CassazionesentenzaSezione UDecisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 13310/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28862-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal: [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 3444/22 depositata il 14/12/2022 nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituito in questa fase - contro [OSCURATO:PERSONA]; -resistente non costituito in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo alla Corte di Cassazione di dichiarare la giurisdizione del Tribunale regionale delle [OSCURATO:PERSONA], con conseguente fissazione del termine di riassunzione del giudizio davanti a tale indicato ufficio giudiziario. Osserva la vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti: -il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, in accoglimento della domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannò il Comune di Caposele a risarcire il danno procurato con l’occupazione abusiva, esitata in radicale trasformazione del suolo, di un’area di proprietà dell’attore, utilizzata dall’ente locale per la costruzione di un manufatto in muratura con annessi serbatoi interrati, posti a servizio dell’acquedotto comunale; - la Corte d’appello di Napoli dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. g), cod. proc. amm.vo. - il TAR della Regione Campania, davanti al quale il processo era stato riassunto, con ordinanza pubblicata il 14/12/2022, solleva conflitto di giurisdizione, affermando la giurisdizione del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA], quale struttura incardinata nel plesso della giurisdizione ordinaria . Il T.A.R. espone che l’opera in questione era stata deliberata il 28/8/1993, senza tuttavia apposizione della dichiarazione di pubblica utilità. Non poteva condividersi l’opinione della Corte d’appello, secondo la quale trattavasi di controversia avente ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere , ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. g), cod. proc. amm.vo., in quanto sussisteva la giurisdizione del competente Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA], in ragione di quanto dispone l’art. 140, lett. d) ed e) del r.d. n. 1775/1933, vertendosi in materia di occupazione di fondi che si rende necessaria per la realizzazione di un’opera idraulica connessa all’utilizzazione di acque pubbliche . Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA]. I rilievi del T.A.R. sono pienamente condivisibili. In primo luogo, non vi sono ragioni per negare che il giudice indicato come munito di giurisdizione possa, a sua volta, declinare in favore di un terzo giudice, cioè diverso da quello che ha declinato in suo favore la giurisdizione, non potendosi tollerare l’obliterazione della giurisdizione del terzo giudice, sol perché evocato dal secondo giudice, davanti al quale il processo viene riassunto. La controversia, tenuto conto del tenore ampio dell’art. 140, lett. d) ed e) del r.d. n. 1775/1933, deve essere devoluta alla giurisdizione ordinaria, nell’ambito della quale la competenza spetta al Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA]. Dispongono, infatti, le norme richiamate: Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche:(omissis) d) le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'articolo 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque. Per quanto riguarda la determinazione peritale dell'indennità prima dell'emissione del decreto della espropriazione resta fermo il disposto dell'articolo 33 della presente legge; e) le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall’autorità amministrativa a termini dell'articolo 2 del testo unico delle leggi 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'articolo 22 della legge 13 luglio 1911, n.774 . L’ampiezza della previsione non consente di distinguere tra occupazioni legittime e non e, pertanto, non rileva che nella specie il Comune avesse omesso di avviare un regolare procedimento espropriativo o essendo comunque scaduta la dichiarazione di pubblica utilità, trattandosi di un elemento di per sé inidoneo ad interrompere il nesso teleologico tra l’apprensione del fondo di proprietà privata e la realizzazione dell’opera idraulica, che, comportando una incidenza quanto meno indiretta della vicenda sugl’interessi pubblici connessi al regime delle acque, costituisce il fondamento della competenza attribuita al Giudice specializzato (Sez. 6, n.32069, 12/12/2018). Consegue a quanto esposto il riconoscimento della giurisdizione del g.o., con competenza, da enunciarsi ex art. 382, co. 1, cod. proc. civ., del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA]. La natura officiosa del procedimento esclude regolamento delle spese. P.Q.M. dichiara la giurisdizione del g.o., con competenza del Tribunale Regi