]VINCENZO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAnel procedimento iscritto d’ufficio al n. 15455/2025 R.G., tra:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio, condomicilio digitale in atti.RICORRENTEcontroZERO [OSCURATO:PERSONA].INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] ad oggetto la correzione dell’ordinanza della [OSCURATO:PERSONA] n. 9450/2023, pubblicata il 6 aprile 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:- con ordinanza n. 9450/2023, pubblicata il 6 aprile 2023, èstato dichiarato inammissibile il ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Chiariello volto ad ottenere la cassazione della decisione delgiudice di pace con cui era stata respinta la domanda dipagamento del compenso professionale per la difesa d’ufficioin un giudizio penale di [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 15455/2025Numero sezionale 2769/2025- che è stato avviato d’ufficio il presente procedimento diNumero di raccolta generale 32648/2025correzione della decisione, nella parte in cui ha datoD ataa tptuobb,li caziio ne 15/12/2025sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13.[OSCURATO:PERSONA]:- l’art. 32, comma primo, delle disp. att. c.p.p., come sostituitodall’art. 17 della legge n. 60/2001, dispone che le procedureper il recupero dei crediti professionali per la difesa di ufficionei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannatiinadempienti sono esenti da imposte;- che per mero errore materiale l’ordinanza ha dato atto dellasussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, che non occorre attestare ove il procedimento èesente per legge dall’obbligo di versare il contributo unificato,evenienza di cui il giudice deve ritenersi edotto (arg. ex Cass.SU n. 4315/2020), potendo procedersi alla correzione delladecisione come indicato in dispositivo;visto l’art. 391 bis c.p.c.P.Q.M.dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 9450/2023,nel senso che:a) a pag. 4 della motivazione l’espressione: “Ci sono le condizioniper dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02,della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto”, è sostituita dalla seguente “Nonsussistono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti2 di 3Numero registro generale 15455/2025Numero sezionale 2769/2025processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterioreNumero di raccolta generale 32648/2025importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsDattoa ppubeblric aizlio ne 15/12/2025ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, essendo ilprocedimento esente dal contributo ai sensi dell’art. 32, commaprimo, disp. att. c.p.p.”;b) a pag. 5 del dispositivo dopo l’espressione: Dichiara inammissibileil ricorso” è soppressa la seguente frase: Ai sensi dell’art. 13 comma1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti peril versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13”.Manda alla cancelleria per i conseguenti adempimenti di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, in data 18/11/2025.[OSCURATO:PERSONA] CARRATO3 di 3Documento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
positata il 13/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].È stato proposto ricorso per cassazione contro sentenza delGiudice di pace di Trani, che ha rigettato la domanda propostadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la retribuzione dell’attività di difesa d’ufficio svolta in favoredella convenuta in relazione a decreto penale di condanna, checonteneva la nomina del professionista ricorrente qualedifensore d’ufficio: con la domanda il professionista avevachiesto la condanna della convenuta al pagamento della sommaNumero registro generale 20247/2021Numero sezionale 395/2023Numero di raccolta generale 9450/2023Data pubblicazione 06/04/2023di € 495,00, che il Giudice di pace ha rigettato, ritenendo che ildifensore avesse svolto un’attività precipitosa, mentre avrebbedovuto tempestivamente informare l’assistito della facoltà dinominare il difensore di fiducia.[OSCURATO:PERSONA] di pace ha disatteso l’eccezione della convenuta, diincompetenza del giudice adito in favore del Tribunale ai sensidell’art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011. Secondo il Giudice dipace la norma, nel prevedere il rito speciale per i pagamenti dionorari professionali, non aveva inciso sulla competenza pervalore. Ciò posto, ha rigettato la domanda, rilevando chel’attività del professionista era stata inutilmente precipitosa,tenuto conto della facoltà dell’interessato di nominare undifensore di fiducia.Per la cassazione della sentenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso sulla base di un unico motivo, con il quale denuncia laviolazione dell’art. 31 delle disp. atti del c.p.p., secondo il qualel’attività del difensore d’ufficio è comunque retribuita.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso è inammissibile. Intanto si deve precisare chel’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 riguarda le sole attivitàprofessionali svolte nel processo civile, con esclusione delprocedimento penale, amministrativo o davanti ai giudicispeciali (Cass. S.U., n. 25938/2018; n. 6817/2021). Nel caso inesame è pacifico che la domanda fu proposta per il compensorelativo ad attività svolta in un procedimento penale. Pertanto,il richiamo di tale norma, operato dal giudice di pace, deveritenersi improprio, così come è improprio il riferimento allacompetenza per valore, che è criterio non applicabile nellecontroversie in tema di onorari e diritti di avvocato, per le quali,ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, l'unico ufficio2 di 5Numero registro generale 20247/2021Numero sezionale 395/2023Numero di raccolta generale 9450/2023Data pubblicazione 06/04/2023giudiziario competente è quello (di merito) adito per il processonel quale l'avvocato ha prestato la propria opera ed in tal caso iltribunale decide in composizione collegiale. È stato chiarito chela competenza del giudice di pace per lo speciale procedimentoper la liquidazione dei compensi relativi a controversie decise datale giudice deve considerarsi esistente anche in assenza dicollegialità (Cass. n. 30774/2022).Ma al di là di tale rilievo, resta il fatto che la sentenza quiimpugnata è stata pronunciata a fronte di una domanda dipagamento per l'importo di € 495,00 rientrante quindi nellaprevisione di cui all’art. 113, comma 2, c.p.c., che impone ladecisione secondo equità. È noto che, a seguito della riforma dicui alla L. n. 40 del 2006, le sentenze del giudice di pacepronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113 cit. sonoappellabili esclusivamente per violazione delle norme sulprocedimento, per violazione di norme costituzionali ocomunitarie ovvero dei princìpi regolatori della materia (art.339, comma 3, c.p.c.).In una fattispecie analoga a quella oggetto del presente ricorso,questa Corte ha chiarito che, qualora la decisione pronunziatadal giudice di pace secondo equità non sia appellabile, maricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. – tale è l’ipotesidella decisione in materia di onorari di avvocato (v. art. 14 deld. lgs. n. 150 del 2011) - deve tornare in vigore la regola,reiteratamente affermata da questa Corte nel regimeprecedente alla novella di cui al D. Lgs. n. 40 del 2006, secondocui contro le sentenze del giudice di pace in cause di valore nonsuperiore ad Euro 1.100,00, e perciò da decidere secondoequità, il ricorso per cassazione è ammesso (solo per il mancatorispetto delle regole processuali, per violazione di norme3 di 5Numero registro generale 20247/2021Numero sezionale 395/2023Numero di raccolta generale 9450/2023Data pubblicazione 06/04/2023costituzionali e comunitarie (in quanto di rango superiore allalegge ordinaria), ovvero per violazione dei principi informatoridella materia, e per carenza assoluta o mera apparenza dellamotivazione o di radicale ed insanabile contraddittorietà, nonessendo invece ammissibile il ricorso per violazione o falsaapplicazione di legge, a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 3, (Cass.sez. un. 15 ottobre 1999, n. 716, coordinata con la sentenzaadditiva della Corte Cost. 14 luglio 2004, n. 206, nonché exmultis Cass. S.U. n. 10624/2003).Deriva dalle considerazioni che precedono l'inammissibilitàdell’unico motivo di ricorso, che non risponde ai requisiti impostidalla specificità dell'impugnazione di una pronuncia di equità delgiudice di pace. Il ricorrente, infatti, denuncia la suppostaviolazione della disposizione di attuazione del codice diprocedura penale, e cioè una mera violazione di legge, che nonintegra alcuna delle ipotesi identificate dalla giurisprudenza dilegittimità sopra richiamate: mancato rispetto delle regoleprocessuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie(in quanto di rango superiore alla legge ordinaria), ovvero perviolazione dei principi informatori della materia, e per carenzaassoluta o mera apparenza della motivazione o di radicale edinsanabile contraddittorietà.Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.Nulla sulle spese.Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma1-quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto".4 di 5Numero registro generale 20247/2021Numero sezionale 395/2023Numero di raccolta generale 9450/2023Data pubblicazione 06/04/2023 P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma delcomma 1-bis, dello stesso articolo 13 .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Secondasezione civile della Suprema Corte di cassazione il 27/01/2023.Il PresidenteLUIGI GIOVANNI LOMBARDO5 di 5Numero registro generale 15455/2025Numero sezionale 2769/2025Numero di raccolta generale 32648/2025Data pubblicazione 15/12/2025LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEcomposta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Oggetto:Correzione erroreALDO [OSCURATO:PERSONA] PresidentematerialeGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]VINCENZO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAnel procedimento iscritto d’ufficio al n. 15455/2025 R.G., tra:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio, condomicilio digitale in atti.RICORRENTEcontroZERO [OSCURATO:PERSONA].INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] ad oggetto la correzione dell’ordinanza della [OSCURATO:PERSONA] n. 9450/2023, pubblicata il 6 aprile 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:- con ordinanza n. 9450/2023, pubblicata il 6 aprile 2023, èstato dichiarato inammissibile il ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Chiariello volto ad ottenere la cassazione della decisione delgiudice di pace con cui era stata respinta la domanda dipagamento del compenso professionale per la difesa d’ufficioin un giudizio penale di [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 15455/2025Numero sezionale 2769/2025- che è stato avviato d’ufficio il presente procedimento diNumero di raccolta generale 32648/2025correzione della decisione, nella parte in cui ha datoD ataa tptuobb,li caziio ne 15/12/2025sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13.[OSCURATO:PERSONA]:- l’art. 32, comma primo, delle disp. att. c.p.p., come sostituitodall’art. 17 della legge n. 60/2001, dispone che le procedureper il recupero dei crediti professionali per la difesa di ufficionei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannatiinadempienti sono esenti da imposte;- che per mero errore materiale l’ordinanza ha dato atto dellasussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, che non occorre attestare ove il procedimento èesente per legge dall’obbligo di versare il contributo unificato,evenienza di cui il giudice deve ritenersi edotto (arg. ex Cass.SU n. 4315/2020), potendo procedersi alla correzione delladecisione come indicato in dispositivo;visto l’art. 391 bis c.p.c.P.Q.M.dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 9450/2023,nel senso che:a) a pag. 4 della motivazione l’espressione: “Ci sono le condizioniper dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02,della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto”, è sostituita dalla seguente “Nonsussistono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti2 di 3Numero registro generale 15455/2025Numero sezionale 2769/2025processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterioreNumero di raccolta generale 32648/2025importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsDattoa ppubeblric aizlio ne 15/12/2025ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, essendo ilprocedimento esente dal contributo ai sensi dell’art. 32, commaprimo, disp. att. c.p.p.”;b) a pag. 5 del dispositivo dopo l’espressione: Dichiara inammissibileil ricorso” è soppressa la seguente frase: Ai sensi dell’art. 13 comma1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti peril versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13”.Manda alla cancelleria per i conseguenti adempimenti di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, in data 18/11/2025.[OSCURATO:PERSONA] CARRATO3 di 3Documento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.
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