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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01257/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11080-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2866/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/10/2023 R.G.N. 1001/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali R.G.N.11080/2024 Cron.

Rep.

Ud.12/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenerne, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate durante il rapporto di lavoro.

2. Il Tribunale di Napoli dichiarò improcedibile la domanda, mentre la Corte d’appello di Napoli, con sent. n. 1335/2017, la accolse osservando che la circostanza che la condebitrice solidale, la [OSCURATO:SOCIETA]. datrice di lavoro e debitore principale, fosse fallita non determinava l’attrazione dell’azione, rivolta al condebitore solidale, al Tribunale fallimentare trattandosi di una forma di solidarietà impropria riguardante rapporti eziologicamente collegati a fonti diverse e nascenti da un autonomo atto negoziale o da una ipotesi di responsabilità senza debito qual è quella prevista dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003.

Inoltre, la Corte di merito ritenne che nel caso concreto trovasse effettivamente applicazione la disposizione citata, pur trattandosi di committente in appalti pubblici.

Osservò infatti che [OSCURATO:SOCIETA] era un soggetto privato e che il d.lgs. n. 276 del 2003 e il d.lgs. n. 163 del 2006 operavano su piani diversi.

Il primo regolava la materia dell’occupazione e del mercato del lavoro sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, con la previsione di una più forte protezione conferendo un’azione diretta nei confronti della committente.

Il secondo apprestava anch’esso tutele per i lavoratori ma concentrava la sua azione sulle modalità di esecuzione dell’appalto, in conformità agli obblighi di legge e con un costante monitoraggio dell’osservanza dall’appaltatore e dai sub committenti.

Riconobbe quindi le somme chieste in giudizio osservando che le stesse non erano contestate nel quantum.

3. Con ordinanza n. 5247/2022, depositata il 17.2.2022, questa Corte Suprema accoglieva il terzo ed il quarto motivo del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la suddetta sentenza di secondo grado, rigettando il primo ed il secondo motivo.

Cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

3.1. In particolare, questa Corte giudicava fondati il terzo ed il quarto motivo di quel ricorso, atteso che è costante l’affermazione che, in tema di responsabilità solidale del committente con l’appaltatore di servizi, la locuzione “trattamenti retributivi” di cui all’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, doveva essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non vi rientrano le indennità da erogare in relazione al mancato godimento di ferie e permessi, come affermato nelle indicate pronunce di legittimità, mentre la Corte territoriale non si era affatto confrontata con tale questione, che pure risultava esserle stata posta, ed era perciò incorsa nel vizio denunciato di omessa motivazione e, comunque, nella violazione delle disposizioni denunciata con il terzo motivo di ricorso.

4. Con la sentenza in epigrafe indicata la medesima Corte territoriale, provvedendo in sede di rinvio, in parziale accoglimento dell’appello a suo tempo proposto dal lavoratore, e in riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale, condannava [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore del Treccagnoli della somma di € 3.928,34, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del diritto al soddisfo, disponendo la restituzione in favore di [OSCURATO:SOCIETA] della somma di € 6.777,43, e compensava tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.

5. Per quanto qui interessa, la Corte del rinvio, conformandosi ai principi di diritto enunciati nell’ordinanza rescindente, riteneva che la somma dovuta da [OSCURATO:SOCIETA] al Treccagnoli doveva essere scomputata delle voci relative all’indennità sostitutiva di ferie e permessi, sicché riteneva dovuta al lavoratore la minor somma indicata in dispositivo, rispetto a quella in precedenza liquidata, in base al calcolo specificato in motivazione.

6. Circa, poi, il regolamento delle spese processuali, riteneva che le spese di tutti i gradi di giudizio dovevano essere compensate tra le parti attesa la complessità della fattispecie riguardo a tutte le questioni giuridiche trattate.

7. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

8. Resiste l’intimata con controricorso.

9. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione al disposto di cui all’art. 360, co. 1, nr. 4, c.p.c.”.

Deduce che: “La gravata sentenza è viziata nella parte in cui, incorrendo in una violazione e falsa applicazione” delle norme indicate in rubrica, “come mitigate dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77 del 2018, ha integralmente compensato le spese di lite di tutti i gradi del giudizio, comprese quelle del giudizio di legittimità, ritenendo erroneamente sussistere gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese”.

2. Con un secondo motivo denuncia la “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, nonché dell’art. 111 della costituzione, in relazione al disposto di cui all’art. 360, co.

I, nr. 4, c.p.c.”.

Secondo il ricorrente, “La gravata sentenza è nulla per carenza di motivazione che nella fattispecie è solo apparente ma sostanzialmente mancante”, sempre relativamente al capo sulle spese processuali.

3. I due motivi, esaminabili congiuntamente per connessione (pur facendo riferimento a mezzi di ricorso diversi), sono fondati nei termini che si passa ad illustrare.

4. Deve premettersi che è pacifico, oltre che documentato (nelle produzioni di ambo le parti), che questo procedimento è stato introdotto con ricorso di primo grado depositato il 10.5.2011.

4.1. Conseguentemente, trova applicazione nella specie il testo dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., come modificato dall’art. 45, comma 11, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 69, che recita(va): “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

Non era invece applicabile il medesimo comma dell’art. 92 c.p.c. come successivamente sostituito dall’art. 13, comma 1, d.l. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014, che, a norma del comma 2 dello stesso art. 13, trovava applicazione ai procedimenti introdotti dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del cit. decreto.

5. Orbene, con precipuo riferimento al testo dell’art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis in questa causa, ossia, come riformulato dalla l. n. 69 del 2009, le Sezioni unite di questa Corte avevano insegnato che detta norma, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (così Cass. civ., sez. un., 22.2.2012, n. 2572).

E’ stato, poi, precisato che ne consegue la necessità di una giustificazione che, per essere ricondotta al parametro normativo, deve essere fondata su di una motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto.

In altri termini, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (in tal senso Cass. civ., sez.

VI, 28.12.2021, n. 41742).

In particolare, e sempre con riferimento al testo della disposizione come modificato dalla riforma di cui alla l. n. 69/2009, si è ritenuto che anche la novità delle questioni affrontate integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l’attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (così Sez. un. n. 2572/2012 cit.); oppure che integra la medesima nozione l’oggettiva opinabilità o l’oscillante orientamento giurisprudenziale, ma sempre se ed in quanto sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta ovvero è stata posta in essere l’attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si è determinata la soccombenza, ossia le questioni decise (cfr. Cass. civ., sez.

VI, 24.9.2020, n. 20001; Cass. n. 7992/2022; Cass. n. 15495/2022, che, confermando che la norma riporta ad una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso, ha precisato che detta situazione può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente).

Per contro, a titolo esemplificativo, ai fini in questione non è stato ritenuto sufficiente il mero riferimento alla natura processuale della pronuncia (cfr. Cass. n. 15611/2022), o alla “peculiare natura” della pronuncia (Cass. n. 24634/2014), oppure ancora il mero riferimento a ragioni di giustizia o al diverso esito del giudizio di primo grado (cfr. Cass. n. 14546/2015).

Anche l’esiguità della pretesa creditoria è stato deciso che non consenta la compensazione, specialmente ove l’importo delle spese fosse tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte avesse inteso evitare agendo in giudizio per fare valere il proprio diritto, in quanto tale statuizione si tradurrebbe in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del principio costituzionale di cui all’art 24 Cost., nonché della regola generale dell’art. 91 cod. proc. civ. (così Cass. n. 11301/2015).

6. Il regolamento delle spese processuali deciso dalla Corte in sede di rinvio non è conforme ai sopra esposti principi di diritto.

6.1. In particolare, si legge in proposito nell’impugnata sentenza: “Le spese di tutti i gradi di giudizio vanno compensate tra le parti attesa la complessità della fattispecie riguardo a tutte le questioni giuridiche trattate”.

7. Osserva, allora, il Collegio che “la complessità della fattispecie”, cui ha fatto generico riferimento il giudice del rinvio, diversamente dall’ “oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o dall’oscillante soluzione ad essa data in giurisprudenza”, non può integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” per compensare le spese di “tutti i gradi di giudizio”, perché, di per sé sola, non costituisce “sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l’attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise”, come specificato dall’indirizzo di legittimità sopra illustrato e nemmeno, invece, sostenuto nell’impugnata sentenza.

7.1. Quest’ultima, piuttosto, ha riferito “la complessità della fattispecie” “a tutte le questioni giuridiche trattate”, ma, in disparte che alcuna precisazione ha espresso sulla “complessità” come tale, anche su “tutte le questioni giuridiche trattate” non ha fornito alcuna spiegazione, sembrando alludere comunque ad una pluralità di “questioni giuridiche” (e non di fatto) “trattate”, ma non meglio specificate.

Né il passaggio motivazionale in questione può reputarsi delucidato da un implicito rimando interno alla precedente motivazione circa il merito della controversia.

Invero, la Corte del rinvio s’è limitata a trascrivere la parte di motivazione in base alla quale questa Corte aveva accolto in parte il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] nell’ordinanza rescindente n. 5247/2022, i cui principi di diritto ha poi applicato al caso concreto (cfr. in particolare facciate 3 e 4 dell’impugnata sentenza).

A loro volta, quei principi riguardavano la sola questione dell’interpretazione da darsi alla locuzione “trattamenti retributivi” di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, vale a dire, di norma introdotta nell’ordinamento appunto sin dal 2003, e quindi ben prima dell’inizio del giudizio nell’anno 2011, e circa la quale l’orientamento di legittimità applicato si era formato in base a precedenti taluni dei quali (del 2012 e del 2013), citati nell’ordinanza di questa Corte e anteriori all’emanazione della sentenza di secondo grado (del 2017) poi cassata dall’ordinanza rescindente suddetta; né il giudice del rinvio ha fatto cenno a diverse ed ulteriori “questioni giuridiche trattate”, men che meno prospettandone, sia pure per implicito, la “complessità” in relazione alla fattispecie concreta.

7.2. Pertanto, avuto riguardo al dato letterale che già l’art. 92, comma secondo, c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis in causa, esige che le “gravi ed eccezionali ragioni” siano “esplicitamente indicate nella motivazione”, e che esso è stato inteso nel senso che si richiede una “motivazione specifica” nei termini avanti precisati, i motivi nella specie esposti per giustificare una compensazione (totale) delle spese appaiono senz’altro inconsistenti già sul piano strettamente motivazionale, oltre che in punto di diritto (di qui l’esame congiunto dei due motivi dell’attuale ricorso); tanto viepiù avuto riguardo all’esito finale del giudizio nel merito, che vedeva l’attore, dopo lungo procedimento, cui ha sempre preso parte l’attore per il tramite del proprio difensore, e snodatosi anche in un giudizio di legittimità, comunque parzialmente vittorioso in ordine a contenuto importo economico (di € 3.928,34), sia pure sensibilmente inferiore a quello in precedenza riconosciuto (pari ad € 10.705,77), perché l’importo delle spese rimaste a suo carico (per effetto della totale compensazione) potrebbe superare quello che gli è stato conclusivamente riconosciuto a titolo di differenze retributive; così inverando il rischio che l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio si traduca in una sua sostanziale soccombenza.

8. In definitiva, in accoglimento del ricorso l’impugnata sentenza dev’essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello che, in differente composizione, in conformità a tutti i principi di diritto richiamati al §

5. di questa motivazione, dovrà di nuovo provvedere a regolare le spese dei due gradi di merito, del primo giudizio di legittimità, del primo giudizio di rinvio e del presente giudizio di cassazione, tenendo conto dell’esito globale dell’intero processo in sede di ulterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11080-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2866/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/10/2023 R.G.N. 1001/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali R.G.N.11080/2024 Cron. Rep. Ud.12/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenerne, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate durante il rapporto di lavoro. 2. Il Tribunale di Napoli dichiarò improcedibile la domanda, mentre la Corte d’appello di Napoli, con sent. n. 1335/2017, la accolse osservando che la circostanza che la condebitrice solidale, la [OSCURATO:SOCIETA]. datrice di lavoro e debitore principale, fosse fallita non determinava l’attrazione dell’azione, rivolta al condebitore solidale, al Tribunale fallimentare trattandosi di una forma di solidarietà impropria riguardante rapporti eziologicamente collegati a fonti diverse e nascenti da un autonomo atto negoziale o da una ipotesi di responsabilità senza debito qual è quella prevista dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003. Inoltre, la Corte di merito ritenne che nel caso concreto trovasse effettivamente applicazione la disposizione citata, pur trattandosi di committente in appalti pubblici. Osservò infatti che [OSCURATO:SOCIETA] era un soggetto privato e che il d.lgs. n. 276 del 2003 e il d.lgs. n. 163 del 2006 operavano su piani diversi. Il primo regolava la materia dell’occupazione e del mercato del lavoro sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, con la previsione di una più forte protezione conferendo un’azione diretta nei confronti della committente. Il secondo apprestava anch’esso tutele per i lavoratori ma concentrava la sua azione sulle modalità di esecuzione dell’appalto, in conformità agli obblighi di legge e con un costante monitoraggio dell’osservanza dall’appaltatore e dai sub committenti. Riconobbe quindi le somme chieste in giudizio osservando che le stesse non erano contestate nel quantum. 3. Con ordinanza n. 5247/2022, depositata il 17.2.2022, questa Corte Suprema accoglieva il terzo ed il quarto motivo del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la suddetta sentenza di secondo grado, rigettando il primo ed il secondo motivo. Cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. 3.1. In particolare, questa Corte giudicava fondati il terzo ed il quarto motivo di quel ricorso, atteso che è costante l’affermazione che, in tema di responsabilità solidale del committente con l’appaltatore di servizi, la locuzione “trattamenti retributivi” di cui all’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, doveva essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non vi rientrano le indennità da erogare in relazione al mancato godimento di ferie e permessi, come affermato nelle indicate pronunce di legittimità, mentre la Corte territoriale non si era affatto confrontata con tale questione, che pure risultava esserle stata posta, ed era perciò incorsa nel vizio denunciato di omessa motivazione e, comunque, nella violazione delle disposizioni denunciata con il terzo motivo di ricorso. 4. Con la sentenza in epigrafe indicata la medesima Corte territoriale, provvedendo in sede di rinvio, in parziale accoglimento dell’appello a suo tempo proposto dal lavoratore, e in riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale, condannava [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore del Treccagnoli della somma di € 3.928,34, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del diritto al soddisfo, disponendo la restituzione in favore di [OSCURATO:SOCIETA] della somma di € 6.777,43, e compensava tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio. 5. Per quanto qui interessa, la Corte del rinvio, conformandosi ai principi di diritto enunciati nell’ordinanza rescindente, riteneva che la somma dovuta da [OSCURATO:SOCIETA] al Treccagnoli doveva essere scomputata delle voci relative all’indennità sostitutiva di ferie e permessi, sicché riteneva dovuta al lavoratore la minor somma indicata in dispositivo, rispetto a quella in precedenza liquidata, in base al calcolo specificato in motivazione. 6. Circa, poi, il regolamento delle spese processuali, riteneva che le spese di tutti i gradi di giudizio dovevano essere compensate tra le parti attesa la complessità della fattispecie riguardo a tutte le questioni giuridiche trattate. 7. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 8. Resiste l’intimata con controricorso. 9. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione al disposto di cui all’art. 360, co. 1, nr. 4, c.p.c.”. Deduce che: “La gravata sentenza è viziata nella parte in cui, incorrendo in una violazione e falsa applicazione” delle norme indicate in rubrica, “come mitigate dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77 del 2018, ha integralmente compensato le spese di lite di tutti i gradi del giudizio, comprese quelle del giudizio di legittimità, ritenendo erroneamente sussistere gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese”. 2. Con un secondo motivo denuncia la “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, nonché dell’art. 111 della costituzione, in relazione al disposto di cui all’art. 360, co. I, nr. 4, c.p.c.”. Secondo il ricorrente, “La gravata sentenza è nulla per carenza di motivazione che nella fattispecie è solo apparente ma sostanzialmente mancante”, sempre relativamente al capo sulle spese processuali. 3. I due motivi, esaminabili congiuntamente per connessione (pur facendo riferimento a mezzi di ricorso diversi), sono fondati nei termini che si passa ad illustrare. 4. Deve premettersi che è pacifico, oltre che documentato (nelle produzioni di ambo le parti), che questo procedimento è stato introdotto con ricorso di primo grado depositato il 10.5.2011. 4.1. Conseguentemente, trova applicazione nella specie il testo dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., come modificato dall’art. 45, comma 11, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 69, che recita(va): “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”. Non era invece applicabile il medesimo comma dell’art. 92 c.p.c. come successivamente sostituito dall’art. 13, comma 1, d.l. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014, che, a norma del comma 2 dello stesso art. 13, trovava applicazione ai procedimenti introdotti dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del cit. decreto. 5. Orbene, con precipuo riferimento al testo dell’art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis in questa causa, ossia, come riformulato dalla l. n. 69 del 2009, le Sezioni unite di questa Corte avevano insegnato che detta norma, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (così Cass. civ., sez. un., 22.2.2012, n. 2572). E’ stato, poi, precisato che ne consegue la necessità di una giustificazione che, per essere ricondotta al parametro normativo, deve essere fondata su di una motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto. In altri termini, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (in tal senso Cass. civ., sez. VI, 28.12.2021, n. 41742). In particolare, e sempre con riferimento al testo della disposizione come modificato dalla riforma di cui alla l. n. 69/2009, si è ritenuto che anche la novità delle questioni affrontate integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l’attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (così Sez. un. n. 2572/2012 cit.); oppure che integra la medesima nozione l’oggettiva opinabilità o l’oscillante orientamento giurisprudenziale, ma sempre se ed in quanto sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta ovvero è stata posta in essere l’attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si è determinata la soccombenza, ossia le questioni decise (cfr. Cass. civ., sez. VI, 24.9.2020, n. 20001; Cass. n. 7992/2022; Cass. n. 15495/2022, che, confermando che la norma riporta ad una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso, ha precisato che detta situazione può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente). Per contro, a titolo esemplificativo, ai fini in questione non è stato ritenuto sufficiente il mero riferimento alla natura processuale della pronuncia (cfr. Cass. n. 15611/2022), o alla “peculiare natura” della pronuncia (Cass. n. 24634/2014), oppure ancora il mero riferimento a ragioni di giustizia o al diverso esito del giudizio di primo grado (cfr. Cass. n. 14546/2015). Anche l’esiguità della pretesa creditoria è stato deciso che non consenta la compensazione, specialmente ove l’importo delle spese fosse tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte avesse inteso evitare agendo in giudizio per fare valere il proprio diritto, in quanto tale statuizione si tradurrebbe in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del principio costituzionale di cui all’art 24 Cost., nonché della regola generale dell’art. 91 cod. proc. civ. (così Cass. n. 11301/2015). 6. Il regolamento delle spese processuali deciso dalla Corte in sede di rinvio non è conforme ai sopra esposti principi di diritto. 6.1. In particolare, si legge in proposito nell’impugnata sentenza: “Le spese di tutti i gradi di giudizio vanno compensate tra le parti attesa la complessità della fattispecie riguardo a tutte le questioni giuridiche trattate”. 7. Osserva, allora, il Collegio che “la complessità della fattispecie”, cui ha fatto generico riferimento il giudice del rinvio, diversamente dall’ “oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o dall’oscillante soluzione ad essa data in giurisprudenza”, non può integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” per compensare le spese di “tutti i gradi di giudizio”, perché, di per sé sola, non costituisce “sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l’attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise”, come specificato dall’indirizzo di legittimità sopra illustrato e nemmeno, invece, sostenuto nell’impugnata sentenza. 7.1. Quest’ultima, piuttosto, ha riferito “la complessità della fattispecie” “a tutte le questioni giuridiche trattate”, ma, in disparte che alcuna precisazione ha espresso sulla “complessità” come tale, anche su “tutte le questioni giuridiche trattate” non ha fornito alcuna spiegazione, sembrando alludere comunque ad una pluralità di “questioni giuridiche” (e non di fatto) “trattate”, ma non meglio specificate. Né il passaggio motivazionale in questione può reputarsi delucidato da un implicito rimando interno alla precedente motivazione circa il merito della controversia. Invero, la Corte del rinvio s’è limitata a trascrivere la parte di motivazione in base alla quale questa Corte aveva accolto in parte il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] nell’ordinanza rescindente n. 5247/2022, i cui principi di diritto ha poi applicato al caso concreto (cfr. in particolare facciate 3 e 4 dell’impugnata sentenza). A loro volta, quei principi riguardavano la sola questione dell’interpretazione da darsi alla locuzione “trattamenti retributivi” di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, vale a dire, di norma introdotta nell’ordinamento appunto sin dal 2003, e quindi ben prima dell’inizio del giudizio nell’anno 2011, e circa la quale l’orientamento di legittimità applicato si era formato in base a precedenti taluni dei quali (del 2012 e del 2013), citati nell’ordinanza di questa Corte e anteriori all’emanazione della sentenza di secondo grado (del 2017) poi cassata dall’ordinanza rescindente suddetta; né il giudice del rinvio ha fatto cenno a diverse ed ulteriori “questioni giuridiche trattate”, men che meno prospettandone, sia pure per implicito, la “complessità” in relazione alla fattispecie concreta. 7.2. Pertanto, avuto riguardo al dato letterale che già l’art. 92, comma secondo, c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis in causa, esige che le “gravi ed eccezionali ragioni” siano “esplicitamente indicate nella motivazione”, e che esso è stato inteso nel senso che si richiede una “motivazione specifica” nei termini avanti precisati, i motivi nella specie esposti per giustificare una compensazione (totale) delle spese appaiono senz’altro inconsistenti già sul piano strettamente motivazionale, oltre che in punto di diritto (di qui l’esame congiunto dei due motivi dell’attuale ricorso); tanto viepiù avuto riguardo all’esito finale del giudizio nel merito, che vedeva l’attore, dopo lungo procedimento, cui ha sempre preso parte l’attore per il tramite del proprio difensore, e snodatosi anche in un giudizio di legittimità, comunque parzialmente vittorioso in ordine a contenuto importo economico (di € 3.928,34), sia pure sensibilmente inferiore a quello in precedenza riconosciuto (pari ad € 10.705,77), perché l’importo delle spese rimaste a suo carico (per effetto della totale compensazione) potrebbe superare quello che gli è stato conclusivamente riconosciuto a titolo di differenze retributive; così inverando il rischio che l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio si traduca in una sua sostanziale soccombenza. 8. In definitiva, in accoglimento del ricorso l’impugnata sentenza dev’essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello che, in differente composizione, in conformità a tutti i principi di diritto richiamati al § 5. di questa motivazione, dovrà di nuovo provvedere a regolare le spese dei due gradi di merito, del primo giudizio di legittimità, del primo giudizio di rinvio e del presente giudizio di cassazione, tenendo conto dell’esito globale dell’intero processo in sede di ulterio