CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 agosto 2026
Cassazione n. 24584/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Sestu, come legalmenterappresentata, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Sestu come legalmente rappresentata,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], SechiClaudia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SechiNumero registro generale 27946/2021Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 24584/2026Data pubblicazione 10/08/2026Efisia Anna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Sechi MariaAusilia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 255/2021depositata il 31/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con atto di citazione notificato in data 10.1.2008 le Parrocchie di SanGiovanni Martire e di [OSCURATO:PERSONA] delle Grazie, entrambe site in Sestu,avevano convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]chiedendone la condanna al rilascio dell’appartamento sito in Cagliari, viaBacaredda n.2, che affermavano essere stato loro legato in comproprietàda [OSCURATO:PERSONA] con testamento pubblico del 2.7.1970, pubblicato,dopo il suo decesso, il 12 maggio 1986; le Parrocchie avevano lamentatoche, nonostante la diffida inviata in data 10.5.2007, l’immobile non erastato loro restituito.Prima della costituzione in giudizio della banca convenuta, Athenaes.r.l. era intervenuta volontariamente in causa e aveva chiesto il rigettodelle domande delle attrici in qualità di proprietaria dell’alloggio,esponendo di aver acquistato tutti i beni facenti parte del patrimonio delladefunta, comprensivi dell’intero immobile di via Bacaredda n.2 in Cagliariove era sito l’alloggio di cui le attrici avevano chiesto il rilascio, dagli eredidella stessa con due contratti (l’uno relativo al complesso dell’eredità dellade cuius, l’altro relativo all’edificio di via Bacaredda n.2) in data27.5.1996, e di avere comunque il possesso dei beni stessi (dovendosiunire al proprio il possesso degli eredi) fin dal 5.5.1986, da oltre vent’anniprima, quindi, della notificazione dell’atto di citazione; l’intervenuta si eraaffermata di conseguenza proprietaria - a titolo derivativo o a titolooriginario- dell’immobile, legittimamente concesso in locazione alla BancaNumero registro generale 27946/2021Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 24584/2026Data pubblicazione 10/08/2026Monte dei [OSCURATO:SOCIETA].; la società aveva in ogni caso contestatola validità del legato disposto da [OSCURATO:PERSONA] a favore delle Parrocchiee aveva chiesto, in subordine per il caso di accoglimento della domandadelle attrici, che le fosse riconosciuto il maggior valore conseguitodall’immobile per le opere e le migliorie che aveva realizzato sullo stesso,posseduto in buona fede.[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. si era costituita rilevando diessere solo conduttrice del bene in base al contratto di locazione stipulatocon [OSCURATO:SOCIETA]. in data 10.6.2000 -e poi cessato il 14.9.2009; in corsodi causa l’immobile era stato rilasciato a favore della locatrice- e di nonpoter essere, di conseguenza, destinataria della domanda di rilascio.Erano intervenuti in causa anche gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], inpersona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] -che era anchel’amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA]. e al quale gli eredi avevanoconferito mandato per la liquidazione di tutti i rapporti attivi e passiviinerenti all’eredità-: l’intervento era stato giustificato con l’esigenza dicontrastare l’adozione di eventuali pronunce pregiudizievoli per gli eredi.All’esito dell’istruttoria esperita nell’ambito del giudizio di primo gradoil Tribunale di Cagliari, con sentenza non definitiva, aveva dichiaratoinammissibile l’intervento degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e aveva respintosia la domanda di intervenuto acquisto della proprietà dell’alloggio, pertitolo derivativo o per usucapione, proposta dalla società intervenuta, siale domande di declaratoria di nullità o di risoluzione della disposizionetestamentaria; aveva invece accolto la domanda delle Parrocchie,qualificata di rivendica, con condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. al rilascio dell’immobile oggetto di legatoe con condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. anche al risarcimento dei danni a partiredal 2007, da liquidare in separato giudizio; la causa era stata rimessa inistruttoria per la valutazione della domanda di indennizzo per le migliorieNumero registro generale 27946/2021Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 24584/2026Data pubblicazione 10/08/2026apportate al bene, pure riconvenzionalmente proposta dalla societàintervenuta.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva impugnato la sentenza avanti alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], insistendo sia per il rigetto della domanda di rilascio propostadalle Parrocchie -che pure affermava non essere stata estesa dalle stessenei propri confronti- in conseguenza della fondatezza comunquedell’eccezione riconvenzionale volta ad accertare positivamente il propriointervenuto acquisto della proprietà dell’alloggio per usucapione, sia nelledomande di declaratoria di nullità o di risoluzione del legato a favore delleParrocchie; [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto appelloincidentale riguardo alla condanna al rilascio dell’immobile, pronunciataanche nei suoi confronti nonostante essa non fosse reale destinataria delladomanda e avesse già restituito il bene alla locatrice. Costituitosi ilcontraddittorio, la Corte d’Appello di Cagliari aveva sostanzialmenterespinto l’appello principale, mentre aveva accolto l’appello incidentale, inbase alle seguenti considerazioni (che si riportano in sintesi, per quanto inconcreto rileva in questa sede):-non sussisteva il vizio di ultrapetizione né di violazione dell’art.101c.p.c. per aver il Tribunale di Cagliari condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al rilasciodell’immobile, pur in assenza di domanda delle Parrocchie che l’avevanoformulata in modo esplicito solo nei confronti della banca; non vi erastata, infatti, alcuna attività officiosa del Giudice non sottoposta acontraddittorio, perché l’estensione della domanda ad [OSCURATO:SOCIETA]. erastata fatta correttamente derivare dall’intervento in causa della società, daqualificare come volontario autonomo, e dalla posizione così assunta dallastessa nell’ambito della controversia;-l’appellante aveva lamentato che il Tribunale aveva deciso sulladomanda di usucapione, rigettandola, mentre essa avrebbe sollevato laquestione in via di eccezione riconvenzionale al solo fine di ottenere ilrigetto della domanda di rilascio nei confronti della banca; il motivo nonNumero registro generale 27946/2021Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 24584/2026Data pubblicazione 10/08/2026coglieva la ratio decidendi della pronuncia di rigetto, che si era fondata sulfatto che la società non era riuscita a dimostrare il possessoultraventennale con la conseguenza che, se anche la domanda diusucapione fosse stata da riqualificare come eccezione riconvenzionalenon ne sarebbero derivate conseguenze utili per la parte;-il Tribunale di Cagliari aveva condivisibilmente rilevato chel’appartamento legato non era indicato, quanto ai dati catastali, né nelcontratto di trasferimento immobiliare né nel contratto di vendita pureintercorso tra gli eredi e la società appellante riguardante tutti i beniereditari, e che ciò appariva coerente con il fatto che il legato era efficacedalla data di apertura della successione, senza necessità di accettazione;di conseguenza non ci poteva essere stata immissione nel possesso daparte degli eredi a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione all’immobile di cuisi discute e non era applicabile il disposto dell’art.1146 c.c.;-l’appellante aveva riproposto la domanda di declaratoria di nullità dellegato, sottoposto al doppio onere della inalienabilità e della destinazionedei frutti al mantenimento di un seminarista povero, solo il primo dei qualiritenuto nullo dal Tribunale, pur senza conseguenze sulla validità dellascito; effettivamente doveva essere considerato nullo anche l’onererelativo all’utilizzo dei frutti del bene, che appariva comportare unalimitazione significativa al diritto di goderne e disporne; anchel’eliminazione di questo secondo onere non incideva comunque sullavalidità del legato, perché dal contesto complessivo del testamento e dallaprevisione, per i soggetti beneficiati con legati, di oneri per la celebrazionedi messe e la manutenzione e pulizia della cappella di famiglia, emergevacome la signora Manunza fosse una devota fedele e, in quanto tale,certamente intenzionata a destinare una parte dei suoi beni ai vari EntiEcclesiastici menzionati nel testamento , in modo che il motivodeterminante della disposizione alle parrocchie sopracitate deve essereindividuato non tanto nel vincolo di inalienabilità o nel vincolo diNumero registro generale 27946/2021Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 24584/2026Data pubblicazione 10/08/2026destinazione perpetuo dei frutti dell’appartamento di cui è causa, quantonella devozione religiosa della testatrice, attenta anche in vita alleesigenze degli Enti destinatari dei lasciti;-il fatto che la domanda di rilascio era stata rivolta dalle Parrocchie allabanca, detentore qualificato, non aveva incidenza sull’obbligo di risarcire ildanno, incombente comunque, a far data dalla richiesta di rilascio, suAthenae s.r.l., che aveva il possesso dell’alloggio e che aveva sostenuto diesserne la reale proprietaria;-l’appello incidentale della banca, che lamentava come il Tribunalenon aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per la suaposizione in ordine alla domanda di rilascio, pur essendo dimostrato cheessa aveva riconsegnato l’alloggio, era fondato.[OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione contro la sentenza dellaCorte d’Appello di Cagliari, affidato a nove motivi.[OSCURATO:PERSONA] di Sestu e la [OSCURATO:PERSONA] NostraSignora delle Grazie di Sestu hanno depositato autonomi controricorsi.[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], in qualità diprocuratore speciale degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], sono rimasti intimati.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sia le Parrocchie di [OSCURATO:PERSONA] e di NostraSignora delle Grazie hanno depositato memorie illustrative prima delladata dell’adunanza in camera di consiglio fissata per la discussione delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la violazione e/o falsa applicazione articoli 360 n.3 e n.4, 112 e 101 IIcomma e 132 comma 2 n.4 c.p.c. Pronuncia ultra petita: condannasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. al rilascio dell’immobile violazione del contraddittorio– questione decisa rilevata d’ufficio .La società ricorrente ribadisce il rilievo di inammissibilitàdell’estensione della domanda di condanna al rilascio effettuata nei suoiNumero registro generale 27946/2021Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 24584/2026Data pubblicazione 10/08/2026confronti dal Tribunale di Cagliari, già formulato con il primo motivo diappello respinto dalla Corte distrettuale: l’assenza di una domanda neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]., che avrebbe dovuto essere proposta dopo il suointervento in giudizio dalle Parrocchie attrici, avrebbe determinato lanatura officiosa dell’estensione della condanna al rilascio dell’immobilepronunciata -senza la necessaria stimolazione del contraddittorio- dalprimo Giudice e confermata all’esito dell’appello. [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbeintervenuta in causa non come titolare di una posizione autonoma fattavalere in giudizio nei confronti delle Parrocchie ma per far rigettare ledomande delle attrici nei confronti della convenuta affermando diessere essa stessa titolare del diritto di proprietà e di essere al possessofatto valere dalle Parrocchie attrici e non queste ultime ; la ricorrentenon si sarebbe mai proposta quindi come effettiva legittimata passivadella domanda proposta dalle Parrocchie ma avrebbe solo rilevato che le Parrocchie attrici non sono proprietarie dell’appartamento de quo enon hanno quindi legittimazione attiva a chiedere il rilascio dell’immobilealla Banca convenuta .Il motivo è infondato, pure se debbono essere meglio articolate leragioni in diritto che fondano la riconducibilità ad [OSCURATO:SOCIETA]., qualeeffettiva destinataria, della domanda di rilascio proposta dalle Parrocchie.La Corte d’Appello di Cagliari -confermata la qualificazione delladomanda come rivendica, in linea con il Tribunale- aveva ritenuto che, perla valutazione della pretesa estensione d’ufficio della domanda di rilascioda parte del primo Giudice, fosse dirimente la qualificazione delcarattere dell’intervento spiegato nel corso del primo grado di giudiziodalla società [OSCURATO:SOCIETA]. ; l’intervenuta aveva eccepito di essereproprietaria dell’immobile a titolo derivativo o originario e, oltre a sollecitare il rigetto delle domande attrici , aveva domandato in viasubordinata nel caso di loro eventuale accoglimento, la declaratoria dinullità o la risoluzione del legato o, infine, il rimborso di tutte le speseNumero registro generale 27946/2021Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 24584/2026Data pubblicazione 10/08/2026sostenute per miglioramenti e addizioni apportate all’immobile;l’intervento effettuato doveva pertanto essere qualificato come interventovolontario autonomo, con estensione automatica del contraddittorio e conestensione all’intervenuta della domanda di rilascio del bene oggetto dicausa, originariamente proposta nei confronti della banca. Ne conseguivache l’estensione nei confronti della società intervenuta della domanda dirilascio del bene oggetto di causa era una mera conseguenza giuridicadell’intervento di [OSCURATO:SOCIETA]. e non una questione rilevata d’ufficio dalGiudice e posta a fondamento della decisione senza stimolazione delnecessario contraddittorio.Si osserva in proposto quanto segue.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] delle Grazie,entrambe site in Sestu, hanno agito in giudizio affermandosi legatarie deldiritto di proprietà sull’immobile sito al primo piano di via Bacaredda n.2 inCagliari, per disposizione testamentaria della de cuius [OSCURATO:PERSONA], equindi rivendicandone la proprietà nei confronti del soggetto che sitrovava nella materiale disponibilità della cosa, cioè la Banca del Monte deiPaschi di [OSCURATO:SOCIETA]La banca convenuta si era costituita, il 7.4.2008, evidenziando diessere conduttrice del bene in base ad un contratto di locazione, conclusocon [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di proprietaria del bene: la società locatriceera già intervenuta in giudizio il 28.3.2008 affermandosi legittimaproprietaria dell’immobile, per titolo derivativo o per acquisto a tiolooriginario, e contestando comunque la validità del legato -cioè del titolo diproprietà vantato dalle Parrocchie: ferma l’originaria proprietà della decuius, secondo la ricorrente alla stessa sarebbero succeduti gli eredi anchein relazione al bene oggetto di controversia-.La domanda delle Parrocchie è stata qualificata -correttamente- comedi rivendicazione, rispetto alla quale il soggetto legittimato passivamenteè, a norma dell’art.948 c.c., colui che, possedendo o detenendo il beneNumero registro generale 27946/2021Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 24584/2026Data pubblicazione 10/08/2026rivendicato, ne abbia la facultas restituendi (cfr. Cass.Sez. Un., n. 7305/2014; Cass. n.3312/1980; Cass. n.1613/1987; Cass.n.8748/1997; Cass. n.9851/1997).Quando il bene oggetto di controversia sia solo detenuto dal soggettoche ne ha la materiale disponibilità, la detenzione può essere qualificata,quando sia conseguenza di un titolo (contratto di locazione; contratto dicomodato; deposito) con il quale il titolare -o chi si assume tale- del bene,che ne ha il possesso, lo mette a disposizione della sua contropartenegoziale, che ne fruisce legittimamente -e attraverso la quale ilproprietario, o chi si assume tale, continua ad esercitare il propriopossesso in via mediata-.Anche nelle ipotesi di detenzione qualificata fondata su un contratto dilocazione, come è nel caso di specie, l’individuazione del contraddittore,per l’azione di rivendica, è legittimamente effettuata nei confronti di coluiche ha un rapporto di fatto diretto con il bene (non essendo onere delrivendicante, che nemmeno ne avrebbe la reale possibilità, procedere allaverifica dell’esistenza e legittimità di un eventuale titolo qualificante dettorapporto come detenzione): il soggetto così identificato non potrebbe peròrestituire il bene stesso al rivendicante senza venire contemporaneamentemeno agli obblighi negoziali (cfr. gli art.1587 e 1590 c.c.) assunti con lacontroparte contrattuale (con i quali un’eventuale pronuncia di condannaal rilascio si porrebbe in conflitto). Soccorre in tal caso la disposizionedell’art. 1586 c.c. -esprimente assieme all’art.1777 c.c. (secondol’orientamento interpretativo costante del Giudice di legittimità: cfr. Cass.n.457/1976; Cass. n. 5899/2022) una regola generale ritenuta applicabileanche fuori dell'ambito dei contratti di locazione e di deposito-, secondo laquale il conduttore, convenuto in un'azione di revindica, deve indicare ilsoggetto in nome del quale detiene il bene rivendicato, che è tenuto adassumere la lite se chiamato nel processo: in tal caso il detentorequalificato ha diritto di essere estromesso dalla lite e perde, quindi, laNumero registro generale 27946/2021Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 24584/2026Data pubblicazione 10/08/2026legittimazione passiva rispetto alla domanda -salvo che il detentoreoriginariamente citato mantenga interesse a rimanere parte effettiva dellacontroversia-, senza che si venga a costituire un rapporto di litisconsorzionecessario tra locatore e conduttore -che non sorge nemmeno nel caso incui venga disposto, sotto il profilo della comunanza di causa, l'interventojussu judicis della persona indicata come l'effettivo possessore delbene rivendicato-.Ora, è vero che l’art.1586 c.c. prevede che, nel caso in cui i terziagiscano in via giudiziale a tutela dei propri pretesi diritti, l’assunzionedella lite da parte del locatore avvenga necessariamente quando questosia chiamato in causa (su iniziativa di parte o jussu judicis, secondo ildisposto degli art.106-107 c.p.c.), ma non vi è motivo di differenziare daquesta la situazione in cui la necessità di detta chiamata venga meno peril fatto che il soggetto che ne avrebbe dovuto essere destinatario è giàintervenuto nel giudizio di propria iniziativa, svolgendo difese volte acontrastare il merito della rivendicazione fatta valere.Da una parte, infatti, il disposto del secondo comma dell’art.1586 c.c.deve essere coordinato con il primo comma, il quale prevede che se iterzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata,il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena delrisarcimento dei danni (cfr., al riguardo, anche il disposto dell’art.1575n.3 c.c.): è possibile quindi che la pretesa fatta valere da terzi siamanifestata prima dell’iniziativa in sede giudiziaria e sia nota primadell’introduzione del giudizio al locatore, opportunamente notiziato dalconduttore (che, non facendolo, si assume la responsabilità per i dannieventualmente subiti dal suo dante causa).Dall’altra, è chiaro che il locatore che intervenga affermando lalegittimità della detenzione del conduttore lo fa sul presupposto dellavalidità del titolo sul quale essa si fonda e, quindi, dell’effettività delproprio diritto a godere del bene locato, che è una delle facoltà insite nelNumero registro generale 27946/2021Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 24584/2026Data pubblicazione 10/08/2026diritto di proprietà, e della concretezza del proprio possesso -mediato-sullo stesso, in contrasto con la pretesa fatta valere contro il conduttore:in tal modo il locatore esplicita l’obbligo di assunzione della lite, chel’art.1586 c.c. prevede senza possibilità per l’interessato di graduazione degli effetti ad esso conseguenti.Nel caso di specie [OSCURATO:SOCIETA]. è intervenuta in giudizio affermandosiproprietaria dell’immobile condotto in locazione dalla [OSCURATO:PERSONA] deiPaschi di [OSCURATO:SOCIETA].: non rileva, per il profilo in esame, che lo abbia fattocon una domanda (riconvenzionale) di accertamento o con una eccezione(riconvenzionale) volta a bloccare la domanda di rilascio delleParrocchie attrici, perché in ogni caso la legittimità della detenzione dellaconduttrice è stata fondata dalla società attuale ricorrente sul contrastodella pretesa titolarità dell’immobile vantata dalle attrici controricorrenti,per essere essa unica ed effettiva proprietaria -per titolo derivativo o peracquisto originario- dell’immobile stesso.Del resto, la disposizione dell’art.106 c.p.c., che è la disposizioneprocessuale alla quale l’art.1586 co 2 c.c. sostanzialmente rimanda, non sipone come alternativa incompatibile rispetto al disposto dell’art.105 c.p.c.,perché nulla esclude che un soggetto che potrebbe essere destinatario diuna chiamata in causa ai sensi dell’art.106 c.p.c. si attivi autonomamenteper intervenire nel giudizio, prima o a prescindere dall’essere chiamato, aisensi dell’art.105 c.p.c.Nell’ipotesi disciplinata dall’art.1586 co 2 c.c., l’intervento - che, nelcaso di specie, è stato precedente alla costituzione in giudizio della bancae quindi al momento in cui la stessa avrebbe potuto esercitare la facoltàriconosciutagli dall’articolo richiamato- di [OSCURATO:SOCIETA]., soggetto cheavrebbe potuto essere chiamato in causa dal conduttore, ha comportatol’assunzione della lite da parte sua, in qualità di locatrice asseritamenteproprietaria del bene -in contrasto con la posizione delle Parrocchie attricie a sostegno della banca convenuta-, negli stessi termini in cui essaNumero registro generale 27946/2021Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 24584/2026Data pubblicazione 10/08/2026avrebbe dovuto fare se fosse stata chiamata in causa ai sensi della normarichiamata.L’assunzione della lite che deve necessariamente avvenire da parte dellocatore e che, per le considerazioni che precedono, è l’unica viaagisce in rivendica nei confronti del detentore qualificato, ha determinatol’individuazione della reale destinataria dell’azione promossa dalleParrocchie in [OSCURATO:SOCIETA]., cioè nella società intervenuta che si assumeproprietaria dell’immobile -per titolo derivativo o originario- in contrastocon la qualifica di proprietarie pretesa dalle attrici sullo stesso bene: sudetto immobile [OSCURATO:SOCIETA]. afferma infatti di aver esercitato fin5.5.1986 -per l’acquisto operato nel [OSCURATO:DATA_NASCITA] e per la conseguenteunione al proprio possesso di quello degli eredi suoi danti causa- ilpossesso utile ad usucapire, pure mediato attraverso la detenzionequalificata della banca per il periodo di durata del suo contratto dilocazione.Non è riscontrabile, pertanto, nell’operato del Tribunale di Cagliarialcuna violazione dell’art.112 c.p.c., o dell’art.101 co 2 c.p.c., le cuivalutazioni la Corte distrettuale ha sostanzialmente condiviso respingendole critiche proposte ex art.342 c.p.c. dalla società appellante: è corretta,infatti, l’identificazione di [OSCURATO:SOCIETA]. quale destinataria effettiva delladomanda di rilascio proposta dalle Parrocchie attrici controricorrenti, aprescindere dall’esplicita estensione da parte loro della domanda originarianei confronti della locatrice intervenuta (cfr., a ulteriore conferma delleconsiderazioni svolte quanto al rilievo processuale da attribuire all’essere illocatore tenuto all’assunzione della lite , anche Cass. n.743/2012,dalla quale si desume che, essendo l'intervento di cui all'art 105 cod. proc.civ. concernente non la causa ma il processo, qualora l’intervenutoassuma di essere il soggetto contro il quale realmente si rivolge la pretesadell'attore, come è nel caso di specie essendosi [OSCURATO:SOCIETA]. propostaNumero registro generale 27946/2021Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 24584/2026Data pubblicazione 10/08/2026come effettiva proprietaria nel possesso dell’alloggio in contestazione, ladomanda iniziale, anche in difetto di espressa istanza, si intendeautomaticamente estesa all’intervenuto; cfr. anche Cass. n.36639/2021 eCass. n.8877/2023).Rimane ferma anche la pronuncia di cessazione della materia delcontendere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].,costituente più propriamente estromissione della stessa ex art.1586 co 3c.c. -ma al riguardo non vi sono motivi di critica-.2. Con il secondo motivo di critica la società ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione articoli 360 n.3 e n.4 c.p.c. -35, 36,100, 112, 113 e 132 comma c.p.c. Proposizione eccezione e non domandadi usucapione .[OSCURATO:SOCIETA]. lamenta che il Tribunale di Cagliari aveva respinto ladomanda di usucapione senza che fosse stata formulata alcuna domandadi accertamento al riguardo; la società intervenuta ricorrente avrebbe soloeccepito riconvenzionalmente l’intervenuto acquisto della proprietà perusucapione, al fine di bloccare la domanda di rilascio proposta dalleParrocchie nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]; la Corted’Appello di Cagliari avrebbe dovuto rilevare la violazione operata dalprimo Giudice e non ritenere la questione erroneamente non significativa.Il motivo è fondato.La Corte d’Appello di Cagliari, premesso che la ratio decidendi dellasentenza del Tribunale di Cagliari era nel senso che il rigetto delladomanda di usucapione derivava dal fatto che la società non era riuscita adimostrare il possesso ventennale dell’appartamento che asseriva di averusucapito, aveva ritenuto che, anche laddove le domanda diusucapione venisse riqualificata, in questa sede, nei termini di eccezionericonvenzionale, non vi sarebbe alcuna conseguenza utile per l’appellante,fermo restando che qualora i presupposti per l’usucapione dovesseroNumero registro generale 27946/2021Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 24584/2026Data pubblicazione 10/08/2026mancare, non potrebbe essere accolta né l’eccezione riconvenzionale, néla domanda riconvenzionale .L’assunto del Giudice d’appello non può essere condiviso, perché laqualificazione della richiesta di accertamento dell’acquisto del diritto diproprietà per usucapione come domanda riconvenzionale o comeeccezione riconvenzionale può non avere una diretta incidenza sullavalutazione del materiale probatorio, per la verifica nel merito della suafondatezza, ma determina effetti differenti sull’efficacia della relativapronuncia: solo l’accoglimento o il rigetto della domanda riconvenzionaledetermina la formazione di giudicato, non così la valutazionedell’eccezione riconvenzionale, destinata a esaurire la sua efficacianell’ambito del processo, come accertamento operato nell’ambito dellavalutazione della avversa domanda proposta. La domanda riconvenzionaledi usucapione chiede, dunque, al giudice di pronunciare con effetto digiudicato un provvedimento positivo sfavorevole all'attore che va oltre ilrigetto della domanda principale.Non è quindi irrilevante stabilire se [OSCURATO:SOCIETA]. abbia svolto unadomanda riconvenzionale di accertamento della sua proprietàsull’immobile rivendicato dalle Parrocchie, oppure se abbia svoltoun’eccezione riconvenzionale del contenuto indicato: rispetto alla correttaqualificazione della domanda/eccezione in esame la Corte d’appello non hapreso alcuna posizione, omettendo una valutazione che, pur ricondottaalla denuncia di un "error in procedendo", non può essere pienamentesvolta in questa sede di legittimità mediante esame diretto integrale edinterpretazione delle istanze e deduzioni delle parti. Per quanto detto,sull’allegazione di [OSCURATO:SOCIETA]. i giudici di appello hanno, invero, adottatouna motivazione perplessa, giacché non risulta quale fra le tesiprospettate e considerate in ordine alla qualificazione giuridica comedomanda o come eccezione sia stata accolta e posta a base delladecisione.Numero registro generale 27946/2021Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 24584/2026Data pubblicazione 10/08/20263. Con il terzo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia la violazione e/o falsa applicazione articoli 360 n.3 e n.4 c.p.c. -649comma III -1158- 1165- 2943 del codice civile con riferimento alriconoscimento della maturazione del termine per l’usucapione ordinariacomputando il termine con decorrenza dal 1996 sino al 2016 c.c. ed allainefficacia della domanda giudiziale nei confronti di altro soggetto ai finiinterruttivi dell’usucapione .Rileva la ricorrente che, ferma la circostanza incontestata che Athenaes.r.l. aveva la materiale disponibilità dell’immobile fin dal 1996, la Corte dimerito avrebbe erroneamente affermato che, alla data di instaurazione delgiudizio non era decorso il termine ventennale per il maturaredell’usucapione ordinaria. Secondo la ricorrente, infatti, nella motivazionedella sentenza non vi sarebbe spiegazione sul fatto che la domanda, con larichiesta di rilascio dell’immobile, era stata proposta esclusivamente neiconfronti del [OSCURATO:SOCIETA]. e che la notifica dell’atto dicitazione nei confronti solo della banca non avrebbe potuto spiegareeffetto interruttivo anche nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].: il primo attointerruttivo, nei confronti della società, sarebbe consistito nella pronunciadella sentenza di primo grado.3.1. Il quarto motivo di ricorso è volto a contestare la decisione dellaCorte d’Appello per violazione e/o falsa applicazione articoli 360 n.3c.p.c. -649 comma III -116 -1158 c.c. Computo del termine perl’usucapione dal 1986 al 2006. Acquisto a titolo derivativo e accessiopossessionis Al momento dell’acquisto in blocco dei beni ereditari, il 27.5.1996, lasocietà sarebbe subentrata legittimamente anche nel possessodell’alloggio di cui si discute, succedendo altresì nel possesso giàesercitato dagli eredi ex art.1146 c.c. fin dal 5.5.1986. Erroneamente laCorte d’Appello -come, prima, il Tribunale- avrebbe ritenuto che il legatoavesse trasferito la proprietà alle Parrocchie a far data dal decesso e cheNumero registro generale 27946/2021Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 24584/2026Data pubblicazione 10/08/2026quindi l’alloggio in contestazione non fosse entrato a far parte dellavendita e, del resto, sarebbe pacifico che le Parrocchie non richiesero maiil possesso del bene ex art.649 u.c. c.c.3.2. Con il quinto motivo la società ricorrente denuncia violazionee/o falsa applicazione articoli 360 n.3 c.p.c. -132 comma 2 n.4 c.p.c. -1146 -1158- 1159- 2697 c.c. Accessio possessionis anche in caso diacquisto a non domino. Usucapione abbreviata .Secondo la società ricorrente, in presenza, come nella controversiasub iudice, di un titolo astrattamente idoneo, anche se a non domino, altrasferimento del bene oggetto della signoria di fatto, opererebbecomunque l’accessione del possesso ex art.1146 c.c.: nel caso di specie iltitolo idoneo ci sarebbe e sarebbe la vendita, che avrebbe permesso allasocietà di entrare nella disponibilità di tutto l’edificio, con la conseguenzache avrebbe dovuto essere considerata come intervenuta la usucapioneabbreviata decennale, ex art.1159 c.c.3.3. Il terzo, il quarto e il quinto motivo si esaminano congiuntamente,perché sono tutti relativi a profili riguardanti la richiesta verifica diintervenuto acquisto della proprietà sull’alloggio per usucapione -decennale o ventennale-, e sono assorbiti dall’accoglimento del secondomotivo, apparendo preliminare alla loro valutazione la correttaqualificazione dell’accertamento richiesto da [OSCURATO:SOCIETA]. come domandao eccezione riconvenzionale.4. Con il sesto motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. si duole della violazione e/o falsa applicazione articoli 360 n.3 e n.4 -132 comma 2n.4 c.p.c. -649 comma III 2697 c.c. Invalidità o inadempimento dellegato. Onere di chiedere il possesso ex art.649 comma 3 c.c. nonadempiuto dalle attrici per più di vent’anni .[OSCURATO:SOCIETA]. lamenta che la Corte d’Appello non avrebbe tenuto neldovuto conto il fatto che, contro le previsioni dell’art.649 co 3 c.c., leParrocchie non avrebbero mai chiesto né agli eredi, né alla societàNumero registro generale 27946/2021Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 24584/2026Data pubblicazione 10/08/2026ricorrente di essere immesse nel possesso dell’alloggio per un tempo dioltre vent’anni dall’apertura della successione. Il loro diritto di legatari sisarebbe pertanto estinto, determinando di conseguenza il maturare deltermine di usucapione.Il motivo è inammissibile.La Corte d’Appello -pur ritenendo la questione assorbita dal rigettodell’usucapione- aveva rilevato che non era possibile affermare unarelazione necessaria tra l’inerzia delle Parrocchie nel richiedere laconsegna della res da parte delle legatarie e l’acquisto per usucapionedella società appellante.La critica della ricorrente non è inquadrabile nell’ambito dell’art.360n.4 e 132 c.p.c., perché la Corte di merito ha reso una motivazioneeffettiva e logicamente comprensibile della irrilevanza attribuita allamancata attivazione delle Parrocchie ex art.649 co 3 c.c., nel rispetto delminimo costituzionale richiesto dall’art.111 Cost. -cfr., per tutte, Cass. aSU n.8053/2014-; essa non è nemmeno rientrante nell’ambito dioperatività dell’art.360 n.3 c.p.c., perché non sono messe in discussionené l’esatta interpretazione dell’art.649 c.c., in ipotesi mal effettuata dallaCorte di merito, né l’inadeguata valorizzazione della fattispecie in concretoricostruita nell’ambito della norma richiamata.[OSCURATO:SOCIETA]. si limita a ribadire la pretesa di valorizzare ex se lamancata attivazione delle Parrocchie ai sensi della norma richiamatatrasponendo detto rilievo, in ragione del suo protrarsi nel tempo, neldiverso ambito dell’usucapione, senza cogliere la ratio della decisione sulpunto e in contrapposizione alla irrilevanza esplicitamente riconosciutadalla Corte di merito alla stessa circostanza nel diverso contestoevidenziato.5. Il settimo motivo di critica rivolto alla decisione d’appello denuncia violazione e/o falsa applicazione articoli 360 n.3 c.p.c. -647 -1158 -Numero registro generale 27946/2021Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 24584/2026Data pubblicazione 10/08/20262697 c.c. vincolo di inalienabilità e risoluzione disposizionetestamentaria .[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. gli oneri di inalienabilità e di destinazione deifrutti, apposti al legato, il secondo dei quali non adempiuto dalle attricicontroricorrenti, sarebbero strettamente connessi. La Corte avrebbe erratonell’affermare che, ritenuta la nullità anche dell’onere di destinazione(l’onere di inalienabilità era già stato ritenuto nullo dal Tribunale diCagliari), da risultare come non apposto, non si pone la problematicarelativa al suo mancato adempimento , e avrebbe mal interpretatol’art.647 c.c., pervenendo ad una decisione che, in modosostanzialmente apodittico, priva di ogni effettivo significato la sanzionelegislativa della nullità del vincolo di inalienabilità perché l’onere didestinazione appariva essere motivo determinante del legato e quindi nonpoteva ritenersi come non apposto. La Corte avrebbe anche violato ildisposto dell’art.2697 c.c., perché le Parrocchie non hanno né allegatoné dimostrato, come era loro onere in quanto parte attrice, che il vincolodi inalienabilità e di disposizione perpetua dei frutti dell’immobile almantenimento di un seminarista povero del [OSCURATO:PERSONA] diCagliari non era stato il motivo unico e determinante del legato. In talesituazione l’onere di destinazione in perpetuo dei frutti dell’immobile …appare invece chiaramente quale solo motivo determinante del legato eche quindi non può ritenersi come non apposto ed è pacifico che siarimasto inadempiuto : il suo inadempimento comporterebbe lafondatezza della richiesta risoluzione della disposizione testamentaria.Il motivo è inammissibile.La Corte d’Appello di Cagliari ha ritenuto nullo anche l’onere didestinazione apposto al legato testamentario a favore delle Parrocchie, maha comunque ritenuto, in riferimento all’art.647 c.c., che anchel’illegittimità di tale onere -come quella dell’onere di inalienabilità, giàaffermato illegittimo dal Tribunale di Cagliari- non rendesse la disposizioneNumero registro generale 27946/2021Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 24584/2026Data pubblicazione 10/08/2026nulla, non costituendone l’unico motivo. La Corte ha ritenuto che dallalettura complessiva del testamento [..] si evince che il vincolo diinalienabilità e di disposizione perpetua dei frutti dell’immobile almantenimento di un seminarista povero del [OSCURATO:PERSONA] diCagliari non è stato il motivo unico e determinante del legato : questoperché emerge chiaramente dal tenore delle disposizioni testamentarieche la de cuius fosse una devota fedele e, in quanto tale, certamenteintenzionata a destinare una parte dei suoi beni [a]i vari [OSCURATO:PERSONA] nel testamento e l’attribuzione di cui si discute eracertamente volta a partecipare in modo concreto alle attività, anche socialie caritatevoli, che tali Enti compiono. Di conseguenza, il motivodeterminante del legato non era il vincolo di inalienabilità né quello didestinazione ma la devozione religiosa di [OSCURATO:PERSONA].Non è in concreto individuata alcuna reale violazione di legge.Attraverso l’indicazione dell’art.647 c.c. la società ricorrente non individuané deduce propriamente l'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalla norma dilegge richiamata, ma allega più propriamente un'erronea ricognizionedella fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa -in ordine allarilevanza da attribuire alla riconosciuta nullità dei vincoli di inalienabilità edi destinazione dei frutti del legato dell’alloggio di via Bacaredda n.2, aifini della validità del legato ex art.647 c.c.- che è invece esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta al sindacato di legittimità -cfr. Cass. n.3340/2019 e, direcente, Cass. n.7871/2025-.Il riferimento, pure operato dalla ricorrente, alla mancata valutazionedelle conseguenze dell’inadempimento dell’onere di destinazione ai finidella risoluzione del legato ex art.648 c.c., non è del tutto comprensibile enon è coerente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che hadichiarato nullo l’onere richiamato.Numero registro generale 27946/2021Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 24584/2026Data pubblicazione 10/08/20266. Con l’ottavo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la violazione e/o falsa applicazione articoli 360 n.3 c.p.c. -647 -1158 -2697 c.c. mancato adempimento all’onere imposto risoluzione disposizionetestamentaria .La società ricorrente richiama sostanzialmente le argomentazioniesposte a sostegno del precedente motivo di censura, lamentando che laCorte d’Appello non avrebbe considerato che l’onere di destinazione deifrutti dell’immobile sarebbe stato l’unico motivo determinante del legato eche quindi non avrebbe potuto essere considerato come non apposto, maavrebbe dovuto esserne rilevato l’inadempimento con le conseguenze dicui all’art.648 c.c.Il motivo è inammissibile.La società ricorrente vorrebbe una rivalutazione nel senso da essaauspicato degli elementi istruttori, attraverso l’interpretazione e lavalorizzazione dei quali la Corte di merito, pur dichiarando la nullità anchedell’onere di indisponibilità richiamato, ha ritenuto valido il legato alleParrocchie considerando anche detto onere come non apposto -come giàl’onere di inalienabilità -. Sotto l’apparente prospettazione della violazionedi legge [OSCURATO:SOCIETA]. vorrebbe una rivisitazione a proprio vantaggio delmerito della controversia, inammissibile in sede di legittimità.9. Con l’ultimo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione articoli 360 n.3 e 4 -132. Condanna alrisarcimento dei danni con decorrenza dal 2007 immotivata .[OSCURATO:SOCIETA]. lamenta di essere stata condannata al risarcimento deidanni per l’occupazione senza titolo dell’immobile: pure se il risarcimentoè stato riconosciuto a decorrere dal 2007, la Corte d’Appello non avrebbeconsiderato che nel 2007 le Parrocchie avevano chiesto il rilascio del benenon alla società ma alla banca.Il motivo in esame è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo diricorso, perché il vaglio della domanda risarcitoria alla quale esso faNumero registro generale 27946/2021Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 24584/2026Data pubblicazione 10/08/2026riferimento presuppone che sia qualificata ed esaminata, con esito positivoper le Parrocchie, la richiesta di accertamento dell’acquisto della proprietàdell’alloggio in capo ad [OSCURATO:SOCIETA]. per usucapione.In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, conassorbimento dei motivi terzo, quarto, quinto e nono; il primo motivo diricorso deve essere respinto e il sesto, il settimo e l’ottavo motivodebbono essere dichiarati inammissibili. Si cassa di conseguenza lasentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari che, indiversa composizione, dovrà rivalutare la controversia nei limiti e secondole indicazioni che precedono.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà anche in ordine alle spese processualidi questo giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiaraassorbiti il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, rigetta il primomotivo di ricorso e dichiara inammissibili il sesto, il settimo e l’ottavomotivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia alla Corte d’Appello di Cagliari che, in diversacomposizione, dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 25 marzo 2026Il PresidenteAntonio Scarpa