CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 gennaio 2021
Cassazione n. 22257/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24699/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in proprio, con domicilio in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 34. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano, pubblicata in data 20.7.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1.7.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] è stata nominata difensore di ufficio in un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Espletato l’incarico professionale, ha chiesto la liquidazione del compenso, che, con ordinanza emessa in data 8.1.2021, è stato quantificatoin € 960,00. Su opposizione del difensore, il Tribunale ha confermato il provvedimento, dichiarando legittima l’applicazione dei minimi Oggetto: compensi professionali tabellari, con successiva riduzione di un terzo, ai sensi dell’art. 106 bis D.P.R. 115/2002. La cassazione dell’ordinanza è chiesta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in due motivi, illustrati con memoria. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 106 bis, 116 D.P.R. 115/2002, 1 e ss. D.M. 55/2014 e 9 L. 27/2012, sostenendo che illegittimamente il Tribunale abbia liquidato un importo inferiore ai minimi tabellari, applicando erroneamente congiuntamente sia la riduzione al 50% dei parametri medi, che l’ulteriore decurtazione di un terzo prevista per i giudizi penali, essendo inoltre irrilevante che il compenso fosse conforme agli importi previsti dal Protocollo d’intesa tra il Tribunale e il Consiglio dell’ordine. Il secondo motivo denuncia l’insufficiente motivazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., per non aver il Tribunale dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto applicabili i minimi tabellari. I due motivi sono inammissibili. L’importo liquidato, pari ad € 970,00, è la risultante della congiunta applicazione dei minimi tabellari e della riduzione di un terzo previsto per la difesa d’ufficio ai sensi dell’art. 106 bis D.P.R. 115/2002. La possibilità di operare detta riduzione sul compenso quantificato nei minimi è espressamente riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte. La liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo (Cass. 4759/2022; Cass.31404/2019; Cass. 26643/2011). Sul compenso così determinato, anche se nei valori minimi, la successiva applicazione della ulteriore decurtazione di cui alD.P.R. n. 115 del 2002, art. 106-bis, non costituisce violazione del minimo tariffario: la norma costituisce disposizione speciale, applicabile alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, per le quali sussistono le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo, che avevano condotto questa Corte a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 130 in tema di gratuito patrocinio (Cass. 9808/2013, Corte cost. 350/2005, Corte cost. 201/2006 e 270/2012). Anche in questo caso, infatti, si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art. 106-bis cit. non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività (Cass. 4759/2022). Non possono condividersi le argomentazioni formulate dalla ricorrente nella memoria circa l’inapplicabilità della riduzione in caso di difesa d’ufficio, non essendo pertinente il precedente di questa Corte di cui all’ordinanza n. 14085/2022, che attiene agli effetti che discendono dalla dichiarazione di inammissibilità della domanda ex art. 106 D.P.R. 115/2002, mentre la riduzione ai sensi del successivo art. 106 bis cit. è certamente applicabile alla difesa d’ufficio (sebbene solo per le prestazioni svolte dopo l’entrata in vigore della disposizione: cfr. Corte cost. 13/2016; Cass.3534/2021), estendendosi all’ipotesi in esame i criteri ele modalità di calcolo del compenso previsti per il patrocinio a spese dello Stato. Riguardo al dedotto vizio di motivazione, il tribunale ha spiegato che era stato lo stesso difensore a richiedere l’applicazione dei minimi, con argomentazione che dà logicamente conto dei criteri adottati. Il ricorso è quindi inammissibile. Non luogo a provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, so