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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21034/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], n. 8496/6/2021depositata il 28 settembre 2021;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1.

A séguito di verifica fiscale condotta dalla tenenza di Pozzallo dellaGuardia di Finanza, compendiata nel processo verbale di constatazione(p.v.c.) elevato in data 9 novembre 1999, la [OSCURATO:PERSONA] diRagusa dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di GiuseppeNumero registro generale 25649/2022Numero sezionale 4962/2026Numero di raccolta generale 21034/2026Data pubblicazione 21/06/2026Sigona, titolare dell’omonima impresa individuale esercente attività dicommercio al dettaglio di confezioni per adulti, un avviso di accertamentorelativo all’anno predetto con il quale recuperava a tassazione, ai finidell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA, ricavi non dichiarati per un importocomplessivo di lire 7.157.727 (equivalenti a euro 3.696,66).2.

Il contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale (CTP) di Ragusa, la quale accoglieva ilsuo ricorso, annullando l’atto impositivo.3.

La decisione di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sicilia, sezionestaccata di Catania, che con sentenza n. 8496/6/2021 del 28 settembre2021 rigettava l’appello erariale.3.1 Per quanto qui interessa, il collegio regionale riteneva chel’[OSCURATO:PERSONA] fosse decaduta dall’esercizio del potereimpositivo, atteso che:- l’avviso di accertamento era stato notificato oltre il termine stabilitodagli artt. 43, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 1,del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo rilevante ratione temporis;- era da ritenere inoperante la proroga biennale prevista dall’art. 10della legge n. 289 del 2002 per i contribuenti che non si fossero avvalsidelle disposizioni condonistiche contenute nei precedenti articoli 7, 8 e 9 intema di definizione automatica dei redditi d’impresa e di integrazione edefinizione automatica degli imponibili per gli anni pregressi; e ciò perchétali disposizioni non potevano trovare applicazione nell’ipotesi in cui alladata di entrata in vigore della legge citata fosse già avvenuta la notificadel p.v.c., come appunto nel caso in esame.4.

Contro questa sentenza l’”Agenzia delle Entrate e del Territorio“ -idest l'Agenzia delle Entrate incorporante quella del Territorio ai sensidell’art. 23-quater, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, conv. dalla legge n.135 del 2012- ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unicoNumero registro generale 25649/2022Numero sezionale 4962/2026Numero di raccolta generale 21034/2026Data pubblicazione 21/06/2026motivo.5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.6.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 7, 8, 9, 10 e 15 della legge n. 289 del 2002, nonché dell’art. 14 dellepreleggi.1.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere inapplicabile allafattispecie concreta la proroga biennale del termine per l’accertamentocontemplata dall’art. 10 della legge n. 289 del 2002, sulla scorta delrilievo che, essendo la notifica del p.v.c. avvenuta anteriormente alla datadi entrata in vigore della detta legge, il contribuente non potesse fruiredelle sanatorie fiscali di cui ai precedenti articoli da 7 a 9.Viene, al riguardo, evidenziato che la norma in discorso -in base allaquale «[p]er i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recatedagli articoli da 7 a 9 della presente legge […] i termini di cui all’articolo43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,e successive modificazioni, e all’articolo 57 del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sonoprorogati di due anni»- non introduce alcuna distinzione «[…] tra ilcontribuente che non abbia potuto avvalersi del condono e il contribuenteche, in assenza di ogni impedimento, abbia scelto di non aderirvi».1.2 Il motivo è fondato.1.3 Come si ricava dal suo chiaro tenore letterale, la proroga biennaledi cui all’art. 10 della legge n. 289 del 2002 è applicabile nei confronti deicontribuenti che non si siano avvalsi delle disposizioni contenute negliarticoli da 7 a 9 della stessa legge.Numero registro generale 25649/2022Numero sezionale 4962/2026Numero di raccolta generale 21034/2026Data pubblicazione 21/06/2026Di queste possono giovarsi, ai sensi del primo comma del richiamatoart. 7, «[i] soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti eprofessioni, nonché i soggetti di cui all’articolo 5 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni», ai quali è consentito«[…] effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoroautonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi adannualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31ottobre 2002 […]».1.4 Ciò posto, va tenuto presente che, per consolidata giurisprudenzadi questa Corte, la proroga in questione deve considerarsi operante, inassenza di espresse deroghe, sia nel caso in cui il contribuente, puravendone astrattamente diritto, non abbia inteso avvalersi delledisposizioni di favore dettate dalla legge n. 289 del 2002 sia nel caso incui egli non abbia potuto fruirne per essere stato raggiunto da un avviso diaccertamento prima dell’entrata in vigore della stessa (cfr. Cass. n.17999/2016, Cass. n. 16228/2018, Cass. n. 33775/2019, Cass. n.18777/2024); situazione, quest’ultima, prevista come ostativa all’accessoalle sanatorie fiscali dall’art. 7, comma 3, lett. c), dall’art. 8, comma 10,lett. a), e dall’art. 9, comma 14, lett. a), della menzionata legge.Si è in proposito osservato che:- secondo il significato proprio delle parole assunto dall’art. 12, primocomma, disp. prel. c.c. come canone di interpretazione della legge,l’espressione «non si avvalgono» descrive ugualmente l’atteggiamento dichi non voglia e di chi non possa accedere al beneficio, non essendospecificata nel testo normativo alcuna riserva (cfr. Cass. n. 22921/2014,Cass. n. 3816/2018, Cass. n. 25719/2020);- appare incompatibile con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3Cost. la diversa opzione ermeneutica secondo la quale il legislatoreriserverebbe un trattamento differenziato ai contribuenti che, per liberaNumero registro generale 25649/2022Numero sezionale 4962/2026Numero di raccolta generale 21034/2026Data pubblicazione 21/06/2026scelta, non abbiano inteso avvalersi del condono rispetto a quelli che nonabbiano potuto giovarsene in difetto dei presupposti di legge, i quali, inmodo illogico, risulterebbero avvantaggiati dal più breve termine perl’accertamento (cfr. Cass. n. 14018/2012, Cass. n. 40738/2021, Cass. n.28065/2022).1.5 Alla stregua delle suenunciate regulae iuris, che vanno quiribadite, la decisione adottata dalla CTR si rivela erronea, in quanto, ai finidell’applicabilità della proroga di cui si discute, deve aversi riguardoesclusivamente all’astratta possibilità di definizione agevolata del rapportotributario in relazione all’anno d’imposta oggetto di verifica (1999) e allacircostanza che il contribuente non si sia avvalso delle disposizioni recatedagli artt. da 7 a 9 della legge n. 289 del 2002.2.

Per quanto precede, va disposta la cassazione dell’impugnatasentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (giàCTR) della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, laquale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi aiprincìpi di diritto sopra espressi.2.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 16 giugno 2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], n. 8496/6/2021depositata il 28 settembre 2021;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. A séguito di verifica fiscale condotta dalla tenenza di Pozzallo dellaGuardia di Finanza, compendiata nel processo verbale di constatazione(p.v.c.) elevato in data 9 novembre 1999, la [OSCURATO:PERSONA] diRagusa dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di GiuseppeNumero registro generale 25649/2022Numero sezionale 4962/2026Numero di raccolta generale 21034/2026Data pubblicazione 21/06/2026Sigona, titolare dell’omonima impresa individuale esercente attività dicommercio al dettaglio di confezioni per adulti, un avviso di accertamentorelativo all’anno predetto con il quale recuperava a tassazione, ai finidell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA, ricavi non dichiarati per un importocomplessivo di lire 7.157.727 (equivalenti a euro 3.696,66).2. Il contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale (CTP) di Ragusa, la quale accoglieva ilsuo ricorso, annullando l’atto impositivo.3. La decisione di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sicilia, sezionestaccata di Catania, che con sentenza n. 8496/6/2021 del 28 settembre2021 rigettava l’appello erariale.3.1 Per quanto qui interessa, il collegio regionale riteneva chel’[OSCURATO:PERSONA] fosse decaduta dall’esercizio del potereimpositivo, atteso che:- l’avviso di accertamento era stato notificato oltre il termine stabilitodagli artt. 43, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 1,del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo rilevante ratione temporis;- era da ritenere inoperante la proroga biennale prevista dall’art. 10della legge n. 289 del 2002 per i contribuenti che non si fossero avvalsidelle disposizioni condonistiche contenute nei precedenti articoli 7, 8 e 9 intema di definizione automatica dei redditi d’impresa e di integrazione edefinizione automatica degli imponibili per gli anni pregressi; e ciò perchétali disposizioni non potevano trovare applicazione nell’ipotesi in cui alladata di entrata in vigore della legge citata fosse già avvenuta la notificadel p.v.c., come appunto nel caso in esame.4. Contro questa sentenza l’”Agenzia delle Entrate e del Territorio“ -idest l'Agenzia delle Entrate incorporante quella del Territorio ai sensidell’art. 23-quater, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, conv. dalla legge n.135 del 2012- ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unicoNumero registro generale 25649/2022Numero sezionale 4962/2026Numero di raccolta generale 21034/2026Data pubblicazione 21/06/2026motivo.5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 7, 8, 9, 10 e 15 della legge n. 289 del 2002, nonché dell’art. 14 dellepreleggi.1.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere inapplicabile allafattispecie concreta la proroga biennale del termine per l’accertamentocontemplata dall’art. 10 della legge n. 289 del 2002, sulla scorta delrilievo che, essendo la notifica del p.v.c. avvenuta anteriormente alla datadi entrata in vigore della detta legge, il contribuente non potesse fruiredelle sanatorie fiscali di cui ai precedenti articoli da 7 a 9.Viene, al riguardo, evidenziato che la norma in discorso -in base allaquale «[p]er i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recatedagli articoli da 7 a 9 della presente legge […] i termini di cui all’articolo43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,e successive modificazioni, e all’articolo 57 del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sonoprorogati di due anni»- non introduce alcuna distinzione «[…] tra ilcontribuente che non abbia potuto avvalersi del condono e il contribuenteche, in assenza di ogni impedimento, abbia scelto di non aderirvi».1.2 Il motivo è fondato.1.3 Come si ricava dal suo chiaro tenore letterale, la proroga biennaledi cui all’art. 10 della legge n. 289 del 2002 è applicabile nei confronti deicontribuenti che non si siano avvalsi delle disposizioni contenute negliarticoli da 7 a 9 della stessa legge.Numero registro generale 25649/2022Numero sezionale 4962/2026Numero di raccolta generale 21034/2026Data pubblicazione 21/06/2026Di queste possono giovarsi, ai sensi del primo comma del richiamatoart. 7, «[i] soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti eprofessioni, nonché i soggetti di cui all’articolo 5 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni», ai quali è consentito«[…] effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoroautonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi adannualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31ottobre 2002 […]».1.4 Ciò posto, va tenuto presente che, per consolidata giurisprudenzadi questa Corte, la proroga in questione deve considerarsi operante, inassenza di espresse deroghe, sia nel caso in cui il contribuente, puravendone astrattamente diritto, non abbia inteso avvalersi delledisposizioni di favore dettate dalla legge n. 289 del 2002 sia nel caso incui egli non abbia potuto fruirne per essere stato raggiunto da un avviso diaccertamento prima dell’entrata in vigore della stessa (cfr. Cass. n.17999/2016, Cass. n. 16228/2018, Cass. n. 33775/2019, Cass. n.18777/2024); situazione, quest’ultima, prevista come ostativa all’accessoalle sanatorie fiscali dall’art. 7, comma 3, lett. c), dall’art. 8, comma 10,lett. a), e dall’art. 9, comma 14, lett. a), della menzionata legge.Si è in proposito osservato che:- secondo il significato proprio delle parole assunto dall’art. 12, primocomma, disp. prel. c.c. come canone di interpretazione della legge,l’espressione «non si avvalgono» descrive ugualmente l’atteggiamento dichi non voglia e di chi non possa accedere al beneficio, non essendospecificata nel testo normativo alcuna riserva (cfr. Cass. n. 22921/2014,Cass. n. 3816/2018, Cass. n. 25719/2020);- appare incompatibile con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3Cost. la diversa opzione ermeneutica secondo la quale il legislatoreriserverebbe un trattamento differenziato ai contribuenti che, per liberaNumero registro generale 25649/2022Numero sezionale 4962/2026Numero di raccolta generale 21034/2026Data pubblicazione 21/06/2026scelta, non abbiano inteso avvalersi del condono rispetto a quelli che nonabbiano potuto giovarsene in difetto dei presupposti di legge, i quali, inmodo illogico, risulterebbero avvantaggiati dal più breve termine perl’accertamento (cfr. Cass. n. 14018/2012, Cass. n. 40738/2021, Cass. n.28065/2022).1.5 Alla stregua delle suenunciate regulae iuris, che vanno quiribadite, la decisione adottata dalla CTR si rivela erronea, in quanto, ai finidell’applicabilità della proroga di cui si discute, deve aversi riguardoesclusivamente all’astratta possibilità di definizione agevolata del rapportotributario in relazione all’anno d’imposta oggetto di verifica (1999) e allacircostanza che il contribuente non si sia avvalso delle disposizioni recatedagli artt. da 7 a 9 della legge n. 289 del 2002.2. Per quanto precede, va disposta la cassazione dell’impugnatasentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (giàCTR) della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, laquale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi aiprincìpi di diritto sopra espressi.2.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 16 giugno 2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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