CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 luglio 2026
Cassazione n. 23916/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANCESCO;- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro3139 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso l'ordinanza n. 12582/2025 del TRIBUNALE di MESSINA, del17/10/2025 R.G.N. 6783/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 23975/2025il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. TIZNIuAmNerAo s ezionale 3139/2026Numero di raccolta generale 23916/2026ASSUNTA ORRU' ha depositato conclusioni scritte.Data pubblicazione 23/07/2026RILEVATO CHE1. Con ricorso depositato avanti alla Sezione lavoro del Tribunale diMessina, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’accertamento dellanullità/illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatoglidalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data a giugno 2024 nonché ildemansionamento subìto; esponeva di essere stato dipendente dellasocietà, con contratto a tempo indeterminato, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al20.6.2024, con qualifica I livello del CCNL CommercioConfcommercio e mansioni di promozione, sul mercato, di un nuovodispositivo terapeutico realizzato per coadiuvare le terapietradizionali nella cura di un particolare tumore; in particolare,precisava che il suo incarico consisteva nell’operare presso lestrutture sanitarie regionali (centro e sud Italia) al fine di illustrarele possibilità applicative della nuova apparecchiatura.2. A seguito di eccezione di incompetenza territoriale sollevata dallasocietà, il Tribunale, con ordinanza n. 12582 del 17.10.2025, haritenuto di declinare la propria competenza in favore del Tribunale diMilano, rilevando – alla luce dei criteri dettati dall’art. 413 c.p.c. -che il contratto di lavoro tra le parti doveva ritenersi concluso aMilano, la sede legale della società era nella medesima città e – conriguardo all’unico criterio in contestazione, quello della dipendenzapresso cui era addetto il lavoratore - gli strumenti forniti dal datoredi lavoro (laptop, telefono cellulare, auto aziendale) erano del tuttoscollegati con l’abitazione del dipendente (posta in Messina) e iriferimenti alle clausole del contratto di lavoro (numerose trasfertenella misura del 60-80% e riferimento al domicilio quale sede dilavoro di carattere “meramente amministrativa”) talmente genericida non consentire di identificare il domicilio come dipendenzaaziendale.Numero registro generale 23975/2025Numero sezionale 3139/20264. Con ricorso tempestivamente notificato, il lavoratorNeu mseorot dtio ralcicnoeltaa g enerale 23916/2026Data pubblicazione 23/07/2026l’evoluzione estensiva della giurisprudenza in materia diindividuazione della dipendenza aziendale (ex art. 413, secondocomma, c.p.c.) secondo cui anche l’abitazione del lavoratore puòcostituire sede aziendale nella misura in cui rappresenti un punto diriferimento oggettivo e funzionale per l’organizzazione della società,rilevando che la propria abitazione è il luogo dove vengono custoditicomputer portatile, telefono cellulare e veicolo aziendale e dal qualeegli parte per le varie trasferte.5. La società si costituisce con memoria sottolineando che nessunodei beni dati in dotazione al lavoratore configura un “nucleo minimodi beni organizzati per l’esercizio dell’impresa”, come richiesto daglistessi orientamenti giurisprudenziali richiamati dal Russo.6. Il Procuratore Generale ha reso le sue conclusioni nel sensodell’accoglimento del regolamento di competenza, conindividuazione della competenza del Tribunale di Messina in funzionedi giudice del Lavoro quale ufficio giudiziario territorialmente (efunzionalmente) competente.7. Le parti hanno depositato memorie.CONSIDERATO CHE1. Secondo le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo delgiudizio e ritenute pacifiche dal Tribunale di Messina, [OSCURATO:PERSONA](con mansioni di [OSCURATO:PERSONA]) ha in dotazione uncomputer portatile, un telefono cellulare e un’auto aziendale persvolgere attività di promozione, presso le aziende sanitarie delleregioni Lazio, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia ove lo stesso sireca, in regime di trasferta per il 60-80% dell’attività.2. Questa Corte ha, negli anni, enucleato una nozioneparticolarmente ampia del concetto di dipendenza aziendale ex art.413 c.p.c. e ha ritenuto che esso non solo non coincida con quello diunità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deveNumero registro generale 23975/2025Numero sezionale 3139/2026intendersi in senso lato, in armonia con la mens legisN,u merior dai rnactceol taa g enerale 23916/2026Data pubblicazione 23/07/2026favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogoprossimo alla prestazione lavorativa (Cass. n. 23110/2010; Cass. n.3154/2018; Cass. n. 23053/2020; Cass. n. 1285/2022; Cass. n.30451/2022); si è quindi sottolineato che è necessario tanto avereriguardo alla esigenza di favorire il radicamento del foro speciale dellavoro nel luogo della prestazione lavorativa, da un punto di vistaprocessuale, quanto valutare la prestazione lavorativaeffettivamente espletata, da un punto di vista sostanziale, atteso chela ratio dell'art. 413 c.p.c. “è quella di rendere più funzionale e celereil processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini allaresidenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibiligli elementi probatori necessari al giudizio” (in termini, v. Cass. n.12907/2022; in conformità: Cass. n. 30451/2022; Cass. n.4189/2023).3. Con particolare riguardo al criterio del foro speciale delladipendenza aziendale, questa Corte ha affermato che tale deveintendersi il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppurmodesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (Cass. n.14449/2019; Cass. n. 4767/2017); come il Tribunale di Messina hasottolineato, recentemente, questa Corte ha specificato che “lanozione di dipendenza aziendale ex art. 413, comma 2, c.p.c., purindicando il luogo in cui il datore di lavoro ha dislocato un nucleo,seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, nonpuò prescindere dalla sussistenza di un significativo collegamentofunzionale, oggettivo o soggettivo, con l'organizzazione aziendale,tale da escludere che il lavoratore possa scegliere liberamente edinsindacabilmente il luogo dal quale offrire la propria prestazione e,quindi, incidere sulla individuazione dei criteri legali per ladelibazione sulla competenza territoriale (Cass. n. 9077/2025, cheha escluso la sussistenza di un collegamento oggettivo o soggettivoNumero registro generale 23975/2025Numero sezionale 3139/2026con l’azienda con riguardo all’abitazione del lavoratore Noumveero dvi reacncoivltaa g enerale 23916/2026Data pubblicazione 23/07/2026svolta l’attività con la dotazione di un computer ed una stampanteforniti dal datore di lavoro).4. Il necessario collegamento, sotto un profilo oggettivo, è statoritenuto, da questa Corte, nel caso di utilizzo, da parte del datore dilavoro, di un’area utilizzata dal datore di lavoro, seppur di proprietàdi terzi, adibita a rimessa di autoveicoli, da cui aveva poi iniziol’attività lavorativa dei dipendenti (Cass. n 3154/2018; Cass. n.23053/2020), ovvero, sotto l’aspetto soggettivo, nel caso di inviatospeciale fuori sede di un giornale, ove la peculiarità della prestazionelavorativa e il riferimento dell’abitazione nei rapporti con l’aziendainducevano a ritenere il domicilio del giornalista quale articolazionedella organizzazione aziendale (Cass. n. 12907/2022, che haaccertato come il giornalista provvedeva alla raccolta e alcoordinamento del materiale trasmesso dai vari corrispondenti edinformatori, fornendo, poi, alla redazione centrale o alle redazionidecentrate notizie, informazioni, servizi ed inchieste).5. Ebbene, nel caso di specie non è emerso un sufficientecollegamento funzionale del domicilio del lavoratore con l'aziendadatrice di lavoro, risultando, da un punto di vista oggettivo, che ibeni di proprietà della società utilizzati presso l’abitazione dellavoratore non configurano uno stabile radicamento presso un luogospecifico (trattandosi di beni, per loro natura, dislocabili e utilizzabiliovunque, come computer portatile, telefono cellulare, autoaziendale, a differenza di quanto potrebbe rappresentare un accountistituzionale raggiungibile solo dall’abitazione del lavoratore, oppurestrumenti di tipo tecnico-informatico presenti solo nella predettaabitazione), e, da un punto di vista soggettivo, che l’attività delRusso viene svolta prevalentemente al di fuori della propriaabitazione, presso le aziende sanitarie, le quali non risulta abbianocome punto di riferimento per la stipula dei contratti con la societàNumero registro generale 23975/2025Numero sezionale 3139/2026o, in genere, per l’acquisizione di informazioni, il dNoummeirco idlii ora ccdoltea lg enerale 23916/2026Data pubblicazione 23/07/2026lavoratore.6. Ritiene, pertanto, il Collegio che la statuizione del Tribunale diMessina, che ha declinato la propria competenza in favore delTribunale di Milano, sia corretta, non potendosi ravvisare un criteriodi collegamento territoriale con il domicilio del lavoratore. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza promossodal lavoratore e dichiara la competenza territoriale del Tribunale diMilano, in funzione di giudice del Lavoro, innanzi al quale rimette leparti, anche per la regolazione delle spese di lite; assegna alle partiil termine di mesi tre dalla comunicazione del presenteprovvedimento per la riassunzione della causa.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] LeoneNumero registro generale 23975/2025Numero sezionale 3139/2026Numero di raccolta generale 23916/2026Data pubblicazione 23/07/2026