CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 novembre 2024
Cassazione n. 31778/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11679/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 100-C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E C, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 5/E, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e di- fesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Avellino via Casale, 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchénei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- TONIO, [OSCURATO:PERSONA] E F.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO NAPOLI n. 118/2021 depo- sitata il 15/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società Argenio conveniva dinanzi al Tribunale di Avellino la società [OSCURATO:PERSONA] costruzioni, insieme agli acquirenti degli apparta- menti dell'edificio realizzato dalla società costruttrice (convenuta) sul terreno acquistato nel 1981, per: (a) l’accertamento della difformità dell'esercizio di una servitù di passaggio (cioè, l’occupazione di un'a- rea eccessiva , con sconfinamento) rispetto al titolo costitutivo del 1981, nonché rispetto alle norme vigenti in materia di distanze tra costruzioni; (b) la condanna dei convenuti in solido alla rimozione delle opere eseguite in difformità; (c) la rimessione in pristino e il risarcimento dei danni. In via riconvenzionale, i convenuti chiede- vano l'accertamento della conformità delle opere all'atto costitutivo della servitù di passaggio o, in subordine, l'accessione invertita della proprietà del terreno occupato. Il Tribunale ha accolto (parzial- mente) la domanda principale, condannando all'eliminazione dello sconfinamento, e ha rigettato il resto. Riuniti gli appelli proposti di- stintamente, la Corte di appello ha riformato parzialmente, condan- nando alla rimozione delle opere esistenti oltre la fascia di 7 metri oggetto della servitù di passaggio e all'arretramento delle scale esterne entro il limite di 5 metri dal confine. Ricorre in cassazione la società costruttrice convenuta con tre mo- tivi. Resiste l’attrice con controricorso e ricorso incidentale con due motivi, illustrati da memoria. Resiste uno dei proprietari degli appar- tamenti, la [OSCURATO:SOCIETA]., con due distinti controricorsi (uno diretto avverso il ricorso incidentale)e memoria. Il consigliere delegato ha proposto di definire il ricorso principale e il ricorso incidentale nel senso della inammissibilità e/o manifesta infondatezza. I ricorrenti ne hanno rispettivamente chiesto la decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.- Il primo motivo (p. 5 ss.) del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 1064, 1065, 1067 c.c. avvenuta in conseguenza di una interpretazione errata del titolo costitutivo della servitù, in quanto non conforme alla volontà delle parti contraenti. Si fa valere che la convenuta, oggi ricorrente, ha realizzato ed esercitato la ser- vitù legittimamente, per il raggiungimento dell'utilità sottesa all'e- sercizio del relativo diritto. Con atto del 1999 la restante proprietà del fondo è stata trasferitaalla società attrice che a distanza di quasi venti anni ha contestato le difformità nella servitù. Le testimonianze assunte in appello hanno confermato gli assunti difensivi della con- venuta, ma la Corte di appello ha adottato una motivazione contrad- dittoria, poiché da un lato ha evidenziato l'impossibilità di accogliere le soluzioni tecniche proposte dal c.t.u., dall'altro lato ha adottato però la seconda soluzione da quest'ultimo suggerita, senza spiegare perché i metri impegnati per riportare la strada al livello del piano di campagna debbano essere ricompresinei 7 metri previsti per la ser- vitù (sentenza, p. 17, penultimo capoverso nell’esame del secondo motivo di appello), quindi contravvenendo alla volontà delle parti e alla giurisprudenza di legittimità. 1.2. -Il secondo motivo (p. 23 ss.) denuncia la violazione dell'art.873 c.c. e dei regolamenti amministrativi, nonché omesso esame circa fatti decisivi. Si censura che la sentenza di appello ha aderito alle risultanze della c.t.u., senza considerare le critiche alle modalità di calcolo delle distanze dal confine previsto per le costruzioni inter- rate. In particolare, si fa valere che il c.t.u. avrebbe dovuto, prima di procedere alla misurazione delle distanze dal confine, eseguire i rilievi del muretto, delle quote del piano di campagna della proprietà dell’attrice, del dislivello esistente con i quattro giardini privati, posti sotto al piano di campagna , e misurare la distanza dal confine in base al gradino che si trova al di sopra di tale piano, tenendo conto che ben 8 gradini si trovano al di sotto. Pertanto, il c.t.u. ha com- messo un errore di cui la Corte di appello non si è avveduta nel di- sporre l'arretramento delle scale esterne nel rispetto della distanza di 5 metri dal confine, senza fornire alcuna precisazione sul calcolo delle distanze dal confine in caso di manufatti interrati, avvalorando pur senza richiamarla la relazione peritale. 2. -Il primo motivo e il secondo motivo del ricorso principale sono da esaminare congiuntamente per connessione. Essi non sono fondati. Conviene anteporre un'ampia sintesi della parte censurata della sentenzaimpugnata. La Corte di appello ha accertato che la strada su cui veniva esercitata la servitù non risultava conforme al titolo costitutivo del 1981, né sotto il profilo quantitativo, poiché la lar- ghezza reale eccedeva i 7 metri previsti, né sotto il profilo qualita- tivo, a causa delle modifiche alla conformazione del terreno e alla costruzione della strada. Tuttavia, la Corte ha respinto la richiesta di totale ripristino avanzata da Argenio, rilevando che tali modifiche erano avvenute con il consenso implicito delle parti ederano deter- minate dalle caratteristiche morfologiche del terreno, che avevano reso necessarie tali opere per consentire l'accesso.La Corte ha am- messo la prova testimoniale richiesta da [OSCURATO:PERSONA], precedentemente negata dal Tribunale, in ragione dell'incertezza riscontrata nel titolo di servitù, che mancava di indicazioni precise su confini e riferimenti catastali. Tale prova ha confermato che le modifiche al tracciato erano state decise nel corso della realizzazione della strada, con l’in- tervento delle parti originarie, incluse i germani Caccese, venditori del fondo servente. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha stabilito che, pur non essendo possibile ripristinare la situazione ori- ginaria, la fascia di terreno destinata al passaggio doveva essere contenuta entro i 7 metri previsti dal titolo costitutivo, calcolati a partire dal confine individuato dal c.t.u. [OSCURATO:PERSONA] è stata quindi condannata a rimuovere tutte le opere eccedenti tale limite, inclusi cordoli, pali della luce e siepi.Inoltre, la Corte di appello ha accolto la censura relativa alla violazione delle distanze legali in relazione alle scale esterne a servizio degli appartamenti al primo piano. Di conseguenza, ne ha ordinatol'arretramento. Rilette alla luce di questa strutturacongrua e adeguata della mo- tivazione, le censure trattead oggetto del primo e del secondo mo- tivo si risolvono in doglianze di merito relative all’accertamento del fatto ed alla valutazione delle prove acquisite. Il ricorrente contrap- pone alla ricostruzione del fatto e delle prove motivatamente adot- tata dal giudice di merito una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convinci- mento del giudice di merito,tesa ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. SU 24148/2013). Il primo ed il secondo motivo sono rigettati. 3. - Il terzo motivo del ricorso principale (p. 30) denuncia ex art.112 c.p.c. ultrapetizione, facendo valere che la società Basso non ha proposto alcuna domanda di condanna alle spese di lite nei confronti della tre Erre, ma solo una domanda di manleva relativa all'accogli- mento della domanda principale. Il terzo motivo è infondato. Il testo della domanda di manleva (accolta dalla Corte di appello a p. 21), formulata dalla società Basso nei confronti della società ricorrente principale, è riportato in sentenza (p. 8): «e) in via gra- data e subordinata l’accoglimento della domanda di manleva da essa appellata proposta in primo grado nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]- struzioni s.r.l., affinché fosse tenuta indenne dagli esiti negativi del giudizio».Orbene, « La condanna al pagamento delle spese del giu- dizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a se- guito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa» (Cass. 30729/2022). La statuizione con la quale la Corte distrettuale ha accolto la domanda di manleva, tanto in relazione alle spese del giudizio di merito che per quanto concerne la rimozione delle opere realizzate in violazione delle distanze legali, non incorre dunque nel vizio di ultrapetizione. Il terzo motivo del ricorso principale è rigettato. 4. - Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia l'inammissi- bilità della prova testimoniale in relazione all'atto costitutivo della servitù. La Corte di appello ha ammesso le prove testimoniali ( preceden- temente ritenute inammissibili dal Tribunale) riguardanti un pre- sunto accordo verbale che modificava i termini di una servitù costi- tuita con atto scritto. Il ricorrente sostiene che la Corte ha errato nell'ammettere tali prove, poiché tese a dimostrare un patto ag- giunto o contrario al contratto che è da redigere per scritt o ai sensi degli artt. 1058 e 1350 c.c. Pertanto, secondo gli artt. 2722, 2723 e 2725 c.c., la prova testimoniale era inammissibile. Il ricorrente evi- denzia inoltre di aver tempestivamente eccepito l'inammissibilità della prova sia in primo grado che in appello. Il primo motivo del ricorso incidentale non è fondato. La Corte di appello ha rilevato che la controversia non riguarda l’esistenza della servitù, già definita nel titolo del 1981, ma la sua modalità di esercizio. La servitù, come effettivamente esercitata, presentava modifiche rispetto al tracciato e alle caratteristiche de- scritte nel titolo costitutivo e il c.t.u. stesso aveva evidenziato incer- tezze nel ricostruire la situazione originaria. La Corte osserva che il titolo costitutivo mancava di indicazioni precise su confini e dati ca- tastali e che ciò rendeva necessario ricorrere a ulteriori elementi pro- batori, come la testimonianza di chi era a conoscenza delle modalità con cui la strada era stata realizzata. Richiama la disciplina degli artt.2721, 2722 e 2723 c.c., evidenziando che il divieto di prova testi- moniale riguarda i contratti dedotti come fonte diretta di diritti e ob- blighi. Tuttavia, esso non si applica quando la prova testimonialeè volta a chiarire fatti storici legati all’esecuzione del contratto. Nel caso in esame, la testimonianza è richiesta appunto per chiarire le modalità di realizzazione della strada, non per modificare il conte- nuto del titolo costitutivo(p. 15). Tale stat uizione, frutto di una in- terpretazione della domanda riservata al giudice di merito, è coe- rente con l’insegnamento di questa Corte, poiché il giudice di se- conda istanza ha applicato il principio secondo cui: «I limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio, tra le medesime parti negoziali, come fonte di reciproci diritti ed obblighi, e non anche quando se ne invochi l'e- sistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione»(così, tra le molte, Cass. 26003/2010). Nel caso di specie, indiscussa l’esi- stenza del titolo costitutivo del diritto di passaggio, il giudice di me- rito ha ritenuto ammissibile la prova articolata dall’odierna ricorrente principale appunto ai fini di individuare il quomodo dell’esercizio del diritto predetto. Il primo motivo del ricorso incidentaleè rigettato. 5. -Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia la invalidità di un accordo verbale stipulato durante la realizzazione della strada oggetto della servitù, in assenza di tutti i comproprietari. Nel giudizio impugnato, la Corte ha erroneamente ritenuto, basandosi su prove testimoniali illegittimamente ammesse, che esistesse un valido ac- cordo tra le parti per modificare il patto costitutivo della servitù, con- sentendo l'occupazione di un'area maggiore per la realizzazione di una strada in rilevato con scarpate laterali. La Corte ha concluso che lo sconfinamento della [OSCURATO:PERSONA] fosse giustificato da un accordo verbale con il proprietario del fondo servente, [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, tale accordo è invalido ai sensi dell'art. 1350 n. 4 c.c., che richiede la forma scritta per la modifica delle servitù. Inoltre, la Corte non ha considerato che il consenso doveva essere prestato da tutti i comproprietari del fondo servente come previsto dall'art. 1059 c.c. Ilconsenso del solo sig. [OSCURATO:PERSONA] non è sufficiente a modificare la servitù. Questa circostanza è stata sollevata dall'appellante du- rante il processo, ma non è stata esaminata dalla Corte, configu- rando un omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Il secondo motivo del ricorso incidentaleè infondato . La Corte di merito, in base alle risultanze istruttorie –ed in parti- colare alla prova per testi- ha ritenuto provata (p. 17) l’esistenza di un accordo, tra i titolari dei due fondi, dominante e servente, sulle modalità di realizzazione della sede stradale destinata all’esercizio della servitù costituita con atto pubblico del 1981, la quale, stante la particolare natura dei luoghi, richiedeva la realizzazione di particolari opere necessarie a renderne possibile l’esercizio concreto. Si tratta, quindi, di opere realizzate dal proprietario del fondo dominante, ne- cessarie per l’esercizio della servitù, rientranti nell’ambito della norma di cui all’art. 1064 co. 1. c.c., ed eseguite, peraltro, in accordo con il titolare del fondo servente.Alla base della violazione di legge lamentatavi è quindi il tentativo di sovrapporre l’apprezzamento di parte della situazione di fatto rilevante all’accertamento della Corte di appello, espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità. Il secondo motivo del ricorso incidentale è rigettato. 6. –In sintesi, la Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso inci- dentale.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in disposi- tivo, anche ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera ad opera di ciascuna delle due parti ricorrenti, di un'ulte- riore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoprin cipale e il ricorso incidentale , com- pensa le spese tra i ricorrenti e conda