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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06070/2026

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23256-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 577/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/05/2023 R.G.N. 159/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.23256/2023 Cron.

Rep.

Ud 16/12/2025 La Corte di appello di Milano riformando la decisione del tribunale, per quanto di interesse in questa sede, aveva annullato il licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] spa, disponendo la sua reintegrazione oltre che la condanna della societàall’indennità risarcitoria nel limite di 12 mensilità, dedotto l’aliunde perceptum .

La corte dichiarava altresì illegittime le sanzioni conservative inflitte al lavoratore ordinando alla società la restituzione di quanto trattenuto economicamente al lavoratore.

La corte spiegava che, ai fini della prova della sussistenza della giusta causa individuata nello scarso rendimento del lavoratore, fosse risultato carente ogni parametro comparativo necessario ai fini della valutazione del non soddisfacente risultato nella realizzazione dei progetti affidati al lavoratore, e ciò sia con riferimento al licenziamento che alle sanzioni conservative.

A tal riguardo, quanto alla prova dello scarso rendimento, richiamava i principi di Cass.n.9453/2023; Cass.n. 1632/19; Cass.n.7522/2017.

Avverso detta decisione la Società proponeva ricorso cui resisteva con controricorso il lavoratore.

Entrambe le parti depositavano successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., dell 'art. 3 comma 2, D.Lgs. 23/2015, in relazione al concetto di insussistenza del fatto materiale contestato.

Il motivo denuncia l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello di Milano laddove non aveva tenuto nella debita considerazione il disposto normativo di cui all'art. 3, comma 2 del D. Lgs 23/2015 che ove dispone che, nel giudizio sull'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento: l'insussistenza del fatto posto alla base della reintegra del lavoratore sarebbe, infatti, cosa diversa dalla valutazione della rilevanza dei fatti contestati e della loro proporzionerispetto all'irrogato licenziamento.

La censura non si confronta con la decisione oggetto di impugnazione.

La corte d’appello, dopo aver enunciato i principi che fondano il licenziamento per scarso rendimento e che rimandano alla dimostrazione, ad onere datoriale, del notevole inadempimento degli obblighi contrattuali intesi quale fattispecie complessa, ha ritenuto insussistente l’inadempimento per carenza di adeguato raffronto e quindi di adeguata prova, circa i criteri per sostenere l’inesatta esecuzione della prestazione.

Il giudizio sulla sproporzione è, pertanto, riferito soltanto al divario tra la media delle prestazioni rese nell’ambito lavorativo e quella considerata ai fini del giudizio di insufficienza.

Il motivo di censura proposto risulta pertanto eccentrico rispetto alle statuizioni assunte.

La Corte territoriale ha infatti correttamente applicato i principi secondo cui Il licenziamento per cosiddettoscarso rendimento costituisce un'ipotesi di recesso del datore dilavoro per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 1453 e segg. cod. civ. sicché, fermo restando che il mancato raggiungimento di un risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento, ove siano individuabili dei parametri per accertare se la prestazione sia eseguita con diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate allavoratore, lo scostamento dai essi può costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione, sulla scorta di una valutazione complessiva dell'attività resa per un'apprezzabile periodo di tempo (Cass.n.14310/2015).

Questa Corte ha infatti ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia provata, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile - in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, tenuto conto della media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione (Cass.n. 18678/2014).

Il giudizio del giudice di merito, centrato sulla carenza probatoria circa il differenziale (eccessiva sproporzione) tra quanto imputato in termini di inadempimento ed i parametri da assumere per svolgere l’adeguata valutazione, risulta cosa ben diversa dalla censura proposta inerente il contenuto del disposto dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 23/2015, risultando, quest’ultima, del tutto inconferente. 2)-Con il secondo motivo di impugnazione la società ricorrente ha rilevato la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., del combinato disposto di cui agli artt. 3 comma 2, D.Lgs. 23/2015, 1218 c.c., 1453 c.c., 2104 e 2015 c.c., e artt. 51 e 52 del C.C.N.L.

Gomma, plastica, industria, in relazione al licenziamento per scarso rendimento, con specifico riferimento all'omesso esame del comportamento complessivo del lavoratore; violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 n. 3, degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 111 cost., per incoerente, contraddittoria ed illogica motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

Il motivo risulta inammissibile, intanto con riguardo alla esistenza di una pluralità di censure in esso contenute, che non consentono di individuare l’esatta portata di ciascuna doglianza in riferimento al profilo di vizio enunciato.

Questa Corte ha chiarito che In tema di ricorso per cassazione, i motivi d'impugnazione, se prospettano una pluralità di questioni precedute dalla elencazione unitaria delle norme violate, sono inammissibili, in quanto costituiscono una negazione della regola della chiarezzae richiedono un intervento della S.C. volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Cass. n. 28541/2024).

Peraltro, le doglianze si riferiscono, con riguardo all’omesso esame denunciato, al complessivo comportamento del lavoratore, ove, invece, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'"omessoesame" come riferito ad "unfatto decisivo per il gi udizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass. n.2268/2022).

Per le ragioni dette, il ricorso deve essere complessivamente rigettato.

Le spese seguono il principio di soccombenza.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23256-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 577/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/05/2023 R.G.N. 159/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.23256/2023 Cron. Rep. Ud 16/12/2025 La Corte di appello di Milano riformando la decisione del tribunale, per quanto di interesse in questa sede, aveva annullato il licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] spa, disponendo la sua reintegrazione oltre che la condanna della societàall’indennità risarcitoria nel limite di 12 mensilità, dedotto l’aliunde perceptum . La corte dichiarava altresì illegittime le sanzioni conservative inflitte al lavoratore ordinando alla società la restituzione di quanto trattenuto economicamente al lavoratore. La corte spiegava che, ai fini della prova della sussistenza della giusta causa individuata nello scarso rendimento del lavoratore, fosse risultato carente ogni parametro comparativo necessario ai fini della valutazione del non soddisfacente risultato nella realizzazione dei progetti affidati al lavoratore, e ciò sia con riferimento al licenziamento che alle sanzioni conservative. A tal riguardo, quanto alla prova dello scarso rendimento, richiamava i principi di Cass.n.9453/2023; Cass.n. 1632/19; Cass.n.7522/2017. Avverso detta decisione la Società proponeva ricorso cui resisteva con controricorso il lavoratore. Entrambe le parti depositavano successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., dell 'art. 3 comma 2, D.Lgs. 23/2015, in relazione al concetto di insussistenza del fatto materiale contestato. Il motivo denuncia l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello di Milano laddove non aveva tenuto nella debita considerazione il disposto normativo di cui all'art. 3, comma 2 del D. Lgs 23/2015 che ove dispone che, nel giudizio sull'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento: l'insussistenza del fatto posto alla base della reintegra del lavoratore sarebbe, infatti, cosa diversa dalla valutazione della rilevanza dei fatti contestati e della loro proporzionerispetto all'irrogato licenziamento. La censura non si confronta con la decisione oggetto di impugnazione. La corte d’appello, dopo aver enunciato i principi che fondano il licenziamento per scarso rendimento e che rimandano alla dimostrazione, ad onere datoriale, del notevole inadempimento degli obblighi contrattuali intesi quale fattispecie complessa, ha ritenuto insussistente l’inadempimento per carenza di adeguato raffronto e quindi di adeguata prova, circa i criteri per sostenere l’inesatta esecuzione della prestazione. Il giudizio sulla sproporzione è, pertanto, riferito soltanto al divario tra la media delle prestazioni rese nell’ambito lavorativo e quella considerata ai fini del giudizio di insufficienza. Il motivo di censura proposto risulta pertanto eccentrico rispetto alle statuizioni assunte. La Corte territoriale ha infatti correttamente applicato i principi secondo cui Il licenziamento per cosiddettoscarso rendimento costituisce un'ipotesi di recesso del datore dilavoro per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 1453 e segg. cod. civ. sicché, fermo restando che il mancato raggiungimento di un risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento, ove siano individuabili dei parametri per accertare se la prestazione sia eseguita con diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate allavoratore, lo scostamento dai essi può costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione, sulla scorta di una valutazione complessiva dell'attività resa per un'apprezzabile periodo di tempo (Cass.n.14310/2015). Questa Corte ha infatti ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia provata, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile - in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, tenuto conto della media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione (Cass.n. 18678/2014). Il giudizio del giudice di merito, centrato sulla carenza probatoria circa il differenziale (eccessiva sproporzione) tra quanto imputato in termini di inadempimento ed i parametri da assumere per svolgere l’adeguata valutazione, risulta cosa ben diversa dalla censura proposta inerente il contenuto del disposto dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 23/2015, risultando, quest’ultima, del tutto inconferente. 2)-Con il secondo motivo di impugnazione la società ricorrente ha rilevato la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., del combinato disposto di cui agli artt. 3 comma 2, D.Lgs. 23/2015, 1218 c.c., 1453 c.c., 2104 e 2015 c.c., e artt. 51 e 52 del C.C.N.L. Gomma, plastica, industria, in relazione al licenziamento per scarso rendimento, con specifico riferimento all'omesso esame del comportamento complessivo del lavoratore; violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 n. 3, degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 111 cost., per incoerente, contraddittoria ed illogica motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio. Il motivo risulta inammissibile, intanto con riguardo alla esistenza di una pluralità di censure in esso contenute, che non consentono di individuare l’esatta portata di ciascuna doglianza in riferimento al profilo di vizio enunciato. Questa Corte ha chiarito che In tema di ricorso per cassazione, i motivi d'impugnazione, se prospettano una pluralità di questioni precedute dalla elencazione unitaria delle norme violate, sono inammissibili, in quanto costituiscono una negazione della regola della chiarezzae richiedono un intervento della S.C. volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Cass. n. 28541/2024). Peraltro, le doglianze si riferiscono, con riguardo all’omesso esame denunciato, al complessivo comportamento del lavoratore, ove, invece, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'"omessoesame" come riferito ad "unfatto decisivo per il gi udizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass. n.2268/2022). Per le ragioni dette, il ricorso deve essere complessivamente rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari
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