CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22200/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 14639 - 2021, propost o da: AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] , n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso , dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , presso lo studio della quale è elett.te dom.ta in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 78/2; -controricorrente - avverso la sentenza n. 37 /04/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] notificò alla ABA S . R . L .un avviso di rettifica del valore dichiarato in dogana dalla contribuente con dichiarazione di importazione definitiva reg. 4 n. 4099J del 26.1.2016, conseguente alla rideterminazione di tale valore attraversoil sistema informatico COGNOS - MERCE ; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Geova che, con sentenza n. 833/2017, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE DOGANE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 37, depositata il 14/01/2021 rigettò il ricorso ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva – (a) effettiva e non apparente la motivazione della decisione di prime cure, (b) anche in relazione alla (in)sussistenza dei “fondati dubbi” sul valore dichiarato dalla ABA in dogana e legittimanti, ai sensi dell’art. 181-bis del Reg. CEE n. 2454 del 1993, il ricorso alla banca dati COGNOS - MERCE , nonché (c) illegittimo l’operato del l’Ufficio, non potendo i “fondati dubbi” basarsi “ solo sul (affermato) rilevante scostamento tra il dichiarato e le medie estratte dalla banca dati COGNOS-MERCE…il funzionario esecutore della verifica fisica della spedizione ha solo “ipotizzato” una “possibile sottofatturazione” a seguito di verifica eseguita sulla banca dati COGNOS-MERCE…” (cfr. la motivazione della decisione impugnata, ult. p., subb); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE DOGANE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.,la ABA S . R . L .; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 29, 30 e 31 del Reg.to (CE) del 12 ottobre 1992, n. 2913 e dell’art. 181 bis del Reg.to (CE) 2454/1993” (cfr. ricorso, p. 9), per avere la C.T.R. erroneamente escluso che i “fondati dubbi” legittimanti la rettifica della dichiarazione doganale possano “sorgere anche dalla media dei valori di transazione di merci similari derivanti dalla banca dati COGNOS nell’ordine dei metodi elencati all’art. 30 CDC” (cfr. ivi); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., anche in relazione agli artt. 29, 30 e 31 del regolamento CE n. 2913/92 ed ai principi generali in tema materia di onere della prova" (cfr. ricorso, p. 14), per non avere la C.T.R. " correttamente applicato le citate norme per quanto riguarda la valutazione delle prove presentate dalle parti in giudizio, in quanto, a fronte delle informazioni desunte dal sistema COGNOS-MERCE, di indubbia attendibilità, sicurezza ed imparzialità, non ha riconosciuto che incombe al contribuente l'onere di fornire elementi idonei a contrastare le risultanze del verbale di constatazione" (cfr. ivi); che i motivi - suscettibili di trattazione congiunta, per i dentità delle questioni agli stessi sottese -sono infondati; che vanno a tal proposito anzitutto disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dalla controricorrente nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., (a) per tendere, i motivi ad una rivalutazione di merito – preclusa , si opina,al giudice di legittimità – in relazione “ all’attribuzione del valore doganale estrapolato dalla banca dati COGNOS- M.E.R.C.E. ai prodotti in esame” (cfr. p. 2), (b) tanto più considerato che, in presenza di cd. “doppia conforme”, “è esclusa la possibilità di ricorrere in Cassazione per il motivo di cui al primo comma, n. 5, dell’art. 360, c.p.c.” (cfr. p. 7); che è agevole osservare, infatti, come entrambe le censure sollevate dalla parte ricorrente ed attualmente in esame tendono non già ad una rivalutazione di merito quanto, piuttosto, ad avvalorare la legittimità del ricorso primario, da parte dell’Ufficio, al criterio statistico evincibile dalla banca dati COGNOS - MERCE ,così apparendo evidente come la difesa erariale non fondi la propria doglianza su di un vizio motivazionale quanto, piuttosto, su di una presunta violazione di legge da parte della C.T.R. (e, in specie, dell’art. 181-bis del Reg.to (CE) n. 2454 del 1993, in combinato disposto con gli artt. 29, 30 e 31 del Reg.to (CE) n. 2913 del 1992); che, tanto premesso, osserva la Corte che, in tema di dazi doganali, l'unico valore rilevante ai fini dell'obbligazione doganale è quello in dogana che, di norma, coincide con il valore della transazione, ossia con il prezzo effettivamente pagato, o da pagare, stante la necessità della vigente normativa comunitaria - come chiarito dalla giurisprudenza unionale -di stabilire un sistema equo ed uniforme che escluda l'impiego di valori arbitrari e fittizi; tuttavia qualora le autorità doganali nutrano fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato, o da pagare, ai sensi dell'art. 29 del codice doganale, per potersi discostare dal metodo prioritario del valore della transazione, devono chiedere informazioni complementari e sollecitare il contraddittorio (obbligo comunque sussistente, anche laddove l'Amministrazione abbia scelto di non richiedere all'interessato informazioni complementari. Cfr. Cass., 13.11.2020, n. 25724, Rv. 659648-01), sicché i criteri di determinazione del valore in dogana devono essere applicati in base agli artt. 29, 30 e 31 dello stesso codice, ma rispettando il nesso di sussidiarietà tra essi esistente(Cass., Sez., 3 .12. 2019 , n. 31464, Rv. 656025 - 01); che, in tale prospettiva, è stato chiarito (cfr. Cass., Sez. 5, 11.6.2020, n. 11215) che per potersi discostare dalla regola del valore di transazione, l'autorità doganale deve chiedere informazioni complementari e sollecitare il contraddittorio, prima di decidere di non determinare il valore in dogana delle merci importate in base alla regola generale fissata dall'art. 29, con la conseguenza che, nel seguire la rigida scansione delle regole fissate dal codice doganale comunitario, quando il valore in dogana non possa essere determinato mediante ricorso al valore di transazione delle merci importate, la valutazione doganale si dovrà attenere alle disposizioni dell'art. 30 codice, applicando, in sequenza, i metodi previsti alle lettere da a) a d) del paragrafo 2 di quest'ultimo articolo (C.G.U.E., sentenza 12 dicembre 2013, in causa C-116/12, punto 41), e soltanto quando non sia possibile determinare il valore in dogana delle merci importate neppure sulla base dell'art. 30 codice doganale, si opererà la valutazione in dogana in misura conforme alle disposizioni dell'articolo 31 di tale codice (C.G.U.E. sentenza in causa C - 116/12, cit., punto 42; C.G.U.E., 20 dicembre 2017, causa C- 529/16, [OSCURATO:PERSONA] GmbH c. [OSCURATO:PERSONA]); che in fattispecie analoga, questa Corte (Cass., Sez., 3.12.2019, n. 31464, Rv. 656025 - 01 . cit., p. 7 della motivazione, sub § 5.6.2 ) ha osservato che, ai sensi dell'art. 30, § 2, lett. b) del C.D.C., il valore della merce importata deve "essere determinato con riferimento al «valore di transazione di merci similari, vendute per l'esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare» e non anche con riferimento a sistemi di rilevazione statistica, che, invece, possono essere presi in considerazione ai sensi del criterio residuale di cui all'art. 31 CDC"; che, tanto premesso, osserva il Collegio come la C.T.R. ha accertato che l'Ufficio ebbe effettivamente a basare i propri "fondati dubbi", sottesi alla rettifica della dichiarazione, sul solo criterio – per quanto detto, residuale - del rilievo statistico supportato dalla banca dati COGNOS - M . E . R . C . E . (" da qui la decisione dell'area verifiche e controlliche ha - esclusivamente sulla base della banca dati - calcolato il valore medio delle importazioni. Le successive fasi della vicenda sono tutte collegate a tale decisione, operata sul presupposto che i "fondati dubbi" originati dalla discrepanza del valore dichiarato con COGNOS-MERCE consentissero di bypassare il tentativo di definizione tramite l'applicazione dei criteri di cui agli artt. 29- 31 CDC. Non pare, in particolare, che la semplice "ipotizzata autofatturazione" possa costituire quel "dare conto delle ragioni per cui il rispetto del detto ordine previsto dal codice doganale comunitario non sia stato possibile" - cfr. ult. p. della motivazione della sentenza impugnata, sub b): per altro verso, laddove la difesa erariale lamenta l'erroneità di tale conclusione, giacché "la rideterminazione del valore effettuato dall'Ufficio trae spunto dalle informazioni contenute nella banca dati sopra citata, ma le stesse sono state, poi, trattate e valutate adeguando i valori estratti dal data base alla qualità della merce nel caso concreto" (cfr. ricorso, p. 13, quarto cpv.), la censura svolta con il primo motivo, oltre ad essere inammissibile per difetto di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non riportando il ricorso il contenuto del provvedimento prot. n. 13007/RU del 16.3.2016 (richiamato a sostengo della correttezza dell'operato dell'Ufficio), in ogni caso non smentisce - ed anzi, in realtà, av valora - la ricostruzione operata dai giudici di appello, laddove essa conferma che, tra i criteri (rigorosamente sussidiari, per quanto detto supra) di cui ai richiamati art. 29-31 del C.D.C., la rettifica doganale in questione ha preso le mosse da quelloproprio residuale, senza che sia stata giustificata in alcun modo la impossibilità di ricorrere, in via prioritaria, ai precedenti; che alla luce di quanto precede, dunque, non solo la C.T.R. si è attenuta ai principi applicabili in materia, ma neppure sussiste la lamentata inversione dell'onere della prova, avendo i giudici di appello piuttosto ritenuto non assolto, da parte dell'Ufficio, quello su di sé gravante; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna dell’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della ABA S . R . L . delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condannal’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] ,in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della ABA S . R . L .delle spese del presente giudizio