Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 21136/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nte ORDINANZA sul ricorso n. 16902/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione; -ricorrente- contro Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Bolognan. 53/2023, pubblicata il 2 febbraio 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Bologna ha respinto l’appello di BarbaraRizzi avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti del Comune di Bologna, di risarcimento del danno per abusiva reiterazionedei contratti a termine intercorsi fra le parti a decorrere dal 1998.

La Corte territoriale ha premesso, in fatto, che l’appellante,assunta in qualità di educatrice di asili nido, aveva partecipato con esito negativo ad una prima procedura di stabilizzazionebandita nell’anno 2007 e, successivamente, sempre con esitonegativo, ad una seconda procedura avviata nell'anno 2014.

Ha evidenziato che alla Rizzi era stata offerta una concretachance di accesso privilegiato all’impiego pubblico e, pertanto,richiamati per relationem precedenti della stessa c orte territoriale, ha ritenuto assorbente, per escludere la fondatezzadella domanda di risarcimento del danno, la possibilità di occupazione stabile e l’avvenuto avvio delle procedure distabilizzazione.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso sulla base di due motivi ai quali ha opposto difese concontroricorso il Comune di Bologna.

La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14245 del 2022 della Sezione Sesta-L, ha accolto il ricorso.

La ricorrente, con il primo motivo del ricorso, avevadenunciato, ex art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 132, 156, 161 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., perché la corte territoriale si sarebbe limitata a rinviare a precedenti pronunce dellastessa c orte, senza riportarne il contenuto, impedendo, in ta l modo, di verificare la pertinenza del richiamo ed anche dicomprendere le ragioni della decisione.

La seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360, n. 3 , c.p.c., aveva contestatola violazione dell’art. 36 d.lgs. 165 del 2001 e del d.lgs. n. 368 del 2001.

Richiamata giurisprudenza di questa Suprema Corte , la ricorrente aveva rilevato, in sintesi, che doveva essere riconosciuto e liquidato il danno comunitario, nei termini precisati da Cass., SU , n. 5072 del 2016, perché le procedure alle quali aveva partecipato non assicuravano la certezza della stabilizzazione in tempi certie, quindi , non potevano essere ritenute una misura energica edissuasiva, idonea a sanzionare l’abuso commesso nella reiterazione dei contratti a termine.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso perché la corteterritoriale si era posta in contrasto con il principio di diritto, enunciato da Cass., n. 14815 del 2021 e ribadito da Cass. , nn. 15240 e 35369 del 2021, secondo cui «nel lavoro pubblicoprivatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell ’ illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenutadal dipendente.

Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli d ell ’ ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e,sotto il profilo oggettivo, che essa sia l’effetto diretto edimmediato dell’abuso.

Tale ultima condizione non ricorre quando l ’ assunzione a tempo indeterminato avvenga all ’ esito di u n a procedura concorsuale, ancorché interamente riservata aidipendenti già assunti a termine».

Le richiamate pronunce avevano cassato sentenze della stessa Corte di Appello di Bologna, pronunciate in fattispecieanaloghe e precisato, richiamando i punti 91 e 92 di Cass. n. 22552 del 2016 sul precariato scolastico, che «la astratta chance di stabilizzazione - che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non èconseguibile in tempi ravvicinati-non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionar e debitamente l ’ abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell ’ Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà».

Al detto orientamento la S.C. ha dato continuità perché le argomentazioni sviluppate dal Comune di Bologna nella memoria ex art. 380 bis c.p.c. non tenevanoconto della diversità di disciplina rispetto alla scuola statale ( cfr. Cass. , n. 35369del 2021) né consideravano l ’ interpretazione della direttiva 99/70/CE fornita dalla Corte di Giustizia secondo cui l ’ immissione nei ruoli dell’amministrazione, se aleatoria, non poteva essere ritenuta sanzione con carattere sufficientemente effettivo e dissuasivo(Corte UE 26.11.2014, Mascolo, punti 116 e 117; Corte UE8.5.2019, Rossato, secondo le quali la misura può essere ritenuta proporzionata ed idonea a sanzionare l ’ abuso solo qualora la stessa non sia né incerta, né imprevedibile né aleatoria).

Non erano, poi, attinenti al decisum le osservazioni svolte in merito alla legittimità dei contratti a termine intercorsi fra leparti, perché , sul carattere abusivo o meno della reiterazione,la Corte territoriale non si era pronunciata, ritenendo sufficienti per respingere la domanda gli argomenti riportati nello storico dilite, qui censurati dalla ricorrente.

La Suprema Corte ha, infine, rilevato che, nel giudizio di legittimità , non potevanotrovare ingresso e, perciò , non erano esaminabili, le questioni sulle quali, perqualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione dellasentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l ’ esame delle ulteriori questioni era rimesso al giudice di rinvio.

La S.C. ha, pertanto, accolto il secondo motivo di ricorso, conassorbimento della prima censura, e ha cassato la sentenza impugnatacon rinvio.

La Corte d’appello di Bologna, in sede di riassunzione, nel contraddittorio delle parti, ha deciso la controversia con sentenza n. 53/2023, accogliendo la domanda della ricorrente.

BarbaraRizzi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Comune di Bologna si è difeso con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2946 e 32 della legge n. 183 del 2010, in relazione alla clausola 5 di cui all’allegato alla direttiva comunitaria 70/1999, perché la corte territoriale avrebbe considerato prescritti parte dei contratti a termine e non avrebbe liquidato il danno comunitario tenendo conto del loro numero complessivo.

La censura è fondata.

Infatti, questa Suprema Corte ha chiarito (Cass., Sez.

L, n. 34741 del 12 dicembre 2023) che, nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario spettante al lavoratore decorre dall’ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente.

Nella specie, invece, la Corte d’appello di Bologna ha espressamente non tenuto conto, “ai fini della liquidazione del danno”, del numero dei contratti stipulati oltre dieci anni prima dell’introduzione del giudizio (dal 19 gennaio 1998 al 30 giugno 2006),così ponendosi in contrasto con il principio sopra esposto. 2) Con l a seconda censura la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 2233 c.c. in relazione al D.M. 55 del 2014 e al D.M. n. 37 del 2018 per avere la corte territoriale liquidato le spese legali in misura inferiore ai minimi tariffari per il giudizio di primo grado, per quello di appello e per quello di rinvio.

Il motivo non deve essere esaminato, alla luce dell’accoglimento dellaprima contestazione. 3)Il ricorso è accolto quanto al primo motivo, assorbito il secondo.

La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità, in applicazione del seguente principio di diritto (cfr., Cass. 34741 del 2023): “Nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario spettante al lavoratore decorre dall’ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente”.

P.Q.M La Corte, -accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; - cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, la quale deciderà la causa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso n. 16902/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione; -ricorrente- contro Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Bolognan. 53/2023, pubblicata il 2 febbraio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Bologna ha respinto l’appello di BarbaraRizzi avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti del Comune di Bologna, di risarcimento del danno per abusiva reiterazionedei contratti a termine intercorsi fra le parti a decorrere dal 1998. La Corte territoriale ha premesso, in fatto, che l’appellante,assunta in qualità di educatrice di asili nido, aveva partecipato con esito negativo ad una prima procedura di stabilizzazionebandita nell’anno 2007 e, successivamente, sempre con esitonegativo, ad una seconda procedura avviata nell'anno 2014. Ha evidenziato che alla Rizzi era stata offerta una concretachance di accesso privilegiato all’impiego pubblico e, pertanto,richiamati per relationem precedenti della stessa c orte territoriale, ha ritenuto assorbente, per escludere la fondatezzadella domanda di risarcimento del danno, la possibilità di occupazione stabile e l’avvenuto avvio delle procedure distabilizzazione. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso sulla base di due motivi ai quali ha opposto difese concontroricorso il Comune di Bologna. La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14245 del 2022 della Sezione Sesta-L, ha accolto il ricorso. La ricorrente, con il primo motivo del ricorso, avevadenunciato, ex art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 132, 156, 161 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., perché la corte territoriale si sarebbe limitata a rinviare a precedenti pronunce dellastessa c orte, senza riportarne il contenuto, impedendo, in ta l modo, di verificare la pertinenza del richiamo ed anche dicomprendere le ragioni della decisione. La seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360, n. 3 , c.p.c., aveva contestatola violazione dell’art. 36 d.lgs. 165 del 2001 e del d.lgs. n. 368 del 2001. Richiamata giurisprudenza di questa Suprema Corte , la ricorrente aveva rilevato, in sintesi, che doveva essere riconosciuto e liquidato il danno comunitario, nei termini precisati da Cass., SU , n. 5072 del 2016, perché le procedure alle quali aveva partecipato non assicuravano la certezza della stabilizzazione in tempi certie, quindi , non potevano essere ritenute una misura energica edissuasiva, idonea a sanzionare l’abuso commesso nella reiterazione dei contratti a termine. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso perché la corteterritoriale si era posta in contrasto con il principio di diritto, enunciato da Cass., n. 14815 del 2021 e ribadito da Cass. , nn. 15240 e 35369 del 2021, secondo cui «nel lavoro pubblicoprivatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell ’ illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenutadal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli d ell ’ ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e,sotto il profilo oggettivo, che essa sia l’effetto diretto edimmediato dell’abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l ’ assunzione a tempo indeterminato avvenga all ’ esito di u n a procedura concorsuale, ancorché interamente riservata aidipendenti già assunti a termine». Le richiamate pronunce avevano cassato sentenze della stessa Corte di Appello di Bologna, pronunciate in fattispecieanaloghe e precisato, richiamando i punti 91 e 92 di Cass. n. 22552 del 2016 sul precariato scolastico, che «la astratta chance di stabilizzazione - che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non èconseguibile in tempi ravvicinati-non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionar e debitamente l ’ abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell ’ Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà». Al detto orientamento la S.C. ha dato continuità perché le argomentazioni sviluppate dal Comune di Bologna nella memoria ex art. 380 bis c.p.c. non tenevanoconto della diversità di disciplina rispetto alla scuola statale ( cfr. Cass. , n. 35369del 2021) né consideravano l ’ interpretazione della direttiva 99/70/CE fornita dalla Corte di Giustizia secondo cui l ’ immissione nei ruoli dell’amministrazione, se aleatoria, non poteva essere ritenuta sanzione con carattere sufficientemente effettivo e dissuasivo(Corte UE 26.11.2014, Mascolo, punti 116 e 117; Corte UE8.5.2019, Rossato, secondo le quali la misura può essere ritenuta proporzionata ed idonea a sanzionare l ’ abuso solo qualora la stessa non sia né incerta, né imprevedibile né aleatoria). Non erano, poi, attinenti al decisum le osservazioni svolte in merito alla legittimità dei contratti a termine intercorsi fra leparti, perché , sul carattere abusivo o meno della reiterazione,la Corte territoriale non si era pronunciata, ritenendo sufficienti per respingere la domanda gli argomenti riportati nello storico dilite, qui censurati dalla ricorrente. La Suprema Corte ha, infine, rilevato che, nel giudizio di legittimità , non potevanotrovare ingresso e, perciò , non erano esaminabili, le questioni sulle quali, perqualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione dellasentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l ’ esame delle ulteriori questioni era rimesso al giudice di rinvio. La S.C. ha, pertanto, accolto il secondo motivo di ricorso, conassorbimento della prima censura, e ha cassato la sentenza impugnatacon rinvio. La Corte d’appello di Bologna, in sede di riassunzione, nel contraddittorio delle parti, ha deciso la controversia con sentenza n. 53/2023, accogliendo la domanda della ricorrente. BarbaraRizzi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Comune di Bologna si è difeso con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2946 e 32 della legge n. 183 del 2010, in relazione alla clausola 5 di cui all’allegato alla direttiva comunitaria 70/1999, perché la corte territoriale avrebbe considerato prescritti parte dei contratti a termine e non avrebbe liquidato il danno comunitario tenendo conto del loro numero complessivo. La censura è fondata. Infatti, questa Suprema Corte ha chiarito (Cass., Sez. L, n. 34741 del 12 dicembre 2023) che, nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario spettante al lavoratore decorre dall’ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente. Nella specie, invece, la Corte d’appello di Bologna ha espressamente non tenuto conto, “ai fini della liquidazione del danno”, del numero dei contratti stipulati oltre dieci anni prima dell’introduzione del giudizio (dal 19 gennaio 1998 al 30 giugno 2006),così ponendosi in contrasto con il principio sopra esposto. 2) Con l a seconda censura la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 2233 c.c. in relazione al D.M. 55 del 2014 e al D.M. n. 37 del 2018 per avere la corte territoriale liquidato le spese legali in misura inferiore ai minimi tariffari per il giudizio di primo grado, per quello di appello e per quello di rinvio. Il motivo non deve essere esaminato, alla luce dell’accoglimento dellaprima contestazione. 3)Il ricorso è accolto quanto al primo motivo, assorbito il secondo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità, in applicazione del seguente principio di diritto (cfr., Cass. 34741 del 2023): “Nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario spettante al lavoratore decorre dall’ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente”. P.Q.M La Corte, -accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; - cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, la quale deciderà la causa