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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16610/2026

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dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 1496/2022 depositata il 14 aprile 2022;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia dell’Agenzia delle Entrateemetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., due distinti avvisi di accertamento relativi all’anno 2012, unoai fini dell’IRES, l’altro ai fini dell’IRAP, mediante i quali disconosceva ladeducibilità della quota di ammortamento del valore di avviamento che laNumero registro generale 26725/2022Numero sezionale 3787/2026Numero di raccolta generale 16610/2026Data pubblicazione 27/05/2026predetta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva iscritto nell’attivo del bilancio 2000 asèguito dell’acquisizione del ramo d’azienda della consociata [OSCURATO:PERSONA].p.a. avente ad oggetto l’ipermercato sito all’interno del centrocommerciale ”[OSCURATO:PERSONA]“ di [OSCURATO:PERSONA]Angelo.1.1 Secondo la tesi sostenuta dall’Ufficio, la descritta operazione,perfezionatasi nel dicembre 2000, configurava abuso del diritto ai sensidell’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000, essendo stata conclusa, inassenza di valide ragioni economiche, allo scopo di realizzareessenzialmente vantaggi fiscali indebiti attraverso l’elusione delladisciplina in materia di riporto delle perdite pregresse contenuta nell’art.102 (corrispondente all’attuale art. 84) del t.u.i.r..In particolare, con lo strumento degli ammortamenti deducibili inerentiall’avviamento del ramo d’azienda ceduto, sarebbero state trasferite leperdite fiscali in scadenza ad un altro soggetto del gruppo.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava entrambi gli avvisi diaccertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) diMilano, la quale, in accoglimento del ricorso cumulativo proposto dallacontribuente, annullava gli atti impositivi, osservando chel’[OSCURATO:PERSONA] doveva considerarsi decaduta dall’eserciziodel potere impositivo per essere ampiamente decorso il termine all’uopofissato dall’art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testovigente ratione temporis.3.

L’appello successivamente proposto dalla parte pubblica eradichiarato inammissibile per tardività dall’adìta Commissione TributariaRegionale (CTR) della Lombardia con sentenza n. 1496/2022 del 14 aprile2022.4.

Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a un unico motivo, al quale la [OSCURATO:PERSONA].p.a. ha resistito con controricorso.5.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aiNumero registro generale 26725/2022Numero sezionale 3787/2026Numero di raccolta generale 16610/2026Data pubblicazione 27/05/2026sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..In data 22 aprile 2026 la controricorrente ha depositato istanza diestinzione parziale del giudizio per cessata materia del contendere.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va preliminarmente rilevato che nelle more del presente giudizio lacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avvalendosi delle disposizioni dicui all’1, commi da 186 a 204, della legge n. 197 del 2022, ha definito lacontroversia tributaria relativa all’avviso di accertamento emesso nei suoiconfronti ai fini dell’IRAP, recante il n.

TMB0C6M00367.1.1 Dalla documentazione acquisita al fascicolo di causa si evince,infatti, che:- nel previsto termine del 30 settembre 2023 la predetta contribuenteha presentato domanda di definizione agevolata inerente all’attoimpositivo innanzi indicato, versando l’intero importo dovuto ai sensi delcomma 190 del citato articolo;- entro il 30 settembre 2024 l’Agenzia delle Entrate non ha notificatol’eventuale diniego della definizione.1.2 Per quanto precede, il processo deve essere dichiarato estinto, aisensi del comma 13, primo periodo, del citato articolo, limitatamente allacontroversia in parola.Inoltre, a fronte della prova dell’avvenuto integrale pagamento dellesomme dovute per il perfezionamento della procedura condonistica, vapronunciata la parziale cessazione della materia del contendere (cfr. Cass.n. 30945/2019, Cass. n. 29293/2020, Cass. n. 3338/2024).1.3 L’esame della censura posta a base dell’impugnazione erarialerimane, pertanto, circoscritto al solo avviso di accertamento ai finidell’IRES, contraddistinto dal n.

TMB036M00366.1.4 Tanto premesso, con l’unico motivo di ricorso è lamentata, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 2909Numero registro generale 26725/2022Numero sezionale 3787/2026Numero di raccolta generale 16610/2026Data pubblicazione 27/05/2026c.c., degli artt. 324 e 327 c.p.c., degli artt. 38 e 51 del d.lgs. n. 546 del1992 e dell’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n.136 del 2018.1.5 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel dichiarare tardivol’appello dell’[OSCURATO:PERSONA], non avendo essa tenuto contodella sospensione dei termini di impugnazione prevista dal citato art. 6,comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 con riferimento alle controversietributarie suscettibili di definizione agevolata in base al medesimo articolo.1.6 La censura è fondata.1.7 [OSCURATO:PERSONA] regionale ha rilevato che l’impugnata sentenza n.4673/2018 del 17 settembre 2018 era stata depositata nella segreteriadella CTP di Milano in data 26 ottobre 2018, sicchè il termine lungosemestrale per la proposizione dell’appello doveva ritenersi scaduto il 26aprile 2019.Ha quindi constatato che soltanto in data 23 gennaio 2020 l’atto diappello dell’Agenzia delle Entrate era stato notificato ai difensori dellacontribuente nel giudizio di primo grado.Da qui è giunta alla conclusione della tardività dell’esperito gravame.1.8 Poiché con il presente ricorso è stato denunciato un error inprocedendo e la ricorrente ha assolto l’onere di specificità imposto dall’art.366, primo comma, num. 6, c.p.c., che anche in tal caso deve essereosservato (cfr. Cass. n. 2771/2017, Cass. n. 6235/2019, Cass. n.28072/2021), la Corte può accedere direttamente agli atti di causa.1.9 Dall’operata disamina si ricava che effettivamente la sentenza diprimo grado era stata pubblicata il 26 ottobre 2018 e che l’atto di appellodell’[OSCURATO:PERSONA] era stato notificato il 23 gennaio 2020.1.10 Ciò posto, la decisione assunta dalla CTR si appalesa erronea,avendo i giudici di secondo grado tralasciato di considerare che, a mentedell’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136del 2018, i termini di impugnazione relativi alle controversie tributarieNumero registro generale 26725/2022Numero sezionale 3787/2026Numero di raccolta generale 16610/2026Data pubblicazione 27/05/2026suscettibili di definizione agevolata secondo la disciplina dettata dallostesso articolo dovevano ritenersi sospesi per nove mesi, qualora scadentidurante il periodo compreso fra la data di entrata in vigore del predettodecreto (24 ottobre 2018) e il 31 luglio 2019.1.11 Orbene, la presente vertenza rientra fra quelle definibili ai sensidei commi 1, 4 e 5 del citato articolo.Essa, infatti:(i)è attribuita alla giurisdizione tributaria;(ii)vede come parte l’Agenzia delle Entrate;(iii)ha ad oggetto atti impositivi;(iv)era pendente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge;(v)non attiene alle risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2,paragrafo 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio,del 7 giugno 2007 e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione, nètantomeno alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato anorma dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13luglio 2015.1.12 Alla luce di ciò, poiché il termine per la proposizione dell’appelloveniva a spirare il 26 aprile 2019, data compresa all’interno della finestratemporale innanzi indicata (24 ottobre 2018-31 luglio 2019), la suascadenza doveva ritenersi differita al 27 gennaio 2020 per effetto dellasospensione di nove mesi disposta dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119del 2018 e della proroga di diritto operante ai sensi dell’art. 155, quartocomma, c.p.c. per essere festivo il giorno finale (domenica 26 gennaio2020).Peraltro, ai fini dell’operatività della sospensione, non era richiesto chela contribuente si fosse concretamente avvalsa della speciale proceduracondonistica in discorso o avesse quantomeno manifestato l’intenzione diNumero registro generale 26725/2022Numero sezionale 3787/2026Numero di raccolta generale 16610/2026Data pubblicazione 27/05/2026avvalersene (si vedano, sull’argomento, Cass. n. 30397/2021, Cass. n.33069/2022, Cass. n. 3454/2025).1.13 A torto, pertanto, la CTR ha dichiarato inammissibile per tardivitàl’appello dell’Agenzia delle Entrate.Per completezza si osserva che non appare condivisibile la tesidifensiva sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., secondo cui lasospensione dei termini di impugnazione sarebbe stata prevista dallegislatore nell’esclusivo interesse del contribuente, con la conseguenzache di essa non potrebbe giovarsi la parte pubblica.Invero, come già è stato chiarito da questa Corte, detta sospensione èautomatica e, in mancanza di una limitazione specifica, non può cheoperare nei confronti di tutte le parti (cfr. Cass. n. 4091/2026, Cass. n.4238/2026).2.

Alla stregua delle svolte considerazioni, si impone in parte qua lacassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado (già CTR) della Lombardia, in diversacomposizione, la quale, limitando il proprio àmbito di cognizione all’avvisodi accertamento in tema di IRES, procederà allo scrutinio dei motivi diappello articolati dall’Agenzia delle Entrate.3.

Le spese del presente giudizio di cassazione riferibili allacontroversia oggetto di definizione agevolata rimangono a carico dellaparte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 1, comma 198, secondoperiodo, della legge n. 197 del 2022.3.1 La liquidazione delle restanti spese di legittimità viene demandataal giudice del rinvio.

P.Q.MLa Corte così dispone:- dichiara estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 198, dellalegge n. 197 del 2022, e cessata la materia del contendere in relazioneNumero registro generale 26725/2022Numero sezionale 3787/2026Numero di raccolta generale 16610/2026Data pubblicazione 27/05/2026alla controversia tributaria avente ad oggetto l’avviso di accertamento aifini dell’IRAP recante il n.

TMB0C6M00367;- accoglie il ricorso per la parte concernente l’avviso di accertamentoai fini dell’IRES recante il n.

TMB036M00366; cassa in relazione lasentenza impugnata e rinvia la causa, nei limiti precisati, alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle inerenti spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 5 maggio 2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 1496/2022 depositata il 14 aprile 2022;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia dell’Agenzia delle Entrateemetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., due distinti avvisi di accertamento relativi all’anno 2012, unoai fini dell’IRES, l’altro ai fini dell’IRAP, mediante i quali disconosceva ladeducibilità della quota di ammortamento del valore di avviamento che laNumero registro generale 26725/2022Numero sezionale 3787/2026Numero di raccolta generale 16610/2026Data pubblicazione 27/05/2026predetta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva iscritto nell’attivo del bilancio 2000 asèguito dell’acquisizione del ramo d’azienda della consociata [OSCURATO:PERSONA].p.a. avente ad oggetto l’ipermercato sito all’interno del centrocommerciale ”[OSCURATO:PERSONA]“ di [OSCURATO:PERSONA]Angelo.1.1 Secondo la tesi sostenuta dall’Ufficio, la descritta operazione,perfezionatasi nel dicembre 2000, configurava abuso del diritto ai sensidell’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000, essendo stata conclusa, inassenza di valide ragioni economiche, allo scopo di realizzareessenzialmente vantaggi fiscali indebiti attraverso l’elusione delladisciplina in materia di riporto delle perdite pregresse contenuta nell’art.102 (corrispondente all’attuale art. 84) del t.u.i.r..In particolare, con lo strumento degli ammortamenti deducibili inerentiall’avviamento del ramo d’azienda ceduto, sarebbero state trasferite leperdite fiscali in scadenza ad un altro soggetto del gruppo.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava entrambi gli avvisi diaccertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) diMilano, la quale, in accoglimento del ricorso cumulativo proposto dallacontribuente, annullava gli atti impositivi, osservando chel’[OSCURATO:PERSONA] doveva considerarsi decaduta dall’eserciziodel potere impositivo per essere ampiamente decorso il termine all’uopofissato dall’art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testovigente ratione temporis.3. L’appello successivamente proposto dalla parte pubblica eradichiarato inammissibile per tardività dall’adìta Commissione TributariaRegionale (CTR) della Lombardia con sentenza n. 1496/2022 del 14 aprile2022.4. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a un unico motivo, al quale la [OSCURATO:PERSONA].p.a. ha resistito con controricorso.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aiNumero registro generale 26725/2022Numero sezionale 3787/2026Numero di raccolta generale 16610/2026Data pubblicazione 27/05/2026sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..In data 22 aprile 2026 la controricorrente ha depositato istanza diestinzione parziale del giudizio per cessata materia del contendere.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente rilevato che nelle more del presente giudizio lacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avvalendosi delle disposizioni dicui all’1, commi da 186 a 204, della legge n. 197 del 2022, ha definito lacontroversia tributaria relativa all’avviso di accertamento emesso nei suoiconfronti ai fini dell’IRAP, recante il n. TMB0C6M00367.1.1 Dalla documentazione acquisita al fascicolo di causa si evince,infatti, che:- nel previsto termine del 30 settembre 2023 la predetta contribuenteha presentato domanda di definizione agevolata inerente all’attoimpositivo innanzi indicato, versando l’intero importo dovuto ai sensi delcomma 190 del citato articolo;- entro il 30 settembre 2024 l’Agenzia delle Entrate non ha notificatol’eventuale diniego della definizione.1.2 Per quanto precede, il processo deve essere dichiarato estinto, aisensi del comma 13, primo periodo, del citato articolo, limitatamente allacontroversia in parola.Inoltre, a fronte della prova dell’avvenuto integrale pagamento dellesomme dovute per il perfezionamento della procedura condonistica, vapronunciata la parziale cessazione della materia del contendere (cfr. Cass.n. 30945/2019, Cass. n. 29293/2020, Cass. n. 3338/2024).1.3 L’esame della censura posta a base dell’impugnazione erarialerimane, pertanto, circoscritto al solo avviso di accertamento ai finidell’IRES, contraddistinto dal n. TMB036M00366.1.4 Tanto premesso, con l’unico motivo di ricorso è lamentata, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 2909Numero registro generale 26725/2022Numero sezionale 3787/2026Numero di raccolta generale 16610/2026Data pubblicazione 27/05/2026c.c., degli artt. 324 e 327 c.p.c., degli artt. 38 e 51 del d.lgs. n. 546 del1992 e dell’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n.136 del 2018.1.5 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel dichiarare tardivol’appello dell’[OSCURATO:PERSONA], non avendo essa tenuto contodella sospensione dei termini di impugnazione prevista dal citato art. 6,comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 con riferimento alle controversietributarie suscettibili di definizione agevolata in base al medesimo articolo.1.6 La censura è fondata.1.7 [OSCURATO:PERSONA] regionale ha rilevato che l’impugnata sentenza n.4673/2018 del 17 settembre 2018 era stata depositata nella segreteriadella CTP di Milano in data 26 ottobre 2018, sicchè il termine lungosemestrale per la proposizione dell’appello doveva ritenersi scaduto il 26aprile 2019.Ha quindi constatato che soltanto in data 23 gennaio 2020 l’atto diappello dell’Agenzia delle Entrate era stato notificato ai difensori dellacontribuente nel giudizio di primo grado.Da qui è giunta alla conclusione della tardività dell’esperito gravame.1.8 Poiché con il presente ricorso è stato denunciato un error inprocedendo e la ricorrente ha assolto l’onere di specificità imposto dall’art.366, primo comma, num. 6, c.p.c., che anche in tal caso deve essereosservato (cfr. Cass. n. 2771/2017, Cass. n. 6235/2019, Cass. n.28072/2021), la Corte può accedere direttamente agli atti di causa.1.9 Dall’operata disamina si ricava che effettivamente la sentenza diprimo grado era stata pubblicata il 26 ottobre 2018 e che l’atto di appellodell’[OSCURATO:PERSONA] era stato notificato il 23 gennaio 2020.1.10 Ciò posto, la decisione assunta dalla CTR si appalesa erronea,avendo i giudici di secondo grado tralasciato di considerare che, a mentedell’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136del 2018, i termini di impugnazione relativi alle controversie tributarieNumero registro generale 26725/2022Numero sezionale 3787/2026Numero di raccolta generale 16610/2026Data pubblicazione 27/05/2026suscettibili di definizione agevolata secondo la disciplina dettata dallostesso articolo dovevano ritenersi sospesi per nove mesi, qualora scadentidurante il periodo compreso fra la data di entrata in vigore del predettodecreto (24 ottobre 2018) e il 31 luglio 2019.1.11 Orbene, la presente vertenza rientra fra quelle definibili ai sensidei commi 1, 4 e 5 del citato articolo.Essa, infatti:(i)è attribuita alla giurisdizione tributaria;(ii)vede come parte l’Agenzia delle Entrate;(iii)ha ad oggetto atti impositivi;(iv)era pendente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge;(v)non attiene alle risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2,paragrafo 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio,del 7 giugno 2007 e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione, nètantomeno alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato anorma dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13luglio 2015.1.12 Alla luce di ciò, poiché il termine per la proposizione dell’appelloveniva a spirare il 26 aprile 2019, data compresa all’interno della finestratemporale innanzi indicata (24 ottobre 2018-31 luglio 2019), la suascadenza doveva ritenersi differita al 27 gennaio 2020 per effetto dellasospensione di nove mesi disposta dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119del 2018 e della proroga di diritto operante ai sensi dell’art. 155, quartocomma, c.p.c. per essere festivo il giorno finale (domenica 26 gennaio2020).Peraltro, ai fini dell’operatività della sospensione, non era richiesto chela contribuente si fosse concretamente avvalsa della speciale proceduracondonistica in discorso o avesse quantomeno manifestato l’intenzione diNumero registro generale 26725/2022Numero sezionale 3787/2026Numero di raccolta generale 16610/2026Data pubblicazione 27/05/2026avvalersene (si vedano, sull’argomento, Cass. n. 30397/2021, Cass. n.33069/2022, Cass. n. 3454/2025).1.13 A torto, pertanto, la CTR ha dichiarato inammissibile per tardivitàl’appello dell’Agenzia delle Entrate.Per completezza si osserva che non appare condivisibile la tesidifensiva sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., secondo cui lasospensione dei termini di impugnazione sarebbe stata prevista dallegislatore nell’esclusivo interesse del contribuente, con la conseguenzache di essa non potrebbe giovarsi la parte pubblica.Invero, come già è stato chiarito da questa Corte, detta sospensione èautomatica e, in mancanza di una limitazione specifica, non può cheoperare nei confronti di tutte le parti (cfr. Cass. n. 4091/2026, Cass. n.4238/2026).2. Alla stregua delle svolte considerazioni, si impone in parte qua lacassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado (già CTR) della Lombardia, in diversacomposizione, la quale, limitando il proprio àmbito di cognizione all’avvisodi accertamento in tema di IRES, procederà allo scrutinio dei motivi diappello articolati dall’Agenzia delle Entrate.3. Le spese del presente giudizio di cassazione riferibili allacontroversia oggetto di definizione agevolata rimangono a carico dellaparte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 1, comma 198, secondoperiodo, della legge n. 197 del 2022.3.1 La liquidazione delle restanti spese di legittimità viene demandataal giudice del rinvio. P.Q.MLa Corte così dispone:- dichiara estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 198, dellalegge n. 197 del 2022, e cessata la materia del contendere in relazioneNumero registro generale 26725/2022Numero sezionale 3787/2026Numero di raccolta generale 16610/2026Data pubblicazione 27/05/2026alla controversia tributaria avente ad oggetto l’avviso di accertamento aifini dell’IRAP recante il n. TMB0C6M00367;- accoglie il ricorso per la parte concernente l’avviso di accertamentoai fini dell’IRES recante il n. TMB036M00366; cassa in relazione lasentenza impugnata e rinvia la causa, nei limiti precisati, alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle inerenti spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 5 maggio 2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]