CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 30729/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 32585/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della ditta individuale RG Ponteggi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, Via della Camilluccia n. 19, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ALESSANDRO 1=3233 MUCI; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P._A., in persona del suo procuratore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via della Camilluccia n. 19, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv.to ALESSANDRO 1=3:123MUCI; - controricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del relativo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] e LUCA M_AZZEO; - intimati - avverso la sentenza n. 1174/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 06/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI R.G.N. 32585/2019 - .\dunanza del 24/06/2022 Rilevato che, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della negli- gente esecuzione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], delle prestazioni professionali di commercialista svolte nell'interesse dell'impresa della [OSCURATO:PERSONA], nella specie consistita nell'erroneo inquadramento del personale dipendente della ditta della [OSCURATO:PERSONA] in base al CCNL dei metalmeccanici anziché di quello dell'edilizia, con ciò determinando l'irrogazione di sanzioni am- ministrative da parte dell'Inps per importi corrispondenti alle somme rivendicate dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo risarcitorio; nel costituirsi in giudizio, il [OSCURATO:PERSONA] sollecitò la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), che, nel difendersi, evidenziò la corre- sponsabilità dell'attrice nella produzione dei danni denunciati, non avendo quest'ultima evitato o, quantomeno, ridotto tali danni oppo- nendosi tempestivamente alla cartella notificatale dall'Inps; a seguito di tali difese, la [OSCURATO:PERSONA] chiamò in causa gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di far valere la responsabilità profes- sionale di questi ultimi eventualmente manifestatasi nel giudizio pro- mosso per l'opposizione avverso la cartella dell'Inps; il Mazzeo e il Ciconte, costituendosi, chiamarono in causa la Gene- rali Italia [OSCURATO:SOCIETA]. a fini di manleva; con sentenza n. 2168/16, il Tribunale di Genova, in accoglimento della domanda della [OSCURATO:PERSONA], ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni rivendicati dall'attrice, condannandolo altresì al rimborso delle spese di lite in favore della [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi chiamati in causa, condan- nando la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) al rimborso delle spese di lite in favore del [OSCURATO:PERSONA], mallevandolo da tutto quanto tenuto a pagare in favore dell'attrice e delle altre parti a titolo di rimborso delle spese di lite;Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 32585/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con sentenza resa in data 6/8/2019, la Corte d'appello di Genova, per quel che ancora rileva in questa sede, in parziale accoglimento dell'impugnazione principale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e in riforma per quanto di ragione della decisione di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio sostenute da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] (da considerarsi come un'unica parte) e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., conte- stualmente condannando il Ciconte, il Mazzeo e la [OSCURATO:SOCIETA]. a restituire alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quanto da quest'ultima già corrisposto agli stessi a titolo di rimborso delle spese relative al giudizio di primo grado; con la stessa decisione la corte territoriale ha rigettato l'appello incidentale tardivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA]; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, rilevato che la impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avesse validamente devoluto, in sede di gravame, l'intera materia con- troversa (in ragione della relativa inscindibilità), ha confermato la re- sponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] nella causazione dei danni provocati alla [OSCURATO:PERSONA], ritenendo, tuttavia, che la chiamata in causa del Ciconte e del Mazzeo, da parte della [OSCURATO:PERSONA], nonché la chiamata della Generale Italia [OSCURATO:SOCIETA]. da parte del Ciconte e del Mazzeo, dovessero integralmente ricondursi, sul piano causale, alla responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], dovendo ritenersi che quest'ultima non potesse non essere consapevole, all'atto della chia- mata in causa dei due professionisti, del colpevole ritardo con il quale la stessa aveva coinvolto i due legali al fine di opporsi alla cartella no- tificatale dall'Inps; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d'impugnazione; la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. resistono ciascuno con un proprio controricorso;Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 32585/2019 - rei. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; considerato che con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso e/o errato esame di un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale trascurato di rilevare l'avvenuta acquiescenza, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nei confronti della decisione di primo grado, avendo la compagnia assicuratrice provveduto, a seguito di tale deci- sione, a corrispondere, in favore della [OSCURATO:PERSONA], una somma di danaro "a perfezionamento del concordato raggiunto", in tal modo manifestando l'inequivoco sopravvenuto disinteresse ad opporsi alla decisione di primo grado, con la conseguente inammissibilità dell'appello proposto avverso la stessa, nella specie non rilevata dalla corte territoriale no- nostante la tempestiva eccezione sul punto sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di costituzione; il motivo è inammissibile; osserva al riguardo il Collegio come, secondo il consolidato inse- gnamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente che agendo in sede di legittimità denunci una violazione di legge riscontra- bile attraverso i termini incontestati della fattispecie concreta, ovvero l'omesso esame di fatti decisivi o il vizio di motivazione ancora rilevante in relazione al rispetto dell'art. 132 c.p.c., ha l'onere di indicare speci- ficamente le circostanze di fatto e i relativi elementi di riscontro pro- batorio acquisiti nel corso del giudizio, provvedendo alla loro trascri- zione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo dell'effet- tivo carattere incontroverso dei fatti su cui incide l'errata interpreta- zione della norma denunciata, ovvero dell'effettività dell'omissione ri- levata; un controllo che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione (nella sua consacrazione normativa di cui all'art. 366, Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 32585/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri n. 6, c.p.c.), la Suprema Corte dev'essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto d'impugnazione, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010, Rv. 614538 e successive con- formi); sul punto, è appena il caso di sottolineare come tali principi abbiano ricevuto l'espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., hanno ribadito la necessità dell'assolvimento di oneri di specifica e completa allegazione, ad opera della parte interessata, al fine di consentire al giudice di legittimità di procedere al controllo demandatogli dalla legge (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831); nella violazione di tali principi deve ritenersi incorsa la ricorrente con il motivo d'impugnazione in esame, atteso che la stessa, nel dolersi che la corte d'appello avrebbe erroneamente trascurato di rilevare l'av- venuta acquiescenza, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nei confronti della decisione di primo grado, ha tuttavia omesso di fornire alcuna indicazione in ordine alla documentazione concernente il pre- teso pagamento stragiudiziale e le pretese dichiarazioni rese da Amis- sima s.p.a. al momento di tale pagamento, né in ordine agli atti pro- cessuali con i quali la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tempestivamente sollevato l'ecce- zione di inammissibilità dell'appello, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d'impugnazione proposto; con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso e/o errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. e all'art. 112 c.p.c.), per avere la corte territoriale deciso sull'erroneo presupposto dell'esistenza di un rap- porto processuale tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 32585/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri specie insussistente, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai proposto alcuna domanda nei confronti della compagnia assicuratrice del proprio com- mercialista, il quale, sua volta, mai ebbe a chiedere espressamente di essere garantito e tenuto indenne da [OSCURATO:SOCIETA]., limitandosi uni- camente a coinvolgerla affinché "fosse presente in causa", con la con- seguente impossibilità per la corte territoriale di statuire alcunché nei rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]; il motivo è infondato; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia del tutto corret- tamente evidenziato le ragioni del carattere inscindibile tra le cause connesse alle diverse domande proposte nel corso dell'odierno giudi- zio; varrà richiamare, al riguardo l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte ai sensi del quale nel caso in cui il convenuto chiami un terzo in causa, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria fondata su un titolo diverso e indipendente rispetto a quello posto a base della domanda principale, e il terzo evocato in giudizio non si limiti a contrastare la domanda di manleva, ma confuti anche l'obbligazione principale, così contestando la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante, si configura una ipotesi di inscindibilità di cause, con la conseguente applicabilità della disci- plina prevista dall'art. 331 cod. proc. civ. e la legittima declaratoria della pronuncia di improcedibilità dell'appello in caso di mancata ot- temperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio nei riguardi del suddetto terzo (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 20552 del 30/09/2014, Rv. 632948 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11055 del 13/05/2009, Rv. 608012 - 01); nel caso di specie, la circostanza che [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stata coinvolta nel presente giudizio dal [OSCURATO:PERSONA] (a prescindere dall'avvenuta Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 32585/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri effettiva proposizione, da parte di quest'ultimo, di una domanda di con- danna della [OSCURATO:SOCIETA]. a tenerlo indenne dalle pretese dell'at- trice) era comunque valsa a legittimare la [OSCURATO:SOCIETA]. (chiamata in quanto 'garante impropria') alla proposizione dell'appello avverso il riconoscimento della responsabilità dell'assicurato nei confronti dell'ori- ginaria attrice e avverso la complessiva regolazione delle spese di lite, apparendo del tutto evidente l'interesse della compagnia assicuratrice ad evitare la formazione di un giudicato sulla responsabilità professio- nale del proprio assicurato (comunque opponibile alla [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto parte del giudizio), che il [OSCURATO:PERSONA] ben avrebbe potuto far valere in altra sede giudiziale o stragiudiziale; del tutto correttamente, pertanto, la corte territoriale ha rilevato l'avvenuta integrale devoluzione della materia controversa in sede d'appello a seguito dell'impugnazione principale proposta dalla Amis- sima s.p.a., ivi compreso il punto concernente l'esattezza dei criteri seguiti ai fini della regolazione delle spese del giudizio operata dal giu- dice di primo grado; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso e/o errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erro- neamente omesso di rilevare la tardività dell'appello formulato dal Bo- centi, non potendo ritenersi consentito un suo appello incidentale tar- divo in relazione a una sentenza già passata in giudicato, senza che vi fosse stata in precedenza alcuna chiamata in garanzia nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e, infine, in assenza di alcuna valida procura ad litem conferita al relativo difensore in ordine alla proposizione di un atto di appello; il motivo è infondato; dev'essere preliminarmente disattesa la doglianza avanzata dalla ricorrente con riguardo al preteso difetto di alcuna valida procura ad Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 32585/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri litem conferita al relativo difensore dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla proposi- zione di un atto di appello, avendo quest'ultimo ritualmente allegato tale procura alla comparsa di costituzione con appello incidentale me- diante foglio separato unito materialmente a quella (cfr. la comparsa costituzione in atti); foglio separato da considerarsi, di conseguenza, parte integrante della comparsa ex art. 83 c.p.c.; quanto alla legittimità dell'appello incidentale tardivo avanzato dal [OSCURATO:PERSONA], varrà rilevare come del tutto correttamente la corte territoriale ne abbia ritenuto ammissibile la proposizione, avendo [OSCURATO:SOCIETA]. tempestivamente e ritualmente devoluto in sede di gravame l'intera materia controversa con il proprio appello principale, impedendo la for- mazione del giudicato su ogni aspetto della lite, e legittimando le altre parti (nella specie, il [OSCURATO:PERSONA]) a proporre appello incidentale tardivo; al riguardo, è appena il caso di ribadire come la circostanza che l'originaria chiamata in garanzia di [OSCURATO:SOCIETA]., da parte del Bo- centi, fosse limitata (o meno) alla sola finalità di estendere nei relativi confronti l'accertamento della responsabilità del garantito (con o senza una domanda di condanna alla manleva) debba ritenersi del tutto irri- levante ai fini della legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA]. a contestare in sede di appello i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (e dunque la responsabilità contrattuale di quest'ultimo nei confronti della prima), nonché i rap- porti tra [OSCURATO:PERSONA] e i relativi legali (e le corrispondenti corresponsabilità rilevanti ai fini dell'eventuale contenimento quantitativo dell'importo destinato a costituire l'oggetto dell'eventuale obbligo di manleva), con la conseguente piena legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] alla proposizione dell'appello incidentale tardivo a seguito dell'appello principale della [OSCURATO:SOCIETA]., nella specie legittimamente esteso all'intera materia controversa stante l'inscindibilità delle cause proposte; con il quarto motivo, ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360 Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 32585/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente condannato la [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese del primo grado di giudizio in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Mazzeo nonostante questi ultimi non ne avessero fatto richiesta nelle relative conclusioni, e per avere omesso di rilevare il carattere del tutto ingiustificato dell'accertamento della responsabi- lità della [OSCURATO:PERSONA] nella chiamata in causa del Ciconte e del Mazzeo; il motivo è infondato, quando non inammissibile; dev'essere preliminarmente disattesa la censura avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla pretesa illegittimità della relativa condanna al rimborso delle spese del primo grado del giudizio in favore degli avvo- cati Ciconte e Mazzeo sul presupposto della mancata proposizione, da parte di questi ultimi, di alcuna corrispondente domanda, dovendo in questa sede trovare conferma il principio consolidatosi nella giurispru- denza di questa Corte ai sensi del quale deve escludersi la necessità di un'espressa richiesta di condanna della controparte al rimborso delle spese di lite, rappresentando, tale condanna, la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., an- che in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa (cfr., da ultimo, Sez. 2, Ordinanza n. 16386 del 21/06/2018 che richiama Sez. 1, Sentenza n. 3093 del 11/05/1981, Rv. 413661 - 01); nel resto, dev'essere rilevata l'inammissibilità della censura avan- zata dall'odierna ricorrente con riguardo al carattere pretesamente in- giustificato dell'accertamento della propria responsabilità nella chia- mata in causa del Ciconte e del Mazzeo, avendo la [OSCURATO:PERSONA] totalmente trascurato di assolvere agli oneri di completa e puntuale allegazione del ricorso ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c.; in particolare, avendo l'odierna ricorrente fondato la propria conte- stazione (circa l'avvenuto accertamento della propria responsabilità per la chiamata in causa del Ciconte e del Mazzeo) sui contenuti di una Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 32585/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sentenza del Tribunale di Genova (a cui la [OSCURATO:PERSONA] riconduce una pronun- cia di rigetto nel merito dell'opposizione proposta nel proprio interesse, e non già in ragione della sua tardività), la stessa ha tuttavia total- mente trascurato di allegare alcunché in relazione a tale pronuncia, in tal modo precludendo ancora una volta a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza della censura formulata; con il quinto motivo, la ricorrente si duole della nullità della sen- tenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse effettuato una chiamata in garanzia e manleva nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], essendosi il [OSCURATO:PERSONA] limitato a chiamare in giudizio [OSCURATO:SOCIETA] al solo fine della denuncia della lite, con la conse- guenza che, in considerazione dei contenuti delle domande delle parti e della scindibilità delle cause proposte, l'appello di [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe consentito alcuna modificazione delle statuizione della sen- tenza di primo grado riguardanti le parti del giudizio diverse da Amis- sima e [OSCURATO:PERSONA]; il motivo è infondato; osserva al riguardo il Collegio di dover ribadire sul punto quanto già in precedenza sottolineato (in corrispondenza della decisione sul secondo e il terzo motivo) quanto al carattere inscindibile delle cause proposte in questa sede e all'irrilevanza dell'espressa domanda di con- danna di [OSCURATO:SOCIETA]. a manlevare il [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, la circostanza che [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stata coin- volta nel presente giudizio dal [OSCURATO:PERSONA] al fine di renderle comune gli effetti della lite con la [OSCURATO:PERSONA] (a prescindere dall'avvenuta effettiva pro- posizione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di una domanda di condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. a tenerlo indenne dalle pretese dell'attrice) era co- munque valsa a legittimare la [OSCURATO:SOCIETA]. alla proposizione dell'ap- pello avverso il riconoscimento della responsabilità dell'assicurato nei Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 32585/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri confronti dell'originaria attrice e avverso la complessiva regolazione delle spese di lite, apparendo del tutto evidente l'interesse della com- pagnia assicuratrice ad evitare la formazione di un giudicato sulla re- sponsabilità professionale del proprio assicurato comunque opponibile alla [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto parte del giudizio; giudicato (destinato a formarsi anche nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].) che il [OSCURATO:PERSONA] ben avrebbe potuto far valere in altra sede giudiziale o stragiudiziale; tale irrilevanza, in particolare, chiede d'essere evidenziata ai fini della verifica della legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA]. a contestare in sede di appello i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (e dunque la responsabilità contrattuale di quest'ultimo nei confronti della prima), nonché i rap- porti tra [OSCURATO:PERSONA] e i relativi legali e le corrispondenti corresponsabilità ai fini dell'eventuale contenimento quantitativo dell'importo destinato a costituire l'oggetto dell'obbligo di manleva eventualmente invocabile in altra separata sede; sulla base di tali premesse, rilevata complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore di cia- scuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legit- timità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; al rigetto del ricorso segue l'attestazione della sussistenza dei pre- supposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, li- quidate, per ciascuna parte, in complessivi euro 2.500,00, oltre alle Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 32585/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore i