CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2022
Cassazione n. 15611/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4178-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 257, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 4178/2017 - controricorrenti e ricorrenti incidentali Numero sezionale 900/2022Numero di raccolta generale 15611/2022- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 19/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva istanza di legittimazione ed affrancazione di alcuni terreni gravati da uso civico, siti in agro del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (CS). Interveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepiva il difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] per gli [OSCURATO:PERSONA] per la Calabria. Con sentenza n. 13/2015 il [OSCURATO:PERSONA] dichiarava i suoli esenti da uso civico. Interponevano appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA], Gabriele e Michele e si costituivano in seconde cure [OSCURATO:PERSONA] e Laura, la seconda anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA], eccependo la carenza di legittimazione attiva degli appellanti. Con la sentenza impugnata, n. 19/2016, la Corte di Appello di Roma, sezione usi civici, rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla doglianza inerente al difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], dichiarandolo invece inammissibile nel resto; dichiarava del pari inammissibile l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e Michele. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], Gabriele e Michele, affidandosi a tre motivi. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 4178/2017 Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e Laura, spiegando a Numero sezionale 900/2022Numero di raccolta generale 15611/2022 loro volta ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente principale ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrenti principali lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 29 della Legge n. 1766 del 1927 e 5 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto accogliere l’eccezione di difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] per la Calabria, posto che in prime cure alcune delle parti avevano eccepito la natura allodiale dei terreni oggetto della domanda. La censura è infondata. La Corte di Appello ha dato atto che la domanda aveva ad oggetto la qualità del suolo oggetto di causa, ovverosia se esso avesse natura allodiale o fosse gravato da uso civico (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Gli stessi ricorrenti riconoscono che la causa era stata introdotta per l’affrancazione del suolo, sul presupposto – evidentemente – che questo fosse gravato da uso civico. Posizione, questa, che la stessa Corte distrettuale evidenzia (cfr. ancora pag. 6). Sul punto, giova precisare che una volta che sia dedotta l’esistenza di un uso civico, del quale si chieda l’affrancazione, il Commissario per la Liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] territorialmente competente, cui compete l’esame della domanda, è tenuto a verificare innanzitutto se il diritto del quale si invoca la liquidazione esista; una volta verificata la sua esistenza, si procede poi alla liquidazione, nelle forme e con le modalità previste dalla legge. Nel caso di specie, dunque, sussiste certamente (nel solco della costante giurisprudenza delle S.U. di questa Corte: cfr. da F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 4178/2017 Numero sezionale 900/2022 ultimo, n. 8564/21) la giurisdizione del Commissario predetto, Numero di raccolta generale 15611/2022Data pubblicazione 16/05/2022 come esattamente rilevato dalla Corte di Appello. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 81, 167, 345, 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto insussistente la legitimatio ad causam di [OSCURATO:PERSONA], nonostante che questi avesse dimostrato, nel corso del giudizio, di essere residente nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata dà atto che l’appellante aveva documentato la propria residenza, ma afferma che la produzione del certificato anagrafico sarebbe tardiva e inammissibile, perché avvenuta solo all’udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Ad avviso dei ricorrenti, tale affermazione sarebbe erronea, posto che la titolarità del rapporto controverso potrebbe essere provata senza limiti e considerato che la residenza degli appellanti nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] era stata dedotta già in atto di appello. Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 81 c.p.c. e 3 della Legge n. 1766 del 1927, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare che, nelle controversie relative all’esistenza dei diritti di uso civico, la legitimatio ad causam compete a tutti i residenti del Comune, in quanto partecipanti alla collettività agraria a beneficio della quale si dirige il diritto oggetto della domanda di affrancazione. Di conseguenza, l’appello spiegato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere ritenuto ammissibile. Le due censure meritano un esame congiunto. Il terzo motivo, che per ragioni logiche va esaminato prima del secondo, è inammissibile. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 4178/2017 Numero sezionale 900/2022 La Corte di Appello, con statuizione non specificamente attinta Numero di raccolta generale 15611/2022Data pubblicazione 16/05/2022 dal motivo in esame, afferma che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito per l’affrancazione del suolo, in veste di mero occupante dello stesso, e non spendendo, dunque, la qualità di cittadino del Comune nel cui territorio si trovano i suoli. La sua domanda, dunque, non era stata spiegata uti civis ma uti singulus, ovverosia per far valere una pretesa individuale, peraltro di segno contrario all’interesse collettivo, poiché diretta all’affrancazione del bene, mediante la liquidazione del diritto di uso civico su di esso eventualmente insistente. Come esattamente rilevato dalla Corte di Appello, in tal caso la posizione dell’istante è di mero interesse legittimo, e diviene di diritto soggettivo soltanto a seguito del provvedimento di affrancazione; provvedimento che, nella specie, il Commissario non ha pronunciato, poiché lo stesso ha ritenuto che i terreni oggetto della domanda, e dunque occupati dal [OSCURATO:PERSONA], fossero esenti dal diritto civico del quale costui aveva chiesto la liquidazione. L’inammissibilità del terzo motivo comporta l’inammissibilità anche del secondo: poiché il [OSCURATO:PERSONA] aveva agito solo a tutela di un suo diritto individuale, la questione della produzione del certificato di residenza, e della sua tempestività, diviene del tutto ininfluente, posto che – come esattamente ritenuto dal giudice di merito – egli non aveva agito uti civis. Il ricorso principale va pertanto rigettato. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, invece, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente compensato le spese del giudizio di appello, senza indicare una valida motivazione a sostegno di detta statuizione. La censura è fondata. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 4178/2017 La Corte di Appello ha compensato per intero le spese del Numero sezionale 900/2022Numero di raccolta generale 15611/2022 grado “… in considerazione della natura essenzialmente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] processuale della pronuncia”. Trattasi di motivazione non idonea a sorreggere la decisione di compensare le spese, posto il principio secondo cui “In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16037 del 11/07/2014, Rv. 631930; conf. Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7352 del 14/03/2019, Rv. 653144). Più in generale, “In tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009, applicabile "ratione temporis") può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla "contumacia della controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492). Il ricorso incidentale va quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 4178/2017 Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. Numero sezionale 900/2022Numero di raccolta generale 15611/2022 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso principale ed accoglie quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 27 aprile 2022. Il Presidente (F. Manna) F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F