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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 11011/2026

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ASDrappresentati e difesi entrambi dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL] e PEC: [OSCURATO:EMAIL])con domicilio eletto in Roma via P. [OSCURATO:PERSONA] presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA](PEC: [OSCURATO:EMAIL])– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA].

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 13845/2018Numero sezionale 3139/2026Numero di raccolta generale 11011/2026Data pubblicazione 24/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC:[OSCURATO:EMAIL])- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]Emilia-Romagna n. 3024/13/2017 depositata in data 03/11/2017,non notificata;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]A seguito di attività di verifica fiscale l'Amministrazione finanziariacontestava alla [OSCURATO:PERSONA] la decadenzadei benefici di cui alla L. n. 398 del 1991 dalla quale derivava larideterminazione del reddito d'impresa, il recupero dell'iva e l’ulterioreconnessa contestazione a [OSCURATO:PERSONA] quale obbligato in solido deiconseguenti maggiori tributi, interessi e sanzioni accettati a carico dellaASD di cui si è detto.L'avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA 2007 di cui alpresente giudizio era quindi impugnato di fronte al giudice di primogrado che accoglieva il ricorso; appellava l'Ufficio.Con la sentenza gravata di fronte a questa Corte la commissionetributaria regionale ha accolto l'impugnazione dell'Agenzia delle entrate;ricorrono i contribuenti con atto affidato a sei motivi di doglianzaillustrato da memoria.Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONECons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 13845/2018Numero sezionale 3139/2026Numero di raccolta generale 11011/2026Data pubblicazione 24/04/2026Il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnatadenunciandone la nullità ex art. 31 c. 1 richiamato dall’art. 61 delmedesimo d.

Lgs. n. 546 del 1992 ed ex art. 33 del medesimo d.

Lgs.n. 546 del 1992, in relazione agli artt. 101 e 156 c. 2 c.p.c. in relazioneall’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR mancato di comunicare alleparti l’avviso dell’udienza di trattazione in pubblica udienza.

Il secondomotivo si incentra parimenti sulla violazione delle medesime soprariportate disposizioni ed è proposto con riguardo al profilo di violazionedi legge, ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.In sintesi, secondo parte ricorrente la pronuncia di appello quigravata è affetta da nullità per violazione del diritto di difesa, nonavendo la CTR – pure formalmente richiesta in tal senso dai contribuenti– proceduto alla discussione della controversia in appello nella formadella pubblica udienza, avendo deciso la stessa a seguito di discussionenella diversa sede processuale della camera di consiglio.I motivi, suscettibili di esame congiunto in quanto costituentiframmentazione di una medesima censura, sono fondati.Dall’esame del fascicolo analogico di merito pervenuto a questaCorte, come disposto dall’ordinanza interlocutoria resa all’esitodell’adunanza camerale del 26 giugno 2025, si evince come sia stataeffettivamente consegnata l’istanza di discussione in pubblica udienza -che risulta esser stata regolarmente notificata con consegna a manidell’Ufficio in data 5 giugno 2015, alle ore 10.04.57 e recante il n. prot.0050690 – e come successivamente tale medesima istanza sia statadepositata presso la Segreteria del giudice di appello (con altrettantoregolare e tempestivo deposito in data 9 giugno 2015, ricevuta S-3528/15) quindi entro trenta giorni dalla notifica alla controparte adopera del contribuente.Pertanto, risulta documentalmente provata la regolare etempestiva presentazione – con notifica alla controparte e depositoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 13845/2018Numero sezionale 3139/2026Numero di raccolta generale 11011/2026Data pubblicazione 24/04/2026presso il giudice entro i successivi trenta giorni dalla notifica inargomento – dell’istanza di discussione in pubblica udienza, alla qualedoveva seguire la fissazione della medesima incombenza da parte delgiudice dell’appello e la conseguente discussione della controversia nellapersonale presenza dei difensori delle parti costituite, ove comparse.Risulta poi altrettanto provata, come si legge nella sentenzaimpugnata, l’avvenuta trattazione della controversia nella differentesede processuale della camera di consiglio e non nella forma dellapubblica udienza come si evince dalla lettura del processo verbaleriferito al giudizio di appello, RGA n. 847/2015; della stessa circostanzasi dà atto a pag. 3 terzo capoverso della sentenza di appello.È accertato quindi che la pubblica udienza, debitamente richiesta,non si è tenuta.Ciò posto, in diritto è costante la giurisprudenza di questa Corte diLegittimità nel ritenere (per tutte, Cass. n. 34194/2024; Cass.n. 19579/2018) che in tema di contenzioso tributario, la richiesta didiscussione in pubblica udienza di cui all'art. 33 del d.

Lgs. n. 546 del1992 - proponibile nel termine di cui all'art. 32, comma 2, del d.

Lgs.citato, nel ricorso introduttivo o nelle controdeduzioni, come anche inulteriori memorie - deve essere notificata a cura dell'istante alle particostituite, non essendo sufficiente il mero deposito; nel presente casoparte ricorrente ha provveduto a entrambi gli adempimenti processualicome dimostra la documentazione riprodotta a questa Corte nelpresente giudizio di Legittimità.Con riguardo alle conseguenze di tale vizio, si è peraltro specificatoche (Cass. n. 22890/2022) la trattazione dell'appelloin pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce unanullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, lasentenza successiva, ma non determina la retrocessione del processoalla commissione tributaria regionale, ove non siano necessariCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 13845/2018Numero sezionale 3139/2026Numero di raccolta generale 11011/2026Data pubblicazione 24/04/2026accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione dimero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevoledurata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità peril diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportinol'allungamento dei tempi del giudizio.Ne deriva che, nel presente caso non avendo – sia pursussistendone i presupposti – la CTR disposto la discussione dellapresente controversia in sede di appello nelle forme della pubblicaudienza, la sentenza resa all’esito della camera di consiglio quindi senzalo svolgimento della discussione in pubblica udienza, è effettivamenteaffetta da nullità e va cassata con rinvio al giudice del gravame.La mancata partecipazione alla pubblica udienza, non tenutasiancorché la parte ne abbia fatto richiesta rituale, oppure tenutasi senzaprevio tempestivo avviso alle parti che avevano diritto di parteciparvi,secondo costante giurisprudenza di Legittimità che in questa sede vaconfermata, costituisce infatti (si vedano, tra molte, Cass.n. 11487/2013; Cass. n. 1786/2016; Cass. n. 18279/2018; Cass.n. 27837/2018; Cass. n. 5216/2023; Cass. n. 6359/2026) difetto e vizioin ordine al corretto adempimento di una essenziale funzione di garanziadel diritto di difesa e del principio del contraddittorio tra le parti nelprocesso tributario.Ritiene infatti il Collegio di aderire al più rigoroso orientamento diquesta Corte secondo il quale la mancata fissazione dell’udienza didiscussione orale della causa, nonostante la rituale richiesta di una delleparti, comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sianecessario indicare per la parte gli argomenti che avrebbero potutoessere illustrati durante la discussione, costituendo di per sé un vulnusal principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa (cosìritengono Cass. n. 4277/2025 e Cass. n. 11891/2025; Cass. n.30162/2024; Cass. n. 19229/2024; Cass. n. 23353/2023; tra le recentiCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 13845/2018Numero sezionale 3139/2026Numero di raccolta generale 11011/2026Data pubblicazione 24/04/2026si veda in particolare Cass. n. 2067/2023).

Si è qui rilevato che anchel'appendice della discussione orale, se richiesta da una parte delprocesso, come espressamente consentito dall'art. 352 c.p.c., comma2, nel testo vigente ante novella 2022, costituisce «l'espressione piùgenuina dell'esercizio diritto di difesa connaturato al contraddittorioprocessuale, al pari delle articolazioni defensionali scritte previste, inrelazione alla redazione delle comparse e memorie conclusionali,dall'art. 190 c.p.c., non richiedendosi, dunque, in tal caso, comeaffermato espressamente dalle Sez.

Un. (in relazione specifica allaprospettazione del vizio di violazione dell'art. 190 c.p.c.), l'allegazionedi un concreto pregiudizio alle prerogative difensive per far ritenererilevante il conseguente vizio processuale»).Ciò deriva – va ricordato e sottolineato - dai principi affermati dalleSezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez.

Un. n. 2021/36596) che siapur con specifico riferimento alla violazione dell'art. 190 ridetto delcodice di rito civile, hanno enunciato canoni processuali del tuttogenerali che debbono applicarsi anche al giudizio tributario.Non ignora il Collegio come a detto indirizzo se ne contrappongaaltro con il quale, in una impostazione di assoluta equivalenza tra scrittoe orale, non si ravvisa necessariamente, in questa fattispecie, una nullitàdella sentenza per violazione del diritto di difesa, trattandosi al più –secondo tale diverso orientamento - di una mera irregolarità edessendosi ritenuto necessario, non tutelando l’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c. l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, che laparte indichi quali specifici aspetti la discussione avrebbe consentito dievidenziare e approfondire (con specifico riferimento al giudiziotributario si veda Cass. n. 1769/2025) cui si applica però in appello l’art.352 c.p.c., essendosi affermato che «avendo la discussione della causanel giudizio d'appello una funzione meramente illustrativa delle posizionigià assunte e delle tesi già svolte nei precedenti atti difensivi e nonCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 13845/2018Numero sezionale 3139/2026Numero di raccolta generale 11011/2026Data pubblicazione 24/04/2026sostitutiva delle difese scritte ex art. 190 c.p.c., per configurare unalesione del diritto di difesa non basta affermare, genericamente, che lamancata discussione ha impedito al ricorrente di esporre meglio lapropria linea difensiva, essendo al contrario necessario indicare qualisono gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito dievidenziare o approfondire, colmando lacune e integrando gli argomentied i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi» (Cass. n.10574/2024, ove si è respinto motivo di ricorso con cui si affermava chela mancanza di discussione orale avesse leso il diritto di difesa,affermandosi la necessità di indicare nel motivo di ricorso gli specificiaspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare oapprofondire, e Cass. n. 10567/2024, entrambe non massimate).Per vero, tali pronunce non si confrontano con i principi affermatidalle Sezioni Unite nel 2021, al quale la Corte ritiene di doverenecessariamente dare continuità ulteriormente confermandolo.Certamente l’art. 111, secondo comma Cost., considera e tutela ildiritto al contraddittorio per tutto l'arco del processo, salve eventualieccezioni dettate dalla garanzia associata al diritto di azione, pur sempreda contemperare, peraltro, in vista del recupero del contraddittorio nellefasi immediatamente successive (per esempio per la conferma, modificao revoca di un provvedimento assunto inaudita altera parte).

Il diritto alcontraddittorio è quindi insito nel diritto di difesa, che a sua volta ègarantito dall'art. 24 Cost.

Se allora il diritto al contraddittorio è insitonel diritto di difesa e se il diritto di difesa richiede che il processo sistrutturi, nelle varie fasi, secondo il principio del contraddittorio, è in taliaffermazioni che si concretizza la garanzia del giusto processo.

Chequesto equivalga a dire che il processo che risulti celebrato in violazionedel principio del contraddittorio, nelle sue varie espressioni in cui essosi declina, dia corso a una sentenza nulla è allora assolutamente ovvioe conseguente.[OSCURATO:PERSONA].

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 13845/2018Numero sezionale 3139/2026Numero di raccolta generale 11011/2026Data pubblicazione 24/04/2026In tale contesto se è vero, come è vero, che quello delcontraddittorio, di cui il diritto di difesa finisce per esser compiutaespressione, è il principio cardine del processo giurisdizionale, non giovail richiamo al diverso principio di economia processuale.

Non si dubitache accanto al principio del contraddittorio l'art. 111, secondo comma,Cost. abbia recepito anche il principio di ragionevole durata, e tramitequesto il principio di economia processuale.

Tuttavia, il principio delgiusto processo, anche in base all'art. 6 CEDU, non si esplicita solo nellasua durata ragionevole (v. in particolare Cass. Sez.

Un. n. 5700/2014 eCass.

Sez.

Un. n. 9558/2014).

Il principio della ragionevole durata delprocesso è certamente divenuto punto costante di riferimentonell'esegesi delle norme processuali, conducendo a privilegiare, semprenel doveroso rispetto del dato letterale, opzioni contrarie a ogni inutileappesantimento del giudizio.

Come è stato ben sottolineato anche indottrina, mai è dato al giudice, in nome dei citati principi, eluderedistinte norme processuali improntate alla realizzazione degli altri valoriin cui pure si sostanzia il processo equo: e tali sono per l'appunto ildiritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, il diritto a ungiudizio nel quale le parti siano poste in condizioni di interloquire concompiutezza nelle varie fasi in cui esso si articola.Va quindi enunciato il seguente principio di diritto:“nel processo tributario di merito, la trattazione del ricorso incamera di consiglio, invece che alla pubblica udienza, in presenza diun'istanza di una delle parti ai sensi dell'art. 33 del d.

Lgs. n. 546 del1992, integra una nullità processuale che travolge la successivasentenza per violazione del diritto di difesa non essendo necessario chela parte deduca o provi la sussistenza di alcun pregiudizio concreto chele sia derivato dalla mancata celebrazione della detta pubblica udienza”.Pertanto, in accoglimento dei sopradetti motivi, la sentenza diappello è cassata con rinvio al giudice di merito che rinnoverà il giudizioCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 13845/2018Numero sezionale 3139/2026Numero di raccolta generale 11011/2026Data pubblicazione 24/04/2026di appello, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.All’esito della decisione che precede i restanti motivi sono assorbitiin quanto divenuti irrilevanti ai fini della decisione.

P.Q.Maccoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti irestanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizionealla quale demanda di provvedere anche in ordine alle spese processualidel presente grado di legittimità.Così deciso in Roma, il 15 aprile 2026.La PresidenteGiulia IofridaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ASDrappresentati e difesi entrambi dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL] e PEC: [OSCURATO:EMAIL])con domicilio eletto in Roma via P. [OSCURATO:PERSONA] presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA](PEC: [OSCURATO:EMAIL])– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA]. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 13845/2018Numero sezionale 3139/2026Numero di raccolta generale 11011/2026Data pubblicazione 24/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC:[OSCURATO:EMAIL])- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]Emilia-Romagna n. 3024/13/2017 depositata in data 03/11/2017,non notificata;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]A seguito di attività di verifica fiscale l'Amministrazione finanziariacontestava alla [OSCURATO:PERSONA] la decadenzadei benefici di cui alla L. n. 398 del 1991 dalla quale derivava larideterminazione del reddito d'impresa, il recupero dell'iva e l’ulterioreconnessa contestazione a [OSCURATO:PERSONA] quale obbligato in solido deiconseguenti maggiori tributi, interessi e sanzioni accettati a carico dellaASD di cui si è detto.L'avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA 2007 di cui alpresente giudizio era quindi impugnato di fronte al giudice di primogrado che accoglieva il ricorso; appellava l'Ufficio.Con la sentenza gravata di fronte a questa Corte la commissionetributaria regionale ha accolto l'impugnazione dell'Agenzia delle entrate;ricorrono i contribuenti con atto affidato a sei motivi di doglianzaillustrato da memoria.Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONECons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 13845/2018Numero sezionale 3139/2026Numero di raccolta generale 11011/2026Data pubblicazione 24/04/2026Il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnatadenunciandone la nullità ex art. 31 c. 1 richiamato dall’art. 61 delmedesimo d. Lgs. n. 546 del 1992 ed ex art. 33 del medesimo d. Lgs.n. 546 del 1992, in relazione agli artt. 101 e 156 c. 2 c.p.c. in relazioneall’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR mancato di comunicare alleparti l’avviso dell’udienza di trattazione in pubblica udienza. Il secondomotivo si incentra parimenti sulla violazione delle medesime soprariportate disposizioni ed è proposto con riguardo al profilo di violazionedi legge, ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.In sintesi, secondo parte ricorrente la pronuncia di appello quigravata è affetta da nullità per violazione del diritto di difesa, nonavendo la CTR – pure formalmente richiesta in tal senso dai contribuenti– proceduto alla discussione della controversia in appello nella formadella pubblica udienza, avendo deciso la stessa a seguito di discussionenella diversa sede processuale della camera di consiglio.I motivi, suscettibili di esame congiunto in quanto costituentiframmentazione di una medesima censura, sono fondati.Dall’esame del fascicolo analogico di merito pervenuto a questaCorte, come disposto dall’ordinanza interlocutoria resa all’esitodell’adunanza camerale del 26 giugno 2025, si evince come sia stataeffettivamente consegnata l’istanza di discussione in pubblica udienza -che risulta esser stata regolarmente notificata con consegna a manidell’Ufficio in data 5 giugno 2015, alle ore 10.04.57 e recante il n. prot.0050690 – e come successivamente tale medesima istanza sia statadepositata presso la Segreteria del giudice di appello (con altrettantoregolare e tempestivo deposito in data 9 giugno 2015, ricevuta S-3528/15) quindi entro trenta giorni dalla notifica alla controparte adopera del contribuente.Pertanto, risulta documentalmente provata la regolare etempestiva presentazione – con notifica alla controparte e depositoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 13845/2018Numero sezionale 3139/2026Numero di raccolta generale 11011/2026Data pubblicazione 24/04/2026presso il giudice entro i successivi trenta giorni dalla notifica inargomento – dell’istanza di discussione in pubblica udienza, alla qualedoveva seguire la fissazione della medesima incombenza da parte delgiudice dell’appello e la conseguente discussione della controversia nellapersonale presenza dei difensori delle parti costituite, ove comparse.Risulta poi altrettanto provata, come si legge nella sentenzaimpugnata, l’avvenuta trattazione della controversia nella differentesede processuale della camera di consiglio e non nella forma dellapubblica udienza come si evince dalla lettura del processo verbaleriferito al giudizio di appello, RGA n. 847/2015; della stessa circostanzasi dà atto a pag. 3 terzo capoverso della sentenza di appello.È accertato quindi che la pubblica udienza, debitamente richiesta,non si è tenuta.Ciò posto, in diritto è costante la giurisprudenza di questa Corte diLegittimità nel ritenere (per tutte, Cass. n. 34194/2024; Cass.n. 19579/2018) che in tema di contenzioso tributario, la richiesta didiscussione in pubblica udienza di cui all'art. 33 del d. Lgs. n. 546 del1992 - proponibile nel termine di cui all'art. 32, comma 2, del d. Lgs.citato, nel ricorso introduttivo o nelle controdeduzioni, come anche inulteriori memorie - deve essere notificata a cura dell'istante alle particostituite, non essendo sufficiente il mero deposito; nel presente casoparte ricorrente ha provveduto a entrambi gli adempimenti processualicome dimostra la documentazione riprodotta a questa Corte nelpresente giudizio di Legittimità.Con riguardo alle conseguenze di tale vizio, si è peraltro specificatoche (Cass. n. 22890/2022) la trattazione dell'appelloin pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce unanullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, lasentenza successiva, ma non determina la retrocessione del processoalla commissione tributaria regionale, ove non siano necessariCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 13845/2018Numero sezionale 3139/2026Numero di raccolta generale 11011/2026Data pubblicazione 24/04/2026accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione dimero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevoledurata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità peril diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportinol'allungamento dei tempi del giudizio.Ne deriva che, nel presente caso non avendo – sia pursussistendone i presupposti – la CTR disposto la discussione dellapresente controversia in sede di appello nelle forme della pubblicaudienza, la sentenza resa all’esito della camera di consiglio quindi senzalo svolgimento della discussione in pubblica udienza, è effettivamenteaffetta da nullità e va cassata con rinvio al giudice del gravame.La mancata partecipazione alla pubblica udienza, non tenutasiancorché la parte ne abbia fatto richiesta rituale, oppure tenutasi senzaprevio tempestivo avviso alle parti che avevano diritto di parteciparvi,secondo costante giurisprudenza di Legittimità che in questa sede vaconfermata, costituisce infatti (si vedano, tra molte, Cass.n. 11487/2013; Cass. n. 1786/2016; Cass. n. 18279/2018; Cass.n. 27837/2018; Cass. n. 5216/2023; Cass. n. 6359/2026) difetto e vizioin ordine al corretto adempimento di una essenziale funzione di garanziadel diritto di difesa e del principio del contraddittorio tra le parti nelprocesso tributario.Ritiene infatti il Collegio di aderire al più rigoroso orientamento diquesta Corte secondo il quale la mancata fissazione dell’udienza didiscussione orale della causa, nonostante la rituale richiesta di una delleparti, comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sianecessario indicare per la parte gli argomenti che avrebbero potutoessere illustrati durante la discussione, costituendo di per sé un vulnusal principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa (cosìritengono Cass. n. 4277/2025 e Cass. n. 11891/2025; Cass. n.30162/2024; Cass. n. 19229/2024; Cass. n. 23353/2023; tra le recentiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 13845/2018Numero sezionale 3139/2026Numero di raccolta generale 11011/2026Data pubblicazione 24/04/2026si veda in particolare Cass. n. 2067/2023). Si è qui rilevato che anchel'appendice della discussione orale, se richiesta da una parte delprocesso, come espressamente consentito dall'art. 352 c.p.c., comma2, nel testo vigente ante novella 2022, costituisce «l'espressione piùgenuina dell'esercizio diritto di difesa connaturato al contraddittorioprocessuale, al pari delle articolazioni defensionali scritte previste, inrelazione alla redazione delle comparse e memorie conclusionali,dall'art. 190 c.p.c., non richiedendosi, dunque, in tal caso, comeaffermato espressamente dalle Sez. Un. (in relazione specifica allaprospettazione del vizio di violazione dell'art. 190 c.p.c.), l'allegazionedi un concreto pregiudizio alle prerogative difensive per far ritenererilevante il conseguente vizio processuale»).Ciò deriva – va ricordato e sottolineato - dai principi affermati dalleSezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. n. 2021/36596) che siapur con specifico riferimento alla violazione dell'art. 190 ridetto delcodice di rito civile, hanno enunciato canoni processuali del tuttogenerali che debbono applicarsi anche al giudizio tributario.Non ignora il Collegio come a detto indirizzo se ne contrappongaaltro con il quale, in una impostazione di assoluta equivalenza tra scrittoe orale, non si ravvisa necessariamente, in questa fattispecie, una nullitàdella sentenza per violazione del diritto di difesa, trattandosi al più –secondo tale diverso orientamento - di una mera irregolarità edessendosi ritenuto necessario, non tutelando l’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c. l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, che laparte indichi quali specifici aspetti la discussione avrebbe consentito dievidenziare e approfondire (con specifico riferimento al giudiziotributario si veda Cass. n. 1769/2025) cui si applica però in appello l’art.352 c.p.c., essendosi affermato che «avendo la discussione della causanel giudizio d'appello una funzione meramente illustrativa delle posizionigià assunte e delle tesi già svolte nei precedenti atti difensivi e nonCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 13845/2018Numero sezionale 3139/2026Numero di raccolta generale 11011/2026Data pubblicazione 24/04/2026sostitutiva delle difese scritte ex art. 190 c.p.c., per configurare unalesione del diritto di difesa non basta affermare, genericamente, che lamancata discussione ha impedito al ricorrente di esporre meglio lapropria linea difensiva, essendo al contrario necessario indicare qualisono gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito dievidenziare o approfondire, colmando lacune e integrando gli argomentied i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi» (Cass. n.10574/2024, ove si è respinto motivo di ricorso con cui si affermava chela mancanza di discussione orale avesse leso il diritto di difesa,affermandosi la necessità di indicare nel motivo di ricorso gli specificiaspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare oapprofondire, e Cass. n. 10567/2024, entrambe non massimate).Per vero, tali pronunce non si confrontano con i principi affermatidalle Sezioni Unite nel 2021, al quale la Corte ritiene di doverenecessariamente dare continuità ulteriormente confermandolo.Certamente l’art. 111, secondo comma Cost., considera e tutela ildiritto al contraddittorio per tutto l'arco del processo, salve eventualieccezioni dettate dalla garanzia associata al diritto di azione, pur sempreda contemperare, peraltro, in vista del recupero del contraddittorio nellefasi immediatamente successive (per esempio per la conferma, modificao revoca di un provvedimento assunto inaudita altera parte). Il diritto alcontraddittorio è quindi insito nel diritto di difesa, che a sua volta ègarantito dall'art. 24 Cost. Se allora il diritto al contraddittorio è insitonel diritto di difesa e se il diritto di difesa richiede che il processo sistrutturi, nelle varie fasi, secondo il principio del contraddittorio, è in taliaffermazioni che si concretizza la garanzia del giusto processo. Chequesto equivalga a dire che il processo che risulti celebrato in violazionedel principio del contraddittorio, nelle sue varie espressioni in cui essosi declina, dia corso a una sentenza nulla è allora assolutamente ovvioe conseguente.[OSCURATO:PERSONA]. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 13845/2018Numero sezionale 3139/2026Numero di raccolta generale 11011/2026Data pubblicazione 24/04/2026In tale contesto se è vero, come è vero, che quello delcontraddittorio, di cui il diritto di difesa finisce per esser compiutaespressione, è il principio cardine del processo giurisdizionale, non giovail richiamo al diverso principio di economia processuale. Non si dubitache accanto al principio del contraddittorio l'art. 111, secondo comma,Cost. abbia recepito anche il principio di ragionevole durata, e tramitequesto il principio di economia processuale. Tuttavia, il principio delgiusto processo, anche in base all'art. 6 CEDU, non si esplicita solo nellasua durata ragionevole (v. in particolare Cass. Sez. Un. n. 5700/2014 eCass. Sez. Un. n. 9558/2014). Il principio della ragionevole durata delprocesso è certamente divenuto punto costante di riferimentonell'esegesi delle norme processuali, conducendo a privilegiare, semprenel doveroso rispetto del dato letterale, opzioni contrarie a ogni inutileappesantimento del giudizio. Come è stato ben sottolineato anche indottrina, mai è dato al giudice, in nome dei citati principi, eluderedistinte norme processuali improntate alla realizzazione degli altri valoriin cui pure si sostanzia il processo equo: e tali sono per l'appunto ildiritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, il diritto a ungiudizio nel quale le parti siano poste in condizioni di interloquire concompiutezza nelle varie fasi in cui esso si articola.Va quindi enunciato il seguente principio di diritto:“nel processo tributario di merito, la trattazione del ricorso incamera di consiglio, invece che alla pubblica udienza, in presenza diun'istanza di una delle parti ai sensi dell'art. 33 del d. Lgs. n. 546 del1992, integra una nullità processuale che travolge la successivasentenza per violazione del diritto di difesa non essendo necessario chela parte deduca o provi la sussistenza di alcun pregiudizio concreto chele sia derivato dalla mancata celebrazione della detta pubblica udienza”.Pertanto, in accoglimento dei sopradetti motivi, la sentenza diappello è cassata con rinvio al giudice di merito che rinnoverà il giudizioCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 13845/2018Numero sezionale 3139/2026Numero di raccolta generale 11011/2026Data pubblicazione 24/04/2026di appello, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.All’esito della decisione che precede i restanti motivi sono assorbitiin quanto divenuti irrilevanti ai fini della decisione. P.Q.Maccoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti irestanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizionealla quale demanda di provvedere anche in ordine alle spese processualidel presente grado di legittimità.Così deciso in Roma, il 15 aprile 2026.La PresidenteGiulia IofridaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9