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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 14115/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA]; FATTO

1. La Corte di Appello di Napoli, per quanto ancora qui rileva, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della A.S.L.

Napoli 3 Sud (di seguito A.S.L. ) , volta alla costituzione di un rapporto a tempo indeterminato nella categoria di collaboratore sanitario, profilo fisioterapista, in conseguenza del suo inserimento nelle liste del personale da stabilizzare e della ricezione di telegramma finalizzato alla scelta della sede e al deposito della documentazione utile all’assunzione.

2. La Corte territoriale rilevava che la Regione Campania era stata commissariata nel settore della sanità e che il Consiglio dei Ministri aveva nominato il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] commissario ad acta per il risanamento del servizio sanitario regionale.

3. Evidenziava che nell’ambito del risanamento, il commissario doveva dare attuazione al Piano di rientro dal disavanzo, che al punto 5 aveva prescritto un intervento volto alla razionalizzazione e al contenimento delle spese per il personale con particolare riferimento al blocco del turn over (comprensivo di tutte le forme di lavoro, comprese quelle interinali).

4. Non condivideva le statuizioni del giudice di prime cure in ordine alla sussistenza dell’Assessorato alla Sanità con poteri anche in ordine alla stabilizzazione dei precari, considerato che il Commissario ad acta aveva decretato che la conversione dei rapporti a tempo determinato poteva essere effettuata dai [OSCURATO:PERSONA] e dai [OSCURATO:PERSONA] solo dopo la rigorosa verifica dei requisiti previsti dalla L.R. n. 81/2008 e dopo l’invio della necessaria e idonea documentazione alla struttura commissariale ai fini della preventiva autorizzazione (pena la sospensione dall’incarico di Direttore Generale o di [OSCURATO:PERSONA]).

5. Precisava che l’assessorato alla Sanità della Regione Campania aveva funzioni residuali rispetto a quelle individuate in capo al Commissario ad acta con la delibera istitutiva e non aveva alcun potere in ordine al piano di rientro e alla stabilizzazione dei precari.

6. Aggiungeva che la trasmissione della delibera in ordine alla richiesta di autorizzazione a firma del dirigente del settore, e non dell’assessore, non poteva essere considerata equipollente dell’autorizzazione puntuale e specifica del Commissario ad acta, a seguito della verifica dei requisiti.

7. Riteneva dirimente l’assenza dell’autorizzazione specifica del Commissario ad actaper il piano di rientro, evidenziando che nessuna stabilizzazione poteva essere effettuata dal Direttore Generale; ha pertanto considerato legittimo il rifiuto l’operato del direttore della A.S.L. appellante, che aveva rifiutato la conversione del contratto a tempo determinato.

8. Precisava che l’invito a presentare la documentazione per l’accettazione dell’assunzione non comportava un impegno all’assunzione, e che non vincolava il Commissario ad acta, che non aveva scritto nulla in proposito.

9. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato atre motivi.

10. La ASL Napoli 3 Sud ha resistito con controricorso.

DIRITTO 1.Con il primo motivo, il rico rente denuncia la violazione de ll’art. 434 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., nonchéil difetto di motivazione, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

Lamenta chela sentenza impugnata, senza la benché minima motivazione, ha erroneamente ritenut o infondata l’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello, nel quale la A.S.L. si era limitata a riprodurre pedissequamente le medesime argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado senza muovere alcun rilievo critico al percorso argomentativo della sentenza di prime cure e senza individuare un percorso logico alternativo rispetto a quello del primo giudice, così violando il canone della specificità delle doglianze.

2. Con il secondomotivo, il ricorso denuncia la violazione dell’art. 4 del d.l. n. 159/2007, conv. dalla legge n. 222/2007, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., nonché violazione dell’360, comma primo, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del28 luglio 2009 e ai decreti del Commissario ad acta Regione Campania nn. 1 e 2 del 7.8.2009; omesso esame di un punto decisivo della controversia e carenza di motivazione.

Addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente ritenuto che l’autorizzazione alla stabilizzazione del personale precario dovesse essere rilasciata unicamente dal Commissario ad acta.

Evidenzia che sulla base delle previsioni contenute nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2009, ai decreti del Commissario ad acta Regione Campania nn. 1 e 2 del 7.8.2009 e, il Commissario ad actaera affiancato da una [OSCURATO:PERSONA] di Supporto, individuata dallo stesso Commissario nell’[OSCURATO:PERSONA] alla Sanità e che il nulla osta regionale era stato legittimamente rilasciato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] dell’Area G enerale di Coordinamento del [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] alla Sanità, con attività direttamente imputabile e riferibile alla [OSCURATO:PERSONA].

Sostiene che in forza delle previsioni contenute nel decreto n. 22 del 26.3.2010 e nella circolare esplicativa prot. n. 783/c del 25.5.2010, l’autorizzazione non doveva essere rilasciata direttamente dal Commissario ad acta o su sua espressa delega, ma dalla Struttura commissariale.

Aggiunge che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] dell’Area Generale di Coordinamento del [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] alla Sanità, aveva emanato sia il decreto dirigenziale n. 66 del 27.5.2009, con cui la Fontanella era stata erroneamente ammessa alla procedura di stabilizzazione per il profilo [OSCURATO:PERSONA] sanitario, sia il decreto dirigenziale n. 132 del 4.8.2010, con cui era stato corretto tale errore e la Fontanella era stata inserita nell’elenco dei [OSCURATO:PERSONA] sanitari, profilo personale della riabilitazione – Fisioterapista.

Evidenzia che in forza delle previsioni contenute nell’art. 4 del d.l. n. 159/2007, conv. dalla legge n. 222/2007, la nomina del Commissario ad acta non ha comportato la decadenza della struttura sanitaria regionalee degli organi regionali; precisa che in base a tale normativa, il Commissario ad acta non prende il posto dell’organo commissariato, ma si sostituisce ad esso per l’emanazione degli atti o per il compimento di determinate attività avvalendosi i via ordinaria della struttura amministrativa dell’ente o dell’organo da sostituire.

3. Con il terzomotivo, il ricorso denuncia la violazione de gli artt. 6 e 36 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 2, comma 2 bis, d.l. n. 125/2010, e dell’art. 81 L.R.

Camania n. 1/2008, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., nonché violazione dell’360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.; omessoesame di un punto decisivo della controversia e carenza di motivazione.

Censura la sentenza impugnata sostenendo che sia stata occasionata da un’erronea ricostruzione dei fatti ed adottata in aperta violazione della normativa indicata in rubrica.

Rileva che era stata proprio la legge regionale ad avviare la procedura di stabilizzazione prevista dalla legge n. 296/2006 e l’istanza della Fontanella (utilmente collocata nella graduatoria regionale) alla ASL era conforme a quanto previsto dall’art. 81 della L.R.

Campania n. 1/2008; Evidenzia che la Regione Campania, con nota del 7 . 7 . 2010 aveva rilasciato ‘nulla osta’ e parere favorevole alla suddetta assunzione, che nelle comunicazioni rimesse alla ricorrente dopo il nulla osta regionale di cui alla suddetta nota, la ASL non aveva subordinato l’assunzione anche alla sottoscrizione del contratto, e che i decreti nn. 59 e 62 del Commissario ad acta (che avevano rispettivamente sospeso il decreto n. 22 del 26.3.2010 e disposto il divieto automatico e assoluto alle aziende sanitarie della Regione Campania di procedere ad assunzioni di personale fino al 31.12.2011)erano stati emanati nelle date del 30.9.2010 e del 22.10.2010 (e dunque in epoca successiva sia al

3. 8 . 20 1 0 , data in cui alla Fontanella era stato comunicato l’invito a presentare i documenti, che al 4.8.2010, data in cui era stato corretto l’errore ed era stato adottato il decreto di inserimento della Fontanella nell’elenco dei Collaboratori professionali sanitari, personale della riabilitazione, Profilo fisioterapista).

Sostiene che il contratto di assunzione aveva fatto maturare il diritto all’immissione in ruolo; assume la ricorrente che alla data dei decreti che avevano blocca to assunzioni il contratto di lavoro tra le parti si era già perfezionato per fatti concludenti.

4. Il primo motivo è infondato.

Non sussiste l’omessa motivazione, in quanto la sentenza impugnata ha specificamente risposto alla eccezione sollevata sul punto nel giudizio di gravame (ha in particolare rilevatoche il ricorso in appello contiene le parti della sentenza impugnata e i motivi dell’impugnazione e rispetta dunque i dettami dell’art. 434 cod. proc. civ.).

Inoltre, n el ricorso è stato trascritto l’atto di appello che, a differenza di quanto dedotto dalla parte ricorrente in cassazione,contiene specifiche critiche al tessuto motivazionale della pronuncia di primo grado.

In particolare, per quello che più qui interessa, il ricorso in appello ha contestatola ricostruzione operata dal Tribunale, che aveva accolto la domanda sul rilievo che il divieto del Commissario ad acta ed i provvedimenti della ASL non potevano incidere su un diritto già perfezionato; l’appello ha in particolare contestato che fosseintervenuta l’assunzione della ricorrente, evidenziando che il contratto, maisottoscritto, non poteva dirsi stipulato per fatti concludenti , che l’amministrazione non aveva mai assunto l’obbligo di assunzione degli stabilizzandi e che non era intervenuta la necessaria autorizzazione del Commissario ad acta(cfr. punto II.3 dell’atto di appello riportato integralmente nel corpo del controricorso).

5. Il secondo e il terzo motivo , da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione,vanno disattesi.

Nel sostenere che la nomina del Commissario ad acta non comporta la decadenza dell’Assessorato alla Sanità e dei dirigenti,le censure non co lgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha escluso l’abolizione dell’Assessorato alla Sanità, ma ha ritenuto che in seguito alla nomina del Commissario ad acta avesse funzioni residuali rispetto a quelle individuate con la delibera istitutiva del Commissario stesso, e che fosse sprovvisto di poteri in ordine al piano di rientro e alla stabilizzazione dei precari.

Inoltre,le critiche mosse alla sentenza impugnata si sostanziano nell’opporre alla ricostruzione della Corte territoriale una diversa lettura dei fatti di causa, in quanto sostengonoche il contratto di assunzione è stato concluso tra le parti per fatti concludenti,là dove è stato escluso che ciò fosse avvenuto.

Si assume in particolare che vi era stato il nulla osta regionale all’assunzione, circostanza questa negata dalla Corte d’appello, la quale, al contrario, ha posto a base della ritenuta legittimità della sospensione della procedura di stabilizzazione proprio la mancanza dell’autorizzazione del Commissario ad acta (v. terza paginadella sentenza impugnata ) .

Come osservato da questa Corte in una fattispecie analoga (Cass. n. 32448/2023), s otto tali profili le doglianze si risolvono nella critica della sufficienza del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, inammissibile in sede di legittimità.

Le censure sollecita no infatti la rilettura della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2009, dei decreti del Commissario ad acta Regione Campania nn. 1 e 2 del 7.8.2009,della delibera della ASL n. 722/10, de i decret i del Commissario ad actann. 22, 59 e 62 del 2010 e nella circolare esplicativa prot. n. 783/c del 25.5.2010, nonché del decreto dirigenziale n. 66 del 27.5.2009, e del decreto dirigenziale n. 132 del 4.8.2010.

Inoltre, i motivi censurano atti di alta amministrazione riguardanti l’attuazione di norme imperative.

6. Come da questa Corte già affermato, in linea di principiodeve negarsi che i soggetti titolari dei requisiti previsti dalle varie leggi di stabilizzazione del personale del pubblico impiego intervenute negli anni, a livello sia statale sia regionale, abbiano il diritto ad essere assunti(v.

Cass. n. 24864/2022 e Cass.n. 21806/2023, entrambe richiamate da Cass. n. 32448/2023).Secondo il consolidato indirizzo di questa Cort e, l’art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006 non ha attribuito un diritto soggettivo all’assunzione a tutto il personale precario delle pubbliche amministrazioni, ma ha solo inteso avviare un processo virtuoso di graduale riassorbimento di tale precariato con instaurazione di stabili rapporti di lavoro a tempo indeterminato, necessariamente condizionato dal rispetto delle disponibilità finanziarie e della necessaria predeterminazione del fabbisogno di personale, nonché dal possesso, da parte dell’aspirante alla stabilizzazione, dei requisiti necessari per l’accesso all’impiego pubblico (v.Cass.

S.U. n. 19166 /2017 e Cass. n. 23509 /2021 ) .

Nemmenola previsione dell’art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 ha attribuito al lavoratore a tempo determinato un diritto incondizionato alla stabilizzazione presso l’ente di appartenenza, atteso che la determinazione dell’amministrazione a procedervi è condizionata dal rispetto dei limiti finanziari e dall’esistenza dei posti in organico da ricopriree la medesima previsione non dà diritto all’assunzione nella stessa posizione professionale ricoperta nell’ambito dell’ultimo rapporto di lavoro a termine; in tale ultimo caso, non è neppure configurabile la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, di cui alla direttiva 1999/70/CE, potendo questa dirsi integrata solo qualora sia prospettata in giudizio e dimostrata l’esistenza di un’operazione di preordinato fraudolento frazionamento in più segmenti del rapporto di lavoro, in realtà connotato da un’intrinseca unitarietà, con l’intento dell’ente di pervenire alla stabilizzazione di un lavoratore in qualifica inferiore a quella che altrimenti sarebbe spettata in virtù dell’unico rapporto illecitamente frazionato (Cass. 2 novembre 2021, n. 31112).

In generale, in materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione sono effettuati -in presenza dei requisiti soggettivi previsti - nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno; in assenza dei presupposti, non è dunque configurabile un diritto soggettivo alla stabilizzazione - escludendosi, pertanto, l’esistenza di qualsivoglia diritto di natura risarcitoria in capo ai suoi potenziali destinatari -né un diritto alla proroga dei contratti a termine in scadenza, ammissibile solo nell’ipotesi di concreta possibilità di definire utilmente la procedura finalizzata alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato(Cass. 26 settembre 2018, n. 23019).

Le esposte considerazioni palesano che la ricorrente non poteva domandare che fosse dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della ASL controricorrente ai sensi dell’art. 81 della L.R.

Campania n. 1 del 2008 avente ad oggetto la stabilizzazione del personale precario (e che richiama espressamente la legge n. 296/2006), né la condanna dell’Azienda alla ricostruzione della carriera.

7. Il ricorso va pertanto rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

9. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P. Q. M. La Corte rigetta ilricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]; FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli, per quanto ancora qui rileva, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della A.S.L. Napoli 3 Sud (di seguito A.S.L. ) , volta alla costituzione di un rapporto a tempo indeterminato nella categoria di collaboratore sanitario, profilo fisioterapista, in conseguenza del suo inserimento nelle liste del personale da stabilizzare e della ricezione di telegramma finalizzato alla scelta della sede e al deposito della documentazione utile all’assunzione. 2. La Corte territoriale rilevava che la Regione Campania era stata commissariata nel settore della sanità e che il Consiglio dei Ministri aveva nominato il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] commissario ad acta per il risanamento del servizio sanitario regionale. 3. Evidenziava che nell’ambito del risanamento, il commissario doveva dare attuazione al Piano di rientro dal disavanzo, che al punto 5 aveva prescritto un intervento volto alla razionalizzazione e al contenimento delle spese per il personale con particolare riferimento al blocco del turn over (comprensivo di tutte le forme di lavoro, comprese quelle interinali). 4. Non condivideva le statuizioni del giudice di prime cure in ordine alla sussistenza dell’Assessorato alla Sanità con poteri anche in ordine alla stabilizzazione dei precari, considerato che il Commissario ad acta aveva decretato che la conversione dei rapporti a tempo determinato poteva essere effettuata dai [OSCURATO:PERSONA] e dai [OSCURATO:PERSONA] solo dopo la rigorosa verifica dei requisiti previsti dalla L.R. n. 81/2008 e dopo l’invio della necessaria e idonea documentazione alla struttura commissariale ai fini della preventiva autorizzazione (pena la sospensione dall’incarico di Direttore Generale o di [OSCURATO:PERSONA]). 5. Precisava che l’assessorato alla Sanità della Regione Campania aveva funzioni residuali rispetto a quelle individuate in capo al Commissario ad acta con la delibera istitutiva e non aveva alcun potere in ordine al piano di rientro e alla stabilizzazione dei precari. 6. Aggiungeva che la trasmissione della delibera in ordine alla richiesta di autorizzazione a firma del dirigente del settore, e non dell’assessore, non poteva essere considerata equipollente dell’autorizzazione puntuale e specifica del Commissario ad acta, a seguito della verifica dei requisiti. 7. Riteneva dirimente l’assenza dell’autorizzazione specifica del Commissario ad actaper il piano di rientro, evidenziando che nessuna stabilizzazione poteva essere effettuata dal Direttore Generale; ha pertanto considerato legittimo il rifiuto l’operato del direttore della A.S.L. appellante, che aveva rifiutato la conversione del contratto a tempo determinato. 8. Precisava che l’invito a presentare la documentazione per l’accettazione dell’assunzione non comportava un impegno all’assunzione, e che non vincolava il Commissario ad acta, che non aveva scritto nulla in proposito. 9. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato atre motivi. 10. La ASL Napoli 3 Sud ha resistito con controricorso. DIRITTO 1.Con il primo motivo, il rico rente denuncia la violazione de ll’art. 434 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., nonchéil difetto di motivazione, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Lamenta chela sentenza impugnata, senza la benché minima motivazione, ha erroneamente ritenut o infondata l’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello, nel quale la A.S.L. si era limitata a riprodurre pedissequamente le medesime argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado senza muovere alcun rilievo critico al percorso argomentativo della sentenza di prime cure e senza individuare un percorso logico alternativo rispetto a quello del primo giudice, così violando il canone della specificità delle doglianze. 2. Con il secondomotivo, il ricorso denuncia la violazione dell’art. 4 del d.l. n. 159/2007, conv. dalla legge n. 222/2007, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., nonché violazione dell’360, comma primo, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del28 luglio 2009 e ai decreti del Commissario ad acta Regione Campania nn. 1 e 2 del 7.8.2009; omesso esame di un punto decisivo della controversia e carenza di motivazione. Addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente ritenuto che l’autorizzazione alla stabilizzazione del personale precario dovesse essere rilasciata unicamente dal Commissario ad acta. Evidenzia che sulla base delle previsioni contenute nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2009, ai decreti del Commissario ad acta Regione Campania nn. 1 e 2 del 7.8.2009 e, il Commissario ad actaera affiancato da una [OSCURATO:PERSONA] di Supporto, individuata dallo stesso Commissario nell’[OSCURATO:PERSONA] alla Sanità e che il nulla osta regionale era stato legittimamente rilasciato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] dell’Area G enerale di Coordinamento del [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] alla Sanità, con attività direttamente imputabile e riferibile alla [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene che in forza delle previsioni contenute nel decreto n. 22 del 26.3.2010 e nella circolare esplicativa prot. n. 783/c del 25.5.2010, l’autorizzazione non doveva essere rilasciata direttamente dal Commissario ad acta o su sua espressa delega, ma dalla Struttura commissariale. Aggiunge che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] dell’Area Generale di Coordinamento del [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] alla Sanità, aveva emanato sia il decreto dirigenziale n. 66 del 27.5.2009, con cui la Fontanella era stata erroneamente ammessa alla procedura di stabilizzazione per il profilo [OSCURATO:PERSONA] sanitario, sia il decreto dirigenziale n. 132 del 4.8.2010, con cui era stato corretto tale errore e la Fontanella era stata inserita nell’elenco dei [OSCURATO:PERSONA] sanitari, profilo personale della riabilitazione – Fisioterapista. Evidenzia che in forza delle previsioni contenute nell’art. 4 del d.l. n. 159/2007, conv. dalla legge n. 222/2007, la nomina del Commissario ad acta non ha comportato la decadenza della struttura sanitaria regionalee degli organi regionali; precisa che in base a tale normativa, il Commissario ad acta non prende il posto dell’organo commissariato, ma si sostituisce ad esso per l’emanazione degli atti o per il compimento di determinate attività avvalendosi i via ordinaria della struttura amministrativa dell’ente o dell’organo da sostituire. 3. Con il terzomotivo, il ricorso denuncia la violazione de gli artt. 6 e 36 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 2, comma 2 bis, d.l. n. 125/2010, e dell’art. 81 L.R. Camania n. 1/2008, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., nonché violazione dell’360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.; omessoesame di un punto decisivo della controversia e carenza di motivazione. Censura la sentenza impugnata sostenendo che sia stata occasionata da un’erronea ricostruzione dei fatti ed adottata in aperta violazione della normativa indicata in rubrica. Rileva che era stata proprio la legge regionale ad avviare la procedura di stabilizzazione prevista dalla legge n. 296/2006 e l’istanza della Fontanella (utilmente collocata nella graduatoria regionale) alla ASL era conforme a quanto previsto dall’art. 81 della L.R. Campania n. 1/2008; Evidenzia che la Regione Campania, con nota del 7 . 7 . 2010 aveva rilasciato ‘nulla osta’ e parere favorevole alla suddetta assunzione, che nelle comunicazioni rimesse alla ricorrente dopo il nulla osta regionale di cui alla suddetta nota, la ASL non aveva subordinato l’assunzione anche alla sottoscrizione del contratto, e che i decreti nn. 59 e 62 del Commissario ad acta (che avevano rispettivamente sospeso il decreto n. 22 del 26.3.2010 e disposto il divieto automatico e assoluto alle aziende sanitarie della Regione Campania di procedere ad assunzioni di personale fino al 31.12.2011)erano stati emanati nelle date del 30.9.2010 e del 22.10.2010 (e dunque in epoca successiva sia al 3. 8 . 20 1 0 , data in cui alla Fontanella era stato comunicato l’invito a presentare i documenti, che al 4.8.2010, data in cui era stato corretto l’errore ed era stato adottato il decreto di inserimento della Fontanella nell’elenco dei Collaboratori professionali sanitari, personale della riabilitazione, Profilo fisioterapista). Sostiene che il contratto di assunzione aveva fatto maturare il diritto all’immissione in ruolo; assume la ricorrente che alla data dei decreti che avevano blocca to assunzioni il contratto di lavoro tra le parti si era già perfezionato per fatti concludenti. 4. Il primo motivo è infondato. Non sussiste l’omessa motivazione, in quanto la sentenza impugnata ha specificamente risposto alla eccezione sollevata sul punto nel giudizio di gravame (ha in particolare rilevatoche il ricorso in appello contiene le parti della sentenza impugnata e i motivi dell’impugnazione e rispetta dunque i dettami dell’art. 434 cod. proc. civ.). Inoltre, n el ricorso è stato trascritto l’atto di appello che, a differenza di quanto dedotto dalla parte ricorrente in cassazione,contiene specifiche critiche al tessuto motivazionale della pronuncia di primo grado. In particolare, per quello che più qui interessa, il ricorso in appello ha contestatola ricostruzione operata dal Tribunale, che aveva accolto la domanda sul rilievo che il divieto del Commissario ad acta ed i provvedimenti della ASL non potevano incidere su un diritto già perfezionato; l’appello ha in particolare contestato che fosseintervenuta l’assunzione della ricorrente, evidenziando che il contratto, maisottoscritto, non poteva dirsi stipulato per fatti concludenti , che l’amministrazione non aveva mai assunto l’obbligo di assunzione degli stabilizzandi e che non era intervenuta la necessaria autorizzazione del Commissario ad acta(cfr. punto II.3 dell’atto di appello riportato integralmente nel corpo del controricorso). 5. Il secondo e il terzo motivo , da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione,vanno disattesi. Nel sostenere che la nomina del Commissario ad acta non comporta la decadenza dell’Assessorato alla Sanità e dei dirigenti,le censure non co lgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha escluso l’abolizione dell’Assessorato alla Sanità, ma ha ritenuto che in seguito alla nomina del Commissario ad acta avesse funzioni residuali rispetto a quelle individuate con la delibera istitutiva del Commissario stesso, e che fosse sprovvisto di poteri in ordine al piano di rientro e alla stabilizzazione dei precari. Inoltre,le critiche mosse alla sentenza impugnata si sostanziano nell’opporre alla ricostruzione della Corte territoriale una diversa lettura dei fatti di causa, in quanto sostengonoche il contratto di assunzione è stato concluso tra le parti per fatti concludenti,là dove è stato escluso che ciò fosse avvenuto. Si assume in particolare che vi era stato il nulla osta regionale all’assunzione, circostanza questa negata dalla Corte d’appello, la quale, al contrario, ha posto a base della ritenuta legittimità della sospensione della procedura di stabilizzazione proprio la mancanza dell’autorizzazione del Commissario ad acta (v. terza paginadella sentenza impugnata ) . Come osservato da questa Corte in una fattispecie analoga (Cass. n. 32448/2023), s otto tali profili le doglianze si risolvono nella critica della sufficienza del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, inammissibile in sede di legittimità. Le censure sollecita no infatti la rilettura della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2009, dei decreti del Commissario ad acta Regione Campania nn. 1 e 2 del 7.8.2009,della delibera della ASL n. 722/10, de i decret i del Commissario ad actann. 22, 59 e 62 del 2010 e nella circolare esplicativa prot. n. 783/c del 25.5.2010, nonché del decreto dirigenziale n. 66 del 27.5.2009, e del decreto dirigenziale n. 132 del 4.8.2010. Inoltre, i motivi censurano atti di alta amministrazione riguardanti l’attuazione di norme imperative. 6. Come da questa Corte già affermato, in linea di principiodeve negarsi che i soggetti titolari dei requisiti previsti dalle varie leggi di stabilizzazione del personale del pubblico impiego intervenute negli anni, a livello sia statale sia regionale, abbiano il diritto ad essere assunti(v. Cass. n. 24864/2022 e Cass.n. 21806/2023, entrambe richiamate da Cass. n. 32448/2023).Secondo il consolidato indirizzo di questa Cort e, l’art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006 non ha attribuito un diritto soggettivo all’assunzione a tutto il personale precario delle pubbliche amministrazioni, ma ha solo inteso avviare un processo virtuoso di graduale riassorbimento di tale precariato con instaurazione di stabili rapporti di lavoro a tempo indeterminato, necessariamente condizionato dal rispetto delle disponibilità finanziarie e della necessaria predeterminazione del fabbisogno di personale, nonché dal possesso, da parte dell’aspirante alla stabilizzazione, dei requisiti necessari per l’accesso all’impiego pubblico (v.Cass. S.U. n. 19166 /2017 e Cass. n. 23509 /2021 ) . Nemmenola previsione dell’art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 ha attribuito al lavoratore a tempo determinato un diritto incondizionato alla stabilizzazione presso l’ente di appartenenza, atteso che la determinazione dell’amministrazione a procedervi è condizionata dal rispetto dei limiti finanziari e dall’esistenza dei posti in organico da ricopriree la medesima previsione non dà diritto all’assunzione nella stessa posizione professionale ricoperta nell’ambito dell’ultimo rapporto di lavoro a termine; in tale ultimo caso, non è neppure configurabile la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, di cui alla direttiva 1999/70/CE, potendo questa dirsi integrata solo qualora sia prospettata in giudizio e dimostrata l’esistenza di un’operazione di preordinato fraudolento frazionamento in più segmenti del rapporto di lavoro, in realtà connotato da un’intrinseca unitarietà, con l’intento dell’ente di pervenire alla stabilizzazione di un lavoratore in qualifica inferiore a quella che altrimenti sarebbe spettata in virtù dell’unico rapporto illecitamente frazionato (Cass. 2 novembre 2021, n. 31112). In generale, in materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione sono effettuati -in presenza dei requisiti soggettivi previsti - nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno; in assenza dei presupposti, non è dunque configurabile un diritto soggettivo alla stabilizzazione - escludendosi, pertanto, l’esistenza di qualsivoglia diritto di natura risarcitoria in capo ai suoi potenziali destinatari -né un diritto alla proroga dei contratti a termine in scadenza, ammissibile solo nell’ipotesi di concreta possibilità di definire utilmente la procedura finalizzata alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato(Cass. 26 settembre 2018, n. 23019). Le esposte considerazioni palesano che la ricorrente non poteva domandare che fosse dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della ASL controricorrente ai sensi dell’art. 81 della L.R. Campania n. 1 del 2008 avente ad oggetto la stabilizzazione del personale precario (e che richiama espressamente la legge n. 296/2006), né la condanna dell’Azienda alla ricostruzione della carriera. 7. Il ricorso va pertanto rigettato. 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 9. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta ilricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.