CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 38861/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscrittto al n. RG 29106-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza RG 489/2020 del TRIBUNALE di MASSA, depositata il 22/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29106/2020 Numero sezionale 9916/2021 Numero di raccolta generale 38861/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', il quale chiede che la Corte di Cassazione dichiari la competenza del Tribunale di Massa. [OSCURATO:PERSONA] 1. con ricorso al Tribunale di Massa, [OSCURATO:PERSONA] ha allegato di aver prestato attività lavorativa per la società Aliante soc.coop. dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data in cui veniva licenziato per mancato superamento del periodo di prova ed ha chiesto la declaratoria di illegittimità/nullità del licenziamento nonché la condanna al ripristino/reintegrazione del rapporto; il Tribunale di Massa, a fronte di espressa eccezione sollevata dalla società convenuta, ha dichiarato – all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - la propria competenza territoriale “in considerazione del luogo della prestazione”; con ricorso tempestivamente notificato, la società Aliante ha impugnato l’ordinanza con regolamento di competenza, ritenendo competente il Tribunale di Pistoia, luogo nel quale ha sede legale la società e dove risulta sottoscritto il contratto di lavoro; il Procuratore Generale, rilevata l’ammissibilità del regolamento di competenza, ha reso le sue conclusioni nel senso della individuazione della competenza del Tribunale di Massa; [OSCURATO:PERSONA] Le conclusioni cui è giunto il Procuratore Generale sono condivisibili alla luce del consolidato il principio di diritto secondo cui la competenza territoriale in materia di lavoro va individuata, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., alternativamente nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello dove si trova l'azienda ovvero, infine, in quello ove si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto; in particolare, per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore ha dislocato un Ric. 2020 n. 29106 sez. ML - ud. 09-11-2021 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29106/2020 Numero sezionale 9916/2021 Numero di raccolta generale 38861/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, pur dovendo escludersi che la competenza territoriale possa radicarsi nel mero luogo di svolgimento della prestazione lavorativa (ex plurimis, Cass.n. 14449 del 2019; Cass. n. 4767 del 2017; Cass. n. 2003 del 2016, che ha fatto rientrare nella nozione di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore" il parcheggio di proprietà di terzi, in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa - nella specie, carico delle merci, trasporto e successivo ritorno per il ricovero dei furgoni- ove hanno inizio e fine le mansioni quotidianamente svolte dal lavoratore; Cass.n.19495 del 2014 che ha individuando il foro alternativo territoriale della dipendenza, presso cui prestava la sua opera alla fine del rapporto, nei locali dell'ufficio postale dove aveva inizio l'attività lavorativa del dipendente e presso cui prelevava la corrispondenza da distribuire e riceveva le istruzioni sul lavoro e la retribuzione). Nel caso di specie, il lavoratore ricorrente ha dedotto di aver svolto attività di autista e magazziniere nella sede operativa della società posta a Massa, ove prendeva servizio (eseguendo gli ordini impartiti da due dipendenti responsabili della società) e si occupava dello smistamento della merce e della preparazione dei pacchi destinati alle consegne nonché dell’attività di facchinaggio, riordino e allestimento del magazzino, pulizia dello stesso; inoltre, il contratto di lavoro indica come sede di lavoro la Jolly GLS Massa, le buste paga sono imputate al centro di Costo 27 GLS Massa e il documento di valutazione dei rischi qualifica GLS Massa come “sede operativa” e descrive mansioni di movimentazione della merce, ecc. che richiedono la disponibilità di spazi e attrezzature. Tutte le suddette circostanze confermano che presso GLS la società Aliante avesse una “sede operativa”. Ric. 2020 n. 29106 sez. ML - ud. 09-11-2021 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29106/2020 Numero sezionale 9916/2021 Numero di raccolta generale 38861/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 Alla luce di quanto esposto, va determinata la competenza per territorio del Tribunale di Massa in funzione di giudice del lavoro; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza della società e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Massa innanzi al quale rimette le parti, fissando per la riassunzione il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 29106 sez. ML - ud. 09-11-2021 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D