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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15070/2026

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e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Chiosi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1907/2024depositata il 02/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] A. Russo.Con atto di citazione del 20 marzo 2018 l’ASL Caserta si è oppostaal decreto ingiuntivo n. 172/2018 emesso dal Tribunale di S. Maria CapuaVetere, con cui le è stato ordinato di pagare alla società [OSCURATO:PERSONA] laNumero registro generale 13834/2024Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 15070/2026Data pubblicazione 19/05/2026somma di euro 98.129,84 oltre interessi ex artt. 4, 5 e 6 del D.lgs. n.231/02, per prestazioni sanitarie (radiologia) rese dalla medesima societàquale titolare di una struttura sanitaria accreditata, nel primo semestredell’anno 2017.

La ASL ha dedotto di non dover pagare le sommeeccedenti il cd. tetto di spesa fissato per le prestazioni di assistenzaspecialistica, considerata la regressione tariffaria e che le fatture prodottedalla società non erano sufficienti a fornire la prova del credito da questavantato e comunque di non essere tenuta al pagamento degli interessimoratori.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.2316/2021, ha respinto l’opposizione.

La ASL ha interposto gravame chela Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1907/2024, ha accolto e inriforma della sentenza impugnata, ha revocato il decreto ingiuntivoopposto.In particolare, la Corte d’appello ha ritenuto che l’ASL, con lacitazione introduttiva del giudizio di opposizione, abbia assolto il proprioonere probatorio inerente ai limiti entro i quali le prestazioni erogate dallaCapua Center nel primo semestre del 2017 potevano essere remuneratedal SSN; che l’ASL aveva prodotto le proprie determinazioni dirigenziali n.6979/2017 e n. 8184/2017, con le quali erano stati quantificati gli importida detrarre in applicazione della cd.

RTU (regressione tariffaria unica) aicorrispettivi fatturati dalla società [OSCURATO:PERSONA] nel primo e,rispettivamente, nel secondo dei due trimestri in questione. [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che sebbene l’ASL non avesse provato di averrispettato correttamente l’art. 5 del contratto - che prevedeva lacomunicazione mensile della percentuale consuntiva di consumo dei limitidi spesa e della data di presumibile raggiungimento delle percentuali diconsumo- [OSCURATO:PERSONA] non aveva contestato di aver ricevuto le primetre di tali comunicazioni; inoltre il mancato o tardivo invio dellecomunicazioni previste dall’art. 5 del contratto non costituiva una ragioneNumero registro generale 13834/2024Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 15070/2026Data pubblicazione 19/05/2026sufficiente per riconoscere alla [OSCURATO:PERSONA] il diritto di ottenere ilpagamento di corrispettivi superiori a quelli spettanti dell’applicazionedella cd.

RTU.La società ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a duemotivi.

La ASL si è difesa con controricorso.

Il ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c. e delle norme sull’interpretazione delcontratto, per avere la Corte d’appello ritenuto provato il superamento deltetto di spesa solo sulla base di determinazioni dirigenziali trimestrali, chequalifica come atti provvisori e unilaterali, in assenza della delibera diapprovazione del consuntivo annuale 2017, che – secondo il contratto e glidimostrare in via definitiva lo sforamento.

La ricorrente deduce che ilsuperamento del tetto di spesa è fatto impeditivo, e che l’onere dellaprova grava sull’ASL; tale prova può dirsi raggiunta solo a consuntivodell’intero anno, non in via anticipata e presuntiva.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione dellenorme contrattuali, del D.lgs. n. 502/1992 e degli artt. 23, 41 e 53 Cost.,per avere la Corte territoriale riconosciuto l’inadempimento dell’ASL agliobblighi di monitoraggio e comunicazione mensile ma ritenuto taleinadempimento irrilevante ai fini dell’operatività del tetto di spesa e dellaregressione tariffaria.

Secondo la ricorrente le comunicazioni mensili,omesse dalla ASL, sono funzionali a consentire alla struttura accreditatadi modulare l’attività ed evitare prestazioni non remunerabili; la loroomissione lede l’affidamento contrattuale e comporta un sacrificioeconomico non prevedibile né prevenibile.

L’interpretazione della Corted’appello contrasterebbe con la giurisprudenza più recente dellaCassazione (in particolare Cass. n. 8920/2023) che valorizza il ruolo delNumero registro generale 13834/2024Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 15070/2026Data pubblicazione 19/05/2026contratto e la tutela dell’affidamento dell’operatore secondo cui lastruttura deve essere messa in condizione di non erogare prestazioni nonremunerabili.

La ricorrente osserva che l’obbligo contrattuale è dieffettuare le comunicazioni “ogni mese”, tempestivamente e con funzionepreventiva; la mera ricezione (peraltro tardiva) di alcune comunicazioninon equivale all’adempimento e non può essere elevata a fatto decisivonon contestato.

Rileva che secondo l’art. 5, comma 3, del contratto 2017ASL–[OSCURATO:PERSONA], le comunicazioni mensili devono avere un contenutonecessario e tipizzato, indicando la percentuale consuntiva di consumodei limiti di spesa assegnati alla struttura/branca e la data (consuntiva opresunta) di raggiungimento di tali percentuali di consumo, cioè la data diesaurimento del tetto di spesa.3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sonoinammissibili.E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che nonpuò accogliersi la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarieeccedenti il limite di spesa formulata, né a titolo di inadempimentocontrattuale o di illecito extracontrattuale atteso che la mancata previsionedei criteri di remunerazione delle prestazioni c.d.

"extra budget" ègiustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa edil vincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la struttura privataaccreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelleconcordate; si tratta dunque di un vincolo ineludibile.

La prova delsuperamento del tetto di spesa, costituendo fatto impeditivo della pretesacreditoria della struttura accreditata, grava sul debitore e deve consisterenella dimostrazione dell'effettivo pagamento delle prestazioni finoall'esaurimento del budget (Cass. n. 27608 del 29/10/2019; Cass. n.26334 del 29/09/2021; Cass. n. 13884 del 06/07/2020).Tuttavia, il giudizio sulla idoneità dei documenti esibiti dalla ASL alfine di provare il superamento del tetto di spesa è giudizio di fatto,Numero registro generale 13834/2024Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 15070/2026Data pubblicazione 19/05/2026rimesso alla discrezionalità del giudice di merito.

La valutazione delmateriale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno(o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è,per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione delgiudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa delgiudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 37382del 21/12/2022).Nella specie la Corte d’appello ha ritenuto che i documentidepositati dalla ASL fossero idonei a dimostrare il superamento dei tetti dispesa e che le contestazioni mosse dalla parte (in particolare il riferimentoad una sentenza del giudice amministrativo) fosse in concreto ininfluenti.Inoltre, rilevando che la parte aveva ammesso di aver ricevuto solo leprime tre delle comunicazioni previste da contratto, ha ritenuto che ilmancato o tardivo invio delle comunicazioni previste dall’art. 5, co. 3, delcontratto non costituisce una ragione sufficiente per riconoscere allasuddetta società il diritto di ottenere il pagamento di corrispettivi superioria quelli alla stessa spettanti all’esito e per l’effetto dell’applicazione aquelli da essa fatturati della cd.

RTU, il cui scopo è, in linea generale,quello di contenere la spesa sanitaria pubblica negli inderogabili limitiprogrammati.La decisione è conforme ai consolidati principi espressi da questaCorte sul punto, mentre costituisce un precedente isolato quello invocatodalla parte.[OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all’orientamento -coerentecon la ritenuta natura cogente dei tetti di spesa sopra ricordata- secondoil quale eventuali omissioni o ritardi nelle comunicazioni e nelmonitoraggio non producono la conseguenza di rendere esigibili eremunerabili le prestazioni extrabudget.

In tal senso si veda Cass. n.4375/2023 secondo la quale “in tema di attività sanitaria esercitata inregime di accreditamento, l'esercizio da parte della ASL di fissare laNumero registro generale 13834/2024Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 15070/2026Data pubblicazione 19/05/2026regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non èsubordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delleprestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione nell'adempimentoall'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici,trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente loscopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni neilimiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le qualia loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati conlegge statale”.

Ed ancora più recentemente si veda Cass. n. 25002/2025,ove si afferma che «Si è anche precisato che la circostanza che la deliberacon cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno«non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento dellaprestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione èintegrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa» (Cass. n.4375 del 2023; Cass. n. 31364 del 2024).

Si è anche osservato che vale ilprincipio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, alfine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionatoall'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo oimprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per iltramite dei tavoli tecnici, perché essi sono organi di fonte contrattuale acui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni dicategoria più rappresentative (Cons.

Stato., n. 207 del 2016; richiamatada Cass. n. 4375 del 2023; Cass n. 31364 del 2024)”Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Le speseseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P.Q.MDichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 7.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabilioltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessoriNumero registro generale 13834/2024Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 15070/2026Data pubblicazione 19/05/2026di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/04/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Chiosi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1907/2024depositata il 02/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] A. Russo.Con atto di citazione del 20 marzo 2018 l’ASL Caserta si è oppostaal decreto ingiuntivo n. 172/2018 emesso dal Tribunale di S. Maria CapuaVetere, con cui le è stato ordinato di pagare alla società [OSCURATO:PERSONA] laNumero registro generale 13834/2024Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 15070/2026Data pubblicazione 19/05/2026somma di euro 98.129,84 oltre interessi ex artt. 4, 5 e 6 del D.lgs. n.231/02, per prestazioni sanitarie (radiologia) rese dalla medesima societàquale titolare di una struttura sanitaria accreditata, nel primo semestredell’anno 2017. La ASL ha dedotto di non dover pagare le sommeeccedenti il cd. tetto di spesa fissato per le prestazioni di assistenzaspecialistica, considerata la regressione tariffaria e che le fatture prodottedalla società non erano sufficienti a fornire la prova del credito da questavantato e comunque di non essere tenuta al pagamento degli interessimoratori.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.2316/2021, ha respinto l’opposizione. La ASL ha interposto gravame chela Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1907/2024, ha accolto e inriforma della sentenza impugnata, ha revocato il decreto ingiuntivoopposto.In particolare, la Corte d’appello ha ritenuto che l’ASL, con lacitazione introduttiva del giudizio di opposizione, abbia assolto il proprioonere probatorio inerente ai limiti entro i quali le prestazioni erogate dallaCapua Center nel primo semestre del 2017 potevano essere remuneratedal SSN; che l’ASL aveva prodotto le proprie determinazioni dirigenziali n.6979/2017 e n. 8184/2017, con le quali erano stati quantificati gli importida detrarre in applicazione della cd. RTU (regressione tariffaria unica) aicorrispettivi fatturati dalla società [OSCURATO:PERSONA] nel primo e,rispettivamente, nel secondo dei due trimestri in questione. [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che sebbene l’ASL non avesse provato di averrispettato correttamente l’art. 5 del contratto - che prevedeva lacomunicazione mensile della percentuale consuntiva di consumo dei limitidi spesa e della data di presumibile raggiungimento delle percentuali diconsumo- [OSCURATO:PERSONA] non aveva contestato di aver ricevuto le primetre di tali comunicazioni; inoltre il mancato o tardivo invio dellecomunicazioni previste dall’art. 5 del contratto non costituiva una ragioneNumero registro generale 13834/2024Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 15070/2026Data pubblicazione 19/05/2026sufficiente per riconoscere alla [OSCURATO:PERSONA] il diritto di ottenere ilpagamento di corrispettivi superiori a quelli spettanti dell’applicazionedella cd. RTU.La società ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a duemotivi. La ASL si è difesa con controricorso. Il ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c. e delle norme sull’interpretazione delcontratto, per avere la Corte d’appello ritenuto provato il superamento deltetto di spesa solo sulla base di determinazioni dirigenziali trimestrali, chequalifica come atti provvisori e unilaterali, in assenza della delibera diapprovazione del consuntivo annuale 2017, che – secondo il contratto e glidimostrare in via definitiva lo sforamento. La ricorrente deduce che ilsuperamento del tetto di spesa è fatto impeditivo, e che l’onere dellaprova grava sull’ASL; tale prova può dirsi raggiunta solo a consuntivodell’intero anno, non in via anticipata e presuntiva.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione dellenorme contrattuali, del D.lgs. n. 502/1992 e degli artt. 23, 41 e 53 Cost.,per avere la Corte territoriale riconosciuto l’inadempimento dell’ASL agliobblighi di monitoraggio e comunicazione mensile ma ritenuto taleinadempimento irrilevante ai fini dell’operatività del tetto di spesa e dellaregressione tariffaria. Secondo la ricorrente le comunicazioni mensili,omesse dalla ASL, sono funzionali a consentire alla struttura accreditatadi modulare l’attività ed evitare prestazioni non remunerabili; la loroomissione lede l’affidamento contrattuale e comporta un sacrificioeconomico non prevedibile né prevenibile. L’interpretazione della Corted’appello contrasterebbe con la giurisprudenza più recente dellaCassazione (in particolare Cass. n. 8920/2023) che valorizza il ruolo delNumero registro generale 13834/2024Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 15070/2026Data pubblicazione 19/05/2026contratto e la tutela dell’affidamento dell’operatore secondo cui lastruttura deve essere messa in condizione di non erogare prestazioni nonremunerabili. La ricorrente osserva che l’obbligo contrattuale è dieffettuare le comunicazioni “ogni mese”, tempestivamente e con funzionepreventiva; la mera ricezione (peraltro tardiva) di alcune comunicazioninon equivale all’adempimento e non può essere elevata a fatto decisivonon contestato. Rileva che secondo l’art. 5, comma 3, del contratto 2017ASL–[OSCURATO:PERSONA], le comunicazioni mensili devono avere un contenutonecessario e tipizzato, indicando la percentuale consuntiva di consumodei limiti di spesa assegnati alla struttura/branca e la data (consuntiva opresunta) di raggiungimento di tali percentuali di consumo, cioè la data diesaurimento del tetto di spesa.3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sonoinammissibili.E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che nonpuò accogliersi la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarieeccedenti il limite di spesa formulata, né a titolo di inadempimentocontrattuale o di illecito extracontrattuale atteso che la mancata previsionedei criteri di remunerazione delle prestazioni c.d. "extra budget" ègiustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa edil vincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la struttura privataaccreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelleconcordate; si tratta dunque di un vincolo ineludibile. La prova delsuperamento del tetto di spesa, costituendo fatto impeditivo della pretesacreditoria della struttura accreditata, grava sul debitore e deve consisterenella dimostrazione dell'effettivo pagamento delle prestazioni finoall'esaurimento del budget (Cass. n. 27608 del 29/10/2019; Cass. n.26334 del 29/09/2021; Cass. n. 13884 del 06/07/2020).Tuttavia, il giudizio sulla idoneità dei documenti esibiti dalla ASL alfine di provare il superamento del tetto di spesa è giudizio di fatto,Numero registro generale 13834/2024Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 15070/2026Data pubblicazione 19/05/2026rimesso alla discrezionalità del giudice di merito. La valutazione delmateriale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno(o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è,per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione delgiudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa delgiudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 37382del 21/12/2022).Nella specie la Corte d’appello ha ritenuto che i documentidepositati dalla ASL fossero idonei a dimostrare il superamento dei tetti dispesa e che le contestazioni mosse dalla parte (in particolare il riferimentoad una sentenza del giudice amministrativo) fosse in concreto ininfluenti.Inoltre, rilevando che la parte aveva ammesso di aver ricevuto solo leprime tre delle comunicazioni previste da contratto, ha ritenuto che ilmancato o tardivo invio delle comunicazioni previste dall’art. 5, co. 3, delcontratto non costituisce una ragione sufficiente per riconoscere allasuddetta società il diritto di ottenere il pagamento di corrispettivi superioria quelli alla stessa spettanti all’esito e per l’effetto dell’applicazione aquelli da essa fatturati della cd. RTU, il cui scopo è, in linea generale,quello di contenere la spesa sanitaria pubblica negli inderogabili limitiprogrammati.La decisione è conforme ai consolidati principi espressi da questaCorte sul punto, mentre costituisce un precedente isolato quello invocatodalla parte.[OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all’orientamento -coerentecon la ritenuta natura cogente dei tetti di spesa sopra ricordata- secondoil quale eventuali omissioni o ritardi nelle comunicazioni e nelmonitoraggio non producono la conseguenza di rendere esigibili eremunerabili le prestazioni extrabudget. In tal senso si veda Cass. n.4375/2023 secondo la quale “in tema di attività sanitaria esercitata inregime di accreditamento, l'esercizio da parte della ASL di fissare laNumero registro generale 13834/2024Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 15070/2026Data pubblicazione 19/05/2026regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non èsubordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delleprestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione nell'adempimentoall'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici,trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente loscopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni neilimiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le qualia loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati conlegge statale”. Ed ancora più recentemente si veda Cass. n. 25002/2025,ove si afferma che «Si è anche precisato che la circostanza che la deliberacon cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno«non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento dellaprestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione èintegrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa» (Cass. n.4375 del 2023; Cass. n. 31364 del 2024). Si è anche osservato che vale ilprincipio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, alfine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionatoall'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo oimprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per iltramite dei tavoli tecnici, perché essi sono organi di fonte contrattuale acui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni dicategoria più rappresentative (Cons. Stato., n. 207 del 2016; richiamatada Cass. n. 4375 del 2023; Cass n. 31364 del 2024)”Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Le speseseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P.Q.MDichiara inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 7.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabilioltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessoriNumero registro generale 13834/2024Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 15070/2026Data pubblicazione 19/05/2026di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/04/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
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