CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 08877/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21042/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 388, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 997/2017 depositata il 29/06/2017. Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198), formulate dal P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 997/2017 della Corte d’appello di Brescia, depositata il 29 giugno 2017. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Gli altri intimati indicati in epigrafe non hanno svolto attività difensive. [OSCURATO:PERSONA],titolare dell’impresa Albatros, committente dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato in Vicomoscano, fu convenuto davanti al Tribunale di Cremona, in separati giudizi, dall'Associazione professionale Studio tecnico geometra [OSCURATO:PERSONA] ed associati e dall'impresa edile di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento dei corrispettivi dovuti all'Associazione professionale per la progettazione ed all'impresa edile per la realizzazione dell'opera. [OSCURATO:PERSONA] domandò in riconvenzionale in entrambi i giudizi la condanna delle controparti al risarcimento dei danni conseguenti ai difetti dell'opera e, nel procedimento instaurato dall'Associazione professionale Busi, eccepì il difetto di legittimazione attiva della stessa, assumendo di aver intrattenuto rapporti soltantocol geometra [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] intervenne, quindi, nel giudizio promosso dall'Associazione professionale, facendo proprie le domande della stessa. Il Tribunale di Cremona, riuniti i giudizi, accolse, tra l’altro, la domanda riconvenzionale del Formica e condannò in solido il Busi ed il Vezzosi a pagargli la somma di € 120.000,00 a titolo di risarcimento dei danni. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Brescia ha riformato la sentenza di primo grado quanto alla condanna pronunciata nei confronti del Busi, perché viziata da extrapetizione, argomentando che la domanda riconvenzionale del Formica era stata rivolta nei confronti dell'attrice Associazione professionale Studio tecnico geom. [OSCURATO:PERSONA] ed associati e non di [OSCURATO:PERSONA]. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., venne fissata l'adunanza della camera di consiglio in data 27 settembre 2018. [OSCURATO:PERSONA] affermò, tuttavia, che non ricorresse l’ipotesi prevista dall'art. 375, comma 1, numero 5, c.p.c. La causa, perciò, con ordinanza interlocutoria n. 4895/2019, venne rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice e rinviata a nuovo ruolo. Il ricorso è stato quindi deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198). Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione degli art. 105 e 112 c.p.c., sottolineando come [OSCURATO:PERSONA], intervenendo nel processo intercorrente fra l'Associazione professionale Studio tecnico geometra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avesse fatto proprie le domande della prima e si fosse, peraltro, difeso anche in ordine all'esistenza dei vizi dell'opera. Il ricorrente invoca il principio giurisprudenziale dell'estensione automatica della domanda nei confronti dell'interventore volontario che assuma di essere esso il soggetto della lite. 2. Il ricorso è fondato. 2.1. L'Associazione professionale Studio tecnico geometra [OSCURATO:PERSONA] ed associati convenne [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamento del corrispettivo della progettazione dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato in Vicomoscano. [OSCURATO:PERSONA] domandò in riconvenzionale la condanna dell’attrice Associazione professionale Busi al risarcimento dei danni conseguenti ai difetti dell'opera ed eccepì pure il difetto di legittimazione attiva dell’Associazione professionale, dovendosi intendere l’incarico di progettazione conferito a [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. È noto al riguardo che il rapporto di prestazione d'opera professionale postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà del cliente di avvalersi della attività del professionista. Peraltro, uno studio professionale associato può essere legittimato a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti giuridici, ponendosi esso come autonomo centro d'imputazione (Cass. Sez. 1 , 24/05/2019, n. 14321 ; Cass. Sez. 1 , 26/07/2016, n. 15417 ; Cass. Sez. 1, 15/07/2011, n. 15694). 2.3. [OSCURATO:PERSONA] intervenne, allora, volontariamente nella causa intentata dall'Associazione professionale, facendo proprie le domande da questa rivolte verso [OSCURATO:PERSONA], ma anche svolgendo nel merito difese avverso i vizi della progettazione e il ritardo nella consegna dei lavori lamentati da quest’ultimo, come emerge dall’esame diretto, ad esempio, della memoria di replica depositata dal Busi nel giudizio di primo grado. Il Tribunale di Cremona accolse la domanda riconvenzionale del Formica e condannò [OSCURATO:PERSONA] a pagargli la somma di € 120.000,00 a titolo di risarcimento dei danni. Ha invece errato la Corte d’appello di Brescia a ritenere viziata da extrapetizione la condanna pronunciata nei confronti del Busi, sul presupposto che non potesse intendersi quest’ultimo destinatario della domanda riconvenzionale originariamente spiegata dal Formica verso l’Associazione professionale. 3. Va invero riaffermato che l'intervento volontario ex art 105 c.p.c. concerne non la “causa”, ma il “processo tra altre persone”, e il terzo, una volta intervenuto, diventa parte egli stesso. Ne consegue che qualora il terzo spieghi volontariamente intervento litisconsortile, assumendo - come nella specie - essere lui (o anche lui), e non altra parte originaria del giudizio, il soggetto del rapporto sostanziale dedotto in lite, egli diviene contraddittore di tutte le altre parti in causa, sicché la domanda della controparte, anche in difetto di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale, perciò, il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni (Cass. Sez. 3, 25/11/2021, n. 36639; Cass. Sez. 2, 19/01/2012, n. 743; Cass. Sez. 1, 01/07/2008, n. 17954). 3.1. In particolare, la facoltà, concessa ad ogni interessato, di intervenire nel processo vertente tra altre persone per far valere, nei confronti di tutte o di alcune delle parti, un diritto proprio relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto in giudizio, sussiste indipendentemente dall'effettiva esistenza, o meno, nell'attore principale, delle condizioni necessarie all'esperimento dell'azione (cfr. Cass. Sez. 1 , 21/04/1983, n. 2741; Cass. Sez. 1 , 05/04/1976, n. 1175; Cass. Sez. 2 , 04/12/1967, n. 2882) . È perciò ammissibile altresì una sostituzione, per via di intervento, del soggetto legittimato al non legittimato nell'esercizio dell'azione, ferme, tuttavia, la unicità del rapporto processuale e la unicità della pronuncia, in quanto l’accessione di un terzo al giudizio pendente è strumento di cui l’ordinamento si serve per legare l’esito del processo al diritto sostanziale ed evitare l’adozione di statuizioni contraddittorie, nonché discrasie sul piano dell’effettività della tutela. Tali scopi sarebbero tutti elusi ove si consentisse al terzo di intervenire nel processo soltanto per far valere in funzione sostitutiva le posizioni giuridiche attive derivanti dal rapporto litigioso, evitando di essere altresì individuato quale titolare delle posizioni passive correlate al medesimo rapporto sostanziale. 3.2. Non induce a differente conclusione il principio enunciato da Cass. Sez. Unite 13/07/2007, n. 15756, richiamato dal controricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c.: in tale precedente venne affermato che il principio dell'automatica estensione delle domande al terzo che il convenuto abbia chiamato in causa, indicandolo come effettivo e diretto obbligato, non opera quando il terzo non abbia partecipato al giudizio in tale veste, ma sia in esso intervenuto per far affermare la propria qualità di titolare, in luogo dell'attore, del diritto da questi fatto valere a fondamento della domanda, sicché è affetta da ultrapetizione la condanna solidale resa in tale evenienza nei confronti del convenuto e del terzo. Si tratta di fattispecie evidentemente diversa dal rapporto processuale delineatosi nel giudizio in esame: [OSCURATO:PERSONA], convenuto in senso formale, assunse (altresì) la veste sostanziale di attore mediante la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta nei confronti dell'Associazione professionale e [OSCURATO:PERSONA] non intervenne certamente per far affermare la propria qualità di titolare del diritto al risarcimento in luogo del Formica, quanto per sostenere di essere egli parte del contratto d’opera professionale in luogo dell’originaria attrice in senso formale, nonché convenuta sostanziale rispetto alla medesima riconvenzionale. 3.3. La vicenda processuale si connota per diversità anche rispetto a quella in cui il terzo interveniente, dopo essere stato indicato dal convenuto come unico soggetto passivo del rapporto dedotto in causa dall'attore, faccia ingresso nel processo, senza attendere di essere chiamato su istanza di parte o per ordine del giudice, al fine di sostenere di essere colui contro il quale la domanda dell'attore avrebbe dovuto essere correttamente avanzata . Tale intervento “suicida” viene reputato in dottrina estraneo, in realtà, ad entrambe le ipotesi contemplate dall’art. 105 c.p.c., e perciò si critica la conclusione che in simili casi possa predicarsi una automatica “estensione” della domanda dell’attore, la quale in realtà, se non diversamente interpretata, dovrebbe considerarsi, ai sensi dell’art.112 c.p.c., giammai proposta. La situazione appena descritta è tuttavia differente da quella per cui è causa, perché, nella specie, come già evidenziato, il terzo interveniente ha fatto accesso al processo per far valere, in confronto del convenuto, un diritto relativo all’oggetto del processo medesimo (art. 105, comma 1, c.p.c.), qualificandosi, dunque, come unico soggetto dell’intero complesso rapporto sostanziale dedotto in giudizio. 4. Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata nei limiti della censura accolta , con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, che riesaminerà la causa uniformandosi al richiamato principio e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’a