CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23724/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ScavoneSandro [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] dell'Acqua, [OSCURATO:PERSONA],-controricorrenti-rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoSalvatore Sanzo,-controricorrente-Numero registro generale 7072/2025Numero sezionale 2488/2026Numero di raccolta generale 23724/2026Data pubblicazione 21/07/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Varese n. 23/2025 depositato il07/03/2025.Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’accoglimento del ricorso.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 Il Tribunale di Varese con l’impugnato provvedimento rigettaval’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] srl avversoil decreto di esecutività dello stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] spain liquidazione che aveva rigettato la domanda di ammissione allo statopassivo, in prededuzione, del credito di € 1.005.110; somma cheImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA] aveva dovuto sborsare per essersi sostituita almanufatti presenti all’interno dell’area della quale si era resaaggiudicataria e nel ripristino dello stato dei luoghi in ottemperanzaall’ordinanza n. 182/2011 del Comune di Azzate.1.1 Il Tribunale così ricostruiva la vicenda in punto di fatto: i) il comune diAzzate emetteva ordinanza n. 182/2011 nei confronti della società I [OSCURATO:SOCIETA] di rimozione di manufatti/edifici abusivi nel tempo costruiti sulsedime del campeggio; ii) la società dava esecuzione all’ordinanza fino aridosso della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta in data 17 giugno2019; successivamente a ciò, le operazioni di rimozione di materialivenivano proseguite dal curatore del [OSCURATO:PERSONA] il quale provvedeva anominare perito estimatore del valore dell’area e dei lavori l’arch.Numero registro generale 7072/2025Numero sezionale 2488/2026Numero di raccolta generale 23724/2026Data pubblicazione 21/07/2026Massimiliano Annoni, che redigeva una perizia di stima in data 27/09/2019ove indicava le operazioni da svolgere per ottemperare integralmenteall’ordinanza, preventivandone il costo in € 142.200,00 per la rimozione elo smaltimento dei manufatti abusivi (€ 1.800,00 x 79 manufatti);iii) inconformità al programma di liquidazione, approvato dagli organi dellaprocedura, il curatore poneva in vendita l’area di proprietà della societàche era aggiudicata dalla [OSCURATO:PERSONA] srl per € 1.110.000, aseguito di una competizione con altri due offerenti, dopodiché il Fallimentoconferiva in appalto a [OSCURATO:SOCIETA], con nomina del direttore dei lavorinella persona dell’ arch. [OSCURATO:PERSONA], i lavori di rimozione deimanufatti abusivi, che di fatto iniziarono solamente in data 16/9/2021 peril tramite di conferimento di subappalto alla società [OSCURATO:SOCIETA].,successivamente divenuta appaltatrice diretta per lo smaltimento diulteriori materiali; iv) tre giorni dopo lo svolgimento di un sopralluogonell’area a cui partecipavano il curatore, il direttore dei lavori, il tecnicodel comune e la polizia locale del comune, dove si dava atto dellarimozione integrale dell’abuso volumetrico, ma della presenza di “piccolicumuli di macerie e detriti derivanti dalle operazioni di demolizione” indata 13 /12 2021 si procedeva a redigere l’atto di trasferimento dellaproprietà del compendio immobile dal [OSCURATO:PERSONA] alla ricorrente ; v) ilcuratore proseguiva i lavori attraverso i propri appaltatori, nell’aprile del2022 l’area veniva sottoposta a sequestro penale da parte della DDA diMilano, sequestro poi convalidato dal GIP, mentre in data 7/04/2022 ilcomune di Azzate emetteva l’ordinanza ex art. 192 cod. dell’ambiente n.41 con la quale si intimava al [OSCURATO:PERSONA] e al proprietario [OSCURATO:SOCIETA].. la rimozione dei rifiuti nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e delproprietario [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] specifico, il comune di Azzateordinava al [OSCURATO:PERSONA] la messa in sicurezza dell’area nonché aquest’ultimo e alla società aggiudicataria di procedere allo smaltimento deirifiuti ed, infine, solamente alla proprietà di iniziare le operazioni di messaNumero registro generale 7072/2025Numero sezionale 2488/2026Numero di raccolta generale 23724/2026Data pubblicazione 21/07/2026in sicurezza, solo con riguardo ai rifiuti ritrovati sulla c.d. “via Margherite”e per la restante parte dell’area del campeggio; vi) previa autorizzazionedella procura della repubblica sia il [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] distinti piani per i primi lavori di messa in sicurezza erimozione integrale dei rifiuti (rispettivamente “[OSCURATO:PERSONA]” e “PianoPani”);vii) la proprietà, ritenendo il piano presentato dal curatore parziale,carente e privo di un cronoprogramma procedeva ad eseguire il propriopiano di rimozione dei rifiuti, invitando il curatore a presenziare alleaccertava l’esecuzione delle ordinanze ambientali susseguitesi nel tempo.1.2 Alla luce della suesposta ricostruzione, il Tribunale rilevava che, poichéi lavori di ripristino per il cui esborso la ricorrente aveva chiesto di essererimborsata, riguardavano quelli oggetto dell’ordinanza sindacale 41/2022che vedeva come destinatari [OSCURATO:PERSONA] insieme agli altrisoggetti, precisamente il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e l’archMassimilano Annoni, i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per lanecessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, andavano sostenuti,in base al principio eurounitario “chi inquina paga”, dal detentore delfondo su cui insistevano i rifiuti che, al momento dell’emissionedell’ordinanza, era [OSCURATO:PERSONA] per effetto dell’aggiudicazione. Ciòin quanto il proprietario dell’area acquistata, nella consapevolezza chesulla stessa giacevano rifiuti diveniva responsabile della rimozione deirifiuti per il mero fatto di essere detentore del fondo.1.3 Evidenziava che [OSCURATO:PERSONA] srl era divenuta proprietaria delcamping I [OSCURATO:PERSONA] a seguito di aggiudicazione al ridotto corrispettivodi € 1.100.000, a fronte della valorizzazione dell’area di € 2.166.438,50,effettuata dal perito tenendo in considerazione le caratteristiche e leproblematiche della stessa, che venivano espressamente indicate nelbando di vendita dove si precisava che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato oneratodell’adempimento all’ordinanza comunale n.182/11 sotto il profiloNumero registro generale 7072/2025Numero sezionale 2488/2026Numero di raccolta generale 23724/2026Data pubblicazione 21/07/2026economico, nei limiti di cui al quantum di spesa previsto dalla periziaAnnoni (€ 142.200,00), tale dato veniva ribadito nel verbale diaggiudicazione e nell’atto di compravendita, ove veniva disposto un rinvioal bando predetto.1.4 Rimarcava che l’aggiudicatario avrebbe eventualmente dovutoesercitare apposita azione contrattuale qualora fosse emersa l’esistenza divizi non conosciuti all’epoca della stipulazione del contratto o talicomunque da inficiare la vendita ed invece aveva preferito sostituirsi edottemperare all’ordinanza in autonomia e senza alcun accordo preventivocon la procedura, diretto alla quantificazione dei relativi costi, anche allaluce del limite di spesa previsto dalla curatela.1.5 Da ultimo rilevava che dalla data di consegna dell’areaall’aggiudicataria a quella del sequestro disposto dalla DDA di Milano eradecorso un lasso di tempo nel corso del quale il proprietario aveva avutola piena, totale disponibilità dell’area ed in tale periodo e non era possibileaccertare se fossero o meno intervenute modificazioni dello stato deiluoghi da parte di terzi soggetti non essendo stata effettuata una“fotografia” dello stato dei luoghi accertata nel contraddittorio tra le parti.2 [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per la cassazione del decretoaffidato a sei motivi; il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], creditori ammessi alpassivo del fallimento hanno svolto difese con controricorso. Il PubblicoMinistero ha depositato requisitoria scritta. Tutte le parti costituite hannodepositato memorie ex art. 380 bis 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt.132 n. 4, e 112, 113 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4,c.p.c. per avere il Tribunale reso la decisione muovendo dall’erroneoNumero registro generale 7072/2025Numero sezionale 2488/2026Numero di raccolta generale 23724/2026Data pubblicazione 21/07/2026presupposto che il fatto controverso riguardasse l’ipotesi di rivalsa internadel rimborso delle somme spese per rimuovere i rifiuti quando invece ilgiudizio affronta una situazione assolutamente difforme e cioè il diritto dirivalsa di colui che non è produttore dei rifiuti e che non ha contribuito aprodurli, ma che ha provveduto a rimuovere i rifiuti da altri prodotti eabbandonati sul suo terreno per non aggravare il rischio di dannoambientale ed in esecuzione di ordinanze, contestate innanzi al TAR, congiudizio ancora pendente. In particolare all’atto di acquisto dell’area ilcuratore nell’atto notarile dava atto della demolizione delle casetteabusive e si assumeva l’impegno di rimuovere i rifiuti da demolizioneancora presenti nel campeggio tanto è vero che le ordinanze 6 e 21 del2022 lo individuano quale unico soggetto tenuto alla rimozione e, dunque,l’aggiudicataria era nel diritto di rivolgersi per l’intero ad uno qualsiasi deiproduttori dei rifiuti.2. Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione delprincipio “ chi inquina paga” (direttiva europea 2004/35) contenutonell’art. 192 d.lvo 152/2006 ( codice dell’ambiente ), in relazione all’art.360 c.p.c., comma 1 n. 3 c.p.c. La ricorrente sostiene che l’art. 192,comma 3, d.lvo citato, nel prevedere la responsabilità solidale anche delproprietario nella rimozione dei rifiuti fa salva la possibilità della rivalsainterna tra operatori concorrenti nella realizzazione di un depositoincontrollato di rifiuti/abbandono di rifiuti e, quindi, della rivalsa deiproprietari nei confronti del soggetto autore della violazione. Sulfallimento, che peraltro si era impegnato al completamento dei lavori dirimozione dei rifiuti derivanti della demolizione, dovevano ricadere i costiper le rimozioni con la conseguenza che [OSCURATO:PERSONA], inapplicazione del principio “chi inquina paga” in relazione all’art. 192 codicedell’ ambiente, ha diritto a rivalersi per intero sull’autore dell’illecito (ilNumero registro generale 7072/2025Numero sezionale 2488/2026Numero di raccolta generale 23724/2026Data pubblicazione 21/07/2026che ha, successivamente, violato le ordinanze 6 e 11 del 2022 che loobbligavano a rimuovere i rifiuti dopo averli prodotti.3 Il terzo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043e 2697 c.c. in tema di nesso di causalità e di danno ingiusto in relazionealla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 192, 188, 183, 255 codiceambiente e art. 4 e 5 dell’allegato e della l. 20-3-1865, n. 2248 - inrelazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3 per avere il Tribunale erratonell’equiparare, ai fini della domanda giudiziale di rivalsa, la condotta delproduttore dei rifiuti e quella del responsabile in solido per la rimozionedei rifiuti generati dal produttore dei rifiuti e abbandonati dal medesimo,quando le due posizioni sono irrimediabilmente differenti: il proprietariodell’immobile, che ha dovuto ottemperare all’ordinanza per evitare ilrischio di un aggravamento del danno ambientale e non incorrere inresponsabilità penali, ha sempre diritto di rivalersi nei confronti delresponsabile dell'inquinamento per le spese sostenute.Sempre con il terzo motivo il ricorrente denuncia « violazione degli artt.art. 4 e 5 dell’allegato e della l. 20-3-1865, n. 2248, in punto direvoca/modifica/differente interpretazione dell’atto amministrativo daparte del giudice civile – applicazione del principio del “più probabile chenon” e la (eventuale) presenza di più cause produttive del danno» : sisostiene che contrariamente a quanto assunto dal Tribunale sussisteva ilnesso causale inteso come rapporto di causa-effetto tra la condottaantigiuridica del curatore (co-autore della demolizione irregolare inesecuzione di un appalto commissionato dal curatore in un area in cui eracustode ex lege il Curatore, nonché autore della mancata rimozione dirifiuti a terra in ottemperanza alle ordinanze 6 e 11 del 2022), e l’eventodannoso (prima, di deposito irregolare / poi, di abbandono di rifiuti –evento dannoso interrotto dalla rimozione dei rifiuti da parte dellaproprietaria a proprie spese)Numero registro generale 7072/2025Numero sezionale 2488/2026Numero di raccolta generale 23724/2026Data pubblicazione 21/07/20265 Il quarto motivo ipotizza violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 e2697 c.c. in punto di “an debeatur” in relazione alla asserita mancanza difotografia dei luoghi in relazione all’art. 360, comma 1, n 3 c.p.c.,sussistendo, al contrario atti pubblici , con report fotografici, che provanol’esistenza dei rifiuti, il loro posizionamento nell’area, la riferibilità alla loroproduzione ai lavori di Prisma commissionati dal Curatore, in un’area di cuilo stesso era custode ex lege, nonché il successivo abbandono a terra allarinfusa.6 Il quinto motivo, proposto in via subordinata, al terzo e al quartomotivo, deduce l’omessa valutazione di fatti decisivi, in relazione agli art.2043 -2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), costituiti dalledemolizioni eseguite anche dal fallimento, per il tramite di impresa difiducia, e dell’impegno assunto dal curatore con l’atto di trasferimentodell’area e da tutta la documentazione prodotta, utilizzata anche dallapubblica amministrazione a corredo delle ordinanze che documentava lapresenza di rifiuti prodotti dal curatore.7 Il sesto motivo denuncia violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c. in temadi responsabilità del custode, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c..: viene censurato il provvedimento del Tribunale anche perché dopoavere affermato che l’istante aveva invocato la responsabilità dellaprocedura ai sensi dell’art. 2043-2051 c.c., ha erroneamente identificato irequisiti della responsabilità del custode con quelli della responsabilitàaquiliana per fatto illecito, senza porre alcuna distinzione.8 I motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto nella sostanza, pursotto forma di diverse tipologie di vizi, contestano il mancatoriconoscimento da parte del Tribunale del credito fatto valere dallaImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del fallimento, costituito dalle sommeanticipate dall’aggiudicatario per la rimozione dei rifiuti prodotti dai lavoridi demolizione delle casette e degli altri manufatti realizzati dalla societàin bonis.Numero registro generale 7072/2025Numero sezionale 2488/2026Numero di raccolta generale 23724/2026Data pubblicazione 21/07/20268.1 Al riguardo, il Tribunale, dopo aver ricostruito i fatti di cui sopra si èdato conto, ha precisato che «ai fini della individuazione del themadecidendum, va in primo luogo rilevato come l’istante ha invocato laresponsabilità della procedura ai sensi dell’art. 2043 - 2051 c.c.. ».8.2 Tali titoli di responsabilità extracontrattuale vengono evocati anche neimotivi tre, quattro, cinque e sei del ricorso per cassazione.8.3 Sul punto l’impugnato provvedimento ha correttamente escluso che incapo al [OSCURATO:PERSONA] potesse configurarsi una qualsivoglia forma diresponsabilità aquiliana; piuttosto va precisato che, sulla scorta dellanormativa eurounionale e nazionale e dell’orientamento dellagiurisprudenza amministrativa (al quale è stata dato continuità anchedalla sentenza n. 5510/2025 del Consiglio di Stato indicata nella memoriache riguarda la vicenda oggetto della presente controversia), un soggettoche acquista un immobile conoscendone la situazione di dissestoambientale non si qualifica come proprietario incolpevole, e, pertanto, ètenuto, in solido con il responsabile, al ripristino ambientale dell’area, aisensi dell’art. 192, 3 comma, d.lvo n. 152/2006; tale posizione è assuntaanche dal [OSCURATO:PERSONA] trattandosi di obblighi in cui subentra pacificamentela curatela in virtù della detenzione del bene immobile inquinato (cfr.Cons. Stato, Ad. Plen., n. 3/2021; Cons. Stato n. 7239/ 2024).8.Ne consegue che nella situazione in cui, come nel caso di specie, unbene immobile contenente rifiuti da smaltire sia stato dapprima acquisitoall’attivo fallimentare e successivamente liquidato attraverso unaprocedura competitiva, vengono gravati dagli oneri di bonifica e diriduzione in pristino il curatore, che non ha realizzato alcuna condottaillecita essendo solo subentrato, nell’interesse dei creditori, nelladisponibilità del bene, e il soggetto, anch’egli non direttamenteresponsabile della produzione del rifiuto, il quale sia divenuto proprietarioe detentore dell’area o del sito, a seguito dell’aggiudicazione, in cui sonoancora presenti, per esservi stati in precedenza depositati o anche soloNumero registro generale 7072/2025Numero sezionale 2488/2026Numero di raccolta generale 23724/2026Data pubblicazione 21/07/2026abbandonati i rifiuti in questione. Una conferma di quanto sopra affermatoè costituita dall’adozione, da parte della competente autoritàamministrativa, dell’ordine repressivo di rimozione dei rifiuti nei confrontisia del [OSCURATO:PERSONA] che dell’aggiudicatario di rimozione dei rifiuti9 Il quarto motivo è inoltre inammissibile perché l’affermazione delTribunale alla quale la censura si riferisce ( mancanza di una “fotografia”dello stato dei luoghi accertata nel contraddittorio tra le parti peraccertare se siano o meno intervenute modificazioni dello stato dei luoghida parte di terzi soggetti) costituisce una argomentazione utilizzata adadundantiam.10. Appurato che non può applicarsi al [OSCURATO:PERSONA] che ha inventariato unimmobile contenente rifiuti da rimuovere lo statuto disciplinare propriodell’illecito civile, il Tribunale in una vicenda contrassegnata, come piùvolte sottolineato, dalla aggiudicazione del complesso immobiliare daparte della ricorrente a seguito di procedura competitiva, si è dato caricodi accertare su chi, tra il [OSCURATO:PERSONA] e il terzo aggiudicatario del complessoimmobiliare, entrambi tenuti alla rimozione e alle remissioni in pristino,dovesse ricadere il peso economico delle operazioni di bonifica.Si tratta di una questione privatistica ed interna diversa da quelladell’obbligazione di natura pubblicistica che sorge in capo ai soggetti tenutiall’eliminazione dei rifiuti.10.1. L’aggiudicatario proprietario del bene che, in ottemperanzadell’ordinanza sindacale, rimuove i rifiuti sostenendo le relative spese ha,in linea di principio, diritto di regresso verso il soggetto responsabileindividuato in fallimento che, inventariando l’area fallimentare e nonprocedendo alla derelictio, è entrato nella detenzione del bene con tutti glioneri connessi compreso quelli di eliminare i rifiuti a proprie spese.10.2 Nel caso di specie, tuttavia, è stato accertato che la procedura conla messa in liquidazione del bene ha previsto nel bando di venditaspecifiche clausole di limitazione della propria responsabilità ad un importoNumero registro generale 7072/2025Numero sezionale 2488/2026Numero di raccolta generale 23724/2026Data pubblicazione 21/07/2026massimo (€ 142.200) significando che l’aggiudicatario si sarebbe accollatogli ulteriori costi per la rimozione dei rifiuti, ciò anche in considerazione delfatto che il prezzo di vendita era stato fissato tenendo conto lecaratteristiche e problematiche dell’area.10.3 La ricorrente era stata resa edotta del limite economico previstonell’avviso di vendita e ha consapevolmente preso parte alla proceduracompetitiva così approvando tali condizioni ed accettando il rischio che leoperazioni di bonifica dell’area potessero richiedere costi superiori rispettoquelli preventivati dal [OSCURATO:PERSONA] ed indicati nel bando.10.4 Sulla scorta di tali elementi di fatto, non oggetto di contestazione daparte della ricorrente, il Tribunale ha ritenuto non sussistenti i presuppostidell’azione di regresso proposta dall’aggiudicatario nei confronti dellaprocedura.Né la ricorrente, a seguito dell’aggiudicazione e del successivo acquisto,ha esercitato un’azione contrattuale diretta a far valere di vizi nonconosciuti all’epoca della stipulazione del contratto o tali comunque dainficiare la vendita.10.5 L’impugnato decreto non è, quindi, incorso in alcuno degli errori inprocedendo (omessa pronuncia e carenza e/illogicità di motivazione,violazione dei principi sulla disponibilità, valutazione delle prove e sullaripartizione dell’onere probatorio). Né è incorso nei vizi in iudicando(violazione della normativa sul principio “ chi inquina paga “ e sul regressotra più soggetti responsabili della rimozione dei rifiuti) fatti valere con iprimi tre motivi.In conclusione il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 7072/2025Numero sezionale 2488/2026Numero di raccolta generale 23724/2026Data pubblicazione 21/07/2026Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazioneche liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in € 10.200, di cui €200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spesegenerali nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/06/2026.Il Presidente