CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 24864/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18418/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via di Ripetta 22; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 3 Sud, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Poli 29; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1970/2016 del 21 aprile 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato il 9 settembre 2011 presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha esposto che aveva lavorato alle dipendenze dell'ASL Napoli 3 Sud con contratti a tempo determinato dal 30 gennaio 2001 al 28 gennaio 2007 con mansioni di infermiere. Pertanto, ha domandato che fosse dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della menzionata ASL presso il presidio ospedaliero di Sorrento ai sensi dell'art. 81 della legge della Regione Campania n. 1 del 2008 avente ad oggetto la stabilizzazione del personale precario, con condanna alla (-- riammissione in servizio e al risarcimento dei danni. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1970/2016, ha accolto il ricorso. L'ASL Napoli 3 Sud ha proposto appello che la Corte d'appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione sulla base di un motivo. L'ASL Napoli 3 Sud ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con un unico ed articolato motivo la ricorrente lamenta l'erroneità della decisione di appello nella parte in cui aveva affermato che la procedura di stabilizzazione attivata nel 2009 ai sensi della legge della Regione Campania n. 1 del 2008 era stata resa illegittima dal decreto n. 62 del 2010 della Regione Campania con il quale il Commissario ad acta, per attuare un piano di rientro finanziario, aveva imposto il divieto assoluto di procedere ad assunzioni sino a dicembre 2011.Sostiene la ricorrente di essere stata inserita nella graduatoria predisposta e regolarmente approvata dal citato Commissario ad acta per effettuare la stabilizzazione e di avere persino ricevuto un telegramma per la scelta della sede, in concreto individuata nell'ospedale di Sorrento, avendo pure concordato per il 16 settembre 2010 l'immissione in servizio. In concreto, detta immissione in servizio era stata sospesa mentre, con successiva delibera n. 1351 del 16 novembre 2010 dell'ASL, era stata revocata l'approvazione della graduatoria che la riguardava. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] contesta la pertinenza, per la decisione della controversia, del richiamo, contenuto nella decisione di secondo grado, alle sentenze n. 19294 del 2014 della Corte di cassazione e n. 215 del 2009 della Corte costituzionale. Essa lamenta, poi, che la corte territoriale non abbia opposto alcuna censura al suo diritto ad essere inserita nelle graduatorie approvate dalla Regione Campania né abbia espresso valutazioni in ordine alla nascita di detto diritto, non tenendo conto delle "questioni temporali esposte dalle parti e sulla valutazione degli atti intervenuti (...) e la loro cronologicità". Infatti, era ormai sorto un suo diritto soggettivo ad essere assunta, alla luce dell'avvenuto completamento della procedura di stabilizzazione. Infine, la ricorrente ribadisce che la sua assunzione non avrebbe comportato aggravi di spesa per la P.A. 2) In primo luogo, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'ASL Napoli 3 Sud. Nessuna valenza assume il fatto che il motivo di ricorso non sia stato rubricato, atteso che, ai fini dell'ammissibilità dello stesso, non sono necessarie l'adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle ipotesi menzionate dall'art. 360 c.p.c., ma rileva esclusivamente il contenuto dell'atto di impugnazione, essendo sufficiente che da questo si evincano agevolmente le critiche rivolte dalla parte alla decisione contestata e purché dette critiche siano riconducibili in concreto ad uno dei vizi elencati dal citato art. 360 c.p.c. (Cfr., per similitudine di ratio, anche se riguardante una situazione differente, C:ass., Sez. 2, n. 10862 del 7 maggio 2018). Nella specie, la ricorrente ha specificamente indicato le parti della sentenza della Corte d'appello di Napoli delle quali lamenta l'illegittimità, nonché le norme che assume siano state violate ed i documenti dei quali afferma l'erronea od omessa valutazione. 3) Il motivo di ricorso è infondato. In linea di principio, deve negarsi che i soggetti titolari dei requisiti previsti dalle varie leggi di stabilizzazione del personale del pubblico impiego intervenute negli anni, a livello statale sia statale sia regionale, abbiano il diritto ad essere assunti. Per ciò che concerne la normativa nazionale, Cass., Sez. 6-L, n. 23509 del 26 agosto 2021 (non massimata), che ha deciso una controversia analoga a quella oggetto del contendere, ha esattamente rilevato che l'art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006 non ha attribuito un diritto soggettivo all'assunzione a tutto il personale precario delle pubbliche amministrazioni, ma ha solo inteso avviare un processo virtuoso di graduale riassorbimento di tale precariato con instaurazione di stabili rapporti di lavoro a tempo indeterminato, necessariamente condizionato dal rispetto delle disponibilità finanziarie e della necessaria predeterminazione del fabbisogno di personale, nonché dal possesso, da parte dell'aspirante alla stabilizzazione, dei requisiti necessari per l'accesso all'impiego pubblico (Cass., SU, n. 19166 del 2 agosto 2017). Allo stesso modo, Cass., Sez. L, n. 31112 del 2 novembre 2021 ha precisato che la previsione dell'art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 non attribuisce al lavoratore a tempo determinato un diritto incondizionato alla stabilizzazione presso l'ente di appartenenza, atteso che la determinazione dell'amministrazione a procedervi è condizionata dal rispetto dei limiti finanziari e dall'esistenza dei posti in organico da ricoprire, né dà diritto all'assunzione nella stessa posizione professionale ricoperta nell'ambito dell'ultimo rapporto di lavoro a termine. In tale ultimo caso, non è neppure configurabile la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, di cui alla direttiva 1999/70/CE, potendo questa dirsi integrata solo qualora__ sia prospettata in giudizio e dimostrata l'esistenza di un'operazione di preordinato fraudolento frazionamento in più segmenti del rapporto di lavoro, in realtà connotato da un'intrinseca unitarietà, con l'intento dell'ente di pervenire alla stabilizzazione di un lavoratore in qualifica inferiore a quella che altrimenti sarebbe spettata in virtù dell'unico rapporto illecitamente frazionato. In particolare, per Cass., Sez. L, n. 23019 del 26 settembre 2018, in materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione sono effettuati - in presenza dei requisiti soggettivi previsti - nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno; di conseguenza, in assenza dei presupposti, non è configurabile un diritto soggettivo alla stabilizzazione - escludendosi, pertanto, l'esistenza di qualsivoglia diritto di natura risarcitoria in capo ai suoi potenziali destinatari - né un diritto alla proroga dei contratti a termine in scadenza, ammissibile solo nell'ipotesi di concreta possibilità di definire utilmente la procedura finalizzata alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Le esposte considerazioni palesano che la ricorrente non poteva domandare che fosse dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della ASL controricorrente presso il presidio ospedaliero di Sorrento ai sensi dell'art. 81 della legge della Regione Campania n. 1 del 2008 avente ad oggetto la stabilizzazione del personale precario, con condanna alla riammissione in servizio e al risarcimento dei danni. Indubbiamente, la ricorrente era stata inserita nella graduatoria predisposta e regolarmente approvata dal Commissario ad acta per effettuare la stabilizzazione ed aveva pure ricevuto un telegramma per la scelta della sede, in concreto individuata nell'ospedale di Sorrento, avendo concordato per il 16 settembre 2010 l'immissione in servizio. Queste circostanze, però, non sono sufficienti a giustificare r- l'accoglimento delle domande di [OSCURATO:PERSONA] poiché la procedura de qua non si era conclusa con la stipula del contratto, come accertato dalla corte territoriale e non c:ontestato, nella presente sede, dalla ricorrente. Pertanto, in assenza della firma del detto contratto, la revoca della procedura di stabilizzazione era ancora possibile. Nella specie, inoltre, la Corte d'appello di Napoli ha verificato la legittimità di tale revoca, fondata su un decreto del 22 ottobre 2010 del Commissario ad acta che "aveva sancito il divieto automatico e assoluto alle ASL della Regione Campania di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato", e ha accertato che "detta procedura rientrava nel profilo della mancanza di copertura finanziaria". Se ne ricava che nessuna pretesa poteva avanzare la ricorrente, non sussistendo uno dei presupposti della stabilizzazione, ovvero il rispetto dei limiti finanziari. 4) Il ricorso è respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti pròcessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte, - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in C 200,00 per esborsi ed C 2.200,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali in misura del 15%; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per