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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 16231/2024

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24 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1556 R.G.anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] 80 società cooperativaedilizia a r.l., rappresentata e difes a dall’avvocatoAntonio Gorgoglione; controricorrente avverso la sentenza n. 1007/2018 depositat a il 6 giugno 2018 del la Corte di appello di Bari.

Udita la relazione svolta all’udienza del 9 aprile 2024 dal c onsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni le Pubblico Ministero, nella persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].

I–RG 1556/2019 udienza pubblica 9.4.2024 Nardecchia; udite le difese delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― La [OSCURATO:SOCIETA] edilizia [OSCURATO:PERSONA] 80 ebbe a stipulare con [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto di mutuo per la realizzazione di un complesso di alloggi, ma non provvide a pagarne le rate: in conseguenza l’istituto bancario creditore agì giudizialmente nei confronti della stessa.

Con delibera di assemblea del 27 ottobre 2012, venne approvata la mozione che autorizzava l'organo amministrativo ad intraprendere una trattativa con la banca creditriceper definire la posizione debitoria, stante la pendenza della procedura esecutiva di esproprio introdotta da Sanpaolo.

Il c onsiglio di a mministrazione raggiunse un accordo transattivo con la banca e in data 31 gennaio 2013 deliberò di richiedere a tutti i soci un versamento di euro 10.000,00 per onorare l’a ccordo transattivo.

Il presidente della società cooperativa, a fronte del mancato pagamento, da parte di alcuni dei soci,del detto contributo, fece valere in giudizio la pretesa nei confronti dei medesimi.

2. ― In tale quadro si colloca il decreto ingiuntivo pronunciato , su ricorso della società,dal Tribunale di Trani contro [OSCURATO:PERSONA], il qualenon aveva ottemperato alla sopra indicata delibera del consiglio di amministrazione.

Avverso il decreto è stata proposta un’opposizione, resistita da [OSCURATO:PERSONA] 80, respinta con sentenza del 18 dicembre 2015.

3. ― Lanotte ha impugnato detta pronuncia.

Il giudizio di gravame, in cui si è costituita la società, è stato definito dalla Corte di appellodi Bari con sentenza di rigetto del 6 giugno 2018

4. ― Ha proposto ricorso per cassazione , facendo valere otto motivi di impugnazione,[OSCURATO:PERSONA].

Ha notificato controricorso [OSCURATO:PERSONA]

80. Il giudizio, avviato alla trattazionecamerale, è stato rimesso alla Sez.

I–RG 1556/2019 udienza pubblica 9.4.2024 pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 18762 del 2023.

Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento delricorso.

Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Va preliminarmente esclusa l’inammissibilità del ricorso per cassazione, eccepita dalla parte controricorrente.

Nel complesso, infatti, l’atto di impugnazionenon risulta carente delle condizioni di cui all’art. 366 c.p.c.

Èpoi ininfluente, in questa sede, l’avvenuta cancellazione d ella ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 80 dal registro delle imprese: infatti, l ’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese della società, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, debitamente comunicata dal suo difensore, non è causa di interruzione del processo (Cass. 2 febbraio 2018, n. 2625; Cass.13 febbraio 2014, n. 3323).

2. ― Col primo motivo sono denunciate la vio lazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e la nullità della sentenza per error in procedendo con riguardo al l’eccezione di compromesso.

Assume il ricorrente che l'eccezione di arbitrato irrituale non pone una questione di competenza,ma di merito; rileva poi che il mezzo di difesa in questione può essere propost o entro la chiusura dell'udienza di trattazionedi cui all’art. 183 c.p.c.

2.1. ― Il motivo è infondato.

La Corte di merito ha giudicato tardiva l’eccezione di arbitrato irrituale, posto che la stessa non era stata formulata con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.

Ora, l’eccezione di arbitrato libero è eccezione in senso stretto.

Come ha osservato questa Corte, l'improponibilità della domanda a causa della previsione d'una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata (Cass. 4 marzo 2011, n. 5265: sulla non rilevabilità d’ufficio delladetta eccezione cfr. pure: Cass. 26 gennaio 2000, n. 870 ; Cass. Sez.

I–RG 1556/2019 udienza pubblica 9.4.2024 12 ottobre 1998, n. 10086).

Poiché l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo sotto il profilo del contenuto è equiparabile ad una comparsa di risposta, di modo che deve presentare i requisiti di cui all'art. 167 c.p.c. (Cass. 20 ottobre 2006, n. 22528 ) , è evidente che un’eccezione in senso stretto, quale quella di cui qui si discorre, doveva essere sollevata con esso.

3. ― Col secondo mezzo si oppone la violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. e della normativa in tema di conflitto di interessi, nonchédell’art. 45 dello statuto societario; anche in questo caso si deduce la nullità della sentenza per vizio processuale.

Il ricorrente rammenta che l'atto di precetto del Banco di Napoli era stato notificato solo ad alcuni dei soci, i quali erano componenti del consiglio di amministrazione della società.Rileva che a norma dell’art. 4 5 dello statuto le operazioni per le quali fosse statosussistente un conflitto di interesse degli amministratori dovevano essere autorizzate dai soci e deduce che pertanto il consiglio di amministrazione aveva concluso l'accordo transattivo in presenza di un tale conflitto in capo ai suoi componenti.

I soci partecipanti al c onsiglio di amministrazione avrebbero dovuto quindi tutti astenersi dalla discussione della decisione sulle questioni afferenti il credito vantato dal Banco di Napoli; la deliberazione assunta con riguardo alla definizione transattiva della vicenda risultav a essere stata di contro emesse col voto dei soci direttamente interessati.

Il terzo motivo prospetta la violazioneo falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., nonché degli artt. 2377, 2388 e 2379 c.c. ; la rubrica del motivo richiama l’art. 360, n. 3 c.p.c. ma in essa è fattapure menzione di un error in procedendo.Rileva il ricorrente che la pretesa creditoria scaturiva da un accordo raggiunto e concluso dal consiglio di amministrazione della società in violazionedell’art. 33 dello statuto e che la conseguente delibera del detto consiglio risulterebbe essere radicalmente nulla perché contraria a norma imperativa (l’art. 2518 Sez.

I–RG 1556/2019 udienza pubblica 9.4.2024 5 c.c.), se non addirittura inesistente e comunque inefficace.

Rileva l'istante che era stato raggiunto l'accordo per la definizione transattiva di un creditovantato dal Banco di Napoli nei confronti sia di dodici soci della cooperativa, a ssegnatari di altrettanti alloggi , sia della cooperativa, quale garante.

Assume che sarebbe stato «leso, nel caso di specie, l'interesse della società al corretto funzionamento, cosa che rappresenta già di per sé un interesse sovraindividuale ecollettivo, la cui violazione va oltre la portata della norma imperativaex art. 1418 c.c. per inquadrarsi nella fattispecie della nullità societariaex art. 2379 c.c.».

Col quarto mezzo la sentenza impugnata è censurata per violazionee falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per violazione degli artt. 2438, 2524 e 2621 c.c. e p er mancata applicazione dell’art. 33 dello statuto, oltre che della normativa in tema di aumento del capitale sociale.

Si deduce che il forzato illegittimo finanziamento disposto con la delibera consiliare del 31 gennaio 2013 integrerebbe a tutti gli effetti un simulato aumento di capitale della società in violazionedell’art. 33 dello statuto, che riserva tale operazione alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci, oltre che del terzo commadell’art. 2524 c.c., a norma del quale la società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previstedagli artt. 2438 ss. c.c., e non dunque attraverso l'adozione di una semplice delibera consiliare.

Il quinto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., oltre che violazionedegli artt. 2377, 2379 , 2518 c.c. e 223 quinquies disp. att. e trans. c.c. p er l'errata applicazione al caso di specie della vigente normativa in tema di validitàe di stabilizzazione delle delibere societarie.

Si rileva che la delibera del 31 gennaio 2013 non era stata fatta oggetto di iscrizione presso il registro delle imprese e che il termine per impugnarela delibera illecita, violativa di una norma imperativa, risulta essere di tre anni decorrenti dal deposito o Sez.

I–RG 1556/2019 udienza pubblica 9.4.2024 dall'iscrizione presso il detto registro : in assenza dell’adempimento dell’onere pubblicitario, tale termine non aveva mai iniziato a decorrere.

Col sesto motivo è lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., oltre che violazione degli artt. 2377, 2379 , 2518 c.c. e 223 quinquies disp. att. e trans. c.c..

Rammentato che,in base a quest’ultima norma,per le obbligazioni sociali risponde, nelle società cooperative,soltanto la società con il suo patrimonio, il ricorrente pone l'accento sulla distinzione, nelle dette società,degli obblighi inerenti al conferimento iniziale e di quelli relativi al rapporto di scambio che precedono e accompagnano l'assegnazione in proprietà dell'alloggio e il contestuale accollo del mutuo individuale da parte dell'assegnatario.

Osserva come, una volta stipulato il contratto di acquisto dell'appartamento, n o n possa essere imposto al socio assegnatario alcun supplementodi prezzo: ne discenderebbe ― ad avviso dell’istante ― la totale inefficacia delle delibere societarie, assembleari o consiliari, che riversino sull'acquirente dell'immobile oneri ulteriori rispetto a quelli originariamente previsti per il trasferimento del bene.

Col settimo motivo si denuncia per cassazionela violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e la violazione dell’art. 2518 c.c.

Si lamenta chela reale natura del pagamento richiesto era da individuare nel recupero di posizioni debitorienon riferibili al ricorrente; si rileva checon l’atto di assegnazione il detto istante aveva estinto il rapporto mutualistico con l’ente.

3.1. ― I motivi in questione possono esaminarsi congiuntamente in quanto risultano tutti diretti a censurare il passaggio della motivazione della sentenza di appello nella parte in cui è statada questa esclusala nullità della deliberazione del consiglio di amministrazionedel 31 gennaio 2013.

Il sesto e il settimo appaiono fondati e tanto determina l’assorbimento dei restanti. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha reputato condivisibile il principio, richiamato dalTribunale, per cui la previsione della nullità di cui all’art.

Sez.

I–RG 1556/2019 udienza pubblica 9.4.2024 7 2379 c.c. èlimitata ai soli casi di impossibilità o illiceità dell'oggetto che ricorrono allorquando il contenuto dell'atto contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali e dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico pratico del rapporto di società.Ha sposato, quindi, il ragionamento seguito dal Giudice di prima istanza , il quale aveva evidenziato che le delibere attuative dell'obbligo del socio di concorrere al pagamento dei debiti assunti dalla cooperativa per la realizzazione dell'oggetto sociale non costituiscono una deviazione dei principi fondamentali del diritto societario: e ciò in conformità della regola secondo cui la clausola statutaria di una società cooperativa a responsabilità limitata che preveda l'obbligo dei soci di rimborsare annualmente alla società lespese e gli oneri per il suo funzionamento è lecita.

3.2. ― In realtà , tale percorso argomentativo non può considerarsi esauriente, occorrendo muovere da una fondamentale diversificazione, del tuttoferma nella giurisprudenza di questa Corte.

Si insegna, infatti, che il socio di una cooperativa edilizia è parte di un duplice rapporto, l'uno di carattere associativo e l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio tra il pagamento degli oneri per la sua realizzazione e l'assegnazione dell'alloggio(così Cass. 13 maggio 2021, n. 12949; nel medesimo senso , tra le tante: Cass. 30 maggio 2013, n. 13641; Cass. 9 maggio 2013, n. 11015; Cass. 6 settembre 2007,n. 18724; Cass. 28 marzo 2007, n. 7646;Cass. 18 maggio 2004, n.9393; Cass. 16 aprile 2003, n. 6016).

Il portato di tale distinzione si coglie ove si guardi all’insensibilità d ei diritti che si inscriv o no n el rapporto di scambiorispetto agli atti degli organi sociali che intendano incidere sui medesimi.

Infatti, nelle cooperative edilizie, l'acquisto, da parte dei soci, della proprietà dell'alloggio per la cui realizzazione l'ente sia stato costituito passa attraverso la stipulazione di un contratto di scambio, la cui causa è del tutto omogenea a quella della compravendita, in relazione al quale la cooperativa assume veste di Sez.

I–RG 1556/2019 udienza pubblica 9.4.2024 alienante ed il socio quella di acquirente:con specifico riferimento al corrispettivo dovuto, la misura e le modalità di pagamento sono quelle indicate nel contratto di acquisto, e non possono essere modificate dagli organi sociali, in assenza di un'esplicita previsione contrattuale, onde al socio che abbia stipulato il contratto di acquisto dell'appartamento cedutogli dalla cooperativa non può essere imposto alcun adeguamento del prezzo, qualora ciò non trovi fondamento nel predetto contratto (Cass. 28 marzo 2007, n. 7646, cit.).In particolare, poiché l'acquisto, da parte dei soci, della proprietà dell'alloggio per la cui realizzazione l'ente sia stato costituito passa attraverso la stipulazione di un contratto di scambio, in relazione al quale la cooperativa assume veste di alienante ed il socio quella di acquirente, è escluso che gli organi sociali abbiano facoltà di intervenire successivamente su detta vicenda traslativa, a modifica in peius, in assenza di un'esplicita previsione contrattuale: al socio assegnatario, dopo la stipula del contratto di acquisto, non può dunque essere successivamente imposto alcun adeguamento di prezzo, con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi in cui l'organo gestorio della cooperativa deliberi, per converso, detta maggiorazione in contrasto con le previsioni contrattuali, il socio non ha l'onere di impugnare tale delibera entro termini prefissati per legge, trattandosi di un mero atto interno all'ente, inidoneo ad incidere sui diritti derivanti dal contratto di cessione dell'alloggio(Cass. 16 aprile 2003, n. 6016, cit.,in motivazione, ove il richiamo a Cass. 28 marzo 1996 n. 2850e al principio, ivi enunciato , per cui una deliberazione degli amministratori che, esulando dal campo della gestione della società, incidesse direttamente sui diritti soggettivi dei soci, sarebbe assunta in difetto di potere e sarebbe perciò priva di efficacia; cfr. pure Cass. 23 settembre 2009, n. 20441, non massimata in CED).

Diversamente è a dirsi per quelle forme di contribuzion e che si collocano nel rapporto associativo: e a queste si riferisce la giurisprudenza di questa Corte allorquando postula doversi ritener e Sez.

I–RG 1556/2019 udienza pubblica 9.4.2024 legittima la clausola statutaria di una società cooperativa a responsabilità limitata che preveda l'obbligo dei soci di rimborsare annualmente alla società tutte le spese e gli oneri per il suo funzionamento, in modo che l'esercizio si chiuda senza utili e senza perdite: affermazione ― questa ― sorretta dal rilievo per cui tale clausola non incidesulla tipologia societaria, trasformando la società in una società a responsabilità illimitata, non impegnando i soci per le obbligazioni sociali verso i terzi, riguardandopiuttosto essa i rapporti interni alla società, erisultando inoltre pienamente compatibile con la realizzazione dell'oggetto sociale, afferendo ad una prestazione accessoria ad essa funzionale(Cass. 8 agosto 2016, n. 16622 ; Cass.17 luglio 2008, n. 19719; Cass. 29 gennaio 2003, n. 1280; Cass. 29 ottobre 1999, n. 12157).

In tal senso, nemmeno l'assemblea e gli organi della cooperativa hanno ilpotere di imporre al socio versamenti in denaro ulteriori rispetto all'iniziale conferimento : questo p o tere in tanto può essere riconosciuto, alla prima e ai secondi, in quanto sia stabilito da una clausola statutaria per i fini dell'espletamento dell'attività dellacooperativa e per il perseguimento dello scopo sociale (Cass. 17 maggio 2017, n. 12374, non massimata in CED; Cass. 9 maggio 2008, n. 11555; Cass. 18 aprile 1998, n. 3942).

3.3. ― Ciò detto, nel caso in esame la Corte di appello ha mancato di confrontarsi con la richiamata giurisprudenza e non ha cosìverificato se il contributo deliberato dal consiglio di amministrazione fosse riconducibile al rapporto associativo, dovendosi qualificare come erogazione funzionale all’organizzazione e gestione della società, onon, piuttosto,a quello di scambio, come contributo a quelle che possono essere latamente intese come spese di edificazione funzionali, o comunque correlate, all’assegnazione dell’alloggio.

A quest’ultimo riguardo deve considerarsi che l'obbligo dei soci di pagare le rate annuali di mutuo, afferenti l‘immobile che deveessere loro attribuito in proprietà individuale, attua una forma di pagamento anticipato del Sez.

I–RG 1556/2019 udienza pubblica 9.4.2024 prezzo dell'immobile medesimo, e, quindi, non è qualificabile come debito inerente al rapporto sociale(Cass. 6 aprile 1977, n. 1304): tale obbligo non può essere dunque inciso da deliberazioni della società che ne mutino la consistenza, tanto più a seguito dell’assegnazione dell’alloggio e del frazionamento del mutuo, oggetto, pro quota , di accollo individuale (circostanza, questa, che il ricorrente ha dedotto essere occorsa il 17 giugno 2000, ben prima che venisse assunta la determinazione del consiglio di amministrazione che qui interessa).

Tenuto conto dell’inefficacia degli atti sociali che operino sui diritti derivanti dalla cessione dell'alloggio in quanto tale, la Corte di merito avrebbe dovuto quindi appurare, in base alle risultanze di causa, la reale natura della contribuzione imposta, per poi verificare quale incidenza potesseconseguentemente avere la delibera del 31 gennaio 2013sulla posizione individuale dell’odierno istante.

4. ─ L’ottavo motivo denuncia l'omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa.

Il mezzo di censura lamenta,in particolare, il mancato esame di queste circostanze: due accertamenti ispettivi, occorsi nel 2013 nel 2017; le condizioni economiche della società cooperativa; la procedura immobiliare intrapresa in dannodel ricorrente; le indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Trani sul le condotte tenute d a l consiglio di amministrazione.

4.1. ― Il motivo è inammissibile.

Esso, oltre a risultare carente di autosufficienza, in quanto consta del richiamo ad atti che non sono riprodotti negli stralci salienti (nelle parti, cioè, da cui dovrebbe ricavarsi la decisività delle circostanze dedotte), risulta basarsi su fatti di cui la sentenza impugnata non si occupa e che il ricorrente non spiega se e come fossero stati oggetto di discussione in sede di merito.

Si rammenta, al riguardo, che chi faccia valere il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. ha l’onere, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., non Sez.

I–RG 1556/2019 udienza pubblica 9.4.2024 solo di indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, ma anche il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415).

5. ─ In conclusione, vanno accolti il sesto e il settimo motivo, deve essere respinto il primo,vanno dichiarati inammissibili il secondo e l’ottavoe dichiarati assorbiti i restanti.

La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bari, che giudicherà in diversa composizione e statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio dovrà conformarsi al seguente principio di diritto: «Il socio di una cooperativa, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest'ultima, è parte di due distinti rapporti, l'uno, di carattere associativo, che direttamente discende dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione dellaqualità di socio, l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall'ente.

In caso di controversia quanto alla legittimità di contribuzioni poste dalla società a carico del socio nelle cooperative edilizie, in cuil'acquisto, da parte dei soci, della proprietà dell'alloggio per la cui realizzazione l'ente sia stato costituito passa attraverso la stipulazione di un contratto di scambio in relazione al quale la cooperativa assume veste di alienante ed il socio quelladi acquirente, occorrepertanto verificare se gli apporti richiesti al socio incidano sul rapporto di scambio, traducendosi in oneri aggiuntivi rispetto al corrispettivo della vendita, nel qual caso si è in presenza di atti della società inidoneiad incidere sui diritti derivanti dal contratto di cessione dell'alloggioe perciò privi di effetti nei confronti del socio, o sul rapporto associativo, da cui discende l’obbligo di effettuare i conferimenti e le Sez.

I–RG 1556/2019 udienza pubblica 9.4.2024 contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione previsti dallo statuto».

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto e settimo motivo, rigetta il primo , dichiara inammissibiliil secondo e l’ottavo e dichiara assorbiti i restanti ; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotiv i accolt i e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1556 R.G.anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] 80 società cooperativaedilizia a r.l., rappresentata e difes a dall’avvocatoAntonio Gorgoglione; controricorrente avverso la sentenza n. 1007/2018 depositat a il 6 giugno 2018 del la Corte di appello di Bari. Udita la relazione svolta all’udienza del 9 aprile 2024 dal c onsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni le Pubblico Ministero, nella persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 1556/2019 udienza pubblica 9.4.2024 Nardecchia; udite le difese delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― La [OSCURATO:SOCIETA] edilizia [OSCURATO:PERSONA] 80 ebbe a stipulare con [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto di mutuo per la realizzazione di un complesso di alloggi, ma non provvide a pagarne le rate: in conseguenza l’istituto bancario creditore agì giudizialmente nei confronti della stessa. Con delibera di assemblea del 27 ottobre 2012, venne approvata la mozione che autorizzava l'organo amministrativo ad intraprendere una trattativa con la banca creditriceper definire la posizione debitoria, stante la pendenza della procedura esecutiva di esproprio introdotta da Sanpaolo. Il c onsiglio di a mministrazione raggiunse un accordo transattivo con la banca e in data 31 gennaio 2013 deliberò di richiedere a tutti i soci un versamento di euro 10.000,00 per onorare l’a ccordo transattivo. Il presidente della società cooperativa, a fronte del mancato pagamento, da parte di alcuni dei soci,del detto contributo, fece valere in giudizio la pretesa nei confronti dei medesimi. 2. ― In tale quadro si colloca il decreto ingiuntivo pronunciato , su ricorso della società,dal Tribunale di Trani contro [OSCURATO:PERSONA], il qualenon aveva ottemperato alla sopra indicata delibera del consiglio di amministrazione. Avverso il decreto è stata proposta un’opposizione, resistita da [OSCURATO:PERSONA] 80, respinta con sentenza del 18 dicembre 2015. 3. ― Lanotte ha impugnato detta pronuncia. Il giudizio di gravame, in cui si è costituita la società, è stato definito dalla Corte di appellodi Bari con sentenza di rigetto del 6 giugno 2018 4. ― Ha proposto ricorso per cassazione , facendo valere otto motivi di impugnazione,[OSCURATO:PERSONA]. Ha notificato controricorso [OSCURATO:PERSONA] 80. Il giudizio, avviato alla trattazionecamerale, è stato rimesso alla Sez. I–RG 1556/2019 udienza pubblica 9.4.2024 pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 18762 del 2023. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento delricorso. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Va preliminarmente esclusa l’inammissibilità del ricorso per cassazione, eccepita dalla parte controricorrente. Nel complesso, infatti, l’atto di impugnazionenon risulta carente delle condizioni di cui all’art. 366 c.p.c. Èpoi ininfluente, in questa sede, l’avvenuta cancellazione d ella ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 80 dal registro delle imprese: infatti, l ’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese della società, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, debitamente comunicata dal suo difensore, non è causa di interruzione del processo (Cass. 2 febbraio 2018, n. 2625; Cass.13 febbraio 2014, n. 3323). 2. ― Col primo motivo sono denunciate la vio lazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e la nullità della sentenza per error in procedendo con riguardo al l’eccezione di compromesso. Assume il ricorrente che l'eccezione di arbitrato irrituale non pone una questione di competenza,ma di merito; rileva poi che il mezzo di difesa in questione può essere propost o entro la chiusura dell'udienza di trattazionedi cui all’art. 183 c.p.c. 2.1. ― Il motivo è infondato. La Corte di merito ha giudicato tardiva l’eccezione di arbitrato irrituale, posto che la stessa non era stata formulata con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Ora, l’eccezione di arbitrato libero è eccezione in senso stretto. Come ha osservato questa Corte, l'improponibilità della domanda a causa della previsione d'una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata (Cass. 4 marzo 2011, n. 5265: sulla non rilevabilità d’ufficio delladetta eccezione cfr. pure: Cass. 26 gennaio 2000, n. 870 ; Cass. Sez. I–RG 1556/2019 udienza pubblica 9.4.2024 12 ottobre 1998, n. 10086). Poiché l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo sotto il profilo del contenuto è equiparabile ad una comparsa di risposta, di modo che deve presentare i requisiti di cui all'art. 167 c.p.c. (Cass. 20 ottobre 2006, n. 22528 ) , è evidente che un’eccezione in senso stretto, quale quella di cui qui si discorre, doveva essere sollevata con esso. 3. ― Col secondo mezzo si oppone la violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. e della normativa in tema di conflitto di interessi, nonchédell’art. 45 dello statuto societario; anche in questo caso si deduce la nullità della sentenza per vizio processuale. Il ricorrente rammenta che l'atto di precetto del Banco di Napoli era stato notificato solo ad alcuni dei soci, i quali erano componenti del consiglio di amministrazione della società.Rileva che a norma dell’art. 4 5 dello statuto le operazioni per le quali fosse statosussistente un conflitto di interesse degli amministratori dovevano essere autorizzate dai soci e deduce che pertanto il consiglio di amministrazione aveva concluso l'accordo transattivo in presenza di un tale conflitto in capo ai suoi componenti. I soci partecipanti al c onsiglio di amministrazione avrebbero dovuto quindi tutti astenersi dalla discussione della decisione sulle questioni afferenti il credito vantato dal Banco di Napoli; la deliberazione assunta con riguardo alla definizione transattiva della vicenda risultav a essere stata di contro emesse col voto dei soci direttamente interessati. Il terzo motivo prospetta la violazioneo falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., nonché degli artt. 2377, 2388 e 2379 c.c. ; la rubrica del motivo richiama l’art. 360, n. 3 c.p.c. ma in essa è fattapure menzione di un error in procedendo.Rileva il ricorrente che la pretesa creditoria scaturiva da un accordo raggiunto e concluso dal consiglio di amministrazione della società in violazionedell’art. 33 dello statuto e che la conseguente delibera del detto consiglio risulterebbe essere radicalmente nulla perché contraria a norma imperativa (l’art. 2518 Sez. I–RG 1556/2019 udienza pubblica 9.4.2024 5 c.c.), se non addirittura inesistente e comunque inefficace. Rileva l'istante che era stato raggiunto l'accordo per la definizione transattiva di un creditovantato dal Banco di Napoli nei confronti sia di dodici soci della cooperativa, a ssegnatari di altrettanti alloggi , sia della cooperativa, quale garante. Assume che sarebbe stato «leso, nel caso di specie, l'interesse della società al corretto funzionamento, cosa che rappresenta già di per sé un interesse sovraindividuale ecollettivo, la cui violazione va oltre la portata della norma imperativaex art. 1418 c.c. per inquadrarsi nella fattispecie della nullità societariaex art. 2379 c.c.». Col quarto mezzo la sentenza impugnata è censurata per violazionee falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per violazione degli artt. 2438, 2524 e 2621 c.c. e p er mancata applicazione dell’art. 33 dello statuto, oltre che della normativa in tema di aumento del capitale sociale. Si deduce che il forzato illegittimo finanziamento disposto con la delibera consiliare del 31 gennaio 2013 integrerebbe a tutti gli effetti un simulato aumento di capitale della società in violazionedell’art. 33 dello statuto, che riserva tale operazione alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci, oltre che del terzo commadell’art. 2524 c.c., a norma del quale la società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previstedagli artt. 2438 ss. c.c., e non dunque attraverso l'adozione di una semplice delibera consiliare. Il quinto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., oltre che violazionedegli artt. 2377, 2379 , 2518 c.c. e 223 quinquies disp. att. e trans. c.c. p er l'errata applicazione al caso di specie della vigente normativa in tema di validitàe di stabilizzazione delle delibere societarie. Si rileva che la delibera del 31 gennaio 2013 non era stata fatta oggetto di iscrizione presso il registro delle imprese e che il termine per impugnarela delibera illecita, violativa di una norma imperativa, risulta essere di tre anni decorrenti dal deposito o Sez. I–RG 1556/2019 udienza pubblica 9.4.2024 dall'iscrizione presso il detto registro : in assenza dell’adempimento dell’onere pubblicitario, tale termine non aveva mai iniziato a decorrere. Col sesto motivo è lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., oltre che violazione degli artt. 2377, 2379 , 2518 c.c. e 223 quinquies disp. att. e trans. c.c.. Rammentato che,in base a quest’ultima norma,per le obbligazioni sociali risponde, nelle società cooperative,soltanto la società con il suo patrimonio, il ricorrente pone l'accento sulla distinzione, nelle dette società,degli obblighi inerenti al conferimento iniziale e di quelli relativi al rapporto di scambio che precedono e accompagnano l'assegnazione in proprietà dell'alloggio e il contestuale accollo del mutuo individuale da parte dell'assegnatario. Osserva come, una volta stipulato il contratto di acquisto dell'appartamento, n o n possa essere imposto al socio assegnatario alcun supplementodi prezzo: ne discenderebbe ― ad avviso dell’istante ― la totale inefficacia delle delibere societarie, assembleari o consiliari, che riversino sull'acquirente dell'immobile oneri ulteriori rispetto a quelli originariamente previsti per il trasferimento del bene. Col settimo motivo si denuncia per cassazionela violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e la violazione dell’art. 2518 c.c. Si lamenta chela reale natura del pagamento richiesto era da individuare nel recupero di posizioni debitorienon riferibili al ricorrente; si rileva checon l’atto di assegnazione il detto istante aveva estinto il rapporto mutualistico con l’ente. 3.1. ― I motivi in questione possono esaminarsi congiuntamente in quanto risultano tutti diretti a censurare il passaggio della motivazione della sentenza di appello nella parte in cui è statada questa esclusala nullità della deliberazione del consiglio di amministrazionedel 31 gennaio 2013. Il sesto e il settimo appaiono fondati e tanto determina l’assorbimento dei restanti. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha reputato condivisibile il principio, richiamato dalTribunale, per cui la previsione della nullità di cui all’art. Sez. I–RG 1556/2019 udienza pubblica 9.4.2024 7 2379 c.c. èlimitata ai soli casi di impossibilità o illiceità dell'oggetto che ricorrono allorquando il contenuto dell'atto contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali e dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico pratico del rapporto di società.Ha sposato, quindi, il ragionamento seguito dal Giudice di prima istanza , il quale aveva evidenziato che le delibere attuative dell'obbligo del socio di concorrere al pagamento dei debiti assunti dalla cooperativa per la realizzazione dell'oggetto sociale non costituiscono una deviazione dei principi fondamentali del diritto societario: e ciò in conformità della regola secondo cui la clausola statutaria di una società cooperativa a responsabilità limitata che preveda l'obbligo dei soci di rimborsare annualmente alla società lespese e gli oneri per il suo funzionamento è lecita. 3.2. ― In realtà , tale percorso argomentativo non può considerarsi esauriente, occorrendo muovere da una fondamentale diversificazione, del tuttoferma nella giurisprudenza di questa Corte. Si insegna, infatti, che il socio di una cooperativa edilizia è parte di un duplice rapporto, l'uno di carattere associativo e l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio tra il pagamento degli oneri per la sua realizzazione e l'assegnazione dell'alloggio(così Cass. 13 maggio 2021, n. 12949; nel medesimo senso , tra le tante: Cass. 30 maggio 2013, n. 13641; Cass. 9 maggio 2013, n. 11015; Cass. 6 settembre 2007,n. 18724; Cass. 28 marzo 2007, n. 7646;Cass. 18 maggio 2004, n.9393; Cass. 16 aprile 2003, n. 6016). Il portato di tale distinzione si coglie ove si guardi all’insensibilità d ei diritti che si inscriv o no n el rapporto di scambiorispetto agli atti degli organi sociali che intendano incidere sui medesimi. Infatti, nelle cooperative edilizie, l'acquisto, da parte dei soci, della proprietà dell'alloggio per la cui realizzazione l'ente sia stato costituito passa attraverso la stipulazione di un contratto di scambio, la cui causa è del tutto omogenea a quella della compravendita, in relazione al quale la cooperativa assume veste di Sez. I–RG 1556/2019 udienza pubblica 9.4.2024 alienante ed il socio quella di acquirente:con specifico riferimento al corrispettivo dovuto, la misura e le modalità di pagamento sono quelle indicate nel contratto di acquisto, e non possono essere modificate dagli organi sociali, in assenza di un'esplicita previsione contrattuale, onde al socio che abbia stipulato il contratto di acquisto dell'appartamento cedutogli dalla cooperativa non può essere imposto alcun adeguamento del prezzo, qualora ciò non trovi fondamento nel predetto contratto (Cass. 28 marzo 2007, n. 7646, cit.).In particolare, poiché l'acquisto, da parte dei soci, della proprietà dell'alloggio per la cui realizzazione l'ente sia stato costituito passa attraverso la stipulazione di un contratto di scambio, in relazione al quale la cooperativa assume veste di alienante ed il socio quella di acquirente, è escluso che gli organi sociali abbiano facoltà di intervenire successivamente su detta vicenda traslativa, a modifica in peius, in assenza di un'esplicita previsione contrattuale: al socio assegnatario, dopo la stipula del contratto di acquisto, non può dunque essere successivamente imposto alcun adeguamento di prezzo, con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi in cui l'organo gestorio della cooperativa deliberi, per converso, detta maggiorazione in contrasto con le previsioni contrattuali, il socio non ha l'onere di impugnare tale delibera entro termini prefissati per legge, trattandosi di un mero atto interno all'ente, inidoneo ad incidere sui diritti derivanti dal contratto di cessione dell'alloggio(Cass. 16 aprile 2003, n. 6016, cit.,in motivazione, ove il richiamo a Cass. 28 marzo 1996 n. 2850e al principio, ivi enunciato , per cui una deliberazione degli amministratori che, esulando dal campo della gestione della società, incidesse direttamente sui diritti soggettivi dei soci, sarebbe assunta in difetto di potere e sarebbe perciò priva di efficacia; cfr. pure Cass. 23 settembre 2009, n. 20441, non massimata in CED). Diversamente è a dirsi per quelle forme di contribuzion e che si collocano nel rapporto associativo: e a queste si riferisce la giurisprudenza di questa Corte allorquando postula doversi ritener e Sez. I–RG 1556/2019 udienza pubblica 9.4.2024 legittima la clausola statutaria di una società cooperativa a responsabilità limitata che preveda l'obbligo dei soci di rimborsare annualmente alla società tutte le spese e gli oneri per il suo funzionamento, in modo che l'esercizio si chiuda senza utili e senza perdite: affermazione ― questa ― sorretta dal rilievo per cui tale clausola non incidesulla tipologia societaria, trasformando la società in una società a responsabilità illimitata, non impegnando i soci per le obbligazioni sociali verso i terzi, riguardandopiuttosto essa i rapporti interni alla società, erisultando inoltre pienamente compatibile con la realizzazione dell'oggetto sociale, afferendo ad una prestazione accessoria ad essa funzionale(Cass. 8 agosto 2016, n. 16622 ; Cass.17 luglio 2008, n. 19719; Cass. 29 gennaio 2003, n. 1280; Cass. 29 ottobre 1999, n. 12157). In tal senso, nemmeno l'assemblea e gli organi della cooperativa hanno ilpotere di imporre al socio versamenti in denaro ulteriori rispetto all'iniziale conferimento : questo p o tere in tanto può essere riconosciuto, alla prima e ai secondi, in quanto sia stabilito da una clausola statutaria per i fini dell'espletamento dell'attività dellacooperativa e per il perseguimento dello scopo sociale (Cass. 17 maggio 2017, n. 12374, non massimata in CED; Cass. 9 maggio 2008, n. 11555; Cass. 18 aprile 1998, n. 3942). 3.3. ― Ciò detto, nel caso in esame la Corte di appello ha mancato di confrontarsi con la richiamata giurisprudenza e non ha cosìverificato se il contributo deliberato dal consiglio di amministrazione fosse riconducibile al rapporto associativo, dovendosi qualificare come erogazione funzionale all’organizzazione e gestione della società, onon, piuttosto,a quello di scambio, come contributo a quelle che possono essere latamente intese come spese di edificazione funzionali, o comunque correlate, all’assegnazione dell’alloggio. A quest’ultimo riguardo deve considerarsi che l'obbligo dei soci di pagare le rate annuali di mutuo, afferenti l‘immobile che deveessere loro attribuito in proprietà individuale, attua una forma di pagamento anticipato del Sez. I–RG 1556/2019 udienza pubblica 9.4.2024 prezzo dell'immobile medesimo, e, quindi, non è qualificabile come debito inerente al rapporto sociale(Cass. 6 aprile 1977, n. 1304): tale obbligo non può essere dunque inciso da deliberazioni della società che ne mutino la consistenza, tanto più a seguito dell’assegnazione dell’alloggio e del frazionamento del mutuo, oggetto, pro quota , di accollo individuale (circostanza, questa, che il ricorrente ha dedotto essere occorsa il 17 giugno 2000, ben prima che venisse assunta la determinazione del consiglio di amministrazione che qui interessa). Tenuto conto dell’inefficacia degli atti sociali che operino sui diritti derivanti dalla cessione dell'alloggio in quanto tale, la Corte di merito avrebbe dovuto quindi appurare, in base alle risultanze di causa, la reale natura della contribuzione imposta, per poi verificare quale incidenza potesseconseguentemente avere la delibera del 31 gennaio 2013sulla posizione individuale dell’odierno istante. 4. ─ L’ottavo motivo denuncia l'omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa. Il mezzo di censura lamenta,in particolare, il mancato esame di queste circostanze: due accertamenti ispettivi, occorsi nel 2013 nel 2017; le condizioni economiche della società cooperativa; la procedura immobiliare intrapresa in dannodel ricorrente; le indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Trani sul le condotte tenute d a l consiglio di amministrazione. 4.1. ― Il motivo è inammissibile. Esso, oltre a risultare carente di autosufficienza, in quanto consta del richiamo ad atti che non sono riprodotti negli stralci salienti (nelle parti, cioè, da cui dovrebbe ricavarsi la decisività delle circostanze dedotte), risulta basarsi su fatti di cui la sentenza impugnata non si occupa e che il ricorrente non spiega se e come fossero stati oggetto di discussione in sede di merito. Si rammenta, al riguardo, che chi faccia valere il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. ha l’onere, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., non Sez. I–RG 1556/2019 udienza pubblica 9.4.2024 solo di indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, ma anche il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415). 5. ─ In conclusione, vanno accolti il sesto e il settimo motivo, deve essere respinto il primo,vanno dichiarati inammissibili il secondo e l’ottavoe dichiarati assorbiti i restanti. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bari, che giudicherà in diversa composizione e statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio dovrà conformarsi al seguente principio di diritto: «Il socio di una cooperativa, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest'ultima, è parte di due distinti rapporti, l'uno, di carattere associativo, che direttamente discende dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione dellaqualità di socio, l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall'ente. In caso di controversia quanto alla legittimità di contribuzioni poste dalla società a carico del socio nelle cooperative edilizie, in cuil'acquisto, da parte dei soci, della proprietà dell'alloggio per la cui realizzazione l'ente sia stato costituito passa attraverso la stipulazione di un contratto di scambio in relazione al quale la cooperativa assume veste di alienante ed il socio quelladi acquirente, occorrepertanto verificare se gli apporti richiesti al socio incidano sul rapporto di scambio, traducendosi in oneri aggiuntivi rispetto al corrispettivo della vendita, nel qual caso si è in presenza di atti della società inidoneiad incidere sui diritti derivanti dal contratto di cessione dell'alloggioe perciò privi di effetti nei confronti del socio, o sul rapporto associativo, da cui discende l’obbligo di effettuare i conferimenti e le Sez. I–RG 1556/2019 udienza pubblica 9.4.2024 contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione previsti dallo statuto». P.Q.M. La Corte accoglie il sesto e settimo motivo, rigetta il primo , dichiara inammissibiliil secondo e l’ottavo e dichiara assorbiti i restanti ; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotiv i accolt i e