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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 novembre 2021

Cassazione n. 40738/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19143/2012 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente - CONTRO [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il primo, in Roma alla via Confalonieri n.5; -controricorrente- E [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il primo, in Roma alla via Confalonieri n.5; -interventrice- E [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del I.r.p.t.; -intimata- avverso la sentenza n.136/3/2011 della Commissione tributaria regionale della Basilicata, pronunciata in data 30 settembre 2010, depositata in data 9 giugno 2011 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: l'Agenzia delle entrate ricorre con due motivi avverso [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n.136/3/2011 della Commissione tributaria regionale della Basilicata, pronunciata in data 30 settembre 2010, depositata in data 9 giugno 2011 e non notificata, che ha accolto l'appello del contribuente, in controversia concernente l'impugnazione della cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di accertamento, divenuto definitivo per mancata impugnazione, relativo a maggiori Irpef, Irap ed Iva con riferimento all'anno di imposta 1999; con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva nulla la cartella, perché emessa a seguito di avviso di accertamento notificato oltre i termini di legge, non potendosi applicare la proroga biennale; a seguito del ricorso, il contribuente si è costituito con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è rimasta intimata; successivamente è intervenuta [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21 dicembre 2018, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, 2 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; con istanza depositata nelle more dell'udienza, parte contribuente ha chiesto la sospensione del processo ed il rinvio a nuovo ruolo, ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n.119/2018, conv. dalla legge n.136/2019; la Corte, con ordinanza del 21 dicembre 2018, ha sospeso il processo ai sensi dell'art.6, comma 10, d.l. n.119/2018, convertito dalla legge n.136/2019, e rinviato la causa a nuovo ruolo; in seguito, l'Agenzia delle entrate, deducendo l'avvenuto diniego del condono, ha chiesto fissarsi l'udienza di trattazione; il ricorso è stato nuovamente fissato per la camera di consiglio del 25 novembre 2021; [OSCURATO:PERSONA]: preliminarmente deve rilevarsi che non risulta impugnato il diniego di condono; pertanto deve ritenersi preclusa la definizione agevolata della controversia; con il primo motivo, l'Agenzia ricorrente denunzia l'omessa pronuncia, la violazione dell'art.112 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.19 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, la C.t.r. avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità del ricorso, che avrebbe avuto ad oggetto vizi relativi all'avviso di accertamento, ormai definitivo perché ritualmente notificato a mani del contribuente e non impugnato nei termini, e non della cartella di pagamento;il motivo è inammissibile, in quanto difetta di specificità, non riportando le doglianze avanzate con il ricorso introduttivo dal ricorrente; anzi, nella stessa esposizione del "fatto" introduttiva dei motivi di ricorso, l'Agenzia ricorrente, nel riassumere i motivi dedotti dal contribuente nell'impugnazione della cartella esattoriale, ne elenca alcuni sicuramenti riconducibili a vizi formali della stessa cartella (quali la mancanza di sottoscrizione, di motivazione, di indicazione del responsabile del procedimento); pertanto, nonostante la correttezza dell'affermazione secondo cui con l'impugnazione della cartella di pagamento non possono essere fatti valere vizi che riguardano l'avviso di accertamento, ormai definitivo per mancata impugnazione, il motivo, per come formulato, risulta inammissibile; con il secondo motivo, l'Agenzia ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art.10 legge 27 dicembre 2002 n.289, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. e l'insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, la proroga biennale prevista dall'art.10 della legge n.189/2002 si applicherebbe anche agli atti di accertamento emessi nei confronti di contribuenti che non possono avvalersi dei benefici recati dalla legge in oggetto, come nel caso in esame, in cui il contribuente non poteva avvalersi delle disposizione recate dagli articoli da 7 a 9 della

I. n.289/2002, per aver ricevuto, prima dell'entrata in vigore della legge medesima, notifica del processo verbale di constatazione; pertanto, trattandosi di anno di imposta 1999, la scadenza ordinaria per l'esercizio del potere di accertamento del 31/12/2004 era legittimamente prorogata al 31/12/2006;di conseguenza era da considerarsi tempestiva la notifica dell'avviso di accertamento al contribuente, avvenuta in data 28/8/2006; il motivo è fondato e va accolto; secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, «in tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dall'art. 10 della

I. n. 289 del 2002, opera, "in assenza di deroghe contenute nella legge", sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, perché raggiunto da un avviso di accertamento notificatogli prima dell'entrata in vigore della legge.» (Cass. n.17935/2012; conf.

Cass. n. 33775/2019, che richiama Cass. n.16964/2016 e n. 3816/2018)); come si è detto, «in tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10, opera, "in assenza di deroghe contenute nella legge", sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, perchééraggiunto da un avviso di accertamento notificatogli prima dell'entrata in vigore della legge: da un lato, non potendo desumersi argomenti in contrario dalla generica locuzione normativa "i contribuenti che non si avvalgono", venendo in ogni caso ad essere circoscritta la iniziativa volontaria del contribuente di avvalersi della dichiarazione integrativa nell'ambito dei limiti legali previsti per il suo esercizio, dovendo quindi ricomprendersi nella indicata espressione anche la ipotesi in cui la legge non consenta di avvalersi di detta integrazione ai fini del condono (cfr.

Corte Cass. 5 sez. 23.7.2010 n. 17395); dall'altro apparendo incompatibile con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) la diversa interpretazione secondo cui la norma riserverebbe - illogicamente - un trattamento differenziato ai contribuenti che non hanno inteso avvalersi del condono rispetto a quelli (che risulterebbero così avvantaggiati dal più breve termine di decadenza per l'accertamento) nei cui confronti difettano gli stessi presupposti di legge per esercitare la facoltà di integrazione della dichiarazione e fruire del condono (Cass. n. 3782 del 2016, che richiama Cass. n.14018/2012; n. 22921 del 2014)»; nel caso di specie, la C.t.r. ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie la proroga biennale di cui all'art.10

I. n.289/2002, in quanto alla data di pubblicazione della legge n.289 del 2002 gli era stato già notificato il p.v.c.; di conseguenza il giudice di appello ha dichiarato la nullità della cartella oggetto di impugnazione, perché emessa a seguito di avviso di accertamento notificato al contribuente oltre i termini di legge; la sentenza, dunque, non ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, secondo i quali non vale la distinzione tra chi poteva e non poteva beneficiare del condono ai fini dell'applicabilità della proroga biennale; pertanto, la sentenza impugnata dev'essere cassata, con rinvio alla C.t.r. della Basilicata, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto, per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per il regolamento delle spese di lite; P.Q.M. la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, ritenuto inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19143/2012 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente - CONTRO [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il primo, in Roma alla via Confalonieri n.5; -controricorrente- E [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il primo, in Roma alla via Confalonieri n.5; -interventrice- E [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del I.r.p.t.; -intimata- avverso la sentenza n.136/3/2011 della Commissione tributaria regionale della Basilicata, pronunciata in data 30 settembre 2010, depositata in data 9 giugno 2011 e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: l'Agenzia delle entrate ricorre con due motivi avverso [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n.136/3/2011 della Commissione tributaria regionale della Basilicata, pronunciata in data 30 settembre 2010, depositata in data 9 giugno 2011 e non notificata, che ha accolto l'appello del contribuente, in controversia concernente l'impugnazione della cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di accertamento, divenuto definitivo per mancata impugnazione, relativo a maggiori Irpef, Irap ed Iva con riferimento all'anno di imposta 1999; con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva nulla la cartella, perché emessa a seguito di avviso di accertamento notificato oltre i termini di legge, non potendosi applicare la proroga biennale; a seguito del ricorso, il contribuente si è costituito con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è rimasta intimata; successivamente è intervenuta [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21 dicembre 2018, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, 2 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; con istanza depositata nelle more dell'udienza, parte contribuente ha chiesto la sospensione del processo ed il rinvio a nuovo ruolo, ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n.119/2018, conv. dalla legge n.136/2019; la Corte, con ordinanza del 21 dicembre 2018, ha sospeso il processo ai sensi dell'art.6, comma 10, d.l. n.119/2018, convertito dalla legge n.136/2019, e rinviato la causa a nuovo ruolo; in seguito, l'Agenzia delle entrate, deducendo l'avvenuto diniego del condono, ha chiesto fissarsi l'udienza di trattazione; il ricorso è stato nuovamente fissato per la camera di consiglio del 25 novembre 2021; [OSCURATO:PERSONA]: preliminarmente deve rilevarsi che non risulta impugnato il diniego di condono; pertanto deve ritenersi preclusa la definizione agevolata della controversia; con il primo motivo, l'Agenzia ricorrente denunzia l'omessa pronuncia, la violazione dell'art.112 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.19 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, la C.t.r. avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità del ricorso, che avrebbe avuto ad oggetto vizi relativi all'avviso di accertamento, ormai definitivo perché ritualmente notificato a mani del contribuente e non impugnato nei termini, e non della cartella di pagamento;il motivo è inammissibile, in quanto difetta di specificità, non riportando le doglianze avanzate con il ricorso introduttivo dal ricorrente; anzi, nella stessa esposizione del "fatto" introduttiva dei motivi di ricorso, l'Agenzia ricorrente, nel riassumere i motivi dedotti dal contribuente nell'impugnazione della cartella esattoriale, ne elenca alcuni sicuramenti riconducibili a vizi formali della stessa cartella (quali la mancanza di sottoscrizione, di motivazione, di indicazione del responsabile del procedimento); pertanto, nonostante la correttezza dell'affermazione secondo cui con l'impugnazione della cartella di pagamento non possono essere fatti valere vizi che riguardano l'avviso di accertamento, ormai definitivo per mancata impugnazione, il motivo, per come formulato, risulta inammissibile; con il secondo motivo, l'Agenzia ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art.10 legge 27 dicembre 2002 n.289, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. e l'insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, la proroga biennale prevista dall'art.10 della legge n.189/2002 si applicherebbe anche agli atti di accertamento emessi nei confronti di contribuenti che non possono avvalersi dei benefici recati dalla legge in oggetto, come nel caso in esame, in cui il contribuente non poteva avvalersi delle disposizione recate dagli articoli da 7 a 9 della I. n.289/2002, per aver ricevuto, prima dell'entrata in vigore della legge medesima, notifica del processo verbale di constatazione; pertanto, trattandosi di anno di imposta 1999, la scadenza ordinaria per l'esercizio del potere di accertamento del 31/12/2004 era legittimamente prorogata al 31/12/2006;di conseguenza era da considerarsi tempestiva la notifica dell'avviso di accertamento al contribuente, avvenuta in data 28/8/2006; il motivo è fondato e va accolto; secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, «in tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dall'art. 10 della I. n. 289 del 2002, opera, "in assenza di deroghe contenute nella legge", sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, perché raggiunto da un avviso di accertamento notificatogli prima dell'entrata in vigore della legge.» (Cass. n.17935/2012; conf. Cass. n. 33775/2019, che richiama Cass. n.16964/2016 e n. 3816/2018)); come si è detto, «in tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10, opera, "in assenza di deroghe contenute nella legge", sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, perchééraggiunto da un avviso di accertamento notificatogli prima dell'entrata in vigore della legge: da un lato, non potendo desumersi argomenti in contrario dalla generica locuzione normativa "i contribuenti che non si avvalgono", venendo in ogni caso ad essere circoscritta la iniziativa volontaria del contribuente di avvalersi della dichiarazione integrativa nell'ambito dei limiti legali previsti per il suo esercizio, dovendo quindi ricomprendersi nella indicata espressione anche la ipotesi in cui la legge non consenta di avvalersi di detta integrazione ai fini del condono (cfr. Corte Cass. 5 sez. 23.7.2010 n. 17395); dall'altro apparendo incompatibile con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) la diversa interpretazione secondo cui la norma riserverebbe - illogicamente - un trattamento differenziato ai contribuenti che non hanno inteso avvalersi del condono rispetto a quelli (che risulterebbero così avvantaggiati dal più breve termine di decadenza per l'accertamento) nei cui confronti difettano gli stessi presupposti di legge per esercitare la facoltà di integrazione della dichiarazione e fruire del condono (Cass. n. 3782 del 2016, che richiama Cass. n.14018/2012; n. 22921 del 2014)»; nel caso di specie, la C.t.r. ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie la proroga biennale di cui all'art.10 I. n.289/2002, in quanto alla data di pubblicazione della legge n.289 del 2002 gli era stato già notificato il p.v.c.; di conseguenza il giudice di appello ha dichiarato la nullità della cartella oggetto di impugnazione, perché emessa a seguito di avviso di accertamento notificato al contribuente oltre i termini di legge; la sentenza, dunque, non ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, secondo i quali non vale la distinzione tra chi poteva e non poteva beneficiare del condono ai fini dell'applicabilità della proroga biennale; pertanto, la sentenza impugnata dev'essere cassata, con rinvio alla C.t.r. della Basilicata, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto, per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per il regolamento delle spese di lite; P.Q.M. la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, ritenuto inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda
Sentenza Cassazione n. 40738/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris