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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 08920/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7377/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO, domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a dall'avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3296/2016 depositata il15.9. 2016. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.3.2023dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto ingiuntivo del 28.1.2009 il Tribunale di Napoli ha ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] 1 (di seguito, semplicemente, ASL) il pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] della Misericordia (di seguito, semplicemente, Fondazione) della somma di € 111.703,05 oltre interessi, quale corrispettivo delle prestazioni di odontoiatria e ortopantomografia rese in regime di convenzionamento nel mese di ottobre 2018.

Ha proposto opposizione la ASL, eccependo lo sforamento del tetto di spesa per l’anno 2008 della macroarea delle branche a visita e la determinazione di una regressione tariffaria del 26,69% (pari a € 279.535,68) quale importo relativo alle prestazioni eseguite oltre il limite.

Il Tribunale di Napoli ha accolto l’opposizione e ha revocato il decreto opposto in ragione della mancata prova del rispetto del tetto di spesa.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello la Fondazione, a cui ha resistito l’appellata ASL La Corte di appello di Napoli con sentenza del 15.9.2016 ha respinto l’appello, con aggravio di spese.

La Corte di appello ha ritenuto che la determinazione del tetto di spesa, quale espressione del potere di contenimento della spesa pubblica a carico del servizio sanitario regionale, potesse avvenire anche successivamente alla richiesta e all’esecuzione delle prestazioni, in via sostanzialmente retroattiva e che l’operatività dei limiti prescindesse dalla tempestiva comunicazione ai fornitori, non essendo prevista dal sistema una decadenza dal relativo potere. 3.Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 14.3.2017 ha proposto ricorso per cassazione la Fondazione, svolgendo due motivi.

Con atto notificato il 21.4.2017 ha proposto controricorso la ASL, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

La ricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

4. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.2697 cod.civ. e alla delibera della Giunta regionale Campania n.1268 del 2008.

5. Con la prima parte del motivo la ricorrente osserva che il primo e principale errore commesso dalla Corte di appello era stato il ritenere che la prova del rispetto dei tetti di spesa incombesse ad essa e non già alla ASL opponente.

Orbene, è pur vero che la più recente e ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte afferma che in tema di pretese creditorie della struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA], il superamento della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore.

Il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, la cui prova deve essere posta a carico della struttura accreditata, ma rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice (Sez. 1, n. 5661 del 2.3.2021; Sez. 6- 2, n. 10182 del 16.4.2021).

Tuttavia la Corte partenopea non ha affatto affermato il contrario, ma ha semplicemente ritenuto che la ASL avesse fornito la relativa prova (cfr sentenza impugnata, pag.7, capoverso).

6. Con la seconda parte del primo motivo la Fondazione sostiene che era mancata la prova a carico della ASL dell’effettivo superamento del limite di spesa da parte sua perché la ricorrente si era limitata ad una mera allegazione numerica che non soddisfaceva l’onere probatorio a suo carico e cioè l’esorbitanza ella spesa rispetto a limite stabilito.

E ciò perché la deliberazione n.327 del 2009 «sembrerebbe dar conto di un superamento del tetto di macroarea ma non di un superamento dei limiti di spesa da parte del Centro opposto, a cui viene addebitata – sulla base di un dato numerico posto ex abrupto, e quindi in difetto di ogni effettivo supporto probatorio, una percentuale di recupero della spesa».

Il motivo, in parte qua , appare inammissibile perché non è specifico, né autosufficiente, visto che non trascrive né adeguatamente sintetizza il contenuto della deliberazione che integrerebbe il vizio lamentato.

7. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla delibera della giunta regionale Campania (DGRC) n.1268 del 2008.

A tal fine la ricorrente osserva che quand’anche dovesse ritenersi provato da parte della ASL il superamento del tetto di spesa, nondimeno nessuna regressione tariffaria le sarebbe stata legittimamente applicabile, in ragione della plateale violazione da parte della ASL degli obblighi contrattualmente assunti circa il monitoraggio della spesa e la relativa comunicazione.

La ricorrente invoca quindi il proprio diritto a non erogare prestazioni oltre i limiti contrattualmente stabiliti che implica la conoscenza preventiva della loro consistenza, che trovava emersione nella citata DGRC 1268 del 2008 (art.7, comma 2, dell’allegato Protocollo di intesa) che prevede un monitoraggio costante dei volumi remunerabili a tariffa piena, dei volumi residui e la stima in corso dianno e a consuntivo della parte di fatturato di ciascun Centro che costituisce contributo al superamento dei tetti di spesa.

Nella specie invece il tavolo tecnico responsabile del monitoraggio si era riunito solo il 12.11.2008 quando la Fondazione aveva già superato il tetto programmato e contrattualizzato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e la comunicazione era avvenuta alla Fondazione solo nel 2009 con la delibera n.327 del 2009.

8. La Corte partenopea, pur riconoscendo (pag.6, terzultimo capoverso) che l’amministrazione sanitaria aveva assunto l’obbligazione di eseguire tramite il tavolo tecnico il monitoraggio delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate in modo da poter fornire loro tempestive informazioni in ordine al raggiungimento dei limiti di spesa, ha ritenuto tale circostanza del tutto ininfluente nell’ottica dell’esigenza fondamentale e ineludibile di contenere la remunerazione a carico del servizio sanitario regionale e il potere di programmazione da parte della Regione.

La Corte territoriale si è sospinta ad affermare che l’operatività del tetto di spesa prescinde dalla tempestiva comunicazione alle strutture convenzionate, anche se la necessaria funzione programmatoria non potrebbe che essere preventiva, e ciò perché il sistema non contempla alcuna decadenza dal potere nel caso di omessa comunicazione e mancato rispetto dei termini, sicché la fissazione dei limiti di spesa e l’applicazione delle regressioni tariffarie potrebbe avvenire tardivamente e con portata retroattiva perché adempimento di un preciso e ineludibile obbligo di agire nei limiti delle risorse disponibili.

9. Tale interpretazione non può essere condivisa, poiché il sistema è dominato dal ricorso allo strumento contrattuale e tutela anche l’affidamento delle imprese partner dell’amm inistrazione a erogare agli utenti solo le prestazioni che possono trovare remunerazioni da parte della P.A., senza di che l’interpretazione normativa propugnata entrerebbe in linea di collisione con gli artt.23, 41 e 53 della Costituzione, imponendo loro un sacrificio economico senza indennizzo, non altrimenti suscettibile di previsione e prevenzione.

Va da sé che i soggetti che hanno colpevolmente cagionato pregiudizio alla contabilità pubblica non possono andare esenti dalla relativa responsabilità.

10. La giurisprudenza di questa Corte ruota intorno alla centrale affermazione del diritto della struttura accreditata di non rendere le prestazioni oltre il limite remunerabile, senza il quale l’intera ricostruzione ermeneutica andrebbe in crisi.

È stato infatti affermato che in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla società accreditata nei confronti dell'ASL e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento (Sez. 3, n. 26334 del 29.9.2021; Sez. 3, n. 27608 del 29.10.2019).

Ed ancora si è aggiunto che l'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite.

Pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni extra budget assume un carattere imposto che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento exart. 2041 c.c. (Sez. 3, n. 13884 del 6.7.2020).

È evidente che il titolare del diritto sopra ricordato deve essere messo in condizione di poterlo esercitare.

Cosa questa pacificamente non avvenuta nel caso concreto, secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla stessa Corte territoriale, che ha erroneamente ritenuto tal circostanza ininfluente.

11. Deve pertanto essere accolto il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, e deve essere cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7377/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO, domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a dall'avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3296/2016 depositata il15.9. 2016. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.3.2023dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto ingiuntivo del 28.1.2009 il Tribunale di Napoli ha ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] 1 (di seguito, semplicemente, ASL) il pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] della Misericordia (di seguito, semplicemente, Fondazione) della somma di € 111.703,05 oltre interessi, quale corrispettivo delle prestazioni di odontoiatria e ortopantomografia rese in regime di convenzionamento nel mese di ottobre 2018. Ha proposto opposizione la ASL, eccependo lo sforamento del tetto di spesa per l’anno 2008 della macroarea delle branche a visita e la determinazione di una regressione tariffaria del 26,69% (pari a € 279.535,68) quale importo relativo alle prestazioni eseguite oltre il limite. Il Tribunale di Napoli ha accolto l’opposizione e ha revocato il decreto opposto in ragione della mancata prova del rispetto del tetto di spesa. 2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello la Fondazione, a cui ha resistito l’appellata ASL La Corte di appello di Napoli con sentenza del 15.9.2016 ha respinto l’appello, con aggravio di spese. La Corte di appello ha ritenuto che la determinazione del tetto di spesa, quale espressione del potere di contenimento della spesa pubblica a carico del servizio sanitario regionale, potesse avvenire anche successivamente alla richiesta e all’esecuzione delle prestazioni, in via sostanzialmente retroattiva e che l’operatività dei limiti prescindesse dalla tempestiva comunicazione ai fornitori, non essendo prevista dal sistema una decadenza dal relativo potere. 3.Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 14.3.2017 ha proposto ricorso per cassazione la Fondazione, svolgendo due motivi. Con atto notificato il 21.4.2017 ha proposto controricorso la ASL, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. La ricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.2697 cod.civ. e alla delibera della Giunta regionale Campania n.1268 del 2008. 5. Con la prima parte del motivo la ricorrente osserva che il primo e principale errore commesso dalla Corte di appello era stato il ritenere che la prova del rispetto dei tetti di spesa incombesse ad essa e non già alla ASL opponente. Orbene, è pur vero che la più recente e ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte afferma che in tema di pretese creditorie della struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA], il superamento della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore. Il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, la cui prova deve essere posta a carico della struttura accreditata, ma rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice (Sez. 1, n. 5661 del 2.3.2021; Sez. 6- 2, n. 10182 del 16.4.2021). Tuttavia la Corte partenopea non ha affatto affermato il contrario, ma ha semplicemente ritenuto che la ASL avesse fornito la relativa prova (cfr sentenza impugnata, pag.7, capoverso). 6. Con la seconda parte del primo motivo la Fondazione sostiene che era mancata la prova a carico della ASL dell’effettivo superamento del limite di spesa da parte sua perché la ricorrente si era limitata ad una mera allegazione numerica che non soddisfaceva l’onere probatorio a suo carico e cioè l’esorbitanza ella spesa rispetto a limite stabilito. E ciò perché la deliberazione n.327 del 2009 «sembrerebbe dar conto di un superamento del tetto di macroarea ma non di un superamento dei limiti di spesa da parte del Centro opposto, a cui viene addebitata – sulla base di un dato numerico posto ex abrupto, e quindi in difetto di ogni effettivo supporto probatorio, una percentuale di recupero della spesa». Il motivo, in parte qua , appare inammissibile perché non è specifico, né autosufficiente, visto che non trascrive né adeguatamente sintetizza il contenuto della deliberazione che integrerebbe il vizio lamentato. 7. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla delibera della giunta regionale Campania (DGRC) n.1268 del 2008. A tal fine la ricorrente osserva che quand’anche dovesse ritenersi provato da parte della ASL il superamento del tetto di spesa, nondimeno nessuna regressione tariffaria le sarebbe stata legittimamente applicabile, in ragione della plateale violazione da parte della ASL degli obblighi contrattualmente assunti circa il monitoraggio della spesa e la relativa comunicazione. La ricorrente invoca quindi il proprio diritto a non erogare prestazioni oltre i limiti contrattualmente stabiliti che implica la conoscenza preventiva della loro consistenza, che trovava emersione nella citata DGRC 1268 del 2008 (art.7, comma 2, dell’allegato Protocollo di intesa) che prevede un monitoraggio costante dei volumi remunerabili a tariffa piena, dei volumi residui e la stima in corso dianno e a consuntivo della parte di fatturato di ciascun Centro che costituisce contributo al superamento dei tetti di spesa. Nella specie invece il tavolo tecnico responsabile del monitoraggio si era riunito solo il 12.11.2008 quando la Fondazione aveva già superato il tetto programmato e contrattualizzato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e la comunicazione era avvenuta alla Fondazione solo nel 2009 con la delibera n.327 del 2009. 8. La Corte partenopea, pur riconoscendo (pag.6, terzultimo capoverso) che l’amministrazione sanitaria aveva assunto l’obbligazione di eseguire tramite il tavolo tecnico il monitoraggio delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate in modo da poter fornire loro tempestive informazioni in ordine al raggiungimento dei limiti di spesa, ha ritenuto tale circostanza del tutto ininfluente nell’ottica dell’esigenza fondamentale e ineludibile di contenere la remunerazione a carico del servizio sanitario regionale e il potere di programmazione da parte della Regione. La Corte territoriale si è sospinta ad affermare che l’operatività del tetto di spesa prescinde dalla tempestiva comunicazione alle strutture convenzionate, anche se la necessaria funzione programmatoria non potrebbe che essere preventiva, e ciò perché il sistema non contempla alcuna decadenza dal potere nel caso di omessa comunicazione e mancato rispetto dei termini, sicché la fissazione dei limiti di spesa e l’applicazione delle regressioni tariffarie potrebbe avvenire tardivamente e con portata retroattiva perché adempimento di un preciso e ineludibile obbligo di agire nei limiti delle risorse disponibili. 9. Tale interpretazione non può essere condivisa, poiché il sistema è dominato dal ricorso allo strumento contrattuale e tutela anche l’affidamento delle imprese partner dell’amm inistrazione a erogare agli utenti solo le prestazioni che possono trovare remunerazioni da parte della P.A., senza di che l’interpretazione normativa propugnata entrerebbe in linea di collisione con gli artt.23, 41 e 53 della Costituzione, imponendo loro un sacrificio economico senza indennizzo, non altrimenti suscettibile di previsione e prevenzione. Va da sé che i soggetti che hanno colpevolmente cagionato pregiudizio alla contabilità pubblica non possono andare esenti dalla relativa responsabilità. 10. La giurisprudenza di questa Corte ruota intorno alla centrale affermazione del diritto della struttura accreditata di non rendere le prestazioni oltre il limite remunerabile, senza il quale l’intera ricostruzione ermeneutica andrebbe in crisi. È stato infatti affermato che in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla società accreditata nei confronti dell'ASL e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento (Sez. 3, n. 26334 del 29.9.2021; Sez. 3, n. 27608 del 29.10.2019). Ed ancora si è aggiunto che l'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni extra budget assume un carattere imposto che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento exart. 2041 c.c. (Sez. 3, n. 13884 del 6.7.2020). È evidente che il titolare del diritto sopra ricordato deve essere messo in condizione di poterlo esercitare. Cosa questa pacificamente non avvenuta nel caso concreto, secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla stessa Corte territoriale, che ha erroneamente ritenuto tal circostanza ininfluente. 11. Deve pertanto essere accolto il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, e deve essere cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia all
Decreto Cassazione n. 08920/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris