CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12126/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p.t.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del25.10.2024,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t.,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come daindirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alcontroricorso,- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] S.A. – Rappresentanza generale per l’Italia, in personaPag. 1 di 26Numero registro generale 24091/2023Numero sezionale 4730/2025Numero di raccolta generale 12126/2026Data pubblicazione 30/04/2026del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legecome da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alcontroricorso,- controricorrente - ricorrente incidentale -per la cassazione della sentenza n. 1280/2023 della CORTE d'APPELLO diMilano pubblicata il 19.4.2023;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 5.12.2023 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Con sentenza pubblicata il 22.9.2021 il Tribunale di Milano rigettavala domanda di [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] CommerceExtérieure S.A. – Rappresentanza generale per l’Italia (in seguito indicatacome [OSCURATO:PERSONA]) per la dichiarazione dell’illegittimità della escussione daparte della [OSCURATO:PERSONA] di Milano (innanzi indicata come CMM) dellapolizza n. 1944465 intercorsa con [OSCURATO:SOCIETA]., a garanzia delle obbligazioniassunte da quest’ultima per lo svolgimento dell’attività di stoccaggio deirifiuti nell’impianto sito in via Chiasserini 21 a Milano.Il Tribunale in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta daCMM condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 1.098.601,04 eaccoglieva la domanda di manleva formulata da quest’ultima nei confrontidella società [OSCURATO:SOCIETA]., regolando le spese sulla base della soccombenza.2. La Corte d’Appello di Milano con sentenza pubblicata il 19.4.2023,provvedendo sulle impugnazioni riunite proposte da [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione, le rigettava e condannava le appellanti alla rifusione dellespese del grado in favore di CMM.La Corte d’appello premetteva che: il 25.7.2011 [OSCURATO:SOCIETA]. avevaottenuto dalla Provincia di Milano l’[OSCURATO:PERSONA](AIA) n. 7251/2011 per lo svolgimento di attività di stoccaggio rifiutipresso il sito di via Chiasserini 21 in Milano, in relazione alla quale erastata rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] la polizza n. 1944465; il 28.2.2018 [OSCURATO:SOCIETA]Pag. 2 di 26Numero registro generale 24091/2023Numero sezionale 4730/2025Numero di raccolta generale 12126/2026Data pubblicazione 30/04/2026aveva stipulato un contratto di affitto d’azienda con [OSCURATO:SOCIETA].,avente a oggetto l’impianto di gestione rifiuti, con effetto dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA];l’affittuaria [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto a CMM la volturadell’autorizzazione ambientale e trasmesso una nuova polizza stipulatacon Arcoglobal, polizza successivamente rifiutata dall’ente pubblico poichérivelatasi falsa; a seguito di richieste di intervento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. indata 4.10.2018 e del sopralluogo effettuato in data 11.10.2018 da CMM edalla Polizia locale di Milano, era accertato lo stoccaggio nel sito di circamc 16.000 di rifiuti non autorizzati e pochi giorni dopo, il 14.10.2018,l’area era interessata da un grave incendio; in data 19.10.18 CMM avevadichiarato improcedibile la domanda di voltura chiesta dall’affittuaria indifetto della polizza fideiussoria e disposto la chiusura dell’impianto aisensi dell’art. 29-decies, comma 9, lett. d), d.lgs. n. 152/2006 peresercizio in assenza di autorizzazione.Osservava la corte d’appello che l’unica titolare dell’AIA e, quindi,responsabile per i fatti accaduti era [OSCURATO:SOCIETA]., a nulla rilevando il contrattod’affitto d’azienda con un terzo fino a quando tale diverso soggetto nonfosse stato autorizzato dall’ente e avesse prestato idonea garanzia.Aggiungeva la corte che non era pertinente il richiamo alla sentenza resanel procedimento penale a carico dell’amministratore dell’affittuaria,poiché beneficiaria della polizza non era quest’ultima, ma CMM unicalegittimata al rilascio della dichiarazione di svincolo. La polizza, pertanto,era stata legittimamente escussa da CMM rispetto a danni coperti dalcontratto e riferiti al titolare dell’AIA.Detta polizza, inoltre, si doveva qualificare come contratto autonomodi garanzia, attesa l’esistenza della clausola “a prima richiesta” e “senzaeccezioni” e, quindi, il garante era tenuto a eseguire immediatamente laprestazione del debitore senza poter avanzare eccezioni correlate alrapporto di base: il pagamento della garanzia doveva avvenire entrotrenta giorni dalla richiesta motivata del beneficiario, ma anche senza ilconsenso del contraente e senza il beneficio ex art. 1944 cod. civ.Pag. 3 di 26Numero registro generale 24091/2023Numero sezionale 4730/2025Numero di raccolta generale 12126/2026Data pubblicazione 30/04/2026Era esclusa, altresì, la ricorrenza di una exceptio doli, poiché [OSCURATO:SOCIETA]., pur operando di fatto nell’impianto, non aveva mai ottenuto lavoltura dell’AIA, sì che correttamente l’ente aveva preteso i danni da IPBs.r.l., la quale non doveva essere considerata quale “garante della societàaffittuaria, ma era semplicemente tenuta alla custodia ed alla correttagestione dell’area in virtù del proprio titolo autorizzativo … nessuna ipotesidi exceptio doli era stata allegata nel caso di specie dall’appellante cheaveva piuttosto allegato l’imputabilità esclusiva a terzi dell’attività digestione rifiuti, nonché un asserito concorso di colpa della CittàMetropolitana. Trattasi all'evidenza di eccezioni di merito, che, come tali,non hanno alcuna attinenza con l'exceptio doli”.Escludeva la corte qualsiasi concorso causale a carico di CMM,poiché in data 11.10.2018, pochi giorni dopo la segnalazione fatta da IPBs.r.l., era stato fatto un sopralluogo nel corso del quale era stato accertatolo stoccaggio di circa mc 16.000 di rifiuti non autorizzati. [OSCURATO:SOCIETA]. eracontrattualmente tenuta a vigilare sulla regolare tenuta e custodia delladiscarica, per aver ceduto la gestione del sito a un soggetto privo dicopertura assicurativa, come reiteratamente segnalato dall’ente.Affermava da ultimo la corte che l’importo escusso corrispondevamotivatamente agli interventi di bonifica necessari in parte già pagati erealizzati. CMM, nel corso del primo giudizio, aveva specificato ogniintervento necessario per la bonifica del sito e, sulla base delladocumentazione prodotta, aveva dettagliato le spese effettuate secondo ladiffida n. 7813 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarata legittima dal giudiceamministrativo. Non pertinente, nuovamente, era il richiamo alla sentenzaresa in sede penale, perché non passata in giudicato e relativa alrisarcimento di beni diversi da quelli tutelati dalla polizza.3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione, sulla base di otto motivi. Resistono con controricorso CMM eCOFACE, la quale ha svolto a sua volta ricorso incidentale, alla quale CMMha risposto con controricorso.Pag. 4 di 26Numero registro generale 24091/2023Numero sezionale 4730/2025Numero di raccolta generale 12126/2026Data pubblicazione 30/04/2026In data 25.10.2024 si è costituito per la ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Carpigo a seguito di rinuncia al mandato del 10.9.2024 da parte delprecedente difensore avv. [OSCURATO:PERSONA].La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.CMM ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via pregiudiziale di rito, la Corte deve rilevare che l'apertura delprocedimento di liquidazione giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in epocasuccessiva all’instaurazione del presente giudizio, così come dichiarato, edocumentato, dal difensore della ricorrente in data 19.11.2025, nonproduce alcun effetto in questa sede processuale di legittimità, posto che,secondo un consolidato, e risalente, principio di diritto espresso dallaCorte, nel giudizio di legittimità, che è dominato dall'impulso d'ufficio, nontrova applicazione l'istituto dell'interruzione del processo per uno deglieventi previsto dall'art. 299 e ss. cod. proc. civ. (v., ex plurimis, Cass. 13maggio 2025, n. 12831; Cass., 29 gennaio 2016, n. 1757; Cass., 3dicembre 2015, n. 24635; Cass., 31 ottobre 2011, n. 22624; Cass., Sez.Un., 21 giugno 2007, n. 14385; v. altresì, in tema di dichiarazione difallimento, Cass., 8 giugno 2021, n. 15928; Cass., 15 novembre 2017, n.27143; Cass., 23 marzo 2017, n. 7477; Cass., 17 luglio 2013, n. 17450;Cass., 5 luglio 2011, n. 14786; Cass., 13 ottobre 2010, n. 21153).Da ciò deriva l’irrilevanza della sopravvenuta apertura delprocedimento di liquidazione giudiziale ex art. 49 codice della crisi diimpresa, che ha sostituito la procedura concorsuale del fallimentodell’imprenditore in stato di insolvenza ex art. 16 L.F.2. Con il primo motivo sono denunciate violazione o falsa applicazionedell’art. 2043 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc. civ.La ricorrente si duole non essersi considerato dalla corte di meritoche a partire dal 7.6.2018 CMM aveva dichiarato che l’attività diPag. 5 di 26Numero registro generale 24091/2023Numero sezionale 4730/2025Numero di raccolta generale 12126/2026Data pubblicazione 30/04/2026stoccaggio dei rifiuti non potesse più essere esercitata e che il sito erastato chiuso per disposizione dell’ente. Sempre in epoca successiva e,quindi, sotto il controllo di CMM si erano verificati lo stoccaggio dei rifiuti el’incendio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sì che, a prescindere dalla mancata volturadell’AIA, si era interrotto qualsiasi nesso di causalità riferibile a [OSCURATO:SOCIETA].,che non aveva più la disponibilità del sito.2.1. Il motivo è inammissibile.In primo luogo, la ricorrente nel prospettare il divieto dellaprosecuzione dell’attività di stoccaggio dei rifiuti a far tempo dal 7.6.2018e nell’asserita successiva chiusura del sito di via Chiasserini 21, haimpugnato solo la motivazione resa dalla corte da pagina 10 (ultimocapoverso) fino a pagina 11 (secondo capoverso), ma non ha attintol’intera motivazione svolta da pagina 11 (terzo capoverso) sino a pagina12 (primo capoverso).Di qui, il difetto di decisività del motivo per aver la ricorrenteprospettato la censura in termini non aderenti alla sentenza impugnata,dovendosi senz'altro dare seguito ai consolidati principi di diritto, in baseai quali “[l]a proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive dispecifiche attinenze al «decisum» della sentenza impugnata è assimilabilealla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma primo,n.4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabileanche d'ufficio» (v. Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n. 20910; inmotivazione, Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074; sez. 6-III, 3 luglio2020, n. 13735).In secondo luogo, il motivo è inammissibile perché non rispondeaffatto al paradigma del vizio della violazione o falsa applicazione di legge,sollecitando questa Corte al riesame del merito della fattispecie concreta enon della sua sussunzione all’interno di quella astratta.Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art.360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., descrivono i due momenti in cuisi articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca ePag. 6 di 26Numero registro generale 24091/2023Numero sezionale 4730/2025Numero di raccolta generale 12126/2026Data pubblicazione 30/04/2026l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b)quello afferente all'applicazione della norma stessa una voltacorrettamente individuata ed interpretata.Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola didiritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenzao inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione a essa di uncontenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essadelineata.Il vizio di falsa applicazione di norma di legge ricorre “quando ilgiudice di merito, dopo avere individuato e ricostruito - e ciò sulla basedelle allegazioni e delle prove offerte dalle parti e comunque all'esito dellosvolgimento dell'istruzione cui ha proceduto - la «quaestio facti», cioè itermini ed il modo di essere della c.d. fattispecie concreta dedotta ingiudizio, procede a ricondurre quest'ultima ad una fattispecie giuridicaastratta piuttosto che ad un'altra cui sarebbe in realtà riconducibile oppuresi rifiuta di ricondurla ad una certa fattispecie giuridica astratta cuisarebbe stata riconducibile o ad una qualunque fattispecie giuridicaastratta, mentre ve ne sarebbe stata una cui avrebbe potuto esserericondotta, in tal modo incorrendo in errore" (v. Cass., sez. III, 29 agosto2019, n. 21772; cui adde Cass., sez. I, 4 novembre 2021, n. 31839;Cass., sez. III, 11 marzo 2021, n. 6941; sez. V, 25 settembre 2019, n.23851; sez. I, 5 agosto 2019, n. 16700; sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640;sez. III, 31 maggio 2018, n. 13745; sez. III, 30 aprile 2018, n. 10320;sez. III, 13 marzo 2018, n. 6035).Per contro, è estranea all’ambito applicativo dell'art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ. l'allegazione di un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece,esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato dilegittimità (v. Cass., sez. I, sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., sez., I,4 novembre 2021, n. 31839; Cass., sez. III, 4 marzo 2022, n. 7187).Pag. 7 di 26Numero registro generale 24091/2023Numero sezionale 4730/2025Numero di raccolta generale 12126/2026Data pubblicazione 30/04/2026Tale è, per l’appunto, il caso di specie, perché la ricorrente non silimita ad assumere il fatto così come emerso all’esito del giudizio, mapretende in questa sede di procedere a una rilettura delle emergenzeistruttorie, inferendo solo all’esito un preteso errore di diritto in ordine aipresupposti legittimanti l’escussione della polizza. Infatti, la ricorrentequest’oggi contesta la relazione di causalità materiale tra la sua condotta ei fatti alla base dell’escussione della polizza sulla base del divieto diprosecuzione dell’attività di stoccaggio, asseritamente disposto da CMM indata 7.6.2018 e della conseguente chiusura di esso, da cui sarebbederivato che “successivamente alla suindicata cessazione, il sito era nelladisponibilità di CMM, a seguito della quale si verificava prima lo stoccaggiodi rifiuti non autorizzati e poi l’incendio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]” (pagina 8 delricorso, ultimo capoverso, fino a pagina 9, primo capoverso).È evidente che quanto chiesto dalla ricorrente esuli dai limiti delsindacato di legittimità, poiché accertare l’esistenza del divieto distoccaggio dei rifiuti, della chiusura del sito e del trasferimento, o no, delladisponibilità di questo in capo all’una o all’altra delle parti in causa rientrinel potere di accertamento del fatto da parte del giudice del merito.La ricorrente, pertanto, omette di considerare che l’accertamentodelle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione e l’apprezzamentodelle risultanze istruttorie funzionali a tale accertamento sono attivitàriservate al giudice del merito, al quale compete non solo la valutazionedelle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, diquelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti a esse sottesi(Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499).3. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 654 cod.proc. pen.: eccezione di giudicato esterno sopravvenuto a seguito dellasentenza n. 39076/2022 resa dalla Cassazione in sede penale.Pag. 8 di 26Numero registro generale 24091/2023Numero sezionale 4730/2025Numero di raccolta generale 12126/2026Data pubblicazione 30/04/2026La ricorrente, premesso che già nel corso del procedimento di primogrado aveva evidenziato come in sede penale con la sentenza n.12132/2019 resa dal Tribunale di Milano fosse stata accertata laresponsabilità esclusiva degli amministratori di [OSCURATO:SOCIETA]. per i reati ditraffico illecito di rifiuti e per il conseguente danno ambientale, escludendoqualsiasi responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. riconosciuta parte lesa, lamenta cheerroneamente la Corte d’appello ha ritenuto non pertinente la pronunciaresa in sede penale, assumendo che l’affittuaria non avrebbe potutobeneficiare della polizza emessa a favore di CMM, poiché unicaresponsabile era [OSCURATO:SOCIETA]. titolare dell’AIA.Tale affermazione, secondo, la ricorrente confligge con il giudicatopenale formatosi, a seguito della sentenza 39076/2022 resa dalla Corte diCassazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]., vertente sui medesimi fatti e sulle stesse situazioni giuridichedel presente giudizio. Da tale pronuncia deriverebbe, ormaidefinitivamente ex art. 654 cod. proc. pen. e, comunque, per l’effetto delgiudicato esterno sulle stesse questioni di fatto e di diritto, che dal7.6.2018 al 14.10.2018 CMM aveva vietato l’utilizzo dell’impianto perchéconsapevole che [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse i requisiti per gestirlo;l’assenza di valida autorizzazione per la gestione del sito; l’esclusivaresponsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. e il divieto di imputare a [OSCURATO:SOCIETA]. i danniambientali cagionati da quest’ultima.4. Con il terzo motivo sono denunciate, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 4, cod. proc. civ., violazione /o falsa applicazione dell’art. 2909cod. civ.: eccezione di giudicato riflesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] pereffetto della sentenza n. 39076/2022 resa dalla Cassazione in sedepenale.La ricorrente rileva che la sentenza n. 39076/2022 resa dallaCassazione in sede penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che “non hapartecipato al giudizio penale”, produce l’effetto di giudicato riflesso. Datanto deriva che sono coperte dal giudicato le seguenti statuizioni: a) laPag. 9 di 26Numero registro generale 24091/2023Numero sezionale 4730/2025Numero di raccolta generale 12126/2026Data pubblicazione 30/04/2026fideiussione era legata ad un’AIA che al momento dell’incendio nonesisteva più ed era inefficace; b) non vi era alcuna autorizzazione allagestione del sito; c) il «divieto» di imputare a [OSCURATO:SOCIETA]. i danni ambientalirecati da [OSCURATO:SOCIETA]5. Il secondo e il terzo motivo, in quanto connessi per l’invocazione delgiudicato formatosi in sede penale, possono essere esaminaticongiuntamente e sono entrambi infondati.5.1. Quanto al secondo motivo, mette conto ricordare che l’art. 654 cod.proc. pen. (“Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzionein altri giudizi civili o amministrativi”) prevede che “Nei confrontidell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituitoo che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabiledi condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento haefficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questosi controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cuiriconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali chefurono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano statiritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile nonponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”.Tale disposizione è finalizzata a evitare conflitti tra statuizionidiverse, sul merito di alcune situazioni di fatto, passate in giudicato,mediante la previsione di una pregiudiziale penale nei giudizi civili eamministrativi, diversi da quelli per le restituzioni o il risarcimento deldanno o quelli disciplinari, valendo per questi la previsione dell’art. 651cod. proc. pen. In ogni caso, presupposto per l’applicazione dell’art. 654cod. proc. pen. è che nel giudizio civile si controverta intorno a un dirittoil cui riconoscimento dipenda dall'accertamento degli stessi fatti materialioggetto del giudizio penale.Tale non è, tuttavia, il caso di specie, poiché la ricorrente alludegenericamente all’accertamento svolto in sede penale di un traffico illecitodi rifiuti e del conseguente danno ambientale, mentre la sentenzaPag. 10 di 26Numero registro generale 24091/2023Numero sezionale 4730/2025Numero di raccolta generale 12126/2026Data pubblicazione 30/04/2026impugnata è intervenuta sulla diversa questione dei presupposti perl’escussione della polizza rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] in favore di CMM in ragionedell’AIA per la gestione del sito di via Chiasserini in Milano. La ricorrente,inoltre, ha riferito del pari genericamente della costituzione di parte civiledi CMM in sede penale, ma non ha precisato il tenore della domanda ivisvolta, né se tale costituzione si sia protratta per tutta la durata deldibattimento (v. Cass., sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2700).5.2. Il terzo motivo è infondato.La ricorrente invoca rispetto a [OSCURATO:PERSONA] l’effetto riflesso del giudicatoformatosi in sede penale.Anche a prescindere dal fatto che tale invocazione contrasta con ilprincipio di diritto affermato da questa Corte (v. Cass., sez. III, 9 luglio2019, n. 18325), alla stregua del quale il giudicato formatosi nel giudiziointervenuto in altra sede, al quale una delle parti del giudizio promossosuccessivamente non abbia partecipato, potrà avere esclusivamenteefficacia di prova documentale, al pari delle prove acquisite nel processo incui si è formato, ma è privo di efficacia riflessa, la ritenuta insussistenzadel giudicato ex art. 654 cod. proc. pen. nei termini sopra esposti porta aescludere, altresì, qualsiasi effetto riflesso in ordine a quanto oggiinvocato (ossia che: la fideiussione era legata ad un’AIA che al momentodell’incendio non esisteva più ed era inefficace; non vi era alcunaautorizzazione alla gestione del sito; [ricorreva] il «divieto» di imputare aIPB s.r.l. i danni ambientali recati da [OSCURATO:SOCIETA].).Conclusivamente, il giudicato formatosi nel giudizio intervenuto inaltra sede, al quale una delle parti del giudizio promosso successivamentenon abbia partecipato, può avere esclusivamente efficacia di provadocumentale, al pari delle prove acquisite nel processo in cui si è formato,ma è privo di efficacia riflessa. Con il che si ritorna su quanto detto inchiusura dello scrutinio del primo motivo di impugnazione, ovvero chel’accertamento delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione el’apprezzamento delle risultanze istruttorie funzionali a tale accertamentoPag. 11 di 26Numero registro generale 24091/2023Numero sezionale 4730/2025Numero di raccolta generale 12126/2026Data pubblicazione 30/04/2026sono attività riservate al giudice del merito, al quale compete non solo lavalutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede dilegittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fattiad esse sottesi.6. Con il quarto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 1936 cod. civ.La ricorrente si duole non essersi considerato dalla corte di meritoche, rispetto agli indici valorizzati dalla Corte d’appello per qualificare lapolizza come contratto autonomo di garanzia per la presenza di clausole«a prima richiesta e senza eccezioni» secondo un orientamento dellaCassazione, sussistono elementi per mutare il già citato orientamento.Infatti, in base ad altre pronunce rese dallo stesso consesso ai fini dellaconfigurazione di un contratto autonomo di garanzia non sarebbe decisivol'impiego, o no, delle espressioni "a semplice richiesta" o "a primarichiesta" del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porrel'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia (Cass. 15108/2013).Ancora, per Cass. 3138/2018 “in tema di interpretazione di contrattidi fideiussione e contratto autonomo di garanzia, si deve riconoscerecarattere preferenziale all’opzione ermeneutica per la fideiussione, per leseguenti ragioni: perché la fideiussione, diversamente dalla garanziaautonoma, configura una fattispecie tipica, alla quale pertanto si devepresumere indirizzata la comune volontà delle parti”.6.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc.civ., poiché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modoconforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame del motivo non offreelementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.La Corte d’appello, primariamente, ha evidenziato che la polizzaaveva a oggetto le “somme che il contraente fosse tenuto a corrisponderealla Provincia di MILANO a copertura delle spese necessarie, comunqueinerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento e/o recuperorifiuti, compres[i] la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa inPag. 12 di 26Numero registro generale 24091/2023Numero sezionale 4730/2025Numero di raccolta generale 12126/2026Data pubblicazione 30/04/2026sicurezza permanente, nonché per il risarcimento di ulteriori danniderivanti all’ambiente in dipendenza dell’attività svolta e determinate dainadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nelperiodo di efficacia della garanzia stessa” e, quindi, non l’adempimentodell’obbligazione gravante sul debitore principale.La corte, inoltre, ha ricordato che la polizza conteneva una clausolaa prima richiesta e senza eccezioni e che, all’art. 5, dove erano riportati itermini della prescritta autorizzazione ambientale e la delimitazione dellagaranzia stessa, era previsto che “Il pagamento nei limiti dell’importogarantito con il presente contratto, sarà eseguito dalla Società, entro 30giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandola,l’escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, aisensi dell’art. 1944 c.c., la Società non godrà del beneficio dellapreventiva escussione del contraente. Il pagamento avverrà anche senza ilconsenso del contraente, al quale verrà trasmesso un semplice avviso”.Tanto premesso, la corte ha richiamato il consolidato orientamentodi questa Corte (v. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947; Cass., sez.III, 19 febbraio 2019, n. 4717; Cass., sez. I, 4 giugno 2025,n. 14945) inbase al quale: “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausoladi pagamento ‘a prima richiesta e senza eccezioni’ generalmente è idoneaa qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quantoincompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto difideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'interocontenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini dell'interpretazionedella volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudiceè sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto”.La corte milanese ha poi chiarito che “la dicitura del pagamentocome disegnata dall’art. 5 (pagamento della garanzia entro 30 giorni dallarichiesta del beneficiario con previsione di sola motivazione di dettarichiesta, ma anche in difetto del consenso del contraente e senza ilbeneficio ex art. 1944 c.c.) non contraddetta da elementi contenutistici diPag. 13 di 26Numero registro generale 24091/2023Numero sezionale 4730/2025Numero di raccolta generale 12126/2026Data pubblicazione 30/04/2026segno opposto e discordante induce a ritenere di essere in presenza dicontratto autonomo di garanzia”.Il giudice dell’appello ha poi concluso, con il richiamo di Cass., sez.III, 22 novembre 2019, n. 30509 (v. altresì, Cass., sez. III, 5 marzo2020, n. 6177; Cass. 4717/2019 e Cass., Sez. Un., 3497/2010, citate),“tale figura contrattuale, «espressione dell'autonomia negoziale ex art.1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenzedel mancato adempimento della prestazione gravante sul debitoreprincipale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual èl'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto delfideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesimaobbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitoreprincipale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta delcontratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro ilrischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazionecontrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no,mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elementodell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento dellamedesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un"vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in viadel tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendoqualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamentesovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale,bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivoversamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva dellamancata o inesatta prestazione del debitore»“.È stato, altresì, reiteratamente sostenuto da questa Corte (v. Cass.,sez. III, 14 giugno 2016, n. 12152; Cass., sez. III, 13 giugno 2019, n.15868; Cass., sez. III, 31 maggio 2021, n. 15091; Cass., sez. III, 30novembre 2021, n. 37655), al cui indirizzo deve essere data continuità,che, a prescindere dalla previsione, nel testo contrattuale, della clausolaPag. 14 di 26Numero registro generale 24091/2023Numero sezionale 4730/2025Numero di raccolta generale 12126/2026Data pubblicazione 30/04/2026«a prima richiesta e senza eccezioni», l’assenza dell’accessorietà dellagaranzia, alla base della qualifica in termini di contratto autonomo digaranzia, può ricavarsi anche dal tenore dell’accordo e in particolare dallapresenza di una clausola che fissi al garante il ristretto termine di trentagiorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, termineinsufficiente per l’effettiva opposizione delle eccezioni, come dallaesclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale dieccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso.Nel caso di specie, come correttamente reputato dalla Corted’appello, in conformità agli indicati indirizzi espressi da questa Corte,ferma la clausola «a prima richiesta» e «senza eccezioni» e dato ilmancato godimento del beneficio della preventiva escussione del debitoreprincipale, la polizza prevedeva il pagamento entro trenta giorni dallanotifica da parte del beneficiario, “che dispone, motivandola, l’escussionedella garanzia e la misura della stessa … il pagamento avverrà anchesenza il consenso del contraente, al quale verrà trasmesso un sempliceavviso”.Appare, pertanto, inconferente il richiamo a Cass., sez. III, 15giugno 2013, n. 15108 fatto dalla ricorrente, poiché non è revocabile indubbio il connotato di autonomia tra la garanzia e l’obbligazione principalee, comunque, tale pronuncia è pienamente in linea con l’indirizzo soprariportato, mentre Cass. 3138/2018 è estranea a tema della decisionevertendo in materia di equa riparazione per irragionevole durata delprocesso.7. Con il primo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] deduce laviolazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per l’erronea riconduzione nell’ambitodi operatività della polizza degli eventi di danno posti da CMM afondamento dell’escussione.La ricorrente incidentale osserva che la polizza n. 1944465 attenevaesclusivamente alle obbligazioni assunte da [OSCURATO:SOCIETA]. originate dall’AIA delPag. 15 di 26Numero registro generale 24091/2023Numero sezionale 4730/2025Numero di raccolta generale 12126/2026Data pubblicazione 30/04/2026luglio 2011 e non anche alla responsabilità derivante dall’attivitàpenalmente rilevante posta in essere da soggetti estranei alla polizza, peril solo fatto di aver gestito il sito in epoca successiva alla “pacifica edincontestata cessazione dell’AIA del luglio 2011”. Erroneamente, pertanto,la Corte d’appello ha interpretato l’art. 4 della polizza, in ordine alladichiarazione di svincolo, per argomentare la legittima escussione dellapolizza rispetto a danni coperti dal contratto riferito al titolare dell’AIA.7.1. Il motivo è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] nel prospettare la riferita censura, oltre a svolgere deirilievi che attengono al piano del giudizio di merito, là dove rappresenta lacessazione dell’efficacia dell’AIA in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in epoca anteriore alcontratto di affitto (v. pagina 21 del ricorso, quarto capoverso), si collocaben oltre il limite del consentito sindacato di legittimità del controllosull’interpretazione del contratto.Deve essere ribadito il costante orientamento affermato da questaCorte in base al quale l’interpretazione del contratto è riservata al giudicedel merito, e in sede di legittimità è censurabile solo per violazione deicanoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione (v.Cass., 10 marzo 2021, n. 6579; Cass., 22 ottobre 2014, n. 22343; Cass.,21 aprile 2005, n. 8296), il sindacato di legittimità potendo avere adoggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solamentel'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale ilgiudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, alfine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore didiritto (v. Cass., 22343/2014 cit.; Cass., 29 luglio 2004, n. 14495).Lungi dal riferire di un errore logico o postulare in modo pertinenteuna violazione dei criteri di interpretazione del contratto, [OSCURATO:PERSONA] opponeall’interpretazione della Corte d’appello una lettura alternativa, peraltrosulla base di un riesame del giudizio di fatto nella traiettoria intrapresa dalTribunale di Milano in sede penale, che sì è occupato, tuttavia, di unPag. 16 di 26Numero registro generale 24091/2023Numero sezionale 4730/2025Numero di raccolta generale 12126/2026Data pubblicazione 30/04/2026oggetto ben diverso, ossia della condotta delittuosa posta in essere dasoggetti che agivano per conto di [OSCURATO:SOCIETA]8. Con il quinto motivo del ricorso principale sono denunciate, ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsaapplicazione degli artt. 1936, 1362, 1363 cod. civ. e 132 cod. proc. civ.:“violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e/o motivazioneinadeguata e contraddittoria, incidenti sull’erronea riqualificazione, intermini di contratto autonomo di garanzia, del contratto di fideiussionesottoscritto tra [OSCURATO:SOCIETA]. “ e la [OSCURATO:PERSONA].La ricorrente lamenta la «contraddittorietà» e la «inadeguatezza»della motivazione per aver la corte valorizzato, da un lato la presenza diclausole prevedenti l’escussione «a prima richiesta» e «senza eccezioni»,dall’altro la previsione del contratto che imponeva l’escussione dellapolizza debitamente motivata e quantificata.Se l’escussione della polizza è avvenuta sulla base di una richiestamotivata, l’applicazione del canone ex art. 1363 cod. civ. avrebbe dovutoportare a qualificare il contratto come fideiussione. La Corte d’appello,pertanto, ha stravolto il senso risultante dal complesso dell’atto e quelloletterale del testo per essere incompatibile con la sposata interpretazionela richiesta di motivata escussione. Viepiù, per essere radicata suproposizioni inconciliabili, la sentenza impugnata è affetta da un gravevizio della motivazione.8.1. Il motivo è inammissibile poiché non inquadra il paradigmanormativo per la denuncia di violazione o falsa applicazione dei canoniinterpretativi del contratto (v. Cass. 6579/2021; Cass. 22343/2014; Cass.8296/2005; Cass. 14495/2004, citate).La ricorrente si è limitata a contrapporre a quella della Corted’appello la propria soggettiva interpretazione, secondo cui la previsionecontrattuale di una «richiesta motivata» contraddice la presenza di unaclausola «a prima richiesta» e «senza eccezioni», e non ha indicato, senon a livello puramente nominale, né in quale errore logico sarebbePag. 17 di 26Numero registro generale 24091/2023Numero sezionale 4730/2025Numero di raccolta generale 12126/2026Data pubblicazione 30/04/2026incorsa la Corte d’appello, né come la lettura contenuta in sentenzacontrasti con la lettera delle clausole contrattuali e con il loro contenutocomplessivo, peraltro alla luce della affermata piena conformità dellaqualificazione operata dalla corte territoriale in ordine agli indici in gradodi permettere di ritenere di essere al cospetto di un contratto autonomo digaranzia.Del pari, il censurato vizio di motivazione «contraddittoria» e«inadeguata» si colloca fuori dal perimetro segnato dalle Sezioni Unite diquesta Corte in termini di riduzione al «minimo costituzionale» delsindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile inCassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» dellamotivazione»” (v. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054;Cass., sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940; Sez. VI-3, 25 settembre 2018,n. 22598; sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090).9. Con il sesto motivo del ricorso principale sono denunciate, ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsaapplicazione degli artt. 1218, 1223, 2562, 1362 e 1363 cod. civ., 29-decies, comma 9, D.lgs. 152/2006.La ricorrente assume che, sebbene CMM avesse disposto la chiusuradel sito il 7.6.2018 e l'incendio fosse divampato il 14.10.2018,erroneamente la Corte d’appello ha valutato il grado di colpevolezza di IPBs.r.l. in base all’art. 2 della polizza che indica “qualsiasi atto o fattocolposo” nel periodo di efficacia della polizza. La chiusura del sito perPag. 18 di 26Numero registro generale 24091/2023Numero sezionale 4730/2025Numero di raccolta generale 12126/2026Data pubblicazione 30/04/2026ordine dell’autorità costituisce un factum principis idoneo a liberare ildebitore: l'evento, estraneo al suo controllo e non imputabile, rende laprestazione oggettivamente inesigibile.La Corte d’Appello, inoltre, ha errato nell'estendere a [OSCURATO:SOCIETA]. laresponsabilità per i danni causati da terzi non autorizzati sulla basedell'art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. 152/2006. Tale norma, infatti, nonconfigura alcuna responsabilità in capo al cedente d’azienda nelle moredella voltura delle autorizzazioni o della prestazione di idonee garanzie daparte del cessionario. Poiché l'interpretazione della norma è stata operatarichiamando l'affitto d'azienda, l'applicazione dell'art. 2561 cod. civ.avrebbe dovuto comportare l'obbligo per l'affittuario di rispettare ladestinazione del bene, con conseguente sua esclusiva responsabilità per ildanno.La ricorrente lamenta, inoltre, la violazione degli artt. 1362 e 1363cod. civ. nell'interpretazione della clausola n. 2 della polizza. [OSCURATO:PERSONA]Appello, ascrivendo a [OSCURATO:SOCIETA]. la responsabilità per fatti di IPB Italias.r.l. del tutto estranei alla sua sfera di controllo, ha disatteso il canone diinterpretazione sistematica, privando il contratto di un significato coerentecon il dato letterale e con il comportamento complessivo delle parti.9.1. Il motivo è inammissibile.La prima censura, al pari di quanto già detto in occasione dell’esamedel primo motivo, poggia sulla pretesa complessiva rivalutazione delgiudizio di fatto sul presupposto, peraltro erroneo, che nel giudizio sidovesse procedere alla valutazione della responsabilità in ordineall’incendio verificatosi nel sito, la cui AIA era intestata proprio allaricorrente. L'azione, invece, è stata promossa da [OSCURATO:PERSONA] per negarel'operatività della polizza fideiussoria, contestando la sussistenza deipresupposti per la sua escussione in relazione alla gestione del sitoStabilire se il 7.6.2018 fosse stata disposta la chiusura del sito e seil provvedimento di CMM avesse influito sul potere di controllo dell’area,rendendo impossibile l’adempimento delle obbligazioni connesse allaPag. 19 di 26Numero registro generale 24091/2023Numero sezionale 4730/2025Numero di raccolta generale 12126/2026Data pubblicazione 30/04/2026titolarità dell’AIA, sono tipiche valutazioni riservate al giudice del meritonon veicolabili in questa sede sulla base della prospettazione di questionidi fatto che nemmeno emergono dal contenuto della sentenza impugnata,nella quale non si fa menzione della chiusura della discarica e la stessaricorrente ha riferito che al momento del sopralluogo in data 11.10.2018nell’area stava operando ancora [OSCURATO:SOCIETA]La censura ex artt. 1362 e 1363 cod. civ. è inammissibile poichénon specifica il vizio logico della decisione, ma si riduce a una meracontrapposizione interpretativa: la ricorrente invoca impropriamente icriteri del giudizio risarcitorio a fronte di una decisione incentrataesclusivamente sui presupposti di operatività della polizza fideiussoria."10. Con il settimo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art.1227 cod. civ. per l’omesso accertamento, in subordine, di unacorresponsabilità di CMM.La ricorrente censura l’omesso riconoscimento del concorso causaledi CMM. La Corte d’appello si è limitata a esaminare la colpa delladeducente, ignorando gli elementi idonei a fondare una responsabilitàconcorrente dell'appellata, la quale avrebbe potuto e dovuto intervenirecon maggiore incisività per impedire l'evento10.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 4,cod. proc. civ.La ricorrente rispetto all’art. 1227 cod. civ., genericamente indicatosenza evocare il primo o il secondo comma, come si potrebbe desumereda quanto detto a pagina 29 (ultimo capoverso), illustra ma nonargomenta. La ricorrente sostiene la carenza logica della motivazione,“poiché si incentra esclusivamente sul grado di colpa del cedente …omettendo di porre in rilievo gli elementi idonei a valutare il concorso dicolpa”, sempre sul presupposto dell’asserita chiusura del sito di viaChiasserini del 7.6.2018 e, quindi, sulla possibilità per CMM di interveniree impedire l’evento.Pag. 20 di 26Numero registro generale 24091/2023Numero sezionale 4730/2025Numero di raccolta generale 12126/2026Data pubblicazione 30/04/2026La ricorrente, pur richiamando la motivazione spesa dalla Corted’appello, là dove si legge: “[…] [OSCURATO:SOCIETA]., essendo la titolare del rapporto,era contrattualmente obbligata a vigilare sulla regolare tenuta e sullacustodia della discarica; di conseguenza non poteva non rispondere dellacondotta di un soggetto a cui aveva ceduto la gestione e la detenzionedell’area, in modo del tutto illegittimo, in quanto in assenza di regolarecopertura assicurativa. Del resto, risulta in modo inconfutabile dalladocumentazione dell’odierna parte appellata che la CMM in un copiosocarteggio aveva segnalato la necessità di far seguire il passaggio del titoloautorizzativo alla conclusione di valida garanzia finanziaria, come emergeex multis dalla missiva del 25.7.17 (doc. n. 24 della parte appellata), dallacomunicazione datata 4.4.18 (doc. n. 25 di CMM), dalla missiva 26.7.18(doc. n. 27 di CMM)”, non la investe in alcun modo, di là dalla formaleindicazione.Il motivo, oltre che privo di decisività, nel suo complesso nonrispetta il consolidato principio di diritto in base al quale l'impugnazione siesercita validamente solo mediante una critica specifica della decisione.Poiché denunciare un errore richiede la sua precisa identificazione, i motividevono confutare espressamente le ragioni poste a fondamento dellasentenza impugnata. Un motivo che prescinda da tale confronto logico èinidoneo a raggiungere lo scopo e va sanzionato con l'inammissibilità,risolvendosi — ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. — in un “nonmotivo” (v. Cass., sez. un., 5 agosto 2016, n. 16598; 3 novembre 2017,n. 22226; 20 marzo 2017, n. 7074, in motivazione, non massimate sulpunto; v., da ultime, Cass., sez. III, 12 gennaio 2024, n. 1341; Cass.,sez. III, 6 aprile 2025, n. 9059).11. Con l’ottavo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 4, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 132cod. proc. civ. per insufficienza e/o apparente motivazione in meritoall’esatta quantificazione dell’escussione di polizza.Pag. 21 di 26Numero registro generale 24091/2023Numero sezionale 4730/2025Numero di raccolta generale 12126/2026Data pubblicazione 30/04/2026La ricorrente censura l'omessa pronuncia della Corte d’appelloriguardo alla corretta quantificazione dell’importo chiesto al momentodell’escussione. La motivazione contenuta nella sentenza è, sul punto, deltutto apparente: il giudice di merito ha infatti ignorato i rilievi dellaricorrente sulla determinazione della somma escussa, rendendo ladecisione priva di un iter logico verificabile.11.1. Il motivo è infondato.La ricorrente nel censurare l’assenza o l’apparenza dellamotivazione indicata dalla Corte d’appello circa la quantificazione dellapretesa da parte di CMM ha investito solamente un piccolo pezzo dellamotivazione (“dalla documentazione versata in atti è emerso che CMM haadeguatamente dimostrato in maniera dettagliata le spese effettuate”,pagina 17, secondo capoverso). Per converso, la Corte d’appello sul temadella quantificazione della pretesa ha reso una motivazione più articolatada pagina 15 (ultimo capoverso) a pagina 16 (terzo capoverso) epienamente comprensibile.In particolare, la Corte d’appello, richiamato l’art. 17-bis della leggeregionale n. 26/2003, ha chiarito che “gli interventi sostitutivi a tuteladella salute pubblica vengono approvati con salvezza dell'escussione dellegaranzie finanziarie”. Sempre al secondo capoverso di pagina 16, la corte— dopo aver riferito che “In ogni caso, dalla documentazione versata indettaglia[ta] le spese effettuate” — ha però aggiunto che tali esborsi siriferivano a quanto contenuto “nella diffida n. 7813 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],ritenuta legittima dal giudice amministrativo (doc. 2 appellata)”. Quantoalle somme di cui alla sentenza penale, infine, la Corte ha precisato che“le somme in questione risarciscono beni giuridici diversi da quelli tutelatidalla presente polizza fidejussoria, di tal ché non vi è spazio per l’aliundeperceptum”.Pag. 22 di 26Numero registro generale 24091/2023Numero sezionale 4730/2025Numero di raccolta generale 12126/2026Data pubblicazione 30/04/202612. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale lamenta la violazionedegli artt. 1175 e 1375 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.3, cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] si duole non essersi considerata dalla corte di meritol’abusiva escussione della polizza da parte di CMM e, quindi, dell’exceptiodoli in ragione dell’erronea identificazione dell’ambito di operatività dellapolizza. A detta di [OSCURATO:PERSONA] l’ente ha escusso una polizza che avevaesaurito la sua funzione e il suo oggetto, “all'evidente scopo di ricondurrenel cappello della stessa, attuando una inammissibile ultrattività,inadempimenti e danni in alcun modo riconducibili all'originaria contraenteed alle obbligazioni dell'originaria AIA” (pagina 26 del ricorso incidentale,secondo capoverso), sì che la condotta in questione si sarebbe dovutaritenere frutto di un abuso del diritto.12.1. Il motivo è inammissibile.La ricorrente incidentale nel sollevare la doglianza di escussionefraudolenta della polizza nuovamente allarga il tema di indagine al meritodella controversia, là dove prospetta l’intervenuta inefficacia dell’AIA di cuiera titolare [OSCURATO:SOCIETA]., per poi inferire il carattere abusivo dell’escussioneda parte di CMM sul presupposto della imputabilità a essa dell’operatodell’affittuaria, la cui condotta ha assunto una connotazione di rilevanzapenale.La Corte d’appello ha escluso il carattere abusivo dell’escussione daparte di CMM ed ha osservato: “Giova ripetere che la società [OSCURATO:SOCIETA],pur operando di fatto nello stabilimento di [OSCURATO:PERSONA] da marzo aottobre 2018, non aveva mai ottenuto la voltura dell’AIA, in ragionedell’impossibilità di procedere a detta voltura, a causa della falsità dellapolizza presentata dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. Di conseguenza, essendo unicatitolare del rapporto la [OSCURATO:SOCIETA]., l’amministrazione ha correttamentepreteso i danni da quest’ultima; la quale, lungi da potersi considerare inqualche modo garante della società affittuaria, era semplicemente tenutaalla custodia ed alla corretta gestione dell’area in virtù del proprio titoloPag. 23 di 26Numero registro generale 24091/2023Numero sezionale 4730/2025Numero di raccolta generale 12126/2026Data pubblicazione 30/04/2026autorizzativo. Del resto, nessuna ipotesi di exceptio doli era stata allegatanel caso di specie dall’appellante che aveva piuttosto allegatol’imputabilità esclusiva a terzi dell’attività di gestione rifiuti, nonché unasserito concorso di colpa della [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi all'evidenza dieccezioni di merito, che, come tale, non hanno alcuna attinenza conl'exceptio doli”.Alla notazione della Corte d’appello in relazione al terzo motivod’appello di [OSCURATO:PERSONA] (v. pagina 8 della sentenza, righe 14 e 15) aproposito della mancata formulazione di una exceptio doli, afferendo lacensura alla “imputabilità esclusiva a terzi dell’attività di gestione rifiuti,nonché un asserito concorso di colpa della [OSCURATO:PERSONA]”, laricorrente incidentale quest’oggi ha ricordato che nell’ambito del primomotivo di appello (riguardante “la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. per gli eventidi danno”, v. sentenza impugnata pagina 8, righe da 7 a 10) avevaprecisato che “l’eccezione di estraneità dall'ambito di operatività dellapolizza fideiussoria escussa degli inadempimenti invocati da CMM afondamento della stessa, integrasse non soltanto un'eccezione letterale,vale a dire quelle che attengono al contenuto stesso e dall'ambito dioperatività della polizza … ma anche gli estremi della exceptio doli”.Appare, pertanto, evidente che, dato il consolidamento delladecisione in ordine alla qualificazione della polizza alla stregua di uncontratto autonomo di garanzia, non risultando prima facie il venir menodel debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principaleper adempimento o per altra causa, ferma l’impossibilità di procedere a unriesame del merito della vicenda relativa all’AIA del 2011 rilasciata infavore di [OSCURATO:SOCIETA]., non è neanche possibile ricondurre all’ambito dellapretesa escussione fraudolenta una eccezione attinente al merito, ossial’inclusione della polizza delle conseguenze connesse all’operatodell’affittuaria.Conclusivamente, non avendo svolto in sede di appello una exceptiodoli, la ricorrente quest’oggi ha formulato una censura non aderente allaPag. 24 di 26Numero registro generale 24091/2023Numero sezionale 4730/2025Numero di raccolta generale 12126/2026Data pubblicazione 30/04/2026sentenza gravata, in quanto la censura priva di specifica attinenza al«decisum» della sentenza impugnata è assimilabile alla mancataenunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma primo, n.4, cod.proc. civ., con conseguente inammissibilità del motivo (v. Cass.20910/2017; Cass., Sez. Un., 7074/2017; Cass. 13735/2020, citate).13. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso principale.All’inammissibilità del complesso motivo consegue l’inammissibilitàdel ricorso incidentale.Attesa la reciproca soccombenza va disposta la compensazione dellespese del giudizio di cassazione tra le ricorrenti, in via principale eincidentale.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Milano, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile l’incidentale.Compensa tra le ricorrenti, in via principale e incidentale, le spese delgiudizio di cassazione. Condanna le ricorrenti, in via principale eincidentale, al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in complessivi euro 4.200,00 (di cui euro 4.000,00 peronorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dellacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Milano.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti,principale e incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello per i rispettivi ricorsi a norma del comma 1 bis dello stesso articolo13, se dovuto.Pag. 25 di 26Numero registro generale 24091/2023Numero sezionale 4730/2025Numero di raccolta generale 12126/2026Data pubblicazione 30/04/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 5 dicembre 2025.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 26 di 26