Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 luglio 2022

Cassazione n. 17911/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio n. 19644-2022 proposto da: Tribunale di Genova, con ordinanza R.G.N. 681/2022 del 20/07/2022, nel procedimento pendente tra: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. con ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Roma il Sig. [OSCURATO:PERSONA], premesso di aver svolto l’attività di informatore farmaceutico per la [OSCURATO:PERSONA] Spa, chiedeva accertarsi la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e la Oggetto [OSCURATO:PERSONA] COMPETENZA413 C.P.C.

R.G.N. 19644/2022 Cron.

Rep.

Ud. 16/05/2023 CC declaratoria di nullità o inefficacia dell’atto di risoluzione del 12 gennaio 2021;

2. instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 28 febbraio 2022, il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, individuando in via alternativa come giudici competenti: il Tribunale di Tivoli, dove sarebbe sorto il rapporto; il Tribunale di Bolzano, dove aveva sede la società che aveva assunto il ricorrente; il Tribunale di Genova, nella cui circoscrizione il ricorrente ha il proprio domicilio, qualificabile come dipendenza aziendale ex art. 413, co. 2, c.p.c.;

3. il [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Genova che, con ordinanza del 20 luglio 2022, ritenendosi a sua volta incompetente, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c.; il Tribunale adito ha escluso la possibilità di qualificare l’abitazione del ricorrente come “dipendenza aziendale”, sull’assunto che “nel ricorso non vi è alcuna allegazione sul fatto che il ricorrente adoperasse la sua abitazione come sede di lavoro né ha allegato circostanze sintomatiche da cui ricavare l’esistenza di un nucleo organizzato di beni funzionali all’espletamento della propria attività lavorativa”; ha, altresì, escluso altri collegamenti che radicassero la competenza nella circoscrizione del Tribunale genovese, assumendo, nella specie, che “tanto il criterio che guarda al forum contractus quanto quello incentrato sul foro dell’azienda permettono di radicare la competenza per territorio davanti al Tribunale di Tivoli”;

4. rime sso il fascicolo d’ufficio alla cancelleria della Corte di Cassazione, le parti, alle quali è stata comunicata l’ordinanza del Tribunale di Genova, non hanno depositato scritture difensive e documenti ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 47 c.p.c.;

5. il p ubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che, in accoglimento del proposto regolamento, si affermi la competenza del Tribunale di Tivoli; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA]

1. è opportuno premettere che il regolamento di competenza ha la funzione di investire la S.C. del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la designazione di quest'ultimo sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, e le consente, pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti, nonché di esaminare le questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto della richiesta di regolamento di competenza (Cass. n. 21422 del 2016; Cass. n. 17312 del 2018); suole dirsi che la Corte di cassazione, quando decide sulla competenza, è giudice anche del fatto, nel senso che può conoscere e sindacare tutte le risultanze fattuali (influenti sulla competenza) rilevabili "ex actis” (Cass. n. 5125 del 2007);

2. tanto premesso, viene in rilievo la nozione di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", di cui all'art. 413 c.p.c., che costituisce il criterio di competenza territoriale inderogabile sulla base del quale il Tribunale di Roma ha individuato la competenza del Tribunale di Genova e quest’ultimo, a sua volta, l’ha declinata, sollevando il regolamento d’ufficio, atteso che nessuna delle parti interessate aveva impugnato, con regolamento necessario di competenza, l’ordinanza del primo giudice; va sottolineato che non poteva assumere rilievo nel giudizio riassunto l’eccezione di incompetenza della società, posto che la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice a quo non ha altro potere che quello di impugnarla (Cass. n. 20488 del 2018; Cass. n. 25579 del 2021);

3. un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qui condiviso, ha enucleato una nozione particolarmente ampia del concetto di dipendenza aziendale ex art. 413 c.p.c. e ha ritenuto che esso, non solo non coincide con quello di unità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la mens legis, mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo prossimo alla prestazione lavorativa (Cass.n. 23110 del 2010; Cass. n. 3154 del 2018; Cass. n. 23053 del 2020; Cass. n. 1285 del 2022; Cass. n. 30451 del 2022); ancora di recente si è quindi sottolineato che è necessario tanto avere riguardo alla esigenza di favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, da un punto di vista processuale, quanto valutare la prestazione lavorativa effettivamente espletata, da un punto di vista sostanziale, atteso che la ratio dell'art. 413 c.p.c.

“è quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio” (da ultimo, v.

Cass. n. 12907 del 2022, che ha individuato la dipendenza rilevante ai fini del foro territoriale in discorso nell’abitazione di un giornalista; in conformità: Cass. n. 30451 del 2022; Cass. n. 4189 del 2023); in questa prospettiva, ad esempio, questa Corte ha più volte ribadito che rientra nella nozione di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore" anche il parcheggio di proprietà di terzi, in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa (come il carico delle merci, il trasporto e il successivo ritorno per il ricovero dei furgoni), laddove abbiano inizio e fine le mansioni svolte dal lavoratore (cfr. Cass. n. 2003 del 2016; Cass. n. 29334 del 2017; Cass.n. 25613 del 2019; Cass. n. 38861 del 2021; Cass. n. 5503 del 2023; in precedenza v. anche Cass. n. 11320 del 2014, che ha ravvisato una dipendenza aziendale in un «cantiere stradale»); è inoltre irrilevante il titolo giuridico in base al quale il datore di lavoro abbia utilizzato una eventuale area di terzi, dovendosi intendersi per dipendenza aziendale anche il luogo in cui il datore di lavoro abbia dislocato un nucleo, seppure minimo e modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, come “i mezzi per effettuare i trasporti”, destinati al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali (Cass. n. 4362 del2022; Cass.n. 1285 del 2022); è sufficiente che in tale nucleo operi anche un solo dipendente e non è necessario che i relativi locali o le relative attrezzature siano di proprietà aziendale, ben potendo essere di proprietà del lavoratore stesso o di terzi (v.

Cass. n. 3154 del 2018, che richiama Cass. n. 4767 del 2017 e Cass. n. 17347 del 2013; v. anche Cass. n.13309 del 2019 e Cass.n. 23053 del 2020); in particolare, più volte questa Corte ha ritenuto, estensivamente, che l’articolazione della organizzazione aziendale nella quale il dipendente lavora potesse coincidere anche con l'abitazione privata del lavoratore, se dotata di strumenti di supporto dell'attività lavorativa (Cass. n. 3154 del 2018; Cass. n. 3154 del 2018, Cass. n. 625 del 2014; Cass. n. 17347 del 2013; Cass. n. 24823 del 2011; Cass.n. 1018 del 2010; Cass. nr. 10691 del 2004); proprio avuto riguardo a fattispecie analoghe alla presente, la Corte ha ritenuto che l'abitazione dell'informatore scientifico farmaceutico, «se dotata di un computer e di una stampante con rete ‘ADSL’ e adibita a deposito di campioni e di materiale pubblicitario, po(tesse) qualificarsi come dipendenza aziendale, essendo peraltro limitrofa all'ambito territoriale assegnato al lavoratore» (in termini, Cass. n. 17347 del 2013; v. anche, ex plurimis, Cass. n. 23110 del 2010); nello stesso senso Cass. n. 5726 del 2021 ha statuito la competenza del luogo dove risultava - “in esito a istruzione di natura sommaria in limine litis” e, “sulla base delle dichiarazioni rese a verbale e ritenute congruenti con le emergenze documentali” – che l’informatore scientifico farmaceutico svolgesse “l'attività lavorativa per l'azienda, in un ambito territoriale lontano dalla sede dell'impresa e coincidente con il comune (Molfetta) in cui si trovava la sua abitazione, abitazione nella quale egli custodiva gli strumenti di lavoro (computer, tablet, cellulare, campione dei farmaci, ecc.) […] cioè tutti i beni e strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa”;

4. il Collegio, esaminati gli atti, osserva che il Giudice che ha elevato il conflitto ha negato la competenza, attribuita da altro Giudice, essenzialmente sul rilievo che mancassero allegazioni specifiche del ricorrente e senza neanche procedere all’assunzione di eventuali sommarie informazioni ex art. 38, u.c., c.p.c.; invece, sulla scorta dei principi giurisprudenziali innanzi richiamati, che interpretano in senso ampio la nozione di dipendenza ex art. 413 c.p.c. e volti a rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, avrebbe dovuto valorizzare alcuni elementi desumibili dall’atto introduttivo, quali l’ambito territoriale di competenza del ricorrente, l’uso di cellulare e computer per relazionarsi con la società, la disponibilità di campioni gratuiti e di materiale informativo e promozionale forniti dall’azienda, tenuto altresì conto della peculiare tipologia di rapporto di chi presta attività come informatore scientifico del farmaco; non può tacersi, infine, che le Sezioni unite di questa Corte hanno privilegiato “una lettura minimalista dell'art. 45 c.p.c. inteso come norma che si preoccupa non già di garantire, attraverso lo strumento del conflitto di competenza, l'esatto rispetto - sempre e comunque -delle regole che presiedono al riparto della competenza medesima, bensì come norma che si limita a garantire il rispetto del minimo irrinunciabile di quelle regole concernenti la «qualità» della domanda” (in termini Cass.

SS.UU. n. 1202 del 2018), così accettando - in nome della ragionevole durata del processo - che una data controversia possa eventualmente essere decisa da altro giudice, quand’anche preposto a conoscerne altre di differente valore, piuttosto che favorire una nuova pronuncia di incompetenza, quando già un precedente giudice l’ha dichiarata, sollevando un conflitto negativo con inevitabile – e intollerabile - protrazione dei tempi processuali;

5. alla stregua di quanto esposto, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Genova, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale dovrà essere riassunta la causa ex art. 50 c.p.c.; trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio (e nelquale le parti non hanno svolto attività difensiva) non è dovuta pronuncia sulle spese (tra altre: Cass.n. 7596 del 2011); P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Genova, in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio n. 19644-2022 proposto da: Tribunale di Genova, con ordinanza R.G.N. 681/2022 del 20/07/2022, nel procedimento pendente tra: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. con ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Roma il Sig. [OSCURATO:PERSONA], premesso di aver svolto l’attività di informatore farmaceutico per la [OSCURATO:PERSONA] Spa, chiedeva accertarsi la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e la Oggetto [OSCURATO:PERSONA] COMPETENZA413 C.P.C. R.G.N. 19644/2022 Cron. Rep. Ud. 16/05/2023 CC declaratoria di nullità o inefficacia dell’atto di risoluzione del 12 gennaio 2021; 2. instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 28 febbraio 2022, il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, individuando in via alternativa come giudici competenti: il Tribunale di Tivoli, dove sarebbe sorto il rapporto; il Tribunale di Bolzano, dove aveva sede la società che aveva assunto il ricorrente; il Tribunale di Genova, nella cui circoscrizione il ricorrente ha il proprio domicilio, qualificabile come dipendenza aziendale ex art. 413, co. 2, c.p.c.; 3. il [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Genova che, con ordinanza del 20 luglio 2022, ritenendosi a sua volta incompetente, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c.; il Tribunale adito ha escluso la possibilità di qualificare l’abitazione del ricorrente come “dipendenza aziendale”, sull’assunto che “nel ricorso non vi è alcuna allegazione sul fatto che il ricorrente adoperasse la sua abitazione come sede di lavoro né ha allegato circostanze sintomatiche da cui ricavare l’esistenza di un nucleo organizzato di beni funzionali all’espletamento della propria attività lavorativa”; ha, altresì, escluso altri collegamenti che radicassero la competenza nella circoscrizione del Tribunale genovese, assumendo, nella specie, che “tanto il criterio che guarda al forum contractus quanto quello incentrato sul foro dell’azienda permettono di radicare la competenza per territorio davanti al Tribunale di Tivoli”; 4. rime sso il fascicolo d’ufficio alla cancelleria della Corte di Cassazione, le parti, alle quali è stata comunicata l’ordinanza del Tribunale di Genova, non hanno depositato scritture difensive e documenti ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 47 c.p.c.; 5. il p ubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che, in accoglimento del proposto regolamento, si affermi la competenza del Tribunale di Tivoli; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. è opportuno premettere che il regolamento di competenza ha la funzione di investire la S.C. del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la designazione di quest'ultimo sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, e le consente, pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti, nonché di esaminare le questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto della richiesta di regolamento di competenza (Cass. n. 21422 del 2016; Cass. n. 17312 del 2018); suole dirsi che la Corte di cassazione, quando decide sulla competenza, è giudice anche del fatto, nel senso che può conoscere e sindacare tutte le risultanze fattuali (influenti sulla competenza) rilevabili "ex actis” (Cass. n. 5125 del 2007); 2. tanto premesso, viene in rilievo la nozione di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", di cui all'art. 413 c.p.c., che costituisce il criterio di competenza territoriale inderogabile sulla base del quale il Tribunale di Roma ha individuato la competenza del Tribunale di Genova e quest’ultimo, a sua volta, l’ha declinata, sollevando il regolamento d’ufficio, atteso che nessuna delle parti interessate aveva impugnato, con regolamento necessario di competenza, l’ordinanza del primo giudice; va sottolineato che non poteva assumere rilievo nel giudizio riassunto l’eccezione di incompetenza della società, posto che la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice a quo non ha altro potere che quello di impugnarla (Cass. n. 20488 del 2018; Cass. n. 25579 del 2021); 3. un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qui condiviso, ha enucleato una nozione particolarmente ampia del concetto di dipendenza aziendale ex art. 413 c.p.c. e ha ritenuto che esso, non solo non coincide con quello di unità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la mens legis, mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo prossimo alla prestazione lavorativa (Cass.n. 23110 del 2010; Cass. n. 3154 del 2018; Cass. n. 23053 del 2020; Cass. n. 1285 del 2022; Cass. n. 30451 del 2022); ancora di recente si è quindi sottolineato che è necessario tanto avere riguardo alla esigenza di favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, da un punto di vista processuale, quanto valutare la prestazione lavorativa effettivamente espletata, da un punto di vista sostanziale, atteso che la ratio dell'art. 413 c.p.c. “è quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio” (da ultimo, v. Cass. n. 12907 del 2022, che ha individuato la dipendenza rilevante ai fini del foro territoriale in discorso nell’abitazione di un giornalista; in conformità: Cass. n. 30451 del 2022; Cass. n. 4189 del 2023); in questa prospettiva, ad esempio, questa Corte ha più volte ribadito che rientra nella nozione di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore" anche il parcheggio di proprietà di terzi, in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa (come il carico delle merci, il trasporto e il successivo ritorno per il ricovero dei furgoni), laddove abbiano inizio e fine le mansioni svolte dal lavoratore (cfr. Cass. n. 2003 del 2016; Cass. n. 29334 del 2017; Cass.n. 25613 del 2019; Cass. n. 38861 del 2021; Cass. n. 5503 del 2023; in precedenza v. anche Cass. n. 11320 del 2014, che ha ravvisato una dipendenza aziendale in un «cantiere stradale»); è inoltre irrilevante il titolo giuridico in base al quale il datore di lavoro abbia utilizzato una eventuale area di terzi, dovendosi intendersi per dipendenza aziendale anche il luogo in cui il datore di lavoro abbia dislocato un nucleo, seppure minimo e modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, come “i mezzi per effettuare i trasporti”, destinati al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali (Cass. n. 4362 del2022; Cass.n. 1285 del 2022); è sufficiente che in tale nucleo operi anche un solo dipendente e non è necessario che i relativi locali o le relative attrezzature siano di proprietà aziendale, ben potendo essere di proprietà del lavoratore stesso o di terzi (v. Cass. n. 3154 del 2018, che richiama Cass. n. 4767 del 2017 e Cass. n. 17347 del 2013; v. anche Cass. n.13309 del 2019 e Cass.n. 23053 del 2020); in particolare, più volte questa Corte ha ritenuto, estensivamente, che l’articolazione della organizzazione aziendale nella quale il dipendente lavora potesse coincidere anche con l'abitazione privata del lavoratore, se dotata di strumenti di supporto dell'attività lavorativa (Cass. n. 3154 del 2018; Cass. n. 3154 del 2018, Cass. n. 625 del 2014; Cass. n. 17347 del 2013; Cass. n. 24823 del 2011; Cass.n. 1018 del 2010; Cass. nr. 10691 del 2004); proprio avuto riguardo a fattispecie analoghe alla presente, la Corte ha ritenuto che l'abitazione dell'informatore scientifico farmaceutico, «se dotata di un computer e di una stampante con rete ‘ADSL’ e adibita a deposito di campioni e di materiale pubblicitario, po(tesse) qualificarsi come dipendenza aziendale, essendo peraltro limitrofa all'ambito territoriale assegnato al lavoratore» (in termini, Cass. n. 17347 del 2013; v. anche, ex plurimis, Cass. n. 23110 del 2010); nello stesso senso Cass. n. 5726 del 2021 ha statuito la competenza del luogo dove risultava - “in esito a istruzione di natura sommaria in limine litis” e, “sulla base delle dichiarazioni rese a verbale e ritenute congruenti con le emergenze documentali” – che l’informatore scientifico farmaceutico svolgesse “l'attività lavorativa per l'azienda, in un ambito territoriale lontano dalla sede dell'impresa e coincidente con il comune (Molfetta) in cui si trovava la sua abitazione, abitazione nella quale egli custodiva gli strumenti di lavoro (computer, tablet, cellulare, campione dei farmaci, ecc.) […] cioè tutti i beni e strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa”; 4. il Collegio, esaminati gli atti, osserva che il Giudice che ha elevato il conflitto ha negato la competenza, attribuita da altro Giudice, essenzialmente sul rilievo che mancassero allegazioni specifiche del ricorrente e senza neanche procedere all’assunzione di eventuali sommarie informazioni ex art. 38, u.c., c.p.c.; invece, sulla scorta dei principi giurisprudenziali innanzi richiamati, che interpretano in senso ampio la nozione di dipendenza ex art. 413 c.p.c. e volti a rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, avrebbe dovuto valorizzare alcuni elementi desumibili dall’atto introduttivo, quali l’ambito territoriale di competenza del ricorrente, l’uso di cellulare e computer per relazionarsi con la società, la disponibilità di campioni gratuiti e di materiale informativo e promozionale forniti dall’azienda, tenuto altresì conto della peculiare tipologia di rapporto di chi presta attività come informatore scientifico del farmaco; non può tacersi, infine, che le Sezioni unite di questa Corte hanno privilegiato “una lettura minimalista dell'art. 45 c.p.c. inteso come norma che si preoccupa non già di garantire, attraverso lo strumento del conflitto di competenza, l'esatto rispetto - sempre e comunque -delle regole che presiedono al riparto della competenza medesima, bensì come norma che si limita a garantire il rispetto del minimo irrinunciabile di quelle regole concernenti la «qualità» della domanda” (in termini Cass. SS.UU. n. 1202 del 2018), così accettando - in nome della ragionevole durata del processo - che una data controversia possa eventualmente essere decisa da altro giudice, quand’anche preposto a conoscerne altre di differente valore, piuttosto che favorire una nuova pronuncia di incompetenza, quando già un precedente giudice l’ha dichiarata, sollevando un conflitto negativo con inevitabile – e intollerabile - protrazione dei tempi processuali; 5. alla stregua di quanto esposto, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Genova, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale dovrà essere riassunta la causa ex art. 50 c.p.c.; trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio (e nelquale le parti non hanno svolto attività difensiva) non è dovuta pronuncia sulle spese (tra altre: Cass.n. 7596 del 2011); P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Genova, in f
Sentenza Cassazione n. 17911/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris