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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 marzo 2026

Cassazione n. 07521/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 8815-2025proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] B3 e2026 [OSCURATO:PERSONA].

COOP.;389 - intimati -avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il09/04/2025 R.G.N. 7144/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 8815/2025Numero sezionale 389/2026RILEVATO CHE Numero di raccolta generale 7521/2026Data pubblicazione 29/03/20261. i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto innanzi al [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del lavoro, la [OSCURATO:SOCIETA]. ela [OSCURATO:PERSONA].

Coop. a r.l., subentrata alla prima inseguito a procedura di cambio appalto, alle dipendenze dellequali avevano svolto attività di lavoro subordinato nell’ambitodell’appalto commissionato dalla ASL Napoli 3 Sud, svolgendomansioni di “operaio addetto al controlloaccessi/reception/portierato”;hanno chiesto la condanna delle società convenute, “ciascunaper il periodo di propria competenza”, al pagamento dispettanze retributive;2. con ordinanza del 9 aprile 2025, il Tribunale adito si èdichiarato territorialmente incompetente in favore del [OSCURATO:PERSONA], su eccezione della [OSCURATO:PERSONA].

Coop. a r.l.;3. il Tribunale, in sintesi, con l’ordinanza indicata, ha rilevatoche la società eccipiente ha la sede legale in Bari; che ilcontratto doveva considerarsi concluso in tale sede operativa,dove era da presumersi fosse giunta a conoscenza del datorel’accettazione della proposta di lavoro; che i ricorrenti nonavevano fornito prova circa l’esistenza a Napoli di una“dipendenza alla quale è addetto il lavoratore” ai sensi dell’art.413 c.p.c.;4. avverso tale ordinanza gli istanti hanno propostoregolamento di competenza; non hanno svolto attività difensivale intimate società;5. l’Ufficio della Procura Generale ha concluso per il rigetto delricorso;all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.Numero registro generale 8815/2025Numero sezionale 389/2026Numero di raccolta generale 7521/2026Data pubblicazione 29/03/2026CONSIDERATO CHE1. con il regolamento di competenza, i ricorrenti formulanoquattro motivi di censura dell’ordinanza impugnata che possonoessere come di seguito sintetizzati:con il primo deducono la violazione e la omessa applicazionedell’art. 33 c.p.c. per non avere il Tribunale adito applicato ilcumulo soggettivo alle domande proposte dai lavoratoriricorrenti nei confronti delle due società convenute;con il secondo motivo deducono la violazione dell’art. 413 c.p.c.quanto al “foro del contratto”, sostenendo la “inesistenzadell’accettazione, da parte dei lavoratori istanti, della ‘lettera diassunzione’ redatta in data 30.11.2022 dall’azienda L.S.

Soc.Coop.”;con il terzo mezzo si eccepisce che il rapporto di lavoro sisarebbe costituito in seguito all’intervenuto passaggio dicantiere conseguente al cambio di appalto mediante lasottoscrizione di tutte le “parti”, presso la sede CGIL di Napoli,dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], (contenente l’elenconominativo dei lavoratori “assorbiti” e la regolamentazione deicostituiti rapporti di lavoro);col quarto motivo si denuncia: “Errata estensione delprovvedimento di dichiarata incompetenza territoriale reso conordinanza del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, alle domandeformulate dai ricorrenti nei confronti di entrambe le ditteconvenute, in assenza, tuttavia, di una eccezione formulata neiconfronti di tutte le parti –ivi compresi i convenuti noneccipienti”;2. il ricorso è fondato nei sensi espressi dalla motivazione chesegue;Numero registro generale 8815/2025Numero sezionale 389/20262.1. opportuno premettere che il regolamento di competeNnuzmaer oh dai r accolta generale 7521/2026Data pubblicazione 29/03/2026la funzione di investire la S.C. del potere di individuaredefinitivamente il giudice competente, onde evitare che ladesignazione di quest'ultimo sia ulteriormente posta indiscussione nell'ambito della stessa controversia, e le consente,pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e divalutazione, anche in fatto, ad ogni elemento utile acquisito sinoa quel momento al processo, senza incontrare limiti nelcontenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti,nonché di esaminare le questioni di fatto non contestate nelgiudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto dellarichiesta di regolamento di competenza (Cass. n. 21422/2016;Cass. n. 17312/2018); suole dirsi che la Corte di cassazione,quando decide sulla competenza, è giudice anche del fatto, nelsenso che può conoscere e sindacare tutte le risultanze fattuali(influenti sulla competenza) rilevabili "ex actis” (Cass. n.5125/2007);2.2. ciò posto, l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto delpiù recente orientamento di questa Corte (Cass. n.26081/2023), anche successivamente ribadito (Cass. n.30198/2025; Cass. n. 4046/2026), che ha ritenuto “conformealla ratio dell’art. 413 c.p.c. l’individuazione del foro specialedella dipendenza aziendale anche nella dipendenza, seppur diproprietà della società committente, ove il lavoratore ha, in viaesclusiva, svolto la prestazione di lavoro, trattandosi di luogodestinato a rendere possibile l'espletamento dell'attivitàappaltata e quindi il conseguimento dei fini imprenditorialiperseguiti dal datore di lavoro-appaltatore”;tanto in continuità con un indirizzo (cfr. Cass. n. 17911/2023)che ha enucleato una nozione particolarmente ampia delconcetto di dipendenza aziendale ex art. 413 c.p.c. e che haNumero registro generale 8815/2025Numero sezionale 389/2026ritenuto che esso non solo non coincida con quello dNi umuenroi tdài r accolta generale 7521/2026Data pubblicazione 29/03/2026produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve intendersiin senso lato, in armonia con la mens legis, mirante a favorire ilradicamento del foro speciale del lavoro nel luogo prossimo allaprestazione lavorativa (Cass. n. 23110/2010; Cass. n.3154/2018; Cass. n. 23053/2020; Cass. n. 1285/2022; Cass.n. 30451/2022); si è quindi sottolineato che è necessario tantoavere riguardo alla esigenza di favorire il radicamento del forospeciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, da unpunto di vista processuale, quanto valutare la prestazionelavorativa effettivamente espletata, da un punto di vistasostanziale, atteso che la ratio dell'art. 413 c.p.c.

“è quella direndere più funzionale e celere il processo, radicandolo neiluoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, neiquali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatorinecessari al giudizio” (in termini, v.

Cass. n. 12907/2022; inconformità: Cass. n. 30451/2022; Cass. n. 4189/2023); inquesta prospettiva, ad esempio, questa Corte ha più volteribadito che rientra nella nozione di “dipendenza alla quale èaddetto il lavoratore" anche il parcheggio di proprietà di terzi,in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa(come il carico delle merci, il trasporto e il successivo ritornoper il ricovero dei furgoni), laddove abbiano inizio e fine lemansioni svolte dal lavoratore (cfr. Cass. n. 2003/2016; Cass.n. 29334/2017; Cass. n. 25613/2019; Cass. n. 38861/2021;Cass. n. 5503/2023; in precedenza v. anche Cass. n.11320/2014);3. poiché nella specie è pacifico che i ricorrenti hanno svoltoesclusivamente la loro prestazione di lavoro presso lacommittente ASL Napoli 3, quale luogo destinato a renderepossibile l'espletamento dell'attività appaltata, in accoglimentoNumero registro generale 8815/2025Numero sezionale 389/2026del ricorso, deve essere dichiarata la competenza del TriNbuumnerao ldei r accolta generale 7521/2026Data pubblicazione 29/03/2026di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale dovràessere riassunta la causa nel termine di legge;il giudice innanzi al quale verrà riassunta la causa provvederàanche alla liquidazione delle spese della presente fase.Numero registro generale 8815/2025Numero sezionale 389/2026Numero di raccolta generale 7521/2026Data pubblicazione 29/03/2026AULA 'A'OggettoL A C O R T E S U P R E MA D I C A S S A Z I O N E Regolamentodi competenzaSEZIONE LAVOROR.G.N. 8815/2025Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Rep.Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CCDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 8815-2025proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] B3 e2026 [OSCURATO:PERSONA].

COOP.;389 - intimati -avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il09/04/2025 R.G.N. 7144/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 8815/2025Numero sezionale 389/2026RILEVATO CHE Numero di raccolta generale 7521/2026Data pubblicazione 29/03/20261. i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto innanzi al [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del lavoro, la [OSCURATO:SOCIETA]. ela [OSCURATO:PERSONA].

Coop. a r.l., subentrata alla prima inseguito a procedura di cambio appalto, alle dipendenze dellequali avevano svolto attività di lavoro subordinato nell’ambitodell’appalto commissionato dalla ASL Napoli 3 Sud, svolgendomansioni di “operaio addetto al controlloaccessi/reception/portierato”;hanno chiesto la condanna delle società convenute, “ciascunaper il periodo di propria competenza”, al pagamento dispettanze retributive;2. con ordinanza del 9 aprile 2025, il Tribunale adito si èdichiarato territorialmente incompetente in favore del [OSCURATO:PERSONA], su eccezione della [OSCURATO:PERSONA].

Coop. a r.l.;3. il Tribunale, in sintesi, con l’ordinanza indicata, ha rilevatoche la società eccipiente ha la sede legale in Bari; che ilcontratto doveva considerarsi concluso in tale sede operativa,dove era da presumersi fosse giunta a conoscenza del datorel’accettazione della proposta di lavoro; che i ricorrenti nonavevano fornito prova circa l’esistenza a Napoli di una“dipendenza alla quale è addetto il lavoratore” ai sensi dell’art.413 c.p.c.;4. avverso tale ordinanza gli istanti hanno propostoregolamento di competenza; non hanno svolto attività difensivale intimate società;5. l’Ufficio della Procura Generale ha concluso per il rigetto delricorso;all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.Numero registro generale 8815/2025Numero sezionale 389/2026Numero di raccolta generale 7521/2026Data pubblicazione 29/03/2026CONSIDERATO CHE1. con il regolamento di competenza, i ricorrenti formulanoquattro motivi di censura dell’ordinanza impugnata che possonoessere come di seguito sintetizzati:con il primo deducono la violazione e la omessa applicazionedell’art. 33 c.p.c. per non avere il Tribunale adito applicato ilcumulo soggettivo alle domande proposte dai lavoratoriricorrenti nei confronti delle due società convenute;con il secondo motivo deducono la violazione dell’art. 413 c.p.c.quanto al “foro del contratto”, sostenendo la “inesistenzadell’accettazione, da parte dei lavoratori istanti, della ‘lettera diassunzione’ redatta in data 30.11.2022 dall’azienda L.S.

Soc.Coop.”;con il terzo mezzo si eccepisce che il rapporto di lavoro sisarebbe costituito in seguito all’intervenuto passaggio dicantiere conseguente al cambio di appalto mediante lasottoscrizione di tutte le “parti”, presso la sede CGIL di Napoli,dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], (contenente l’elenconominativo dei lavoratori “assorbiti” e la regolamentazione deicostituiti rapporti di lavoro);col quarto motivo si denuncia: “Errata estensione delprovvedimento di dichiarata incompetenza territoriale reso conordinanza del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, alle domandeformulate dai ricorrenti nei confronti di entrambe le ditteconvenute, in assenza, tuttavia, di una eccezione formulata neiconfronti di tutte le parti –ivi compresi i convenuti noneccipienti”;2. il ricorso è fondato nei sensi espressi dalla motivazione chesegue;Numero registro generale 8815/2025Numero sezionale 389/20262.1. opportuno premettere che il regolamento di competeNnuzmaer oh dai r accolta generale 7521/2026Data pubblicazione 29/03/2026la funzione di investire la S.C. del potere di individuaredefinitivamente il giudice competente, onde evitare che ladesignazione di quest'ultimo sia ulteriormente posta indiscussione nell'ambito della stessa controversia, e le consente,pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e divalutazione, anche in fatto, ad ogni elemento utile acquisito sinoa quel momento al processo, senza incontrare limiti nelcontenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti,nonché di esaminare le questioni di fatto non contestate nelgiudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto dellarichiesta di regolamento di competenza (Cass. n. 21422/2016;Cass. n. 17312/2018); suole dirsi che la Corte di cassazione,quando decide sulla competenza, è giudice anche del fatto, nelsenso che può conoscere e sindacare tutte le risultanze fattuali(influenti sulla competenza) rilevabili "ex actis” (Cass. n.5125/2007);2.2. ciò posto, l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto delpiù recente orientamento di questa Corte (Cass. n.26081/2023), anche successivamente ribadito (Cass. n.30198/2025; Cass. n. 4046/2026), che ha ritenuto “conformealla ratio dell’art. 413 c.p.c. l’individuazione del foro specialedella dipendenza aziendale anche nella dipendenza, seppur diproprietà della società committente, ove il lavoratore ha, in viaesclusiva, svolto la prestazione di lavoro, trattandosi di luogodestinato a rendere possibile l'espletamento dell'attivitàappaltata e quindi il conseguimento dei fini imprenditorialiperseguiti dal datore di lavoro-appaltatore”;tanto in continuità con un indirizzo (cfr. Cass. n. 17911/2023)che ha enucleato una nozione particolarmente ampia delconcetto di dipendenza aziendale ex art. 413 c.p.c. e che haNumero registro generale 8815/2025Numero sezionale 389/2026ritenuto che esso non solo non coincida con quello dNi umuenroi tdài r accolta generale 7521/2026Data pubblicazione 29/03/2026produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve intendersiin senso lato, in armonia con la mens legis, mirante a favorire ilradicamento del foro speciale del lavoro nel luogo prossimo allaprestazione lavorativa (Cass. n. 23110/2010; Cass. n.3154/2018; Cass. n. 23053/2020; Cass. n. 1285/2022; Cass.n. 30451/2022); si è quindi sottolineato che è necessario tantoavere riguardo alla esigenza di favorire il radicamento del forospeciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, da unpunto di vista processuale, quanto valutare la prestazionelavorativa effettivamente espletata, da un punto di vistasostanziale, atteso che la ratio dell'art. 413 c.p.c.

“è quella direndere più funzionale e celere il processo, radicandolo neiluoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, neiquali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatorinecessari al giudizio” (in termini, v.

Cass. n. 12907/2022; inconformità: Cass. n. 30451/2022; Cass. n. 4189/2023); inquesta prospettiva, ad esempio, questa Corte ha più volteribadito che rientra nella nozione di “dipendenza alla quale èaddetto il lavoratore" anche il parcheggio di proprietà di terzi,in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa(come il carico delle merci, il trasporto e il successivo ritornoper il ricovero dei furgoni), laddove abbiano inizio e fine lemansioni svolte dal lavoratore (cfr. Cass. n. 2003/2016; Cass.n. 29334/2017; Cass. n. 25613/2019; Cass. n. 38861/2021;Cass. n. 5503/2023; in precedenza v. anche Cass. n.11320/2014);3. poiché nella specie è pacifico che i ricorrenti hanno svoltoesclusivamente la loro prestazione di lavoro presso lacommittente ASL Napoli 3, quale luogo destinato a renderepossibile l'espletamento dell'attività appaltata, in accoglimentoNumero registro generale 8815/2025Numero sezionale 389/2026del ricorso, deve essere dichiarata la competenza del TriNbuumnerao ldei r accolta generale 7521/2026Data pubblicazione 29/03/2026di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale dovràessere riassunta la causa nel termine di legge;il giudice innanzi al quale verrà riassunta la causa provvederàanche alla liquidazione delle spese della presente fase.

P.Q.MLa Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, infunzione di giudice del lavoro, innanzi al quale dovrà essereriassunta la causa con l’osservanza del termine di legge dallacomunicazione della presente ordinanza.Spese al definitivo.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 28 gennaio2026.La PresidenteDott.ssa Carla PonterioP.Q.MLa Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, infunzione di giudice del lavoro, innanzi al quale dovrà essereriassunta la causa con l’osservanza del termine di legge dallacomunicazione della presente ordinanza.Spese al definitivo.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 28 gennaio2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 8815-2025proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] B3 e2026      [OSCURATO:PERSONA]. COOP.;389 - intimati -avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il09/04/2025 R.G.N. 7144/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 8815/2025Numero sezionale 389/2026RILEVATO CHE Numero di raccolta generale 7521/2026Data pubblicazione 29/03/20261. i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto innanzi al [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del lavoro, la [OSCURATO:SOCIETA]. ela [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.l., subentrata alla prima inseguito a procedura di cambio appalto, alle dipendenze dellequali avevano svolto attività di lavoro subordinato nell’ambitodell’appalto commissionato dalla ASL Napoli 3 Sud, svolgendomansioni di “operaio addetto al controlloaccessi/reception/portierato”;hanno chiesto la condanna delle società convenute, “ciascunaper il periodo di propria competenza”, al pagamento dispettanze retributive;2. con ordinanza del 9 aprile 2025, il Tribunale adito si èdichiarato territorialmente incompetente in favore del [OSCURATO:PERSONA], su eccezione della [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.l.;3. il Tribunale, in sintesi, con l’ordinanza indicata, ha rilevatoche la società eccipiente ha la sede legale in Bari; che ilcontratto doveva considerarsi concluso in tale sede operativa,dove era da presumersi fosse giunta a conoscenza del datorel’accettazione della proposta di lavoro; che i ricorrenti nonavevano fornito prova circa l’esistenza a Napoli di una“dipendenza alla quale è addetto il lavoratore” ai sensi dell’art.413 c.p.c.;4. avverso tale ordinanza gli istanti hanno propostoregolamento di competenza; non hanno svolto attività difensivale intimate società;5. l’Ufficio della Procura Generale ha concluso per il rigetto delricorso;all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.Numero registro generale 8815/2025Numero sezionale 389/2026Numero di raccolta generale 7521/2026Data pubblicazione 29/03/2026CONSIDERATO CHE1. con il regolamento di competenza, i ricorrenti formulanoquattro motivi di censura dell’ordinanza impugnata che possonoessere come di seguito sintetizzati:con il primo deducono la violazione e la omessa applicazionedell’art. 33 c.p.c. per non avere il Tribunale adito applicato ilcumulo soggettivo alle domande proposte dai lavoratoriricorrenti nei confronti delle due società convenute;con il secondo motivo deducono la violazione dell’art. 413 c.p.c.quanto al “foro del contratto”, sostenendo la “inesistenzadell’accettazione, da parte dei lavoratori istanti, della ‘lettera diassunzione’ redatta in data 30.11.2022 dall’azienda L.S. Soc.Coop.”;con il terzo mezzo si eccepisce che il rapporto di lavoro sisarebbe costituito in seguito all’intervenuto passaggio dicantiere conseguente al cambio di appalto mediante lasottoscrizione di tutte le “parti”, presso la sede CGIL di Napoli,dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], (contenente l’elenconominativo dei lavoratori “assorbiti” e la regolamentazione deicostituiti rapporti di lavoro);col quarto motivo si denuncia: “Errata estensione delprovvedimento di dichiarata incompetenza territoriale reso conordinanza del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, alle domandeformulate dai ricorrenti nei confronti di entrambe le ditteconvenute, in assenza, tuttavia, di una eccezione formulata neiconfronti di tutte le parti –ivi compresi i convenuti noneccipienti”;2. il ricorso è fondato nei sensi espressi dalla motivazione chesegue;Numero registro generale 8815/2025Numero sezionale 389/20262.1. opportuno premettere che il regolamento di competeNnuzmaer oh dai r accolta generale 7521/2026Data pubblicazione 29/03/2026la funzione di investire la S.C. del potere di individuaredefinitivamente il giudice competente, onde evitare che ladesignazione di quest'ultimo sia ulteriormente posta indiscussione nell'ambito della stessa controversia, e le consente,pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e divalutazione, anche in fatto, ad ogni elemento utile acquisito sinoa quel momento al processo, senza incontrare limiti nelcontenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti,nonché di esaminare le questioni di fatto non contestate nelgiudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto dellarichiesta di regolamento di competenza (Cass. n. 21422/2016;Cass. n. 17312/2018); suole dirsi che la Corte di cassazione,quando decide sulla competenza, è giudice anche del fatto, nelsenso che può conoscere e sindacare tutte le risultanze fattuali(influenti sulla competenza) rilevabili "ex actis” (Cass. n.5125/2007);2.2. ciò posto, l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto delpiù recente orientamento di questa Corte (Cass. n.26081/2023), anche successivamente ribadito (Cass. n.30198/2025; Cass. n. 4046/2026), che ha ritenuto “conformealla ratio dell’art. 413 c.p.c. l’individuazione del foro specialedella dipendenza aziendale anche nella dipendenza, seppur diproprietà della società committente, ove il lavoratore ha, in viaesclusiva, svolto la prestazione di lavoro, trattandosi di luogodestinato a rendere possibile l'espletamento dell'attivitàappaltata e quindi il conseguimento dei fini imprenditorialiperseguiti dal datore di lavoro-appaltatore”;tanto in continuità con un indirizzo (cfr. Cass. n. 17911/2023)che ha enucleato una nozione particolarmente ampia delconcetto di dipendenza aziendale ex art. 413 c.p.c. e che haNumero registro generale 8815/2025Numero sezionale 389/2026ritenuto che esso non solo non coincida con quello dNi umuenroi tdài r accolta generale 7521/2026Data pubblicazione 29/03/2026produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve intendersiin senso lato, in armonia con la mens legis, mirante a favorire ilradicamento del foro speciale del lavoro nel luogo prossimo allaprestazione lavorativa (Cass. n. 23110/2010; Cass. n.3154/2018; Cass. n. 23053/2020; Cass. n. 1285/2022; Cass.n. 30451/2022); si è quindi sottolineato che è necessario tantoavere riguardo alla esigenza di favorire il radicamento del forospeciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, da unpunto di vista processuale, quanto valutare la prestazionelavorativa effettivamente espletata, da un punto di vistasostanziale, atteso che la ratio dell'art. 413 c.p.c. “è quella direndere più funzionale e celere il processo, radicandolo neiluoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, neiquali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatorinecessari al giudizio” (in termini, v. Cass. n. 12907/2022; inconformità: Cass. n. 30451/2022; Cass. n. 4189/2023); inquesta prospettiva, ad esempio, questa Corte ha più volteribadito che rientra nella nozione di “dipendenza alla quale èaddetto il lavoratore" anche il parcheggio di proprietà di terzi,in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa(come il carico delle merci, il trasporto e il successivo ritornoper il ricovero dei furgoni), laddove abbiano inizio e fine lemansioni svolte dal lavoratore (cfr. Cass. n. 2003/2016; Cass.n. 29334/2017; Cass. n. 25613/2019; Cass. n. 38861/2021;Cass. n. 5503/2023; in precedenza v. anche Cass. n.11320/2014);3. poiché nella specie è pacifico che i ricorrenti hanno svoltoesclusivamente la loro prestazione di lavoro presso lacommittente ASL Napoli 3, quale luogo destinato a renderepossibile l'espletamento dell'attività appaltata, in accoglimentoNumero registro generale 8815/2025Numero sezionale 389/2026del ricorso, deve essere dichiarata la competenza del TriNbuumnerao ldei r accolta generale 7521/2026Data pubblicazione 29/03/2026di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale dovràessere riassunta la causa nel termine di legge;il giudice innanzi al quale verrà riassunta la causa provvederàanche alla liquidazione delle spese della presente fase.Numero registro generale 8815/2025Numero sezionale 389/2026Numero di raccolta generale 7521/2026Data pubblicazione 29/03/2026AULA 'A'OggettoL A  C O R T E  S U P R E MA  D I  C A S S A Z I O N E  Regolamentodi competenzaSEZIONE LAVOROR.G.N. 8815/2025Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Rep.Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CCDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.  Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 8815-2025proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] B3 e2026      [OSCURATO:PERSONA]. COOP.;389 - intimati -avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il09/04/2025 R.G.N. 7144/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 8815/2025Numero sezionale 389/2026RILEVATO CHE Numero di raccolta generale 7521/2026Data pubblicazione 29/03/20261. i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto innanzi al [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del lavoro, la [OSCURATO:SOCIETA]. ela [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.l., subentrata alla prima inseguito a procedura di cambio appalto, alle dipendenze dellequali avevano svolto attività di lavoro subordinato nell’ambitodell’appalto commissionato dalla ASL Napoli 3 Sud, svolgendomansioni di “operaio addetto al controlloaccessi/reception/portierato”;hanno chiesto la condanna delle società convenute, “ciascunaper il periodo di propria competenza”, al pagamento dispettanze retributive;2. con ordinanza del 9 aprile 2025, il Tribunale adito si èdichiarato territorialmente incompetente in favore del [OSCURATO:PERSONA], su eccezione della [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.l.;3. il Tribunale, in sintesi, con l’ordinanza indicata, ha rilevatoche la società eccipiente ha la sede legale in Bari; che ilcontratto doveva considerarsi concluso in tale sede operativa,dove era da presumersi fosse giunta a conoscenza del datorel’accettazione della proposta di lavoro; che i ricorrenti nonavevano fornito prova circa l’esistenza a Napoli di una“dipendenza alla quale è addetto il lavoratore” ai sensi dell’art.413 c.p.c.;4. avverso tale ordinanza gli istanti hanno propostoregolamento di competenza; non hanno svolto attività difensivale intimate società;5. l’Ufficio della Procura Generale ha concluso per il rigetto delricorso;all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.Numero registro generale 8815/2025Numero sezionale 389/2026Numero di raccolta generale 7521/2026Data pubblicazione 29/03/2026CONSIDERATO CHE1. con il regolamento di competenza, i ricorrenti formulanoquattro motivi di censura dell’ordinanza impugnata che possonoessere come di seguito sintetizzati:con il primo deducono la violazione e la omessa applicazionedell’art. 33 c.p.c. per non avere il Tribunale adito applicato ilcumulo soggettivo alle domande proposte dai lavoratoriricorrenti nei confronti delle due società convenute;con il secondo motivo deducono la violazione dell’art. 413 c.p.c.quanto al “foro del contratto”, sostenendo la “inesistenzadell’accettazione, da parte dei lavoratori istanti, della ‘lettera diassunzione’ redatta in data 30.11.2022 dall’azienda L.S. Soc.Coop.”;con il terzo mezzo si eccepisce che il rapporto di lavoro sisarebbe costituito in seguito all’intervenuto passaggio dicantiere conseguente al cambio di appalto mediante lasottoscrizione di tutte le “parti”, presso la sede CGIL di Napoli,dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], (contenente l’elenconominativo dei lavoratori “assorbiti” e la regolamentazione deicostituiti rapporti di lavoro);col quarto motivo si denuncia: “Errata estensione delprovvedimento di dichiarata incompetenza territoriale reso conordinanza del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, alle domandeformulate dai ricorrenti nei confronti di entrambe le ditteconvenute, in assenza, tuttavia, di una eccezione formulata neiconfronti di tutte le parti –ivi compresi i convenuti noneccipienti”;2. il ricorso è fondato nei sensi espressi dalla motivazione chesegue;Numero registro generale 8815/2025Numero sezionale 389/20262.1. opportuno premettere che il regolamento di competeNnuzmaer oh dai r accolta generale 7521/2026Data pubblicazione 29/03/2026la funzione di investire la S.C. del potere di individuaredefinitivamente il giudice competente, onde evitare che ladesignazione di quest'ultimo sia ulteriormente posta indiscussione nell'ambito della stessa controversia, e le consente,pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e divalutazione, anche in fatto, ad ogni elemento utile acquisito sinoa quel momento al processo, senza incontrare limiti nelcontenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti,nonché di esaminare le questioni di fatto non contestate nelgiudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto dellarichiesta di regolamento di competenza (Cass. n. 21422/2016;Cass. n. 17312/2018); suole dirsi che la Corte di cassazione,quando decide sulla competenza, è giudice anche del fatto, nelsenso che può conoscere e sindacare tutte le risultanze fattuali(influenti sulla competenza) rilevabili "ex actis” (Cass. n.5125/2007);2.2. ciò posto, l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto delpiù recente orientamento di questa Corte (Cass. n.26081/2023), anche successivamente ribadito (Cass. n.30198/2025; Cass. n. 4046/2026), che ha ritenuto “conformealla ratio dell’art. 413 c.p.c. l’individuazione del foro specialedella dipendenza aziendale anche nella dipendenza, seppur diproprietà della società committente, ove il lavoratore ha, in viaesclusiva, svolto la prestazione di lavoro, trattandosi di luogodestinato a rendere possibile l'espletamento dell'attivitàappaltata e quindi il conseguimento dei fini imprenditorialiperseguiti dal datore di lavoro-appaltatore”;tanto in continuità con un indirizzo (cfr. Cass. n. 17911/2023)che ha enucleato una nozione particolarmente ampia delconcetto di dipendenza aziendale ex art. 413 c.p.c. e che haNumero registro generale 8815/2025Numero sezionale 389/2026ritenuto che esso non solo non coincida con quello dNi umuenroi tdài r accolta generale 7521/2026Data pubblicazione 29/03/2026produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve intendersiin senso lato, in armonia con la mens legis, mirante a favorire ilradicamento del foro speciale del lavoro nel luogo prossimo allaprestazione lavorativa (Cass. n. 23110/2010; Cass. n.3154/2018; Cass. n. 23053/2020; Cass. n. 1285/2022; Cass.n. 30451/2022); si è quindi sottolineato che è necessario tantoavere riguardo alla esigenza di favorire il radicamento del forospeciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, da unpunto di vista processuale, quanto valutare la prestazionelavorativa effettivamente espletata, da un punto di vistasostanziale, atteso che la ratio dell'art. 413 c.p.c. “è quella direndere più funzionale e celere il processo, radicandolo neiluoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, neiquali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatorinecessari al giudizio” (in termini, v. Cass. n. 12907/2022; inconformità: Cass. n. 30451/2022; Cass. n. 4189/2023); inquesta prospettiva, ad esempio, questa Corte ha più volteribadito che rientra nella nozione di “dipendenza alla quale èaddetto il lavoratore" anche il parcheggio di proprietà di terzi,in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa(come il carico delle merci, il trasporto e il successivo ritornoper il ricovero dei furgoni), laddove abbiano inizio e fine lemansioni svolte dal lavoratore (cfr. Cass. n. 2003/2016; Cass.n. 29334/2017; Cass. n. 25613/2019; Cass. n. 38861/2021;Cass. n. 5503/2023; in precedenza v. anche Cass. n.11320/2014);3. poiché nella specie è pacifico che i ricorrenti hanno svoltoesclusivamente la loro prestazione di lavoro presso lacommittente ASL Napoli 3, quale luogo destinato a renderepossibile l'espletamento dell'attività appaltata, in accoglimentoNumero registro generale 8815/2025Numero sezionale 389/2026del ricorso, deve essere dichiarata la competenza del TriNbuumnerao ldei r accolta generale 7521/2026Data pubblicazione 29/03/2026di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale dovràessere riassunta la causa nel termine di legge;il giudice innanzi al quale verrà riassunta la causa provvederàanche alla liquidazione delle spese della presente fase. P.Q.MLa Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, infunzione di giudice del lavoro, innanzi al quale dovrà essereriassunta la causa con l’osservanza del termine di legge dallacomunicazione della presente ordinanza.Spese al definitivo.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 28 gennaio2026.La PresidenteDott.ssa Carla PonterioP.Q.MLa Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, infunzione di giudice del lavoro, innanzi al quale dovrà essereriassunta la causa con l’osservanza del termine di legge dallacomunicazione della presente ordinanza.Spese al definitivo.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 28 gennaio2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]