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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 21806/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9417-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]- SANDOVAL), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 3 SUD, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N. 9417/2018 Cron.

Rep.

Ud. 05/07/2023 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMORE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4946/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/09/2017 R.G.N. 118/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte di appello di Napoli, per quanto ancora qui rileva, in riforma della sentenza di prime cure, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Asl N apoli 3 S ud (di seguito Asl), volta ad accertare il diritto della stessa ad essere assunta con contratto a tempo indeterminato, con qualifica di “ collaboratore sanitario”, profilo infermieristico, in applicazione delle norme sulla stabilizzazione;

2. il giudice del gravame chiariva che l’art. 81 della legge reg.

Campania n. 5 del 2008, volto nel quadro della legislazione nazionale al riassetto del fenomeno del precariato, costituisce una previsione programmatica da attuarsi attraverso i vari stadi del procedimento di stabilizzazione, sicché alcun diritto soggettivo all’assunzione matura anteriormente al completamento della suddetta procedura e quindi anteriormente alla sottoscrizione del contratto individuale tra le parti;3. rilevava che nel caso di specie la lavoratrice era stata inclusa negli elenchi degli stabilizzandi della Regione Campania ai sensi della leggen. 296/2006 e di quella della R eg ione Campania n. 1/2008, ma che l’Asl aveva legittimamente sospeso le procedure volte all’assunzione in via di autotutela, ciò in ottemperanza a quanto previsto dalla legge finanziaria del 2010, con la quale si erastabilita la sospensione delle assunzioni fino al 31.12.2011 per ragioni di mancanza di copertura finanziaria; si legge, al riguardo, nella sentenza di appello: «il decreto commissariale n. 22 del 26.3.2010, in attuazione del quale era stata adottata la delibera aziendale n. 722/2010, di approvazione delle graduatorie del personale precario non in servizio da stabilizzare, è stato sospeso con decreto n. 59 del 30.9.2010, pubblicato sul Burc n. 72 del 2.11.2010; c on successivo decreto n. 62 del 22.10.2010, pubblicato sul Burc n. 68 del 18.10.2010, il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro ha disposto il divieto automatico e assoluto alle Aziende sanitarie della Regione Campania di procedere ad assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato fino al 31.12.2011»; aggiungeva il giudice d’appello che l’[OSCURATO:PERSONA] 3 Sud, che aveva dato avvio con le delibere sospese alla procedura di assunzione dell’appellata, ha poi dovuto dare esecuzione ai citati decreti disponendo la sospensione del procedimento di stabilizzazione e la revoca delle precedenti deliberazioni; l a sospensione, dunque, era atto dovuto e giammai l’Asl avrebbe potuto violare il divieto di assunzione disposto ex lege, senza che potesse parlarsi di un diritto soggettivo all’assunzione in capo ai singoli i quali non potevano addurre neppure la costituzione del rapporto per facta concludentia, visto che nel telegramma inviato alla Puca si precisava che l’assunzione effettiva era subordinata alla sottoscrizione del contratto di lavoro, impedita dalla accertata mancanza di copertura finanziaria;

4. proponeva ricorso per cassazione la lavoratrice, articolato in tre motivi assistiti da memoria illustrativa, cui resisteva con controricorso l’Asl. [OSCURATO:PERSONA]:

1. col primo motivo è denunciato omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.); si afferma in particolare che i giudici di appello non avrebbero considerato che il decreto n. 22 del 26.3.2010 aveva disposto la stabilizzazione dei precari ai sensi dell'art. 81 legge reg.

Campania n. 1 del 2008 e che l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] aveva poi autorizzato le assunzioni del personale precario di cui alla delibera n. 722/2010; in tale data, e segnatamente all’attodell'invio del telegramma per la scelta della sede e per concordare l'inizio della prestazione, doveva considerarsi pertanto costituito il rapporto di lavoro, sicché i decreti nn. 59 e 62, rispettivamente del 30 settembre e del 22 ottobre 2010, erano entrambi successivi al perfezionamento del diritto all'assunzione e inidoneia incidere sullo stesso;

2. con il secondo motivo si denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 1226 cod. civ.; per le stesse ragioni sopra esposte, deve ritenersi sorto, per facta concludentia, un vero e proprio diritto soggettivo all’immissione in servizio, essendo intervenuto il consenso sugli elementi essenziali del contratto a seguito dell’accettazione della proposta evidenziatasi per effetto della partecipazione alla procedura di stabilizzazione e con la presentazione della documentazione richiesta;3. con il terzo (ed ultimo) motivo si invoca la «correzione della motivazione della sentenza e l’applicazionedell’art. 336 cod. proc. civ., comma 1», e si deduce, al contempo, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,in riferimento all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ; la Corte avrebbe dovuto precisare, nel respingere le originarie domande, che l’azione risarcitoria rigettata era soltanto quella per l’omesso pagamento delle «retribuzioni successivamente all’assunzione» e non anche quella per il danno all’immagine per la mancata assunzione e da violazione del diritto alla partecipazione alla procedura di stabilizzazione;

4. i tre motivi che, in quanto connessi possono esaminarsi congiuntamente, sono in parte inammissibili,in parte infondati; 4.1 quanto alle censure di violazione di legge, esse vanno disattese per difetto di adeguata specificità; occorre infatti considerare che, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. p roc . c iv ., il vizio va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 dei 2012); le censure mosse da parte ricorrente si limitano a riproporre l'assunto della avvenuta costituzione del rapporto di lavoro prima della revoca, senza neanche replicare ai rilievi contenuti nella sentenza impugnata in ordine alla mancata sottoscrizione del contratto individuale , prevista quale condizione necessaria per l'assunzione; peraltro, la decisione della Corte di merito risulta conforme ai principi espressi da questa S.C., secondo cui l'art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006 non ha attribuito un diritto soggettivo all'assunzione a tutto il personale precario delle pubbliche amministrazioni, bensì, ha solo «inteso avviare un processo virtuoso di graduale riassorbimento di tale precariato con instaurazione di stabili rapporti di lavoro a tempo indeterminato» (Cass. n. 6868/2015), processo necessariamente condizionato dal rispetto delle disponibilità finanziarie e della necessaria predeterminazione del fabbisogno di personale, nonché dal possesso da parte dell'aspirante alla stabilizzazione dei requisiti necessari per l'accesso all'impiego pubblico (v.

Cass.

S.U. n. 19166/2017); le esposte considerazioni palesano che la ricorrente non poteva, dunque,domandare che fosse dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della Aslcontroricorrente presso il presidio ospedaliero di Sorrento ai sensi dell'art. 81 della legge della Regione Campania n. 1 del 2008 avente ad oggetto la stabilizzazione del personale precario, con condanna alla riammissione in servizio e al risarcimento dei danni; indubbiamente, la ricorrente era stata inserita nella graduatoria predisposta e regolarmente approvata dal Commissario ad acta per effettuare la stabilizzazione e aveva pure ricevuto un telegramma per la scelta della sede, in concreto individuata nell'ospedale di Sorrento, salvo comunicazione che l'immissione in servizio, inizialmente prevista per il 1° ottobre 2010, era stata temporaneamente sospesa;queste circostanze, però, non sono sufficienti a giustificare l'accoglimento delle domande di [OSCURATO:PERSONA] poiché la procedura de qua non si era conclusa con la stipula del contratto di lavoro , come accertato dalla corte territoriale e non contestato, nella presente sede, dalla ricorrente; pertanto, in assenza della firma del detto contratto, la revoca della procedura di stabilizzazione era ancora possibile; nella specie, inoltre, la Corte d'appello di Napoli ha verificato la legittimità di tale revoca, fondata su un decreto del 22 ottobre 2010 del Commissario ad acta che «aveva sancito il divieto automatico e assoluto alle ASL della Regione Campania di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato», e ha accertato che « detta procedura rientrava nel profilo della mancanza di copertura finanziaria».

Se ne ricava che nessuna pretesa poteva avanzare la ricorrente, non sussistendo uno dei presupposti della stabilizzazione, ovvero il rispetto dei limiti finanziari (cfr. Cass., Sez.

L, n. 24864/2022; Cass., Sez.

L,n. 23509/2021); 4.2 nessuna delle censure si inserisce poi nel perimetro di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. p roc . c iv . non essendo allegato l'omesso esame di un fatto, inteso in senso storico fenomenico, e che abbia rilievo decisivo ai fini della controversia (Cass., Sez.

L, n. 23509/2021); le Sezioni Unite di questa Corte, nel circoscrivere i limiti del vizio previsto dal riformulato art. 360 n. 5 cod. proc. civ., hanno in più occasioni (Cass.

S.U. n. 34476/2019 che richiama in motivazione Cass.

S.U. n. 8053/2014, Cass.

S.U. n. 9558/2018, Cass.

S.U. n. 33679/2018) ribadito che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, ed hanno aggiunto che neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della già menzionata norma; 4.3 quanto infine all’ultima censura, essa, oltre che articolata in modo non perspicuo, è inammissibile per carenza di interesse; è consolidato il principio secondo cui nel giudizio di cassazione l'interesse all'impugnazione, che va valutato in relazione ad ogni singolo motivo, deve essere apprezzato con riferimento all'utilità concreta che la parte può ricavare dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, sicché va escluso ogniqualvolta la dedotta violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, non abbia spiegato effetti in relazione alla soluzione adottata e sia, quindi, diretta all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (cfr. Cass. n.20689/2016, Cass. n. 15253/2010, Cass.n. 13373/2008; Cass. n. 11844/2006); nella specie, il giudice d’appello ha così statuito: «in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado […]»; ebbene, se l’originaria domanda di risarcimento era riferita ai due profili, fra loro alternativi, del danno da mancata retribuzione dopo la costituzione del rapporto e del danno da mancata assunzione, è evidente che il Tribunale, accogliendo la prima delle due domande, sul presupposto dell’intervenuta costituzione del rapporto di lavoro, aveva ritenuto assorbita la seconda, con dictum non sottoposto a impugnazione, sicché non ha alcun interesse la Puca a dolersi, in questa sede, della pronuncia d’appello perché la domanda ritenuta assorbita in prime cure, siccome non coltivataex art. 346 c.p.c., era stata già rinunciata nellafase di gravame;

5. conclusivamente, il ricorso va rigettato con addebito delle spese del giudizio di legittimità a [OSCURATO:PERSONA], parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborsoforfetario in misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9417-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]- SANDOVAL), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 3 SUD, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N. 9417/2018 Cron. Rep. Ud. 05/07/2023 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMORE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4946/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/09/2017 R.G.N. 118/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Napoli, per quanto ancora qui rileva, in riforma della sentenza di prime cure, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Asl N apoli 3 S ud (di seguito Asl), volta ad accertare il diritto della stessa ad essere assunta con contratto a tempo indeterminato, con qualifica di “ collaboratore sanitario”, profilo infermieristico, in applicazione delle norme sulla stabilizzazione; 2. il giudice del gravame chiariva che l’art. 81 della legge reg. Campania n. 5 del 2008, volto nel quadro della legislazione nazionale al riassetto del fenomeno del precariato, costituisce una previsione programmatica da attuarsi attraverso i vari stadi del procedimento di stabilizzazione, sicché alcun diritto soggettivo all’assunzione matura anteriormente al completamento della suddetta procedura e quindi anteriormente alla sottoscrizione del contratto individuale tra le parti;3. rilevava che nel caso di specie la lavoratrice era stata inclusa negli elenchi degli stabilizzandi della Regione Campania ai sensi della leggen. 296/2006 e di quella della R eg ione Campania n. 1/2008, ma che l’Asl aveva legittimamente sospeso le procedure volte all’assunzione in via di autotutela, ciò in ottemperanza a quanto previsto dalla legge finanziaria del 2010, con la quale si erastabilita la sospensione delle assunzioni fino al 31.12.2011 per ragioni di mancanza di copertura finanziaria; si legge, al riguardo, nella sentenza di appello: «il decreto commissariale n. 22 del 26.3.2010, in attuazione del quale era stata adottata la delibera aziendale n. 722/2010, di approvazione delle graduatorie del personale precario non in servizio da stabilizzare, è stato sospeso con decreto n. 59 del 30.9.2010, pubblicato sul Burc n. 72 del 2.11.2010; c on successivo decreto n. 62 del 22.10.2010, pubblicato sul Burc n. 68 del 18.10.2010, il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro ha disposto il divieto automatico e assoluto alle Aziende sanitarie della Regione Campania di procedere ad assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato fino al 31.12.2011»; aggiungeva il giudice d’appello che l’[OSCURATO:PERSONA] 3 Sud, che aveva dato avvio con le delibere sospese alla procedura di assunzione dell’appellata, ha poi dovuto dare esecuzione ai citati decreti disponendo la sospensione del procedimento di stabilizzazione e la revoca delle precedenti deliberazioni; l a sospensione, dunque, era atto dovuto e giammai l’Asl avrebbe potuto violare il divieto di assunzione disposto ex lege, senza che potesse parlarsi di un diritto soggettivo all’assunzione in capo ai singoli i quali non potevano addurre neppure la costituzione del rapporto per facta concludentia, visto che nel telegramma inviato alla Puca si precisava che l’assunzione effettiva era subordinata alla sottoscrizione del contratto di lavoro, impedita dalla accertata mancanza di copertura finanziaria; 4. proponeva ricorso per cassazione la lavoratrice, articolato in tre motivi assistiti da memoria illustrativa, cui resisteva con controricorso l’Asl. [OSCURATO:PERSONA]: 1. col primo motivo è denunciato omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.); si afferma in particolare che i giudici di appello non avrebbero considerato che il decreto n. 22 del 26.3.2010 aveva disposto la stabilizzazione dei precari ai sensi dell'art. 81 legge reg. Campania n. 1 del 2008 e che l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] aveva poi autorizzato le assunzioni del personale precario di cui alla delibera n. 722/2010; in tale data, e segnatamente all’attodell'invio del telegramma per la scelta della sede e per concordare l'inizio della prestazione, doveva considerarsi pertanto costituito il rapporto di lavoro, sicché i decreti nn. 59 e 62, rispettivamente del 30 settembre e del 22 ottobre 2010, erano entrambi successivi al perfezionamento del diritto all'assunzione e inidoneia incidere sullo stesso; 2. con il secondo motivo si denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 1226 cod. civ.; per le stesse ragioni sopra esposte, deve ritenersi sorto, per facta concludentia, un vero e proprio diritto soggettivo all’immissione in servizio, essendo intervenuto il consenso sugli elementi essenziali del contratto a seguito dell’accettazione della proposta evidenziatasi per effetto della partecipazione alla procedura di stabilizzazione e con la presentazione della documentazione richiesta;3. con il terzo (ed ultimo) motivo si invoca la «correzione della motivazione della sentenza e l’applicazionedell’art. 336 cod. proc. civ., comma 1», e si deduce, al contempo, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,in riferimento all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ; la Corte avrebbe dovuto precisare, nel respingere le originarie domande, che l’azione risarcitoria rigettata era soltanto quella per l’omesso pagamento delle «retribuzioni successivamente all’assunzione» e non anche quella per il danno all’immagine per la mancata assunzione e da violazione del diritto alla partecipazione alla procedura di stabilizzazione; 4. i tre motivi che, in quanto connessi possono esaminarsi congiuntamente, sono in parte inammissibili,in parte infondati; 4.1 quanto alle censure di violazione di legge, esse vanno disattese per difetto di adeguata specificità; occorre infatti considerare che, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. p roc . c iv ., il vizio va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 dei 2012); le censure mosse da parte ricorrente si limitano a riproporre l'assunto della avvenuta costituzione del rapporto di lavoro prima della revoca, senza neanche replicare ai rilievi contenuti nella sentenza impugnata in ordine alla mancata sottoscrizione del contratto individuale , prevista quale condizione necessaria per l'assunzione; peraltro, la decisione della Corte di merito risulta conforme ai principi espressi da questa S.C., secondo cui l'art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006 non ha attribuito un diritto soggettivo all'assunzione a tutto il personale precario delle pubbliche amministrazioni, bensì, ha solo «inteso avviare un processo virtuoso di graduale riassorbimento di tale precariato con instaurazione di stabili rapporti di lavoro a tempo indeterminato» (Cass. n. 6868/2015), processo necessariamente condizionato dal rispetto delle disponibilità finanziarie e della necessaria predeterminazione del fabbisogno di personale, nonché dal possesso da parte dell'aspirante alla stabilizzazione dei requisiti necessari per l'accesso all'impiego pubblico (v. Cass. S.U. n. 19166/2017); le esposte considerazioni palesano che la ricorrente non poteva, dunque,domandare che fosse dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della Aslcontroricorrente presso il presidio ospedaliero di Sorrento ai sensi dell'art. 81 della legge della Regione Campania n. 1 del 2008 avente ad oggetto la stabilizzazione del personale precario, con condanna alla riammissione in servizio e al risarcimento dei danni; indubbiamente, la ricorrente era stata inserita nella graduatoria predisposta e regolarmente approvata dal Commissario ad acta per effettuare la stabilizzazione e aveva pure ricevuto un telegramma per la scelta della sede, in concreto individuata nell'ospedale di Sorrento, salvo comunicazione che l'immissione in servizio, inizialmente prevista per il 1° ottobre 2010, era stata temporaneamente sospesa;queste circostanze, però, non sono sufficienti a giustificare l'accoglimento delle domande di [OSCURATO:PERSONA] poiché la procedura de qua non si era conclusa con la stipula del contratto di lavoro , come accertato dalla corte territoriale e non contestato, nella presente sede, dalla ricorrente; pertanto, in assenza della firma del detto contratto, la revoca della procedura di stabilizzazione era ancora possibile; nella specie, inoltre, la Corte d'appello di Napoli ha verificato la legittimità di tale revoca, fondata su un decreto del 22 ottobre 2010 del Commissario ad acta che «aveva sancito il divieto automatico e assoluto alle ASL della Regione Campania di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato», e ha accertato che « detta procedura rientrava nel profilo della mancanza di copertura finanziaria». Se ne ricava che nessuna pretesa poteva avanzare la ricorrente, non sussistendo uno dei presupposti della stabilizzazione, ovvero il rispetto dei limiti finanziari (cfr. Cass., Sez. L, n. 24864/2022; Cass., Sez. L,n. 23509/2021); 4.2 nessuna delle censure si inserisce poi nel perimetro di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. p roc . c iv . non essendo allegato l'omesso esame di un fatto, inteso in senso storico fenomenico, e che abbia rilievo decisivo ai fini della controversia (Cass., Sez. L, n. 23509/2021); le Sezioni Unite di questa Corte, nel circoscrivere i limiti del vizio previsto dal riformulato art. 360 n. 5 cod. proc. civ., hanno in più occasioni (Cass. S.U. n. 34476/2019 che richiama in motivazione Cass. S.U. n. 8053/2014, Cass. S.U. n. 9558/2018, Cass. S.U. n. 33679/2018) ribadito che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, ed hanno aggiunto che neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della già menzionata norma; 4.3 quanto infine all’ultima censura, essa, oltre che articolata in modo non perspicuo, è inammissibile per carenza di interesse; è consolidato il principio secondo cui nel giudizio di cassazione l'interesse all'impugnazione, che va valutato in relazione ad ogni singolo motivo, deve essere apprezzato con riferimento all'utilità concreta che la parte può ricavare dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, sicché va escluso ogniqualvolta la dedotta violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, non abbia spiegato effetti in relazione alla soluzione adottata e sia, quindi, diretta all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (cfr. Cass. n.20689/2016, Cass. n. 15253/2010, Cass.n. 13373/2008; Cass. n. 11844/2006); nella specie, il giudice d’appello ha così statuito: «in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado […]»; ebbene, se l’originaria domanda di risarcimento era riferita ai due profili, fra loro alternativi, del danno da mancata retribuzione dopo la costituzione del rapporto e del danno da mancata assunzione, è evidente che il Tribunale, accogliendo la prima delle due domande, sul presupposto dell’intervenuta costituzione del rapporto di lavoro, aveva ritenuto assorbita la seconda, con dictum non sottoposto a impugnazione, sicché non ha alcun interesse la Puca a dolersi, in questa sede, della pronuncia d’appello perché la domanda ritenuta assorbita in prime cure, siccome non coltivataex art. 346 c.p.c., era stata già rinunciata nellafase di gravame; 5. conclusivamente, il ricorso va rigettato con addebito delle spese del giudizio di legittimità a [OSCURATO:PERSONA], parte soccombente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborsoforfetario in misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ri
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