Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14245/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA el 'corso 21783-2020 proposto da: R I [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. COLOMBO 436, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ope legis presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 900/2019 della CORTE D'APPELLO di OLOGNA, depositata il 03/12/2019; dita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non orcecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Bologna ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti del Comune di Bologna, di risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine intercorsi fra le parti a decorrere dal 1998;

2. la Corte territoriale ha premesso, in fatto, che l'appellante, assunta in qualità di educatrice di asili nido, aveva partecipato con esito negativo ad una prima procedura di stabilizzazione bandita nell'anno 2007 e successivamente, sempre con esito negativo, ad una seconda procedura avviata nell'anno 2014;

3. ha evidenziato che alla Rizzi era stata offerta una concreta chance di accesso privilegiato all'impiego pubblico e, pertanto, richiamati per relationem precedenti della stessa Corte territoriale, ha ritenuto assorbente, per escludere la fondatezza della domanda di risarcimento del danno, la possibilità di occupazione stabile e l'avvenuto avvio delle procedure di stabilizzazione;

5. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi ai quali ha opposto difese con controricorso il Comune di Bologna; ). la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

7. entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo del ricorso denuncia, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 132, 156, 161 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., perché la Corte territoriale si è limitata a rinviare a precedenti pronunce della c. 2020 n. 21783 sez.

ML - ud. 21-12-2021 stessa Corte, senza riportarne il contenuto, impedendo, in tal modo, di verificare la pertinenza del richiamo ed anche di comprendere le ragioni della decisione;

2. la seconda censura, formulata ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la «violazione dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 e del d.lgs. n. 368/2001;

2.1. richiamata giurisprudenza di questa Corte la ricorrente rileva, in sintesi, che doveva essere riconosciuto e liquidato il danno comunitario, nei termini precisati da Cass.

S.U. n. 5072/2016, perché le procedure alle quali aveva partecipato non assicuravano la certezza della stabilizzazione in tempi certi e quindi non potevano essere ritenute una misura energica e dissuasiva, idonea a sanzionare l'abuso commesso nella reiterazione dei contratti a termine;

3. è fondato il secondo motivo di ricorso perché la Corte territoriale si è posta in contrasto con il principio di diritto, enunciato da Cass. n. 14815/2021 e ribadito da Cass. nn. 15240 e 35369 del 2021, secondo cui «nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente.

Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso.

Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di urla procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine»;

3.1. le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., hanno cassato sentenze della stessa Corte di Appello di Bologna, pronunciate in fattispecie Ric. 2020 n. 21783 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -3- analoghe, ed hanno precisato, richiamando i punti 91 e 92 di Cass. n. 22552/2016 sul precariato scolastico, che «la astratta chance di stabilizzazione - che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati- non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà»;

4. al richiamato orientamento occorre dare continuità perché le argomentazioni sviluppate dal Comune di Bologna nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. non tengono conto della diversità di disciplina rispetto alla scuola statale ( sul punto si rimanda a Cass. n. 35369/2021) né considerano l'interpretazione della direttiva 99/70/CE fornita dalla Corte di Giustizia secondo cui l'immissione nei ruoli dell'amministrazione, se aleatoria, non può essere ritenuta sanzione con carattere sufficientemente effettivo e dissuasivo (Corte UE 26.11.2014, Mascolo, punti 116 e 117; Corte UE 8.5.2019, Rossato, secondo cui la misura può essere ritenuta proporzionata ed idonea a sanzionare l'abuso solo qualora la stessa non sia né incerta, né imprevedibile né aleatoria);

4.1. non sono, poi, attinenti al decisum le osservazioni svolte in merito alla legittimità dei contratti a termine intercorsi fra le parti, perché sul carattere abusivo o meno della reiterazione la Corte territoriale non si è pronunciata, ritenendo sufficienti per respingere la domanda gli argomenti riportati nello storico di lite, qui censurati dalla ricorrente;

4.2. nel giudizio di legittimità non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non abbia pronunciato, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni va Ric. 2020 n. 21783 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -4- rimesso al giudice di rinvio ( cfr. fra le tante Cass. n. 27577/2021 e la giurisprudenza ivi richiamata);

5. va, pertanto, accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento della prima censura, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità;

6. non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, con assorbimento della prima censura.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso nella Adunanza camerale del 21 dicembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA el 'corso 21783-2020 proposto da: R I [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. COLOMBO 436, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ope legis presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 900/2019 della CORTE D'APPELLO di OLOGNA, depositata il 03/12/2019; dita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non orcecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Bologna ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti del Comune di Bologna, di risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine intercorsi fra le parti a decorrere dal 1998; 2. la Corte territoriale ha premesso, in fatto, che l'appellante, assunta in qualità di educatrice di asili nido, aveva partecipato con esito negativo ad una prima procedura di stabilizzazione bandita nell'anno 2007 e successivamente, sempre con esito negativo, ad una seconda procedura avviata nell'anno 2014; 3. ha evidenziato che alla Rizzi era stata offerta una concreta chance di accesso privilegiato all'impiego pubblico e, pertanto, richiamati per relationem precedenti della stessa Corte territoriale, ha ritenuto assorbente, per escludere la fondatezza della domanda di risarcimento del danno, la possibilità di occupazione stabile e l'avvenuto avvio delle procedure di stabilizzazione; 5. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi ai quali ha opposto difese con controricorso il Comune di Bologna; ). la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 7. entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo del ricorso denuncia, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 132, 156, 161 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., perché la Corte territoriale si è limitata a rinviare a precedenti pronunce della c. 2020 n. 21783 sez. ML - ud. 21-12-2021 stessa Corte, senza riportarne il contenuto, impedendo, in tal modo, di verificare la pertinenza del richiamo ed anche di comprendere le ragioni della decisione; 2. la seconda censura, formulata ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la «violazione dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 e del d.lgs. n. 368/2001; 2.1. richiamata giurisprudenza di questa Corte la ricorrente rileva, in sintesi, che doveva essere riconosciuto e liquidato il danno comunitario, nei termini precisati da Cass. S.U. n. 5072/2016, perché le procedure alle quali aveva partecipato non assicuravano la certezza della stabilizzazione in tempi certi e quindi non potevano essere ritenute una misura energica e dissuasiva, idonea a sanzionare l'abuso commesso nella reiterazione dei contratti a termine; 3. è fondato il secondo motivo di ricorso perché la Corte territoriale si è posta in contrasto con il principio di diritto, enunciato da Cass. n. 14815/2021 e ribadito da Cass. nn. 15240 e 35369 del 2021, secondo cui «nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di urla procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine»; 3.1. le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., hanno cassato sentenze della stessa Corte di Appello di Bologna, pronunciate in fattispecie Ric. 2020 n. 21783 sez. ML - ud. 21-12-2021 -3- analoghe, ed hanno precisato, richiamando i punti 91 e 92 di Cass. n. 22552/2016 sul precariato scolastico, che «la astratta chance di stabilizzazione - che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati- non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà»; 4. al richiamato orientamento occorre dare continuità perché le argomentazioni sviluppate dal Comune di Bologna nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. non tengono conto della diversità di disciplina rispetto alla scuola statale ( sul punto si rimanda a Cass. n. 35369/2021) né considerano l'interpretazione della direttiva 99/70/CE fornita dalla Corte di Giustizia secondo cui l'immissione nei ruoli dell'amministrazione, se aleatoria, non può essere ritenuta sanzione con carattere sufficientemente effettivo e dissuasivo (Corte UE 26.11.2014, Mascolo, punti 116 e 117; Corte UE 8.5.2019, Rossato, secondo cui la misura può essere ritenuta proporzionata ed idonea a sanzionare l'abuso solo qualora la stessa non sia né incerta, né imprevedibile né aleatoria); 4.1. non sono, poi, attinenti al decisum le osservazioni svolte in merito alla legittimità dei contratti a termine intercorsi fra le parti, perché sul carattere abusivo o meno della reiterazione la Corte territoriale non si è pronunciata, ritenendo sufficienti per respingere la domanda gli argomenti riportati nello storico di lite, qui censurati dalla ricorrente; 4.2. nel giudizio di legittimità non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non abbia pronunciato, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni va Ric. 2020 n. 21783 sez. ML - ud. 21-12-2021 -4- rimesso al giudice di rinvio ( cfr. fra le tante Cass. n. 27577/2021 e la giurisprudenza ivi richiamata); 5. va, pertanto, accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento della prima censura, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità; 6. non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, con assorbimento della prima censura. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione. Così deciso nella Adunanza camerale del 21 dicembre 20
Sentenza Cassazione n. 14245/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris