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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 16935/2026

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iorgi- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente e ricorrente incidentale-Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 2757/2021,pubblicata il 3 novembre 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11826/2022Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 16935/2026Data pubblicazione 30/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale di Ravenna LucaZanzi e [OSCURATO:PERSONA], proprietari del fondo confinante con ilproprio, nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], deducendo checostoro, ottenuto un titolo abilitativo all’ampliamento del fabbricatoposto sulla loro proprietà, avevano edificato in violazione delle distanzestabilite dal regolamento edilizio.In particolare, i convenuti avevano realizzato – in luogo delpreesistente edificio, che si sviluppava su un solo piano in altezza edistava un metro dal confine – una costruzione in aderenza con ilfabbricato di sua proprietà, e sopraelevata di un piano.L’attore ritenne pertanto violato l’art. 6.1.3 del R.U.E dell’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], che consente al proprietarioconfinante di costruire in aderenza senza eccedere le dimensionidell’edificio preesistente, fatto salvo diverso accordo con il confinante,registrato e trascritto, poiché nel caso di specie tali disposizioni nonerano state rispettate.I convenuti si costituirono e chiesero il rigetto della domanda,deducendo che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva assentito all’intervento edilizioapponendo la sua firma sul progetto, circostanza che aveva poideterminato il rilascio del titolo edilizio da parte dell’amministrazionecomunale.Spiegarono inoltre domanda riconvenzionale per la condannadell’attore all’arretramento del suo fabbricato, costruito sul confine,poiché la relativa edificazione era stata autorizzata con le stesse formeutilizzate per assentire l’ampliamento in contestazione.All’esito dell’istruttoria, il tribunale accolse parzialmente ladomanda, ordinando la demolizione dell’immobile dei convenuti fino aNumero registro generale 11826/2022Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 16935/2026Data pubblicazione 30/05/2026una distanza rispettosa della citata norma del regolamento edilizio econdannando gli stessi al risarcimento del danno.2.

Tale decisione fu oggetto di parziale riforma da parte della Corted’appello di Bologna, adìta con gravame da [OSCURATO:PERSONA] e Maria LetiziaI giudici distrettuali confermarono il giudizio del tribunale circa lasussistenza di una violazione della norma regolamentare, che in puntoalla prescrizione di distanze minime tra edifici integrava l’art. 873 c.c.e, pertanto, legittimava il ricorso alla tutela demolitoria; osservarono,poi, che la preesistenza della costruzione dell’[OSCURATO:PERSONA] obbligava gliappellanti al rispetto delle relative dimensioni, non essendo statoconcluso un accordo con il frontista, registrato e trascritto.Per altro verso, poi, ridussero l’ammontare del danno liquidato daltribunale, in considerazione della temporaneità del pregiudizio e della«relativamente breve durata» dell’illecito; rigettarono, tuttavia, larichiesta degli appellanti di diminuire il danno ex art. 1227, commaprimo, c.c., non ravvisando a carico dell’appellato alcun fatto colposomunito di rilievo eziologico.3.

Avverso tale statuizione hanno proposto ricorso per cassazioneLuca Zanzi e [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso e ricorso incidentaleaffidato a un unico motivo.I ricorrenti principali hanno depositato controricorso all’avversoricorso incidentale.In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo del ricorso principale è rubricato «Violazione efalsa applicazione degli artt. 871, 872, 873 e ss. c.c.

ErrataNumero registro generale 11826/2022Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 16935/2026Data pubblicazione 30/05/2026applicazione dell’art. 6.1.3 del RUE dell’Unione dei Comuni della BassaRomagna in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3 c.p.c.

Natura di normanon integrativa del c.c. dell’art. 6.1.3 del R.U.E. dell’Unione dei [OSCURATO:PERSONA].

Carente e insufficiente motivazione».I ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui harespinto il motivo d’appello con il quale essi avevano contestato che lanorma regolamentare asseritamente violata (vale a dire l’evocato art.6.1.3 del RUE dell’Unione dei Comuni della [OSCURATO:PERSONA]) avessenatura integrativa dell’art. 873 c.c., sostenendo che la stessa attenevaunicamente alle modalità di costruzione in aderenza nel territoriocomunale.La Corte territoriale, in particolare, avrebbe errato anzitutto nellimitarsi «ad assumere il teorema secondo il quale tutte le normeedilizie sarebbero integrative del codice civile»; quindi, nel ritenere chenel territorio comunale fosse consentito costruire sul confine solo incaso di preesistenza di altra costruzione, e rispettandone ledimensioni, poiché l’art. 6.1.3., comma 5, del R.U.E. consentirebbeinvece la costruzione sul confine anche in assenza di realizzazioniprevenienti sul fondo finitimo, previo accordo col vicino, registrato etrascritto.Tale ultima disposizione, in ogni caso, disciplinerebbe unicamenteil rapporto planivolumetrico tra le costruzioni, e non la distanza dellestesse dal confine o delle stesse fra loro, e non potrebbe dunqueconsiderarsi integrativa delle norme codicistiche.2.

Il secondo motivo è rubricato «Violazione del principio dellacostruzione in prevenzione.

Violazione degli artt. 873, 874, 875 e 877c.c.

Errata applicazione dell’art. 6.1.3 del RUE dell’Unione dei [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3 c.p.c.

ErrataNumero registro generale 11826/2022Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 16935/2026Data pubblicazione 30/05/2026applicazione del principio di prevenzione in rapporto alle disposizionilocali».La sentenza d’appello è sottoposta a critica nella parte in cui harilevato che, in base ai regolamenti edilizi, la facoltà del confinante dicostruire in aderenza all’edificio preveniente era comunque soggettaal rispetto delle dimensioni di questo e che, per eventuali ampliamenti,entrambi i frontisti dovevano ottenere l’autorizzazione del confinantemediante accordo registrato e trascritto; circostanze, tutte queste, nonsussistenti nella specie.I ricorrenti osservano, in proposito, che il meccanismo dellaprevenzione può essere derogato dalle norme dei regolamenti ediliziche fissano le distanze tra costruzioni prescrivendo una distanzaminima delle stesse dal confine, o negando espressamente la facoltàdi costruire in appoggio o in aderenza; nel caso di specie, invece, lanorma regolamentare applicabile si caratterizzava «per la completaderogabilità della distanza delle costruzioni dal confine».Ribadiscono pertanto che, in quanto priva di portata inderogabile,la prescrizione regolamentare non sarebbe «una norma sulle distanze,integrativa del codice civile con capacità di specificazione del principiocivilistico di prevenzione»; dal che deducono che dovrebbe farsiapplicazione di quest’ultimo soltanto, ritenendo così che al prevenientesarebbe consentito costruire sul confine, mentre il vicino che intendea sua volta edificare può, in alternativa, chiedere la comunione delmuro e costruire in aderenza, ovvero arretrare la sua costruzione sinoa rispettare la maggiore intera distanza imposta dallo strumentourbanistico.In conclusione, ad avviso dei ricorrenti, poiché l’[OSCURATO:PERSONA] avevacostruito per primo sul confine, doveva ritenersi legittima la lorocostruzione in aderenza a quella preveniente, mentre la mancataNumero registro generale 11826/2022Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 16935/2026Data pubblicazione 30/05/2026registrazione e trascrizione del relativo accordo, costituendoinosservanza di una norma non integrativa del codice civile,comportava al più un obbligo risarcitorio a loro carico.3.

Infine, con il terzo motivo del ricorso principale è dedottaviolazione dell’art. 1227 c.c.Ad avviso dei ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe errato nel noncomunque sottoscritto il loro progetto di ampliamento (ancorché senzaregistrazione e trascrizione del relativo accordo), manifestando unassenso senza il quale essi non avrebbero proceduto all’edificazione.4.

L’unico motivo del ricorso incidentale denunzia violazionedell’art. 1226 c.c.La sentenza d’appello è censurata nella parte attinente allaliquidazione del danno, che si assume errata in quanto parametrataalla commissione di un illecito istantaneo con effetti permanenti.Secondo il ricorrente incidentale, infatti, in caso di costruzione inviolazione delle distanze prescritte dal confine si configura un illecitopermanente, e il vulnus arrecato alla proprietà confinante viene menosoltanto con la demolizione del manufatto illegittimamente realizzato.5.

I primi due motivi del ricorso principale agitano questionianaloghe e possono, pertanto, essere scrutinati congiuntamente.Le censure sono infondate.Il ragionamento operato dai giudici d’appello prende le mossedall’affermazione che la norma del regolamento edilizio applicabile alcaso di specie – vale a dire l’art. 6.1.3. del R.U.E. dei Comuni dellaBassa Romagna – integra le disposizioni codicistiche, sì da legittimare,in caso di inosservanza, una domanda di riduzione in pristino da partedel frontista leso.Numero registro generale 11826/2022Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 16935/2026Data pubblicazione 30/05/2026La lettura della disposizione regolamentare, prodotta dalle parti nelsuo testo applicabile ratione temporis, consente di accertare che essaprescriveva anzitutto, al comma 2, una distanza delle costruzioni dalconfine, di misura diversa a seconda del tipo di intervento.Il successivo comma 4 prevedeva, poi, l’operatività della regoladella prevenzione, consentendo al secondo proprietario di costruire inaderenza al fabbricato preesistente «senza eccedere in lunghezza e inaltezza lungo il confine la lunghezza ed altezza a confine dell’edificio»,salvo accordo «sottoscritto con il confinante registrato e trascritto allaconservatoria degli atti immobiliari ed allegato alla richiesta del titoloabilitativo».Lo stesso accordo, infine, era previsto come requisito per costruirea distanza dal confine inferiore a quella prescritta, «fino ad un minimodi m. 3,00», ovvero per «costruire sul confine anche qualora su dettoconfine non vi siano edifici».Così individuato il contenuto della disposizione regolamentare,quanto statuito dai giudici d’appello si conforma al consolidatoinsegnamento di questa Corte secondo cui la portata integrativa dellenorme degli strumenti urbanistici rispetto alla disciplina recata dalcodice civile sussiste ove i primi «tendano ad armonizzare l’interessepubblico ad un ordinato assetto urbanistico del territorio con l’interesseprivato relativo ai rapporti intersoggettivi di vicinato, sicché vannoincluse in tale novero le disposizioni del piano regolatore generaledell’ente territoriale che stabiliscano la distanza minima dellecostruzioni dal confine del fondo» (in questi termini, Cass. sez.

U, n.20107/2014; nello stesso senso, Cass. n. 23543/2018, Cass. n.16410/2017, Cass. n. 17390/2004).Numero registro generale 11826/2022Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 16935/2026Data pubblicazione 30/05/2026L’inequivoco tenore letterale della disposizione in esame consente,infatti, di ravvisarne l’indicata finalità, attraverso la chiara prescrizionedi distanze minime delle costruzioni dal confine.Su tale base, gli argomenti dei ricorrenti disvelano la loro erroneitàsotto entrambi i profili posti a sostegno dei due motivi formulati.Da una parte, infatti, non è affatto vero, come si afferma in ricorso,che «in nessun passo della norma si fissano distanze dai confini», sìda dover conseguentemente escludere la portata integrativa dellastessa; dall’altra parte, neppure è vero che la stessa disposizioneregolamentare autorizzasse sic et simpliciter la costruzione sul confineda parte del frontista prevenuto, rispetto alla quale veniva infatti postoil duplice limite del rispetto delle misure preesistenti in altezza elunghezza e del previo accordo fra i confinanti, da registrare etrascrivere.La sentenza impugnata è dunque esente dai vizi denunziati,risultando, per contro, aver fatto corretta applicazione dei principiiripetutamente affermati in materia.6.

Il terzo motivo del ricorso principale, nei termini proposti, nonsupera il vaglio di ammissibilità.Nel delimitare l’ambito di applicazione dei rispettivi criteri diliquidazione del danno in presenza di un contributo causale deldanneggiato, questa Corte ha chiarito che il concorso del fatto colposodi questi, rilevante ai sensi dell’art. 1227, comma primo, prima parte,c.c., attiene al piano della causalità materiale e dev’essere perciòaccertato sulla base del criterio disciplinato dall’art. 41 c.p., mentre ladisciplina di cui all’art. 1227, comma 2, c.c. ha ad oggetto la diversaipotesi – afferente al piano della causalità giuridica – in cui ildanneggiato, pur non concorrendo alla produzione dell’evento, neNumero registro generale 11826/2022Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 16935/2026Data pubblicazione 30/05/2026abbia aggravato le conseguenze (così Cass. n. 26798/2025, Cass. n.17006/2025).Ne deriva che l’accertamento dell’esistenza e del grado della colpadella persona, compiuto alla stregua dei parametri dettati dal citatoart. 1227, comma primo, c.c., costituisce apprezzamento di fattoriservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità (perl’applicazione di tale principio, si vedano, fra le altre, Cass. n.24920/2024, Cass. n. 11258/2018, Cass. n. 2483/2018).Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha escluso la sussistenzadi un comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA] munito di possibile rilievo ai fini chequi occupano, evidenziando che lo stesso risultava aver «contestatotempestivamente l’esecuzione delle opere, prima in sede interdittiva epoi in via ordinaria introducendo la presente causa» (pag. 12).A tale affermazione, scaturita dall’apprezzamento di dati fattuali, iricorrenti contrappongono un argomento di pari natura, valorizzandoil fatto che in un primo tempo l’[OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto il progetto diampliamento da loro presentato; si tratta, pertanto e all’evidenza,della richiesta di nuova valutazione di circostanze fattuali, estranea alperimetro del presente giudizio.Va peraltro osservato che la richiamata norma dei regolamentiedilizi prescriveva un comportamento specifico anche a carico delfrontista pregiudicato – consistente nella redazione di un accordoregistrato e trascritto – la cui mancanza, evidentemente ben nota aicontroricorrenti, assume efficacia causale esclusiva nelladeterminazione del danno e non può essere surrogata, nel medesimoprofilo causale, da una condotta diversa.7.

Residua l’esame dell’unico motivo di ricorso incidentale, che èfondato e merita accoglimento.Numero registro generale 11826/2022Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 16935/2026Data pubblicazione 30/05/2026Conviene premettere che, vertendosi in ipotesi di liquidazioneequitativa del pregiudizio patrimoniale subìto dal danneggiato, sussisteampio potere discrezionale del giudice di merito, le cui scelte non sonocensurabili in sede di legittimità, purché la motivazione diaadeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno dei criteriadottati nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logicoseguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo edell’integralità del risarcimento (sul punto, fra le altre, si veda larecente Cass. n. 341/2025).Ora, nel caso di specie i giudici d’appello hanno ritenuto di ridurrel’importo già liquidato dal tribunale in presenza di un elemento checoncorreva a caratterizzare il pregiudizio patito dalla vittima, cosìrichiamando, dunque, un criterio riconducibile al principio di integralitàdel risarcimento.Hanno affermato, in particolare, che il danno doveva essere ridottoavuto riguardo «alla temporaneità della situazione pregiudizievole».Sul punto, la statuizione merita in effetti di essere riconsiderata,poiché non sono emersi elementi significativi dell’affermatatemporaneità del pregiudizio – che la sentenza impugnata, del resto,non esplicita.Per contro, va rilevato che questa Corte, con orientamentorisalente e stratificato, ha affermato che la violazione delle norme sulledistanze legali dà luogo a un illecito permanente, trattandosi di attivitàperdurante nel tempo e comportante la violazione ininterrotta deldiritto altrui, che si protrae nel tempo sino alla riduzione dell’edificio,eseguita volontariamente dall’autore o a lui imposta (Cass. n.11280/1998, Cass. n. 1659/1988, Cass. n. 1685/1982; più di recente,fra le altre, Cass. n. 12865/2022).Numero registro generale 11826/2022Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 16935/2026Data pubblicazione 30/05/2026Pertanto, laddove stigmatizza l’adozione di un criterio diliquidazione che, non rispecchiando la natura dell’illecito e le sueconseguenze, non consente di ritenere correttamente applicata laregola di integralità del risarcimento, la censura merita accoglimento.Può affermarsi, al riguardo, il seguente principio di diritto: «Inpresenza di una costruzione realizzata in violazione delle distanzeprescritte, laddove il giudice accerti un danno risarcibile in capo alproprietario confinante, ai fini della relativa liquidazione in viaequitativa occorre tener conto del carattere permanente dell’illecito, lecui conseguenze sono destinate a venir meno solo con la riduzionedell’edificio, eseguita volontariamente dall’autore o a lui imposta; alriguardo, il potere discrezionale del giudice di liquidare il danno non ècensurabile in sede di legittimità, purché la motivazione diaadeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno dei criteriadottati nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logicoseguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo edell’integralità del risarcimento».6.

In conclusione, va respinto il ricorso principale e va inveceaccolto il ricorso incidentale.La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo, indiversa composizione, per il riesame in conformità al principio indicatoe la liquidazione delle spese del presente giudizio.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.

P.Q.MNumero registro generale 11826/2022Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 16935/2026Data pubblicazione 30/05/2026La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna in diversacomposizione.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 26 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iorgi- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente e ricorrente incidentale-Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 2757/2021,pubblicata il 3 novembre 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11826/2022Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 16935/2026Data pubblicazione 30/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale di Ravenna LucaZanzi e [OSCURATO:PERSONA], proprietari del fondo confinante con ilproprio, nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], deducendo checostoro, ottenuto un titolo abilitativo all’ampliamento del fabbricatoposto sulla loro proprietà, avevano edificato in violazione delle distanzestabilite dal regolamento edilizio.In particolare, i convenuti avevano realizzato – in luogo delpreesistente edificio, che si sviluppava su un solo piano in altezza edistava un metro dal confine – una costruzione in aderenza con ilfabbricato di sua proprietà, e sopraelevata di un piano.L’attore ritenne pertanto violato l’art. 6.1.3 del R.U.E dell’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], che consente al proprietarioconfinante di costruire in aderenza senza eccedere le dimensionidell’edificio preesistente, fatto salvo diverso accordo con il confinante,registrato e trascritto, poiché nel caso di specie tali disposizioni nonerano state rispettate.I convenuti si costituirono e chiesero il rigetto della domanda,deducendo che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva assentito all’intervento edilizioapponendo la sua firma sul progetto, circostanza che aveva poideterminato il rilascio del titolo edilizio da parte dell’amministrazionecomunale.Spiegarono inoltre domanda riconvenzionale per la condannadell’attore all’arretramento del suo fabbricato, costruito sul confine,poiché la relativa edificazione era stata autorizzata con le stesse formeutilizzate per assentire l’ampliamento in contestazione.All’esito dell’istruttoria, il tribunale accolse parzialmente ladomanda, ordinando la demolizione dell’immobile dei convenuti fino aNumero registro generale 11826/2022Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 16935/2026Data pubblicazione 30/05/2026una distanza rispettosa della citata norma del regolamento edilizio econdannando gli stessi al risarcimento del danno.2. Tale decisione fu oggetto di parziale riforma da parte della Corted’appello di Bologna, adìta con gravame da [OSCURATO:PERSONA] e Maria LetiziaI giudici distrettuali confermarono il giudizio del tribunale circa lasussistenza di una violazione della norma regolamentare, che in puntoalla prescrizione di distanze minime tra edifici integrava l’art. 873 c.c.e, pertanto, legittimava il ricorso alla tutela demolitoria; osservarono,poi, che la preesistenza della costruzione dell’[OSCURATO:PERSONA] obbligava gliappellanti al rispetto delle relative dimensioni, non essendo statoconcluso un accordo con il frontista, registrato e trascritto.Per altro verso, poi, ridussero l’ammontare del danno liquidato daltribunale, in considerazione della temporaneità del pregiudizio e della«relativamente breve durata» dell’illecito; rigettarono, tuttavia, larichiesta degli appellanti di diminuire il danno ex art. 1227, commaprimo, c.c., non ravvisando a carico dell’appellato alcun fatto colposomunito di rilievo eziologico.3. Avverso tale statuizione hanno proposto ricorso per cassazioneLuca Zanzi e [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso e ricorso incidentaleaffidato a un unico motivo.I ricorrenti principali hanno depositato controricorso all’avversoricorso incidentale.In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo del ricorso principale è rubricato «Violazione efalsa applicazione degli artt. 871, 872, 873 e ss. c.c. ErrataNumero registro generale 11826/2022Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 16935/2026Data pubblicazione 30/05/2026applicazione dell’art. 6.1.3 del RUE dell’Unione dei Comuni della BassaRomagna in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3 c.p.c. Natura di normanon integrativa del c.c. dell’art. 6.1.3 del R.U.E. dell’Unione dei [OSCURATO:PERSONA]. Carente e insufficiente motivazione».I ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui harespinto il motivo d’appello con il quale essi avevano contestato che lanorma regolamentare asseritamente violata (vale a dire l’evocato art.6.1.3 del RUE dell’Unione dei Comuni della [OSCURATO:PERSONA]) avessenatura integrativa dell’art. 873 c.c., sostenendo che la stessa attenevaunicamente alle modalità di costruzione in aderenza nel territoriocomunale.La Corte territoriale, in particolare, avrebbe errato anzitutto nellimitarsi «ad assumere il teorema secondo il quale tutte le normeedilizie sarebbero integrative del codice civile»; quindi, nel ritenere chenel territorio comunale fosse consentito costruire sul confine solo incaso di preesistenza di altra costruzione, e rispettandone ledimensioni, poiché l’art. 6.1.3., comma 5, del R.U.E. consentirebbeinvece la costruzione sul confine anche in assenza di realizzazioniprevenienti sul fondo finitimo, previo accordo col vicino, registrato etrascritto.Tale ultima disposizione, in ogni caso, disciplinerebbe unicamenteil rapporto planivolumetrico tra le costruzioni, e non la distanza dellestesse dal confine o delle stesse fra loro, e non potrebbe dunqueconsiderarsi integrativa delle norme codicistiche.2. Il secondo motivo è rubricato «Violazione del principio dellacostruzione in prevenzione. Violazione degli artt. 873, 874, 875 e 877c.c. Errata applicazione dell’art. 6.1.3 del RUE dell’Unione dei [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3 c.p.c. ErrataNumero registro generale 11826/2022Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 16935/2026Data pubblicazione 30/05/2026applicazione del principio di prevenzione in rapporto alle disposizionilocali».La sentenza d’appello è sottoposta a critica nella parte in cui harilevato che, in base ai regolamenti edilizi, la facoltà del confinante dicostruire in aderenza all’edificio preveniente era comunque soggettaal rispetto delle dimensioni di questo e che, per eventuali ampliamenti,entrambi i frontisti dovevano ottenere l’autorizzazione del confinantemediante accordo registrato e trascritto; circostanze, tutte queste, nonsussistenti nella specie.I ricorrenti osservano, in proposito, che il meccanismo dellaprevenzione può essere derogato dalle norme dei regolamenti ediliziche fissano le distanze tra costruzioni prescrivendo una distanzaminima delle stesse dal confine, o negando espressamente la facoltàdi costruire in appoggio o in aderenza; nel caso di specie, invece, lanorma regolamentare applicabile si caratterizzava «per la completaderogabilità della distanza delle costruzioni dal confine».Ribadiscono pertanto che, in quanto priva di portata inderogabile,la prescrizione regolamentare non sarebbe «una norma sulle distanze,integrativa del codice civile con capacità di specificazione del principiocivilistico di prevenzione»; dal che deducono che dovrebbe farsiapplicazione di quest’ultimo soltanto, ritenendo così che al prevenientesarebbe consentito costruire sul confine, mentre il vicino che intendea sua volta edificare può, in alternativa, chiedere la comunione delmuro e costruire in aderenza, ovvero arretrare la sua costruzione sinoa rispettare la maggiore intera distanza imposta dallo strumentourbanistico.In conclusione, ad avviso dei ricorrenti, poiché l’[OSCURATO:PERSONA] avevacostruito per primo sul confine, doveva ritenersi legittima la lorocostruzione in aderenza a quella preveniente, mentre la mancataNumero registro generale 11826/2022Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 16935/2026Data pubblicazione 30/05/2026registrazione e trascrizione del relativo accordo, costituendoinosservanza di una norma non integrativa del codice civile,comportava al più un obbligo risarcitorio a loro carico.3. Infine, con il terzo motivo del ricorso principale è dedottaviolazione dell’art. 1227 c.c.Ad avviso dei ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe errato nel noncomunque sottoscritto il loro progetto di ampliamento (ancorché senzaregistrazione e trascrizione del relativo accordo), manifestando unassenso senza il quale essi non avrebbero proceduto all’edificazione.4. L’unico motivo del ricorso incidentale denunzia violazionedell’art. 1226 c.c.La sentenza d’appello è censurata nella parte attinente allaliquidazione del danno, che si assume errata in quanto parametrataalla commissione di un illecito istantaneo con effetti permanenti.Secondo il ricorrente incidentale, infatti, in caso di costruzione inviolazione delle distanze prescritte dal confine si configura un illecitopermanente, e il vulnus arrecato alla proprietà confinante viene menosoltanto con la demolizione del manufatto illegittimamente realizzato.5. I primi due motivi del ricorso principale agitano questionianaloghe e possono, pertanto, essere scrutinati congiuntamente.Le censure sono infondate.Il ragionamento operato dai giudici d’appello prende le mossedall’affermazione che la norma del regolamento edilizio applicabile alcaso di specie – vale a dire l’art. 6.1.3. del R.U.E. dei Comuni dellaBassa Romagna – integra le disposizioni codicistiche, sì da legittimare,in caso di inosservanza, una domanda di riduzione in pristino da partedel frontista leso.Numero registro generale 11826/2022Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 16935/2026Data pubblicazione 30/05/2026La lettura della disposizione regolamentare, prodotta dalle parti nelsuo testo applicabile ratione temporis, consente di accertare che essaprescriveva anzitutto, al comma 2, una distanza delle costruzioni dalconfine, di misura diversa a seconda del tipo di intervento.Il successivo comma 4 prevedeva, poi, l’operatività della regoladella prevenzione, consentendo al secondo proprietario di costruire inaderenza al fabbricato preesistente «senza eccedere in lunghezza e inaltezza lungo il confine la lunghezza ed altezza a confine dell’edificio»,salvo accordo «sottoscritto con il confinante registrato e trascritto allaconservatoria degli atti immobiliari ed allegato alla richiesta del titoloabilitativo».Lo stesso accordo, infine, era previsto come requisito per costruirea distanza dal confine inferiore a quella prescritta, «fino ad un minimodi m. 3,00», ovvero per «costruire sul confine anche qualora su dettoconfine non vi siano edifici».Così individuato il contenuto della disposizione regolamentare,quanto statuito dai giudici d’appello si conforma al consolidatoinsegnamento di questa Corte secondo cui la portata integrativa dellenorme degli strumenti urbanistici rispetto alla disciplina recata dalcodice civile sussiste ove i primi «tendano ad armonizzare l’interessepubblico ad un ordinato assetto urbanistico del territorio con l’interesseprivato relativo ai rapporti intersoggettivi di vicinato, sicché vannoincluse in tale novero le disposizioni del piano regolatore generaledell’ente territoriale che stabiliscano la distanza minima dellecostruzioni dal confine del fondo» (in questi termini, Cass. sez. U, n.20107/2014; nello stesso senso, Cass. n. 23543/2018, Cass. n.16410/2017, Cass. n. 17390/2004).Numero registro generale 11826/2022Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 16935/2026Data pubblicazione 30/05/2026L’inequivoco tenore letterale della disposizione in esame consente,infatti, di ravvisarne l’indicata finalità, attraverso la chiara prescrizionedi distanze minime delle costruzioni dal confine.Su tale base, gli argomenti dei ricorrenti disvelano la loro erroneitàsotto entrambi i profili posti a sostegno dei due motivi formulati.Da una parte, infatti, non è affatto vero, come si afferma in ricorso,che «in nessun passo della norma si fissano distanze dai confini», sìda dover conseguentemente escludere la portata integrativa dellastessa; dall’altra parte, neppure è vero che la stessa disposizioneregolamentare autorizzasse sic et simpliciter la costruzione sul confineda parte del frontista prevenuto, rispetto alla quale veniva infatti postoil duplice limite del rispetto delle misure preesistenti in altezza elunghezza e del previo accordo fra i confinanti, da registrare etrascrivere.La sentenza impugnata è dunque esente dai vizi denunziati,risultando, per contro, aver fatto corretta applicazione dei principiiripetutamente affermati in materia.6. Il terzo motivo del ricorso principale, nei termini proposti, nonsupera il vaglio di ammissibilità.Nel delimitare l’ambito di applicazione dei rispettivi criteri diliquidazione del danno in presenza di un contributo causale deldanneggiato, questa Corte ha chiarito che il concorso del fatto colposodi questi, rilevante ai sensi dell’art. 1227, comma primo, prima parte,c.c., attiene al piano della causalità materiale e dev’essere perciòaccertato sulla base del criterio disciplinato dall’art. 41 c.p., mentre ladisciplina di cui all’art. 1227, comma 2, c.c. ha ad oggetto la diversaipotesi – afferente al piano della causalità giuridica – in cui ildanneggiato, pur non concorrendo alla produzione dell’evento, neNumero registro generale 11826/2022Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 16935/2026Data pubblicazione 30/05/2026abbia aggravato le conseguenze (così Cass. n. 26798/2025, Cass. n.17006/2025).Ne deriva che l’accertamento dell’esistenza e del grado della colpadella persona, compiuto alla stregua dei parametri dettati dal citatoart. 1227, comma primo, c.c., costituisce apprezzamento di fattoriservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità (perl’applicazione di tale principio, si vedano, fra le altre, Cass. n.24920/2024, Cass. n. 11258/2018, Cass. n. 2483/2018).Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha escluso la sussistenzadi un comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA] munito di possibile rilievo ai fini chequi occupano, evidenziando che lo stesso risultava aver «contestatotempestivamente l’esecuzione delle opere, prima in sede interdittiva epoi in via ordinaria introducendo la presente causa» (pag. 12).A tale affermazione, scaturita dall’apprezzamento di dati fattuali, iricorrenti contrappongono un argomento di pari natura, valorizzandoil fatto che in un primo tempo l’[OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto il progetto diampliamento da loro presentato; si tratta, pertanto e all’evidenza,della richiesta di nuova valutazione di circostanze fattuali, estranea alperimetro del presente giudizio.Va peraltro osservato che la richiamata norma dei regolamentiedilizi prescriveva un comportamento specifico anche a carico delfrontista pregiudicato – consistente nella redazione di un accordoregistrato e trascritto – la cui mancanza, evidentemente ben nota aicontroricorrenti, assume efficacia causale esclusiva nelladeterminazione del danno e non può essere surrogata, nel medesimoprofilo causale, da una condotta diversa.7. Residua l’esame dell’unico motivo di ricorso incidentale, che èfondato e merita accoglimento.Numero registro generale 11826/2022Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 16935/2026Data pubblicazione 30/05/2026Conviene premettere che, vertendosi in ipotesi di liquidazioneequitativa del pregiudizio patrimoniale subìto dal danneggiato, sussisteampio potere discrezionale del giudice di merito, le cui scelte non sonocensurabili in sede di legittimità, purché la motivazione diaadeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno dei criteriadottati nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logicoseguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo edell’integralità del risarcimento (sul punto, fra le altre, si veda larecente Cass. n. 341/2025).Ora, nel caso di specie i giudici d’appello hanno ritenuto di ridurrel’importo già liquidato dal tribunale in presenza di un elemento checoncorreva a caratterizzare il pregiudizio patito dalla vittima, cosìrichiamando, dunque, un criterio riconducibile al principio di integralitàdel risarcimento.Hanno affermato, in particolare, che il danno doveva essere ridottoavuto riguardo «alla temporaneità della situazione pregiudizievole».Sul punto, la statuizione merita in effetti di essere riconsiderata,poiché non sono emersi elementi significativi dell’affermatatemporaneità del pregiudizio – che la sentenza impugnata, del resto,non esplicita.Per contro, va rilevato che questa Corte, con orientamentorisalente e stratificato, ha affermato che la violazione delle norme sulledistanze legali dà luogo a un illecito permanente, trattandosi di attivitàperdurante nel tempo e comportante la violazione ininterrotta deldiritto altrui, che si protrae nel tempo sino alla riduzione dell’edificio,eseguita volontariamente dall’autore o a lui imposta (Cass. n.11280/1998, Cass. n. 1659/1988, Cass. n. 1685/1982; più di recente,fra le altre, Cass. n. 12865/2022).Numero registro generale 11826/2022Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 16935/2026Data pubblicazione 30/05/2026Pertanto, laddove stigmatizza l’adozione di un criterio diliquidazione che, non rispecchiando la natura dell’illecito e le sueconseguenze, non consente di ritenere correttamente applicata laregola di integralità del risarcimento, la censura merita accoglimento.Può affermarsi, al riguardo, il seguente principio di diritto: «Inpresenza di una costruzione realizzata in violazione delle distanzeprescritte, laddove il giudice accerti un danno risarcibile in capo alproprietario confinante, ai fini della relativa liquidazione in viaequitativa occorre tener conto del carattere permanente dell’illecito, lecui conseguenze sono destinate a venir meno solo con la riduzionedell’edificio, eseguita volontariamente dall’autore o a lui imposta; alriguardo, il potere discrezionale del giudice di liquidare il danno non ècensurabile in sede di legittimità, purché la motivazione diaadeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno dei criteriadottati nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logicoseguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo edell’integralità del risarcimento».6. In conclusione, va respinto il ricorso principale e va inveceaccolto il ricorso incidentale.La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo, indiversa composizione, per il riesame in conformità al principio indicatoe la liquidazione delle spese del presente giudizio.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 11826/2022Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 16935/2026Data pubblicazione 30/05/2026La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna in diversacomposizione.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 26 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci
Sentenza Cassazione n. 16935/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris