CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 05216/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5332/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n.12; -resistente – Oggetto: comunicazione avviso di trattazione udienza Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 7556/34/15 depositata in data 23/07/2015, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente impugnava l'avviso di accertamento notificatole per maggiore Ires, Irap e iva per l'anno 2006 ex art 39, primo comma, lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , con il quale l'Amministrazione finanziaria rilevato il mercato riscontro al questionario notificato alla contribuente rettificava il reddito d'impresa calcolando la percentuale del 9% sul totale dei ricavi esposti in dichiarazione; - la CTP di Napoli rigettava il ricorso; - appellava la società; - con la pronuncia gravata la CTR campana rigettava l’impugnazione ritenendo che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva il potere di accertare induttivamente il reddito prodotto ove il contribuente abbia mancato di produrre le scritture contabili, non rispondendo al questionario inviato; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a tre motivi; l’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di costituzione in vista della pubblica udienza; Considerato che: -preliminarmente, alla luce della comunicazione dedotta in memoria, va disattesa l’istanza ivi formulata di pronunciare l’interruzione del processo stante il fallimento della società ricorrente; - come è noto, nel giudizio di Legittimità non trovano applica zione le comuni cause di interruzione del processo;pertanto il fallimento della parte non comporta alcuna conseguenza sul piano processuale (Cass.15928/2021); Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - venendo allora all’esame dei motivi proposti, il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 24 Cost. in riferimento all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR emesso la sentenza impugnata senza avere comunicato alla società contribuente la data di trattazione della controversia, con ciò precludendo alla [OSCURATO:SOCIETA]. la possibilità di chiedere la discussione in udienza pubblica e di presentare memorie; -il motivo è fondato; - invero, dalla documentazione qui versata in atti, costituente nella certificazione rilasciata dalla CTR, effettivamente a società non venne comunicata la fissazione della data di trattazione della controversia; - sul punto, questa Corte è ferma nel ritenere (Cass. Sez. UU.,Sentenza n. 13654 del 22/06/2011; seguita da Cass. Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 97 del 07/01/2014 ) che in tema di contraddittorio nelprocesso tributario, ai sensi dell'art. 17, comma primo, del d. Lgs. n. 546 del 1992, lacomunicazione dell'avviso di trattazione della causa, ex artt. 31 e 61 del d. Lgs. cit., deve essere effettuata, nel caso di esistenza di un domicilio eletto, presso quest'ultimo o, comunque, mediante consegna in mani proprie; in difetto, latrattazione de lla causa deve ritenersi svolta in violazione dei principi del contraddittorio e della difesa e tutti gli atti compiuti da quel momento in poi sono da considerare come del tutto nulli; - ciò in quanto, come chiaramente in seguito specificato (Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 1786 del 29/01/2016; confermata poi da Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 28843 del 01/12/2017 con analoga motivazione), detta comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d. Lgs n. 546 del 1992, senza dubbio applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata; - pertanto, in accoglimento del pr imo motivo di ricorso, la sentenza va cassata con rinvio al giudice del merito; i restanti motivi sono assorbiti nella decisione che precede; p.q.m. accoglie primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione che statuirà anche