CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 12865/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25621-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 118, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. BECCARIA 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - -23)fl??-- avverso la sentenza n. 402/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 30/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 402/2017 della Corte d'appello di Genova, pubblicata il 30 marzo 2017. 2. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, mentre l'altra intimata [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive. 3. La Corte d'appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Genova il 17 maggio 2013 n. 1982/2014, riducendo la condanna risarcitoria della stessa società in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]‘ dall'importo di C 35.324,00 a quello di C 1.000,00 annui a partire da novembre 2004. È stata per contro confermata la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla riduzione in pristino, per violazione delle distanze legali, dell'immobile sito in via Sant'Ilario 10 rispetto all'intervento edilizio di ampliamento del terrazzo e del piano seminterrato realizzato nel 2003. 3.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. Le parti hanno depositato memorie. 4. Il primo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deduce l'errata valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c., quanto in particolare alle produzioni documentali ed alla CTU. Da tali risultanze istruttorie si trarrebbe prova di un "preesistente locale cisterne gasolio" e quindi anche smentita della natura di nuova costruzione dell'intervento modificativo Ric. 2017 n. 25621 sez. 52 - ud. 08-02-2022 -2- operato, consistente nella mera occupazione del terrapieno che conteneva il locale cisterne. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 873 c.c. relativamente alla qualificazione giuridica del nuovo manufatto. Il terzo motivo di ricorso allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 872 c.c., in quanto la preesistenza del terrapieno con le cisterne avrebbe dovuto al più determinare l'arretramento del recente manufatto nei limiti della struttura più risalente. 4.1. I primi tre motivi di ricorso, da esaminare in modo congiunto, perché evidentemente connessi, sono del tutto privi di fondamento. La Corte d'appello di Genova, nell'ambito dell'apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito e sindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ha accertato che l'intervento edilizio realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nell'immobile sito in via Sant'Ilario 10, consistente nell'ampliamento del terrazzo e del piano seminterrato, per un'area di circa mq 18, non insiste sulla superficie in precedenza occupata da alcun "locale cisterne", richiamando all'uopo la relazione di CTU e le allegate planimetria e fotografie, nonché la pratica urbanistica aperta presso il Comune di Genova. Tale intervento di ristrutturazione, dunque, aveva dato luogo ad un aumento di volumetria, superficie, ingombro e nei limiti di tale ampliamento è stato perciò ordinata la riduzione in pristino con arretramento dal confine. Il ricorrente pone a base delle sue censure un diverso apprezzamento dei fatti, ma, a norma dell'art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito Ric. 2017 n. 25621 sez. 52 - ud. 08-02-2022 -3- individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Viceversa, essenzialmente il primo motivo di ricorso propugna un generale accesso diretto agli atti e una loro rinnovata delibazione, che non è ovviamente consentita nel giudizio di cassazione. Le argomentazioni dei giudici di secondo grado sono, peraltro, del tutto in linea con l'orientamento di questa Corte, secondo cui, nell'ambito delle opere edilizie la semplice "ristrutturazione" si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la "ricostruzione" allorché dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria. In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della realizzazione dell'opera ed alla relativa tutela ripristinatoria (Cass. Sez. 2, 11/06/2018, n. 15041; Cass. Sez. 2, 20/08/2015, n. 17043; Cass. Sez. U, 19/10/2011, n. 21578). Quanto in particolare al terzo motivo di ricorso, la sua infondatezza deriva sia dalle ragioni, già enunciate, che hanno indotto ad affermare la novità della costruzione denunciata, sia dalle seguenti considerazioni. Ric. 2017 n. 25621 sez. 52 - ud. 08-02-2022 -4- È consolidato l'orientamento di questa Corte secondo cui può acquistarsi per usucapione una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 19/01/2017, n. 1395). Al fine della determinazione del "dies a quo" per l'usucapione del diritto di servitù costituito dal mantenimento di una determinata opera a distanza illegale deve farsi riferimento non al momento di inizio della costruzione bensì a quello nel quale questa sia venuta ad esistenza, in forza della realizzazione di elementi strutturali ed essenziali, idonei a rivelare anche al titolare del fondo servente l'esistenza di uno stato di fatto coincidente con l'esercizio di un diritto reale di servitù (Cass. Sez. 2, 27/05/2016, n. 11052). Ove, come accertato nella specie, tale stato di fatto muti nel tempo, in forza di intervento che - anche alla luce dei criteri di cui all'art. 31, comma 1, lettera d), della legge n. 457 del 1978, ovvero dell'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 - abbia dato luogo non ad una semplice "ristrutturazione", ma ad una nuova costruzione, per effetto di un incremento della superficie e volume, in forza del principio "tantum praescriptum quantum possessum", non può che ravvisarsi la decorrenza di un nuovo termine per l'usucapione della servitù apparente in esatta corrispondenza con l'utilizzazione della nuova opera visibile e permanente destinata al suo esercizio (arg. da Cass. Sez. 2, 22/10/1998, n. 10481; Cass. Sez. 2, 27/01/2014, n. 1616; Cass. Sez. 2, 02/08/2018, n. 20433; Cass. Sez. 2, 22/05/2019, n. 13818). La Corte di Genova ha poi spiegato a pagina 7 di sentenza che l'intero manufatto oggetto di causa si pone entro il limite di 10 metri dalla parete dell'immobile antistante, sicché se ne Ric. 2017 n. 25621 sez. 52 - ud. 08-02-2022 -5- impone la demolizione, non sussistendo le condizioni per l'arretramento. Ora, nell'ambito di una azione diretta a far conseguire il rispetto delle distanze legali tramite la rimessione in pristino, la demolizione raffigura l'attività materiale necessaria per conseguire l'arretramento (Cass. Sez. 2, 19/02/1999, n. 1411). Poiché i giudici del merito hanno accertato che il risultato materiale dell'arretramento non può essere conseguito senza la demolizione dell'opera costruita in violazione della distanza suddetta, non sussiste alcuna ragione di illegittimità della pronuncia resa. D'altro canto, le doglianze in ordine alle modalità di determinazione della parte del fabbricato da demolire per violazione delle distanze non possono costituire motivo di cassazione, rientrando eventualmente negli accertamenti devoluti al giudice dell'esecuzione in base ai poteri previsti dall'art. 612 c.p.c. (arg. da Cass. Sez. 2, 28/11/2018, n. 30761; Cass. Sez. 3, 05/06/2007, n. 13071). 5. Il quarto motivo di ricorso deduce, infine, la violazione e falsa applicazione dell'art. 872, comma 2, c.c. e dell'art. 2697 c.c. con riguardo al risarcimento dei danni, attribuito dalla Corte d'appello in difetto di prova. 5.1. Il quarto motivo è infondato. La Corte di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto il danno da menomazione del godimento della proprietà Albano-Fontani a causa dell'abusiva costruzione posta a distanza non legale, liquidandolo in C 1.000,00 annui sulla base del valore commerciale della porzione immobiliare. In argomento, questa Corte ha più volte sostenuto, sin da remoti precedenti, che il proprietario ha pieno diritto di usare e godere della cosa propria secondo la naturale destinazione Ric. 2017 n. 25621 sez. 52 - ud. 08-02-2022 -6- della stessa, per cui qualsiasi intervento del vicino diretto a limitare tale uso e godimento costituisce turbativa del diritto di proprietà sul bene e legittima il proprietario a chiedere non solo la tutela in forma specifica, mediante cessazione di tale turbativa e ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, ma anche il risarcimento dei danni; arrivando spesso alla conclusione che il danno, in tale ipotesi, è in re ipsa, in quanto automatica conseguenza della limitazione del godimento e della diminuzione temporanea del valore della proprietà, senza neppure che vi sia necessità di una specifica attività probatoria, salva concreta determinazione del danno stesso in sede di liquidazione, cui eventualmente procedere anche in via equitativa. Si è anche affermato, più specificamente, che la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina, appunto, un danno in "re ipsa", con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure "iuris tantum", tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso. In tal senso, l'azione risarcitoria si dice volta a porre rimedio all'imposizione di una servitù di fatto, causa di un inevitabile perdita di valore del fondo che si produce per l'intero periodo di tempo anteriore all'eliminazione dell'abuso (cfr. indicativamente, di recente, Cass. Sez. 6 - 2, 09/11/2020 , n. 25082; Cass. Sez. 2, 31/08/2018, n. 21501; Cass. Cass. Sez. 2, 16/12/2010, n. 25475; ed invece, in epoca ben più risalente, Cass. Sez. 2, 03/10/1974, n. 2576; Cass. Ric. 2017 n. 25621 sez. 52 - ud. 08-02-2022 -7- Sez. 2, 23/02/1965, n. 299; Cass. Sez. 2, 21/07/1962, n. 2007). Vanno altresì richiamate altre pronunce di questa Corte che, parallelamente all'analogo percorso seguito per i danni non patrimoniali, negano l'astratta risarcibilità in re ipsa dei danni subiti dal proprietario per la perdita o la diminuzione della disponibilità del bene, affermando la necessaria correlazione della medesima risarcibilità al rapporto causale intercorrente tra "condotta materiale", "evento lesivo" e "conseguenza dannosa", sicché identiche risulterebbero le esigenze di prova - sia per l'an che per il quantum - del danno non patrimoniale o patrimoniale (cfr. ad esempio, Cass. Sez. 3, 25/05/2018, n. 13071; Cass. Sez. 3, 04/12/2018, n. 31233). In realtà, anche allorché si confuta in giurisprudenza la configurabilità di un danno in re ipsa subito dal proprietario per l'indisponibilità o la limitata disponibilità della cosa, si riconosce comunque all'interessato la facoltà di darne prova mediante ricorso a presunzioni semplici o al fatto notorio, onerando lo stesso di indicare tutti gli elementi, le modalità e le circostanze della situazione, da cui quali, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c., possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito. Il danno patrimoniale correlato alla limitazione del godimento ed alla diminuzione temporanea del valore della proprietà impone, così, per scongiurare la meccanica identificazione del danno risarcibile con l'evento dannoso, quanto meno l'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di impiegare l'immobile per finalità produttive nel periodo della sua illegittima occupazione, atteso che il consentito utilizzo in materia delle presunzioni attiene all'attività probatoria e non anche a quella Ric. 2017 n. 25621 sez. 52 - ud. 08-02-2022 -8- assertiva. È al riguardo però difficile superare l'obiezione, diffusa in dottrina, secondo cui non vale, in concreto, a garantire la risarcibilità del danno-conseguenza da occupazione o limitazione del godimento di immobile la sola imposizione di un onere di allegazione che consenta al giudice di far uso delle presunzioni semplici, divenendo comunque così in re ipsa la prova del pregiudizio. Non vi è questione, nel caso in esame, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero allegato che l'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, la limitazione del relativo godimento si erano tradotte in una diminuzione temporanea del valore della proprietà e non è sindacabile in sede di legittimità la valutazione compiuta dai giudici di merito di trarre in via induttiva da tali fatti la conseguenza di un danno risarcibile. 6. Il ricorso va perciò rigettato, con condanna della ricorrente a rimborsare al controricorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di cassazione nell'importo liquidato in dispositivo, non dovendosi al riguardo provvedere in favore di [OSCURATO:PERSONA], la quale non ha svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione dai controricorrenti, che liquida in complessivi C 5.450,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ric. 2017 n. 25621 sez. 52 - ud. 08-02-2022 -9- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se