CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 04189/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5804-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - per regolamento di competenza avverso il provvedimento del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 18/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte di Cassazione accolga l'istanza di regolamento di competenza e indichi il Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro competente a giudicare sulla causa in oggetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Velletri, sezione lavoro, deducendo di essere [OSCURATO:SOCIETA] n. 05804 sez. ML - ud. 20-12-2022 -2- stato assunto per lo svolgimento delle mansioni di autista dalla MI.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., successivamente confluita nella M.M. Autotrasporti di [OSCURATO:PERSONA], con contratto a tempo determinato poi trasformato in contratto a tempo indeterminato a far data dal 12.01.2017 e che il rapporto si era interrotto a seguito delle dimissioni del 22.07.2020. Il lavoratore ha chiesto che venisse accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto intercorrente tra il lavoratore e la M.M. Autotrasporti di [OSCURATO:PERSONA], di avere maturato un credito residuo di euro 55.676,62 a titolo di differenze retributive e di euro 13.274,66 a titolo di TFR nei confronti della M.M. Autotrasporti nonché nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., S.D.M. Società distributrice merci S.r.l. , [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, nella loro qualità di committenti, vettori e sub-vettori corresponsabili in materia di trasporto merci su strada. 2. La datrice di lavoro, nel costituirsi, ha sollevato in via preliminare eccezione di incompetenza per territorio del giudice di Velletri a favore di quello di [OSCURATO:PERSONA], ove la stessa aveva la sede legale e nel cui circondario era stato concluso il contratto, mancando, secondo il suo assunto, qualsivoglia circostanza di fatto idonea all'individuazione di una dipendenza nel luogo di svolgimento della prestazione nella circoscrizione di competenza del Tribunale di Velletri. 3. Il Tribunale di Velletri, con ordinanza del 21.12.2021, sentite le parti, ha accolto l'eccezione di incompetenza non ravvisando il soddisfacimento di alcuno dei criteri previsti all'art. 413, 2° comma, c.p.c. ai fini dell'individuazione del tribunale territorialmente competente per il giudizio di specie, né in relazione al luogo in cui è sorto, né in relazione alla sede legale della società datrice di lavoro; ha precisato, infine, che non sussisteva nemmeno alcuna dipendenza aziendale tra il luogo indicato dal lavoratore ricorrente (parcheggio sito a Pomezia di proprietà di altra società) e la società resistente. 4. Avverso tale ordinanza il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento necessario di competenza affidato a due motivi, cui hanno resistito con scrittura difensiva ex art. 47 u.c. c.p.c. la M.M. Autotrasporti e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] n. 05804 sez. ML - ud. 20-12-2022 -3- 5. Il PG, rilevata l'ammissibilità del regolamento di competenza, ha reso le sue conclusioni nel senso della individuazione della competenza del Tribunale di Velletri. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 413, 2° comma c.p.c., 38, 4° comma c.p.c., 115, 1° comma c.p.c. e 416, 3° comma c.p.c., "quale vizio di motivazione circa il luogo dedotto in giudizio dal lavoratore di instaurazione del rapporto e di sottoscrizione del contratto, di deposito dei camion della M.M. Autotrasporti di M. Miranda, di svolgimento delle mansioni, di partenza e di ritorno per il deposito del camion, per omesso esame dei fatti storici dedotti e non contestati nonché per omesso esame di tali fatti storici dedotti e non contestati che rivestono carattere di decisività per la controversia ai fini della determinazione della competenza territoriale del giudice adito", ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 413, 2° comma c.p.c., 38, 4° comma c.p.c., 1321, 1° comma c.c., ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale disatteso i criteri di individuazione della competenza per territorio come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento al concetto di dipendenza aziendale e al luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro. 4. Infine, il lavoratore ricorrente fa richiesta di trattazione congiunta del presente giudizio con quelli recanti i nn. RG 24093/2021 e RG 25218/2021, in ragione della medesima "questione giuridica inerente alla dipendenza aziendale della M.M. Autotrasporti in Pomezia presso il parcheggio di via Solfarata 77/SP101 ed il principio di non contestazione invocato" nelle doglianze precedentemente illustrate. 5. Preliminarmente, il Collegio ritiene che debba essere rigettata la richiesta di trattazione congiunta proposta dal ricorrente, atteso che dipenderà dal giudice di merito eventualmente provvedere alla riunione delle cause ove ne ravvisi motivi di connessione. 6. In questa sede è sufficiente evidenziare che alcuna riunione è possibile atteso che, in ordine alla questione della individuazione del Tribunale [OSCURATO:SOCIETA] n. 05804 sez. ML - ud. 20-12-2022 -4- competente per territorio, in relazione ai due procedimenti citati, questa Corte si è già pronunciata con i provvedimenti depositati in data 17.10.2022. 7. Venendo al merito, il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente perché interferenti tra loro, sono fondati. 8. [OSCURATO:PERSONA], conformemente alle conclusioni della Procura Generale, giudica fondata l'istanza di regolamento necessario di competenza, avuto riguardo alla nozione di luogo della dipendenza aziendale ex art. 413 c.p.c. 9. Invero, secondo il richiamato articolo, il giudice del lavoro è competente per territorio alternativamente nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello dove si trova l'azienda ovvero, infine, in quello ove si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto. 10. In particolare, per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (Cass. n. 14449/2019; Cass. n. 4767/2017). 11. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il quale ha sempre di più ampliato il concetto di "dipendenza aziendale", anche il parcheggio di proprietà di terzi rientra in detta nozione, purché esso sia un luogo in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa - nella specie, carico delle merci, trasporto e successivo ritorno per il ricovero dei furgoni - ove hanno inizio e fine le mansioni quotidianamente svolte dal lavoratore (Cass. n. 2003/2016; Cass. n. 29334/2017). 12. Invero, la giurisprudenza di questa Corte afferma come concetto di dipendenza aziendale non solo non coincida con quello di unità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma debba anche intendersi in senso lato, in armonia con la mens legis, al fine di garantire che il foro speciale del lavoro sia il più possibile prossimo alla prestazione lavorativa (Cass. n. 23110/2010; Cass. n. 3154/2018; Cass. n. 23053/2020; Cass. n. 1285/2022). 13. Inoltre, di recente è stato evidenziato che è l'esigenza di favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, da un punto di vista processuale, deve essere controbilanciata con la valutazione circa l'effettivo svolgimento della prestazione, da un punto di vista sostanziale, essendo la ratio dell'art. 413 c.p.c. "quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli [OSCURATO:SOCIETA] n. 05804 sez. ML - ud. 20-12-2022 -5- elementi probatori necessari al giudizio" (Cass. n. 30451/2022; Cass. n. 12907/2022) 14. Pertanto, il concetto di dipendenza alla quale è addetto il lavoratore, deve essere interpretato in via estensiva, essendo irrilevante il titolo giuridico in base al quale il datore di lavoro abbia utilizzato un'eventuale area di terzi (Cass. n. 3154/2018; Cass. n. 4767/2017; Cass. n. 17347/2013; Cass. n. 13309/2019; Cass. n. 23053/2020). 15. Alla luce di quanto riportato dalle parti, il controricorrente non ha specificatamente contestato quanto dedotto in giudizio circa la presenza dei camion della società datrice di lavoro nella rimessa di Pomezia, invero, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c. (Cass. n. 16970/2018; Cass. n. 10759/2004). 16. Alla stregua di quanto sin qui esposto, il regolamento va accolto, con affermazione della competenza territoriale del Tribunale di Velletri e con assorbimento di ogni altra questione relativa alla instaurazione del rapporto di lavoro; il processo dovrà proseguire innanzi al giudice dichiarato competente, con riassunzione nel termine previsto dall'art. 50 c.p.c. dalla comunicazione della presente ordinanza; spese al definitivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale il procedimento deve proseguire. Ordina la riassunzione del giudizio, con l'osservanza dei termini di legge, dalla comunicazione della pr