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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 gennaio 2025

Cassazione n. 09077/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 11448-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - [OSCURATO:PERSONA] di competenza territoriale R.G.N.11448/2024 Cron.

Rep.

Ud.15/01/2025 CC avverso l'ordinanza n. cronologico1188/2024 del TRIBUNALE di PARMA, depositata il 18/04/2024 R.G.N. 616/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di parma al fine (come si legge nella impugnata ordinanza) di sentire: “A) dichiarare che dal 24.9.2013 ex lege si è costituito -ovvero costituire-un rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e senza limitazione di durata, tra massimo Alessi e la società [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:PERSONA] spa e in precedenza [OSCURATO:SOCIETA], in seguito [OSCURATO:PERSONA] spa e poi [OSCURATO:PERSONA] srl, rapporto venuto in essere con il dare occupazione ad Alessi, presso la prima di tali società in Parma, borgo Masnovo n. 2, e svoltosi, da allora ininterrottamente, fino alla sua risoluzione da parte della detta [OSCURATO:PERSONA] srl, con effetto dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]; b) dichiarare che nel periodo dal 24.9.2013 al 31.12.2014 [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere inquadrato nella 5^ categoria (ricorrendone le condizioni, nella 4^ o 3^ categoria) ex CCNL per l’industria metalmeccanica, mente successivamente avrebbe dovuto essere inquadrato nella 5^ categoria al più tardi fino al 31.12.2014 e nella 6^ categoria (ricorrendone le condizioni, nella 5^ o 4^ categoria); in ogni caso con le diverse decorrenze meglio viste; stabilire, inoltre, che l’anzianità di servizio di Alessi andava fatta decorrere dal 24.9.2013 (o dall’altra data meglio vista) ad ogni effetto di legge o di contratto collettivo; conseguentemente condannare [OSCURATO:PERSONA] soa, (anche i quanto ex lege tenuta a soddisfare le obbligazioni sorte a carico delle altre società menzionate sub A) a pagare tutte le maggiori sommeche, , a qualsiasi titolo legale o contrattuale (tra questi ultimi espressamente compresi gli aumenti periodici di anzianità), ed ove mai del caso ex art. 36 Cost., ricostruiti i prospetti paga sotto ogni profilo, e sulla base delle presenze risultanti dal lul o dai libri matricola della [OSCURATO:PERSONA] srl e delle sue danti causa (da acquisire al processo ove occorre) e con riguardo a qualsivoglia istituto legale o contrattuale, gli competessero in piena applicazione dei CCNL per l’industria metalmeccanica stipulati negli anni dalla Federmeccanica e dalle OO.SS di categoria appartenenti alle confederazioni CGIL, CISL e UIL; per il periodo dall’1.4.20121 in poi negando in particolare in sede di ricostruzione del trattamento economico possano essere assorbiti gli scatti di anzianità maturati anche per essere stato rinunciato il convenuto assorbimento del superminimo concesso; dichiarando, inoltre, che sugli arretrati per il quali sia scaduto il termine per il versamento dei contributi, non potrà essere esercitata alcuna rivalsa della quota dei contributi previdenziali che sarebbero stati a carico dell’attore; C) dichiarare illegittima la trattenuta di euro 1.500,00 operata sulle competenze di Alessi del mese di febbraio 2023 condannando la convenuta a farne restituzione, nonché -salvo non vi osti, in tutto o in parte, la reintegra in servizio che sia disposta in accoglimento della domanda sub D-a pagare l’indennità sostitutiva del preavviso in misura pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale; a riliquidare, sulla base della retribuzione riconosciuta dovuta, le indennità di ogni genere di fine rapporto (ad es. ferie e permessi non goduti, ratei delle mensilità ed erogazioni periodiche) e il TFR, includendo nel calcolo delle retribuzioni non corrisposte negli anni; il tutto all’esito della CTU che si chiede di disporre; D) dichiarare nullo ed inefficace, o comunque invalido il licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], con effetto dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] e conseguentemente (previ gli incidenti di costituzionalità del caso) condannare [OSCURATO:PERSONA] alla reintegrazione in servizio ex art. 2 co. 1 d.lgs. 23/15, con le accessorie pronunzie di cui al c. 2 della stessa norma (in alternativa, ex art. 2058 cc) ovvero, in denegato subordine, con le pronunzie di cui all’art. 3 dello stesso decreto, come inciso da Corte Costituzionale n. 194/18 liquidando l’indennizzo ivi previsto nel massimo suo possibile importo; nel primo caso, con liquidazione in favore d Alessi dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non fruite (nonché delle festività e dei permessi sostitutivi di queste non goduti) nel periodo di licenziamento alla reintegrazione, come dalla CTU da svolgere; E) maggiorando tutte le somme che risulteranno dovute (calcolate al lordo ed escludendo ogni rivalsa della quota di contributi previdenziali a carico dellavoratore che non sia stata pagata in termini, con successivo versamento sempre in termini dei contributi) di rivalutazione monetaria e di interessi sul credito rivalutato al saldo; per le somme che risulteranno sempre a seguito delle apposite CTU” .

2. Eccepita la incompetenza territoriale dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl, il Tribunale di Parma, con ordinanza del 18.4.2024, dichiarava la competenza a decidere del Tribunale di Milano in funzione di giudice 4 del lavoro.

A fondamento della statuizione veniva precisato che: a) il contratto di lavoro tra la [OSCURATO:PERSONA] srl e l’Alessi risultava sottoscritto in Milano in data 30.3.2021, b) la sede della società era in Milano; c) non era stata allegata la sussistenza, presso il Comune o la Provincia di Parma, di una dipendenza aziendale, d) il ricorrente si era limitato a dedurre di avere svolto ogni attività in Parma, via Corelli 1, dove aveva la sua abitazione, utilizzando un ufficio che dalla datrice di lavoro era stato pienamente attrezzato alla bisogna, on successiva aggiuntiva corresponsione ad esso Alessi, da parte della Docomo, di somme non indifferenti, da spendere per soddisfare ogni sua esigenza di migliore organizzazione al fine di pervenire ai risultati che da lui ci sia attendeva, senza introdurre in giudizio alcun elemento suscettibile di qualificare la sua abitazione quale “dipendenza aziendale”, difettando la indicazione di un complesso di beni caratterizzati da una individualità tecnico-economica funzionalmente collegata con il datore di lavoro; e) deponeva, altresì, a supporto di tale conclusione il patto di lavoro agile stipulato tra le parti in data 1.9.2022 in forza del quale il lavoratore poteva scegliere liberamente il luogo dove prestare la propria attività lavorativa.

3. Avverso tale ordinanza proponeva istanza di regolamento di competenza ex artt. 42 e 47 cpc [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi, con i quali chiedeva la declaratoria di nullità dell’ordinanza del Tribunale di Parma, cui resisteva la società.

4. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo che fosse dichiarata la competenza del Tribunale di Parma. 5.Le parti depositavano memorie.

6. [OSCURATO:PERSONA] si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 413, co. 2 e 3, cpc, nella parte in cui prevede (inderogabilmente) la possibile scelta, da parte del lavoratore attore, del foro della “dipendenza” (nel senso del principio della effettività) alla quale esso dipendente era adibito all’atto di risoluzione del rapporto.

Si sostiene, in primo luogo, la contraddittorietà della statuizione impugnata lì dove era stato riconosciuto che l’Alessi, prima della risoluzione del rapporto, svolgeva la propria attività lavorativa presso la sua abitazione in Parma; si deduce l’erroneità dell’assunto del giudice di Parma che aveva ritenuto, quali elementi necessari per ravvisare il concetto di dipendenza, un accountistituzionale raggiungibile solo dall’abitazione dell’Alessi o la presenza di uno strumento tecnico - informatico indispensabile ai fini della prestazione lavorativa e tale da rendergli impossibile lo svolgimento del lavoro in un luogo diverso, perché ciò contrastava con il concetto di dipendenza inteso quale luogo ove sono posti tutti i beni e strumenti necessari per lo svolgimento di attività lavorativa e, quindi, come dedotto nell’originario ricorso, anche un computer collegato con l’azienda e i relativi strumenti di supporto (stampante, adsl, etc).

3. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 112 cpc, per la mancata pronuncia sulla prospettazione attorea giusta la quale il rapporto di lavoro si era costituito - proseguendo poi ininterrottamente e senza novazioni, fino al licenziamento- con la società [OSCURATO:SOCIETA] (nel tempo divenuta Bango) fin dal lontano 24.9.2013, allorché in Parma esso ricorrente -cui era stato fatto sottoscrivere un non valido co.co.pro.- aveva preso a lavorare formalmente per la [OSCURATO:PERSONA] srl ma in realtà sotto la direzione e nell’interesse della detta soc. [OSCURATO:SOCIETA] con violazione del divieto di interposizione nelle prestazioni lavorative (art. 29 D.lgs. n. 276/2003 e altre norme).

4. Con il terzo motivo si lamenta la violazione ulteriore dell’art.413 cpv cpc (nella parte in cui inderogabilmente è prevista la competenza facoltativa del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto), in connessione con l’art. 29 co. 1 d.lgs. n. 276/2003 (concernente i limiti entro i quali può aversi appalto di manodopera) nonché con l’art. 1327 cc, obiettando che, qualora una motivazione sulla questione di cui al secondo motivo vi fosse stata in senso negativo, comunque essa era errata perché il subentro dell’interponente nel contratto poteva avvenire solo con riguardo al luogo dove si trovava la sede di lavoro, per cui, stante la interposizione fittizia di manodopera tra la [OSCURATO:PERSONA] srl (datore di lavoro fittizio di esso ricorrente) e laBuongiorno srl (che aveva la messa a disposizione sostanziale della forza lavoro), il relativo rapporto doveva ritenersi instaurato a Parma ove aveva la sede la seconda società e dove avuto inizio la prestazione lavorativa.

5. Per ragioni di pregiudizialità logico - giuridica devono essere esaminati preliminarmente il secondo ed il terzo motivo, interferenti tra loro.

6. La tesi dell’odierno ricorrente è chiara: avendo dedotto di avere iniziato a lavorare con la [OSCURATO:PERSONA] srl, fin dal lontano [OSCURATO:DATA_NASCITA], con sottoscrizione di un non valido co.co pro. in quel di Parma, ma in realtà sotto la direzione e nell’interesse della soc. [OSCURATO:SOCIETA], effettiva datrice di lavoro, poi divenuta a seguito di vicende commerciali [OSCURATO:PERSONA] srl, era appunto in Parma, in via [OSCURATO:PERSONA] 2, il luogo ove era venuto in essere il rapporto lavorativo e di tale problematica, oggetto delle conclusioni nell’atto introduttivo del giudizio, avrebbe dovuto tenersi conto ai fini della individuazione della competenza per territorio.

7. Orbene, tale impostazione difensiva non è condivisibile.

8. E’ vero che il Tribunale di Parma, in relazione a tale problematica, non si è espresso, però deve evidenziarsi che il giudizio intrapreso dall’Alessi, sebbene prospetti tale ricostruzione, in realtà è stato incardinato nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA] srl con la quale società egli aveva successivamente sottoscritto un contratto di lavoro in data 30.3.2021.

9. La domanda di riconoscimento di un unico rapporto, a far data dal 24.9.2013 con una società non più esistente, asseritamente svolto nel circondario di Parma, è irrilevante ai fini della competenza per territorio nel presente giudizio perché, come statuito in sede di legittimità (Cass. n. 27565/2020), qualora un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale, previsti in modo alternativo e concorrente dall'art. 413 c.p.c., vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale sussistente tra questo e quello da costituire.

10. Esclusa, pertanto, ogni rilevanza al pregresso rapporto “presupposto”, deve, quindi valutarsi la competenza territoriale che deve essere delibata sulla base della prospettazione della domanda (cfr. Cass. n. 2003 del 2016 ed ivi ampi richiami) proposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl, tenuto conto delle eccezioni relative ai presupposti di fatto della configurata competenza, quale, ad es. l'esistenza di una dipendenza (questione di cui al primo motivo del presente ricorso).

11. Ritiene il Collegio che la statuizione del Tribunale di Parma, che ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Milano, sia corretta.

12. Invero, secondo l’art. 413 cpc, il giudice del lavoro è competente per territorio alternativamente nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello dove si trova l'azienda ovvero, infine, in quello ove si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto.

13. In particolare, per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (Cass. n. 14449/2019; Cass.n. 4767/2017).

14. Come già affermato (Cass. n. n. 19023/2023), sebbene l’orientamento di questa Corte si sia sempre più indirizzato nella direzione dell’ampliamento del concetto di “dipendenza aziendale” per cui esso non coincide con quello di unità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve essere inteso in senso lato, in armonia con la mens legis, al fine di garantire che il foro speciale del lavoro sia il più possibile prossimo alla prestazione lavorativa (Cass. n. 23110/2010; Cass. n. 3154/2018; Cass. n. 23053/2020; Cass. n. 1285/2022), tuttavia occorre pur sempre la sussistenza di un collegamento oggettivo o soggettivo del luogo ove il lavoratore presta la sua opera con la organizzazione aziendale.15.

Tale collegamento, sotto un profilo oggettivo, è stato ritenuto, per esempio, nel caso di utilizzo, da parte del datore di lavoro, di un’area di terzi (Cass. n 3154/2018; Cass. n. 23053/2020) adibita a rimessa di autoveicoli da cui aveva poi inizio l’attività lavorativa dei dipendenti, ovvero, sotto l’aspetto soggettivo, nel caso di inviato speciale fuori sede di un giornale, ove appunto la peculiarità della prestazione lavorativa e il riferimento dell’abitazione nei rapporti con l’azienda inducevano a ritenere il domicilio del giornalista quale articolazione della organizzazione aziendale (Cass. n. 12907/2022).

16. Ma quando, invece, come nella fattispecie in esame, l’attività di lavoro presso la propria abitazione si è atteggiata, secondo quanto dichiarato dallo stesso lavoratore, unicamente quale luogo di svolgimento della prestazione, senza però l’allegazione di alcun altro elemento significativo (o collegamento oggettivo o soggettivo, come sopra evidenziato) che caratterizzasse in qualche modo la abitazione quale dipendenza aziendale, nel senso delineato, allora tale criterio non può essere preso in considerazione ai fini della individuazione della competenza territoriale, residuando unicamente, come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, i criteri del luogo di conclusione del contratto (Milano) oppure della sede della società (Milano).

17. Pertinenti, sotto questo profilo, appaiono i richiami evidenziati dal Tribunale di Parma circa gli elementi che avrebbero reso l’abitazione del ricorrente un complesso di beni caratterizzati da una individualità tecnico-economica funzionalmente collegata con il datore di lavoro, quali ad esempio un account istituzionale raggiungibile solo dall’abitazione del lavoratore, oppure strumenti di tipo tecnico-informatico indispensabili per lo svolgimento della prestazione lavorativa e presenti solo nella predetta abitazione).

18. Occorre, in altri termini, per la ravvisabilità di una identificazione del luogo di espletamento dell’attività lavorativa quale dipendenza, un significativo collegamento funzionale (al di là della presenza di un semplice computer o di una stampante) con ildatore di lavoro, tale da escludere che il lavoratore possa scegliere liberamente il luogo dal quale offrire la propria prestazione e, quindi, incidere sulla individuazione dei criteri legali per la delibazione sulla competenza per territorio secondo una propria insindacabile scelta, come appunto potrebbe realizzarsi anche in ipotesi di patto di lavoro agile, stipulato tra le parti nel presente giudizio, perché ciò impedirebbe di individuare oggettivamente ex ante il giudice competente secondo i criteri di cui all’art. 413 cpc.

19. Conclusivamente il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato e va confermata la competenza per territorio del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro.

20. Ritiene questa Corte, peraltro, che, in considerazione della sostanziale novità della questione proposta (con riferimento anche alla fattispecie del lavoro agile venuta in rilievo), le spese del regolamento di competenza debbano essere compensate tra le parti.

21. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 11448-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - [OSCURATO:PERSONA] di competenza territoriale R.G.N.11448/2024 Cron. Rep. Ud.15/01/2025 CC avverso l'ordinanza n. cronologico1188/2024 del TRIBUNALE di PARMA, depositata il 18/04/2024 R.G.N. 616/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di parma al fine (come si legge nella impugnata ordinanza) di sentire: “A) dichiarare che dal 24.9.2013 ex lege si è costituito -ovvero costituire-un rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e senza limitazione di durata, tra massimo Alessi e la società [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:PERSONA] spa e in precedenza [OSCURATO:SOCIETA], in seguito [OSCURATO:PERSONA] spa e poi [OSCURATO:PERSONA] srl, rapporto venuto in essere con il dare occupazione ad Alessi, presso la prima di tali società in Parma, borgo Masnovo n. 2, e svoltosi, da allora ininterrottamente, fino alla sua risoluzione da parte della detta [OSCURATO:PERSONA] srl, con effetto dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]; b) dichiarare che nel periodo dal 24.9.2013 al 31.12.2014 [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere inquadrato nella 5^ categoria (ricorrendone le condizioni, nella 4^ o 3^ categoria) ex CCNL per l’industria metalmeccanica, mente successivamente avrebbe dovuto essere inquadrato nella 5^ categoria al più tardi fino al 31.12.2014 e nella 6^ categoria (ricorrendone le condizioni, nella 5^ o 4^ categoria); in ogni caso con le diverse decorrenze meglio viste; stabilire, inoltre, che l’anzianità di servizio di Alessi andava fatta decorrere dal 24.9.2013 (o dall’altra data meglio vista) ad ogni effetto di legge o di contratto collettivo; conseguentemente condannare [OSCURATO:PERSONA] soa, (anche i quanto ex lege tenuta a soddisfare le obbligazioni sorte a carico delle altre società menzionate sub A) a pagare tutte le maggiori sommeche, , a qualsiasi titolo legale o contrattuale (tra questi ultimi espressamente compresi gli aumenti periodici di anzianità), ed ove mai del caso ex art. 36 Cost., ricostruiti i prospetti paga sotto ogni profilo, e sulla base delle presenze risultanti dal lul o dai libri matricola della [OSCURATO:PERSONA] srl e delle sue danti causa (da acquisire al processo ove occorre) e con riguardo a qualsivoglia istituto legale o contrattuale, gli competessero in piena applicazione dei CCNL per l’industria metalmeccanica stipulati negli anni dalla Federmeccanica e dalle OO.SS di categoria appartenenti alle confederazioni CGIL, CISL e UIL; per il periodo dall’1.4.20121 in poi negando in particolare in sede di ricostruzione del trattamento economico possano essere assorbiti gli scatti di anzianità maturati anche per essere stato rinunciato il convenuto assorbimento del superminimo concesso; dichiarando, inoltre, che sugli arretrati per il quali sia scaduto il termine per il versamento dei contributi, non potrà essere esercitata alcuna rivalsa della quota dei contributi previdenziali che sarebbero stati a carico dell’attore; C) dichiarare illegittima la trattenuta di euro 1.500,00 operata sulle competenze di Alessi del mese di febbraio 2023 condannando la convenuta a farne restituzione, nonché -salvo non vi osti, in tutto o in parte, la reintegra in servizio che sia disposta in accoglimento della domanda sub D-a pagare l’indennità sostitutiva del preavviso in misura pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale; a riliquidare, sulla base della retribuzione riconosciuta dovuta, le indennità di ogni genere di fine rapporto (ad es. ferie e permessi non goduti, ratei delle mensilità ed erogazioni periodiche) e il TFR, includendo nel calcolo delle retribuzioni non corrisposte negli anni; il tutto all’esito della CTU che si chiede di disporre; D) dichiarare nullo ed inefficace, o comunque invalido il licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], con effetto dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] e conseguentemente (previ gli incidenti di costituzionalità del caso) condannare [OSCURATO:PERSONA] alla reintegrazione in servizio ex art. 2 co. 1 d.lgs. 23/15, con le accessorie pronunzie di cui al c. 2 della stessa norma (in alternativa, ex art. 2058 cc) ovvero, in denegato subordine, con le pronunzie di cui all’art. 3 dello stesso decreto, come inciso da Corte Costituzionale n. 194/18 liquidando l’indennizzo ivi previsto nel massimo suo possibile importo; nel primo caso, con liquidazione in favore d Alessi dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non fruite (nonché delle festività e dei permessi sostitutivi di queste non goduti) nel periodo di licenziamento alla reintegrazione, come dalla CTU da svolgere; E) maggiorando tutte le somme che risulteranno dovute (calcolate al lordo ed escludendo ogni rivalsa della quota di contributi previdenziali a carico dellavoratore che non sia stata pagata in termini, con successivo versamento sempre in termini dei contributi) di rivalutazione monetaria e di interessi sul credito rivalutato al saldo; per le somme che risulteranno sempre a seguito delle apposite CTU” . 2. Eccepita la incompetenza territoriale dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl, il Tribunale di Parma, con ordinanza del 18.4.2024, dichiarava la competenza a decidere del Tribunale di Milano in funzione di giudice 4 del lavoro. A fondamento della statuizione veniva precisato che: a) il contratto di lavoro tra la [OSCURATO:PERSONA] srl e l’Alessi risultava sottoscritto in Milano in data 30.3.2021, b) la sede della società era in Milano; c) non era stata allegata la sussistenza, presso il Comune o la Provincia di Parma, di una dipendenza aziendale, d) il ricorrente si era limitato a dedurre di avere svolto ogni attività in Parma, via Corelli 1, dove aveva la sua abitazione, utilizzando un ufficio che dalla datrice di lavoro era stato pienamente attrezzato alla bisogna, on successiva aggiuntiva corresponsione ad esso Alessi, da parte della Docomo, di somme non indifferenti, da spendere per soddisfare ogni sua esigenza di migliore organizzazione al fine di pervenire ai risultati che da lui ci sia attendeva, senza introdurre in giudizio alcun elemento suscettibile di qualificare la sua abitazione quale “dipendenza aziendale”, difettando la indicazione di un complesso di beni caratterizzati da una individualità tecnico-economica funzionalmente collegata con il datore di lavoro; e) deponeva, altresì, a supporto di tale conclusione il patto di lavoro agile stipulato tra le parti in data 1.9.2022 in forza del quale il lavoratore poteva scegliere liberamente il luogo dove prestare la propria attività lavorativa. 3. Avverso tale ordinanza proponeva istanza di regolamento di competenza ex artt. 42 e 47 cpc [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi, con i quali chiedeva la declaratoria di nullità dell’ordinanza del Tribunale di Parma, cui resisteva la società. 4. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo che fosse dichiarata la competenza del Tribunale di Parma. 5.Le parti depositavano memorie. 6. [OSCURATO:PERSONA] si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 413, co. 2 e 3, cpc, nella parte in cui prevede (inderogabilmente) la possibile scelta, da parte del lavoratore attore, del foro della “dipendenza” (nel senso del principio della effettività) alla quale esso dipendente era adibito all’atto di risoluzione del rapporto. Si sostiene, in primo luogo, la contraddittorietà della statuizione impugnata lì dove era stato riconosciuto che l’Alessi, prima della risoluzione del rapporto, svolgeva la propria attività lavorativa presso la sua abitazione in Parma; si deduce l’erroneità dell’assunto del giudice di Parma che aveva ritenuto, quali elementi necessari per ravvisare il concetto di dipendenza, un accountistituzionale raggiungibile solo dall’abitazione dell’Alessi o la presenza di uno strumento tecnico - informatico indispensabile ai fini della prestazione lavorativa e tale da rendergli impossibile lo svolgimento del lavoro in un luogo diverso, perché ciò contrastava con il concetto di dipendenza inteso quale luogo ove sono posti tutti i beni e strumenti necessari per lo svolgimento di attività lavorativa e, quindi, come dedotto nell’originario ricorso, anche un computer collegato con l’azienda e i relativi strumenti di supporto (stampante, adsl, etc). 3. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 112 cpc, per la mancata pronuncia sulla prospettazione attorea giusta la quale il rapporto di lavoro si era costituito - proseguendo poi ininterrottamente e senza novazioni, fino al licenziamento- con la società [OSCURATO:SOCIETA] (nel tempo divenuta Bango) fin dal lontano 24.9.2013, allorché in Parma esso ricorrente -cui era stato fatto sottoscrivere un non valido co.co.pro.- aveva preso a lavorare formalmente per la [OSCURATO:PERSONA] srl ma in realtà sotto la direzione e nell’interesse della detta soc. [OSCURATO:SOCIETA] con violazione del divieto di interposizione nelle prestazioni lavorative (art. 29 D.lgs. n. 276/2003 e altre norme). 4. Con il terzo motivo si lamenta la violazione ulteriore dell’art.413 cpv cpc (nella parte in cui inderogabilmente è prevista la competenza facoltativa del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto), in connessione con l’art. 29 co. 1 d.lgs. n. 276/2003 (concernente i limiti entro i quali può aversi appalto di manodopera) nonché con l’art. 1327 cc, obiettando che, qualora una motivazione sulla questione di cui al secondo motivo vi fosse stata in senso negativo, comunque essa era errata perché il subentro dell’interponente nel contratto poteva avvenire solo con riguardo al luogo dove si trovava la sede di lavoro, per cui, stante la interposizione fittizia di manodopera tra la [OSCURATO:PERSONA] srl (datore di lavoro fittizio di esso ricorrente) e laBuongiorno srl (che aveva la messa a disposizione sostanziale della forza lavoro), il relativo rapporto doveva ritenersi instaurato a Parma ove aveva la sede la seconda società e dove avuto inizio la prestazione lavorativa. 5. Per ragioni di pregiudizialità logico - giuridica devono essere esaminati preliminarmente il secondo ed il terzo motivo, interferenti tra loro. 6. La tesi dell’odierno ricorrente è chiara: avendo dedotto di avere iniziato a lavorare con la [OSCURATO:PERSONA] srl, fin dal lontano [OSCURATO:DATA_NASCITA], con sottoscrizione di un non valido co.co pro. in quel di Parma, ma in realtà sotto la direzione e nell’interesse della soc. [OSCURATO:SOCIETA], effettiva datrice di lavoro, poi divenuta a seguito di vicende commerciali [OSCURATO:PERSONA] srl, era appunto in Parma, in via [OSCURATO:PERSONA] 2, il luogo ove era venuto in essere il rapporto lavorativo e di tale problematica, oggetto delle conclusioni nell’atto introduttivo del giudizio, avrebbe dovuto tenersi conto ai fini della individuazione della competenza per territorio. 7. Orbene, tale impostazione difensiva non è condivisibile. 8. E’ vero che il Tribunale di Parma, in relazione a tale problematica, non si è espresso, però deve evidenziarsi che il giudizio intrapreso dall’Alessi, sebbene prospetti tale ricostruzione, in realtà è stato incardinato nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA] srl con la quale società egli aveva successivamente sottoscritto un contratto di lavoro in data 30.3.2021. 9. La domanda di riconoscimento di un unico rapporto, a far data dal 24.9.2013 con una società non più esistente, asseritamente svolto nel circondario di Parma, è irrilevante ai fini della competenza per territorio nel presente giudizio perché, come statuito in sede di legittimità (Cass. n. 27565/2020), qualora un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale, previsti in modo alternativo e concorrente dall'art. 413 c.p.c., vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale sussistente tra questo e quello da costituire. 10. Esclusa, pertanto, ogni rilevanza al pregresso rapporto “presupposto”, deve, quindi valutarsi la competenza territoriale che deve essere delibata sulla base della prospettazione della domanda (cfr. Cass. n. 2003 del 2016 ed ivi ampi richiami) proposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl, tenuto conto delle eccezioni relative ai presupposti di fatto della configurata competenza, quale, ad es. l'esistenza di una dipendenza (questione di cui al primo motivo del presente ricorso). 11. Ritiene il Collegio che la statuizione del Tribunale di Parma, che ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Milano, sia corretta. 12. Invero, secondo l’art. 413 cpc, il giudice del lavoro è competente per territorio alternativamente nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello dove si trova l'azienda ovvero, infine, in quello ove si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto. 13. In particolare, per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (Cass. n. 14449/2019; Cass.n. 4767/2017). 14. Come già affermato (Cass. n. n. 19023/2023), sebbene l’orientamento di questa Corte si sia sempre più indirizzato nella direzione dell’ampliamento del concetto di “dipendenza aziendale” per cui esso non coincide con quello di unità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve essere inteso in senso lato, in armonia con la mens legis, al fine di garantire che il foro speciale del lavoro sia il più possibile prossimo alla prestazione lavorativa (Cass. n. 23110/2010; Cass. n. 3154/2018; Cass. n. 23053/2020; Cass. n. 1285/2022), tuttavia occorre pur sempre la sussistenza di un collegamento oggettivo o soggettivo del luogo ove il lavoratore presta la sua opera con la organizzazione aziendale.15. Tale collegamento, sotto un profilo oggettivo, è stato ritenuto, per esempio, nel caso di utilizzo, da parte del datore di lavoro, di un’area di terzi (Cass. n 3154/2018; Cass. n. 23053/2020) adibita a rimessa di autoveicoli da cui aveva poi inizio l’attività lavorativa dei dipendenti, ovvero, sotto l’aspetto soggettivo, nel caso di inviato speciale fuori sede di un giornale, ove appunto la peculiarità della prestazione lavorativa e il riferimento dell’abitazione nei rapporti con l’azienda inducevano a ritenere il domicilio del giornalista quale articolazione della organizzazione aziendale (Cass. n. 12907/2022). 16. Ma quando, invece, come nella fattispecie in esame, l’attività di lavoro presso la propria abitazione si è atteggiata, secondo quanto dichiarato dallo stesso lavoratore, unicamente quale luogo di svolgimento della prestazione, senza però l’allegazione di alcun altro elemento significativo (o collegamento oggettivo o soggettivo, come sopra evidenziato) che caratterizzasse in qualche modo la abitazione quale dipendenza aziendale, nel senso delineato, allora tale criterio non può essere preso in considerazione ai fini della individuazione della competenza territoriale, residuando unicamente, come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, i criteri del luogo di conclusione del contratto (Milano) oppure della sede della società (Milano). 17. Pertinenti, sotto questo profilo, appaiono i richiami evidenziati dal Tribunale di Parma circa gli elementi che avrebbero reso l’abitazione del ricorrente un complesso di beni caratterizzati da una individualità tecnico-economica funzionalmente collegata con il datore di lavoro, quali ad esempio un account istituzionale raggiungibile solo dall’abitazione del lavoratore, oppure strumenti di tipo tecnico-informatico indispensabili per lo svolgimento della prestazione lavorativa e presenti solo nella predetta abitazione). 18. Occorre, in altri termini, per la ravvisabilità di una identificazione del luogo di espletamento dell’attività lavorativa quale dipendenza, un significativo collegamento funzionale (al di là della presenza di un semplice computer o di una stampante) con ildatore di lavoro, tale da escludere che il lavoratore possa scegliere liberamente il luogo dal quale offrire la propria prestazione e, quindi, incidere sulla individuazione dei criteri legali per la delibazione sulla competenza per territorio secondo una propria insindacabile scelta, come appunto potrebbe realizzarsi anche in ipotesi di patto di lavoro agile, stipulato tra le parti nel presente giudizio, perché ciò impedirebbe di individuare oggettivamente ex ante il giudice competente secondo i criteri di cui all’art. 413 cpc. 19. Conclusivamente il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato e va confermata la competenza per territorio del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro. 20. Ritiene questa Corte, peraltro, che, in considerazione della sostanziale novità della questione proposta (con riferimento anche alla fattispecie del lavoro agile venuta in rilievo), le spese del regolamento di competenza debbano essere compensate tra le parti. 21. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza de
Sentenza Cassazione n. 09077/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris