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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 04375/2023

Testo disponibile della fonte

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023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16013/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2205/2016 depositata il 30/05/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] 1 propose opposizione al decreto ingiuntivo notificatole a istanza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per la somma di 40.791,34 EUR a titolo di acconto sul corrispettivo di prestazioni sanitarie erogate a ottobre 2008.

Nella resistenza dell’opposta, l’adito Tribunale di Napoli respinse l’opposizione, ritenendo che l’Asl non avesse adempiuto all’onere della prova in ordine al superamento del tetto di spesa, attesa l’insufficienza della documentazione prodotta agli effetti della regressione tariffaria eccepita in apposita nota di addebitodel 24- 3- 2009.

La decisione è stata riformatadalla Corte d’appello di Napoli.

La corte d’appello, seppur riconoscendo che la comunicazione di addebito del 24-3-2009 era stata emessa in carenza di potere , per essere stato il direttore generale dell’Asl dichiarato decaduto,con effetto immediato, a seguito di delibera del 20 - 3 - 2009, ha rilevato che la regressione tariffaria era stata in ogni caso già quantificata con delibera del medesimo direttore generale nella stessa data del 20 - 3 - 2009 ; delibera valida ed efficace ai fini specifici indipende nte mente dalla comunicazione.

Invero l’ intervenuta regressione aveva reso automaticamente inesigibili anche gli acconti sullamensilità , essendovi stato lo sforamento in misura determinata.

La società ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L’Asl ha replicato con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

I. -Nei due motivi di ricorso, tra loro connessi, si denunzia:(i) violazione e falsa applicazione della normativa in tema di programmazione e regolamentazione del procedimento di determinazione della regressione tariffaria (artt. 8-quater e8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 in relazione alle delibere della giunta regionale indicate in ricorso, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 132 cod. proc. civ.); (ii) insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione ; (iii) v iolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., violazione del principio di trasparenza e affidamento sull’operato della p.a. e omessa pronuncia su un fatto decisivo.

Nel complesso la ricorrente lamenta che la corte territoriale: (a) abbia errato nel ritenere sufficiente a fine di prova della regressione tariffaria un atto endoprocedimentale, quale la d elibera n. 327 del 13 - 3-2009 di presa d’atto delle determinazioni del competente t avolo tecnico, essendo stata omessa invece ogni considerazione a proposito delle contestazioni inerenti al ritardo degli adempimenti del medesimo ; (b) abbia errato nel non considerare che la de libera in questione non era stata comunicata, che i compiti del t avolo t ecnico attengono al monitoriaggio della spesa secondo tempistiche contrattualizzate; (c) abbia errato nel non considerare che solo con la comunicazione della successiva nota di addebito, fatta sulla base della delibera anzidetta, il procedimento amministrativo di determinazione della regressione tariffaria poteva dirsi ritualmente concluso.

In questa prospettiva la ricorrente sottolinea che solo con l’atto invalido del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato comunicato il raggiungimento delle prestazioni e dei limiti di spesa,e che inoltre (e comunque) erano state mosse contestazioni sul tardivo espletamento del monitoraggio.

Sicché la censura alla sentenza è sostenuta dal rilievo che l’Asl , da un lato, si era resa inadempiente agli obblighi assunti in relazione all’assegnazione e al rispetto del tetto di spesa e, dall’altro, aveva continuato ad autorizzare le prestazioni presso le strutture private, per poi rifiutarne il pagamento a esercizio concluso.Ciò sarebbe avvenuto in violazione del principio di affidamento, il quale costituisce – secondo la ricorrente - un limite a lla retroattività della determinazione con la quale il livello di spesa vienefissato in corso d’anno.

In ogni caso la ricorrente eccepisce che il pagamento delle prestazioni non avrebbe nella specie pregiudicato il contenimento della spesa sanitaria, in considerazione del budget a tale scopostanziato.

II. -I motivi sono infondati nelle tesi presuppost e e in parte sono anche inammissibili.

III. -In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, grava sulla Asl la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata (v.

Cass. Sez. 1 n. 5661-21), rappresentato dal superamento del tetto di spesa.

In questo caso, ove cioè laprova del superamento sia fornita, non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata a ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite (cfr. ancora Cass. Sez. 6-2 n. 10182-21).

IV. -Di nessun rilievo è l’invocazione del principio di affidamento, perché quello della regressione tariffaria è un meccanismo convenzionalmente accettato dalle strutture sanitari e che oper a no nell’ambito del sistema sanitario nazionale, a prescindere dalle modalità esecutivedel monitoraggio suscettibile di essere demandato a eventuali tavoli tecnici.

V. -Nel caso di specie la corte d’appello ha accertato che il tetto di spesa era stato superato, tanto che era stata disposta la regressione tariffaria giusta delibera del 20-3-2009.

La circostanza che tale delibera fosse stata comunicata o meno– circostanza sulla quale ruota tutto l’argomentare della ricorrente - non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l’elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento deilivelli di spesa.VI. – Dopodiché l ’assunto incentrato sulla contestazione di tardività del monitoraggio svolto dal tavolo t ecnico appositamente istituito implica una censura in fatto, oltre tutto non assistita d al necessario livello di autosufficienza a proposito di ciò che era stato in effetti dedotto nelle fasi di merito.

E in ogni caso impernia la tesi su un dato irrilevante.

Deve essere affermato il principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell’adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavol i tecnic i, perché codesti – come riconosciuto anche dalla g iurisprudenza amministrativa - sono organ i di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative ( per tutte, Cons.

St ato n. 207 - 16) ; sicché hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (v.

Cons.

Staton. 4540-13 e Cons.

Stato n. 679 - 13 ) .

Viceversa il rapporto di accreditamento , pur avendo natura speciale, si fonda sulla valenza dei principi consensualistici e di partecipazione, anche a fronte della direzione e gestione del sistema assistenziale sanitario pubblico.

Ne segue che non può trovare ingresso in questa sedela censura implicante la tardività del monitoraggio, né quella afferente all’attività imputabile al tavolo tecnico, perché di nessuna rilevanza ai fini dell’obbligazionedi pagamento correlata al rispetto dei tetti di spesa.

VII. – La censura ulteriore, incentrata su lla mancanza di pregiudizio alle esigenze di contenimento di spesa, asseritamente desunta dal budget stanziato , è del tutto inammissibile perché presuppone una di versa ricostruzione dei dati storici della vicenda amministrativa.Il ricorso va quindi nel complesso rigettato.

Le spese seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 4.600,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16013/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2205/2016 depositata il 30/05/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] 1 propose opposizione al decreto ingiuntivo notificatole a istanza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per la somma di 40.791,34 EUR a titolo di acconto sul corrispettivo di prestazioni sanitarie erogate a ottobre 2008. Nella resistenza dell’opposta, l’adito Tribunale di Napoli respinse l’opposizione, ritenendo che l’Asl non avesse adempiuto all’onere della prova in ordine al superamento del tetto di spesa, attesa l’insufficienza della documentazione prodotta agli effetti della regressione tariffaria eccepita in apposita nota di addebitodel 24- 3- 2009. La decisione è stata riformatadalla Corte d’appello di Napoli. La corte d’appello, seppur riconoscendo che la comunicazione di addebito del 24-3-2009 era stata emessa in carenza di potere , per essere stato il direttore generale dell’Asl dichiarato decaduto,con effetto immediato, a seguito di delibera del 20 - 3 - 2009, ha rilevato che la regressione tariffaria era stata in ogni caso già quantificata con delibera del medesimo direttore generale nella stessa data del 20 - 3 - 2009 ; delibera valida ed efficace ai fini specifici indipende nte mente dalla comunicazione. Invero l’ intervenuta regressione aveva reso automaticamente inesigibili anche gli acconti sullamensilità , essendovi stato lo sforamento in misura determinata. La società ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L’Asl ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I. -Nei due motivi di ricorso, tra loro connessi, si denunzia:(i) violazione e falsa applicazione della normativa in tema di programmazione e regolamentazione del procedimento di determinazione della regressione tariffaria (artt. 8-quater e8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 in relazione alle delibere della giunta regionale indicate in ricorso, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 132 cod. proc. civ.); (ii) insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione ; (iii) v iolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., violazione del principio di trasparenza e affidamento sull’operato della p.a. e omessa pronuncia su un fatto decisivo. Nel complesso la ricorrente lamenta che la corte territoriale: (a) abbia errato nel ritenere sufficiente a fine di prova della regressione tariffaria un atto endoprocedimentale, quale la d elibera n. 327 del 13 - 3-2009 di presa d’atto delle determinazioni del competente t avolo tecnico, essendo stata omessa invece ogni considerazione a proposito delle contestazioni inerenti al ritardo degli adempimenti del medesimo ; (b) abbia errato nel non considerare che la de libera in questione non era stata comunicata, che i compiti del t avolo t ecnico attengono al monitoriaggio della spesa secondo tempistiche contrattualizzate; (c) abbia errato nel non considerare che solo con la comunicazione della successiva nota di addebito, fatta sulla base della delibera anzidetta, il procedimento amministrativo di determinazione della regressione tariffaria poteva dirsi ritualmente concluso. In questa prospettiva la ricorrente sottolinea che solo con l’atto invalido del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato comunicato il raggiungimento delle prestazioni e dei limiti di spesa,e che inoltre (e comunque) erano state mosse contestazioni sul tardivo espletamento del monitoraggio. Sicché la censura alla sentenza è sostenuta dal rilievo che l’Asl , da un lato, si era resa inadempiente agli obblighi assunti in relazione all’assegnazione e al rispetto del tetto di spesa e, dall’altro, aveva continuato ad autorizzare le prestazioni presso le strutture private, per poi rifiutarne il pagamento a esercizio concluso.Ciò sarebbe avvenuto in violazione del principio di affidamento, il quale costituisce – secondo la ricorrente - un limite a lla retroattività della determinazione con la quale il livello di spesa vienefissato in corso d’anno. In ogni caso la ricorrente eccepisce che il pagamento delle prestazioni non avrebbe nella specie pregiudicato il contenimento della spesa sanitaria, in considerazione del budget a tale scopostanziato. II. -I motivi sono infondati nelle tesi presuppost e e in parte sono anche inammissibili. III. -In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, grava sulla Asl la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata (v. Cass. Sez. 1 n. 5661-21), rappresentato dal superamento del tetto di spesa. In questo caso, ove cioè laprova del superamento sia fornita, non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata a ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite (cfr. ancora Cass. Sez. 6-2 n. 10182-21). IV. -Di nessun rilievo è l’invocazione del principio di affidamento, perché quello della regressione tariffaria è un meccanismo convenzionalmente accettato dalle strutture sanitari e che oper a no nell’ambito del sistema sanitario nazionale, a prescindere dalle modalità esecutivedel monitoraggio suscettibile di essere demandato a eventuali tavoli tecnici. V. -Nel caso di specie la corte d’appello ha accertato che il tetto di spesa era stato superato, tanto che era stata disposta la regressione tariffaria giusta delibera del 20-3-2009. La circostanza che tale delibera fosse stata comunicata o meno– circostanza sulla quale ruota tutto l’argomentare della ricorrente - non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l’elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento deilivelli di spesa.VI. – Dopodiché l ’assunto incentrato sulla contestazione di tardività del monitoraggio svolto dal tavolo t ecnico appositamente istituito implica una censura in fatto, oltre tutto non assistita d al necessario livello di autosufficienza a proposito di ciò che era stato in effetti dedotto nelle fasi di merito. E in ogni caso impernia la tesi su un dato irrilevante. Deve essere affermato il principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell’adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavol i tecnic i, perché codesti – come riconosciuto anche dalla g iurisprudenza amministrativa - sono organ i di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative ( per tutte, Cons. St ato n. 207 - 16) ; sicché hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (v. Cons. Staton. 4540-13 e Cons. Stato n. 679 - 13 ) . Viceversa il rapporto di accreditamento , pur avendo natura speciale, si fonda sulla valenza dei principi consensualistici e di partecipazione, anche a fronte della direzione e gestione del sistema assistenziale sanitario pubblico. Ne segue che non può trovare ingresso in questa sedela censura implicante la tardività del monitoraggio, né quella afferente all’attività imputabile al tavolo tecnico, perché di nessuna rilevanza ai fini dell’obbligazionedi pagamento correlata al rispetto dei tetti di spesa. VII. – La censura ulteriore, incentrata su lla mancanza di pregiudizio alle esigenze di contenimento di spesa, asseritamente desunta dal budget stanziato , è del tutto inammissibile perché presuppone una di versa ricostruzione dei dati storici della vicenda amministrativa.Il ricorso va quindi nel complesso rigettato. Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 4.600,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri
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