CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 10712/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2019- R.rGi.cNo.r rente -contro 11368/2017rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere lecomunicazioni delle notificazioni relative al presente procedimentoall’indirizzo di posta elettronica certificata indicato1 RG n. 5959/2025 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5957/2025Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 10712/2026Data pubblicazione 22/04/2026-controricorrente –[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BennatiMassimo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RovedaMoreno, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, anchedisgiuntamente, come da procura in calce al controricorso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatipresso gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in Roma, viaCrescenzio n. 58, i quali chiedono che le comunicazioni e lenotificazioni relative al presente procedimento siano effettuate agliindirizzi di posta elettronica certificata indicati.-controricorrenti-Luca, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Armah daniel Ashai,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CeccarelliMariarosaria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].-intimati-avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 133/2025,depositata in data 11/2/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/4/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;1. Con ricorso ex art. 161, sesto comma, l.f., depositatol’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presentava domanda di2 RG n. 5959/2025 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5957/2025Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 10712/2026Data pubblicazione 22/04/2026concordato preventivo prenotativo, di carattere liquidatorio, seguitodal deposito di proposta, piano e documentazione.Il piano di concordato prevedeva la messa a disposizione,subordinatamente all’omologazione definitiva del concordato, infavore dei creditori, dei patrimoni delle società [OSCURATO:SOCIETA].(controllante) e Friulvetri (controllata da AERRE) e così del ricavatoin favore dei creditori per l’importo di euro 4.900.000,00.In particolare, per quel che ancora qui rileva, il concordatoprevedeva il pagamento dei creditori chirografari nella misura del20%.2. Il commissario giudiziale inviava ai creditori la relazione exart. 172 l.f., esprimendosi nel senso della non fattibilità del piano diconcordato, ritenendo incompatibili le previsioni in ordine al costodello smaltimento delle giacenze, pari a tonnellate 63.000,00 dirifiuti petrosi, giacenti presso il sito di proprietà di AERRE, chedovevano necessariamente essere smaltiti.La società, nel piano di concordato, aveva stanziato un fondoprededucibile per lo smaltimento dei rifiuti pari all’importo di euro1.400.000,00, sulla base di un preventivo reso dalla società TRE VAmbiente, al costo di euro 20,00 la tonnellata, mentre il commissariogiudiziale aveva quantificato l’importo sulla base di un preventivo dieuro 65,00 per tonnellata, pari ad euro 4.000.000,00, in base alpreventivo della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., però era interessataad acquisire l’azienda, sia pure con patto riservato.3 Il tribunale di Mantova, con decreto del 23/9/2020, dichiaravainammissibile la domanda di concordato preventivo e, concontestuale sentenza n. 30/2020, essendo pendenti quattro istanzedi fallimento, dichiarava il fallimento della società.In particolare, per quel che ancora qui rileva, il tribunalereputava che, essendo stato presentato un concordato di tipo3 RG n. 5959/2025 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5957/2025Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 10712/2026Data pubblicazione 22/04/2026liquidatorio, la proposta avrebbe dovuto assicurare il pagamento dialmeno il 20% dell’ammontare dei creditori chirografari, ex art. 160,ultimo comma, l.f.4. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 646/2021,depositata il 31/5/2021, rigettava il reclamo ex art. 18 l.f. propostodalla società.Sempre per quel che qui ancora rileva, la Corte territoriale,soffermandosi sul terzo motivo di reclamo, con riferimento al pretesoerrore commesso dal tribunale in ordine alla valutazione dellafattibilità economica del piano concordatario, lo riteneva infondato.La Corte distrettuale reputava che il tribunale era correttamentepervenuto alla negazione della «fattibilità del piano», nel sensodell’assenza di elementi che assicurassero il soddisfacimento deicreditori chirografari perlomeno nella misura minima del 20%.Pur richiamando un precedente di questa Corte (Cass. n. 11522del 2020), la Corte di merito reputava che fossero maggiormentegiudiziale (euro 65,00 per tonnellata) rispetto a quelli indicati dallasocietà proponente il concordato (euro 20,00, come da preventivo diTRE V Ambiente), affermando che «[l]a formulazione su richiesta diun organo giudiziale di un preventivo di spesa a costo unitario tantodifferente per eccesso da quello presentato dalla proponente rendeindiscutibilmente assai poco attendibili le indicazioni esposte inquest’ultimo».5. Questa Corte, con ordinanza n. 1393/2024, depositata il15/1/2024, accoglieva il terzo motivo di ricorso per cassazioneproposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con cui si lamentava che iltribunale, con conferma sul punto della Corte territoriale, si eraarrogato «valutazioni non di sua competenza, ma spettanti al cetocreditorio», ritenendo aprioristicamente corretto il più oneroso4 RG n. 5959/2025 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5957/2025Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 10712/2026Data pubblicazione 22/04/2026preventivo presentato dal commissario giudiziale, ed invece,inattendibile, solo perché notevolmente inferiore, quello presentatodalla società debitrice.In particolare, questa Corte, sottolineava che il presupposto dicui all’art. 160, ultimo comma, l.f., rappresentava un ulteriorerequisito di validità della proposta, come tale sindacabile già in sededi ammissione alla procedura, accanto alla sussistenza, o meno, diuna manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettiviprefissati, riscontrabile «prima facie», pur con la precisazione che ladistinzione tra fattibilità giuridica e fattibilità economica andavaprogressivamente sfumandosi.Trattavasi, comunque, di una questione «di merito» (si citavaCass. n. 15345/2014), nemmeno inerente «prima facie» allafattibilità economica del piano, «e dunque rimessa alla valutazionedei creditori, sulla base della prognosi favorevole normalmentesottesa all’approvazione del concordato con le maggioranzerichieste[…]» (si citava Cass. n. 23882/2016).A tale valutazione dei creditori non poteva sovrapporsi il vagliogiudiziale, sulla scorta «di un giudizio certamente opinabile ecomunque contraddetto da specifiche risultanze di diverso tenore».6. La società provvedeva alla riassunzione del giudizio dinanzialla Corte d’appello, con ricorso depositato il 27/3/2024.7. La Corte d’appello di Brescia, con la sentenza impugnata e dicui in epigrafe, rigettava nuovamente, in sede di riassunzione, ilreclamo ex art. 18 l.f. proposto alla società.Preliminarmente, rilevava che la questione sui costi dismaltimento era di «merito» e, dunque, neanche inerente primafacie alla fattibilità economica del piano, «la cui valutazione ècomunque rimessa ai creditori».5 RG n. 5959/2025 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5957/2025Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 10712/2026Data pubblicazione 22/04/20267.1. Subito dopo, la Corte territoriale richiamava il principio didiritto di questa Corte per cui il presupposto di cui all’art. 160, ultimocomma, l.f., ossia il soddisfacimento di almeno il 20% dei creditorichirografari, rappresentava un ulteriore requisito di validità dellaproposta.Di qui, la Corte distrettuale procedeva all’esame del pianoconcordatario.In particolare, per quel che ancora qui rileva, evidenziava chel’attivo della società era di complessivi euro 2.574.672,09, assorbitodai vari costi a carico della procedura, di cui euro 1.160.655,39 inrelazione ai costi di gestione prededucibili ed euro 1.400.000,00 percosti da smaltimento dei rifiuti ordinato dalla Provincia di Mantova.La differenza tra l’attivo societario e gli oneri ammontava ad euro14.016,70, che la proposta destinava ai creditori privilegiati di rangopoziore, e quindi ai prestatori di lavoro subordinato.Inoltre, l’apporto di finanza esterna proveniva dalla societàAERRE, controllante la società debitrice, per la somma di euro4.900.000,00.Con la finanza esterna sarebbe stato consentito il pagamento del20% dei chirografari, per la somma di euro 1.371.396,27, dovendosidetrarre il fondo rischi generico, per il minore realizzo, pari ad euro1.100.000,00, nonché la somma di euro 2.422.137,50 a favore delcreditore di [OSCURATO:PERSONA], che vantava ipoteca sull’immobile di proprietàdi AERRE, con un arrotondamento di euro 6466,23, proprio perpervenire al soddisfacimento della percentuale del 20% deichirografari.La finanza esterna proveniva dalla vendita del bene immobile diproprietà della controllante AERRE, con la precisazione che il «fondorischi generico» era in sostanza ricollegato alle spese stimate per icosti di bonifica.6 RG n. 5959/2025 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5957/2025Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 10712/2026Data pubblicazione 22/04/20267.2. La Corte d’appello, per quel che qui ancora rileva,evidenziava che già all’epoca della formulazione della proposta diconcordato, vi era stato il rinvio a giudizio per vari capi diimputazione degli amministratori della società e della società stessa,mentre la proposta «omette di dare conto della vicenda penale e nonprefigura in alcun modo i possibili risvolti che ne derivano in terminidi sanzioni (anche amministrative), di procedimenti cautelari e dirisarcimento danni alle parti civili».Del resto, già il tribunale aveva evidenziato che la stima di euro1.400.000,00, per rischi di procedura prededucibili, non tenevaconto delle possibili sanzioni amministrative per violazione delladisciplina sul trattamento dei rifiuti.In particolare, per la Corte d’appello nella proposta non si eratenuto conto: i) della sanzione pecuniaria, che oscillava da unminimo di euro 116.100,00 ad un massimo di euro 1.394.100,00; ii)del sequestro del bene, in favore delle parti civili, disposto fino allaconcorrenza di euro 4.100.000,00; iii) della circostanza che ladiscarica abusiva, contestata in sede penale, comportava l’evasionedel tributo regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi perl’importo di euro 440.165,00, con sanzione amministrativa di euro1.320.495,00.L’incidenza sulla proposta era evidente, in quanto il fondo rischigenerico ammontava ad euro 1.100.000,00.7.3. Inoltre, la proposta avrebbe dovuto offrire ai creditori«quegli elementi informativi che consentono di valutarne la c.d.convenienza economica»; tale aspetto si risolveva, quindi, «anche inuna carente informazione ai creditori in quanto l’omesso riferimentoal procedimento penale pendente non ha potuto consentire loro diprefigurarsi tali risvolti al fine di valutare in modo consapevole,7 RG n. 5959/2025 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5957/2025Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 10712/2026Data pubblicazione 22/04/20267.4. Pur essendo dirimenti le precedenti valutazioni, il curatoreaveva anche posto in luce altri due aspetti: i) l’attuale indisponibilitàdell’immobile della AERRE, oggetto delle operazioni di smaltimentodei rifiuti da parte dell’aggiudicatario del servizio a seguito di appaltocon la Provincia di Brescia, anche in ragione dell’intervenutosequestro penale per la tutela delle parti civili; ii) l’avvenutaalienazione dell’immobile della [OSCURATO:SOCIETA]. (anch’essacontrollata dal AERRE), la cui liquidazione avrebbe dovuto concorrerealla formazione della finanza esterna con l’importo di euro390.000,00, pari al valore della partecipazione in essa della AERRE;iii) il bilancio finale della [OSCURATO:SOCIETA] mostrava solo il residuo creditoIva di euro 17.527,00.8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., depositando anche memoria.9. Ha resistito con controricorso il fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.10.Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe DiMarco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FrancoPerboni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].11. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CinziaBaroni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Nurtey AuroraNuertekor, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «nullità dellasentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c., dell’art. 111, secondocomma, Costituzione e dell’art. 24, secondo comma, Costituzione,per non avere la Corte d’appello di Brescia concesso un termine perreplica. Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.»: la Corte d’appello8 RG n. 5959/2025 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5957/2025Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 10712/2026Data pubblicazione 22/04/2026avrebbe omesso di concedere alla parte ricorrente un termine perfornire adeguata replica scritta alle difese introdotte dal fallimento,in sede di costituzione nel procedimento di rinvio, mediante rinvio anumerosi nuovi documenti, attinenti a fatti mai dedotti inprecedenza, formulando nuove difese, «estremamente dettagliatesotto il profilo tecnico e numerico».La reclamante avrebbe preso posizione su tali difese nell’udienzadi discussione orale del 23/10/2024, ma chiedendo un termine peruna replica scritta, necessario per una adeguata risposta, terminenon concesso dalla Corte territoriale, che si sarebbe limitata adevidenziare che «la costituzione del Fallimento è avvenuta in uncongruo termine tale da consentire alla ricorrente di approntare alriguardo le opportune difese».Per ciò, la società si sarebbe trovata «in una situazione dioggettiva impossibilità a controdedurre in merito ai documenti emotivi ex novo prodotti», con conseguente nullità della sentenza,come da precedenti di questa Corte richiamati (Cass. n. 29817 del2023 e Cass. n. 31960 del 2022, oltre che Cass., Sez.U., n. 36596del 2021).2.Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.,in quanto la Corte d’appello si è conformata alla giurisprudenzacostante di questa Corte.Ed infatti, la causa è stata discussa oralmente all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel pieno contraddittorio delle parti, anche perché ilfallimento si era costituito in giudizio già 14 giorni prima, anche conla produzione di documenti.La ricorrente ha avuto tempo per replicare sino all’udienza, dovesi è difesa, con specifico riguardo alle argomentazioni e ai documentiprodotti con la costituzione del fallimento.9 RG n. 5959/2025 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5957/2025Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 10712/2026Data pubblicazione 22/04/2026Trova, dunque, applicazione il principio giurisprudenzialeconsolidato per cui il reclamo avverso la sentenza dichiarativa difallimento, disciplinato dall'art.18 legge fall. - nel testo, "rationetemporis" vigente, riformato dalla legge n.169 del 2007 - deveessere coordinato con la precedente fase, di natura contenziosa e atrattazione camerale, volta ad assicurare l'attuazione di esigenze disnellezza e celerità; esso si articola in una fase di costituzione delleparti che si conclude in un'unica udienza a trattazione orale, oveciascuna, pur in una sequenza semplificata, è ammessa ad illustrarele proprie difese e anche a replicare a quelle avverse, senza che peròtale dialettica contempli la facoltà delle parti di depositare ulteriorimemorie e consenta l'applicazione delle disposizioni di cui agliartt.189 e 190 cod. proc. civ., essendo semmai consentito al giudice,d'ufficio, acquisire eventuali informazioni per completare il quadroistruttorio e anche graduare la tempistica del procedimento, secondoun temperato principio inquisitorio sopravvissuto alla citata riformae la intrinseca flessibilità del modello camerale (Cass., 7/10/2010, n.20836).I termini per eventuali memorie non erano, quindi, dovuti, inbase al peculiare svolgimento del rito ex art. 18 l.f., né vi era stataammissione di prove ex officio.Non rilevano in alcun modo, ai fini della decisione della presentecontroversia, i precedenti di questa Corte invocati dalla ricorrente, esegnatamente l’ordinanza n. 31960 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che attiene alladiversa ipotesi in cui i documenti erano stati prodotti in sede di«trattazione cartolare» ex art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020,convertito in legge n. 27 del 2020, senza la possibilità allacontroparte di controdedurre, in ossequio al principio delcontraddittorio, né l’ordinanza n. 29817 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui idocumenti erano stati prodotti proprio in sede di udienza di10 RG n. 5959/2025 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5957/2025Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 10712/2026Data pubblicazione 22/04/2026discussione, consentendosi al curatore – contumace - di depositarescritti integranti di fatto una relazione, e negando alla società didepositare una propria relazione scritta e impedendo di replicare aquanto emergeva da quella del curatore.3. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della «nullità dellasentenza per violazione dell’art. 384, secondo comma, c.p.c.,dell’art. 394, terzo comma, c.p.c., dell’art. 329 c.p.c. e dell’art. 2909c.c., per avere la Corte D’Appello fondato la decisione in sede di rinviosu fatti e documenti nuovi omettendo di uniformarsi al principio didiritto e comunque a quanto statuito dalla Corte di Cassazione. Art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.».La ricorrente richiama l’ordinanza di questa Corte che ha cassatola precedente sentenza della Corte d’appello di Brescia, in quanto iltribunale prima, e la Corte territoriale dopo, avevano fondato ilproprio giudizio di non fattibilità economica su una questione «dimerito», costituita dalla valutazione dei costi di smaltimento deirifiuti, che era invece necessariamente demandata ai creditori, insede di approvazione del concordato.Per la ricorrente, poiché il giudizio di rinvio è un giudizio«chiuso», e «a istruzione chiusa», non possono essere introdottenuove conclusioni, con ciò intendendosi «anche nuove asserzioni ele relative prove».Si sarebbe formato, in sostanza, una sorta di giudicato implicitocon la sentenza rescindente, in quanto il giudizio di rinvio non è altroche una fase ulteriore del procedimento originario.Per la ricorrente, dunque, non era consentito alcun riesame deipresupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sullascorta di fatti o profili non dedotti, soprattutto nell’ipotesi, come nellaspecie, in cui la cassazione della sentenza della Corte di merito era11 RG n. 5959/2025 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5957/2025Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 10712/2026Data pubblicazione 22/04/2026avvenuta per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e pervizio di motivazione.La Corte territoriale avrebbe dunque negato l’omologazione delconcordato, confermando la dichiarazione di fallimento, «per motiviche non erano mai stati trattati nei precedenti gradi di giudizio, chenon hanno formato tema di discussione nel giudizio di reclamo eneppure nel giudizio di legittimità già concluso».Solo in sede di giudizio di rinvio la Corte d’appello ha esaminatoil tema, introdotto ivi per la prima volta, del possibile impatto sulpiano concordatario delle eventuali sanzioni irrogabili all’esito delprocedimento penale.Sempre nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ha affrontato,per la prima volta, il tema della indisponibilità del patrimonio messoa disposizione, a titolo di finanza esterna, da parte della societàAERRE, controllante della società debitrice.La ricorrente ammette che, al fine di verificare la sussistenza deipresupposti di ammissibilità del concordato preventivo, sino allaomologazione, sussiste il potere del giudice di merito diaccertamento dei fatti, «ma tale potere non poteva essere esercitatodalla Corte d’appello nel caso di specie in quanto si trattava di unprocedimento di rinvio a seguito di un precedente giudizio di reclamoex art. 18 l.f. già svolto e che aveva condotto ad una prima pronunciadella Corte territoriale, oggetto di cassazione con rinvio».La pronuncia della Corte d’appello – ricorda il ricorrente - è statacassata con la sentenza n. 646/2021, in accoglimento del terzomotivo di ricorso per cassazione, per violazione e falsa applicazionedell’art. 360, ultimo comma l.f., per erronea valutazione da partedella Corte territoriale della non fattibilità economica del pianoconcordatario. Ciò avrebbe comportato che, «per effetto delgiudicato implicito formatosi», sarebbe stata preclusa alla Corte12 RG n. 5959/2025 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5957/2025Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 10712/2026Data pubblicazione 22/04/2026d’appello, in sede di rinvio, «una nuova valutazione circa ipresupposti di fattibilità economica del piano».A tutto voler concedere, la Corte distrettuale avrebbe potuto, insede di rinvio, riesaminare la sola questione inerente allaquantificazione dei costi di smaltimento.Al contrario, su tutti i motivi che non erano stati fattitempestivamente valere dal fallimento in sede di reclamo ex art. 18l.f., e quindi non trattati in tale sede, né in sede di giudizio dilegittimità, si sarebbe formato il giudicato interno.La Corte d’appello – conclude il ricorrente - avrebbeillegittimamente riesaminato completamente la fattispecie, «con ciòintroducendo un secondo giudizio di reclamo ex art. 18 l.f.».4. Il motivo è infondato.Le considerazioni della ricorrente, in ordine alla natura «chiusa»del giudizio di rinvio, a seguito della pronuncia della Corte dicassazione, che ha travolto la sentenza della Corte d’appello diBrescia, vanno, invero, valutate e osservate non solo in relazione alprincipio di diritto pronunciato dalla Cassazione, ma anche in direttaconnessione con la natura e la disciplina del reclamo di cui all’art. 18l.f., dovendosi tenere conto, altresì, che il giudizio di rinvio nonrappresenta altro che la prosecuzione del giudizio originario,conservandone le stesse caratteristiche peculiari.5. È vero, dunque, che in ipotesi di annullamento con rinvio perviolazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazionevincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, sicchéil giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla «regola» giuridicaenunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisioneadottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito ditale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine aquestioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità,13 RG n. 5959/2025 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5957/2025Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 10712/2026Data pubblicazione 22/04/2026costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento,formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesamedelle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare glieffetti della sentenza di cassazione, in contrasto con il principio diintangibilità (Cass., sez.L, 11/10/2022, n. 29733; Cass. n. 17353del 2010; Cass. n. 7091 del 2022; per la diversità dei limiti dei poteriannullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsaapplicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione, vediCass. 15/6/2023, n. 17240).Va osservato che nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio – comenella specie - debba uniformarsi ad una decisione della Corte dicassazione che ha accolto il ricorso sia per violazione o falsaapplicazione di norme di diritto, sia per vizi di motivazione, per avereil giudice di merito trasceso i confini tracciati dal legislatore in ordineal giudizio di fattibilità del piano (in punto di valutazione dei costi dibonifica sulla base di varie opzioni valutative), la potestas iudicandideve estrinsecarsi - nell’applicazione del principio di diritto - anchecon la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti oltre che valutandoaltri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttiveimpartite dalla Corte di cassazione sempre nel rispetto dellepreclusioni e decadenze pregresse (Cass. 30/11/2023, n. 33346; ovenella pronuncia di rinvio era stato effettuato il giudizio di fattibilità,che era stato ritenuto corretto da parte della Cassazione, mentre ladoglianza accolta riguardava esclusivamente il deposito delle sommespettanti all’erario quale creditore contestato ex articolo 90 del d.p.r.numero 602 del 1973).6. È altrettanto vero, però, che, poiché il giudizio di rinvio non èaltro che la prosecuzione del precedente giudizio (Cass., sez. 6-L,11/11/2019, n. 29125), emendato dell’errore di diritto commesso14 RG n. 5959/2025 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5957/2025Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 10712/2026Data pubblicazione 22/04/2026dalla Corte di merito in precedenza, va applicata la disciplinaoriginaria e propria del rito utilizzato, e segnatamente dell’art. 18l.f.; in particolare va tenuto conto del principio dell’«effettodevolutivo pieno» di tale giudizio, non operando i limiti di cui agliarticoli 342 e 345 c.p.c (Cass. n. 11218 del 2025; Cass. n. 14703del 2024; Cass., n. 31531 del 2021; Cass., sez. 6-1, 19/2/2019, n.4893; Cass. n. 12964 del 2016; Cass., 22/4/2015, n. 8226; Cass. n.12706 del 2014; Cass. n. 6835 del 2014; Cass. n. 6306 del 2014;Cass. 6/6/2012, n. 9174; Cass. 5/11/2010, n. 22546), potendoessere allegati fatti nuovi (Cass., n. 1579 del 2024; Cass., n. 5520del 2017).Pertanto, va data continuità all’indirizzo di legittimità per cui, nelcaso in cui la sentenza dichiarativa di fallimento faccia seguito a unprovvedimento di inammissibilità della domanda di concordatopreventivo, l'effetto devolutivo che caratterizza il reclamo avverso lasentenza di fallimento riguarda anche la decisionesull'inammissibilità del concordato, perché parte inscindibile di ununico giudizio sulla regolazione concorsuale della stessa crisi, sicché,ove il debitore abbia impugnato la dichiarazione di fallimento,censurando innanzitutto la decisione del tribunale sulla sua mancataammissione al concordato, il giudice del reclamo, adìto ai sensi degliartt. 18 e 162 l.fall., è tenuto a riesaminare, anche avvalendosi deipoteri officiosi previsti dall'art. 18, comma 10, l.fall., tutte lequestioni concernenti detta ammissibilità, pur attinenti a fatti nonallegati da alcuno nel corso del procedimento innanzi al giudice diprimo grado, né da quest'ultimo rilevati d'ufficio, ed invece dedottiper la prima volta nel giudizio di reclamo ad opera del curatore delfallimento o delle altre parti ivi costituite (Cass., sez. 1, 22/6/2016,n. 12964; anche Cass., 19/12/2023, n. 35423; Cass., 28/4/2021, n.11216; Cass., 18/1/2017, n. 1169), trattandosi di esaminare, anche15 RG n. 5959/2025 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5957/2025Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 10712/2026Data pubblicazione 22/04/2026d’ufficio (Cass. n. 1726 del 2015), i presupposti di ammissibilità delconcordato preventivo, che sono i medesimi in ogni sua fase,dall’ammissione, alla revoca infine all’omologazione (Cass., Sez.U.,n. 1521 del 2013).Come è anche vero che, nel giudizio di rinvio, non sono ammessenuove conclusioni e richieste di nuove prove, salvo il caso in cui lasentenza d’appello sia stata annullata per vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, che reimposti secondo un diverso angolovisuale i termini giuridici della controversia, così da richiederel’accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, nontrattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito perchéritenuti erroneamente privi di rilievo (Cass., sez. 6-5, 18/4/2017, n.9768; Cass. n. 16180 del 2013).7. Pertanto, una volta riassunto il giudizio di reclamo ex art. 18l.f.,, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte dicassazione della precedente sentenza della Corte d’appello, valgonole regole proprie di tale giudizio, ad iniziare dalla riassunzione, chedeve avvenire con il deposito del ricorso e non con l’atto di citazione(Cass., sez. 6-1, 31/3/2021, n. 8980), trattandosi di rito camerale,e continuando con la possibilità di acquisire documenti anched’ufficio ex art. 18, comma 10, l.f., con l’applicazione, infine, delprincipio dell’effetto evolutivo pieno del reclamo, mantenendo leparti la medesima posizione processuale ex art. 394 c.p.c.In tal modo, il carattere «chiuso» del procedimento di rinvio exart. 394 c.p.c. si declina in modo del tutto peculiare in relazione alreclamo ex art. 18 l.f., proprio in relazione alla specialità di taledisciplina rispetto agli ordinari giudizi di impugnazione.8. Con il terzo motivo si deduce la «violazione o falsaapplicazione dell’art. 360, ultimo comma, l.f., per avere la Corted’appello di Brescia illegittimamente valutato la non fattibilità16 RG n. 5959/2025 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5957/2025Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 10712/2026Data pubblicazione 22/04/2026economica del piano concordatario. Art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.».In sostanza, per la ricorrente, l’indagine condotta dalla Corted’appello avrebbe prodotto risultati illegittimi, a seguito di unavalutazione, non sulla manifesta inattitudine del piano a realizzaregli obiettivi prefissati, ma sulla «attuabilità», che però è demandataesclusivamente ai creditori e riguarda l’aspetto pratico-economicodella proposta con il rischio che il piano potesse essere eseguito neitermini prospettati per la realizzabilità o meno di eventi determinantiper il successo.8.1. Peraltro, nessuna omissione sarebbe stata commessa dallasocietà, che avrebbe provveduto, a mezzo di una relazione datata12/12/2019, trasmessa al commissario giudiziale via mail in data16/12/2019, a rendere edotti i creditori della pendenza del giudiziopenale.8.2. Inoltre, il piano avrebbe comunque previsto un fondo rischi,dell’importo di euro 1.100.000,00, idoneo a far fronte a tutte lepossibili sopravvenienze. Erano presenti, allora, ben due fondi rischi:uno di euro 1.400.000,00 specificamente destinato allo smaltimentodelle giacenze di vetro; unoCoir ulteriore per rischi generici di euro1.100.000,00, volto a far fronte a passività eventualmentesopravvenute.8.3. La Corte d’appello, poi, avrebbe ritenuto indebitamentecerte delle passività che erano, invece, del tutto incerte, in quanto iprocessi penali erano ancora in corso e le possibili sanzioniamministrative erano state tempestivamente contestate.8.4. Quanto poi all’indisponibilità dell’immobile di AERRE, perchéoggetto di sequestro penale, tale provvedimento conservativo eraavvenuto esclusivamente, a seguito delle affermazioni del17 RG n. 5959/2025 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5957/2025Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 10712/2026Data pubblicazione 22/04/2026commissario giudiziale, che aveva individuato i costi dellosmaltimento dei rifiuti in euro 4.000.000,00.8.5. Circa l’alienazione dell’immobile di [OSCURATO:SOCIETA], sitratterebbe di circostanze irrilevanti, non essendo stato dimostrato«dal fallimento resistente e né è stato argomentato dalla Corted’appello come tale circostanza possa compromettere la capacità diAERRE S.r.l. a far fronte all’obbligo assunto, ossia l’obbligo di porrea disposizione dei creditori un importo di euro 4,9 mln».9. Il motivo è inammissibile.Ed infatti questa Corte, con l’ordinanza n. 1393 del 2024, che hacassato la precedente sentenza della Corte d’appello di Brescia, haaffermato, con precisione, che il presupposto di cui all’art. 160,ultimo comma, l.f., va inteso come ulteriore requisito di validità dellaproposta, come tale sindacabile già in sede di ammissione allaprocedura, accanto alla sussistenza, o meno, di una manifesta«inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati,desumibile caso per caso in riferimento alle specifiche modalitàindicate dal proponente per superare la crisi […], e come talericonducibile anche alla sua irrealizzabilità economica, purchévalutabile “prima facie”».A fronte di tale specifica affermazione, la Corte territoriale haeffettuato precisi accertamenti meritali su due specifici aspetti: laviolazione degli obblighi informativi; la infattibilità economica primafacie.9.1. Il primo riguarda la evidente violazione del consensoinformato (cfr. p. 17 della sentenza «l’aspetto evidenziato si risolve,quindi, anche in una carente informazione») nei confronti deicreditori (Cass., sez. 1, n. 7878 del 2025; Cass. n. 7975 del 2017),dovendosi valutare la decettività delle informazioni rese, anche inrelazione ai fatti anteriori (Cass., n. 15230 del 2023; Cass. n. 3195818 RG n. 5959/2025 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5957/2025Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 10712/2026Data pubblicazione 22/04/2026del 2025), tanto che l’attestazione di veridicità dei dati aziendali è ilperno intorno al quale ruota la consapevolezza del voto dei creditori;dovendosi riscontrare anche i dati extracontabili (Cass., n. 7878 del2025).9.2. Il secondo concerne l’accertamento della non fattibilità delpiano; la Corte territoriale, proprio a seguito della cassazione conrinvio, ha affermato che «anche alla luce di tale principio di diritto variesaminato il piano concordatario» e, con piena valutazionemeritale, ha ritenuto insussistente «prima facie» la fattibilitàeconomica del piano, sulla base di elementi oggettivi insuperabili: i)l’attivo societario (euro 2.574.672,0), eliminati i costi per losmaltimento dei rifiuti ordinato dalla provincia di Mantova, pari adeuro 1.400.000,00, e i costi di gestione prededucibili pari ad euro1.160.655,39, denotava una differenza positiva di euro 14.016,7; ii)la finanza esterna fornita dalla società controllante AERRE, per euro4.900.000,00, era costituita dall’immobile ove insistevano gliimpianti, valutato euro 4.400.000,00; dalle partecipazioni nellasocietà TRACOMAT e [OSCURATO:SOCIETA], rispettivamente del valore di euro570.000,00 € 390.000,00; da crediti valutati euro 331.610,00 oltreche da disponibilità liquide per euro 59.253,00; iii) dalla finanzaesterna per euro 4.900.000,00, dovevano essere detratti euro1.100.000,00, quale fondo rischi generico, ed euro 2.422.137,50 afavore dei creditori ipotecari, consentendosi il pagamento del 20%dei chirografari, nella misura di euro milione 371.396,27;iv) non siera tenuto conto, però, delle sanzioni amministrative collegate alprocesso penale, che andavano da un minimo di euro 116.100,00 adun massimo di euro 1.394.100,00; del sequestro del bene fino allaconcorrenza di euro 4.100.000,00 a tutela delle parti civili; dellasanzione amministrativa di euro 1.320.495,00, per la evasione deltributo regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani19 RG n. 5959/2025 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 5957/2025Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 10712/2026Data pubblicazione 22/04/2026per l’importo di euro 440.165,00; v) della indisponibilitàdell’immobile di AERRE, sottoposto a sequestro penale; vi) dellaavvenuta alienazione dell’immobile della [OSCURATO:SOCIETA], con residuo inbilancio del credito Iva per euro 17.527,00.10. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per ilprincipio della soccombenza, a carico della ricorrente e si liquidanocome da dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore delcontroricorrente fallimento le spese del giudizio di legittimità che siliquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre euro 200,00 peresborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, Iva e cpa.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore dei difensoriantistatari degli ulteriori controricorrenti le spese del giudizio dilegittimità che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre euro200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nellamisura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026Il PresidenteMassimo Ferro20 RG n. 5959/2025 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio